20.045 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2019 del 27 maggio 2020

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2019.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 maggio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto concerne i trattati conclusi nel corso del 2019.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato o approvato, ai quali essa ha aderito, nonché gli accordi applicabili provvisoriamente nell'anno in rassegna. I trattati sottoposti all'approvazione delle Camere federali non sono interessati dalla disposizione summenzionata e, di conseguenza, non figurano nel presente rapporto.

Per le categorie che comprendono un gran numero di trattati, questi ultimi sono ora enumerati all'interno di una tabella che illustra, in modo succinto e in funzione della base legale, le parti contraenti, il contenuto dei trattati, la loro data di conclusione e i loro costi. I riassunti di tutti gli altri trattati presentano, come nei rapporti degli anni precedenti, il loro contenuto, i motivi che hanno portato alla loro conclusione, eventuali costi legati alla loro attuazione, la base legale sulla quale si fonda la loro approvazione, nonché le modalità di entrata in vigore e di denuncia. Il presente rapporto contiene altresì, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

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Indice Compendio

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Abbreviazioni

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Introduzione

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Dipartimento federale degli affari esteri 2.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata, messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata e messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata 2.2 Credito quadro per la cooperazione di transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 2.3 Credito quadro Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo 2.4 Credito quadro Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) 2.5 Credito quadro Misure di promozione della pace e della sicurezza umana 2.6 Accordi concernenti l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti 2.6.1 Scambio di note tra la Svizzera e la Bolivia sull'autorizzazione di lavoro reciproca per le persone che accompagnano il personale diplomatico, consolare e tecnico delle missioni diplomatiche e consolari, concluso l'11 luglio 2019 2.6.2 Accordo tra la Svizzera e il Costa Rica concernente l'esercizio di attività lucrative delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 27 febbraio 2019 2.6.3 Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente l'esercizio di attività lucrative delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 22 gennaio 2019 2.6.4 Accordo tra la Svizzera e la Turchia concernente l'esercizio di attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 22 marzo 2019

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Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri 2.7.1 Scambio di note tra la Svizzera e la Germania concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 27 febbraio 2019 2.7.2 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente il disciplinamento definitivo dei debiti nell'ambito dell'accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'assistenza degli indigenti, concluso il 15 novembre 2019 2.7.3 Accordo tra la Svizzera e l'Iran concernente la rappresentanza degli interessi iraniani in Canada da parte della Svizzera, concluso il 13 giugno 2019 2.7.4 Scambio di note tra la Svizzera e l'Italia relativo al cambio dello statuto doganale dell'enclave italiana del Comune di Campione d'Italia, concluso il 20 dicembre 2019 2.7.5 Convenzione speciale e notifica tra la Svizzera e la Nigeria, conclusa il 17 dicembre 2019 2.7.6 Accordo tra la Svizzera e l'Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza concernente i privilegi e le immunità dell'Associazione in Svizzera, concluso il 18 novembre 2019 2.7.7 Accordo fra la Svizzera e l'UNHCHR concernente un contributo al meccanismo internazionale, apartitico e indipendente per il sostegno alle indagini contro i responsabili dei gravi reati di diritto internazionale commessi dal marzo 2011 in Siria e per il loro perseguimento penale, concluso il 29 marzo 2019 2.7.8 Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo alla Conferenza internazionale sulla formazione delle ragazze, concluso il 28 maggio 2019 2.7.9 Accordo tra la Svizzera e l'UNFPA concernente un contributo alle spese di locazione e di equipaggiamento del nuovo ufficio di collegamento dell'UNFPA a Ginevra, concluso il 28 marzo 2019 2.7.10 Accordo tra la Svizzera e l'OIM concernente un contributo per l'esecuzione della «Career Development Roundtable» concernente lo sviluppo professionale delle organizzazioni internazionali, concluso il 3 giugno 2019 2.7.11 Accordo tra la Svizzera e l'OIL concernente un contributo alla prima seduta del «Chief Executives Board for Coordination» dell'ONU a Ginevra nel 2019, concluso il 3 maggio 2019 2.7.12 Accordo tra la Svizzera e l'OMS concernente il progetto «Walk the Talk: la sfida della salute per tutti», concluso il 17 maggio 2019

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2.7.13 Accordo tra la Svizzera e il Consiglio dei direttori esecutivi degli organismi delle Nazioni Unite per il coordinamento concernente la seconda fase del finanziamento del progetto «Sostegno all'integrazione e all'allargamento dell'innovazione nel sistema delle Nazioni Unite», concluso il 25 settembre 2019 2.7.14 Accordo tra la Svizzera e l'ONU concernente un contributo al seminario sul diritto internazionale pubblico 2019, concluso il 19 marzo 2019 2.7.15 Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente un sostegno finanziario per l'istituzione di un ufficio di collegamento dell'UNODC a Ginevra, concluso il 28 giugno 2019 2.7.16 Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente l'esecuzione di un atelier sul tema della diplomazia dell'acqua, concluso il 31 ottobre 2019 2.7.17 Accordo tra la Svizzera e l'UNU concernente il finanziamento di un progetto volto a promuovere le garanzie dello Stato di diritto nelle sanzioni ONU, concluso il 16 aprile 2019 2.7.18 Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente il sostegno finanziario per uno studio di fattibilità per la realizzazione di una rete di osservazione globale per le donne, lo sport, l'educazione e l'attività fisica concluso l'11 luglio 2019 2.7.19 Accordo fra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo al programma di formazione, concluso il 20 dicembre 2019 2.7.20 Accordo tra la Svizzera e l'UNICEF concernente la concessione di un contributo al canone di locazione dell'ufficio dell'Organizzazione a Ginevra per il periodo 2019­2020, concluso il 27 novembre 2019 2.7.21 Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento per lo svolgimento a Ginevra della quinta riunione della «Global Commission on Stability in Cyberspace and a Public Hearing», concluso il 15 dicembre 2019 2.7.22 Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente un sostegno finanziario per l'attività «Policy Brief on the Prevention of an Arms Race in Outer Space» come parte del progetto dell'UNIDIR «Space Security Portfolio 2019­2020», concluso il 4 novembre 2019 2.7.23 Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel 2019, concluso l'11 dicembre 2019

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2.7.24 Accordo tra la Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN Habitat) concernente un sostegno economico per l'apertura di un ufficio di collegamento dell'UN Habitat a Ginevra, concluso il 28 giugno 2019 2.7.25 Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente la concessione di un contributo relativo alla formazione per nuovi delegati del quinto comitato dell'Assemblea generale dell'ONU, concluso il 16 agosto 2019 2.7.26 Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il finanziamento di un seminario all'attenzione dei delegati delle missioni estere a Ginevra concernente l'allestimento del bilancio dell'UNOG, concluso il 25 settembre 2019 2.7.27 Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il seminario 2020 per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 18 dicembre 2019 2.7.28 Accordo tra la Svizzera e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD nel 2019, concluso il 19 febbraio 2019 3

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Dipartimento federale dell'interno 3.1 Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo, concluso l'8 giugno 2018

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Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.1 Scambio di note tra la Svizzera e il Bangladesh concernente l'applicazione dell'Accordo «EU-Bangladesh Standard Operating Procedures for the Identification and Return of Persons without an Authorisation to Stay», concluso il 2 aprile 2019 4.2 Scambio di note tra la Svizzera e l'Etiopia concernente l'applicazione dell'Accordo «Admission Procedures for the Return of Ethiopians from EU Member States», concluso il 4 gennaio 2019 4.3 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cuba sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio, concluso il 18 settembre 2018 4.4 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, concluso il 7 giugno 2017 4.5 Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina sulla riammissione di persone, concluso il 7 giugno 2017

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Scambio di note tra la Svizzera ed Europol concernente l'estensione dell'Accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia e lo scambio di note del 7 marzo 2006/22 novembre 2007 ai settori della criminalità inclusi nel presente scambio di note, concluso il 1° ottobre 2018

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.1 Cooperazione militare in materia di istruzione 5.1.1 Accordo di attuazione relativo all'accordo del 29 settembre 2003 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione delle forze armate nell'ambito dell'istruzione, in vista della partecipazione di militari tedeschi all'esercizio di tiro in alta montagna TIRO ALTO organizzato in Svizzera, concluso il 25 settembre 2019 5.1.2 Accordo tecnico relativo all'accordo quadro del 15 maggio 2004 tra la Svizzera e l'Austria concernente la cooperazione delle loro forze armate nell'ambito dell'istruzione, in vista della partecipazione di militari austriaci all'esercizio di tiro in alta montagna TIRO ALTO, concluso il 12 settembre 2019 5.1.3 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente le prestazioni di sostegno legate all'esercitazione «Epervier», concluso il 14 agosto 2019 5.1.4 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia relativo a un'esercitazione in montagna con gli elicotteri organizzata sul territorio svizzero, concluso il 18 novembre 2019 5.1.5 Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia concernente il rifornimento aria-aria, concluso il 25 marzo 2019 5.1.6 Accordo tecnico tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'utilizzazione del Centro di lotta antincendio di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 29 marzo 2019 5.1.7 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Polonia concernente l'istruzione di carristi polacchi nel centro d'istruzione delle truppe meccanizzate di Thun nel 2019, concluso il 9 aprile 2019 5.1.8 Accordo tecnico tra la Svizzera e il Regno Unito concernente la partecipazione all'esercitazione militare «YORKNITE 2019», concluso il 6 novembre 2019

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Accordo tecnico tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la partecipazione all'esercitazione Frisian Flag, concluso il 26 marzo 2019 5.1.10 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia per l'armamento e la tecnica di difesa concernente l'utilizzazione del poligono di tiro di Vidsel e la messa a disposizione del supporto del Paese ospite durante lo svolgimento dell'ISSYS Course 2019, concluso l'11 ottobre 2019 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.2.1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Organizzazione delle Nazioni Unite sulla cooperazione ai fini dell'organizzazione di attività di formazione alle operazioni di pace internazionali e sulle pertinenti intese riguardanti i privilegi e le immunità da accordare in vista di tali attività, concluso il 3 dicembre 2019 5.2.2 Accordo di progetto concernente il Memorandum d'intesa tra Svizzera, Germania, Norvegia e Stati Uniti relativo ai progetti per l'esecuzione di sperimentazioni sulla resistenza e l'efficacia di armi in occasione di dimostrazioni di esplosioni con cariche esplosive pesanti, concluso il 1° marzo 2019 5.2.3 Accordo d'applicazione tra la Svizzera e l'Austria concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea transfrontaliera contro le minacce aeree non militari, concluso l'11 gennaio 2019 5.2.4 Istruzioni di sicurezza relative a un progetto tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente un nuovo aereo da combattimento (F 35), concluse il 13 dicembre 2018 5.2.5 Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente l'esecuzione di progetti di ricerca, sviluppo, test e valutazione, concluso il 17 aprile 2019 5.2.6 Allegato di sicurezza tra la Svizzera e la Francia concernente un nuovo aereo da combattimento (Rafale), concluso il 27 settembre 2018 5.2.7 Allegato di sicurezza tra la Svizzera e la Francia concernente il sistema di difesa terra-aria a lunga gittata (SAMP/T), concluso il 12 febbraio 2019 5.2.8 Accordo di attuazione concernente il Memorandum d'intesa tra la Svizzera e i Paesi Bassi sulla cooperazione in materia di armamenti relativa allo scambio e all'impiego di informazioni e di dati di valutazione concernenti il fucile d'assalto SIG SAUER MCX, concluso il 26 settembre 2019

