20.027 Messaggio relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen) del 6 marzo 2020

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (sviluppo dell'acquis di Schengen).

Al contempo vi sottoponiamo, per approvazione, una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2019-3413

2577

Compendio Il presente messaggio riguarda il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

Situazione iniziale Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce un nuovo sistema d'informazione in seno allo spazio Schengen, in cui sono conservate le domande di autorizzazione ai viaggi presentate dai cittadini di Paesi terzi esentati dall'obbligo del visto. In futuro, per poter varcare le frontiere esterne Schengen per un soggiorno breve, queste persone avranno bisogno di un'autorizzazione ai viaggi.

Il 7 settembre 2018, l'UE ha notificato alla Svizzera questo sviluppo dell'acquis di Schengen. Il Consiglio federale ha approvato il suo recepimento il 10 ottobre 2018, fatta salva l'approvazione delle Camere federali.

ETIAS (progetto 1) Il sistema centrale ETIAS tratterà in maniera automatizzata le domande dei cittadini di Paesi terzi presentate in rete tramite un'applicazione. I dati forniti, tra cui i dati relativi all'identità e ai documenti di viaggio, saranno confrontati con i dati di diversi sistemi informatici quali il sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema informazione visti (VIS) e il sistema di ingressi/uscite (EES). In caso di riscontro positivo che riveli la necessità di esaminare in maniera più approfondita un problema in materia di sicurezza, migrazione o salute pubblica o il sussistere di dubbi circa l'identità della persona, l'unità centrale ETIAS inoltra la domanda all'unità nazionale ETIAS dello Stato Schengen all'origine del riscontro positivo (p. es.

perché ha inserito una segnalazione nel SIS).

L'unità nazionale ETIAS ha il compito di verificare i riscontri positivi segnalati e decidere se rilasciare o rifiutare l'autorizzazione ai viaggi. Le decisioni di rifiuto sono impugnabili.

Se dai confronti automatici del sistema centrale non risulta alcun riscontro positivo, l'autorizzazione ai viaggi è rilasciata direttamente dal sistema centrale ETIAS.

La trasposizione di questo sviluppo dell'acquis di Schengen richiede una modifica della LStrI, nello specifico delle condizioni d'entrata (art. 5), giacché per entrare in Svizzera tutti i cittadini di Paesi terzi dovranno essere
in possesso di un'autorizzazione ai viaggi. Ciò non significa tuttavia che l'entrata viene autorizzata automaticamente. Se dal controllo alla frontiera emerge che le altre condizioni d'entrata non sono soddisfatte, l'ingresso può comunque essere rifiutato. Occorre inoltre completare la legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA), in modo tale da garantire all'unità nazionale ETIAS un accesso speciale ai dati del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

2578

L'unità nazionale ETIAS verrà istituita in seno alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Esaminerà le domande che le verranno inoltrate e consulterà le diverse autorità federali e cantonali nei settori della migrazione, della sicurezza e della salute pubblica.

Modifica della LStrI (progetto 2) La nuova legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS), che attua la direttiva (UE) 2016/680, è entrata in vigore il 1° marzo 2019. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è escluso dal campo di applicazione di questa legge. In determinati casi è tuttavia opportuno prevedere l'applicazione della LPDS al SIC nella LStrI e nella legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP). Allo scopo di prevenire il terrorismo o altri reati gravi, infatti, il SIC può richiedere determinati dati contenuti nei diversi sistemi d'informazione dello spazio Schengen. Per consentire il recepimento delle prescrizioni europee, nell'ambito di questi compiti specifici deve applicarsi la LPDS.

L'entrata in vigore della nuova legge federale sulla protezione dei dati (LPD), la cui revisione è tuttora in corso, consentirà la successiva abrogazione di queste disposizioni della LStrI e nella LSIP.

Questa precisazione sarà introdotta nel contesto del presente progetto.

2579

Indice Compendio

2578

1

Introduzione

2583

2

Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS (progetto 1) 2.1 Situazione iniziale 2.1.1 Necessità di agire e obiettivi 2.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati 2.1.3 Conclusione di una convenzione aggiuntiva 2.1.4 Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen 2.1.5 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale 2.2 Procedura di consultazione 2.2.1 In generale 2.2.2 Utilità dell'ETIAS e potenziamento della sicurezza interna 2.2.3 Campo d'applicazione dell'ETIAS 2.2.4 Regole d'esame 2.2.5 Elenco di controllo 2.2.6 Rilascio di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale e temporale limitata 2.2.7 Accesso delle autorità competenti in materia di migrazione ai dati registrati nell'ETIAS 2.2.8 Accesso delle autorità di polizia cantonali all'ETIAS nel quadro dei controlli all'interno del Paese 2.2.9 Conservazione e cancellazione dei dati 2.2.10 Obblighi delle imprese di trasporto aereo 2.2.11 Autorizzazione ai viaggi in caso di espulsione e divieto d'entrata 2.2.12 Protezione dei dati 2.2.13 Costi 2.3 Punti essenziali del regolamento ETIAS 2.4 Commento ai singoli articoli del regolamento ETIAS 2.4.1 Obiettivi e struttura dell'ETIAS 2.4.2 Accesso ai dati ETIAS 2.4.3 Autorizzazione ai viaggi ETIAS: esame e decisione 2.4.4 Autorizzazione ai viaggi ETIAS: revoca o annullamento 2.4.5 Rilascio di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale e temporale limitata 2.4.6 Accesso all'ETIAS a fini di contrasto e di perseguimento penale 2.4.7 Conservazione, modifica e cancellazione dei dati

2583 2583 2583 2584 2585 2587 2588 2588 2588 2589 2590 2591 2591 2592 2592 2593 2594 2594 2595 2595 2596 2597 2598 2598 2602 2605 2609 2610 2610 2611 2580

FF 2020

2.4.8

2.5

2.6

2.7

2.8 2.9

3

Protezione dei dati, informazioni al pubblico e responsabilità 2.4.9 Modifiche di altri regolamenti dell'UE in seguito al regolamento ETIAS 2.4.10 Disposizioni finali Punti essenziali del testo di attuazione 2.5.1 La normativa proposta 2.5.2 Attuazione Commento ai singoli articoli del testo di attuazione 2.6.1 Legge sugli stranieri e la loro integrazione 2.6.2 Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Ripercussioni del regolamento ETIAS e dell'atto legislativo di attuazione 2.7.1 Finanziamento dell'ETIAS a livello europeo 2.7.2 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione (SEM) 2.7.3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione (fedpol) 2.7.4 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione (AFD) 2.7.5 Ripercussioni per i Cantoni Assegnazioni dal Fondo ISF-Frontiere Aspetti giuridici 2.9.1 Costituzionalità 2.9.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera 2.9.3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo 2.9.4 Forma dell'atto (decreto federale, atto legislativo di attuazione) 2.9.5 Delega di competenze legislative

Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (progetto 2) 3.1 Situazione iniziale 3.1.1 Necessità di agire e obiettivi 3.1.2 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale 3.2 Procedura di consultazione 3.3 La normativa proposta 3.4 Commento ai singoli articoli 3.5 Ripercussioni 3.6 Aspetti giuridici

2612 2613 2614 2617 2618 2619 2621 2621 2632 2632 2632 2633 2636 2636 2637 2637 2638 2638 2638 2638 2639 2639 2640 2640 2640 2641 2641 2641 2642 2643 2643 2581

FF 2020

3.6.1 3.6.2 3.6.3

Costituzionalità Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

2643 2643 2643

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (sviluppo dell'acquis di Schengen) (Disegno)

2645

Scambio di note dell'11 ottobre 2018 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226

2653

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Disegno)

2655

2582

FF 2020

Messaggio 1

Introduzione

Il presente messaggio si riferisce a due progetti. Il primo progetto (cfr. n. 2) riguarda il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2018/12401 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (di seguito: R ETIAS).

Il secondo progetto riguarda una modifica della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e della legge federale del 13 giugno 20083 sui sistemi d'informazione della polizia (LSIP). Occorre indicare espressamente in queste leggi che la nuova legge federale del 28 settembre 20184 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS) si applica al trattamento dei dati da parte del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) nella sua veste di autorità designata (cfr. n. 3). Si tratta tuttavia di modifiche temporanee, che saranno abrogate con l'entrata in vigore della riveduta legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

2

Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS (progetto 1)

2.1

Situazione iniziale

2.1.1

Necessità di agire e obiettivi

Con l'accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS) 5 , la Svizzera si è impegnata a recepire, in linea di principio, tutti i nuovi sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto legislativo si svolge secondo una procedura particolare, che prevede la notifica dello sviluppo da parte degli organi responsabili dell'Unione europea (UE) e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera.

Il 12 settembre 2018, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno adottato il R ETIAS.

1

2 3 4 5

Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226; GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

RS 142.20 RS 361 RS 235.3 Accordo del 24 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen; RS 0.362.31.

2583

FF 2020

Il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) è un sistema automatizzato che consente di individuare i rischi connessi all'ingresso nello spazio Schengen di cittadini di Paesi terzi esentati dall'obbligo del visto (analogamente all'Electronic System for Travel Authorization ESTA degli Stati Uniti per i cittadini di Stati terzi rientranti nel Visa Waiver Program). Le autorizzazioni ai viaggi rilasciate nel quadro dell'ETIAS costituiscono una nuova condizione per l'ingresso, che viene ad aggiungersi alle condizioni di cui all'articolo 6 del Codice frontiere Schengen6 (di seguito CFS). L'ETIAS crea pertanto nuovi compiti e nuove procedure per le autorità prima dell'ingresso di cittadini di Paesi terzi nello spazio Schengen.

Tuttavia, il possesso di un'autorizzazione ai viaggi non dà automaticamente diritto all'ingresso.

Il R ETIAS è il frutto dei dibattimenti svoltisi nel quadro del processo legislativo dell'UE, a cui la Svizzera ha partecipato in virtù dei suoi diritti di partecipazione (cfr. n. 2.1.2).

Questo regolamento è stato notificato alla Svizzera quale sviluppo dell'acquis di Schengen il 7 settembre 2018. Il 10 ottobre 2018 il Consiglio federale ha approvato il recepimento del regolamento, fatta salva l'approvazione parlamentare.

2.1.2

Svolgimento e risultato dei negoziati

In base all'articolo 4 AAS, la Svizzera è autorizzata, in virtù del suo diritto di partecipazione, a prendere parte ai gruppi di lavoro del Consiglio dell'UE nel settore Schengen. Nello specifico, può esprimere il proprio parere e presentare suggerimenti. Non dispone invece di un diritto di voto (cfr. art. 7 par. 1 AAS).

Una gestione efficace delle frontiere esterne è un presupposto essenziale per garantire la libera circolazione delle persone all'interno dello spazio Schengen e costituisce pertanto un elemento centrale della cooperazione Schengen. Il 16 novembre 2016 la Commissione europea ha proposto l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per potenziare il controllo degli ingressi di cittadini di Paesi terzi esentati dall'obbligo del visto, in modo da equilibrare il rapporto tra la necessità di garantire la mobilità a questo gruppo di persone e di aumentare la sicurezza.

La proposta è stata discussa già durante l'incontro del Consiglio dei ministri della giustizia e degli affari interni del 18 novembre 2016. Le trattative nel quadro del gruppo di lavoro «Frontiere» del Consiglio hanno preso il via nel dicembre 2016. Si è discusso in particolare se la proposta della Commissione europea consenta un rapporto equilibrato costi-benefici nell'ambito del progetto ETIAS. In questo contesto è stato particolarmente criticato il funzionamento 24 ore su 24 proposto dalla Commissione europea, critica che è poi divenuta superflua grazie alla proroga dei termini di risposta dell'unità nazionale. Sempre in questa occasione, l'emolumento 6

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

2584

FF 2020

per la domanda di autorizzazione è stato aumentato da cinque a sette euro. Inoltre, è stata considerevolmente snellita la possibilità di svolgere audizioni presso le rappresentanze all'estero allo scopo di acquisire informazioni supplementari dai richiedenti. Si è inoltre discusso a lungo in merito alla durata di validità dell'autorizzazione ai viaggi. Dopo una ponderazione degli interessi sotto il profilo della sicurezza e dell'onere supplementare per le autorità, è stata convenuta una validità di tre anni (anziché i cinque inizialmente previsti).

È stata ampiamente dibattuta anche la questione dell'accesso ai dati da parte dei funzionari incaricati dei controlli alla frontiera. Concretamente si è discusso quali informazioni devono essere accessibili ai funzionari addetti ai controlli alla frontiera e in quali circostanze.

Il finanziamento del sistema ha suscitato controversie. ETIAS è il primo sistema all'interno della cooperazione Schengen che prevede la riscossione di emolumenti a livello dell'UE. Gli emolumenti sono destinati a coprire le spese di manutenzione e funzionamento, per cui il sistema sarebbe finanziariamente autosufficiente. La maggioranza degli Stati Schengen ha chiesto che queste eccedenze siano assegnate al bilancio dell'UE come entrate interne a destinazione vincolata. La Commissione europea e il Parlamento europeo hanno invece dato la preferenza alla modalità di finanziamento delle «entrate con destinazione specifica esterne». Anche la Svizzera ha appoggiato questa proposta. Tuttavia, la maggioranza degli Stati Schengen non ha mostrato nessuna volontà di compromesso su questa questione, per cui alla fine è stata accolta la richiesta di assegnare le entrate al bilancio dell'UE come entrate interne a destinazione vincolata, a condizione, però, di prevedere, grazie a questo introito, un sostegno finanziario supplementare per gli Stati Schengen fino a 50 milioni di euro all'anno per l'adeguamento delle strutture alla frontiera.

Il 25 aprile 2018 il Parlamento europeo ha raggiunto un'intesa sul testo del regolamento, adottandolo il 5 luglio 2018. In via eccezionale, l'adozione ufficiale del testo da parte del Consiglio dei ministri è avvenuta in procedura scritta, ultimata il 5 settembre 2018. Il 12 settembre 2018 è poi seguita la firma.

2.1.3

Conclusione di una convenzione aggiuntiva

Lo sviluppo del sistema ETIAS è finanziato grazie al Fondo per la sicurezza interna (Internal Security Fund, ISF). Questo finanziamento garantisce sia lo sviluppo del sistema centrale sia quello dei sistemi nazionali. Pertanto, grazie alle assegnazioni dall'ISF e alle entrate provenienti dagli emolumenti, lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione dell'ETIAS non dovrebbero influire sui costi (i quali dovrebbero essere interamente coperti) né per l'UE né per gli Stati Schengen. L'ETIAS è il primo sistema del settore migratorio a prevedere il prelievo di emolumenti a livello dell'UE per coprire la totalità dei costi di esercizio e di manutenzione. Eventuali eccedenze saranno assegnate al bilancio generale dell'UE (cfr. n. 2.1.2).

Sin dall'inizio delle discussioni sul R ETIAS, gli Stati associati a Schengen si sono impegnati congiuntamente per trovare una soluzione equivalente e ottenere i medesimi vantaggi finanziari di cui godono gli Stati membri dell'UE. Il Consiglio dell'UE ha introdotto nel R ETIAS una disposizione in virtù della quale le modalità 2585

FF 2020

di partecipazione finanziaria degli Stati associati al sistema ETIAS devono essere disciplinate in un accordo a parte (art. 95 R ETIAS).

In questa convenzione aggiuntiva gli Stati associati intendevano negoziare in particolare il loro diritto di partecipare a eventuali eccedenze delle entrate provenienti dagli emolumenti. In occasione dei primi due colloqui informali tenutisi a metà del 2018, la Commissione europea aveva tuttavia dichiarato che non occorreva più una convenzione aggiuntiva, in quanto la partecipazione finanziaria degli Stati associati era già interamente disciplinata dalle basi legali vigenti. Secondo l'articolo 85 paragrafo 3 del R ETIAS, anche gli Stati associati beneficiano del sostegno finanziario pari a un massimo di 50 milioni di euro l'anno derivante dagli emolumenti e destinato a coprire le spese sostenute per adeguare le strutture di frontiera. La Commissione europea era del parere che una partecipazione a eventuali eccedenze rispetto a tale importo non fosse possibile. Riteneva, invece, che, in virtù dell'AAS, gli Stati associati dovessero partecipare a eventuali costi supplementari in caso di disavanzo.

Ha poi escluso l'eventualità di fissare in una convenzione aggiuntiva norme concernenti eventuali disavanzi ed eccedenze, giacché ciò sarebbe stato contrario al R ETIAS. Gli Stati associati erano invece di opinione contraria. Dopo diversi interventi, in occasione del quarto incontro informale, tenutosi nel novembre 2019, le Parti hanno raggiunto l'accordo secondo cui gli Stati associati godranno dei medesimi vantaggi finanziari previsti per gli Stati membri dell'UE (ossia dei vantaggi finanziari di cui all'art. 85 R ETIAS) non appena avranno recepito ufficialmente il R ETIAS. Le relative spiegazioni della Commissione europea sono state confermate in una lettera del 27 gennaio 2020 della competente direttrice generale agli Stati associati.

Per quanto riguarda una partecipazione degli Stati associati a eventuali eccedenze in relazione agli emolumenti in base al R ETIAS, la Commissione europea ha inoltre confermato che non è pensabile una convenzione aggiuntiva al R ETIAS, giacché l'articolo 86 R ETIAS prevede di assegnare tali eccedenze al bilancio generale dell'UE. La Commissione europea si è tuttavia mostrata disposta a compensare eventuali eccedenze in relazione alle
entrate degli emolumenti ETIAS con i contributi degli Stati associati al nuovo fondo UE nei settori della gestione delle frontiere e dei visti per gli anni 20212027 (Border Management and Visa Instrument, BMVI). Le modalità precise dovranno essere negoziate nell'ambito della convenzione aggiuntiva relativa al BMVI. Nel presente decreto federale si propone, nell'ottica delle norme relative all'ETIAS, di fissare una delega di competenza al nostro Collegio, anche se sarà disciplinata nel quadro della convenzione aggiuntiva del BMVI. La delega di competenza è formulata in maniera restrittiva. I settori in relazione ai quali il Consiglio federale è abilitato a concludere un accordo sono elencati in maniera esaustiva e si limitano al disciplinamento delle esigenze finanziarie della Svizzera in rapporto all'ETIAS (art. 2 del decreto federale).

2586

FF 2020

2.1.4

Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen

In virtù dell'articolo 2 paragrafo 3 AAS, la Svizzera si è in linea di massima impegnata a recepire e, nella misura in cui ciò risulti necessario, attuare nel diritto interno tutti gli atti emanati dall'UE come sviluppi dell'acquis di Schengen.

L'articolo 7 AAS prevede una procedura particolare per il recepimento e l'attuazione degli sviluppi dell'acquis di Schengen. Innanzitutto, l'UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l'avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Il Consiglio federale ha 30 giorni a disposizione per comunicare all'organo competente dell'UE (nel presente caso il Consiglio dell'UE) se ed eventualmente entro quali termini la Svizzera recepisce lo sviluppo. Il termine di 30 giorni decorre dall'adozione dell'atto da parte dell'UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS).

Nella misura in cui lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica da parte dell'UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note, che dal punto di vista svizzero va considerato alla stregua di un trattato internazionale. In linea con le disposizioni costituzionali, questo trattato deve essere approvato dal Consiglio federale o dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo.

Il R ETIAS da recepire è giuridicamente vincolante. Con l'introduzione dell'ETIAS vengono anche modificati cinque regolamenti dell'UE. Si tratta di regolamenti che la Svizzera ha già recepito come altrettanti sviluppi dell'acquis di Schengen o per i quali è in corso la relativa procedura di recepimento.

Nel caso in questione, l'approvazione dello scambio di note compete all'Assemblea federale (cfr. n. 2.9.1), per cui nella sua nota di risposta il nostro Collegio ha comunicato all'UE che il R ETIAS è vincolante per la Svizzera «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per recepire e attuare lo sviluppo di Schengen, a decorrere dalla notifica dell'atto da parte dell'UE. Entro tale termine deve aver luogo anche un eventuale referendum.

