Esenzioni dalle disposizioni concernenti prodotti, parti e pertinenze, nonché modifiche e riparazioni di aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili nel contesto dell'uscita definitiva del Regno Unito dall'Unione del 31 dicembre 2020

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)

Oggetto:

Con l'uscita definitiva del Regno Unito dall'Unione europea (UE) il 1° gennaio 2021, decade la vigilanza dell'AESA sulle imprese di progettazione britanniche titolari di approvazione conformemente al capitolo J dell'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 (parte 21). Poiché l'UE e il Regno Unito non hanno potuto raggiungere un'intesa a livello politico su un accordo successivo, a partire da tale data i prodotti (aeromobili, motori ed eliche) nonché le parti e le pertinenze delle imprese di progettazione e di produzione britanniche non sono più considerati certificati conformemente alla parte I del capitolo III del regolamento di base (UE) 2018/1139. Anche le modifiche e le riparazioni basate su dati di progettazione britannici non sono più valide.

Poiché la Svizzera, in qualità di membro dell'AESA, ha recepito il diritto europeo in materia di aviazione, anche l'industria aeronautica svizzera è interessata da questi sviluppi. Al fine di consentire formalmente e giuridicamente il proseguimento dell'esercizio degli aeromobili interessati fino al raggiungimento di un'intesa globale tra l'UE e il Regno Unito e fino a quando la proposta di «regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione alla fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica» non sarà adottata dalla Svizzera nell'ambito dell'attuale quadro giuridico del regolamento (UE) n. 1321/2014, sono necessarie esenzioni.

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Basi giuridiche:

In base all'accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo1, il regolamento (UE) 2018/11392 è stato recepito dal diritto svizzero. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 71 di detto regolamento permettono all'UFAC, quale competent authority, in caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti, di concedere esenzioni dai singoli requisiti delle disposizioni di esecuzione di atti delegati o di esecuzione.

Contenuto della decisione:

Per quanto concerne il tipo dell'intero aeromobile, i relativi motori, eliche, parti e pertinenze, nonché le modifiche e le riparazioni integrate prima del 1° gennaio 2021 che si basano sui dati di progettazione di imprese di progettazione britanniche conformemente al capitolo J dell'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012, gli esercenti degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili sono esentati dall'applicabilità dei seguenti articoli del regolamento (UE) n. 1321/2014: (a) M.A.902(b) n. 1,2 e 5 in combinato disposto con M.A.304 e M.A.401 nonché ML.A.902(b) n. 1,2 e 5, ML.A.304 e ML.A.301 Tale esenzione consente di continuare l'esercizio degli aeromobili interessati.

Destinatari:

Le presenti esenzioni sono destinate a tutti gli esercenti degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili e dei relativi motori, eliche, parti e pertinenze nonché modifiche e riparazioni (eseguite prima del 1° gennaio 2021) che si basano su dati di progettazione di imprese di progettazione britanniche.

Deposito pubblico:

La presente decisione viene notificata mediante pubblicazione sul Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Inoltre può essere richiesta per scritto all'UFAC, Divisione Sicurezza tecnica.

1

2

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo; concluso il 21 giugno 1999; approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 (RS 0.748.127.192.68) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio

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Rimedi giuridici:

31 dicembre 2020

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il termine non decorre dal 18 dicembre al 2 gennaio compresi. L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura conferita a un eventuale rappresentante.

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il Direttore: Christian Hegner

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