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Accordo di attuazione concernente il Memorandum d'intesa tra la Svizzera e la Svezia sulla cooperazione in materia di armamenti relativa allo scambio di dati e ai test tecnici comuni sulle munizioni, concluso il 16 luglio 2019

Dipartimento federale delle finanze 6.1 Accordo tra la Svizzera e la Germania relativo all'applicazione dell'articolo 26 paragrafi 5 e 6 della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 25 ottobre 2019 6.2 Accordo tra la Svizzera e la Colombia sulla certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione del 26 ottobre 2007 tra la Svizzera e la Colombia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 1° marzo 2019 6.3 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'interpretazione dell'articolo 19 paragrafo 2 della Convenzione del 10 luglio 2015 tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 18 novembre 2019 6.4 Accordo tra la Svizzera e la Norvegia concernente l'applicazione dell'articolo 25 paragrafi 5, 6 e 7 della Convenzione del 7 settembre 1987 tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 10 ottobre 2019 6.5 Dichiarazione comune concernente la definizione di unità operative in relazione alle modalità di intervento dei servizi di pattuglia mista italo-svizzera nelle zone di frontiera delle Province di Como e Varese nonché del Cantone Ticino, conclusa il 18 febbraio 2019 6.6 Dichiarazione comune tra la Svizzera e l'Italia concernente la definizione di unità operative in relazione alle modalità di intervento dei servizi di pattuglia misti, conclusa il 9 ottobre 2019 6.7 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato nell'ambito della legislazione svizzera sui prodotti da costruzione sul territorio del Principato del Liechtenstein, concluso il 29 maggio 2019 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata; messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione

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delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata; messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata Credito quadro per la continuazione del finanzamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI Credito quadro per provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.4.1 Accordo tra la Svizzera e il Cile di reciproco riconoscimento dei prodotti biologici, concluso il 5 agosto 2019 7.4.2 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo per l'attuazione del programma «International Innovation Award for Sustainable Food and Agriculture: celebratinginspiring stories of innovation and innovators» concluso il 4 febbraio 2019 7.4.3 Accordo quadro tra la Svizzera e la FAO, concluso il 22 giugno 2019 7.4.4 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo per il progetto «Addressing water scarcity in agriculture and food systems», concluso l'8 agosto 2019 7.4.5 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo per lo svolgimento della Giornata mondiale dell'alimentazione, concluso il 25 settembre 2019 7.4.6 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente il finanziamento del progetto «Promoting sustainable mountain development within the framework of the Mountain Partnership», concluso il 27 novembre 2019 7.4.7 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente il finanziamento del progetto «Sustainable Food System Country Profiles for Low- and Middle-Income regions», concluso il 5 dicembre 2019 7.4.8 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente il finanziamento del «Flexible Multi-Partner Mechanism» della FAO, concluso il 9 dicembre 2019 7.4.9 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente il finanziamento del progetto «Swiss Centre for Locusts and Migratory Pests», concluso il 17 dicembre 2019 7.4.10 Accordo tra la Svizzera e l'Istituto Max von Laue - Paul Langevin (ILL) relativo alla partecipazione scientifica della Svizzera (2019­2023), concluso il 15 luglio 2019

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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 8.1 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente le misure di applicazione per il 2020 circa il deposito e l'utilizzazione da parte delle autorità francesi dell'approvvigionamento idrico dell'Arve proveniente da Emosson, concluso il 25 novembre 2019 8.2 Accordo tra la Svizzera e il Costa Rica concernente il traffico aereo di linea, concluso il 27 febbraio 2019 8.3 Accordo tra la Svizzera e l'Indonesia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 31 marzo 2016 8.4 Accordo tra la Svizzera e il Montenegro concernente il traffico aereo di linea, concluso il 13 giugno 2011 8.5 Accordo tra la Svizzera e le Seychelles concernente il traffico aereo di linea, concluso il 13 dicembre 2018 8.6 Accordo tra la Svizzera e lo Zambia concernente il traffico aereo di linea, concluso l'8 gennaio 2019 8.7 Convenzione tra le amministrazioni del Belgio, della Germania, della Francia, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e della Svizzera concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nelle bande di frequenza 703­733 / 758­788 MHz, conclusa il 23 maggio 2017 8.8 Convenzione tra le amministrazioni del Belgio, della Germania, della Francia, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e della Svizzera concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nella banda di frequenza 1427­1518 MHz, conclusa il 23 maggio 2017 8.9 Convenzione tra le amministrazioni della Germania, del Liechtenstein, dell'Austria e della Svizzera concernente l'utilizzazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nella banda di frequenza 703-733 / 758-788 MHz, conclusa il 20 settembre 2017 8.10 Convenzione tra le amministrazioni della Germania, del Liechtenstein, dell'Austria e della Svizzera concernente l'utilizzazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nella banda di frequenza 3400-3800 MHz, conclusa il 20 settembre 2017

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8.11 Convenzione tra le amministrazioni del Belgio, della Germania, della Francia, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e della Svizzera concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nelle bande di frequenza 3400-3800 MHz, conclusa il 22 novembre 2017 8.12 Convenzione tra le amministrazioni della Germania, del Liechtenstein, dell'Austria e della Svizzera concernente l'utilizzazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i servizi di radiocomunicazione a banda larga destinati alle organizzazioni di sicurezza (BB-PPDR) nelle bande di frequenza 698-703 / 753-758 MHz e 733-736 / 788-791 MHz, conclusa il 29 novembre 2018 8.13 Convenzione tra le amministrazioni del Belgio, della Germania, della Francia, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e della Svizzera concernente l'utilizzazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i servizi di radiocomunicazione a banda larga destinati alle organizzazioni di sicurezza (BB-PPDR) nelle bande di frequenza 698­703 / 753­758 MHz e 733­736 / 788­791 MHz, conclusa il 1° marzo 2019 8.14 Accordo tra la Svizzera e l'IEA concernente la partecipazione all'«Implementing Agreement for a Co-operative Programme on Hydropower Technologies and Programmes», concluso il 26 agosto 2019 8.15 Accordo multilaterale M 318 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo concernente il trasporto di gas della classe 2 in recipienti ricaricabili omologati dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti, concluso il 29 maggio 2019 8.16 Accordo multilaterale M 319 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo concernente i marchi molteplici di imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa e grandi imballaggi, concluso il 30 luglio 2019 8.17 Accordo multilaterale M 321 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di sostanze, confezioni chimiche o confezioni di pronto soccorso, concluso il 30 luglio 2019 9

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o Dublino/Eurodac 9.1 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C (2018) 7774 definitivo che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sugli elementi di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati agli Stati membri e che abroga le

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decisioni C(2006) 2909 definitivo e C(2008) 8657 definitivo, concluso il 16 gennaio 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2018) 7767 definitivo che stabilisce le specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e che abroga la decisione C(2002) 3069 definitivo, concluso il 16 gennaio 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 16 gennaio 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019) 1230 definitivo che stabilisce le specifiche e le condizioni per il servizio web del sistema di ingressi/uscite (EES), comprese le disposizioni specifiche per la protezione dei dati qualora siano forniti dai o ai vettori, concluso il 27 marzo 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019) 1240 definitivo che definisce le specifiche e le condizioni per l'archivio di dati del sistema di ingressi/uscite (EES), concluso il 27 marzo 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019) 1260 definitivo che definisce i requisiti operativi del sistema di ingressi/uscite (EES), concluso il 27 marzo 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019) 1270 definitivo che stabilisce misure per l'istituzione e la progettazione ad alto livello dell'interoperabilità tra il sistema di ingressi/uscite (EES) e il sistema di informazione sui visti (VIS), concluso il 27 marzo 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2018/1547 che stabilisce le specifiche per il collegamento dei punti di accesso centrale al sistema di ingressi/uscite (EES) e una soluzione tecnica per agevolare la raccolta da parte degli Stati membri dei dati necessari per l'elaborazione di statistiche sull'accesso ai dati dell'EES a fini di contrasto, concluso il 27 marzo 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della
decisione di esecuzione (UE) 2018/1548 che stabilisce misure per la creazione dell'elenco delle persone identificate come soggiornanti fuori termine nel sistema di ingressi/uscite

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e la procedura per mettere tale elenco a disposizione degli Stati membri, concluso il 27 marzo 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (EU) 2019/326 che stabilisce le misure relative all'inserimento dei dati nell'EES, concluso il 27 marzo 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (EU) 2019/327 che stabilisce le misure relative all'accesso ai dati nell'EES, concluso il 27 marzo 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (EU) 2019/328 che stabilisce le misure relative alla conservazione delle registrazioni e al relativo accesso all'interno dell'EES, concluso il 27 marzo 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (EU) 2019/329 che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione, e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nell'EES, concluso il 27 marzo 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (EU) 2019/592 recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 29 aprile 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C (2019) 3271 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono presentare in Canada, Ghana, Israele, Messico, Senegal e Tunisia, concluso il 4 giugno 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C (2019) 3464 definitivo che modifica la decisione della Commissione C(2010) 1620 definitivo che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati, concluso il 12 giugno 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (2019) /1155 recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (Codice dei visti), concluso il 14 agosto 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1240 relativo alla creazione di una

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rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, concluso il 10 luglio 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C (2019) 4469 definitivo che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione C(2013) 4914 che stabilisce l'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, concluso il 14 agosto 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C (2019) 5432 definitivo che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 6940 definitivo della Commissione per quanto riguarda il titolo e l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata devono presentare in Marocco, concluso il 22 agosto 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione delegata (UE) 2019/970 sullo strumento che consente ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi, concluso il 30 settembre 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione delegata (UE) 2019/969 sullo strumento che permette ai richiedenti di prestare o revocare il consenso a un ulteriore periodo di conservazione del loro fascicolo di domanda, concluso il 30 settembre 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione delegata (UE) 2019/971 relativa alla definizione dei requisiti del servizio di account sicuro che permette ai richiedenti di fornire informazioni o documenti aggiuntivi, concluso il 30 settembre 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C (2019) 6865 definitivo che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 1585 definitivo per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata devono presentare in Azerbaigian, concluso il 31 ottobre 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019) 3436 definitivo relativa al finanziamento delle azioni dell'Unione nell'ambito del Fondo sicurezza interna (frontiere e visti) e all'adozione del programma di lavoro
2019, concluso il 17 dicembre 2019 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019) 4472 definitivo relativa all'adozione del programma di lavoro 2019 e al finanziamento