Una volta completata la procedura nazionale e adempiuti tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione del regolamento UE, la Svizzera ne informa immediatamente per scritto il Consiglio dell'UE
e la Commissione europea. Se non è indetto il referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario ed equivale alla ratifica dello scambio di note.

Siccome il R ETIAS è stato notificato alla Svizzera già il 7 settembre 2018, ossia prima dell'adozione formale avvenuta il 12 settembre 2018, nella fattispecie è giustificato (nonostante la notifica anticipata) far decorrere il termine di due anni soltanto dal 12 settembre 2018, per cui lo stesso scade il 12 settembre 2020. Siccome l'applicazione del R ETIAS è prevista a partire da una data successiva (entrata in funzione del sistema), di fatto è possibile una certa flessibilità, che consentirà, all'occorrenza, di prorogare leggermente il termine in maniera pragmatica. A fronte dell'attuale pianificazione dell'UE, l'entrata in funzione dell'ETIAS non avrà luogo prima della fine del 2022.

2587

FF 2020

L'eventuale mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen comporterebbe, nello scenario più estremo, la cessazione della cooperazione di Schengen e quindi anche di Dublino (cfr. art. 7 par. 4 AAS).

2.1.5

Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

Il 29 gennaio 2020 il nostro Consiglio ha adottato il messaggio sul programma di legislatura 2019­20237, in cui il presente progetto è menzionato.

Il progetto contribuisce al conseguimento degli obiettivi della Strategia di politica estera 2020­20238 del nostro Consiglio.

La Svizzera dirige la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale; la Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente. Quest'ultimo obiettivo è adempiuto in particolare mediante l'esame dei rischi al momento della presentazione della domanda e l'accesso ai dati ETIAS a fini di perseguimento penale.

2.2

Procedura di consultazione

2.2.1

In generale

Sulla base dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20059 sulla procedura di consultazione (LCo), la procedura di consultazione si è svolta dal 13 febbraio al 20 maggio 201910.

Sul progetto si sono pronunciati per scritto 41 partecipanti, ossia 26 Cantoni, tre partiti politici, tre associazioni mantello, il Tribunale federale (TF), il Tribunale amministrativo federale (TAF) e altre sette cerchie interessate. Sette partecipanti hanno rinunciato espressamente a prendere posizione (NW, SZ, TF, la Conferenza svizzera dei delegati all'integrazione, le Donne protestanti in Svizzera [DPS], la Conferenza svizzera delle/dei delegate/i alla parità e l'Unione svizzera degli imprenditori).

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione (tutti i Cantoni, PLR, UDC, Associazione dei servizi cantonali di migrazione [ASM], Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia [CDDGP], SWISS e Unione delle città svizzere [UCS]) approva il progetto; alcuni di essi formulano osservazioni (AI, BL, GE, GR, JU, LU, SG, SH, SO, TI, UR, VD, VS, ZH, ZG nonché PLR, UDC, ASM, CDDGP, SWISS e UCS; cfr. in merito i n. 2.2.22.2.13).

7 8 9 10

Messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019­2023, FF 2020 1565.

www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/publications/Schweizerische Aussenpolitik/Aussenpolitische-Strategie-2020­2023 IT.pdf RS 172.061 www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Consultazioni concluse > 2019 > DFGP.

2588

FF 2020

I partecipanti rilevano soprattutto che l'introduzione dell'ETIAS potrà fornire un contributo importante all'efficienza dei controlli alle frontiere nonché alla lotta contro la migrazione irregolare e in particolare ai soggiorni illegali nello spazio Schengen. Inoltre permetterà di aumentare la sicurezza nello spazio Schengen e le novità proposte potranno far diminuire il numero di rifiuti d'entrata in occasione dei controlli alla frontiera esterna Schengen. Tenuto conto in particolare dell'aumento dei viaggi e del traffico transfrontaliero per svago o per affari, i partecipanti ritengono che sarebbe utile semplificare la cooperazione e lo scambio d'informazioni in Europa. Secondo UR, JU e ASM, l'ETIAS deve inoltre consentire di effettuare controlli rapidi alla frontiera anche in caso di forte afflusso di turisti, visitatori o rappresentanti del mondo economico. L'ETIAS dovrà servire ad accelerare i controlli alla frontiera e permettere di effettuare approfonditi controlli di polizia. PS, AsyLex e l'Unione sindacale svizzera (USS) sono critici nei riguardi del progetto e lo sostengono solo in parte. PS e USS approvano il principio della partecipazione della Svizzera all'Accordo di Schengen e chiedono che esso venga attuato con discernimento (soprattutto per quanto riguarda la protezione dei dati).

I partecipanti alla consultazione hanno evidenziato in particolare i punti seguenti.

2.2.2

Utilità dell'ETIAS e potenziamento della sicurezza interna

BL e GR fanno notare che probabilmente la stragrande maggioranza dei terroristi e criminali contemplati dal R ETIAS non si atterrebbe alle direttive in materia di entrata e che solo un numero esiguo di essi varcherebbe le frontiere Schengen in maniera legale. BL e SO ritengono inoltre che questo nuovo sistema di autorizzazione non potrà porre interamente fine all'immigrazione illegale.

PS e USS ritengono che questo nuovo obbligo esponga i cittadini di Paesi terzi esentati dall'obbligo del visto a un sospetto generalizzato. Per di più, vi è il rischio di arbitrarietà, poiché per negare l'autorizzazione ai viaggi sono sufficienti indizi o validi motivi per ritenere che sussista un rischio di migrazione illegale oppure un pericolo per la sicurezza o la salute pubblica.

Anche l'organizzazione AsyLex si mostra critica nei riguardi del progetto e ritiene che questo ostacolo supplementare imposto ai richiedenti l'asilo li costringerà maggiormente a entrare in Europa in maniera illegale e a mettere la loro vita inutilmente in pericolo. A questo proposito rammenta la tradizione umanitaria della Svizzera e i suoi obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati 11 e dalla CEDU12.

Posizione del Consiglio federale Riteniamo che l'ETIAS costituisca un complemento utile alle vigenti disposizioni in materia di visti. Non si tratta di sottoporre i cittadini di Paesi terzi a un «sospetto 11 12

Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati; RS 0.142.30.

Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, RS 0.101.

2589

FF 2020

generalizzato», bensì di poter potenziare l'efficienza dei controlli alle frontiere esterne Schengen. Il divieto di arbitrarietà e la garanzia della buona fede sono due principi dell'attività statale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.)13. Le decisioni dell'unità nazionale ETIAS sono emanate sotto forma di decisioni formali impugnabili dinanzi al TAF. I motivi di rifiuto sono definiti in modo esaustivo nel R ETIAS.

Comprendiamo che alcuni partecipanti alla consultazione dubitino della facoltà dell'ETIAS di porre fine all'immigrazione illegale. L'ETIAS non è in grado di impedire completamente gli abusi. Tuttavia, se un cittadino di un Paese terzo è entrato in uno Stato Schengen senza un'autorizzazione di viaggio valida, significa che ha violato le condizioni d'entrata e può pertanto essere allontanato dallo spazio Schengen. L'esame preliminare ETIAS contribuisce alla sicurezza all'interno dello spazio Schengen. L'ETIAS rappresenta quindi uno strumento supplementare per garantire la sicurezza nello spazio Schengen.

L'ostacolo supplementare all'entrata nello spazio Schengen costituito dall'autorizzazione ai viaggi ETIAS non va oltre quello imposto ai cittadini di Paesi terzi soggetti all'obbligo del visto. Lo stesso dicasi per i richiedenti l'asilo che devono eventualmente richiedere un'autorizzazione ai viaggi. In virtù dell'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 15 agosto 201814 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV), in via eccezionale uno straniero può essere autorizzato a entrare in Svizzera in vista di un soggiorno di lunga durata per motivi umanitari, anche se non dispone dei documenti richiesti.

2.2.3

Campo d'applicazione dell'ETIAS

L'UDC trova incomprensibile che ai familiari di cittadini dell'UE e di cittadini di Paesi terzi siano accordate determinate agevolazioni per quanto riguarda gli emolumenti e i criteri d'esame. Ritiene che proprio per i familiari vi sia il rischio di oltrepassare la durata del soggiorno autorizzata e aggiunge che questo stesso rischio si riscontra per i familiari di Svizzeri naturalizzati originari di Stati esentati dall'obbligo del visto.

Posizione del Consiglio federale Sottolineiamo che né il sistema ingressi/uscite (EES) né l'ETIAS sono stati creati per verificare la durata del soggiorno nel quadro della migrazione interna (dei beneficiari della libera circolazione che soggiornano stabilmente e legalmente in uno Stato Schengen), bensì per concorrere a migliorare i controlli alle frontiere esterne.

Pertanto, si limitano entrambi al controllo dei viaggi per entrare nello spazio Schengen. È per questo motivo che, nel quadro dell'ETIAS, non è previsto un esame approfondito dei rischi migratori riguardanti la categoria di persone menzionata.

Queste persone vengono, tuttavia, registrate nell'EES quando attraversano la frontiera esterna Schengen. Se una di queste persone ha soggiornato in Svizzera oltre la 13 14

RS 101 RS 142.204

2590

FF 2020

durata di soggiorno autorizzata (overstayer), al momento di un controllo sul territorio svizzero potrà essere fermata e, all'occorrenza, sottoposta a una procedura di rimpatrio.

2.2.4

Regole d'esame

AsyLex teme che l'ETIAS sia un ulteriore strumento volto a respingere la migrazione, piuttosto che a disciplinarla. Le regole d'esame sarebbero utilizzate per scopi di profiling e, in determinate circostanze, potrebbero essere strumentalizzate a scapito dei richiedenti l'asilo. AsyLex ritiene problematica soprattutto l'assenza di trasparenza delle regole d'esame. È pertanto indispensabile che le ingerenze nei diritti fondamentali siano giustificate da una necessità e una proporzionalità corrispondenti.

Posizione del Consiglio federale Le regole d'esame saranno specificate a livello europeo in un atto d'esecuzione della Commissione europea, che verrà notificato alla Svizzera come sviluppo dell'acquis di Schengen ai fini del recepimento. Prima di essere applicate, esse saranno verificate dal comitato d'esame ETIAS, che le convaliderà. Sarà consultata in via preliminare anche la Commissione di orientamento sui diritti fondamentali dell'ETIAS. Queste regole devono consentire di esaminare con maggiore attenzione i casi che presentano un rischio. Non mirano a vietare l'entrata in Svizzera di persone in pericolo (al riguardo cfr. anche il n. 2.2.2).

2.2.5

Elenco di controllo

VD è dell'avviso che occorrerà dare prova di particolare rigore nell'impiego dell'elenco di controllo. Una persona dovrà essere inserita nell'elenco unicamente in presenza di motivi oggettivi e sufficientemente fondati e occorrerà aggiornare l'elenco costantemente. Pertanto, l'Esecutivo dovrà definire procedure chiare a livello di ordinanza.

Posizione del Consiglio federale Il R ETIAS prevede che gli Stati Schengen ed Europol verifichino periodicamente, almeno una volta l'anno, la continua accuratezza dei dati che hanno inserito nell'elenco di controllo ETIAS (art. 35 par. 5). A livello europeo l'utilizzo uniforme dell'elenco di controllo, il riesame regolare dei dati ed eventualmente la loro cancellazione sono garantiti tramite un atto d'esecuzione della Commissione europea, che sarà notificato a tempo debito alla Svizzera ai fini del recepimento come sviluppo separato dell'acquis di Schengen (art. 35 par. 7 R ETIAS). L'unità nazionale ETIAS è responsabile, in collaborazione con l'Ufficio federale di polizia (fedpol) e con il SIC, della gestione di questo elenco (art. 108e cpv. 1 D-LStrI), che aggiornerà regolarmente. All'occorrenza sarà possibile definire determinate procedure o apportare precisazioni in un'ordinanza o istruzione.

2591

FF 2020

2.2.6

Rilascio di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale e temporale limitata

PS e AsyLex accolgono favorevolmente la possibilità di rilasciare autorizzazioni ai viaggi ETIAS per motivi umanitari. Entrambi caldeggiano un ampio ricorso a questa possibilità nella pratica. GR considera invece inappropriata la possibilità di prendere, tramite l'ETIAS, anche decisioni preliminari basate su considerazioni di carattere umanitario. UDC si chiede come gli altri Stati Schengen applicheranno questa norma derogatoria.

Posizione del Consiglio federale Sottolineiamo che esiste già una procedura analoga in materia di visti: uno Stato Schengen può rilasciare un visto con validità territoriale limitata per motivi umanitari (denominato visto VTT). Questo visto è valido unicamente sul territorio di tale Stato. Siccome qui si tratta dell'esame delle condizioni d'entrata nello spazio Schengen, è opportuno prevedere norme derogatorie. Per quanto riguarda l'ETIAS, questi casi saranno esaminati dall'unità nazionale ETIAS. L'applicazione della norma derogatoria rientra nel margine di apprezzamento di ciascuno Stato Schengen.

Ogni Stato decide caso per caso, conformemente al proprio diritto nazionale, se sussistono motivi umanitari. Il titolare di un'autorizzazione ai viaggi VTT che soggiorna in un altro Stato Schengen dev'essere considerato alla stregua di un soggiornante illegale ed essere rinviato nello Stato Schengen che gli ha rilasciato l'autorizzazione ai viaggi.

2.2.7

Accesso delle autorità competenti in materia di migrazione ai dati registrati nell'ETIAS

TI, ZH, ASM e CDDGP propongono che l'accesso delle autorità competenti in materia di migrazione all'ETIAS avvenga obbligatoriamente tramite il Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e in modo automatizzato (analogamente all'attuale consultazione del sistema d'informazione Schengen [SIS]).

ASM ritiene che l'ETIAS permetterà di semplificare notevolmente l'acquisizione di documenti e auspica che possa essere usato anche nell'ambito dell'esecuzione degli allontanamenti.

ASM chiede se, nel quadro dell'esame delle domande di visto, anche i Cantoni possano accedere all'ETIAS. Inoltre, desidera sapere se la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) debba accedere alla documentazione dei Cantoni per esaminare le domande ETIAS o se i Cantoni debbano esprimere un parere in merito a determinate domande.

UCS e ASM chiedono che, per quanto riguarda i diritti di accesso delle autorità migratorie cantonali e comunali e della SEM, non siano emanate disposizioni esecutive eccessivamente restrittive. UCS desidera che si creino le medesime possibilità di accesso e di consultazione per i servizi federali e per gli organi di polizia e le autorità cantonali e comunali.

2592

FF 2020

AsyLex e PS esprimono, invece, preoccupazione per quanto riguarda la protezione dei dati in relazione all'accesso delle autorità migratorie ai dati conservati in ETIAS.

Ritengono improprio che la SEM sia designata quale unità nazionale ETIAS. In seno alla SEM dovrebbe esserci una separazione netta a livello di compiti e personale.

Posizione del Consiglio federale Secondo il R ETIAS l'accesso da parte delle autorità competenti in materia di migrazione è vincolato e avviene esclusivamente per accertare la validità dell'autorizzazione ai viaggi. Non si prevede alcun accesso nell'ambito dell'esecuzione degli allontanamenti.

Al fine di accertare o verificare se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati Schengen, le autorità cantonali competenti in materia di migrazione sono abilitate ad accedere a determinati dati nell'ETIAS soltanto qualora sia stata effettuata una precedente interrogazione nell'EES e la stessa non abbia dato risultati (art. 49 R ETIAS).

L'accesso delle autorità migratorie avviene in ogni caso mediante il modello di ruoli prescritto nel R ETIAS con pertinenti autorizzazioni registrate. Questi diritti di accesso sono disciplinati in modo esaustivo nel R ETIAS. Attualmente si sta elaborando la configurazione tecnica dell'accesso delle autorità migratorie. Con tutta probabilità, esse accederanno direttamente al sistema centrale ETIAS mediante un'interfaccia.

Il R ETIAS prevede che si consultino servizi nazionali per verificare le domande di autorizzazione ai viaggi. È quindi possibile che i servizi cantonali debbano esprimere un parere nell'ambito di una consultazione. Tuttavia, non si prevedono notevoli oneri supplementari, dato che si tratterà verosimilmente soprattutto di singoli casi.

L'unità nazionale ETIAS, integrata nella SEM dal punto di vista organizzativo, deciderà in merito alle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS che le vengono sottoposte dal sistema ETIAS per verifica. Per svolgere tale compito le saranno attribuiti accessi e autorizzazioni specifici.

Non si prevede alcun onere supplementare per le domande di visto (visti C o D), poiché la cerchia di persone interessate è diversa. Le autorità competenti per i visti non avranno accesso all'ETIAS.

2.2.8

Accesso delle autorità di polizia cantonali all'ETIAS nel quadro dei controlli all'interno del Paese

Alcuni partecipanti alla consultazione auspicano che le autorità di polizia cantonali e comunali abbiano accesso all'ETIAS nel quadro dei controlli di diritto degli stranieri all'interno del Paese (BL, SH, ZH e UDC). SH propone pertanto di prevedere che il Corpo delle guardie di confine e le competenti autorità di polizia cantonali in tutta la Svizzera possano effettuare verifiche nell'ETIAS.

2593

FF 2020

Posizione del Consiglio federale Il R ETIAS prevede, per i controlli sul territorio nazionale retti dal diritto degli stranieri, la possibilità di consultare l'ETIAS per accertare il diritto di soggiorno e la validità dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS (art. 49 R ETIAS). Si prevede un accesso analogo anche per le autorità di polizia cantonali e comunali nonché per il personale dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) impiegato per i controlli personali, dato che anche questi verificano la legalità del soggiorno. L'accesso sarà possibile soltanto a determinate condizioni (cfr. n. 2.2.7). L'ETIAS segnala alle autorità se lo straniero interessato è in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida. Se l'autorizzazione è territorialmente limitata, l'ETIAS indica per quale Stato Schengen è valida, se scade nei prossimi 90 giorni e per quanto tempo è ancora valida.

2.2.9

Conservazione e cancellazione dei dati

SO e ASM deplorano che i dati ETIAS possano essere conservati soltanto per tre anni. SO ritiene che questo periodo così breve non risponda all'obiettivo di colmare le lacune in materia di informazione e sicurezza.

Posizione del Consiglio federale Il periodo di conservazione è disciplinato in modo esaustivo nel R ETIAS (art. 54).

La Svizzera non può derogare a questa prescrizione. Sono previsti i seguenti termini di conservazione dei dati: ­

tre anni durante il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi;

­

cinque anni a decorrere dall'ultima decisione di rifiuto, annullamento o revoca dell'autorizzazione ai viaggi.

Il richiedente può prorogare questo periodo di conservazione al massimo per ulteriori tre anni mediante i servizi in rete dell'ETIAS. Una volta scaduta l'autorizzazione ai viaggi, il termine di conservazione può essere prorogato al massimo per tre anni, ma soltanto se il richiedente fornisce il proprio espresso consenso a seguito di una pertinente richiesta.

2.2.10

Obblighi delle imprese di trasporto aereo

SWISS sottolinea la necessità di prestare attenzione, nell'ambito dell'attuazione di questo sviluppo dell'acquis di Schengen, a non applicare in modo troppo rigido gli obblighi delle imprese di trasporto aereo. Analogamente, ritiene esagerato e inappropriato inasprire gli obblighi di diligenza e invertire l'onere della prova, come stabilito all'epoca nella LStrI. Per questo motivo chiede che l'articolo 92 D-LStrI sia materialmente identico all'articolo 45 R ETIAS e non lasci sostanzialmente alcun margine di interpretazione (p. es. per quanto riguarda i viaggi di transito tra Stati non associati a Schengen).

2594

FF 2020

Posizione del Consiglio federale Nell'ambito dei lavori legislativi si tiene conto del principio della parità di trattamento delle imprese di trasporto aereo in Svizzera. L'articolo 92 D-LStrI prevede ora che si verifichi se i passeggeri sono in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. Inoltre, l'articolo 45 R ETIAS vale per tutte le imprese di traporto che trasportano cittadini di Paesi terzi nello spazio Schengen. Si applicano le sanzioni previste nella LStrI in caso di violazione dell'obbligo di diligenza.

