Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale

Disegno

(LECF) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio Consiglio federale del 4 novembre 20202, decreta:

Capitolo 1: Oggetto Art. 1 La presente legge disciplina l'esecuzione di convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni e di altre convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione in ambito fiscale, se tale esecuzione non è disciplinata da altre leggi federali in ambito fiscale.

1

2

Essa disciplina in particolare: a.

la procedura amichevole per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione;

b.

lo sgravio dell'imposta preventiva;

c.

la pena prevista per le infrazioni in relazione alle imposte riscosse alla fonte sui redditi di capitali.

Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

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RS 672.2 1 RS 101 2 FF 2020 8063 2019-4172

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Esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale. LF

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Capitolo 2: Procedura amichevole per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione Sezione 1: Disposizioni generali Art. 2

Campo di applicazione del presente capitolo

Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle procedure condotte tra Stati su richiesta, secondo la convenzione applicabile, al fine di evitare imposizioni esistenti o prevedibilmente non conformi alla convenzione (procedure amichevoli).

Art. 3

Autorità competente

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) è l'autorità competente per l'esecuzione delle procedure amichevoli.

Art. 4

Richiedente

Una persona che ritiene che essa o una persona ad essa associata sia o sarà interessata da un'imposizione non conforme alla convenzione applicabile può chiedere l'esecuzione di una procedura amichevole.

Sezione 2: Avvio della procedura amichevole Art. 5

Richiesta

La richiesta di esecuzione di una procedura amichevole deve essere presentata alla SFI.

1

La richiesta deve contenere le conclusioni, con le relative motivazioni, e l'indicazione dei mezzi di prova.

2

3

La richiesta deve essere redatta in una lingua ufficiale o in inglese.

Se la richiesta non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o le motivazioni non sono sufficientemente chiari, la SFI invita il richiedente a porvi rimedio.

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Art. 6

Obbligo di collaborare

Il richiedente deve indicare alla SFI tutti i fatti che possono essere rilevanti per la procedura amichevole e, su richiesta, presentare i documenti necessari.

Art. 7

Non entrata nel merito della richiesta

La SFI non avvia la procedura amichevole se: a.

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le condizioni per l'avvio di una procedura amichevole secondo la convenzione applicabile non sono soddisfatte;

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b.

la richiesta non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5 e non vi è stato posto rimedio; o

c.

il richiedente non adempie il proprio obbligo secondo l'articolo 6.

Art. 8

Spese e indennità

1

Non sono addossate spese per l'avvio della procedura amichevole.

2

Non sono versate indennità.

Art. 9

Diritto procedurale applicabile

Sempre che la presente legge o la convenzione applicabile non disponga altrimenti, per l'avvio della procedura amichevole è applicabile la legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.

Sezione 3: Collaborazione tra le autorità Art. 10

Informazione delle autorità fiscali

La SFI informa le autorità fiscali competenti per la riscossione delle imposte oggetto della procedura amichevole (autorità fiscali competenti) sulle richieste di procedura amichevole presentate in Svizzera o in un altro Stato.

1

Se la procedura amichevole riguarda l'imposizione in Svizzera, la SFI dà alle autorità fiscali competenti l'opportunità di esprimere un parere.

2

3

Le autorità fiscali competenti possono chiedere un incontro con la SFI.

Art. 11

Assistenza amministrativa

Le autorità fiscali dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e la SFI si prestano reciproca assistenza nell'esecuzione della procedura amichevole; esse eseguono le notifiche opportune, si comunicano le informazioni necessarie e si concedono la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.

1

Le altre autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni prestano alla SFI assistenza amministrativa se l'esecuzione della procedura amichevole lo esige. Soggiacciono allo stesso obbligo di assistenza gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui svolgono compiti di amministrazione pubblica.

2

Sono esonerati dall'obbligo di informare e di comunicare gli organi dell'amministrazione della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.

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RS 172.021

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Sezione 4: Esecuzione della procedura amichevole Art. 12

Status e obbligo di collaborare del richiedente

Nell'esecuzione della procedura amichevole il richiedente non è parte. Non può consultare gli atti ufficiali della procedura né partecipare alla procedura.

1

Durante la procedura amichevole la SFI può chiedere al richiedente ulteriori informazioni e documenti. Con il consenso del richiedente, la SFI può svolgere un'ispezione oculare, eventualmente in collaborazione con l'autorità competente dell'altro Stato, se ciò serve all'accertamento dei fatti.

2

Art. 13

Delega della conduzione dei negoziati

La SFI può coinvolgere nella procedura amichevole un'autorità di uno Stato che non è parte della convenzione applicabile o delegare a tale autorità la conduzione dei negoziati.

1

Per tutelare gli interessi della Svizzera, la SFI può assumere la conduzione dei negoziati in una procedura amichevole per conto di un altro Stato, anche se la Svizzera non è parte della convenzione applicabile.