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dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 17 dicembre 2019 9.27 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019) 7294 definitivo che modifica la decisione di esecuzione C(2018) 4076 definitivo relativa all'adozione del programma di lavoro 2018 e al finanziamento delle azioni dell'Unione nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 17 dicembre 2019 9.28 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019)/946 che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese per lo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, concluso il 17 dicembre 2019 10 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento 10.1 Dipartimento federale degli affari esteri 10.2 Dipartimento federale dell'interno 10.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 10.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 10.5 Dipartimento federale delle finanze 10.6 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 10.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione

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4797

4798

4799 4800 4800 4837 4838 4839 4840 4841 4853

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Abbreviazioni AAD

AAS

ACNUR AELS BERS BIRS BM CCI CE CEE CERN CICR CSI DDIP DDPS DFAE DFGP DFI DSC FAO FICR FMI

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (Accordo di associazione a Dublino; RS 0.142.392.68) Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo di associazione a Schengen; RS 0.362.31) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) Associazione europea di libero scambio Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development) Banca mondiale Centro per il commercio internazionale (International Trade Center) Comunità europea Comunità economica europea Organizzazione europea per la ricerca nucleare Comitato Internazionale della Croce Rossa Comunità degli Stati indipendenti Direzione del diritto internazionale pubblico Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale di giustizia e polizia Dipartimento federale dell'interno Direzione dello sviluppo e della cooperazione Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) Fondo monetario internazionale

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IDA IEA IFC IGAD LAgr LCStr LM LNA LOGA LPRI LRTV LSO LStrI LTC NATO OCHA OCSE OIF OIL OIM OMC OMS ONG ONU 4620

Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association) Agenzia internazionale dell'energia (International Energy Agency) Società finanziaria internazionale (International Finance Corporation) Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Intergovernmental Authority on Development) Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, RS 910.1) Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, RS 510.10) Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1) Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (RS 784.40) Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, RS 192.12) Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20) Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10) Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (North Atlantic Treaty Organisation) Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Organisation for Economic Co-Operation and Development) Organizzazione internazionale della Francofonia Organizzazione internazionale del lavoro (International Labour Organisation) Organizzazione internazionale per le migrazioni Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organisation) Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organisation) Organizzazione non governativa Organizzazione delle Nazioni Unite (United Nations Organisation)

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OSCE PAM PMI PNUS SECO SEFRI UE UFCL UNCTAD UNDPA UNESCO UNFPA UNHCHR UNICEF UNIDIR UNIDO UNISDR UNITAR UNODA UNODC UNOG UNOPS UNRISD UNRWA

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Programma alimentare mondiale (World Food Programme) Piccole e medie imprese Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (United Nations Development Programme) Segreteria di Stato dell'economia Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione Unione europea Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (United Nations Conference on Trade and Development) Dipartimento degli affari politici delle Nazioni Unite (United Nations Department of Political Affairs) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (United Nations Population Fund) Alto commissariato dell'ONU per i diritti dell'uomo (United Nations High Commissioner for Human Rights) Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (United Nations Children's Fund) Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (United Nations Institute for Disarmament Research) Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (United Nations Industrial Development Organisation) Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di disastri (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (United Nations Institute for Training and Research) Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (United Nations Office of Disarmament Affairs) Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (United Nations Office on Drugs and Crime) Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti (United Nations Office for Project Services) Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (United Nations Research Institute for Social Development) Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

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Rapporto 1

Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto menziona gli accordi conclusi nel 2019 che non sottostanno all'approvazione delle Camere federali e che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato, approvato o ai quali ha aderito. Sono pure inclusi i trattati applicati provvisoriamente.

Il presente rapporto menziona inoltre, separatamente e in forma sinottica, le modifiche dei trattati esistenti concluse durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati quali le commissioni miste ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal nostro Collegio, da un dipartimento, da un aggruppamento o da un ufficio nella propria competenza.

I numerosi trattati conclusi in ambiti importanti (p. es. cooperazione allo sviluppo) sono classificati per tema e preceduti da un'introduzione che illustra il contesto politico in cui si iscrive la nostra azione nell'ambito in questione. I trattati di cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei messaggi del Consiglio federale su cui si fondano.

Nel presente rapporto figurano inoltre gli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac che abbiamo approvato in quanto trattati. Al fine di agevolare la lettura, sono classificati in un capitolo specifico (cap. 9).

Il rapporto del 22 maggio 20192 sui trattati internazionali conclusi nel 2018 non ha sollevato, nella sua discussione in Parlamento, alcuna critica sul suo contenuto né sulla sua forma.

Dopo l'entrata in vigore, il 2 dicembre 2019, della legge federale del 21 giugno 20193 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, le eventuali denunce di trattati saranno anch'esse menzionate nel rapporto dell'anno prossimo.

1 2 3

RS 172.010 FF 2019 2939 RU 2019 3119; FF 2018 2929 4491

4622

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La seguente tabella illustra l'evoluzione quantitativa dei trattati, suddivisi secondo i capitoli del rapporto: Capitolo

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Trattati del DFAE Coesione Cooperazione con i Paesi dell'Est Cooperazione con i Paesi del Sud Aiuto umanitario Promozione civile della pace e sicurezza umana Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti Altri trattati internazionali del DFAE Trattati del DFI Trattati del DFGP Trattati del DDPS Trattati del DFF Trattati del DEFR Coesione Cooperazione con i Paesi dell'Est Cooperazione con i Paesi del Sud Altri trattati del DEFR Trattati del DATEC Schengen e Dublino/Eurodac

2.6 2.7 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 9 Totale

4 5 6

2017

2018

2019

8 33 (3)4 149 (7) 104 (3) 64 (5)

0 30 (3)5 160 (5) 104 (8) 50

5 31 152 (9)6 176 (4) 52

3

3

4

45 (2) 5 3 21 12

42 4 5 20 6

28 1 6 (1) 19 (2) 7

4 14 38 (3) 11 (2) 15 (1) 12

0 8 45 (12) 9 13 27

0 16 (4) 33 (4) 10 17 (3) 28

541

526

585

Parentesi: numero di accordi del 2016 che che sono conteggiati nelle cifre del 2017 e che non sono considerati nel rapporto del 2016.

Parentesi: numero di accordi del 2017 che sono conteggiati nelle cifre del 2018 e che non sono considerati nel rapporto del 2017.

Parentesi: numero di del 2018 che sono conteggiati nelle cifre del 2019 e che non sono considearti nel rapporto del 2018.

4623

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Modifiche di trattati Capitolo

2017

2018

2019

10.1

DFAE

177 (7)

172 (8)

154

10.2

DFI

0

2

3

10.3

DFGP

3

4

3

10.4

DDPS

6

3

3

10.5

DFF

4

3

3

10.6

DEFR

78 (9)

75

60

10.7

DATEC

23 (2)

14

27

291

273

253

Totale

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare, per ogni trattato e per ogni emendamento di trattato concluso, se rientrano effettivamente nella nostra competenza. Qualora ritenga che, in virtù della legge, la conclusione di un accordo non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricarci, mediante una mozione, di sottoporgli detto accordo successivamente affinché lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il nostro Collegio ha pertanto la possibilità di presentare per approvazione il trattato o l'emendamento all'Assemblea federale nell'ambito di un messaggio separato o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore. L'approvazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane applicabile durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui il trattato non sia approvato dal Parlamento, il nostro Collegio deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente: 1)

per le categorie che comprendono un gran numero di trattati: tabelle distinte, ordinate secondo la rispettiva base legale, che menzionano in modo succinto le Parti contraenti, il contenuto, la data di conclusione e i costi dell'accordo;

2)

per le altre categorie, secondo la struttura seguente: A. Contenuto: Breve presentazione del contenuto del trattato.

B. Motivi: Esposizione dei motivi che hanno portato alla conclusione del trattato.

C. Ripercussioni finanziarie: Indicazione dei costi derivanti dall'attuazione del trattato. Per i trattati nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

4624

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D.

E.

Base legale: Indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere il trattato del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio.

Entrata in vigore e modalità di denuncia: Indicazione dell'entrata in vigore del trattato (che non coincide necessariamente con la data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia.

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2

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1

Messaggio del 15 dicembre 20067 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata, messaggio del 5 giugno 20098 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata e messaggio del 28 maggio 20149 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei tredici nuovi Stati membri (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia) nelle strutture comunitarie europee contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae beneficio. I fondi del contributo all'allargamento a favore dei dieci Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 (UE-10) sono stati impegnati completamente fino alla seconda metà del 2012, quelli per la Bulgaria e la Romania fino alla fine del 2014 e quelli per la Croazia fino alla prima metà del 2017. Il 14 giugno 2017 è terminato il periodo decennale di attuazione del contributo a UE-10. La cooperazione con la Bulgaria e la Romania è continuata fino al 2019, quella con la Croazia continuerà fino al 2024. Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori dello sviluppo regionale, delle misure di sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della salute, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario alla società civile. La SECO si concentra su risanamento e modernizzazione delle infrastrutture di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione del settore privato e del commercio, mettendo in particolare l'accento sulle piccole e medie imprese (PMI).

7 8 9

FF 2007 453 FF 2009 4197 FF 2014 3525

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FF 2020

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 201610 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est N°

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

1.

Croazia

Promozione delle nuove leve scientifiche in Croazia grazie a misure volte a migliorare le condizioni quadro

03.05.2019

4 milioni di franchi

2.

Croazia

Modernizzazione della . formazione professionale grazie a misure volte a migliorare i programmi di formazione

03.05.2019

2 milioni di franchi

3.

Croazia

Sostegno a PMI croate che intendono partecipare al programma di promozione internazionale «Eurostars»

30.05.2019

1 milione di franchi

4.

Croazia

Misure volte ad accelerare .

lo sminamento e a migliorare la reintegrazione sociale delle vittime delle mine

30.05.2019

3 milioni di franchi

5.

Croazia

Fondo per rafforzare. la società civile sostenendo progetti di partenariato tra le organizzazioni croate e quelle svizzere

30.05.2019

2 milioni di franchi

10

RS 974.1

4627

FF 2020

2.2

Credito quadro per la cooperazione di transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI11 Introduzione

La cooperazione di transizione sostiene gli Stati dell'Europa dell'Est nel loro cammino verso sistemi imperniati sulla democrazia e sull'economia di mercato. Si tratta dei seguenti Paesi: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Serbia, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Ucraina, Moldavia e le regioni del Caucaso meridionale (Georgia, Armenia, Azerbaigian). La cooperazione di transizione tiene conto del fatto che, nonostante i progressi compiuti, i Paesi ex comunisti dell'Europa dell'Est necessitano ancora di riforme (p. es. decentralizzazione, Stato di diritto e capacità dei servizi pubblici) e sono chiamati ad affrontare nuove sfide.

Vi è fra l'altro il bisogno di rafforzare l'inclusione sociale e di ridurre le disparità.

La volontà degli Stati di attuare riforme è un presupposto importante. Il sostegno alle riforme dipende dalla capacità dei Paesi. Gli sforzi nella lotta alla corruzione verranno intensificati. La cooperazione di transizione si concentra su vari temi. La SECO e la DSC si occupano dei seguenti temi prioritari: 1) governance, incluso lo Stato di diritto, le istituzioni e il decentramento, 2) lavoro e sviluppo economico, 3) infrastruttura, cambiamento climatico e risorse idriche, 4) sanità (solo la DSC).