2.2.11

Autorizzazione ai viaggi in caso di espulsione e divieto d'entrata

Secondo SO e ASM occorre garantire che venga eliminata la possibilità di ottenere un'autorizzazione d'ingresso nello spazio Schengen dopo la revoca di un permesso rilasciato secondo il diritto in materia di stranieri in Svizzera, dopo un soggiorno illegale con successivo divieto d'entrata o dopo un'espulsione di diritto penale.

Posizione del Consiglio federale In virtù dei nuovi regolamenti dell'UE, in futuro le espulsioni di diritto penale saranno segnalate nel SIS sia come decisione in materia di ritorno sia come divieto d'entrata se si tratta di un cittadino di un Paese terzo 15. Pertanto, le persone oggetto di un'espulsione o di un divieto d'entrata saranno identificate dal sistema centrale ETIAS al momento del confronto con il SIS. Una segnalazione nel SIS comporta essenzialmente il rifiuto della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS.

2.2.12

Protezione dei dati

Secondo VD non figura da nessuna parte che la SEM (o altre autorità) sono autorizzate a memorizzare e trattare dati ETIAS. Inoltre, rileva che le sue basi legali in materia di protezione dei dati non sono né sufficienti né conformi alle prescrizioni europee. Infine, chiede che l'autorizzazione di accesso conferita alle autorità sia proporzionata e limitata a seconda del loro ruolo e che vi sia una pertinente panoramica della protezione dei dati.

L'USS considera delicato, dal punto di vista della protezione dei dati, registrare le informazioni sulla situazione personale degli interessati. USS e PS criticano il fatto che determinate norme in materia di protezione dei dati siano previste soltanto a livello di ordinanza (registrazione dei dati, procedura per la loro cancellazione, diritti degli interessati, elenco dei reati ecc.). Nell'ambito dell'attuazione occorre prestare particolare attenzione alla protezione dei dati.

15

Messaggio del 6 marzo 2020 relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernenti il recepimento delle basi legali sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) (sviluppo dell'acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.

2595

FF 2020

Posizione del Consiglio federale Facciamo notare che il R ETIAS contiene già di per sé disposizioni dettagliate in materia di protezione dei dati. Queste norme saranno semplicemente precisate a livello di ordinanza. Inoltre, il R ETIAS rimanda alle nuove norme europee sulla protezione dei dati. Mentre la nuova direttiva (UE) 2016/68016 è stata trasposta in Svizzera nel quadro della LPDS, le prescrizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati17 saranno tenute in considerazione nell'ambito della revisione totale della legge federale del 19 giugno 199218 sulla protezione dei dati (LPD) attualmente in corso. La Svizzera non ha recepito il regolamento generale sulla protezione dei dati come sviluppo dell'acquis di Schengen, tuttavia esso è indirettamente rilevante nella misura in cui la Commissione europea controllerà il rispetto delle prescrizioni ivi previste nell'ambito della verifica di equivalenza prevista nel regolamento19.

Le autorizzazioni di accesso saranno garantite con un modello di ruoli con registrazione delle pertinenti autorizzazioni. Il nuovo articolo 108e LStrI disciplina espressamente il trattamento dei dati ETIAS da parte della SEM. Tutte le attività delle autorità saranno verbalizzate. Sono previsti anche controlli secondo il R ETIAS. In Svizzera, la funzione di vigilanza sarà esercitata dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Le leggi cantonali sulla protezione dei dati devono essere in linea con le prescrizioni della LPD e vanno eventualmente adeguate.

2.2.13

Costi

BL rileva che i costi per adeguare i sistemi cantonali per i controlli di polizia al fine di consentire la consultazione all'interno del Paese andranno a carico dei Cantoni, ma che il loro ammontare deve ancora essere chiarito. Anche ASM e JU desiderano sapere se i Cantoni dovranno sostenere costi. Pure VS e SG deplorano la poca chiarezza per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie per la Svizzera e i Cantoni.

Secondo SO il progetto ha ripercussioni finanziarie e sul personale per il Cantone a causa della frontiera esterna dello spazio Schengen costituita dall'aeroporto di Grenchen, in cui è la polizia a effettuare i controlli. Sono pertanto necessari adeguamenti delle procedure di controllo alla frontiera, l'implementazione di nuovi 16

17

18 19

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, versione secondo GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

RS 235.1 Cfr. in merito il messaggio del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi, FF 2017 5939.

2596

FF 2020

strumenti d'intervento, eventuali misure edili all'aeroporto nonché la formazione e la formazione continua degli organi incaricati di effettuare i controlli.

La CDDGP ritiene che, nell'ambito dell'attuazione, occorra tenere conto delle risorse finanziarie e di personale dei Cantoni, evitando nella misura del possibile di gravare le autorità cantonali con un onere supplementare.

L'UDC si attende una stima dettagliata e comprensibile dei costi.

Posizione del Consiglio federale Comprendiamo le richieste dei partecipanti alla consultazione, per cui abbiamo inserito nel presente messaggio ulteriori chiarimenti sulle ripercussioni finanziarie (cfr. n. 2.7.4). La Confederazione (SEM) garantirà la connessione tecnica dei sistemi nazionali svizzeri al sistema centrale ETIAS. I Cantoni e i servizi federali interessati potranno quindi connettere i loro sistemi rilevanti per l'ETIAS al sistema europeo. I costi per l'adeguamento dei rispettivi sistemi sono, però, a carico dei servizi federali e dei Cantoni interessati.

Sono state identificate possibili sinergie con il progetto EES, in modo che gli oneri e i costi per i Cantoni possano essere tenuti quanto più bassi possibile.

2.3

Punti essenziali del regolamento ETIAS

L'ETIAS è un sistema introdotto in tutto lo spazio Schengen per la registrazione e il controllo dei cittadini di Paesi terzi esentati dall'obbligo del visto che desiderano recarsi nello spazio Schengen per un soggiorno di 90 giorni in un periodo di 180 giorni. Tali cittadini devono richiedere in rete un'autorizzazione ai viaggi soggetta a emolumento prima di mettersi in viaggio. L'autorizzazione costa sette euro ed è valida per tre anni.

Prima della partenza, i dati forniti dal viaggiatore sono controllati in relazione a determinati rischi (messa a rischio della sicurezza, immigrazione illegale, pericolo per la salute pubblica) mediante consultazione dei sistemi esistenti d'informazione Schengen/Dublino, delle banche dati di Interpol nonché dell'elenco di controllo ETIAS.

I sistemi d'informazione Schengen/Dublino comprendono: ­

SIS: sistema d'informazione di Schengen;

­

EES: sistema europeo ingressi/uscite;

­

VIS: sistema d'informazione visti;

­

Eurodac: banca dati in cui sono registrate le impronte digitali di persone che presentano una domanda d'asilo in uno Stato Dublino o che vengono fermate mentre cercano di entrare illegalmente;

­

Dati Europol: dati dell'agenzia dell'UE per la cooperazione nel settore del perseguimento penale.

2597

FF 2020

Le banche dati di Interpol sono: ­

SLTD: banca dati di Interpol per i documenti di viaggio rubati o smarriti;

­

TDAWN: banca dati di Interpol per la registrazione di documenti di viaggio associati a segnalazioni.

L'elenco di controllo ETIAS consta di dati relativi a persone sospettate di aver commesso un reato di terrorismo o altro reato grave o di avervi partecipato o a persone riguardo alle quali vi sono indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altri reati gravi (art. 34 in combinato disposto con l'art. 35 R ETIAS). I dati sono inseriti nell'elenco di controllo ETIAS da Europol o dagli Stati Schengen previa verifica. In Svizzera, questo compito sarà assunto dalla SEM d'intesa con fedpol e il SIC.

Se la verifica automatizzata non evidenzia riscontri positivi, il sistema rilascia automaticamente l'autorizzazione ai viaggi ETIAS. Se, invece, in uno dei sistemi consultati risulta un riscontro poi confermato dall'unità centrale ETIAS o se permangono dubbi sull'identità della persona, l'unità centrale trasmette la domanda all'unità nazionale ETIAS del competente Stato Schengen, la quale elabora la domanda in questione e decide in via definitiva se rilasciare o rifiutare l'autorizzazione ai viaggi ETIAS, all'occorrenza dopo aver consultato altre unità nazionali ETIAS ed Europol.

L'autorizzazione ai viaggi ETIAS non garantisce alcun diritto d'entrata nello spazio Schengen (art. 36 par. 6 R ETIAS). Essa costituisce una nuova condizione, oltre a quelle già vigenti del CFS (documento di viaggio valido, risorse sufficienti, ecc.), affinché i cittadini di Stati terzi esonerati dall'obbligo del visto possano entrare nello spazio Schengen (art. 80 R ETIAS in combinato disposto con l'art. 6 CFS). In assenza dell'autorizzazione ai viaggi, i vettori (in Svizzera: le imprese di trasporto aereo) sono obbligati a rifiutare di trasportare i viaggiatori (art. 45 R ETIAS). Al valico di frontiera occorre rifiutare a queste persone l'ingresso nello spazio Schengen.

Grazie a questo esame preliminare il nuovo sistema dovrà incrementare l'efficacia dei controlli di frontiera e colmare le lacune in materia di informazioni e sicurezza (art. 1 in combinato disposto con l'art. 4 R ETIAS).

2.4

Commento ai singoli articoli del regolamento ETIAS

2.4.1

Obiettivi e struttura dell'ETIAS

Art. 1­3 in combinato disposto con l'art. 24 Oggetto, campo d'applicazione e definizioni Il R ETIAS contiene le basi giuridiche per l'istituzione dell'ETIAS e definisce le condizioni alle quali le autorità designate degli Stati Schengen ed Europol possono consultare i dati registrati nel sistema centrale ETIAS a fini di prevenzione, accertamento e investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi (art. 1 par. 2 R ETIAS).

2598

FF 2020

L'ETIAS si applica ai cittadini di Paesi terzi che sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni brevi nello spazio Schengen (art. 2 par. 1 lett. a e b R ETIAS). Si applica altresì ai familiari di un cittadino dell'UE che hanno la nazionalità di un Paese terzo e ai familiari di un cittadino di un Paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione (in concreto, i familiari di cittadini di Paesi dell'AELS e della Svizzera), sempreché non siano in possesso di un titolo di soggiorno (carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE20 o un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento [CE] n. 1030/200221; art. 2 par. 1 lett. c R ETIAS).

Tuttavia, per queste categorie di persone (familiari di cittadini dell'UE o di cittadini di Paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione) sono previste disposizioni speciali (art. 24 R ETIAS). Esse sono, ad esempio, esentate dal pagamento degli emolumenti. Inoltre, per loro non viene effettuato il confronto Eurodac. Non si applicano nemmeno gli indicatori di rischio specifici, basati sul rischio di immigrazione illegale determinato secondo l'articolo 33 R ETIAS. Infine, la domanda di autorizzazione ai viaggi non può essere rifiutata sulla base del rischio di immigrazione illegale di cui all'articolo 37 paragrafo 1 lettera c del R ETIAS.

Oltre ai cittadini dell'UE e degli Stati Schengen, esulano dal campo di applicazione del R ETIAS anche i seguenti cittadini di Paesi terzi (art. 2 par. 2 R ETIAS): ­

rifugiati riconosciuti, apolidi e altre persone (anche familiari di cittadini UE o di cittadini di Paesi terzi che godono di un diritto di libera circolazione) che beneficiano di un diritto di soggiorno in uno Stato Schengen e titolari di un titolo di soggiorno rilasciato da tale Stato;

­

titolari di un visto Schengen (visto C);

­

titolari di un visto per soggiorno di lunga durata nello spazio Schengen (visto D), giacché lo stesso è considerato anche un titolo di soggiorno;

Un'eccezione è prevista anche per i cittadini di Andorra, Monaco, San Marino e Città del Vaticano, nonché per determinati gruppi di persone esenti dall'obbligo del visto (p. es. equipaggi di navi o aerei durante gli orari di servizio, ecc.; oppure i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio in virtù di un accordo internazionale concluso dall'UE con uno Stato terzo).

L'articolo 3 R ETIAS definisce vari concetti. Molte di queste definizioni che riguardano i controlli alle frontiere rimandano al CFS. Il termine «reati di terrorismo» comprende reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli della direttiva (UE)

20

21

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi; GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1954, GU L 286 del 1.11.2017, pag. 9.

2599

FF 2020

2017/54122. Per «reato grave» si intendono i reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui all'articolo 2 paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI 23.

Gli atti menzionati non sono rilevanti per Schengen di per sé, né lo diventano mediante il rimando contenuto nel R ETIAS. Pertanto, fatta salva la definizione dei concetti, il loro contenuto non è rilevante per la Svizzera.

Art. 4

Obiettivi dell'ETIAS

L'ETIAS si prefigge fra l'altro di: ­

colmare le lacune esistenti in termini di informazioni o di sicurezza grazie all'esame preliminare dei rischi per la sicurezza e la salute pubblica e dei rischi di migrazione irregolare, in quanto le autorità di controllo alla frontiera non dispongono di informazioni preliminari riguardanti i cittadini di Paesi terzi esentati dall'obbligo del visto che entrano nello spazio Schengen attraverso le frontiere terrestri o marittime;

­

rafforzare l'efficacia dei controlli alla frontiera, grazie ai numerosi dati sui viaggiatori di cui le autorità incaricate di tali controlli dispongono già al momento dell'attraversamento del confine;

­

agevolare i controlli alla frontiera, dato che la verifica preliminare dei rischi nell'ETIAS consente di ridurre il numero di rifiuti d'ingresso alle frontiere esterne Schengen;

­

contribuire a realizzare gli obiettivi del SIS relativi alle segnalazioni di cittadini di Paesi terzi a carico dei quali è stato, ad esempio, emesso un rifiuto d'ingresso e di soggiorno. L'ETIAS confronterà, infatti, i dati contenuti nella domanda con le segnalazioni nel SIS.

Infine, le autorità nazionali di contrasto e di perseguimento penale ed Europol avranno a disposizione informazioni utili se dovessero risultare necessarie in un caso concreto per la prevenzione, l'accertamento o l'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Art. 5­10

Istituzione e struttura tecnica dell'ETIAS

L'ETIAS consta degli elementi seguenti:

22

23

­

il sistema d'informazione ETIAS (art. 6);

­

l'unità centrale ETIAS (art. 7); e

­

le unità nazionali ETIAS degli Stati Schengen (art. 8).

Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

2600

FF 2020

Il sistema d'informazione ETIAS è costituito, tra l'altro, da un sistema centrale per il trattamento dei dati delle domande nonché da un'interfaccia nazionale in ogni Stato Schengen. Attraverso quest'interfaccia nazionale, le autorità competenti in materia di migrazione e di controlli alle frontiere possono collegarsi all'ETIAS e accedere a determinati dati in esso contenuti. L'accesso ai dati ETIAS è disciplinato in modo specifico a seconda delle attività delle rispettive autorità. Le autorità di contrasto e di perseguimento penale possono chiedere per scritto al punto di accesso centrale la trasmissione di dati dell'ETIAS. Se le condizioni sono soddisfatte, i dati sono inoltrati all'autorità richiedente.

L'unità centrale ETIAS è istituita in seno all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito: Frontex) ed è operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette (art. 7 R ETIAS). Qualora dalla verifica automatizzata emerga un riscontro positivo, il fascicolo di domanda è inoltrato all'unità centrale ETIAS. Se il riscontro è confermato o se permangono dubbi sull'identità del richiedente, la domanda è inoltrata alla competente unità nazionale ETIAS.

L'unità centrale ETIAS svolge inoltre i seguenti compiti: ­

provvede affinché i dati inseriti e memorizzati siano completi e aggiornati e fornisce sostegno ai viaggiatori che hanno richiesto assistenza avvalendosi del modulo di contatto standard;

­

definisce e stabilisce gli indicatori di rischio specifici, previa consultazione della commissione di esame ETIAS, e li valuta prima dell'applicazione. Applica, valuta a posteriori, rivede ed eventualmente elimina di nuovo tali indicatori;

­

provvede affinché i risultati delle verifiche effettuate in conformità con l'articolo 22 siano registrati nei fascicoli di domanda;

­

informa i vettori e le unità nazionali ETIAS in caso di guasto del sistema d'informazione ETIAS o del sistema centrale ETIAS;

­

tratta le richieste di consultazione dei dati nel sistema centrale ETIAS da parte di Europol.

Ogni Stato Schengen istituisce un'unità nazionale ETIAS (art. 8 par. 1 R ETIAS).

L'unità nazionale è responsabile per la verifica manuale delle domande rientranti nel loro settore di competenza che vengono loro inoltrate da parte dell'unità centrale ETIAS sulla base di un riscontro positivo confermato.

La commissione di esame ETIAS ha una funzione consultiva (art. 9 R ETIAS) ed è composta da un rappresentante di ciascuna unità nazionale ETIAS, dell'Agenzia Frontex e di Europol. Fornisce consulenza all'Agenzia nell'applicare gli indicatori di rischio specifici e l'elenco di controllo ETIAS (art. 33 e 34 R ETIAS), formula linee guida e raccomandazioni e stabilisce le migliori prassi procedurali.

Oltre alla commissione di esame ETIAS, è istituita anche una commissione indipendente di orientamento sui diritti fondamentali dell'ETIAS con funzione consultiva e di valutazione (art. 10 R ETIAS), la quale formula raccomandazioni relative al rispetto dei diritti fondamentali in particolare per quanto concerne la sfera privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione.

2601

FF 2020

Art. 11

Interoperabilità con altri sistemi d'informazione dell'UE

L'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), competente per l'attuazione tecnica di tutti i sistemi d'informazione nello spazio Schengen, deve garantire l'interoperabilità dell'ETIAS con gli altri sistemi d'informazione dell'UE come, ad esempio, l'EES. I dati base dei due sistemi saranno, ad esempio, salvati insieme in una memoria comune a livello centrale. Eu-Lisa deve inoltre garantire gli accessi ai rispettivi sistemi da parte delle autorità competenti. In futuro, ad esempio, le unità nazionali ETIAS potranno accedere anche all'EES. La pertinente modifica del R ETIAS sarà adottata dall'UE nel 2020 e poi notificata alla Svizzera come nuovo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 12

Interrogazione delle banche dati Interpol

Nell'ambito della verifica automatizzata della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, oltre ai sistemi dell'UE come l'EES e il SIS, il sistema centrale ETIAS interroga anche le banche dati Interpol SLTD e TDAWN.

2.4.2

Accesso ai dati ETIAS

I dati ETIAS contengono i dati di identità e i dati relativi ai documenti di viaggio nonché le richieste accolte o respinte di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS.

L'accesso a questi dati avviene in tre modi diversi: l'unità centrale ETIAS e l'unità nazionale ETIAS hanno accesso diretto e completo ai dati ETIAS dei richiedenti ai fini della procedura di autorizzazione. Per contro hanno accesso diretto, ma limitato, le autorità competenti in materia di migrazione, gli organi di controllo alle frontiere e le compagnie aeree, che possono accedere a determinati dati soltanto per uno scopo concreto (in parte solo «OK/NOT OK»). Le autorità di perseguimento penale hanno un accesso indiretto ai dati, in quanto devono presentare una domanda prima di poter consultare i dati ETIAS di una determinata persona.

Art. 13 par. 1 Accesso ai dati conservati nell'ETIAS L'accesso all'ETIAS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS.

Art. 13 par. 2 in combinato disposto con l'art. 47 Accesso delle autorità di frontiera ai dati conservati nell'ETIAS alle frontiere esterne dello spazio Schengen All'arrivo dei viaggiatori al valico di frontiera, la persona competente per i controlli di frontiera rileva elettronicamente i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio (art. 47 par. 1 R ETIAS). In questo contesto interrogano diverse banche dati. L'infrastruttura utilizzata alla frontiera per questo tipo di interrogazione consente di accedere all'ETIAS soltanto per identificare lo stato dell'autorizzazione ai viaggi alla frontiera esterna Schengen; le autorità hanno quindi soltanto 2602

FF 2020

accesso limitato a determinati dati contenuti nell'ETIAS (art. 13 par. 2 in combinato disposto con l'art. 47 par. 2 lett. a, c e d R ETIAS).

