Traduzione

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e Malta che modifica la Convenzione del 25 febbraio 2011 tra la Confederazione Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito Concluso il 16 luglio 2020 Approvato dall'Assemblea federale il/l'...1 Entrato in vigore il/l'...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo di Malta, animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 25 febbraio 20112 tra la Confederazione Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I Il preambolo della Convenzione è abrogato e sostituito dal preambolo seguente: «Il Consiglio federale svizzero e il Governo di Malta, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito; desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale; nell'intento di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:»

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FF 2020 8215 RS 0.672.954.51

2020-2339

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Prot. con Malta

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Art. II 1. L'attuale paragrafo 7 dell'articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione diventa il paragrafo 8.

2. Il seguente nuovo paragrafo 7 è aggiunto all'articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione: «7. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente decorsi cinque anni dalla fine dell'esercizio fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.» Art. III 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di detto Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.» 2. Il seguente nuovo paragrafo 3 è aggiunto all'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione: «3. Uno Stato contraente non può includere negli utili di un'impresa, e tassare di conseguenza, utili che sarebbero stati conseguiti da detta impresa ma che non lo sono stati a motivo delle condizioni indicate nel paragrafo 1 decorsi cinque anni dalla fine dell'esercizio fiscale in cui gli utili sarebbero stati conseguiti dall'impresa. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.» Art. IV L'articolo 23 (Prevenzione dell'impiego abusivo della convenzione) della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente: «Art. 23

Diritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che sia stabilito che la conces8218

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sione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.» Art. V Il primo periodo del paragrafo 1 dell'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione è abrogato e sostituito dal periodo seguente: «Se ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti.» Art. VI 1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda notifica e le sue disposizioni si applicheranno: a)

con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 le modifiche previste nell'articolo II e nel paragrafo 2 dell'articolo III del presente Protocollo saranno applicabili dalla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo senza tenere conto del periodo fiscale considerato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 16 luglio 2020, in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Malta:

Rita Adam

Carmel Vassallo

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