Legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi

Disegno

(LPMFV) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 20202, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di proteggere i minori dai contenuti di film e videogiochi che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale.

Art. 2 1

Campo d'applicazione personale

La presente legge si applica: a.

agli operatori dei settori dei film e dei videogiochi, nell'ambito della loro attività economica; e

b.

ai fornitori di servizi di piattaforma, nell'ambito della loro attività economica.

Ai fornitori di giochi in denaro si applicano esclusivamente le disposizioni della legge federale del 29 settembre 20173 sui giochi in denaro.

2

Art. 3

Campo d'applicazione materiale

La presente legge non si applica ai filmati pubblicitari e ai contributi ideati da una redazione.

1

RS ...

1 RS 101 2 FF 2020 7187 3 RS 935.51 2019-3650

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Protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi. LF

FF 2020

I programmi televisivi di emittenti svizzere ai sensi dell'articolo 2 lettera d della legge federale del 24 marzo 20064 sulla radiotelevisione (LRTV), la televisione in differita ai sensi dell'articolo 61a LRTV5 e l'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3 lettera b LRTV sottostanno esclusivamente alle disposizioni della LRTV.

2

Art. 4

Oggetto

La presente legge disciplina, in relazione alla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi: a.

le prescrizioni per l'indicazione dell'età minima, i descrittori di contenuto e il controllo dell'età;

b.

le misure concernenti i servizi di piattaforma;

c.

i requisiti per le regolamentazioni in materia di protezione dei minori, la procedura per la dichiarazione del loro carattere vincolante e la regolamentazione sussidiaria da parte del Consiglio federale;

d.

le competenze in materia di esecuzione nonché di vigilanza e coordinamento.

Art. 5

Definizioni

Nella presente legge si intende per:

4 5

a.

operatore del settore dei film o del settore dei videogiochi: persona fisica o giuridica che produce film o videogiochi, li noleggia, li distribuisce o si occupa del loro commercio, fornisce supporti audiovisivi o servizi a richiesta, oppure organizza eventi;

b.

fornitore: persona fisica o giuridica che rende accessibili ai consumatori film o videogiochi;

c.

organizzatore di eventi: persona fisica o giuridica che rende accessibili ai consumatori film o videogiochi nel quadro di eventi pubblici;

d.

servizio a richiesta: servizio o parte separabile di un servizio il cui scopo principale consiste nel mettere a disposizione del pubblico film o videogiochi selezionati dal fornitore, accessibili su richiesta del consumatore al momento scelto da quest'ultimo;

e.

servizio di piattaforma: servizio o parte separabile di un servizio il cui scopo principale consiste nel mettere a disposizione del pubblico una piattaforma digitale sulla quale gli utenti possono caricare autonomamente film o videogiochi e fruirne e i cui contenuti, generati dagli utenti, sono organizzati discrezionalmente dal fornitore del servizio di piattaforma, il quale però non si assume alcuna responsabilità editoriale per i medesimi;

RS 784.40 FF 2019 2275, in particolare pag. 2296

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f.

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descrittori di contenuto: pittogrammi che illustrano determinati tipi di contenuti che possono nuocere allo sviluppo dei minori.

Capitolo 2: Film e videogiochi resi accessibili su supporto audiovisivo, nel quadro di eventi pubblici o tramite servizi a richiesta Sezione 1: Indicazione dell'età minima e controllo dell'età Art. 6 Indicazione dell'età minima e descrittori di contenuto 1 I fornitori di supporti audiovisivi e di servizi a richiesta possono rendere accessibili soltanto film e videogiochi recanti in modo ben visibile l'indicazione dell'età minima richiesta e i descrittori di contenuto.

Gli organizzatori di eventi devono esporre in modo ben visibile l'indicazione dell'età minima e i descrittori di contenuto per i film e i videogiochi nei punti di vendita dei biglietti e nei luoghi di svolgimento degli eventi pubblici.

2

Per i film o i videogiochi privi di contenuti che possono nuocere allo sviluppo dei minori non devono essere indicati descrittori di contenuto.

3

Art. 7

Controllo dell'età da parte dei fornitori di supporti audiovisivi e degli organizzatori di eventi

I fornitori di supporti audiovisivi e gli organizzatori di eventi devono procedere a un controllo dell'età presso i minorenni. Se un minorenne non ha l'età minima richiesta, devono negargli l'accesso al film o al videogioco.