L'ETIAS fornisce alle autorità di frontiera esclusivamente informazioni su: ­

status dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS ­ in caso di validità territoriale limitata viene menzionato anche il territorio per il quale è valida l'autorizzazione;

­

indicatori con informazioni aggiunte al fascicolo, per esempio «dubbi da appurare» o «falso riscontro/nessun motivo di rifiuto» (art. 36 par. 2 e 3);

­

scadenza dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS nei i prossimi 90 giorni e sua validità residua;

­

informazioni specifiche nel caso di minori (p. es. numero telefonico della persona che esercita l'autorità parentale) e di familiari di cittadini di Stati Schengen (p. es. status, generalità, numero telefonico dei familiari) conformemente all'articolo 17 paragrafo 2 lettere k e l del R ETIAS.

Se il sistema centrale ETIAS evidenzia la presenza di indicatori collegati all'autorizzazione ai viaggi ETIAS, le autorità di frontiera svolgono una verifica «in seconda linea», vale a dire alla frontiera. A tal fine ottengono le seguenti informazioni aggiuntive e sono autorizzate a consultare ulteriori dati del fascicolo di domanda o a inserire nello stesso dati supplementari (art. 39 par. 1 lett. e o art. 44 par. 6 lett. f. R ETIAS): -

informazioni aggiuntive e motivo dell'indicatore «dubbi da appurare»: non appena è stata creata la cartella d'ingresso nell'EES, l'indicatore è rimosso automaticamente dalla domanda di autorizzazione ai viaggi, giacché in questo caso è già stata svolta una verifica in seconda linea e l'ingresso è già stato autorizzato;



informazioni aggiuntive e motivi dei riscontri positivi che la verifica manuale ha rivelato essere falsi;



dati contenuti nel fascicolo di domanda relativi al rilascio, al rifiuto, alla revoca o all'annullamento di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS.

La persona che effettua il controllo alla frontiera non ha accesso, ai fini di detto controllo, alle altre informazioni del fascicolo ETIAS (art. 47 par. 4 R ETIAS).

Se alla frontiera esterna Schengen l'autorità di frontiera riscontra che il viaggiatore non dispone di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida, questi deve presentare una domanda di rilascio dell'autorizzazione se desidera entrare nello spazio Schengen.

Se non è possibile rilasciare l'autorizzazione, viene emesso un rifiuto d'ingresso, che è registrato nell'EES. In casi eccezionali, in cui sussistono motivi umanitari, l'unità nazionale ETIAS rilascia una corrispondente autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata alla Svizzera.

In presenza di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida, il controllo alla frontiera è svolto per verificare le ulteriori condizioni d'entrata secondo le regole contenute nel CFS e, in base all'esito, l'ingresso nello spazio Schengen viene autorizzato o rifiutato.

2603

FF 2020

Art. 13 par. 3 in combinato disposto con gli art. 45 e 46 Accesso ai dati conservati nell'ETIAS e verifica dell'autorizzazione ai viaggi da parte dei vettori I vettori (per il viaggio in Svizzera: le imprese di trasporto aereo) beneficiano di un accesso sicuro all'ETIAS (il cosiddetto Carrier Gateway, un portale per i vettori) per verificare, prima dell'imbarco, se i cittadini di Paesi terzi esentati dall'obbligo del visto sono in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida (art. 45 par. 1 R ETIAS in combinato disposto con l'art. 26 CAS24). L'interrogazione del sistema centrale ETIAS avviene sulla base dei dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio. Inoltre, il vettore deve indicare lo Stato Schengen di primo ingresso. L'accesso è limitato all'accertamento dello status dell'autorizzazione ai viaggi di un viaggiatore. Mediante il portale per i vettori, l'ETIAS fornisce ai vettori una risposta di tipo «OK/NOT OK», indicando se la persona è in possesso o meno di un'autorizzazione ai viaggi valida. Qualora sia stata rilasciata un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, la risposta fornita dal sistema centrale ETIAS indica gli Stati membri per cui è valida l'autorizzazione.

Possibile sanzionamento dei vettori in caso di violazioni dell'obbligo di diligenza (Carrier Sanctions) Per il trasporto di cittadini di Paesi terzi che non dispongono di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida, sia il R ETIAS sia la CAS prevedono sanzioni. In concreto, le sanzioni a livello dell'UE di cui si rendono passibili i vettori che violano i loro obblighi di diligenza e di notifica sono rette dall'articolo 26 CAS e dalla direttiva 2001/51/CE25. Il R ETIAS prevede ulteriori obblighi di diligenza per i vettori (art. 45). I vettori sono passibili di sanzioni anche quando trasportano persone sprovviste di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida.

Se a un viaggiatore che dispone di un'autorizzazione ai viaggi valida viene negato l'ingresso alla frontiera, il vettore è tenuto a riportarlo a proprie spese nel luogo di partenza. Non è tuttavia sanzionato con una penale (art. 45 par. 8 R ETIAS). Questa norma corrisponde all'articolo 93 LStrI in vigore.

Se, però, il vettore fa imbarcare un cittadino di un Paese terzo che non è in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida e a
quest'ultimo viene successivamente rifiutato l'ingresso alla frontiera esterna Schengen, il vettore non soltanto è tenuto a riportare la persona nel luogo di partenza, ma è anche passibile di una penale (art. 45 par. 5 e 6 R ETIAS in combinato disposto con l'art. 26 par. 2 CAS e con l'art. 4 della direttiva 2001/51/CE).

Qualora sia tecnicamente impossibile procedere all'interrogazione dell'ETIAS a causa di un guasto del sistema, i vettori sono esentati dall'obbligo di verificare il

24

25

Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19 (cfr. allegato A AAS).

Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985; versione secondo GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45 (cfr. allegato B AAS).

2604

FF 2020

possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida (art. 46 par. 1 R ETIAS) e non sono sanzionati con una penale (art. 46 par. 2 R ETIAS).

Art. 13 par. 4 in combinato disposto con gli art. 49 e 65 par. 3 Accesso ai dati conservati nell'ETIAS da parte delle autorità competenti in materia di migrazione Al fine di verificare se sono soddisfatte le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati Schengen e di adottare misure appropriate al riguardo, le autorità competenti in materia di migrazione (autorità competenti in materia di immigrazione) degli Stati Schengen sono abilitate ad accedere a determinati dati, purché sia stata effettuata una precedente interrogazione nell'EES e in tale sistema non vi sia una cartella di ingresso relativa alla presenza del cittadino di un Paese terzo in questione. Il diritto di accesso all'ETIAS è quindi sussidiario alla consultazione dell'EES (art. 49 par. 1 e 2 R ETIAS).

Le autorità competenti in materia di migrazione degli Stati Schengen sono abilitate a eseguire interrogazioni del sistema centrale ETIAS con i dati di cui all'articolo 17 paragrafo 2 lettere a­e.

Se necessario ai fini del rimpatrio di un cittadino di un Paese terzo, l'autorità competente in materia di migrazione può accedere ai dati del sistema centrale ETIAS, purché sia stata effettuata una precedente interrogazione nell'EES e la stessa non abbia dato risultati (art. 65 par. 3 lett. a­b R ETIAS). Questo accesso serve esclusivamente a fornire informazioni a uno Stato terzo in casi specifici.

Art. 14

Non discriminazione e diritti fondamentali

Il trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema d'informazione ETIAS non può dare luogo a discriminazioni nei confronti di cittadini di Paesi terzi. Vanno garantiti la dignità e l'integrità della persona nonché i diritti fondamentali. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane e alle persone con disabilità.

L'interesse superiore del minore è considerato preminente.

2.4.3

Autorizzazione ai viaggi ETIAS: esame e decisione

La procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS consta delle fasi seguenti.

Art. 14­18

Presentazione della domanda e pagamento dell'emolumento (fase 1)

Prima del viaggio pianificato o della scadenza dell'autorizzazione ai viaggi esistente, il richiedente presenta una domanda di rilascio dell'autorizzazione tramite il sito Internet pubblico o l'applicazione per dispositivi mobili (art. 15 e 16 par. 1 R ETIAS).

Se la persona è già titolare di un'autorizzazione ai viaggi, può richiedere una nuova autorizzazione non prima di 120 giorni dalla scadenza della vecchia autorizzazione.

Il sistema centrale ETIAS informa automaticamente il titolare, 120 giorni prima 2605

FF 2020

della scadenza dell'autorizzazione ai viaggi, dell'imminente scadenza per posta elettronica (art. 15 par. 2 e 3 R ETIAS).

Nel modulo di domanda il richiedente fornisce una serie di dati personali (p. es.

cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, documento di viaggio, nazionalità, indirizzo di posta elettronica) e indica la propria occupazione attuale (art. 17 par. 2 e 3 R ETIAS). Risponde, inoltre, a una serie di domande riguardanti il suo passato (p. es. iscrizioni in casellari giudiziali, soggiorni in regioni in guerra, decisioni di rimpatrio disposte nei suoi confronti; art. 17 par. 4 e 6 R ETIAS).

Al momento della presentazione della domanda, l'ETIAS registra l'indirizzo IP da cui è stata trasmessa (art. 17 par. 8 R ETIAS).

Anche per i minori va presentata una domanda. Il modulo va firmato elettronicamente da una persona che esercita l'autorità parentale in via permanente o temporanea o da un tutore legale (art. 17 par. 1 e 2 lett. k R ETIAS).

La domanda può anche essere presentata da un terzo autorizzato (p. es. da un'agenzia di viaggi). In questo caso, nella domanda occorre indicare l'identità del viaggiatore e l'impresa che rappresenta il richiedente (art. 15 par. 4 R ETIAS).

Per ciascuna domanda di autorizzazione ai viaggi il richiedente paga un emolumento pari a sette euro. I richiedenti di età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni sono esentati dal pagamento dell'emolumento per la presentazione della domanda (art. 18 par. 2 R ETIAS).

Art. 19­21 in combinato disposto con gli art. 33 e 35 Trattamento automatizzato da parte dell'ETIAS (fase 2) Non appena è stato versato l'emolumento e sono adempiute le altre condizioni di ammissibilità (una domanda è ammissibile se il richiedente ha compilato i campi del modulo di domanda, ha risposto alle domande e ha versato l'emolumento per l'autorizzazione ai viaggi), il sistema centrale ETIAS crea un fascicolo e tratta la domanda in modo automatizzato (art. 18­21 R ETIAS).

Nel quadro del trattamento automatizzato, il sistema verifica se contiene già un altro fascicolo di domanda relativo allo stesso richiedente, confronta i dati dei due fascicoli e informa il richiedente per posta elettronica in merito allo status e al numero della domanda (art. 19 par. 4 e 5 R ETIAS).

Il sistema centrale ETIAS effettua quindi un confronto completamente
automatizzato dei dati forniti dal richiedente con quelli conservati negli altri sistemi d'informazione (SIS, VIS, EES, Eurodac e le banche dati Interpol SLTD e TDAWN), con l'elenco di controllo ETIAS e con le regole di verifica ETIAS (art. 20 R ETIAS).

Le regole di verifica consentono di individuare le persone che costituiscono una potenziale minaccia per la sicurezza e la salute pubblica nello spazio Schengen oppure evidenziano un rischio di migrazione illegale. Queste regole, definite in dettaglio dalla Commissione europea in uno sviluppo dell'acquis di Schengen separato, sono applicate dall'unità centrale ETIAS. Gli indicatori di rischio specifici

2606

FF 2020

possono essere costituiti da una combinazione di determinati elementi quali il gruppo d'età, la nazionalità, il domicilio, la professione, ecc. (art. 33 R ETIAS).

L'ETIAS contiene anche un elenco di controllo, il quale consta di dati relativi a persone sospettate di aver commesso o partecipato a un reato di terrorismo o altro reato grave o a persone riguardo alle quali vi sono indicazioni concrete o fondati motivi, sulla base di una valutazione globale della persona, per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altri reati gravi (art. 34 R ETIAS). I dati sono inseriti nell'elenco di controllo ETIAS a cura di Europol o degli Stati Schengen. Se esiste già una segnalazione nel SIS, quest'ultima ha la priorità e i dati in questione non sono inseriti nell'elenco di controllo ETIAS. L'autorità che ha inserito i dati nell'elenco di controllo ETIAS ne verifica periodicamente l'accuratezza (art. 35 par. 3 e 5 R ETIAS).

Laddove dal trattamento automatizzato della domanda emerga un riscontro positivo nei sistemi summenzionati, esso è inoltrato all'unità centrale ETIAS, la quale verifica manualmente l'esattezza dei dati comunicati e la segnalazione rilevata. I richiedenti possono verificare lo status delle loro domande nonché la validità residua e lo status delle autorizzazioni ai viaggi esistenti tramite il sito Internet ETIAS o l'applicazione per dispositivi mobili (art. 31 R ETIAS).

Art. 22­23

Verifica da parte dell'unità centrale ETIAS in caso di riscontro positivo in altri sistemi d'informazione, nell'elenco di controllo ETIAS e nelle regole di verifica ETIAS (fase 3)

Qualora dal trattamento automatizzato emerga un riscontro positivo, il fascicolo è inoltrato all'unità centrale ETIAS, la quale procede entro 12 ore a un esame dello stesso per verificare il riscontro positivo e per dissipare eventuali dubbi sull'identità del richiedente (art. 22 par. 6 R ETIAS).

Se il confronto manuale non conferma il riscontro, poiché si tratta, ad esempio, di un'altra persona, l'unità centrale ETIAS approva la domanda. Se, invece, il riscontro positivo è confermato o se permangono dubbi sull'identità del richiedente, la domanda è inoltrata alla competente unità nazionale ETIAS.

In caso di riscontro positivo nel SIS in relazione a una segnalazione di persona scomparsa, di persona ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario o di persona da sottoporre a controllo sotto copertura o mirato, il sistema centrale ETIAS informa automaticamente l'unità centrale ETIAS e l'ufficio SIRENE dello Stato Schengen che ha inserito la segnalazione nel SIS (art. 23 par. 2 R ETIAS). L'unità centrale ETIAS verifica se i dati personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione che ha generato il riscontro positivo; nel caso in cui la corrispondenza sia confermata, trasmette una notifica automatizzata all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione. L'ufficio SIRENE interessato verifica a sua volta in particolare se i dati personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione che ha generato il riscontro positivo e adotta adeguate misure successive.

2607

FF 2020

Art. 25­32 in combinato disposto con gli art. 32, 36­39 Trattamento manuale da parte dell'unità nazionale ETIAS (fase 4) L'unità nazionale ETIAS tratta le domande di autorizzazione ai viaggi inoltrate dall'unità centrale ETIAS.

Competenza dell'unità nazionale ETIAS Uno Stato Schengen è competente quando ha inserito o trasmesso i dati che hanno generato un riscontro positivo (art. 25 R ETIAS). Se più Stati hanno inserito dati, lo Stato competente è determinato in base alla sequenza di criteri sotto indicata: 1.

se la persona è segnalata nel SIS ai fini dell'arresto, la competenza spetta allo Stato che ha inserito questa segnalazione nel SIS;

2.

se non si applica il primo criterio, la competenza spetta allo Stato che ha inserito nel SIS la segnalazione più recente per il rifiuto dell'ingresso e del soggiorno;

3.

se anche il secondo criterio non si applica, la competenza spetta allo Stato che ha segnalato come smarrito, rubato o invalidato il documento utilizzato;

4.

nell'impossibilità di applicare le priorità 1­3, la competenza spetta allo Stato che ha inserito i dati più recenti che hanno permesso di confermare il riscontro positivo.

Qualora i dati per i quali è emerso un riscontro positivo non provengano da uno Stato Schengen o se certe domande hanno ricevuto risposta affermativa, la competenza spetta allo Stato indicato dal richiedente quale Stato di primo ingresso nel modulo di domanda. Questa fattispecie può presentarsi, ad esempio, laddove i dati che hanno generato il riscontro positivo provengano dai sistemi di Europol o di Interpol.

Trattamento manuale da parte dell'unità nazionale ETIAS Una decisione sulla domanda va presa entro 96 ore dalla presentazione della domanda (art. 26 in combinato disposto con l'art. 32 R ETIAS). L'unità nazionale può richiedere documenti aggiuntivi, può convocare in via eccezionale il richiedente per un'audizione presso una rappresentanza all'estero o svolgere l'audizione con l'ausilio di moderni mezzi di comunicazione (art. 27, 32 e 37 R ETIAS). In questi casi il termine è prorogato. All'occorrenza possono essere consultate altre unità nazionali ETIAS ed Europol.

Il richiedente riceve un'e-mail che comunica il rilascio o il rifiuto dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS con indicazione del numero dell'autorizzazione o con una motivazione del rifiuto della domanda mediante modulo standard. La comunicazione comprende anche le informazioni sul diritto di presentare ricorso conformemente alle disposizioni di legge dello Stato Schengen che rifiuta l'autorizzazione ai viaggi (art. 38 par. 2 R ETIAS).

L'autorizzazione ai viaggi è valida per tre anni al massimo, a meno che il passaporto non scada prima (in tal caso l'autorizzazione ai viaggi vale al massimo fino a tale data). L'autorizzazione ai viaggi non conferisce automaticamente un diritto d'ingresso o di soggiorno (art. 36 par. 5 e 6 R ETIAS).

2608

FF 2020

Se l'autorizzazione ai viaggi scade, il viaggiatore deve presentare una nuova domanda. La procedura è identica a quella per la prima domanda.

L'autorizzazione ai viaggi è rifiutata se il richiedente rappresenta un rischio per la sicurezza, un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la salute pubblica.

Tale può essere il caso, ad esempio, ove il richiedente abbia utilizzato un documento di viaggio rubato o invalidato oppure sia stato segnalato nel SIS ai fini del rifiuto dell'ingresso oppure ove sussistano dubbi motivati circa l'autenticità dei dati e l'affidabilità delle dichiarazioni presentate dal richiedente (art. 37 R ETIAS).

Una volta adottata una decisione di rilascio o di rifiuto di un'autorizzazione ai viaggi, il fascicolo di domanda è integrato di conseguenza (art. 39 R ETIAS).

Indicatore apposto su un'autorizzazione ai viaggi ETIAS In caso di dubbi in merito all'esistenza di motivi sufficienti per rifiutare l'autorizzazione ai viaggi, l'unità nazionale ETIAS ha la possibilità di rilasciare un'autorizzazione ai viaggi con un indicatore (cosiddetto «flag») volto a raccomandare alle autorità di frontiera di procedere a una verifica in seconda linea.

L'indicatore è rimosso automaticamente dopo che le autorità di frontiera hanno effettuato il controllo e hanno inserito la cartella di ingresso nell'EES (art. 36 par. 2 R ETIAS).

L'unità centrale ETIAS ha la possibilità di apporre un indicatore anche laddove ritenga che il riscontro positivo sia un errore o laddove il trattamento manuale abbia dimostrato che non vi è alcun motivo per rifiutare l'autorizzazione ai viaggi (art. 36 par. 3 R ETIAS). L'unità centrale è tenuta a mettere a disposizione delle autorità di frontiera informazioni sulle verifiche svolte, agevolando in tal modo il controllo al valico di frontiera.

2.4.4 Art. 4043

Autorizzazione ai viaggi ETIAS: revoca o annullamento Annullamento o revoca di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS

Un'autorizzazione ai viaggi già rilasciata deve essere annullata (art. 40 R ETIAS) o revocata (art. 41 R ETIAS) non appena risulti che le condizioni di rilascio non erano soddisfatte al momento del rilascio o non sono più soddisfatte (p. es. nuova segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto dell'ingresso).

La decisione di revoca o annullamento è presa di norma dall'unità nazionale ETIAS dello Stato Schengen che dispone delle prove all'origine della revoca o dell'annullamento. L'interessato è informato senza indugio. Quando è adottata la decisione, il fascicolo di domanda è integrato di conseguenza (art. 43 R ETIAS).

In caso di annullamento o revoca di un'autorizzazione ai viaggi, la persona interessata ha diritto di presentare ricorso (art. 42 lett. d R ETIAS). L'eventuale ricorso va presentato nello Stato Schengen che ha emanato la decisione di annullamento o revoca e in conformità con il suo diritto nazionale. L'unità nazionale ETIAS dello Stato Schengen competente informa l'interessato in merito all'iter da seguire per 2609

FF 2020

presentare ricorso. Al passaggio in giudicato della revoca o dell'annullamento dell'autorizzazione ai viaggi, l'interessato deve lasciare immediatamente lo spazio Schengen giacché non soddisfa più le condizioni d'ingresso.