L'attuazione include sempre il contributo per la riduzione delle cause di conflitto e, per quanto possibile, quello per gestire le sfide legate alla migrazione.

11

FF 2016 2005

4628

FF 2020

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 201612 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Aiuto pubblico allo sviluppo Nr.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

1.

Albania

Programma Salute per tutti

05.12.2019

6 milioni di franchi

2.

Kirghizistan

Cooperazione nel settore della gestione integrata delle risorse idriche in Kirghizistan

10.07.2019

­

3.

Macedonia del Nord

Sostegno alla riforma elettorale in Macedonia del Nord, fase principale 1 (2019­2023)

25.11.2019

5,5 milioni di franchi

4.

Moldova

Acqua potabile e smaltimento delle acque reflue

27.04.2019

6,93 milioni di franchi

5.

Moldova

Usufruire in modo ottimale della migrazione, fase 2

18.02.2019

7 milioni di franchi

6.

Moldova

Generazione sana, servizi sanitari per i giovani, fase 3

15.03.2019

1,012 milioni di franchi

7.

Moldova

Progressi verso un'assistenza sanitaria generale, fase 1

09.12.2019

4,473 milioni di franchi

8.

Uzbekistan

Gestione delle risorse 2. idriche nazionali (Fondo internazionale per la salvaguardia del mare di Aral)

16.08.2019

2,66 milioni di dollari americani

9.

Serbia

Sostegno all'implementazione del piano d'azione per una strategia di riforma dell'amministrazione pubblica e dell'amministrazione autonoma locale per gli anni 2016­2019

19.05.2019

450 000 franchi

10.

Tagikistan

Cooperazione nel settore della gestione integrata delle risorse idriche in Tagikistan

05.11.2019

­

11.

Tagikistan

Cooperazione nel settore della prevenzione delle catastrofi e resilienza climatica in Tagikistan

-

­

12.

Tagikistan

Gestione nazionale delle risorse idriche, fase 2

02.12.2019

6,69 milioni di franchi

13.

Tagikistan

Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue, fase 3

02.12.2019

3,1 milioni di franchi

12

RS 974.1

4629

FF 2020

Nr.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

14.

Tagikistan

Acqua potabile sicura e gestione delle acque reflue, fase 1

02.12.2019

5,3 milioni di franchi

15.

Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa

Contributo al fondo del programma regionale per la costruzione di abitazioni

08.03.2019

913 205 euro

16.

Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa

Contributo al fondo del programma regionale per la costruzione di abitazioni

04.12.2019

537 179 franchi

17.

BM

Aiuto budgetario per il programma settoriale Salute (SWAP) in Kirghizistan

29.05.2019

9,4 milioni di dollari americani

18.

UNECE

Sostegno all'organizzazione della Giornata delle Città (8 aprile 2019, Ginevra)

13.03.2019

20 000 franchi

19.

FAO

Miglioramento dei metodi di valutazione dei bisogni post-catastrofi in Bosnia ed Erzegovina

08.11.2019

38 470 dollari americani

20.

Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale

Contributo centrale 23.09.2019 all'esercizio generale e al programma dell'organizzazione per il periodo 2019­2022

3,223 614 milioni di franchi

21.

OMS

Sostegno alla prevenzione delle malattie non trasmissibili e promozione della salute in Ucraina

27.05.2019

3,75 milioni di dollari americani

22.

OMS

Contributo all'attuazione del programma statale per la protezione della salute pubblica e per lo sviluppo ulteriore del sistema sanitario «Persone sane ­ Paese benestante, 2019­2030» in Kirghizistan

02.12.2019

297 030 dollari americani

23.

ONU

Sostegno al Forum sulla cooperazione allo sviluppo 2020 (8° Obiettivo di sviluppo del Millennio)

09.09.2019

200 000 dollari americani

24.

OSCE/ Albania

Sostegno a un progetto sull'educazione parlamentare e civica

18.06.2019

6,35 milioni di franchi

4630

FF 2020

Nr.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

25.

OSCE

Potenziamento delle capacità delle istituzioni albanesi e degli specialisti nel settore della giustizia transizionale creando un centro per la giustizia e la transizione

26.07.2019

44 275 franchi

26.

OSCE

Formazione di giovani nel settore dell'amministrazione locale nella Serbia sudoccidentale con borse di studio governative e strumenti multimediali

30.10.2019

48 393 franchi

27.

PNUS

Ripristino del buongoverno e promozione del processo di riconciliazione tra le comunità locali colpite dal conflitto nella regione del Donbass, in Ucraina

24.04.2019

1,661 milioni di dollari americani

28.

PNUS

Modernizzazione del sistema 20.08.2019 di formazione professionale e di formazione continua nel settore agricolo in Georgia, fase 2

6,052 milioni di dollari americani

29.

PNUS

Miglioramento del sistema di autogestione locale in Armenia

15.07.2019

1,872 milioni di dollari americani

30.

UNICEF

Promozione della stabilità dei sistemi di assicurazione sociale e di educazione in Bosnia ed Erzegovina

13.10.2019

41 274 dollari americani

31.

UNITAR

Recensione e dati per un processo decisionale basato su elementi fattuali in relazione con l'Agenda 2030

20.01.2019

154 500 dollari americani

4631

FF 2020

2.3

Credito quadro Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo13 Introduzione

La cooperazione internazionale svizzera mira in primo luogo a favorire uno sviluppo sostenibile mondiale che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione allo sviluppo della DSC concentra i propri sforzi nelle regioni del mondo più povere in Africa, Asia, America latina e nel Medio Oriente. Sostiene gli sforzi dei Paesi poveri e fragili e delle loro popolazioni nel superare i loro problemi di povertà e di sviluppo avvalendosi dei propri diversi strumenti complementari di politica estera (Whole of Government Approach). Questo impegno in contesti fragili viene rafforzato poiché è necessario superare e prevenire conflitti e crisi in modo da stabilizzare Stati e regioni a lungo termine e garantirne lo sviluppo. I programmi di sviluppo realizzati dalla DSC si concentrano sui temi seguenti: 1. trasformazione dei conflitti e resistenza alle crisi, 2. sanità, 3. risorse idriche, 4. istruzione elementare e formazione professionale, 5. agricoltura e sicurezza alimentare, 6. settore privato e servizi finanziari, 7. riforma dello Stato, amministrazione locale e partecipazione dei cittadini, 8. mutamenti climatici, 9. migrazione. Governance e disparità tra i sessi vengono affrontati in tutti i programmi in modo trasversale. Con programmi globali tematici si intende contribuire in modo mirato a ridurre i rischi globali. La Svizzera partecipa inoltre al finanziamento di organizzazioni multilaterali per lo sviluppo che promuovono al meglio i suoi obiettivi e interessi nella lotta alla povertà e all'ingiustizia nei Paesi in sviluppo e si impegna attivamente in seno agli organi direttivi e di vigilanza di tali organizzazioni.

13

FF 2016 2005

4632

FF 2020

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197614 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

1.

Afghanistan

Progetto di gestione 1.

delle superfici 21.01.2019 da pascolo

5,91 milioni di franchi

2.

Afghanistan

Programma di promozione 2.

dell'apprendimento rilevante e qualitativo a livello della formazione di base

13.06.2019

9,85 milioni di franchi

3.

Afghanistan

Costruzione, risanamento e manutenzione di strade con elevato fabbisogno di manodopera, fase 2

25.10.2019

8,7 milioni di franchi

4.

Germania

Sostegno al fondo comune volto a garantire il finanziamento del processo di pace in Mozambico

11.07.2019

300 000 euro

5.

Bangladesh

Rafforzamento della capacità di resistenza di allevatori grazie a servizi di riduzione dei rischi

08.01.2019

3,4 milioni di franchi

6.

Bangladesh

Istituzionalizzazione di un programma di apprendimento orizzontale

13.02.2019

2,93 milioni di franchi

7.

Benin

Sostegno al rafforzamento del quadro strategico e organizzativo per la gestione della migrazione/ diaspora e lo sviluppo

17.10.2019

158 858 franchi

8.

Bolivia

Resilienza climatica ­ gestione integrata delle acque nel bacino idrografico

10.12.2018

1,945 milioni di franchi

9.

Bolivia

Progetto archeologico per la promozione del turismo

21.12.2018

14 695 franchi

10.

Bolivia

Rafforzamento della politica pubblica del turismo e istituzione di un sistema nazionale per la certificazione di offerte turistiche nell'ambito del progetto «Biocultura e cambiamento climatico»

21.12.2018

138 160 franchi

11.

Bolivia

Progetto di gestione integrata delle acque

27.05.2019

­

14

Data di conclusione

Costi

RS 974.0

4633

FF 2020



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

12.

Bolivia

Potenziamento del ministero pubblico nell'applicazione delle procedure penali di conciliazione e relative prestazioni giuridiche, nell'ambito del progetto «Accesso alla giustizia», fase 2

10.06.2019

776 061 franchi

13.

Bolivia

Progetto nel settore della gestione dell'ambiente nelle zone urbane (2019­2023)

01.10.2019

­

14.

Bolivia

Potenziamento istituzionale del centro plurinazionale di consulenza per l'aiuto alle vittime (2019­2021)

25.11.2019

244 000 franchi

15.

Bolivia

Progetto nel settore della ricerca applicata per l'adeguamento ai cambiamenti climatici (2019­ 2023)

29.11.2019

734 532 franchi

16.

Botswana

Sostegno al fondo comune volto 3.

a garantire il finanziamento del processo di pace in Mozambico

16.10.2019

91 259 franchi

17.

Botswana

Sostegno al fondo comune volto a garantire il finanziamento del processo di pace in Mozambico

16.12.2019

90 169 franchi

18.

Burkina Faso

Progetto nel settore delle 4. misure 01.03.2019 di emergenza e di rafforzamento della resilienza della popolazione interessata dalla crisi alimentare e delle superfici da pascolo del 2018

2 milioni di franchi

19.

Burkina Faso

Programma «Credito Globale ­ Lotta contro la povertà»

05.04.2019

2 milioni di franchi

20.

Burkina Faso

Programma per la valorizzazione del potenziale agropastorale nell'Est del Paese, fase 2

24.06.2019

9,85 milioni di franchi

21.

Burkina Faso

Programma di sostegno al settore della cultura, fase 5

24.06.2019

2,4 milioni di franchi

22.

Canada

Sostegno al fondo comune volto a garantire il finanziamento del processo di pace in Mozambico

29.03.2019

1,112 milioni di franchi

23.

Cambogia

Rafforzamento della resilienza 01.07.2019 dei piccoli produttori di riso di fronte alle ripercussioni negative delle catastrofi naturali

364 250 dollari americani

24.

Cuba

Aiuto alimentare basato sul latte in 15.06.2019 polvere svizzero per le persone più anziane e le persone con disabilità

724 400 franchi

4634

FF 2020



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

25.

Cuba

Aiuto alimentare basato sul latte in 27.06.2019 polvere svizzero per le persone più anziane e le persone con disabilità

500 000 franchi

26.

Danimarca

Territorio palestinese occupato ­ sostegno al progetto Oxfam: programma di sviluppo di un mercato integrato, 2017­2021

10.01.2019

3,85 milioni di dollari americani

27.