1

2

Sono previste le seguenti eccezioni: a.

fatto salvo l'articolo 197 capoverso 1 del Codice penale6, gli organizzatori di eventi possono rendere accessibile un film o un videogioco a un minorenne che non ha l'età minima richiesta, se: 1. è accompagnato da un maggiorenne che ha almeno dieci anni più di lui, 2. ha al massimo due anni in meno dell'età minima richiesta, e 3. il film o il videogioco non è autorizzato soltanto per i maggiorenni;

b.

gli organizzatori di tornei di videogiochi possono far partecipare un minorenne a un torneo dedicato a un videogioco per il quale non ha l'età minima richiesta, se ha il consenso scritto di un detentore dell'autorità parentale.

Art. 8

Controllo dell'età da parte dei fornitori di servizi a richiesta

I fornitori di servizi a richiesta devono prendere misure adeguate per impedire l'accesso di minorenni a contenuti per i quali non hanno l'età minima richiesta.

1

6

RS 311.0

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2

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Le misure comprendono almeno: a.

l'allestimento e la gestione di un sistema che consenta di controllare l'età prima del primo utilizzo del servizio; e

b.

la messa a disposizione di un sistema di controllo parentale.

Qualora, nel quadro delle misure di cui ai capoversi 1 e 2, i fornitori di servizi a richiesta rilevino dati di minorenni, possono utilizzarli esclusivamente per il controllo dell'età.

3

4

Il Consiglio federale disciplina i requisiti per i sistemi di cui al capoverso 2.

Sezione 2: Dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori Art. 9

Principio

Nel settore del film e in quello dei videogiochi una regolamentazione in materia di protezione dei minori (regolamentazione) emanata da un'organizzazione degli operatori del rispettivo settore (organizzazione per la protezione dei minori) può essere dichiarata vincolante anche per gli operatori che non sono membri dell'organizzazione in questione.

Art. 10

Requisiti per le organizzazioni per la protezione dei minori

Una regolamentazione in materia di protezione dei minori può essere dichiarata vincolante se l'organizzazione per la protezione dei minori che la emana: 1

a.

ha quale scopo principale la protezione dei minori nel proprio settore;

b.

è aperta a tutti gli operatori del proprio settore;

c.

è rappresentativa del proprio settore;

d.

è attiva a livello nazionale;

e.

ha istituito uno sportello che tratta le richieste di informazioni e i reclami relativi all'applicazione della regolamentazione in materia di protezione dei minori; e

f.

ha fatto ricorso a esperti per elaborare la regolamentazione in materia di protezione dei minori.

Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi alla rappresentatività delle organizzazioni per la protezione dei minori secondo il capoverso 1 lettera c.

2

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Art. 11

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Requisiti generali per le regolamentazioni in materia di protezione dei minori

Ogni regolamentazione in materia di protezione dei minori disciplina almeno i seguenti punti: a.

il sistema di classificazione dell'età applicabile;

b.

regole relative all'indicazione dell'età minima, al controllo dell'età e alla prassi da adottare per la pubblicità e i trailer resi accessibili insieme a un film o a un videogioco e alla gestione dei film o dei videogiochi che erano già sul mercato prima dell'entrata in vigore della regolamentazione in materia di protezione dei minori;

c.

regole relative ai descrittori di contenuto, salvo se l'inserimento di descrittori di contenuto nella regolamentazione in materia di protezione dei minori comporta un onere sproporzionato per l'organizzazione per la protezione dei minori o gli operatori del rispettivo settore;

d.

l'obbligo di indicare in modo particolare i film o i videogiochi che fino a quel momento non erano classificati secondo un sistema di classificazione in base all'età e che vanno dunque trattati come se fossero classificati nella categoria d'età più alta;

e.

la designazione di uno sportello per la protezione dei minori;

f.

la possibilità per chiunque di presentare un reclamo allo sportello in merito all'età fissata per un determinato film o videogioco oppure in caso di mancato rispetto della regolamentazione;

g.

le modalità dell'informazione pubblica sui contenuti della regolamentazione;

h.

il controllo dell'attuazione della regolamentazione da parte della competente organizzazione per la protezione dei minori, in particolare ricorrendo a test di acquisto o a test di entrata oppure all'apertura di conti test;

i.

le misure in caso di violazione della regolamentazione da parte di operatori che sono membri dell'organizzazione per la protezione dei minori;

j.

la ripartizione delle spese per l'elaborazione e l'attuazione della regolamentazione.

Art. 12

Sistemi di classificazione in base all'età

Ogni regolamentazione in materia di protezione dei minori stabilisce un proprio sistema di classificazione in base all'età fondato sulle conoscenze attuali riguardo alla protezione dei minori.