2.4.5

Rilascio di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale e temporale limitata

Art. 44 L'autorizzazione ai viaggi ETIAS vale essenzialmente per tutto lo spazio Schengen.

Qualora le condizioni di rilascio non siano o non siano più soddisfatte, l'unità nazionale ETIAS può rilasciare, in casi eccezionali, un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale e temporale limitata per motivi umanitari, per tutelare interessi nazionali o per adempiere obblighi internazionali. Questo equivale a quanto stabilito per i visti Schengen. L'ingresso può, ad esempio, essere autorizzato in caso di malattia grave o decesso di un parente o di un'altra persona vicina che si trova in Svizzera (motivi umanitari) o per manifestazioni politiche o culturali pubbliche in Svizzera come, ad esempio, il Forum Economico Mondiale (WEF) a Davos (interessi nazionali).

2.4.6

Accesso all'ETIAS a fini di contrasto e di perseguimento penale

Art. 50­53 Analogamente a quanto previsto per il VIS, l'EES ed Eurodac, le competenti autorità di contrasto e perseguimento penale hanno un accesso indiretto a informazioni rilevanti e chiaramente definite contenute nell'ETIAS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi (art. 50 par. 1 R ETIAS).

Gli Stati Schengen devono designare nel diritto nazionale le autorità che devono poter accedere ai dati ETIAS a fini di contrasto e perseguimento penale (autorità designate). L'autorità designata chiede di poter consultare i dati nel singolo caso.

L'accesso ai dati avviene indirettamente attraverso almeno un punto di accesso centrale, che deve essere indipendente dalle autorità designate (art. 50 par. 2 R ETIAS). Il punto di accesso centrale dovrebbe verificare se, nel caso concreto, sono adempiute le condizioni per acquisire i dati dal sistema centrale ETIAS. A tal fine l'autorità designata presenta per via elettronica, mediante modulo, una richiesta motivata al punto di accesso centrale. Se le condizioni sono adempiute, il punto di accesso centrale accede ai dati richiesti contenuti nell'ETIAS e trasmette all'autorità richiedente il risultato della ricerca (art. 51 e 52 R ETIAS).

In casi eccezionali urgenti (p. es. pericolo imminente per la vita di una persona connesso con un reato di terrorismo), il punto d'accesso centrale può accogliere anche richieste orali, trattandole immediatamente. Esso verifica solo a posteriori se le suddette condizioni sono soddisfatte, compresa l'effettiva sussistenza dell'ecce2610

FF 2020

zionale urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito indugio entro sette giorni dal trattamento della richiesta.

Qualora la verifica a posteriori riveli che la consultazione dei dati o l'accesso ai dati registrati nel sistema centrale ETIAS non erano giustificati, tutte le autorità che hanno avuto accesso ai dati cancellano i dati acquisiti dal sistema centrale ETIAS e ne informano il pertinente punto di accesso centrale dello Stato Schengen in cui è stata presentata la consultazione.

Com'è già il caso per il VIS e l'EES, si prevede di designare, quale punto di accesso centrale in Svizzera, la Centrale operativa dell'Ufficio federale di polizia (fedpol).

2.4.7

Conservazione, modifica e cancellazione dei dati

Art. 54 e 55 I dati personali registrati nell'ETIAS non possono essere conservati più a lungo di quanto necessario per gli scopi per i quali vengono trattati. In linea di principio sono conservati per il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS (art. 54 par. 1 lett. a R ETIAS).

Dopo la scadenza dell'autorizzazione ai viaggi, i dati sono conservati per un massimo di ulteriori tre anni soltanto previo consenso espresso del richiedente ed esclusivamente per facilitare la presentazione di una nuova domanda ETIAS (art. 54 par. 2 R ETIAS). La richiesta di consenso deve essere redatta in forma comprensibile, facilmente accessibile e utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, in modo da essere nettamente distinguibile dalle altre materie. Secondo i principi sanciti dal diritto in materia di protezione dei dati qui applicabili, il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

In caso di rifiuto, annullamento o revoca dell'autorizzazione ai viaggi, i dati sono conservati per cinque anni a decorrere dall'ultima decisione (art. 54 par. 1 lett. b R ETIAS). Se i dati o le segnalazioni all'origine della predetta decisione sono cancellati in altri sistemi d'informazione europei, il fascicolo di domanda ETIAS è cancellato automaticamente prima della scadenza del termine di cinque anni.

La modifica e la cancellazione anticipata dei dati sono rette dall'articolo 55 R ETIAS.

Se un cittadino di un Paese terzo ha acquisito la cittadinanza di uno Stato Schengen, è un rifugiato riconosciuto o un apolide oppure è in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen (art. 2 par. 2 lett. a R ETIAS), l'unità nazionale ETIAS dello Stato Schengen che ha rilasciato il documento di viaggio o il titolo di soggiorno o che ha concesso la cittadinanza deve verificare se l'interessato dispone di un fascicolo ETIAS. In caso affermativo, deve cancellare il fascicolo (art. 55 par. 5 R ETIAS).

2611

FF 2020

2.4.8

Protezione dei dati, informazioni al pubblico e responsabilità

Capo XII (art. 56­70), capo XIII (art. 71 e 72) e capo XIV (art. 73­77) Per quanto riguarda la protezione dei dati nel quadro del trattamento dei dati personali a fini di perseguimento penale da parte delle unità nazionali ETIAS, nell'articolo 56 il R ETIAS rimanda sia al regolamento generale sulla protezione dei dati sia alla direttiva (UE) 2016/680.

Mentre la direttiva (UE) 2016/680 costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen già recepito dalla Svizzera nella nuova LPDS, l'UE ha definito il regolamento generale sulla protezione dei dati non rilevante per Schengen. Pertanto, il relativo rimando non è direttamente rilevante per la Svizzera. Per evitare eventuali lacune normative, tuttavia, la Svizzera deve provvedere, nel quadro di adeguamenti autonomi del proprio diritto nazionale, ad applicare una protezione dei dati equivalente.

Le norme per il necessario allineamento alle prescrizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati sono in fase di elaborazione nel quadro dell'attuale revisione totale della LPD. La Commissione europea verifica, ed eventualmente conferma formalmente mediante una corrispondente decisione, l'equivalenza del diritto svizzero in materia di protezione dei dati con lo standard fissato dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

Le autorità nazionali di vigilanza assicurano l'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati (art. 66 R ETIAS). In Svizzera questa competenza è condivisa dall'IFPDT e dai Cantoni o dai Comuni, a seconda che siano competenti gli organi federali, cantonali o comunali. Cooperano con il Garante europeo della protezione dei dati nel quadro delle sue competenze.

Insieme assicurano la vigilanza coordinata dell'ETIAS e delle infrastrutture nazionali di frontiera (art. 68 par. 1 R ETIAS). Per assicurare lo scambio d'informazioni, l'IFPDT e il Garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l'anno nell'ambito del comitato europeo per la protezione dei dati.

L'unità centrale ETIAS fornisce al pubblico, su un sito Internet, tutte le informazioni utili per la richiesta di un'autorizzazione ai viaggi (art. 71 R ETIAS). Inoltre, è prevista una campagna d'informazione da parte dell'UE nei Paesi terzi interessati (art. 72 R ETIAS).

Il capo XIV descrive le competenze dell'eu-LISA (art. 73 e 74), di Frontex, che gestisce l'unità centrale ETIAS (art. 75), degli Stati Schengen, che gestiscono le unità nazionali ETIAS (art. 76), nonché di Europol (art. 77).

Art. 65

Comunicazione di dati personali a Paesi terzi, organizzazioni internazionali e soggetti privati

I dati personali conservati nel sistema centrale ETIAS non possono essere trasmessi a Paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati (art. 65 par. 1 e 2).

Sono eccettuati casi specifici in cui il trasferimento di dati sia necessario ai fini del rimpatrio di un cittadino di un Paese terzo nel suo Paese d'origine o in uno Stato 2612

FF 2020

terzo. In tal caso devono essere soddisfatte le condizioni per il trasferimento dei dati elencate esaustivamente nel paragrafo 3. Sono competenti per la comunicazione di questi dati la SEM e le autorità migratorie cantonali.

Le predette autorità sono inoltre abilitate a trasmettere i dati dell'ETIAS nei casi in cui sussiste un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo oppure un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave, purché lo Stato che riceve i dati garantisca un livello adeguato di protezione dei dati (p. es.

lesioni gravi, rapimento, sfruttamento sessuale di minori, stupro; art. 65 par. 5 R ETIAS).

In casi specifici, i dati di cui all'articolo 52 paragrafo 4 R ETIAS possono essere trasferiti a un Paese terzo o messi a sua disposizione da parte delle autorità designate in virtù dell'articolo 52 paragrafo 2 R ETIAS.

2.4.9

Modifiche di altri regolamenti dell'UE in seguito al regolamento ETIAS

Capo XV (art. 78­82) Il R ETIAS comporta l'adeguamento di sei regolamenti dell'UE. I cinque regolamenti elencati di seguito costituiscono sviluppi dell'acquis di Schengen, che la Svizzera ha già recepito tramite scambio di note o che sono in fase di recepimento.

26

27

­

Regolamento (UE) n. 1077/201126: siccome eu-Lisa svolge nuovi compiti inerenti all'ETIAS, in questo regolamento è stata inserita una pertinente disposizione (art. 78 R ETIAS).

­

Regolamento (UE) n. 515/201427: conformemente al nuovo paragrafo 3a dell'articolo 6, durante la fase di sviluppo dell'ETIAS, gli Stati membri riceveranno un importo aggiuntivo di 96,5 milioni di euro destinato allo sviluppo del sistema (art. 79 R ETIAS).

­

CFS: nell'articolo 6 paragrafo 1 CFS è integrata la condizione, per i cittadini di Paesi terzi desiderosi di entrare nello spazio Schengen per un soggiorno breve, di essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida, ove richiesto. Sono, inoltre, integrati nuovi commi riguardanti il periodo transitorio e il periodo di tolleranza. Anche l'articolo 8 paragrafo 3 è adeguato con riferimento ai controlli alla frontiera. Infine, viene integrato il modulo standard per il rifiuto d'entrata all'Allegato V parte B (art. 80 R ETIAS).

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, GU L 286 del 1.11.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE ­ ISF Frontiera, GU L 150 del 20.05.2014, pag. 143; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

2613

FF 2020

­

Regolamento (UE) 2016/162428: con l'introduzione dell'ETIAS, l'Agenzia Frontex dovrà svolgere nuovi compiti. Dovrà, ad esempio, assicurare l'istituzione e il funzionamento dell'unità centrale ETIAS. L'articolo 8 paragrafo 1 è adeguato di conseguenza e al capo II sezione 5 è inserito un nuovo articolo 33a (art. 81 R ETIAS).

­

Regolamento (UE) 2017/222629 (R EES): all'articolo 64 è aggiunto un nuovo paragrafo 5 inerente la gestione dei fondi del credito quadro nell'ambito del Fondo per la sicurezza interna (art. 82 R ETIAS).

Infine, con l'introduzione dell'ETIAS viene modificato anche il regolamento (UE) 2016/79430 sull'Europol. La modifica è introdotta da un ulteriore regolamento (UE)31, che tuttavia non vincola la Svizzera.

2.4.10 Art. 83

Disposizioni finali Periodo transitorio e disposizioni transitorie

L'obbligo di essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS sarà introdotto a scaglioni e con termini transitori. Per un periodo di sei mesi dall'entrata in funzione dell'ETIAS, il suo uso è facoltativo.

Dopo i primi sei mesi, è previsto un periodo di tolleranza di altri sei mesi. Durante questo periodo è obbligatorio essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS, ma le autorità competenti per i controlli alla frontiera consentiranno in via eccezionale ai cittadini di Paesi terzi soggetti a tale obbligo, che non sono in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida, di entrare nello spazio Schengen, purché soddisfino tutte le altre condizioni di cui all'articolo 6 paragrafo 1 CFS.

28

29

30

31

Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio; GU. L 251 del 16.9.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI; GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.

Regolamento (UE) 2018/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); GU L 236 del 19.9.2018, pag. 72.

2614

FF 2020

Art. 84

Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche

Per elaborare relazioni e statistiche, le autorità competenti sono abilitate a consultare i dati di cui al paragrafo 1 nell'ETIAS, nel rispetto delle pertinenti prescrizioni in materia di protezione dei dati e di sicurezza. La consultazione deve avvenire senza che sia possibile identificare singole persone.

Art. 85

Spese

Le spese sostenute per lo sviluppo del sistema d'informazione ETIAS, per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera, per la connessione all'interfaccia uniforme nazionale IUN (National Uniform Interface [NUI]), per ospitare l'IUN, nonché per istituire l'unità centrale ETIAS, l'unità nazionale ETIAS e il punto di accesso centrale per le autorità di contrasto e perseguimento penale sono a carico del bilancio generale dell'UE.

Eu-LISA presterà particolare attenzione al rischio di aumento dei costi e assicurerà un monitoraggio sufficiente dei contraenti.

Anche le spese per il funzionamento dell'ETIAS saranno perlopiù a carico del bilancio generale dell'UE. Si tratta, da un lato, delle spese di funzionamento e di manutenzione dell'ETIAS (compresa l'IUN) nonché delle spese di funzionamento dell'unità centrale ETIAS e, dall'altro lato, delle spese per il personale e le attrezzature tecniche (hardware e software) nonché dei costi di traduzione sostenuti dall'unità nazionale ETIAS per l'adempimento dei suoi compiti.

Le seguenti spese non sono a carico dell'UE, ma degli Stati Schengen: ­

l'ufficio di gestione del progetto degli Stati Schengen (riunioni, missioni, uffici);

­

l'hosting dei sistemi informatici nazionali (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento);

­

la gestione dei sistemi informatici nazionali (operatori e contratti di assistenza);

­

la progettazione, lo sviluppo, l'implementazione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazione nazionali.

I costi di funzionamento dell'ETIAS includono anche il sostegno finanziario destinato agli Stati membri e agli Stati associati a Schengen per le spese sostenute ai fini dell'adattamento e dell'automatizzazione delle verifiche di frontiera per attuare l'ETIAS (fino a 50 mio. di euro; art. 85 par. 3 R ETIAS).

Art. 86

Entrate

Le entrate generate dall'ETIAS mediante gli emolumenti (diritti) sono destinate a coprire le spese di funzionamento e di manutenzione dell'ETIAS. Le entrate residue dopo la copertura di tali costi sono assegnate al bilancio dell'Unione.

2615

FF 2020

Art. 87

Notifiche

Questa disposizione stabilisce le notifiche che gli Stati Schengen e l'unità centrale ETIAS devono effettuare alla Commissione europea e ad eu-LISA.

Art. 88

Entrata in funzione

La Commissione europea determina la data a partire dalla quale l'ETIAS entra in funzione.

L'entrata in funzione dell'ETIAS nello spazio Schengen è attualmente prevista per la fine del 2022.

Art. 89

Esercizio della delega

Questa disposizione disciplina la facoltà della Commissione europea di adottare atti delegati in determinati settori. Ad esempio, la Commissione adotta atti delegati per stabilire i metodi e i processi di pagamento degli emolumenti per l'autorizzazione ai viaggi e per fissare eventuali variazioni dell'importo degli emolumenti (art. 18 par. 4 R ETIAS). Tali atti delegati sono notificati alla Svizzera a tempo debito come nuovi sviluppi dell'acquis di Schengen.

Art. 90 e 91

Procedura di comitato e gruppo consultivo

La Commissione europea è assistita da un comitato. Inoltre saranno estese all'ETIAS le competenze del gruppo consultivo EES.

Art. 92

Monitoraggio e valutazione

Durante la fase di sviluppo e dopo l'entrata in funzione dell'ETIAS, eu-LISA informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea a intervalli regolari sullo stato di sviluppo o il funzionamento tecnico dell'ETIAS.

Tre anni dopo l'entrata in funzione dell'ETIAS, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione deve effettuare una valutazione dell'ETIAS e formulare raccomandazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Inoltre, gli Stati Schengen devono predisporre relazioni annuali (incluse statistiche) sull'efficacia dell'accesso ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS a fini di contrasto, in cui figurano le seguenti informazioni: ­

scopo della consultazione e tipo di reato;

­

motivi sufficienti per il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima rientri nel campo di applicazione del R ETIAS;

­

numero di richieste di accesso all'ETIAS a fini di contrasto;

­

numero e tipo di casi in cui si è giunti a riscontri positivi;

­

numero e tipo di casi in cui è stata utilizzata la procedura d'urgenza.

Eu-LISA metterà a disposizione degli Stati Schengen una soluzione tecnica per generare queste statistiche.

2616

FF 2020

Art. 93

Manuale pratico

La Commissione redigerà un manuale pratico contenente orientamenti, raccomandazioni e buone prassi per l'attuazione del R ETIAS e lo notificherà agli Stati Schengen sotto forma di raccomandazione.

Art. 94

Ceuta e Melilla

Il R ETIAS non pregiudica il regime specifico che si applica alle città di Ceuta e Melilla.

Art. 95

Contributo finanziario dei Paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

Questa disposizione prevede che, in base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, con gli Stati associati a Schengen si debbano prendere accordi relativi alla loro partecipazione finanziaria all'ETIAS (cfr. in merito anche il n. 2.1.3).

Art. 96

Entrata in vigore e applicazione

Il R ETIAS è entrato in vigore nell'UE il 9 ottobre 2018 (ossia il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea).

A partire da tale data si applicano già gli articoli rivolti alla Commissione europea e a eu-LISA e finalizzati all'attuazione tecnica dell'ETIAS (art. 6, 11, 12, 3335, 59, 7173, 75­79, 82, 85, 87, 8991, 92 par 1 e 2, 93 e 95 nonché le disposizioni inerenti le misure di cui all'art. 88 par. 1 lett. d).

Le disposizioni relative alla consultazione dell'Eurodac si applicano a decorrere dalla data in cui diventa applicabile la rifusione del regolamento (UE) n. 603/201332.

Tutte le altre disposizioni si applicano dal giorno in cui entra in funzione l'ETIAS (cfr. in merito l'art. 88).

2.5

Punti essenziali del testo di attuazione

Le disposizioni del R ETIAS sono per la maggior parte direttamente applicabili e non richiedono quindi una trasposizione nel diritto svizzero. Alcune disposizioni

32

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.

2617

FF 2020

devono tuttavia essere concretizzate e comportano degli adeguamenti della LStrI o direttamente delle ordinanze d'esecuzione.

La LStrI vigente non contiene disposizioni vertenti su un simile sistema d'informazione o su una procedura di autorizzazione ai viaggi indipendente da quella in materia di visti come invece previsto dal R ETIAS. Secondo l'articolo 17 capoverso 2 LPD, i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. Il sistema ETIAS, e in particolare l'elenco di controllo ETIAS, contengono dati degni di particolare protezione e informazioni private riguardanti i cittadini di Paesi terzi esentati dall'obbligo del visto che si recano nello spazio Schengen per un periodo breve. Occorre pertanto creare nella LStrI una base legale formale per il trattamento di questi dati da parte delle autorità svizzere.

2.5.1

La normativa proposta

L'articolo dedicato alle condizioni d'entrata (art. 5 LStrI) dovrà essere completato in modo che, tra le condizioni d'entrata nello spazio Schengen, figuri anche l'obbligo di possedere un'autorizzazione ai viaggi ETIAS.

Un articolo è dedicato al sistema ETIAS e al suo contenuto (art. 108a D-LStrI). La procedura di verifica delle domande di autorizzazione ai viaggi da parte dell'ETIAS e dell'unità centrale ETIAS è codificata nell'articolo 108b D-LStrI.

