Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19

Disegno

(Legge COVID-19) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 68 capoverso 1, 69 capoverso 2, 92, 93, 101 capoverso 2, 102, 114 capoverso 1, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera b, 121 capoverso 1, 122 e 123 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 20202, decreta:

Art. 1

Oggetto e principi

La presente legge disciplina le competenze speciali del Consiglio federale per combattere l'epidemia di COVID-19 e per far fronte alle ripercussioni dei relativi provvedimenti sulla società, sull'economia e sulle autorità.

1

Il Consiglio federale fa uso di tali competenze soltanto nella misura necessaria per far fronte all'epidemia di COVID-19.

2

Coinvolge i Cantoni nell'elaborazione dei provvedimenti che toccano le loro competenze.

3

Art. 2

Provvedimenti nel settore dell'assistenza sanitaria

Il Consiglio federale può obbligare fabbricanti, distributori, laboratori nonché strutture sanitarie e altre strutture dei Cantoni a notificare le loro scorte di agenti terapeutici, dispositivi di protezione e altro materiale medico importante ai fini dell'assistenza sanitaria (materiale medico importante).

1

Per garantire l'approvvigionamento sufficiente di materiale medico importante per la popolazione, il Consiglio federale può: 2

a.

prevedere deroghe alle disposizioni sull'importazione di materiale medico importante;

RS ...

1 RS 101 2 FF 2020 5797 2020-2070

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b.

prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per attività legate al materiale medico importante oppure adeguare le condizioni di autorizzazione;

c.

prevedere deroghe all'obbligo di omologazione dei medicamenti oppure adeguare i requisiti e la procedura di omologazione;

d.

prevedere deroghe alle disposizioni sulla valutazione della conformità di dispositivi medici nonché alle disposizioni sulla procedura per la valutazione della conformità e sull'immissione in commercio di dispositivi di protezione;

e.

acquistare materiale medico importante; il tal caso esso disciplina il finanziamento dell'acquisto e il rimborso dei costi da parte dei Cantoni e delle strutture a cui il materiale è stato consegnato;

f.

prevedere l'attribuzione, la fornitura e la distribuzione di materiale medico importante;

g.

prevedere la commercializzazione diretta di materiale medico importante;

h.

ordinare la confisca di materiale medico importante contro indennizzo;

i.

obbligare i fabbricanti a produrre materiale medico importante, a priorizzarne o aumentarne la produzione; la Confederazione indennizza i fabbricanti che subiscono svantaggi economici a causa della riorganizzazione della produzione.

Il Consiglio federale adotta i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere e, f, h e i unicamente se l'approvvigionamento non può essere garantito dai soli Cantoni e privati.

3

Per mantenere le capacità necessarie per il trattamento dei malati di COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a: 4

5

a.

vietare o limitare attività mediche;

b.

adottare altri provvedimenti volti al mantenimento di tali capacità.

Può disciplinare l'assunzione delle spese per le analisi per COVID-19.

Art. 3

Provvedimenti di protezione dei lavoratori

Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio e in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro.

1

Se adotta provvedimenti di cui al capoverso 1, prevede che la loro esecuzione spetta agli organi esecutivi della legge del 13 marzo 19643 sul lavoro e dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) e che i relativi costi d'esecuzione sono finanziati attraverso il supplemento per le spese legate alla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali secondo l'arti2

3

RS 822.11

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colo 87 della legge federale del 20 marzo 19814 sull'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 4

Provvedimenti nel settore degli stranieri e dell'asilo

Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie alla legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e alla legge del 26 giugno 19986 sull'asilo concernenti: a.

la limitazione dell'entrata degli stranieri e la loro ammissione per un soggiorno in Svizzera;

b.

la proroga dei termini legali per: 1. il ricongiungimento familiare (art. 47 LStrI), 2. la decadenza dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio (art. 61 LStrI), 3. il rinnovo dei dati biometrici dei documenti (art. 59b e 102a LStrI);

c.

l'alloggio dei richiedenti l'asilo nei centri della Confederazione e l'esecuzione delle procedure d'asilo e d'allontanamento; in questo contesto il Consiglio federale tiene in debita considerazione la protezione della salute.