Finlandia

Sostegno al fondo comune volto 5.

a garantire il finanziamento del processo di pace in Mozambico

30.08.2019

100 000 euro

28.

Finlandia Irlanda

Revisione paritaria della funzione di valutazione della Finlandia, dell'Irlanda e della Svizzera

21.05.2019

­

29.

Honduras

Programma per uno sviluppo 07.03.2019 economico territoriale inclusivo nella regione del Golfo di Fonseca, fase 1

8,2 milioni di dollari americani

30.

Honduras

Miglioramento del reddito e dell'impiego delle imprese familiari nel settore del cacao

07.03.2019

6,8 milioni di dollari americani

31.

Honduras

Programma di sicurezza pubblica

29.07.2019

8,273 milioni di franchi

32.

Mali

Attuazione del programma 6.

di promozione della decentralizzazione del sistema educativo

18.10.2018

9,9 milioni di franchi

33.

Mali

Programma di sostegno ai Comuni urbani

15.04.2019

18,2 milioni di franchi

34.

Mali

Programmi di partenariato per la good governance

16.10.2019

10 milioni di franchi

35.

Marocco

Delega a uno specialista svizzero: sostegno all'elaborazione di una strategia nazionale di gestione integrata dei rischi naturali finanziata dalla BM

19.01.2019

­

36.

Mongolia

Progetto di formazione 7.

professionale

14.12.2018

1,98 milioni di franchi

37.

Mongolia

Miglioramento della sicurezza sul lavoro nonché della protezione sanitaria e sociale nello sfruttamento minerario artigianale su piccola scala

27.03.2019

29 163 franchi

38.

Mongolia

Miglioramento delle capacità tecniche e professionali degli ispettori dell'autorità statale di vigilanza

28.03.2019

27 909 franchi

4635

FF 2020



Parte contraente

Oggetto

39.

Mongolia

Miglioramento delle capacità 28.03.2019 locali nello sfruttamento minerario artigianale su piccola scala e delle prestazioni pubbliche

7 232 franchi

40.

Mongolia

Miglioramento dell'attuazione del quadro normativo concernente lo sfruttamento minerario artigianale su piccola scala e ampliamento della formalizzazione

03.04.2019

73 875 franchi

41.

Mongolia

Miglioramento della responsabilità 04.04.2019 ambientale nello sfruttamento minerario artigianale su piccola scala

42 846 franchi

42.

Mongolia

Miglioramento delle8.capacità operative e dell'autoresponsabilità del Consiglio dello sfruttamento minerario artigianale su piccola scala

08.04.2019

5 837 franchi

43.

Mongolia

Miglioramento delle capacità operative e dell'autoresponsabilità del Consiglio dello sfruttamento minerario artigianale su piccola scala

09.04.2019

7 472 franchi

44.

Mongolia

Miglioramento delle capacità operative e dell'autoresponsabilità del Consiglio dello sfruttamento minerario artigianale su piccola scala

10.04.2019

11 048 franchi

45.

Mongolia

Miglioramento delle capacità operative e dell'autoresponsabilità del Consiglio dello sfruttamento minerario artigianale su piccola scala

11.04.2019

8 441 franchi

46.

Mongolia

Miglioramento delle capacità operative e dell'autoresponsabilità del Consiglio dello sfruttamento minerario artigianale su piccola scala

12.04.2019

8 149 franchi

47.

Mongolia

Miglioramento delle capacità operative e dell'autoresponsabilità del Consiglio dello sfruttamento minerario artigianale su piccola scala

12.04.2019

4 936 franchi

48.

Mongolia

Miglioramento delle capacità operative e dell'autoresponsabilità del Consiglio dello sfruttamento minerario artigianale su piccola scala

19.04.2019

8 850 franchi

4636

Data di conclusione

Costi

FF 2020



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

49.

Mongolia

Formalizzazione della catena di fornitura dell'oro nello sfruttamento minerario artigianale su piccola scala

26.04.2019

10 516 franchi

50.

Mongolia

Attuazione del programma «Educazione allo sviluppo sostenibile»

02.07.2019

2,611 milioni di franchi

51.

Mongolia

Gestione dei rifiuti (raccolta e trasporto) in Ulan Bator

24.12.2019

3,85 milioni di franchi

52.

Mongolia

Promozione dell'impegno dei cittadini durante la fase di uscita dal programma di governance e di decentralizzazione

25.12.2019

564 816 franchi

53.

Mozambico

Contributo alle attività di progetto del Centro di formazione giuridica e giudiziaria, sostegno al piano strategico 2019­2021

04.07.2019

2,44 milioni di dollari americani

54.

Mozambico

Contributo al Fondo comune per 28.11.2019 il programma nazionale di approvvigionamento idrico e di servizi igienici nelle zone rurali

8 milioni di dollari americani

55.

Nicaragua

Innovazione e diffusione di tecno- 29.09.2019 logie che consentano l'adattamento dell'agricoltura al cambiamento climatico a favore delle famiglie e dei piccoli contadini

8,75 milioni di dollari americani

56.

Nicaragua

Programma di miglioramento delle 31.10.2019 capacità organizzative e della produttività dei produttori di cacao nel Triangulo Minero (PROCACAO) (2018­2023)

4,845 milioni di dollari americani

57.

Norvegia

Sostegno al fondo comune volto a garantire il finanziamento del processo di pace in Mozambico

26.09.2019

3,552 milioni di franchi

58.

Regno Unito

Sostegno al fondo comune volto a garantire il finanziamento del processo di pace in Mozambico

02.02.2019

12 731 dollari americani

59.

Tanzania

Capacità in funzione del mercato del lavoro

04.04.2019

6,4 milioni di franchi

60.

Ciad

Programma di promozione della formazione professionale e dell'inserimento dei giovani

11.07.2019

6,5 milioni di franchi

61.

Ciad

Programma per l'ampliamento della produzione di arachidi e karité

11.07.2019

8 milioni di franchi

4637

FF 2020



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

62.

Vietnam

Rafforzamento della resilienza dei piccoli produttori di riso di fronte alle ripercussioni negative delle catastrofi naturali

17.07.2019

365 285 franchi

63.

IDA

Contributo al Fondo fiduciario speciale multidonatori della Banca mondiale per la Somalia, fase 2

03.10.2019

7,894 milioni di dollari americani

64.

Autorità Miglioramento della gestione intergovernativa fondiaria nella regione dell'IGAD per lo sviluppo (IGAD)

09.10.2019

415 450 dollari americani

65.

Banca africana Contributo all'Associazione per 12.05.2019 di sviluppo lo sviluppo dell'istruzione in Africa, finalizzato dall'attuazione del suo piano di azione 2016­2017

1,4 milioni di franchi

66.

Banca centrale degli Stati dell'Africa occidentale

Contributo all'attuazione della strategia per l'inclusione finanziaria nell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale

4,5 milioni di franchi

67.

Banca interamericana di sviluppo

Fondo fiduciario multidonatori 18.10.2019 per una ristrutturazione dei sistemi di formazione professionale

2,105 milioni di dollari americani

68.

BM

Contributo alla promozione del settore privato, credito principale, fase 1

04.12.2019

4,361 160 milioni di dollari americani

69.

OCHA

Contributo al Fondo fiduciario in caso di catastrofe a sostegno del fondo umanitario per la Siria

23.04.2019

2 milioni di franchi

70.

OCHA

Contributo al progetto Consulenza di genere

19.11.2019

200 000 franchi

71.

BIRS

Comprensione della migrazione 25.04.2019 internazionale in Africa: il caso del Senegal e del Gambia ­ dispositivo di finanziamento esterno

43 478 dollari americani

72.

BIRS

Contributo al Fondo fiduciario speciale multidonatori per i settori della responsabilità sociale e della fornitura di servizi in Cambogia

4 milioni di dollari americani

73.

BIRS

Risultati del programma finanziato 02.07.2019 da terzi per sostenere la costituzione dello Stato federale in Nepal

581 000 franchi

74.

Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie

Migrazione interurbana nell'area mediterranea

250 000 euro

4638

13.05.2019

06.06.2019

15.01.2019

FF 2020



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

75.

Centro internazionale per l'agricoltura e le bioscienze

Contribuito alla creazione di un ufficio informazioni sui biopesticidi; un partenariato pubblico-privato con i produttori di biopesticidi

22.06.2019

310 000 euro

76.

Centro internazionale per l'agricoltura e le bioscienze

Contributo ai costi di soggiorno e 22.06.2019 di formazione di studenti cinesi nel settore della biosicurezza e della produzione agricola sostenibile

323 500 franchi

77.

UNECE

Sostegno alla cooperazione 28.05.2019 transfrontaliera nel settore idrico sulla base del programma di lavoro 2019­2021 della Convenzione dell'UNECE sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua

1,65 milioni di dollari americani

78.

ECOWAS

Progetto di sostegno alla lotta e all'eradicazione della peste dei piccoli ruminanti e delle malattie della febbre della Rift Valley in Guinea, Liberia e Sierra Leone

31.07.2019

990 000 franchi

79.

Mercato comune per l'Africa orientale e l'Africa del Sud

Contributo centrale all'esercizio generale e/o al programma per la partecipazione dei giovani nel settore del governo democratico e dello sviluppo socioeconomico, 2019­2021

30.05.2019

840 000 franchi

80.

Mercato comune per l'Africa orientale e l'Africa del Sud

Partecipazione dei giovani nell'ambito del governo democratico e dello sviluppo socioeconomico, 2019­2021

30.05.2019

840 000 franchi

81.

FAO

Potenziale dell'agroecologia contro il cambiamento climatico e la creazione di condizioni di vita e sistemi alimentari resilienti e duraturi

09.04.2019

150 000 dollari americani

82.

FAO

Assistenza tecnica a un progetto 23.07.2019 di innovazione e diffusione delle tecnologie che consentano l'adattamento dell'agricoltura al cambiamento climatico, Nicaragua

2,15 milioni di franchi

83.

IFAD

Aiuto finanziario al Fondo di capitale agricolo

13.12.2019

9,3 milioni di franchi

84.

Fondo ONU Contributo al fondo fiduciario per lo sviluppo speciale «Last Mile Finance» di capitali

15.07.2019

8,61 milioni di dollari americani

4639

FF 2020



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

85.

UNFPA

Rafforzamento delle istituzioni (polizia, ministeri, autorità giudiziarie e sistema sanitario) a favore delle donne nell'ambito del programma «Bolivia ­ Una vita senza violenza»

19.08.2019

1,03 milioni di franchi

86.

UNFPA

Migliore coordinamento nella lotta 28.08.2019 contro la violenza di genere e relativa integrazione nei cicli dei programmi umanitari

214 212 dollari americani

87.

UNFPA

Sostegno al Vertice di Nairobi per il 25° anniversario della Conferenza sulla popolazione e sullo sviluppo

15.09.2019

85 000 dollari americani

88.

UNFPA

Contributo nell'ambito di un programma volto a risolvere i problemi degli adolescenti e dei giovani adulti nei settori dei diritti sessuali e della salute riproduttiva

11.12.2019

8,583 milioni di dollari americani

89.