L'articolo 108c D-LStrI definisce l'unità nazionale ETIAS e i suoi principali compiti. In presenza di uno o più riscontri positivi o di dubbi sull'identità del richiedente, l'unità nazionale ETIAS in seno alla SEM effettua una verifica manuale approfondita. La SEM verifica le domande e rilascia o rifiuta l'autorizzazione ai viaggi nei casi che competono alla Svizzera. È anche responsabile per l'annullamento o la revoca delle autorizzazioni. Infine, rilascia le autorizzazioni ai viaggi con validità territoriale limitata.

La LStrI precisa anche la procedura di emanazione della decisione e la procedura di ricorso (art. 108d D-LStrI).

Occorre inoltre stabilire quali autorità svizzere potranno registrare i dati nell'ETIAS, compreso l'elenco di controllo ETIAS, e chi sarà abilitato a consultare questi dati e per quali scopi (art. 108e D-LStrI).

Occorre una disposizione specifica per la comunicazione dei dati ETIAS (art. 108f D-LStrI).

È inoltre prevista una delega di competenze al Consiglio federale per trasporre determinati elementi in ordinanze d'esecuzione nazionali (art. 108g D-LStrI; cfr.

spiegazioni al n. 2.6.1). Questa disposizione dovrà consentire al Consiglio federale di disciplinare le procedure e le modalità necessarie per attuare correttamente il R ETIAS.

Gli Stati Schengen sono incaricati di prevedere sanzioni in caso di utilizzo abusivo dei dati (art. 62 R ETIAS). Occorre pertanto adeguare conseguentemente l'articolo 120d LStrI dedicato ai diversi sistemi d'informazione della SEM.

2618

FF 2020

Inoltre, l'obbligo di possedere un'autorizzazione ai viaggi ETIAS (art. 83 R ETIAS) sarà attuato in maniera scaglionata con pertinenti termini transitori, il che richiede una disposizione transitoria (art. 126e D-LStrI).

La LStrI prevede la possibilità di sanzionare i vettori nel caso in cui violino i loro obblighi di diligenza e di notifica (art. 92­95, 104 e 120a­120d). Alcune di queste disposizioni sono leggermente adeguate a causa dell'introduzione dell'ETIAS, giacché l'autorizzazione ai viaggi ETIAS costituirà una condizione supplementare per l'ingresso nello spazio Schengen. Le imprese di trasporto aereo dovranno adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite non solo dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, ma anche della necessaria autorizzazione ai viaggi ETIAS.

Inoltre, l'unità nazionale ETIAS dovrà avere accesso al SIMIC per trattare i dati, ad esempio per espletare i suoi compiti in relazione alle autorizzazioni ai viaggi.

Nel quadro della verifica manuale dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS, l'unità nazionale ETIAS dovrà in futuro avere accesso, tra l'altro, al VIS, all'EES e al SIS33. Questi diritti di accesso sono già stati proposti il 7 gennaio 2019 dalla Commissione europea nel quadro di due nuovi regolamenti UE34. Poiché questi sviluppi dell'acquis di Schengen devono ancora essere adottati, questi diritti di accesso ed eventuali possibilità di accesso ad altre banche dati nazionali saranno disciplinati soltanto una volta che si procederà al recepimento e alla trasposizione dei due regolamenti UE summenzionati.

2.5.2

Attuazione

L'attuazione del R ETIAS in Svizzera rientra in diversi settori di competenza della Confederazione e dei Cantoni.

Unità nazionale ETIAS In seno alla SEM sarà istituita un'unità nazionale ETIAS incaricata di trattare le domande trasmesse dal sistema centrale. Nell'esaminare le domande, l'unità ETIAS dovrà contattare ulteriori autorità dei Cantoni o della Confederazione, in modo da disporre dei dati rilevanti negli ambiti della migrazione, della polizia o della salute.

33

34

Cfr. messaggio del 6 marzo 2020 relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) (sviluppo dell'acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN], COM(2019) 3 final; e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240, (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226 e (UE) 2018/1861, COM(2019) 4 final.

2619

FF 2020

Inoltre, l'unità nazionale ETIAS dovrà provvedere alla cancellazione anticipata dei dati nell'ETIAS qualora la Svizzera dovesse riconoscere il cittadino di un Paese terzo come rifugiato, rilasciargli un permesso di soggiorno o naturalizzarlo. Infine, l'unità nazionale ETIAS può effettuare modifiche per correggere dati nel sistema centrale (art. 55 par. 5 R ETIAS).

Connessione tecnica I sistemi nazionali devono essere connessi tecnicamente al sistema centrale ETIAS.

La Confederazione (SEM) allestirà l'interfaccia per tale connessione e se ne assumerà i costi. Inoltre, vanno adeguati i sistemi per i controlli alle frontiere dei Cantoni e dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) in modo che possano connettersi al sistema centrale. Ciò vale anche per i processi organizzativi.

Punto di accesso centrale per le autorità di contrasto e di perseguimento penale Infine, occorre definire un punto di accesso centrale. Per il VIS e l'EES esso è attualmente collocato in seno a fedpol.

Imprese di trasporto aereo A differenza di un documento di viaggio o di un visto, l'autorizzazione ai viaggi ETIAS non è un documento fisico. Le imprese di trasporto aereo verificano semplicemente nel sistema, mediante il Carrier Gateway, se il viaggiatore dispone di un'autorizzazione ai viaggi.

Sinergie tra l'EES e l'ETIAS L'EES è un sistema di ingressi/uscite usato da tutti gli Stati Schengen. Il Parlamento ha già adottato il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (sviluppo dell'acquis di Schengen) e le basi legali necessarie per l'attuazione nelle disposizioni finali del 21 giugno 201935. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 ottobre 2019. Il decreto federale e le pertinenti basi legali non sono ancora entrati in vigore.

Nell'EES sono indicati tutti i cittadini di Paesi terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno breve, vale a dire sia i cittadini soggetti all'obbligo del visto sia quelli che ne sono dispensati. Pertanto, le informazioni relative ai cittadini di Paesi terzi esentati dall'obbligo del visto saranno registrate sia nell'EES sia nell'ETIAS.

Per poter usare le
informazioni dei due sistemi centrali dell'UE in modo ottimale è decisivo assicurare sia la correttezza sia la qualità dei dati in essi conservati. Di conseguenza, vi sono diversi compiti nell'ambito della gestione e della rettifica dei dati che vanno eseguiti parallelamente nei due sistemi.

In questi compiti rientra la cancellazione anticipata dei cittadini di Paesi terzi sia nel sistema centrale EES sia nell'ETIAS qualora il loro soggiorno sia disciplinato dal diritto interno. Se una persona ottiene un titolo di soggiorno, un visto per un sog35

FF 2019 3819

2620

FF 2020

giorno di lunga durata o la cittadinanza svizzera oppure se rientra nella procedura d'asilo, i suoi dati vanno tempestivamente cancellati nell'EES e nell'ETIAS. Effettuando tali cancellazioni anticipate a livello centrale e in modo parallelo, nonostante il numero di casi relativamente elevato, sarà possibile sfruttare il potenziale di sinergie tra i due sistemi su scala nazionale e creare un processo efficiente e poco esigente in termini di personale, che contribuisce a sgravare i Cantoni.

Per garantire la richiesta qualità dei dati nei sistemi centrali dell'UE EES ed ETIAS, si renderanno inoltre necessari diversi compiti legati alla gestione dei dati (rettifiche, integrazioni, aggiornamenti) e alla configurazione tecnica, che devono essere eseguiti in modo simile e in parte addirittura uguale per i due sistemi. Grazie a processi centralizzati o fortemente coordinati, è possibile garantire anche qui un adempimento dei compiti in linea con il livello di qualità richiesto.

2.6

Commento ai singoli articoli del testo di attuazione

2.6.1

Legge sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 5 cpv. 1 lett. a e abis L'articolo 5 LStrI disciplina le condizioni d'entrata in Svizzera e prevede in particolare che, per poter superare il confine, gli stranieri devono essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto e, se richiesto, di un visto. Inoltre, devono disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno in Svizzera, non devono costituire un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera e non devono essere oggetto di una misura di respingimento.

A queste condizioni va aggiunta la condizione supplementare secondo cui gli stranieri devono essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi in conformità con il R ETIAS, se richiesta. Pertanto, tutti i cittadini di Paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto dovranno presentare una siffatta autorizzazione se desiderano varcare la frontiera esterna Schengen.

La lettera a è adeguata di conseguenza. È inoltre aggiunta una nuova lettera abis.

Art. 7 cpv. 3 primo periodo della nota a piè di pagina Dal momento che il CFS viene adeguato (cfr. n. 2.4.9), occorre aggiornare analogamente la nota a piè di pagina dell'articolo 7 capoverso 3 LStrI.

Art. 92 cpv. 1 La collaborazione tra imprese di trasporto aereo e autorità è retta dall'articolo 92 LStrI. Le imprese di trasporto aereo devono adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per trasportare unicamente persone munite non solo dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, ma anche dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS. L'articolo 92 capoverso 1 va adeguato di conseguenza.

2621

FF 2020

Art. 103b cpv. 1 nota a piè di pagina Questa disposizione è stata prevista nel quadro del recepimento e della trasposizione del R EES36 e approvata dal Parlamento nella votazione finale del 21 giugno 2019. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 ottobre 2019.

Poiché il R ETIAS modifica il R EES (cfr. n. 2.4.9), occorre adeguare la nota a piè di pagina.

Art. 108a

Dati del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

Il nuovo articolo 108a LStrI riguarda l'ETIAS, indicandone l'esistenza, l'obiettivo e i contenuti.

Per contenuti si intendono i dati personali dei viaggiatori di Paesi terzi esentati dall'obbligo del visto che desiderano entrare nello spazio Schengen per un soggiorno breve, vale a dire al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni (cpv. 1 lett. a), e le pertinenti autorizzazioni ai viaggi o il rifiuto di tali autorizzazioni (cpv. 1 lett. b).

L'articolo rimanda al R ETIAS.

Il sistema ETIAS contiene inoltre un elenco di controllo, in cui figurano i dati delle persone sospettate di essere coinvolte in un atto di terrorismo o un altro reato grave (cpv. 2 lett. a e b), e le regole di verifica (indicatori di rischio specifici).

Art. 108b

Domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS e verifica a cura dell'ETIAS e dell'unità centrale ETIAS

Prima dell'entrata nello spazio Schengen, il sistema ETIAS effettua una verifica automatizzata dei rischi collegati alla persona esente dall'obbligo del visto.

La presente disposizione precisa che la presentazione della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, la verifica automatizzata in ETIAS nonché la verifica manuale da parte dell'unità centrale ETIAS e dell'unità nazionale ETIAS sono retti dal R ETIAS.

I cittadini di Paesi terzi tenuti a procurarsi un'autorizzazione ai viaggi ETIAS per entrare nello spazio Schengen soggiacciono agli obblighi elencati di seguito.

Per ottenere un'autorizzazione ai viaggi ETIAS, il viaggiatore deve compilare un modulo di domanda in Internet. Se è già in possesso di un'autorizzazione ETIAS, deve rinnovarla prima che scada.

Il viaggiatore può anche incaricare un terzo di compilare il modulo in sua vece.

La compilazione del modulo equivale a presentare una domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS e va effettuata prima del viaggio previsto.

36

Decreto federale del 21 giugno 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2019 3819.

2622

FF 2020

Il modulo di domanda contiene i dati digitali del richiedente secondo quanto previsto dall'articolo 17 paragrafo 2 R ETIAS. Tra questi dati figurano i seguenti: ­

cognomi, nomi, data di nascita, luogo di nascita, Paese di nascita, sesso, cittadinanza, cognome e nome dei genitori;

­

altri nomi, pseudonimi, nomi d'arte;

­

altre cittadinanze;

­

tipo, numero e Paese di rilascio del documento di viaggio;

­

data di scadenza del documento di viaggio;

­

indirizzo, luogo e Paese di residenza;

­

indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono;

­

livello e settore di formazione;

­

occupazione attuale;

­

Stato di primo ingresso;

­

per i minori, cognome e nome dei genitori o rappresentanti legali.

Se il richiedente si avvale dello status di familiare di un cittadino di un Paese terzo che usufruisce della libera circolazione e dispone di un titolo di soggiorno conformemente alla direttiva 2004/38/CE o di un titolo di soggiorno conformemente al regolamento 1030/2002, deve fornire anche le informazioni seguenti: ­

i dati personali del familiare, in particolare l'indirizzo e il numero di telefono;

­

i propri vincoli di parentela con tale familiare in conformità dell'articolo 2 paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE.

Il sistema contiene, inoltre, una dichiarazione di correttezza dei dati inseriti nel modulo di domanda e una dichiarazione in cui il richiedente conferma di aver compreso le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 CFS (art. 17 par. 1 R ETIAS).

Le autorità sono abilitate a porre ulteriori domande al richiedente. Le risposte sono registrate nel sistema (art. 17 par. 4 e 6 R ETIAS). Si tratta nello specifico di domande inerenti a eventuali condanne, eventuali soggiorni in zone di conflitto nei dieci anni precedenti o ad eventuali misure di allontanamento pronunciate a suo carico. Possono essere poste anche domande supplementari, stabilite dalla Commissione europea (art. 17 par. 5 R ETIAS).

Il confronto dei dati con altre banche dati quali il SIS, l'EES, il VIS, Eurodac, l'Europol Information System nonché le banche dati di Interpol SLTD e TDAWN è effettuato in automatico (art. 12 R ETIAS) e mira a verificare se il richiedente è presente in queste banche dati e se occorre esaminare eventuali restrizioni al rilascio dell'autorizzazione ai viaggi.

Il sistema centrale confronta i dati in automatico con l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34 R ETIAS e con gli indicatori di rischio specifici (art. 33 R ETIAS).

2623

FF 2020

Il sistema centrale verifica anzitutto se i dati contenuti nel modulo di domanda sono esatti e se è stato riscosso l'emolumento richiesto (art. 19 par. 1 R ETIAS).

Se non emerge alcun riscontro positivo dalle banche dati interrogate, il sistema centrale ETIAS rilascia automaticamente l'autorizzazione ai viaggi (art. 32 R ETIAS).

Laddove il confronto non consenta di determinare se sia possibile rilasciare un'autorizzazione ai viaggi o meno, il caso è inoltrato all'unità centrale ETIAS, collocata in seno a Frontex, per un trattamento manuale approfondito. Si tratta soprattutto di casi in cui il sistema centrale ha rilevato uno o più riscontri positivi (art. 22 par. 1 R ETIAS).

L'unità centrale ETIAS ha quindi accesso ai fascicoli ETIAS e ai riscontri positivi emersi dal confronto con le banche dati nonché alle informazioni sul richiedente contenute nel sistema centrale ETIAS. L'unità centrale verifica l'elenco di controllo ETIAS e gli indicatori di rischio specifici. Se i riscontri positivi non costituiscono un motivo di rifiuto (p. es. VIS) o non riguardano il richiedente, gli stessi vengono cancellati e l'autorizzazione ai viaggi viene rilasciata.

Per evitare complicazioni alla frontiera, vi è anche la possibilità di contrassegnare il fascicolo con un indicatore che comunichi che si tratta di un falso riscontro e che quindi non sussiste alcun motivo di rifiuto.

Se i dati corrispondono a quelli del richiedente o se permangono dubbi sull'identità dello stesso, la domanda è trattata manualmente da parte dell'unità nazionale ETIAS (art. 26 R ETIAS).

L'unità centrale ETIAS completa il trattamento manuale entro 12 ore dal ricevimento del fascicolo di domanda (art. 22 par. 6 R ETIAS).

L'unità nazionale competente è determinata dall'articolo 25 R ETIAS.

L'unità centrale è indicata nel fascicolo del richiedente. L'articolo 108c LStrI definisce l'unità nazionale ETIAS competente per la Svizzera.

Art. 108c

Unità nazionale ETIAS

Capoverso 1 Un'unità organizzativa specifica in seno alla SEM è designata come unità nazionale ETIAS competente per eseguire i compiti previsti dall'articolo 8 paragrafo 2 R ETIAS. Tra questi compiti figura il trattamento delle domande in conformità con l'articolo 26 R ETIAS.

Un altro compito, non esplicitato qui in dettaglio, consiste nel sincerarsi che i dati contenuti nel fascicolo di domanda siano corretti e che siano aggiornati nel sistema centrale (art. 55 e 64 R ETIAS). L'articolo 55 R ETIAS verte sulla modifica e la cancellazione anticipata dei dati, mentre l'articolo 64 R ETIAS è dedicato al diritto d'informazione degli interessati nonché al loro diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati contenuti nell'ETIAS.

2624

FF 2020

Capoverso 2 L'unità nazionale ETIAS deve esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi che le vengono inoltrate dall'unità centrale ETIAS per il trattamento manuale. A tal fine può consultare altre autorità cantonali o federali o incaricarle di ulteriori accertamenti. Può quindi richiedere un'audizione dell'interessato presso le rappresentanze svizzere secondo l'articolo 27 R ETIAS. Inoltre, se necessario, può consultare determinati uffici come fedpol, l'Ufficio federale della sanità pubblica o l'Ufficio federale di giustizia. Questo capoverso è dedicato all'assistenza amministrativa, che è già disciplinata in generale nell'articolo 97 capoverso 2 LStrI. Il Consiglio federale stabilirà a livello di ordinanza quali autorità sono incaricate di svolgere quali accertamenti.

Art. 108d

Rilascio, rifiuto, annullamento o revoca di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS

Capoverso 1 Il capoverso 1 concerne l'esame manuale delle domande di autorizzazione ai viaggi.

L'unità nazionale ETIAS valuta il rischio per la sicurezza o il rischio di immigrazione illegale se il riscontro positivo corrisponde a una delle verifiche previste dall'articolo 20 paragrafo 2 lettere b e d­m R ETIAS (art. 26 par. 2 lett. b R ETIAS), ossia se: ­

il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nell'SLTD;

­

il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS come persona ricercata ai fini dell'arresto o dell'estradizione;

­

l'unità centrale ETIAS ha rifiutato, revocato o annullato un'autorizzazione ai viaggi ETIAS;

­

permangono dubbi sull'identità dell'interessato perché nel sistema centrale ETIAS compare con diversi nomi;

­

il richiedente è segnalato nell'EES come soggiornante fuori termine nello spazio Schengen oppure è registrato nell'EES per essere stato oggetto di un rifiuto di ingresso;

­

il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per soggiorno di breve durata registrata (VIS);

­

i dati forniti nella domanda corrispondono ai dati conservati da Europol;

­

il richiedente è registrato in Eurodac;

­

il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato nella banca dati di Interpol TDAWN.

Se, dopo questa analisi dei rischi, l'unità nazionale ETIAS giunge alla conclusione che non sussiste alcun rischio, rilascia l'autorizzazione ai viaggi ETIAS. Se, invece, è del parere che alcuni aspetti della domanda richiedano un ulteriore esame da parte

2625

FF 2020

delle autorità di controllo alla frontiera, inserisce un indicatore volto, ad esempio, a raccomandare alle autorità di frontiera di procedere a una verifica in seconda linea.

Qualora il richiedente abbia risposto affermativamente a una o più domande dell'articolo 17 paragrafo 4 R ETIAS al momento della presentazione della domanda (p. es. soggiorno in una determinata zona di conflitto; art. 26 par. 4 R ETIAS), l'unità nazionale ETIAS deve valutare se sussiste un rischio per la sicurezza o per la salute pubblica o un rischio di immigrazione illegale e decidere se rilasciare o rifiutare l'autorizzazione ai viaggi. Lo stesso vale se il richiedente sembra presentare rischi in base all'elenco di controllo ETIAS o agli indicatori di rischio specifici di cui all'articolo 33 R ETIAS (art. 26 par. 5 e 6 R ETIAS). Le verifiche che l'unità nazionale ETIAS deve effettuare sono stabilite chiaramente nel R ETIAS.

Se il richiedente è segnalato nel SIS ai fini della non ammissione o se il documento di viaggio presentato è segnalato nel SIS come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, l'unità nazionale ETIAS in seno alla SEM è tenuta in ogni caso a rifiutare l'autorizzazione ai viaggi (art. 20 par. 2 lett. a e c R ETIAS).