Art. 5

Provvedimenti giudiziari e procedurali

Per garantire l'operatività della giustizia e la tutela delle garanzie procedurali costituzionali il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie alle disposizioni delle leggi procedurali in materia civile e amministrativa della Confederazione nei seguenti ambiti: 1

a.

sospensione, proroga o restituzione di termini stabiliti dalla legge;

b.

ricorso a strumenti tecnici o ausiliari quali videoconferenze e teleconferenze nell'ambito di atti procedurali con partecipazione di parti, testimoni o terzi, in particolare udienze ed esami testimoniali;

c.

forma e notificazione di istanze, comunicazioni e decisioni nonché ricorso a piattaforme d'incanto in linea nella procedura di esecuzione e fallimento.

Art. 6

Provvedimenti nell'ambito delle assemblee di società

Se necessario per esercitare i diritti nelle assemblee di società, il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie al Codice civile 7 e al Codice delle obbligazioni8 sull'esercizio dei diritti:

4 5 6 7 8

a.

per scritto o in forma elettronica;

b.

mediante un rappresentante indipendente.

RS 832.20 RS 142.20 RS 142.31 RS 210 RS 220

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Art. 7

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Provvedimenti in materia di insolvenza

Se necessario per impedire fallimenti di massa e stabilizzare l'economia e la società svizzere, il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie alla legge federale dell'11 aprile 18899 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) riguardanti: 1

a.

il concordato (art. 293 segg. LEF);

b.

le condizioni, gli effetti e la procedura di una moratoria speciale.

Art. 8

Provvedimenti nel settore della cultura

La Confederazione può sostenere le imprese culturali, gli operatori culturali e le organizzazioni culturali amatoriali con aiuti finanziari.

1

A sostegno delle imprese culturali l'Ufficio federale della cultura (UFC) può concludere contratti di prestazioni con uno o più Cantoni per un importo massimo totale di 80 milioni di franchi. I contributi sono versati su richiesta alle imprese culturali a titolo di indennità per perdita di guadagno e per progetti di ristrutturazione.

2

Nell'ambito dei crediti concessi la Confederazione finanzia per metà le indennità per perdita di guadagno e i progetti di ristrutturazione attuati dai Cantoni sulla base di contratti di prestazioni.

3

Su richiesta, l'associazione Suisseculture Sociale assegna agli operatori culturali prestazioni in denaro non rimborsabili per coprire le spese di mantenimento immediate, nella misura in cui gli operatori stessi non possano farvi fronte. Per il 2021 la Confederazione mette a disposizione di Suisseculture Sociale sulla base di un contratto di prestazioni un importo massimo di 20 milioni di franchi per il versamento delle prestazioni in denaro.

4

L'UFC rimborsa Suisseculture Sociale in base al contratto di prestazioni per le spese amministrative legate al versamento delle prestazioni in denaro di cui al capoverso 4.

5

Le modalità di versamento delle prestazioni in denaro e le relative basi di calcolo sono disciplinate dal regolamento sui contributi di Suisseculture Sociale. Tale regolamento deve essere approvato dall'UFC.

6

Su richiesta, le associazioni mantello riconosciute dal Dipartimento federale dell'interno assegnano alle organizzazioni culturali amatoriali un'indennità per i danni economici causati dalle limitazioni nell'ambito dello svolgimento di manifestazioni. L'indennità ammonta al massimo a 10 000 franchi per organizzazione culturale amatoriale. Per il 2021 la Confederazione mette a disposizione delle associazioni mantello sulla base di contratti di prestazioni un importo massimo di 10 milioni di franchi per il versamento delle indennità.

7

L'UFC rimborsa le associazioni mantello in base al contratto di prestazioni per le spese amministrative legate al versamento delle indennità di cui al capoverso 7.

8

9

RS 281.1

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FF 2020

Le modalità di versamento delle indennità alle organizzazioni culturali e le relative basi di calcolo sono fissate nei contratti di prestazioni stipulati tra l'UFC e le associazioni mantello.

9

Le richieste di cui ai capoversi 2, 4 e 7 possono essere inoltrate al più tardi un mese prima della cessazione dell'effetto della presente legge. Le richieste inoltrate dopo questo termine non saranno prese in considerazione.

