Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2020­2023 del 19 settembre 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; visto l'articolo 7 della legge del 6 ottobre 20003 sulla promozione delle esportazioni; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 febbraio 20194, decreta:

Art. 1 Per il finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2020­2023 è approvato un limite di spesa di 90,5 milioni di franchi.

Art. 2 Il limite di spesa si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di luglio 2018 (101,8 punti; dic. 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sui tassi di rincaro: 2020: +0,9 per cento 2021: +1,0 per cento 2022: +1,0 per cento 2023: +1,0 per cento

1 2 3 4

RS 101 RS 172.010 RS 946.14 FF 2019 2035

2018-1946

475

Finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2020­2023. DF

FF 2020

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 18 settembre 2019

Consiglio degli Stati 19 settembre 2019

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

476