Capoverso 2 Per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, l'unità nazionale ETIAS in seno alla SEM può decidere di rilasciare un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata alla Svizzera o (in casi eccezionali e con il loro consenso) a determinati Stati Schengen (art. 44 R ETIAS).

Si tratta di un parallelismo con l'articolo 25 del Codice dei visti37, il quale consente il rilascio di un visto di categoria C con validità territoriale limitata, in particolare per motivi umanitari.

Capoverso 3 L'autorizzazione ai viaggi è valida per tre anni o fino alla scadenza del documento di viaggio collegato (art. 36 par. 5 R ETIAS). L'autorizzazione ai viaggi di per sé non è sufficiente a consentire l'ingresso nello spazio Schengen (art. 36 par. 6 R ETIAS). Costituisce tuttavia una condizione d'entrata nello spazio Schengen e pertanto il viaggiatore deve esserne in possesso al controllo di confine.

Capoverso 4 L'unità nazionale ETIAS in seno alla SEM decide se rilasciare un'autorizzazione ai viaggi (art. 8 par. 2 lett. a R ETIAS) e,
secondo gli articoli 40 e 41 R ETIAS, revoca o annulla mediante decisione un'autorizzazione già rilasciata (art. 8 par. 2 lett. g R ETIAS).

Quando l'unità nazionale ETIAS emette una decisione, deve integrare di conseguenza i dati nel sistema ETIAS e comunicarlo al richiedente. La comunicazione avviene per via elettronica.

37

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

2626

FF 2020

I rimedi giuridici contro il rifiuto, l'annullamento o la revoca sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 196838 sulla procedura amministrativa. Consentono al richiedente di depositare un ricorso scritto dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

Art. 108e

Inserimento e consultazione dei dati nell'ETIAS

Capoverso 1 Il capoverso 1 stabilisce che l'unità nazionale ETIAS può inserire e trattare dati nell'ETIAS. Il trattamento avviene, da un lato, nell'ambito dell'esame manuale delle domande e, dall'altro, nel quadro della compilazione e dell'adeguamento dell'elenco di controllo ETIAS su richiesta di fedpol o del SIC. Soltanto l'unità nazionale ETIAS è autorizzata a inserire dati ed effettuare mutazioni nel sistema.

Fedpol e il SIC verificheranno regolarmente l'elenco di controllo e trasmetteranno i loro incarichi di modifica e cancellazione all'unità nazionale ETIAS.

Capoverso 2 La consultazione del sistema consente di verificare l'esistenza di un'autorizzazione ai viaggi. Il presente capoverso determina le autorità autorizzate ad accedere ai dati dell'ETIAS a fini di verifica.

Per la Svizzera tali autorità sono: ­

la SEM (nella funzione di autorità n materia di migrazione), le autorità (cantonali e comunali) della migrazione, i collaboratori dell'AFD impiegati per i controlli personali all'interno del Paese (conformemente ai loro compiti di natura non doganale nel settore dei controlli dell'identità e del diritto di soggiornare; art. 95 in combinato disposto con art. 100 cpv. 1 lett. a n. 1 e 3 della legge del 18 marzo 200539 sulle dogane [LD]) o le autorità cantonali e comunali di polizia, per verificare la legalità del soggiorno di cittadini di Paesi terzi (lett. a);

­

le autorità di controllo alla frontiera, ossia i collaboratori dell'AFD impiegati per i controlli personali alla frontiera (conformemente ai loro compiti di natura non doganale nel settore dei controlli dell'identità e del diritto di varcare il confine; art. 97 in combinato disposto con art. 100 cpv. 1 lett. a n. 1 e 2 LD) o le autorità cantonali che svolgono questi compiti negli aeroporti (lett. b);

­

le imprese di trasporto aereo incaricate di verificare l'esistenza di un'autorizzazione ai viaggi prima della partenza del volo da uno Stato esterno allo spazio Schengen (carrier sanctions) (lett. c).

Il R ETIAS non prevede alcun accesso al sistema a fini identificativi, dal momento che l'ETIAS non contiene dati biometrici. L'identificazione di persone sprovviste di documenti avviene mediante l'EES (art. 27 R EES). Prima di accedere ai dati dell'ETIAS, le autorità competenti in materia di migrazione (lett. a) devono consul38 39

RS 172.021 RS 631.0

2627

FF 2020

tare l'EES secondo l'articolo 26 R EES e assicurarsi che la persona non sia registrata in tale sistema.

Capoverso 3 Il presente capoverso disciplina l'accesso all'ETIAS per prevenire e accertare reati di terrorismo o altri reati gravi.

A tal fine occorre inoltrare una richiesta motivata a un punto di accesso centrale designato (art. 51 par. 1 R ETIAS).

I dati dell'ETIAS in questione sono trasmessi all'autorità richiedente unicamente se sono soddisfatte le condizioni di accesso previste dal R ETIAS (art. 51 par. 3 e 52).

In casi urgenti eccezionali il punto di accesso centrale può trattare immediatamente la richiesta per poi verificare a posteriori se erano soddisfatte le condizioni previste e se si trattava effettivamente di un caso eccezionale urgente. La verifica a posteriori va effettuata entro un termine utile, al massimo sette giorni lavorativi dopo il trattamento della richiesta (art. 51 par. 4 R ETIAS).

Gli Stati Schengen devono designare le autorità che possono presentare queste richieste. In Svizzera si tratta delle autorità seguenti: ­

fedpol;

­

il SIC;

­

il Ministero pubblico della Confederazione (MPC);

­

le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano. Le autorità comunali di polizia summenzionate sono autorizzate a presentare le richieste in quanto svolgono compiti di polizia criminale nel quadro della prevenzione, dell'accertamento e dell'investigazione di reati gravi ai sensi del regolamento R ETIAS come le polizie cantonali.

Capoverso 4 La LPDS è dichiarata applicabile al SIC (cfr. in merito il n. 3).

Capoverso 5 Le autorità di cui al capoverso 3 possono rivolgere le loro richieste al punto d'accesso centrale (art. 50 par. 3 R ETIAS).

Il punto d'accesso centrale ha accesso diretto ai dati dell'ETIAS; esso verifica se in un caso specifico sono soddisfatte le condizioni per trasmettere i dati del sistema. Si tratta delle condizioni seguenti: ­

nel singolo caso, l'accesso per la consultazione è necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento e investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi (art. 52 lett. a e b R ETIAS); e

­

esistono prove o motivi fondati per ritenere che la consultazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS contribuirà alla prevenzione, all'accertamento o all'investigazione dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure

2628

FF 2020

la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una categoria di viaggiatori contemplata dal R ETIAS (art. 52 lett. c R ETIAS).

Per la Svizzera, il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 50 R ETIAS è costituito dalla Centrale operativa di fedpol.

Art. 108f

Comunicazione di dati dell'ETIAS

Capoverso 1 Conformemente al presente capoverso, i dati dell'ETIAS non possono essere comunicati a Paesi non vincolati da accordi di associazione a Schengen, organizzazioni internazionali e soggetti privati, siano essi istituzioni o persone fisiche (art. 65 par. 1 R ETIAS).

Capoverso 2 È prevista una deroga al capoverso 1 che consente una comunicazione dei dati a Paesi terzi da parte della SEM (nella sua funzione di autorità competente in materia di migrazione) (lett. a) o delle autorità designate nell'articolo 108e capoverso 3 (lett. b; art. 65 par. 3 R ETIAS).

Lettera a I dati possono essere trasmessi per permettere il rimpatrio della persona interessata in uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Schengen e se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 65 paragrafo 3 R ETIAS.

Per la trasmissione di determinati dati, devono essere soddisfatte anche le condizioni seguenti: ­

lo Stato interessato informa il Paese terzo o l'organizzazione internazionale dell'obbligo di utilizzare i dati ai soli fini per i quali sono stati trasmessi;

­

i dati sono trasmessi conformemente alle pertinenti disposizioni dell'UE, in particolare a quelle relative agli accordi di riammissione e al trasferimento di dati personali, nonché conformemente al diritto nazionale dello Stato che trasmette i dati, comprese le disposizioni legali relative alla sicurezza e alla protezione dei dati;

­

è stata emanata una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva rimpatrio 40.

Lettera b Anche il capoverso 2 riguarda i dati trasmessi a fini di sicurezza (art. 65 par. 5 R ETIAS). Anche in questo contesto vige un divieto generale di comunicare i dati, pure se utilizzati a livello nazionale dalle autorità di polizia, di giustizia o di perseguimento penale.

40

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

2629

FF 2020

In casi eccezionali urgenti, in cui sussiste un pericolo serio e imminente associato a un reato di terrorismo oppure a un reato grave ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 lettere l ed m nonché dell'articolo 65 paragrafo 5 R ETIAS, l'autorità designata competente (art. 108e cpv. 3) può trasmettere determinati dati a un Paese terzo.

La comunicazione deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/680. Le autorità designate possono comunicare questi dati purché vi abbiano accesso conformemente agli articoli 51 e 52 R ETIAS. La trasmissione deve avvenire nel rispetto delle condizioni applicabili previste dalla direttiva (UE) 2016/680, nello specifico dal capo V della stessa.

A tal fine il Paese terzo deve presentare una domanda scritta o elettronica debitamente motivata e garantire in modo reciproco la comunicazione agli Stati Schengen che gestiscono l'ETIAS di tutte le informazioni contenute nei propri sistemi d'autorizzazione ai viaggi.

Art. 108g

Disposizioni esecutive relative all'ETIAS

È prevista una norma di delega generale al Consiglio federale per la trasposizione di determinati elementi del R ETIAS nel diritto interno sotto forma di ordinanze d'esecuzione.

Si tratta innanzitutto di definire i diritti d'accesso all'ETIAS e le unità autorizzate a trattare i dati contenuti nel sistema (lett. a).

Inoltre, il Consiglio federale deve definire la procedura di acquisizione dei dati ETIAS da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza (art. 108e cpv. 3). È prevista una procedura analoga a quella definita dall'ordinanza del 18 dicembre 201341 sul sistema d'informazione visti per il sistema d'informazione sui visti Schengen (lett. b).

Il Consiglio federale deve poi disciplinare a livello di ordinanza l'elenco dei dati ETIAS e i diritti d'accesso delle autorità (lett. c).

Deve inoltre disciplinare la registrazione e la cancellazione anticipata dei dati nel sistema ETIAS (lett. d).

Deve codificare la sicurezza dei dati (lett. e).

Deve disciplinare la responsabilità del trattamento dei dati (lett. f).

Deve stabilire a livello di ordinanza un elenco dei reati secondo l'articolo 108e capoverso 3 (lett. g).

Deve, infine, disciplinare le condizioni in base alle quali i dati possono essere inseriti o cancellati nell'elenco di controllo ETIAS, nonché la limitazione del diritto d'accesso analogamente all'articolo 8 LSIP (lett. h).

41

RS 142.512

2630

FF 2020

Art. 120d cpv. 2 lett. c Il tenore dell'articolo 120d LStrI è adeguato a causa dell'introduzione dell'ETIAS.

Conformemente all'ETIAS, si prevede di punire con la multa anche chi intenzionalmente, in veste di collaboratore di un'autorità competente per il trattamento dei dati, tratta i dati personali dell'ETIAS per uno scopo diverso da quelli previsti dalla legge.

Art. 122a cpv. 1, 2 e 3 lett. a n. 4 e 5 D'ora in poi, la presunzione di una violazione dell'obbligo di diligenza non riguarderà più unicamente i casi in cui sia trasportato un passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'ingresso nello spazio Schengen o il transito nella zona di transito internazionale di un aeroporto, ma anche i casi in cui il passeggero trasportato sia sprovvisto della necessaria autorizzazione ai viaggi ETIAS. I capoversi 1, 2 e 3 lettera a numero 4 vanno integrati di conseguenza.

Nel capoverso 3 lettera a è inoltre inserito un nuovo numero 5, secondo il quale le imprese di trasporto aereo non violano il loro obbligo di diligenza se non hanno potuto procedere alla consultazione del sistema prima dell'inizio del viaggio a causa di un guasto dell'ETIAS.

Art. 126e

Disposizione transitoria della presente modifica di legge

Secondo l'articolo 83 R ETIAS, per un periodo di sei mesi dall'entrata in funzione dell'ETIAS il suo uso è facoltativo e non si applica l'obbligo di essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi.

Nella LStrI è pertanto prevista una disposizione transitoria, in virtù della quale l'obbligo dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS si applica una volta decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica di legge. Il Consiglio federale potrà prorogare questo termine d'intesa con la Commissione europea (cpv. 1).

Dopo questi sei mesi, è previsto un periodo di tolleranza di altri sei mesi, durante il quale, sebbene sia obbligatorio essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS, le autorità competenti per i controlli alla frontiera consentiranno in via eccezionale ai cittadini di Paesi terzi soggetti a tale obbligo e che non sono in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida, di entrare nello spazio Schengen, purché soddisfino tutte le altre condizioni di cui all'articolo 5 LStrI in combinato disposto con l'articolo 6 paragrafo 1 CFS.

Il periodo di tolleranza è codificato nel capoverso 2. Il Consiglio federale può prorogare anche questo termine di al massimo sei mesi d'intesa con la Commissione europea.

2631

FF 2020

Coordinamento con la nuova legge sulla protezione dei dati Con l'entrata in vigore della nuova LPD, l'articolo 108e capoversi 3­5 D-LStrI avrà un nuovo tenore. La subordinazione del SIC alla LPDS potrà quindi essere abrogata (cpv. 4; cfr. in merito il n. 3). L'articolo 108e capoversi 35 D-LStrI entrerà in vigore in questa forma soltanto se la LPD non è ancora entrata in vigore.

Coordinamento con il progetto EES Gli articoli 7 capoverso 3, 103b capoverso 1 e 120d capoverso 2 sono stati introdotti o modificati con il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen)42 e sono stati adottati dal Parlamento nella votazione finale del 21 giugno 2019. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 ottobre 2019. Gli adeguamenti non sono ancora in vigore.

Se il presente progetto dovesse entrare in vigore contemporaneamente o successivamente al summenzionato decreto federale concernente l'EES, le note a piè di pagina negli articoli 7 capoverso 3 e 103b capoverso 1 vanno aggiornate secondo il presente progetto, dato che il R ETIAS è stato adottato dopo i regolamenti (UE) 2017/2226 e 2017/2225, e nell'articolo 120d capoverso 2 va inserita la nuova lettera c.

2.6.2

Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 3 cpv. 2 lett. dbis L'articolo 3 capoverso 2 è completato con una nuova lettera dbis, in virtù della quale anche la SEM, in quanto unità nazionale ETIAS, può accedere al SIMIC.

2.7

Ripercussioni del regolamento ETIAS e dell'atto legislativo di attuazione

2.7.1

Finanziamento dell'ETIAS a livello europeo

La Svizzera partecipa al finanziamento dei sistemi informatici Schengen a livello europeo, da un lato, tramite la propria partecipazione al Fondo per la sicurezza interna, segnatamente allo strumento parziale «Frontiere» (ISF Frontiere), che sarà impiegato anche a copertura dei costi di sviluppo dell'ETIAS, e, dall'altro lato, tramite un contributo di finanziamento versato alle agenzie incaricate di assicurare lo sviluppo e il funzionamento dell'ETIAS (eu-LISA e Frontex). La Commissione europea ha dimostrato in modo definitivo agli Stati associati a Schengen che non sono possibili doppi pagamenti (computo delle prestazioni di sviluppo dell'ETIAS nell'ISF-Frontiere e nei contributi di finanziamento).

42

FF 2019 3819

2632

FF 2020

Secondo le stime della Commissione europea, i costi per lo sviluppo del sistema a carico degli Stati Schengen ammonteranno a un totale di 96,5 milioni di euro. Questi costi comprendono principalmente le spese per l'istituzione delle unità nazionali e l'integrazione dell'IUN dell'eu-LISA nei sistemi IT nazionali in modo da consentire la loro connessione al sistema centrale. I costi saranno coperti grazie a un importo aggiuntivo di 96,5 milioni di euro proveniente dal Fondo ISF-Frontiere, corrisposto a tutti gli Stati Schengen43 (cfr. art. 79 R ETIAS).

Secondo il R ETIAS, i costi di funzionamento e manutenzione saranno coperti con le entrate generate dall'emolumento per la domanda, pari a sette euro. A differenza di quanto avviene per gli emolumenti riscossi nella procedura di visto, queste entrate confluiranno nel budget dell'UE. Il R ETIAS prevede che la Commissione europea adegui l'emolumento qualora non consenta di coprire i costi. Dunque, in linea di principio, il funzionamento e la manutenzione del sistema centrale non dovrebbero generare costi. Salvo rare eccezioni (cfr. art. 85 par. 2 R ETIAS), anche i costi nazionali dovrebbero essere coperti con l'emolumento per la domanda. Il R ETIAS prevede, inoltre, un sostegno finanziario annuo, stabilito dalla Commissione europea e finanziato con le entrate residue, destinato agli Stati Schengen a copertura dei costi di adattamento e automatizzazione dei controlli alle frontiere per attuare l'ETIAS (art. 85 par. 3 R ETIAS). Nel primo anno di esercizio, gli Stati Schengen dovranno assumersi i costi nazionali d'esercizio, dal momento che gli emolumenti ETIAS riscossi saranno disponibili soltanto un anno dopo la messa in funzione dell'ETIAS.

Gli Stati Schengen hanno però la possibilità di farsi finanziare il primo anno d'esercizio come progetto nel quadro del BMVI.

2.7.2

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione (SEM)

La Confederazione (SEM) si assume i costi per il progetto nazionale di attuazione dell'ETIAS nonché i costi per il collegamento della Svizzera all'architettura del sistema ETIAS.

In base alle informazioni attualmente disponibili, i costi totali per l'introduzione dell'ETIAS ammontano, per gli anni 2020­2025, a 8,2 milioni di franchi.

43

Regolamento delegato (UE) 2019/946 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese per lo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, GU L 152 del 11.6.2019, pag. 41.

2633

FF 2020

Costi totali Denominazione

Totale

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Sviluppo ETIAS

6,2

1,4

1,4

1,4

2,0

0,0

0,0

Ulteriore sviluppo ETIAS

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

Totale credito d'impegno

7,2

1,4

1,4

1,4

2,0

0,5

0,5

SEM: costi

SEM: prestazioni proprie sotto forma di risorse di personale Sviluppo ETIAS

0,8

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

Ulteriore sviluppo ETIAS

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

Totale

1,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

8,2

1,6

1,6

1,6

2,2

0,6

0,6

Prestazioni proprie (sotto forma di risorse di personale) Costi totali

I costi per le risorse esterne destinate al progetto ammontano a 7,2 milioni di franchi.

Saranno finanziati in larga parte con risorse centrali TIC e rientreranno nel credito d'impegno IV per lo sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino, chiesto dal Consiglio federale nel suo messaggio del 4 settembre 201944. A ciò si aggiungono prestazioni proprie sotto forma di risorse di personale pari a circa un milione di franchi.

Dopo l'introduzione dell'ETIAS, a partire dal 2022, si prevede che i costi d'esercizio a carico della SEM ammonteranno a ulteriori 0,6 milioni di franchi all'anno.

Inoltre, per l'esercizio dell'ETIAS, si stima un aumento del fabbisogno di personale pari a un totale di 20 posti a tempo pieno (FTE) in seno alla SEM. Di questi, 17 FTE saranno destinati a compiti puramente legati all'ETIAS, soprattutto per il trattamento manuale delle 37 000 domande ETIAS all'anno che si presume saranno di competenza della Svizzera. La Commissione europea stima che saranno presentati 47 milioni di domande ETIAS all'anno per l'intero spazio Schengen. Di queste, circa il 2­3 per cento dovrà essere trattato dalle unità nazionali ETIAS nei pertinenti Stati Schengen. Circa 37 000 domande sarebbero di competenza della Svizzera. I compiti principali consistono nell'identificazione dei richiedenti, nella valutazione dei rischi a essi collegati, nello scambio di consulenza con le unità ETIAS degli altri Stati Schengen e le autorità svizzere, nella richiesta e nell'analisi di informazioni supplementari e documenti di richiedenti nonché, eventualmente, nello svolgimento di audizioni di tali persone. Inoltre, vi saranno spese per la correzione e la cancellazione dei dati, per le revoche e per gli annullamenti delle autorizzazioni ai viaggi e per le procedure di ricorso. A ciò si somma la gestione dell'elenco di controllo

44

Messaggio del 4 settembre 2019 concernente un credito d'impegno per lo sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino, FF 2019 5095.