UNFPA

Contributo al progetto «Discussio- 13.12.2019 ne sulle violenze sessuali e basate sul genere nella regione nordoccidentale della Nigeria colpita dai conflitti»

540 000 franchi

90.

UNHCHR

Contributo 2019­2021 non vincolato per la promozione e la protezione dei diritti umani nel Territorio palestinese occupato

07.12.2018

1,6 milioni di franchi

91.

ACNUR

Contributo al programma nazionale per l'Iraq

27.11.2019

500 000 franchi

92.

Istituto internazionale per l'agricoltura tropicale

Lotta biologica alla Lafigma in Africa

15.05.2019

29 505 dollari americani

93.

Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale

Revisione comparativa dei progressi settoriali nel contesto federale

29.07.2019

20 243 franchi

94.

OCSE

Programma di lavoro e budget per gli anni 2019 e 2020 del Comitato di aiuto allo sviluppo

11.04.2019

2,6 milioni di franchi

95.

OCSE

Sostegno al Piano d'azione volto a rafforzare i punti di contatto nazionali per la responsabilità sociale d'impresa 2019­2021

14.05.2019

110 000 franchi

4640

FF 2020



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

96.

OCSE

Programma di lavoro e budget per gli anni 2019 e 2020 del Centro di sviluppo

10.07.2019

840 000 franchi (DSC 640 000 e SECO 200 000)

97.

OCSE

Contributo per il finanziamento della «Multilateral Organisation Performance Assessment Network»

21.11.2019

594 000 euro

98.

OCSE

Contributo volontario alle attività legate ai temi di interesse comune alla DSC e al club del Sahel e dell'Africa occidentale per gli anni 2019­2022

26.11.2019

1,8 milioni di franchi

99.

OCSE

Contributo ai lavori della «Foreign 18.12.2019 Direct Investment Qualities Initiative», fase 2, 2020­2022

250 000 franchi

100.

OCSE

Contributo al Gruppo di coordinamento arabo ­ taskforce sull'approvvigionamento idrico e sul risanamento

218 128 franchi

101.

Organizzazione Programma globale per lo sviluppo 31.01.2019 intergovernativa delle capacità nel settore regolatoper la promo- rio e fiscale zione dello Stato di diritto

3 milioni di franchi

102.

OIF

Contributo finanziario al Fondo multilaterale unico per gli anni 2019­2022

30.09.2019

2 milioni di franchi

103.

OIM

Meccanismo di rilevamento dei dati su movimenti migratori e di popolazioni sfollate

31.01.2019

150 000 dollari americani

104.

OIM

Sostegno delle attività del Forum Globale ONU sulle Migrazioni e lo Sviluppo nel 2019

26.09.2019

100 000 dollari americani

105.

OIL

Organizzazione della manifestazione per il centenario dell'OIL ad Amman, Giordania

04.04.2019

10 000 dollari americani

106.

OMS

Progetto speciale esteso per l'eliminazione delle malattie tropicali trascurate

11.07.2019

7,495 milioni di franchi

107.

OMS

Progetto speciale esteso per l'eliminazione delle malattie tropicali trascurate

25.07.2019

7,89 milioni di franchi

108.

OMS

Aumento della prontezza della Tanzania nell'identificare e nel combattere un focolaio di Ebola

25.09.2019

500 000 dollari americani

19.12.2019

4641

FF 2020



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

109.

OMS

Progetto «Salute psichica» per un'assistenza sanitaria integrata

19.11.2019

500 000 dollari americani

110.

OMS/ Misure per rafforzare le prestazioni 01.05.2019 Organizzazione delle istituzioni sanitarie e prevenipanamericana re le malattie trasmissibili della salute/

99 902 dollari americani

111.

ONU

Contributo alla rete mondiale di esperti sul finanziamento forestale

400 000 franchi

112.

ONU

Sostegno alla partecipazione 25.03.2019 al Forum del Consiglio economico e sociale sul finanziamento dello sviluppo 2019

50 000 dollari americani

113.

UN Women

Sostegno per aiutare le candidate alle elezioni locali e nazionali in Tanzania, 2019­2020

25.07.2019

150 000 dollari americani

114.

UN Women

25° anniversario della Dichiarazione e del Piano di azione di Beijing ­ È giunta l'ora di passare dagli obblighi ai fatti in Europa e nell'Asia Centrale

16.09.2019

157 800 dollari americani

115.

UN-Habitat

Sostegno alle autorità palestinesi nell'esecuzione di compiti di pianificazione per le comunità minacciate di essere sfollate nell'area controllata da Israele in Cisgiordania: il caso del cluster di Barta'a, Jenin

23.10.2018

­

116.

Organizzazione Contributo al quarto incontro degli Stati del gruppo Friends of Monterrey ibero-americani per l'educazione, la scienza e la cultura (OEI) e Messico

06.03.2019

45 000 dollari americani

117.

PAM

Contributo al piano strategico dei Paesi per il Territorio palestinese occupato

11.06.2019

1 milione di franchi

118.

PAM

Contributo al piano strategico dei Paesi per il Territorio palestinese occupato

22.11.2019

1 milione di franchi

119.

PAM

Sostegno alla condotta degli approcci di gestione dei rischi nell'ambito di un pacchetto integrato di misure di InovAgro

29.09.2019

473 700 dollari americani

4642

09.01.2019

FF 2020



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

120.

PNUS

Gioco didattico «Sustainable Development Geek» ­ versione cinese

31.10.2018

49 866 franchi

121.

PNUS

Rafforzamento delle riforme 14.01.2019 strutturali di sistemi e istituzioni regionali per permettere una trasformazione sostenibile e a forte impatto per l'occupazione

3,895 milioni di dollari americani

122.

PNUS

Contributo alla promozione del piano di attuazione della riforma dell'ONU

26.02.2019

202 000 dollari americani

123.

PNUS

Contributo al Partenariato 11. globale per l'efficacia della cooperazione allo sviluppo

14.05.2019

62 500 dollari americani

124.

PNUS

Fondo fiduciario speciale multidonatori per il Fondo umanitario per la Somalia

22.05.2019

1,5 milioni di franchi

125.

PNUS

Contributo a un corso sul potenziamento delle competenze specialistiche nel settore della valutazione e dell'analisi di studi sull'impronta idrica

24.05.2019

5 000 dollari americani

126.

PNUS

Contributo al programma nazionale del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione a favore della Somalia

19.06.2019

3,157 milioni di dollari americani

127.

PNUS

Accompagnamento verso la ripresa 20.06.2019 economica: progetto per la creazione di posti di lavoro rispettosi della dignità umana nella Striscia di Gaza, 2019­2021

3 milioni di franchi

128.

PNUS

Contributo a un seminario sulla valutazione e sulla gestione dei rischi lungo la nuova Via della seta ­ seminario regionale del Sud-Est asiatico

20.06.2019

70 024 franchi

129.

PNUS

Potenziamento della formazione professionale tecnica per i giovani e i lavoratori in settori scelti per permettere loro di inserirsi nel mondo del lavoro

21.06.2019

3,878 milioni di euro

130.

PNUS

Promozione dello sviluppo e professionalizzazione dei media in Ruanda, 2019­2020

29.07.2019

200 000 dollari americani

4643

FF 2020



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

131.

PNUS

Contributo per la realizzazione del Vertice finanziario «Sustainable Development Goals 2019» a Ginevra

01.09.2019

50 000 dollari americani

132.

PNUS

Prevenzione e gestione delle crisi

17.09.2019

1 milione di franchi

133.

PNUS

Rafforzamento dello Stato di diritto in Ruanda: promozione della responsabilità e dei diritti umani nell'ambito dell'esame periodico universale

23.09.2019

80 000 dollari americani

134.

PNUS

Contributo al progetto «Gestione e coordinamento dell'aiuto in Somalia»

10.10.2019

684 000 dollari americani

135.

PNUS

Contributo alla realizzazione del progetto di rafforzamento delle basi vitali per la pace e la ricostruzione nel Darfur

11.11.2019

2 milioni di dollari americani

136.

PNUS

Contributo al Fondo fiduciario multidonatori per un progetto nel settore della conciliazione e del federalismo in Somalia

19.11.2019

210 500 dollari americani

137.

PNUS

Contributo al progetto di attuazione di soluzioni sostenibili per gli sfollati in Somalia

03.12.2019

421 053 dollari americani

138.

UNAIDS

Attuazione delle raccomandazioni contenute nel piano di azione del Gruppo globale di sorveglianza

07.02.2019

42 731 dollari americani

139.

UNAIDS

Consiglio di coordinamento del Programma, seminario di pianificazione strategica, rappresentanti di ONG

03.04.2019

11 812 dollari americani

140.

UNAIDS

Contributo a un budget unico e a un quadro di rendicontazione di UNAIDS basato sui risultati, 2019­2021

11.10.2019

30 milioni di dollari americani

141.

IFC

Contributo al «Kakuma Challenge Fund» per i preparativi delle valutazioni

25.07.2019

218 000 dollari americani

142.

IFC

Conclusione del sostegno delle attività per lo sviluppo delle aziende

15.10.2019

725 000 dollari americani

143.

Sistema d'integrazione centroamericana

Programma regionale per il raffor- 30.04.2019 zamento della governance ambientale e della resilienza nel Golfo di Fonseca, Nicaragua

535 000 dollari americani

4644

FF 2020



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

144.

UNESCO

Contributo al progetto per la 28.06.2019 promozione della governance delle acque sotterranee nelle falde acquifere transfrontaliere

1,88 milioni di franchi

145.

UNICEF

Contributo al progetto 12.per la protezione dei diritti dei fanciulli a Gerusalemme Est

02.08.2019

1,4 milioni di franchi

146.

UNICEF

Protezione dei fanciulli 13. durante le operazioni umanitarie e rafforzamento delle capacità dei coordinatori della protezione dei fanciulli e degli attori locali

05.12.2019

50 220 franchi

147.

UNICEF

Contributo al progetto Qualità 08.12.2019 della formazione di base nel Benin

5,5 milioni di franchi

148.

UNIDO

Egitto: crescita ecologica 14. ­ fase 1: 04.12.2019 contributo all'aumento rispettoso per l'ambiente della crescita e della produttività nonché alla creazione di posti di lavoro.

Haiti: misure per rafforzare cinque cluster e catene di valore nei settori che contribuiscono allo sviluppo di un'economia verde, in particolare l'agricoltura e la produzione alimentare sostenibili, la gestione dei rifiuti e l'energia sostenibile, tramite l'innovazione aziendale, le competenze tecniche e dirigenziali, la pianificazione strategica e la migliore collaborazione tra i settori pubblico e privato

5 milioni di franchi

149.

UNITAR

Contributo all'Esame quadriennale 11.12.2019 completo delle operazioni di sviluppo 2020 dell'Assemblea generale

30 000 dollari americani

150.

UNOPS

Miglioramento dell'accesso 18.

alle prestazioni sanitarie in Myanmar

15 milioni di dollari americani

151.

UNOPS

Contributo a favore dell'iniziativa 19.