1

2

Il sistema di classificazione in base all'età prevede: a.

criteri uniformi per la classificazione di tutti i film e di tutti i videogiochi;

b.

almeno cinque categorie d'età, la più alta delle quali deve riservare l'accesso esclusivamente alle persone maggiorenni.

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Le organizzazioni per la protezione dei minori devono provvedere ad adeguare il sistema di classificazione in base all'età, se ciò risulta necessario in seguito all'acquisizione di nuove conoscenze.

3

Art. 13

Sportelli per la protezione dei minori e reclami

Gli sportelli per la protezione dei minori trattano reclami concernenti film o videogiochi e rispondono a richieste di informazioni relative alla protezione dei minori.

1

2

I reclami devono essere presentati in forma scritta e motivati.

Gli sportelli devono trattare i reclami entro 30 giorni. Devono comunicare per scritto a chi li ha presentati i risultati delle loro verifiche e informarli del seguito della procedura.

3

Presentano annualmente all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) un rapporto sul numero, il contenuto e l'esito dei reclami trattati nonché sulle eventuali misure prese in seguito ai reclami dalla rispettiva organizzazione in materia di protezione dei minori conformemente all'articolo 11 lettera i.

4

L'UFAS può esigere in qualsiasi momento di consultare tutta la documentazione relativa ai reclami.

5

6

Il trattamento dei reclami e delle richieste di informazioni è gratuito.

Art. 14

Richiesta di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori

Una regolamentazione in materia di protezione dei minori è dichiarata vincolante su richiesta della rispettiva organizzazione per la protezione dei minori.

1

La richiesta deve essere presentata all'UFAS in forma scritta. Alla richiesta va allegata la regolamentazione in materia di protezione dei minori in tutte le lingue ufficiali.

2

Art. 15

Esame della regolamentazione in materia di protezione dei minori

L'UFAS esamina se la regolamentazione in materia di protezione dei minori soddisfa i requisiti di cui agli articoli 10­13.

1

2

Consulta i Cantoni e ricorre a esperti esterni.

Se ritiene che i requisiti di cui agli articoli 10­13 siano soddisfatti, presenta al Consiglio federale una richiesta di dichiarazione del carattere vincolante.

3

Se ritiene che i requisiti di cui agli articoli 10­13 non siano soddisfatti, rinvia la regolamentazione in materia di protezione dei minori all'organizzazione competente.

4

Art. 16

Dichiarazione del carattere vincolante e pubblicazione della regolamentazione in materia di protezione dei minori

Il Consiglio federale decide in merito alla richiesta di dichiarazione del carattere vincolante della regolamentazione in materia di protezione dei minori.

1

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Stabilisce a quali disposizioni della regolamentazione si applica la dichiarazione del carattere vincolante. Le disposizioni concernenti le misure in caso di violazione della regolamentazione non sono dichiarate vincolanti.

2

Le regolamentazioni in materia di protezione dei minori dichiarate vincolanti sono pubblicate nel Foglio federale. Nel Foglio ufficiale svizzero di commercio è pubblicato un riferimento alla dichiarazione del carattere vincolante.

3

Art. 17

Revoca e caducità della dichiarazione del carattere vincolante

Se una regolamentazione in materia di protezione dei minori dichiarata vincolante non soddisfa più i requisiti stabiliti nella presente legge, il Consiglio federale revoca la dichiarazione del carattere vincolante. La revoca è pubblicata nel Foglio federale.

1

La dichiarazione del carattere vincolante della regolamentazione in materia di protezione dei minori decade se un'organizzazione per la protezione dei minori pone in vigore una modifica della propria regolamentazione senza che il Consiglio federale abbia dichiarato vincolante la modifica in questione.

2

Sezione 3: Regolamentazione sussidiaria da parte del Consiglio federale Art. 18 Il Consiglio federale può emanare una regolamentazione in materia di protezione dei minori che preveda gli elementi di cui all'articolo 11 lettere a­h per il settore dei film o per il settore dei videogiochi, se: 1

a.

non è stata dichiarata vincolante alcuna regolamentazione in materia di protezione dei minori, ma al più presto due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge;

b.

la dichiarazione del carattere vincolante è stata revocata o è decaduta.

Può incaricare terzi di controllare l'attuazione della regolamentazione in materia di protezione dei minori e di istituire uno sportello.

2

Capitolo 3: Film e videogiochi resi accessibili tramite servizi di piattaforma Art. 19 I fornitori di servizi di piattaforma devono prendere misure adeguate per proteggere i minori da contenuti non appropriati per loro.