2634

FF 2020

ETIAS in collaborazione con il SIC e fedpol. I 17 FTE includono anche le uscite per i processi di gestione e supporto.

Gli altri tre FTE saranno destinati a compiti per i quali si potranno sfruttare le sinergie con l'EES. Determinati compiti permettono, infatti, un trattamento coordinato dei fascicoli EES e ETIAS e dovrebbero pertanto essere eseguiti nel quadro di un processo uniforme all'interno della stessa unità organizzativa. Espletare questi compiti in processi separati sarebbe inefficiente. Ad esempio, la naturalizzazione di un cittadino di un Paese terzo esentato dall'obbligo del visto richiede la contemporanea cancellazione dei dati nell'ETIAS e nell'EES. Anche per quanto riguarda la rettifica dei dati in entrambi i sistemi, potrebbe essere la stessa unità organizzativa della SEM a effettuare le modifiche.

I modelli di attività e gli orari di reperibilità dell'unità nazionale ETIAS non sono ancora stati decisi in via definitiva. È chiaro, però, che garantire la reperibilità soltanto durante i regolari orari d'ufficio non sarà sufficiente per rispettare i termini procedurali previsti dal R ETIAS. Occorrerà assicurare che l'unità sia operativa anche nel fine settimana, predisponendo presumibilmente una gestione in due turni, integrata con un servizio di picchetto fuori dagli orari di ufficio. Allo stato attuale non risulta necessaria una gestione operativa 24 ore su 24.

Per la gestione del personale e per la gestione specialistica, bisognerebbe creare una direzione per l'unità nazionale ETIAS sotto forma di un caposezione e due capiservizio. Un relatore specializzato ovvero un aggiunto giuridico effettuerebbe accertamenti giuridici su incarico della direzione e tratterebbe questioni legate alla procedura di ricorso. Per i compiti operativi a partire dal 2023, sarebbero richiesti in totale 16 specialisti e collaboratori.

Affinché i collaboratori siano operativi al momento dell'entrata in funzione dell'EES (attualmente pianificata per il primo trimestre 2022), occorrerà assumere tre FTE all'inizio del 2021 per i lavori di allestimento e i primi compiti operativi legati al trattamento dei dati.

Nel corso del 2022 andrebbe potenziata la costituzione dell'unità nazionale ETIAS in vista della sua entrata in funzione alla fine del 2022. La costituzione dell'unità sarebbe completata nel 2023. I
costi complessivi per le risorse di personale per i 20 FTE corrisponderebbero a un fabbisogno supplementare annuo da parte della SEM di circa 3,9 milioni di franchi.

La verifica del fabbisogno supplementare effettivo a partire dal 2022, inclusa un'eventuale compensazione interna e la possibilità di rendere una parte dei posti a tempo determinato, sarà effettuata entro la primavera del 2021 nell'ambito di una verifica dei compiti in seno a fedpol e alla SEM, tenendo conto di possibili ottimizzazioni del sistema e sinergie nonché del numero effettivo di casi. L'eventuale fabbisogno supplementare di risorse sarà sottoposto al Parlamento nel quadro dei preventivi con un piano integrato di compiti e finanze.

2635

FF 2020

2.7.3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione (fedpol)

Il R ETIAS prevede che le autorità di perseguimento penale possano accedere ai dati ETIAS mediante un'unità nazionale (punto di accesso centrale) ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. Questo compito di mediazione sarà affidato alla Centrale operativa di fedpol (CO fedpol) in veste di punto di accesso centrale. La CO fedpol svolge già questo compito 24 ore su 24 per il VIS e lo assumerà anche per l'EES. La CO fedpol richiede ulteriore personale, stimato in sei FTE, per la verifica delle richieste delle autorità di perseguimento penale, ulteriori ricerche nelle banche dati, accertamenti, la trasmissione di dati e l'avvio delle misure operative eventualmente necessarie.

Il numero di richieste di consultazione dell'ETIAS e dell'EES è stimato in circa 20 al giorno e i tempi di trattamento in circa due ore per richiesta, il che corrisponde a un fabbisogno supplementare di personale pari a sei FTE.

I sei FTE richiesti andranno messi a concorso gradualmente a partire dal 2022, in modo che una parte dei collaboratori sia operativa al momento della messa in funzione dell'ETIAS (attualmente prevista per l'ultimo trimestre del 2022).

Se il fabbisogno pari a sei FTE dovesse essere confermato, i costi per il personale in seno a fedpol ammonterebbero a circa 1,21 milioni di franchi all'anno.

La verifica del fabbisogno supplementare effettivo a partire dal 2022, inclusa un'eventuale compensazione interna e la possibilità di rendere una parte dei posti a tempo determinato, sarà effettuata entro la primavera del 2021 nell'ambito di una verifica dei compiti in seno a fedpol e alla SEM, tenendo conto di possibili ottimizzazioni del sistema e sinergie nonché del numero effettivo di casi. L'eventuale fabbisogno supplementare di risorse sarà sottoposto al Parlamento nel quadro dei preventivi con un piano integrato di compiti e finanze.

Gli specialisti di polizia espleterebbero le attività sopra descritte nell'ambito della gestione operativa 24/7. Inoltre, gli specialisti di polizia II (cosiddetti capi intervento) avrebbero, in questo contesto, il potere decisionale per predisporre le prime misure operative volute dall'autorità richiedente e, all'occorrenza, avviare ulteriori misure.

2.7.4

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione (AFD)

I costi di progetto una tantum a carico dell'AFD dovrebbero aggirarsi attorno ai 100 000 franchi. Allo stato attuale, questi costi rientrano nel programma DaziT dell'AFD e sono imputati al corrispondente credito globale, il quale prevede l'adeguamento dei sistemi di controllo alla frontiera.

Il bilancio d'esercizio annuale per il software impiegato nel quadro dei controlli alla frontiera conterrà anche i costi di manutenzione dell'interfaccia ETIAS.

Analogamente a quanto esposto nel numero 2.7.5, anche in seno all'AFD dovranno essere effettuati adeguamenti dei processi operativi e formazioni del personale.

2636

FF 2020

Il R ETIAS non genera, però, alcun fabbisogno supplementare di personale per l'AFD.

2.7.5

Ripercussioni per i Cantoni

Costi alla frontiera esterna Schengen I Cantoni che svolgono i controlli alla frontiera esterna Schengen devono adeguare all'ETIAS i loro sistemi di controllo alla frontiera e di consultazione e farsi carico dei relativi costi.

Occorre, inoltre, adeguare i processi operativi delle autorità di controllo alla frontiera, il che richiede formazioni specifiche per il personale. Anche questi oneri sono a carico dei Cantoni.

Costi relativi all'accesso all'ETIAS all'interno del Paese I costi per l'adeguamento dei sistemi di controllo di polizia in vista delle consultazioni all'interno del Paese sono a carico dei Cantoni. L'accesso all'ETIAS da parte delle autorità migratorie avverrà verosimilmente mediante un'interfaccia messa a disposizione dalla Confederazione, pertanto non genererà costi supplementari per i Cantoni.

2.8

Assegnazioni dal Fondo ISF-Frontiere

Grazie alla partecipazione al Fondo ISF-Frontiere (20142020), la Svizzera ottiene dalla Commissione europea il rimborso di una parte dei suoi contributi sotto forma di assegnazioni, che può impiegare per progetti specifici nel quadro del suo programma nazionale relativo al Fondo. Le assegnazioni percepite finora ammontano a circa 37 milioni di franchi (32,7 mio. di euro). Di questi, 3,7 milioni di franchi (3,2 mio. di euro) sono stati attribuiti alla Svizzera nell'estate del 2019 per l'istituzione dell'ETIAS. Il progetto ETIAS è già stato integrato nel programma nazionale ed è quindi finanziato attraverso il Fondo.

I crediti del Fondo possono essere impiegati per progetti della Confederazione o dei Cantoni. Le spese possono essere imputate al Fondo ISF-Frontiere fino alla metà del 2022. A livello europeo si sta attualmente discutendo lo strumento che succederà al Fondo ISF-Frontiere e che potrà verosimilmente essere utilizzato a copertura di determinati costi di funzionamento e manutenzione dell'ETIAS, che non potranno essere coperti grazie al prelievo di emolumenti. Al momento, tuttavia, non si conosce l'entità delle assegnazioni della Commissione europea a favore della Svizzera.

Le stime parlano di pochi milioni.

2637

FF 2020

2.9

Aspetti giuridici

2.9.1

Costituzionalità

Il decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del R ETIAS si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione.

L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali.

Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 della legge federale del 21 marzo 199745 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]).

Nel presente caso, in virtù dell'articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI, il Consiglio federale disporrebbe dei poteri per approvare il recepimento del regolamento UE.

Secondo questa disposizione, infatti, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali sull'obbligo del visto e sull'esecuzione dei controlli al confine.

Nella fattispecie, però, la trasposizione richiede adeguamenti della LStrI, per cui lo scambio di note relativo al recepimento del R ETIAS e le modifiche della LStrI per l'attuazione dello stesso vanno sottoposti al Parlamento per approvazione.

2.9.2

Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Il recepimento del R ETIAS e le connesse modifiche di legge sono compatibili con il diritto internazionale.

2.9.3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Con il recepimento del presente sviluppo dell'acquis di Schengen, il nostro Paese ossequia agli impegni presi nei confronti dell'UE nell'ambito dell'AAS e garantisce un'attuazione uniforme dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen. Il R ETIAS ha effetto su altri atti di Schengen, come il regolamento (UE) n. 1077/2011, il regolamento (UE) n. 515/2014, il CFS, il regolamento (UE) 2016/1624 e il R EES.

Ove il trattamento dei dati sia finalizzato al perseguimento penale, il R ETIAS rimanda al regolamento generale sulla protezione dei dati e alla direttiva (UE) 2016/680.

45

RS 172.010

2638

FF 2020

2.9.4

Forma dell'atto (decreto federale, atto legislativo di attuazione)

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o che comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 200246 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono disposizioni importanti quelle che, in base all'articolo 164 capoverso 1 Cost., vanno emanate sotto forma di legge federale.

Il presente scambio di note è concluso a tempo indeterminato, può però essere denunciato in qualsiasi momento e non prevede alcuna adesione a un'organizzazione internazionale. Tuttavia, il recepimento del R ETIAS comporta un adeguamento della LStrI e della LSISA. Il decreto federale che approva il trattato sottostà quindi a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Secondo l'articolo 141a capoverso 2 Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato.

Le disposizioni di legge proposte sono necessarie ad attuare il R ETIAS e derivano direttamente dagli obblighi ivi previsti. Il disegno dell'atto di attuazione può dunque essere integrato nel decreto di approvazione. L'Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

2.9.5

Delega di competenze legislative

Art. 2 del decreto federale Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali. A tal fine ha bisogno di un'autorizzazione sancita in una legge federale o in un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale (art. 166 cpv. 2 Cost., art. 24 cpv. 2 LParl e art. 7a cpv. 1 LOGA). La delega al Consiglio federale della competenza per la conclusione di trattati internazionali può anche essere contenuta in un decreto sottostante a referendum.

Art. 108g LStrI Questa delega di competenza al Consiglio federale si basa sull'articolo 182 capoverso 1 Cost., secondo cui il Consiglio federale può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza. Si tratta qui di disposizioni che contengono norme di diritto necessarie per l'attuazione delle prescrizioni legali nonché del R ETIAS.

46

RS 171.10

2639

FF 2020

3

Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (progetto 2)

3.1

Situazione iniziale

3.1.1

Necessità di agire e obiettivi

Il R ETIAS prevede, per determinate autorità designate, un accesso ai dati ETIAS attraverso un'unità centrale ai fini della prevenzione, dell'accertamento o dell'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Questa possibilità di accesso è prevista anche per i dati delle banche dati VIS e EES. Per questi sistemi, la Svizzera ha indicato come autorità designata anche il SIC. Per motivi di protezione dei dati occorre precisare, per il momento, che il trattamento dei dati contenuti nei sistemi precitati da parte del SIC soggiace alla direttiva (UE) 2016/680.

Come il R ETIAS, anche le basi legali del VIS e dell'EES prevedono un accesso indiretto delle autorità di perseguimento penale (cosiddette autorità designate) ai dati dell'ETIAS tramite un punto d'acceso centrale a fini di prevenzione, accertamento o investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Per tutte queste banche dati la Svizzera ha indicato anche il SIC come «autorità designata».

Inoltre, il SIC ha accesso ai dati del SIS conformemente all'articolo 16 capoverso 5 lettera a LSIP.

Il trattamento dei dati dell'ETIAS, del VIS e dell'EES nonché del SIS a fini di «prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi o esecuzione di sanzioni penali» è consentito soltanto a condizione che siano applicabili le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 (cfr. espressamente l'art. 56 par. 3 R ETIAS e l'art. 49 par. 3 R EES). La direttiva summenzionata è stata attuata nel quadro della nuova LPDS (in vigore dal 1° marzo 2019), che però non si applica al SIC, poiché la direttiva esclude dal proprio campo di applicazione le attività connesse alla sicurezza nazionale (art. 1 cpv. 3 lett. a in combinazione con il considerando n. 14 della direttiva [UE] 2016/680).

Dato che il SIC ha già accesso ai dati del SIS e, in veste di autorità designata, esercita anche il compito di garantire la sicurezza interna e in questo contesto, ossia a fini di prevenzione e accertamento di reati di terrorismo e altri reati gravi, può accedere direttamente o indirettamente ai dati summenzionati, occorre prevedere a livello di legge, fino all'entrata in vigore della LPD47 rivista, che la LPDS è applicabile ai trattamenti di dati da parte del SIC, il quale è dunque sottoposto al regime della direttiva
(UE) 2016/680. Per quanto concerne l'ETIAS, questo principio è inserito nel pertinente decreto federale come parte dell'attuazione del R ETIAS (progetto 1; cfr. art. 108e cpv. 4 D-LStrI); per quanto riguarda, invece, il VIS, l'EES e il SIS, le disposizioni sono inserite nella modifica separata della LStrI e della LSIP (progetto 2). Le altre autorità di perseguimento penale della Confederazione designate (fedpol e Ministero pubblico della Confederazione) sono parimenti vincolate dai 47

Messaggio del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, FF 2017 5939; legge federale sulla protezione dei dati (LPD), progetto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale.

2640

FF 2020

nuovi standard in materia di protezione dei dati. Siccome questi sono già chiaramente compresi nel campo di applicazione della LPDS, non occorre disciplinarle nuovamente nella LStrI.

3.1.2

Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

La presente modifica non è annunciata nel programma di legislatura 2019­202348.

Essa è riconducibile al recepimento e all'attuazione delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/680.

3.2

Procedura di consultazione

In base all'articolo 3 capoverso 1 lettera b LCo, la presente modifica della LStrI è stata posta in consultazione insieme al progetto 1. Nell'ambito della procedura di consultazione sono pervenute soltanto alcune osservazioni in merito a questo progetto. AG, GE, JU, SO e UR nonché PLR approvano espressamente la prevista modifica temporanea della LStrI. La CDDGP non ha osservazioni supplementari in merito al progetto 2.

3.3

La normativa proposta

Affinché, nella sua veste di «autorità designata», il SIC possa ottenere, ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi, non solo i dati dell'ETIAS (art. 56 R ETIAS), ma anche quelli dell'EES (art. 29 segg. R EES) e del VIS (decisione VIS 2008/633/GAI 49), occorre una pertinente modifica della LStrI. Per permettere poi al SIC di accedere ai dati del SIS e trattarli, va modificata anche la LSIP.

Nel trattare i dati dei sistemi precitati, il SIC è vincolato dalle disposizioni della direttiva (UE) 2016/680. Di conseguenza, nella LStrI e nella LSIP occorre dichiarare che il SIC è soggetto alla LPDS.

Anche le altre autorità di perseguimento penale della Confederazione designate (fedpol e Ministero pubblico della Confederazione) devono rispettare queste nuove disposizioni in materia di protezione dei dati. Siccome ciò è già codificato nella LPDS, non occorre farne di nuovo menzione nella LStrI.

Va inoltre rilevato che anche le autorità di perseguimento penale dei Cantoni sono vincolate dalle nuove disposizioni in materia di protezione dei dati della direttiva 48 49

Messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019­2023, FF 2020 1565.

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

2641

FF 2020

(UE) 2016/680. La trasposizione di queste nuove disposizioni dovrà tuttavia avvenire autonomamente nel pertinente diritto cantonale.

3.4

Commento ai singoli articoli

Art. 103c cpv. 4­6 LStrI Questa disposizione è prevista nel quadro del recepimento e della trasposizione del R EES50. È stata approvata dal Parlamento nella votazione finale del 21 giugno 2019. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 ottobre 2019.

Affinché il SIC, nella sua veste di autorità designata, possa ottenere legalmente, ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, non soltanto i dati dell'ETIAS (art. 56 R ETIAS), ma anche quelli dell'EES (art. 29 segg. R EES), occorre adeguare temporaneamente la LStrI.

Nel capoverso 5 la LPDS è dichiarata applicabile al SIC. Il capoverso 5, introdotto nel quadro del decreto federale concernente l'EES, diventa ora il capoverso 6 senza subire modifiche materiali.

Art. 109a cpv. 3­5 LStrI Affinché il SIC, nella sua veste di autorità designata, possa ottenere, ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, i dati del VIS (decisione 2008/633/GAI), occorre adeguare la LStrI.

Nel capoverso 4, la LPDS è dichiarata applicabile al SIC. Il vigente capoverso 4 diventa il capoverso 5 senza subire modifiche materiali.

Art. 16 cpv. 5bis LSIP Affinché il SIC possa ottenere, ai fini summenzionati, i dati del SIS, nell'articolo 16 viene introdotto un nuovo capoverso 5bis.

Coordinamento con la nuova legge sulla protezione dei dati Con l'entrata in vigore della nuova LPD, gli articoli 103c capoversi 4­6 e 109a capoversi 3­5 D-LStrI nonché l'articolo 16 capoverso 5bis LSIP avranno un nuovo tenore. La subordinazione del SIC alla LPDS potrà quindi essere abrogata. Gli articoli 103c capoversi 4­6 e 109a capoversi 3­5 D-LStrI nonché l'articolo 16 capoverso 5bis LSIP entreranno in vigore in questa forma soltanto se la LPD non sarà ancora entrata in vigore.

50

Decreto federale del 21 giugno 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2019 3819.

2642

FF 2020

Coordinamento con il progetto EES L'articolo 103c è stato introdotto con il decreto federale concernente l'EES51. Questa modifica di legge è stata adottata dal Parlamento nella votazione finale del 21 giugno 2019. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 ottobre 2019.

La disposizione non è ancora entrata in vigore.

La presente modifica dell'articolo 103c potrà entrare in vigore soltanto dopo l'entrata in vigore del progetto EES ed esclusivamente se la nuova LPD non sarà ancora entrata in vigore.

3.5

Ripercussioni

Le nuove disposizioni non hanno ripercussioni sulle finanze o sul personale della Confederazione e dei Cantoni. Hanno natura temporanea fino all'entrata in vigore della LPD riveduta.

3.6

Aspetti giuridici

3.6.1

Costituzionalità

Il disegno di modifica della LStrI si fonda sull'articolo 121 capoverso 1 Cost. (competenza legislativa della Confederazione per la concessione dell'asilo e la dimora degli stranieri). È pertanto conforme alla Costituzione.

3.6.2

Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

La modifica della LStrI, apportata indipendentemente dal recepimento del presente sviluppo dell'acquis di Schengen (progetto 1), è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

3.6.3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

La modifica della LStrI, apportata indipendentemente dal recepimento del presente sviluppo dell'acquis di Schengen, attua prescrizioni del diritto dell'UE che sono vincolanti per la Svizzera nel quadro dell'AAS.

51

FF 2019 3819

2643

FF 2020

2644