2

Art. 14

Conclusione della procedura amichevole

La procedura amichevole si conclude con un accordo tra la SFI e l'autorità competente dell'altro Stato (accordo amichevole).

1

2

Contro l'accordo amichevole non è ammesso alcun rimedio giuridico.

Art. 15

Consenso all'attuazione

Se deve essere attuato in Svizzera, l'accordo amichevole diventa vincolante con il consenso della persona interessata dall'imposizione in Svizzera (persona interessata).

1

Dando il proprio consenso, la persona interessata rinuncia a ogni rimedio giuridico in relazione all'oggetto disciplinato nell'accordo amichevole. Si impegna inoltre a ritirare immediatamente i rimedi giuridici interposti.

2

Art. 16

Convenzione interna

Una convenzione tra l'autorità fiscale competente e la SFI sull'imposizione in Svizzera della persona interessata è equiparata a un accordo amichevole se tale convenzione permette di evitare una procedura amichevole.

1

2

La convenzione interna richiede il consenso della persona interessata.

Dando il proprio consenso, la persona interessata rinuncia a ogni rimedio giuridico in relazione all'oggetto disciplinato nella convenzione. Si impegna inoltre a ritirare immediatamente i rimedi giuridici interposti.

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Art. 17

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Spese e indennità

1

Non sono addossate spese per l'esecuzione della procedura amichevole.

2

Non sono versate indennità.

Sezione 5: Attuazione dell'accordo amichevole Art. 18

Principi

1

La SFI comunica l'accordo amichevole vincolante all'autorità fiscale competente.

2

L'autorità fiscale competente attua d'ufficio l'accordo amichevole.

Le procedure inerenti ai rimedi giuridici in relazione all'oggetto disciplinato nell'accordo amichevole devono essere concluse prima dell'attuazione dell'accordo oppure con l'attuazione dello stesso.

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Art. 19

Decisione di attuazione

Se l'attuazione dell'accordo amichevole lo richiede, l'autorità fiscale competente emana una decisione sulla base di tale accordo (decisione di attuazione).

1

La persona interessata deve fornire all'autorità fiscale competente tutte le informazioni necessarie all'attuazione e, su domanda, presentare i documenti richiesti.

2

Inoltre, all'emanazione della decisione di attuazione sono applicabili le disposizioni della procedura in base alla quale l'autorità fiscale competente ha o avrebbe pronunciato la decisione riguardante l'oggetto della decisione di attuazione.

3

Contro la decisione di attuazione possono essere interposti gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione dell'autorità fiscale competente che ha o avrebbe riguardato l'oggetto della decisione di attuazione.

4

Le pretese dell'autorità fiscale competente o della persona interessata derivanti dalla decisione di attuazione si prescrivono cinque anni dopo che tale decisione è passata in giudicato. La sospensione e l'interruzione sono rette dalle disposizioni della procedura in base alla quale l'autorità fiscale competente ha o avrebbe pronunciato la decisione riguardante l'oggetto della decisione di attuazione.

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Art. 20

Decisioni e sentenze passate in giudicato

Una decisione o sentenza passata in giudicato non è esecutiva se riguarda l'oggetto della decisione di attuazione.

Art. 21

Scadenza dell'obbligo di attuazione

L'autorità fiscale competente attua l'accordo amichevole se la richiesta di esecuzione della procedura amichevole è presentata entro dieci anni dopo la notifica della decisione o sentenza che riguarda l'oggetto della decisione di attuazione.

1

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In tutti gli altri casi, l'obbligo dell'autorità fiscale competente di attuare l'accordo amichevole si estingue dieci anni dopo la scadenza della prestazione imponibile.

2

Art. 22

Interessi

La persona interessata non ha diritto agli interessi dovuti per legge sul rimborso di imposte già pagate se: a.

ha ottenuto intenzionalmente o per carente diligenza la tassazione che ha determinato un'imposizione non conforme alla convenzione applicabile; o

b.

ha omesso intenzionalmente o per carente diligenza di seguire le procedure previste per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione, ad eccezione delle procedure di ricorso, o le ha svolte con carente diligenza.

Art. 23

Spese e indennità

L'autorità fiscale competente può addossare le spese per l'attuazione alla persona interessata, se quest'ultima avrebbe potuto evitare la procedura amichevole usando la diligenza che da lei si poteva ragionevolmente pretendere.

1

2

Non sono versate indennità per l'attuazione dell'accordo amichevole.

Capitolo 3: Sgravio dell'imposta preventiva, infrazioni in relazione alle imposte riscosse alla fonte sui redditi di capitali Sezione 1: Sgravio dell'imposta preventiva Art. 24

Organizzazione

L'AFC è competente per l'esecuzione della procedura di sgravio dell'imposta preventiva.

1

L'AFC disciplina le modalità per far valere il diritto allo sgravio dell'imposta preventiva. Stabilisce la piattaforma da utilizzare per la trasmissione elettronica delle istanze di rimborso.