10

Il Consiglio federale stabilisce in un'ordinanza gli ambiti culturali sostenuti mediante aiuti finanziari e vi disciplina nel dettaglio le condizioni che danno diritto a tali aiuti. Esso fissa i criteri di contribuzione e le basi di calcolo per gli aiuti finanziari e determina in quanti parti sono versati i contributi di cui al capoverso 2.

11

Art. 9 1

Provvedimenti nel settore dei media

Nel settore dei media il Consiglio federale adotta i seguenti provvedimenti: a.

la Confederazione assume i costi complessivi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale (art. 16 cpv. 4 lett. a della legge del 17 dicembre 201010 sulle poste) in base alle tariffe vigenti il 1° giugno 2020.

b.

la Confederazione contribuisce ai costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa sovraregionale e nazionale con 27 centesimi per esemplare;

c.

i costi dell'abbonamento ai servizi di base «testo» dell'agenzia di stampa Keystone-ATS in relazione ai diritti di utilizzazione per i media elettronici sono finanziati in base alle tariffe vigenti il 1° giugno 2020 con la quota dei proventi del canone radiotelevisivo non utilizzata; il tetto massimo di 10 milioni deve essere rispettato (art. 4 cpv. 4 dell'ordinanza COVID-19 media elettronici del 20 maggio 202011).

Il Consiglio federale revoca i provvedimenti al più tardi al momento dell'entrata in vigore di una legge federale ai sensi del disegno del 29 aprile 202012 riguardante il pacchetto di misure a favore dei media.

2

Il Consiglio federale disciplina le condizioni per la promozione e la procedura per il calcolo e il versamento dei contributi di cui al capoverso 1 lettere a e b nonché per l'assunzione dei costi di abbonamento di cui al capoverso 1 lettera c.

3

La riduzione secondo il capoverso 1 lettere a e b è concessa a condizione che l'editore si impegni per scritto nei confronti dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a non versare dividendi per l'esercizio in questione.

4

L'UFCOM rimborsa i costi dell'abbonamento ai servizi di base «testo» direttamente all'agenzia di stampa Keystone-ATS. Quest'ultima detrae tale importo dalle fatture per i fornitori.

5

10 11 12

RS 783.0 RS 784.402 FF 2020 4105

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Art. 10

FF 2020

Provvedimenti sull'indennità per perdita di guadagno

Il Consiglio federale può prevedere il versamento dell'indennità per perdita di guadagno per le persone che devono interrompere l'attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19.

1

2

Può emanare disposizioni concernenti: a.

l'inizio e la fine del diritto all'indennità;

b.

il numero massimo di indennità giornaliere;

c.

l'importo e il calcolo dell'indennità;

d.

la procedura.

Art. 11

Provvedimenti nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione

Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie alla legge del 25 giugno 198213 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) concernenti: 1

a.

il diritto e il versamento dell'indennità per lavoro ridotto ai formatori professionali che si occupano di apprendisti;

b.

la non considerazione dei periodi di conteggio per i quali la perdita di lavoro è ammontata a oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda (art. 35 cpv. 1bis LADI) nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020;

c.

il prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione degli assicurati che, tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, hanno avuto diritto a un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari;

d.

lo svolgimento della procedura relativa al preannuncio di lavoro ridotto e al versamento dell'indennità per lavoro ridotto nonché la forma di tale versamento.

Art. 12

Disposizioni penali

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola i provvedimenti ordinati dal Consiglio federale in virtù degli articoli 2 e 3 e la cui violazione è dichiarata punibile in virtù della presente disposizione.

1

Il Consiglio federale può stabilire quali violazioni di cui al capoverso 1 sono punite con una multa disciplinare fino a 300 franchi e determina l'importo della multa.

2

Art. 13

Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione dei provvedimenti secondo la presente legge.

13

RS 837.0

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Art. 14

FF 2020

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

1

Entra in vigore il ... [giorno dopo l'adozione]14 con effetto sino al 31 dicembre 2021, fatto salvo il capoverso 3.

2

3

Gli articoli 1 e 11 lettere a­c si applicano fino al 31 dicembre 2022.

14

Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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