Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» del 19 giugno 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», depositata il 15 settembre 20172; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 marzo 20193, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 15 settembre 2017 «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 10a

Divieto di dissimulare il proprio viso

Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto.

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Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.

La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali.

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1 2 3

RS 101 FF 2017 5515 FF 2019 2519

2020-1794

4923

Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso». DF

FF 2020

Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'art. 10a (Divieto di dissimulare il proprio viso) La legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 10a è elaborata entro due anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020

Consiglio nazionale, 19 giugno 2020

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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