1

2

Le misure comprendono almeno: a.

l'allestimento e la gestione di un sistema che consenta di controllare l'età prima del primo utilizzo del servizio;

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b.

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l'allestimento e la gestione di un sistema che permetta agli utenti di segnalare al fornitore del servizio di piattaforma contenuti non appropriati per i minori.

Qualora, nel quadro delle misure di cui ai capoversi 1 e 2, i fornitori di servizi di piattaforma rilevino dati di minorenni, possono utilizzarli esclusivamente per il controllo dell'età.

3

4

Il Consiglio federale disciplina i requisiti per i sistemi di cui al capoverso 2.

Capitolo 4: Test Art. 20

Test di acquisto e test di entrata

Nel quadro dei loro rispettivi compiti di vigilanza, le organizzazioni per la protezione dei minori, i Cantoni e l'UFAS possono svolgere test di acquisto e test di entrata o farli svolgere da organizzazioni specializzate.

1

Per test di acquisto si intende l'acquisto o il tentativo di acquisto, da parte di un minorenne, di un supporto audiovisivo al quale non dovrebbe avere accesso, su incarico di autorità, di organizzazioni per la protezione dei minori o di organizzazioni specializzate.

2

Per test di entrata si intende l'accesso o il tentativo di accesso, da parte di un minorenne, a un evento pubblico al quale non dovrebbe avere accesso, su incarico di autorità, di organizzazioni per la protezione dei minori o di organizzazioni specializzate.

3

Art. 21

Apertura di un conto test

Nel quadro dei loro rispettivi compiti di vigilanza, le organizzazioni di protezione dei minori e l'UFAS possono aprire o far aprire conti test presso servizi a richiesta.

1

Nel quadro dei suoi compiti di vigilanza, l'UFAS può aprire o far aprire conti test presso servizi di piattaforma.

2

Per apertura di un conto test si intende l'apertura o il tentativo di apertura di un conto presso un servizio a richiesta o un servizio di piattaforma, al fine di verificare l'applicazione delle restrizioni di accesso prescritte in base all'età.

3

Art. 22 1

Coordinamento dei test

L'UFAS coordina i suoi test di acquisto con quelli dei Cantoni.

Le organizzazioni per la protezione dei minori devono annunciare preventivamente i loro test all'autorità di vigilanza competente.

2

Art. 23

Utilizzo dei risultati dei test in procedimenti penali

In procedimenti penali possono essere utilizzate soltanto le informazioni acquisite mediante test ordinati dalla Confederazione e dai Cantoni.

1

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I test devono essere stati svolti come segue: a.

i test sono stati svolti dalle autorità stesse o da organizzazioni specializzate da esse incaricate;

b.

i minorenni e i detentori dell'autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione ai test;

c.

l'autorità competente o l'organizzazione specializzata ha constatato che i minorenni: 1. sono idonei all'attività prevista, e 2. sono stati sufficientemente preparati a svolgerla;

d.

i minorenni hanno svolto la loro attività anonimamente e sotto la sorveglianza di un adulto;

e.

non sono stati adottati accorgimenti per nascondere la vera età dei minorenni;

f.

i test sono stati immediatamente verbalizzati e documentati.

Art. 24

Disposizioni d'esecuzione relative ai test

Il Consiglio federale disciplina in particolare: a.

la vigilanza sulle organizzazioni specializzate;

b.

i dettagli riguardanti il reclutamento, la preparazione, l'accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;

c.

i requisiti per la verbalizzazione e la documentazione dei test svolti;

d.

la comunicazione dei risultati ai fornitori e agli organizzatori di eventi interessati.

Capitolo 5: Vigilanza e coordinamento Art. 25

Compiti di vigilanza delle organizzazioni per la protezione dei minori

Le organizzazioni per la protezione dei minori devono vigilare sul rispetto delle proprie regolamentazioni in materia di protezione dei minori; esse devono applicare le misure ivi previste in caso di violazione delle sue disposizioni da parte dei propri membri.

Art. 26

Compiti di vigilanza dei Cantoni

Ogni Cantone ha il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi concernenti l'indicazione dell'età minima, i descrittori di contenuto e il controllo dell'età da parte dei fornitori di supporti audiovisivi e degli organizzatori di eventi che rendono accessibili film o videogiochi sul suo territorio.

1

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I Cantoni presentano annualmente all'UFAS un rapporto in cui rendono conto della loro attività di vigilanza e delle pene inflitte conformemente agli articoli 32­34.

