Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo
Disegno
(LSISA) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20201, decreta: I La legge del 20 giugno 20032 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo è modificata come segue: Art. 3 cpv. 4bis e 4ter Ai fini del controllo e per l'allestimento di statistiche sulle misure di allontanamento e respingimento disposte nei confronti degli stranieri secondo la LAsi, la LStrI, l'Accordo sulla libera circolazione, il Codice penale (CP)3 e il Codice penale militare del 13 giugno 19274 (CPM) sono raccolti nel sistema d'informazione i dati seguenti: 4bis
1 2 3 4
a.
le decisioni di cui all'articolo 68a capoversi 1 e 2 LStrI, nonché gli allontanamenti di cittadini di Stati dell'UE/AELS;
b.
la pronuncia di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP oppure dell'articolo 49a o 49abis CPM (espulsione giudiziaria);
c.
la sospensione dell'esecuzione di un'espulsione giudiziaria;
d.
la revoca della sospensione dell'esecuzione di un'espulsione giudiziaria;
e.
la rinuncia alla pronuncia di un'espulsione giudiziaria obbligatoria secondo l'articolo 66a capoverso 2 CP o l'articolo 49a capoversi 2 e 3 CPM;
f.
nel caso di un'espulsione giudiziaria disposta in Svizzera: la data di partenza effettiva o quella stabilita dall'autorità di esecuzione nonché il motivo della
FF 2020 3117 RS 142.51 RS 311.0 RS 321.0
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partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero; g.
le relative fattispecie penali;
h.
la partenza volontaria o coatta;
i.
lo Stato verso il quale è eseguito il rinvio coatto dello straniero;
j.
i motivi della decisione di allontanamento.
I dati riguardanti le espulsioni giudiziarie sono trasmessi automaticamente da VOSTRA, per quanto non siano già presenti nel SIMIC.
4ter
II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.
III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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Allegato (cifra II)
Modifica di un altro atto normativo La legge del 17 giugno 20165 sul casellario giudiziale è modificata come segue: Art. 17 cpv. 1 lett. abis 1
I dati identificativi di una persona comprendono segnatamente: abis i numeri di controllo del processo utilizzati per contrassegnare i dati segnaletici;
Art. 62 cpv. 1 e 1bis Il Servizio del casellario giudiziale comunica alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri i seguenti dati al momento dell'iscrizione in VOSTRA, nel caso concernano stranieri: 1
a.
le sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);
b.
i procedimenti penali pendenti (art. 24).
Il Servizio del casellario giudiziale comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti dati al momento dell'iscrizione in VOSTRA, nel caso concernano stranieri: 1bis
5
a.
le sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);
b.
i procedimenti penali pendenti (art. 24);
c.
la data di partenza effettiva o quella stabilita dall'autorità di esecuzione (art. 20 cpv. 3 lett. a) e il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero, partenza volontaria;
d.
la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione;
e.
la revoca della sospensione dell'esecuzione dell'espulsione;
f.
le modifiche dei dati comunicati riguardanti l'espulsione.
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