17.01.2019 per la promozione del 6° Obiettivo di sviluppo sostenibile

7,5 milioni di franchi

152.

UNOPS

Centri per la coerenza dei progetti 03.09.2019 in determinate provincie del Nepal

500 000 franchi

17.12.2018

Costi

4645

FF 2020

2.4

Credito quadro Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA)15 Introduzione

L'aiuto umanitario svizzero, di competenza della DSC, contribuisce a salvare vite e ad alleviare le sofferenze subite dalle persone a causa di crisi, conflitti e catastrofi.

Pone la dignità degli individui al centro del suo impegno. È neutro, indipendente e imparziale. Rispecchia una Svizzera che, solidale verso le persone bisognose, porta avanti la sua lunga tradizione umanitaria. L'aiuto umanitario fornisce prima di tutto un aiuto d'emergenza, rapido, globale e adattato ai bisogni che si manifestano in un determinato contesto. Esso pone l'accento sull'assistenza e sulla protezione dei gruppi più vulnerabili della popolazione e sul rafforzamento della resilienza a livello locale. Oltre all'aiuto d'emergenza, si concentra sulle misure di prevenzione e di ricostruzione, focalizzate soprattutto sulla riduzione dei rischi di catastrofi, contribuendo anche a una gestione integrata dei rischi. Si impegna tramite contributi alle organizzazioni umanitarie partner, come il movimento della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, le organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite e le organizzazioni non governative svizzere, locali e internazionali. Il suo impegno è completato dal dispiegamento di specialisti del Corpo svizzero di aiuto umanitario nell'ambito di interventi d'urgenza e della realizzazione di progetti umanitari, attuati direttamente dalla Svizzera. Questi esperti vengono altresì messi a disposizione delle organizzazioni multilaterali. L'aiuto umanitario destina circa un terzo delle sue risorse a programmi bilaterali, attuati mediante interventi propri concretizzati direttamente dal CSA o congiuntamente ad opere assistenziali svizzere, internazionali e locali. Un altro terzo è impiegato per la cooperazione con gli organismi dell'ONU, soprattutto il PAM, l'ACNUR, l'OCHA e l'UNICEF. L'ultimo terzo è assegnato al CICR.

15

FF 2016 2075

4646

FF 2020

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197616 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

1.

Cuba

Aiuto alimentare basato sul latte in 15.06.2019 polvere svizzero per tutte le persone più anziane con disabilità

724 400 franchi

2.

Grecia

Donazione di equipaggiamento militare svizzero (tende, coperte e teloni) per la distribuzione nei campi profughi

21.10.2019

50 500 franchi

3.

Grecia

Donazione di equipaggiamento militare svizzero (tende, coperte e teloni) per la distribuzione nei campi profughi

18.11.2019

50 500 franchi

4.

Giordania

Accesso all'acqua e ai servizi 18.03.2019 igienici nel campo di Jerash ­ fase 2

381 000 franchi

5.

Giordania

Centrale idrica di Yarmouk: accesso 23.04.2019 all'acqua e ai servizi igienici nel campo di Jerash ­ fase 2

395 205 franchi

6.

Mongolia

Miglioramento delle capacità di 03.05.2019 ricerca e salvataggio in zona urbana

148 000 dollari americani

7.

Mongolia

Contributo al Centro di servizi pubblici della provincia di Töv per il miglioramento dei servizi pubblici: soluzioni tecniche e miglioramento dell'infrastruttura informatica

7 085 franchi

8.

Mongolia

Contributo al governo provinciale 05.07.2019 di Khovd volto alla diffusione di un sistema di tracciabilità della salute degli animali

31 057 franchi

9.

Mongolia

Contributo al governo provinciale di Uvs volto alla diffusione di un sistema di tracciabilità della salute degli animali

28 563 franchi

10.

Mongolia

Contributo al servizio generale dei 16.08.2019 veterinari volto alla diffusione di un sistema di tracciabilità della salute degli animali

459 952 franchi

11.

Mongolia

Donazione di apparecchiatura tecnica usata per i gruppi di salvataggio

28 800 franchi

16

Data di conclusione

21.06.2019

08.07.2019

04.10.2019

Costi

RS 974.0

4647

FF 2020

12.

Myanmar

Contributo all'organizzazione della 29.03.2019 34a sessione del comitato per l'aiuto in caso di catastrofe dell'ASEAN

9129 franchi

13.

Myanmar

Contributo all'organizzazione della 19.09.2019 35a sessione del comitato per l'aiuto in caso di catastrofe dell'ASEAN

5500 franchi

14.

Nepal

Collaborazione tecnica nell'ambito 06.11.2019 dell'attuazione di un approccio settoriale concernente i ponti pedonali

9,4 milioni di franchi

15.

Nepal

Garanzia di un'amministrazione 06.11.2019 funzionante, sostenibile, inclusiva e responsabile delle provincie e delle località

9,3 milioni di franchi

16.

Niger

Finanziamento del fondo comune per il settore Educazione del Programma di miglioramento della qualità dell'educazione

12.11.2019

8 milioni di franchi

17.

Niger

Gestione e accompagnamento del fondo del Programma di sostegno agli enti territoriali

13.11.2019

7,5 milioni di franchi

18.

Niger

Programma di educazione alternati- 14.11.2019 va per i giovani, fase 2

7,3 milioni di franchi

19.

Niger

Programma di sostegno alla qualità 14.11.2019 dell'educazione, fase 3

9,3 milioni di franchi

20.

Regno Unito

Programma volto a migliorare gli 07.11.2019 aiuti nelle situazioni di conflitto nel Sudan del Sud

530 000 franchi

21.

IDA

Contributo al Fondo fiduciario della 31.12.2019 BM, Somalia, fase 2

7,894 milioni di dollari americani

22.

ASEAN

Contributo all'attuazione di un 19.11.2019 MoU tra la DSC e il Centro di coordinamento per gli aiuti umanitari nell'ambito della gestione delle catastrofi

33 050 dollari americani

23.

Banca asiatica di Contributo finanziario alle sovvenzioni a favore del Pakistan: Fondo sviluppo nazionale per la gestione delle catastrofi

16.07.2018

1,5 milioni di dollari americani

24.

Banca interameri- Sovvenzione specifica per cana di sviluppo il programma «Acqua potabile e servizi igienici nella provincia di La Guajira»

13.11.2019

5 milioni di dollari americani

25.

OCHA

06.02.2019

3,6 milioni di franchi

4648

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo

FF 2020

26.

OCHA

Contributo speciale alla riunione di gestione nel 2019 per rafforzare il coordinamento umanitario sul terreno

05.04.2019

110 000 franchi

27.

OCHA

Contributo 2019 al Fondo fiduciario 09.04.2019 speciale per l'aiuto in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario per lo Yemen

3,5 milioni di franchi

28.

OCHA

Contributo al Fondo fiduciario speciale per l'aiuto in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario per la Siria

23.04.2019

2 milioni di franchi

29.

OCHA

Contributo 2019 al Fondo centrale di risposta alle emergenze

07.05.2019

5 milioni di franchi

30.

OCHA

Contributo 2019 al Fondo fiduciario 23.05.2019 speciale per l'aiuto in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario nigeriano

800 000 franchi

31.

OCHA

Contributo 2019­2022 al Fondo fiduciario in caso di catastrofe a sostegno del Fondo umanitario etiope

13.08.2019

2,5 milioni di franchi

32.

OCHA

Contributo 2019­2021 al Fondo fiduciario in caso di catastrofe a sostegno del Fondo umanitario comune per il Myanmar

02.09.2019

1,8 milioni di franchi

33.

OCHA

Sostegno alla conferenza di alto livello sull'impegno di mezzi finanziari per la crisi umanitaria nello Yemen, 2019

28.10.2019

27 413 franchi

34.

OCHA

Contributo supplementare 2019 al Fondo centrale di risposta alle emergenze

20.11.2019

2 milioni di franchi

35.

OCHA

Contributo al Fondo umanitario per 17.12.2018 l'Afghanistan come componente dell'aiuto umanitario in Afghanistan nell'ambito del piano di intervento umanitario

3,7 milioni di dollari americani

36.

BM

Contributo 2019­2021 al Fondo fiduciario multidonatori per la riduzione dei rischi di catastrofe

02.12.2019

4 milioni di franchi

37.

BM

Contributo alla promozione del settore privato, credito principale, fase 1

31.12.2019

4,361 160 dollari americani

38.

BM/BIRS

Contributo al Fondo strategico per il clima a favore dei Paesi maggiormente interessati dal cambiamento climatico

25.11.2019

15 milioni di franchi

4649

FF 2020

39.

BM/BIRS

Contributo al Fondo strategico per il 09.12.2019 clima

16 milioni di franchi

40.

Centro internazionale per lo sviluppo integrato delle regione di montagna

Programma di monitoraggio e valutazione nella regione dell'Hindukush himalayano

400 000 franchi

41.

CICR

Contributo specifico 2019 per 07.03.2019 le attività sul campo in Mali, Niger e Nigeria

9,5 milioni di franchi

42.

CICR

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo in Iraq e Siria

07.03.2019

8 milioni di franchi

43.

CICR

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo in Afghanistan, Bangladesh, Corea del Nord e Myanmar

07.03.2019

7,5 milioni di franchi

44.

CICR

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo in Giordania e Libano

07.03.2019

7 milioni di franchi

45.

CICR

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo nel Camerun, nella Repubblica centroafricana e nel Ciad

07.03.2019

5,5 milioni di franchi

46.

CICR

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo in America centrale, Colombia e Venezuela

07.03.2019

5 milioni di franchi

47.

CICR

Contributo specifico 2019 alle 07.03.2019 attività sul campo in Burundi e Repubblica democratica del Congo

5 milioni di franchi

48.

CICR

Contributo specifico 2019 alle 07.03.2019 attività sul campo nel Sudan del Sud e in Sudan

5 milioni di franchi

49.

CICR

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo in Egitto, Libia, Tunisia e Yemen

07.03.2019

4,5 milioni di franchi

50.

CICR

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo nel Territorio palestinese occupato

07.03.2019

4 milioni di franchi

51.

CICR

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo in Etiopia e Somalia

07.03.2019

3 milioni di franchi

52.

CICR

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo in Ucraina

07.03.2019

500 000 franchi

53.

CICR

Contributo 2019 al budget della sede

29.03.2019

80 milioni di franchi

4650

04.12.2019

FF 2020

54.

CICR

Contributo supplementare 2019 alle attività sul campo in Somalia

18.07.2019

750 000 franchi

55.

CICR

Contributi supplementari 2019 alle attività sul campo in Ucraina e Venezuela

12.08.2019

1 milione di franchi

56.

CICR

Contributi supplementari 2019 alle attività sul campo in Burkina Faso, Etiopia e Mozambico

17.09.2019

1,5 milioni di franchi

57.

CICR

Contributo supplementare 2019 alle attività sul campo in Ucraina

23.09.2019

400 000 franchi

58.

CICR

Contributo supplementare 2019 alle 18.10.2019 attività sul campo nel Camerun

500 000 franchi

59.

CICR

Contributo supplementare 2019 alle 19.11.2019 attività sul campo nel Camerun e nella Repubblica centrafricana

2 milioni di franchi

60.