2

Art. 27 1

Compiti di vigilanza e di coordinamento dell'UFAS

L'UFAS è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi concernenti: a.

l'indicazione dell'età minima, i descrittori di contenuto e il controllo dell'età da parte dei fornitori di supporti audiovisivi che rendono accessibili film o videogiochi su Internet;

b.

l'indicazione dell'età minima, i descrittori di contenuto, il sistema di controllo dell'età e il sistema di controllo parentale da parte dei fornitori di servizi a richiesta;

c.

il sistema di controllo dell'età e il sistema per la segnalazione di contenuti non appropriati per i minori da parte dei fornitori di servizi di piattaforma.

Riceve le segnalazioni delle persone che non concordano con i risultati delle verifiche di uno sportello in merito a un reclamo.

2

3

Garantisce lo scambio di informazioni e di esperienze fra gli organi coinvolti.

Vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni e la coordina. A tal fine può prescrivere ai Cantoni determinate misure con l'obiettivo di garantire un'esecuzione uniforme.

4

Capitolo 6: Rapporti annuali e valutazione Art. 28

Rapporti annuali

L'UFAS pubblica annualmente un rapporto contenente informazioni sull'attività di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni e sulle pene inflitte dai Cantoni conformemente agli articoli 32­34.

1

Le organizzazioni per la protezione dei minori pubblicano annualmente un rapporto contenente informazioni riguardanti: 2

a.

la loro attività di controllo;

b.

le misure prese in caso di violazione della regolamentazione da parte dei propri membri;

c.

i reclami trattati dagli sportelli.

Art. 29

Valutazione e rapporto al Consiglio federale

L'UFAS valuta regolarmente, con il coinvolgimento dei Cantoni e di esperti esterni, l'efficacia delle misure di protezione dei minori secondo la presente legge.

1

Ogni cinque anni presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati della valutazione.

2

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Capitolo 7: Finanziamento Art. 30

Ripartizione delle spese

Gli operatori dei settori dei film e dei videogiochi, i fornitori di servizi di piattaforma, la Confederazione e i Cantoni assumono le spese di esecuzione della presente legge nel loro rispettivo ambito di competenza. È fatta salva la riscossione di emolumenti secondo l'articolo 31.

1

Gli operatori dei settori dei film e dei videogiochi che non sono membri delle organizzazioni per la protezione dei minori del rispettivo settore devono partecipare alle spese sostenute da queste organizzazioni per l'elaborazione e l'attuazione delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori dichiarate vincolanti.

2

Se emana prescrizioni per un settore conformemente all'articolo 18, il Consiglio federale obbliga gli operatori del rispettivo settore a partecipare alle spese di esecuzione.

3

Art. 31

Emolumenti

Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per i test svolti dall'UFAS e l'importo massimo degli emolumenti che i Cantoni possono riscuotere per lo svolgimento di test.

1

2

Per i test che non danno luogo a reclami non sono riscossi emolumenti.

Capitolo 8: Disposizioni penali Art. 32

Contravvenzioni

È punito con una multa fino a 40 000 franchi chi rende accessibile un film o un videogioco e omette intenzionalmente di: 1

a.

esporre in modo ben visibile l'indicazione dell'età e i descrittori di contenuto (art. 6);

b.

procedere a un controllo dell'età (art. 7) oppure allestire o gestire un sistema di controllo dell'età (art. 8 cpv. 2 lett. a e 19 cpv. 2 lett. a);

c.

mettere a disposizione un sistema di controllo parentale (art. 8 cpv. 2 lett. b);

d.

allestire o gestire un sistema per la segnalazione di contenuti non appropriati per i minori (art. 19 cpv. 2 lett. b).

È punito con una multa fino a 40 000 franchi chi utilizza intenzionalmente dati di minorenni per fini diversi dal controllo dell'età (art. 8 cpv. 3 e 19 cpv. 3).

2

3

Il tentativo e la complicità sono punibili.

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Art. 33

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Infrazioni commesse nell'azienda

Le disposizioni penali sulle infrazioni commesse nell'azienda di cui agli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo valgono anche per le autorità cantonali.

Art. 34 1

Perseguimento penale

Le contravvenzioni di cui all'articolo 32 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

L'UFAS può segnalare alla competente autorità cantonale di perseguimento penale le contravvenzioni rilevate nel quadro della sua attività di vigilanza.

2

Capitolo 9: Disposizioni finali Art. 35

Prescrizioni dei Cantoni

I Cantoni adeguano le loro leggi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 36

Esecuzione

I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto l'esecuzione non incomba alla Confederazione.

Art. 37

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 38

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7

RS 313.0

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