2

Art. 25

Obbligo di collaborare

Chi presenta un'istanza di sgravio dell'imposta preventiva deve indicare all'AFC tutti i fatti che possono essere rilevanti per lo sgravio della stessa e, su domanda, presentare i documenti richiesti.

1

L'AFC respinge l'istanza se l'istante non adempie l'obbligo di collaborare e se essa non può accertare il diritto in assenza delle informazioni richieste.

2

Art. 26 1

Comunicazione e decisione

Se respinge un'istanza, in tutto o in parte, l'AFC lo comunica all'istante.

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Se non è d'accordo sulla comunicazione dell'AFC e la controversia non può essere composta in altro modo, l'istante può chiedere una decisione all'AFC.

2

Ogni rimborso non fondato su una decisione è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso. Trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale secondo l'articolo 28.

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Art. 27

Termini per le istanze di rimborso

L'istanza di rimborso dell'imposta preventiva deve essere presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. Il diritto al rimborso poi si estingue.

1

Un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta se: 2

a.

l'imposta preventiva è stata pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'AFC; e

b.

in quel momento il termine di cui al capoverso 1 è trascorso o mancano meno di 60 giorni alla scadenza del termine di cui al capoverso 1.

Sezione 2: Disposizioni penali in relazione alle imposte alla fonte riscosse sui redditi di capitali Art. 28

Rimborso ingiustificato dell'imposta preventiva svizzera

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, ottiene a torto o per un ammontare non giustificato un rimborso dell'imposta preventiva svizzera previsto da una convenzione internazionale in ambito fiscale, è punito con una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell'illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi.

Art. 29

Messa in pericolo dell'imposta preventiva svizzera

È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza: a.

fornisce dati falsi o tace fatti rilevanti in un'istanza di rimborso dell'imposta preventiva svizzera o presenta a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;

b.

fornisce informazioni inesatte come istante o terza persona tenuta a dare informazioni; o

c.

fa valere pretese ingiustificate o già soddisfatte.

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Art. 30

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Computo ingiustificato dell'imposta residua estera

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, ottiene un computo ingiustificato dell'imposta residua estera, è punito con una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell'illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi.

Art. 31

Messa in pericolo delle imposte svizzere sul reddito e sull'utile

È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza: a.

fornisce dati falsi o tace fatti rilevanti in un'istanza di computo dell'imposta residua estera o presenta a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;

b.

fornisce informazioni inesatte come istante;

c.

fa valere pretese ingiustificate o già soddisfatte;

d.

intralcia, impedisce o rende impossibile l'esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali.

Art. 32

Denuncia all'AFC

È fatto obbligo all'autorità cantonale di denunciare all'AFC le infrazioni secondo l'articolo 30 o 31 commesse in una procedura di tassazione dinanzi a questa autorità.

Art. 33

Procedimento penale e competenza

Alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge è applicabile la legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo.

1

2

L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'AFC.

Capitolo 4: Segreto Art. 34 Chiunque è incaricato dell'esecuzione di una convenzione internazionale in ambito fiscale o della presente legge, o è chiamato a collaborarvi, è tenuto a mantenere nei confronti di altre autorità e di persone private il segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti.

1

2

L'obbligo del segreto non si applica: a.

4

alla trasmissione di informazioni a un altro Stato secondo la convenzione applicabile;

RS 313.0

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b.

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alle informazioni e alla trasmissione di informazioni se esiste una base legale nel diritto federale.

Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 35 1

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale disciplina: a.

la procedura per lo sgravio delle imposte svizzere riscosse alla fonte sui redditi di capitali previsto da un trattato internazionale;

b.

la procedura per il computo delle imposte riscosse dall'altro Stato contraente sulle imposte dovute in Svizzera previsto da un trattato internazionale;

c.

le condizioni alle quali uno stabilimento d'impresa svizzero di un'impresa estera può chiedere il computo d'imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili;

d.

l'assoggettamento alla giurisdizione amministrativa federale delle decisioni emanate dall'AFC in virtù della convenzione applicabile e aventi per oggetto imposte dell'altro Stato contraente; esso parifica, per la loro esecuzione, tali decisioni alle decisioni concernenti le imposte federali.

Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di emanare disposizioni di procedura.

2

Il DFF disciplina, d'intesa con i Cantoni, la loro partecipazione ai pagamenti garantiti dalla Svizzera all'altro Stato contraente in virtù di una convenzione in ambito fiscale.

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Art. 36

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

La legge federale del 22 giugno 19515 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione è abrogata.

1

2

La legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 83 lett. y Il ricorso è inammissibile contro: y.

5 6

le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale.

RU 1951 917, 2013 231, 2017 5517, 2019 2395 RS 173.110

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Art. 37

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Disposizione transitoria

Gli articoli 18­23 si applicano all'attuazione degli accordi amichevoli comunicati dalla SFI all'autorità fiscale competente dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 38

Entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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