CICR

Contributo supplementare 2019 alle 02.12.2019 attività sul campo in Iraq e Ucraina

1,5 milioni di franchi

61.

CICR

Contributo specifico 2019­2021 al sostegno della piattaforma per l'infrastruttura umanitaria internazionale

16.12.2019

235 000 franchi

62.

Commissione economica per l'America latina e i Caraibi

Contributo al progetto «Protezione degli investimenti pubblici dalle catastrofi e dal cambiamento climatico»

28.11.2019

3,6 milioni di dollari americani

63.

FAO

Contributo a misure per sviluppare la resilienza in Somalia mediante la messa a disposizione di informazioni

29.11.2019

6,315 790 milioni di dollari americani

64.

Fondo ONU per lo sviluppo di capitali

Programma di promozione dell'innovazione nei trasferimenti di denaro internazionali e di ottimizzazione dell'impatto della migrazione sullo sviluppo

22.11.2019

7,878 milioni di dollari americani

65.

FICR

Messa a disposizione di un'esperta nel settore della lotta contro la violenza di genere

24.01.2019

70 000 franchi

66.

FICR

Contributo alla richiesta di aiuto 24.04.2019 d'emergenza a sostegno della popolazione colpita da inondazioni in Iran

500 000 franchi

67.

FICR

Messa a disposizione di un esperto per attività notarili allo scopo di presentare in modo coordinato ed efficace i problemi e i rischi di catastrofi legati al cambiamento climatico in forum interstatali

110 000 franchi

28.05.2019

4651

FF 2020

68.

FICR

Contributo 2019 al fondo d'aiuto immediato in caso di catastrofi

02.07.2019

1 milione di franchi

69.

FICR

Messa a disposizione di un esperto per informazioni temporanee a sostegno della popolazione colpita dal ciclone Idai in Mozambico

05.07.2019

35 000 franchi

70.

FICR

Contributo alla richiesta di aiuto 07.08.2019 d'emergenza per lottare contro l'epidemia di ebola nella Repubblica democratica del Congo

1 milione di franchi

71.

FICR

Contributo annuale 2019 alla Segreteria a Ginevra

15.08.2019

3 milioni di franchi

72.

FICR

Prolungamento dell'impiego dell'esperta nel settore della lotta contro la violenza di genere

15.08.2019

20 000 franchi

73.

FICR

Contributo alla richiesta di aiuto d'emergenza a sostegno della popolazione colpita dall'uragano Dorian nelle Bahamas

30.09.2019

300 000 franchi

74.

FICR

Contributo alla richiesta di aiuto 17.10.2019 d'emergenza a sostegno della popolazione colpita da inondazioni in Bangladesh

500 000 franchi

75.

FICR

Contributo all'appello 2019­2022 17.10.2019 alla lotta contro la violenza sessuale e sessista nelle crisi umanitarie

300 000 franchi

76.

FICR

Contributo specifico 2019­2020 al 29.10.2019 fondo di sostegno e sviluppo delle società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

1 milione di franchi

77.

FICR

Contributo specifico 2019 alle attività nel settore dell'igiene urbana (acqua e insediamenti) in Bangladesh

25 000 franchi

78.

FICR

Contributo supplementare 2019 al 25.11.2019 Fondo per l'aiuto immediato in caso di catastrofe

1 milione di franchi

79.

FICR

Messa a disposizione di un esperto nel settore del denaro contante a sostegno della Segreteria del FICR a Ginevra

180 000 franchi

80.

FICR

Contributo al programma nazionale 11.12.2019 della Corea del Nord a sostegno della popolazione colpita dal tifone Lingling

4652

19.11.2019

28.11.2019

30 000 franchi

FF 2020

81.

FICR

Contributo alla richiesta di aiuto d'emergenza a sostegno della popolazione colpita dal terremoto in Albania

19.12.2019

200 000 franchi

82.

FICR

Contributo alla realizzazione 19.12.2019 e al rafforzamento delle capacità della Croce Rossa Venezuelana per reagire alle necessità umanitarie in Venezuela

510 000 franchi

83.

IFAD

Aiuto finanziario per «Agri-Business Capital Fund»

13.12.2019

9,3 milioni di franchi

84.

UNFPA

La mia sicurezza, il nostro futuro: protezione delle donne e delle ragazze dalla violenza di genere in Yemen

28.10.2019

2,099 milioni di dollari americani

85.

ACNUR

Aiuto d'emergenza in Libia: misure 17.05.2019 di assistenza per la sopravvivenza dei rifugiati particolarmente vulnerabili e dei richiedenti l'asilo

500 000 franchi

86.

ACNUR

Contributo 2019 per sostenere l'aiuto d'emergenza ai rifugiati Rohingya in Bangladesh

22.07.2019

500 000 franchi

87.

ACNUR

Sostegno pluriennale 2019­2022 che comprende i contributi annuali e i contributi specifici alle attività sul campo

31.07.2019

125 milioni di franchi

88.

ACNUR

Contributo 2019 a un'operazione 18.09.2019 in Pakistan che fa parte del progetto «Contributo vincolato»

500 000 franchi

89.

ACNUR

Contributo supplementare 2019 per 27.09.2019 sostenere l'aiuto d'emergenza per i rifugiati Rohingya in Bangladesh

1 milione di franchi

90.

ACNUR

Contributo 2019 al piano regionale per i rifugiati e i migranti venezuelani a sostegno dei Paesi di accoglienza (Perù ed Ecuador)

13.11.2019

500 000 franchi

91.

ACNUR

Sostegno per monitorare la protezione nel Mali centrale e settentrionale

29.11.2019

1 milione di franchi

92.

ACNUR

Contributo supplementare all'aiuto immediato per i rifugiati Rohingya in Bangladesh

13.12.2019

1 milione di franchi

93.

OIM

Contributo a un progetto regionale per la protezione contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali («Whole-of-Syria»)

22.11.2018

400 000 franchi

4653

FF 2020

94.

OIM

Monitoraggio degli sfollati interni tramite una matrice di rilevamento degli spostamenti in Burundi

01.03.2019

257 490 franchi

95.

OIM

Iniziative comunitarie di stabilizza- 11.04.2019 zione per la popolazione colpita dal conflitto nel Mali settentrionale (regioni Mopti, Timbuktu e Kidal)

650 000 franchi

96.

OIM

Contributo finanziario per l'attuazione del progetto «Valutazione strutturale delle regioni colpite dal terremoto nel 2018 ad Haiti»

170 000 euro

97.

OIM

Contributo a un sostegno finanziario 30.06.2019 di un progetto per i rimpatriati afgani senza documenti validi

2,75 milioni di franchi

98.

OIM

Contributo al progetto «Comprensione e gestione del fenomeno migratorio interno in Mongolia»

03.09.2019

3,336 140 milioni di franchi

99.

OIM

Contributo 2019 alla richiesta di aiuto d'emergenza in relazione con la crisi umanitaria dei rifugiati Rohingya

04.09.2019

1 milione di franchi

100.

OIM

Misure di prevenzione e di 18.09.2019 intervento contro la tratta aggravata di esseri umani e per la risoluzione dei problemi di salute psicosociale acuti nella Nigeria nordorientale

1,25 milioni di dollari americani

101.

OIM

Aiuto per superare l'inverno destinato alle comunità colpite dai conflitti nelle regioni di Luhansk e Donetsk

01.11.2019

500 000 franchi

102.

OIM

Migrazione al servizio dello sviluppo sostenibile

28.11.2019

8,846 milioni di franchi

103.

OMM

Messa a disposizione di un'esperta per sostenere l'iniziativa volta a creare sistemi di allerta precoce in materia di rischio climatico

19.02.2019

225 000 franchi

104.

OMS

Messa a disposizione di un'esperta nell'ambito di un nuovo partenariato globale per porre fine alla violenza nei confronti dei bambini entro il 2030

29.03.2019

450 000 franchi

105.

OMS

Contributo specifico 2019­2020 al 09.12.2019 gruppo di progetto per il sostegno delle attività nell'ambito del denaro contante nel settore sanitario all'interno del sistema internazionale di coordinamento

4654

22.05.2019

29 970 dollari americani

FF 2020

106.

OMS

Contributo al progetto «Belt and Road Initiative al servizio della salute globale»

05.12.2019

495 000 dollari americani

107.

OMS

Contributo al progetto «Fattori 05.12.2019 determinanti della salute per creare più pari opportunità»

416 316 dollari americani

108.

OMS

Contributo al progetto 05.12.2019 «Buongoverno urbano per la salute e il benessere»

560 274 dollari americani

109.

OMS e Organiz- Contributo al piano strategico zazione sanitaria 2020­2025 in Colombia panamericana

110.

ONU

Contributo all'attuazione del 08.08.2019 progetto di assistenza consultiva istituzionale del Nexus umanitario e rilevante per lo sviluppo nel Sudan

50 000 dollari americani

111.

ONU

Sudan: sostegno nell'ambito comune di intervento per la prevenzione e la lotta contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali

19.09.2019

50 000 dollari americani

112.

Organizzazione Contributo al piano strategico sanitaria paname- 2020­2025 in Venezuela ricana

06.12.2019

1,052 milioni di dollari americani

113.

PAM

Contributo supplementare 2019 alle 19.03.2019 attività sul campo in Corea del Nord

1 milione di franchi

114.

PAM

Contributo supplementare 2019 alle 19.03.2019 attività sul campo in Yemen

2 milioni di franchi

115.

PAM

Contributo specifico all'operazione 28.03.2019 di aiuto di emergenza a sostegno della popolazione colpita dal ciclone Idai in Mozambico, Malawi e Zimbabwe

1 milione di franchi

116.

PAM

Contributo 2019 al Fondo di intervento umanitario di emergenza

25.04.2019

7 milioni di franchi

117.

PAM

Contributo specifico 2019 per le attività sul campo in Algeria

25.04.2019

2 milioni di franchi

118.

PAM

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo in Afghanistan, ad Haiti e in Myanmar

25.04.2019

5 milioni di franchi

119.

PAM

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo in Bangladesh

25.04.2019

1 milione di franchi

120.

PAM

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo in Colombia, Corea del Nord e Nicaragua

25.04.2019

7,5 milioni di franchi

10.12.2019

200 000 dollari americani

4655

FF 2020

121.

PAM

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo nel Camerun e nel Ciad

122.

PAM

Contributo specifico 2019 alle 25.04.2019 attività sul campo nella Repubblica centroafricana e nella Repubblica democratica del Congo

3,5 milioni di franchi

123.

PAM

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo in Etiopia e Somalia

25.04.2019

3 milioni di franchi

124.

PAM

Contributo specifico 2019 alle 25.04.2019 attività sul campo in Iraq, in Libano e nello Yemen

3 milioni di franchi

125.

PAM

Contributo specifico 2019 alle 25.04.2019 attività sul campo nel Mali, in Niger e in Nigeria

4 milioni di franchi

126.

PAM

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo nel Sudan

25.04.2019

2,5 milioni di franchi

127.

PAM

Contributo specifico 2019 alle 25.04.2019 attività sul campo nel Sudan del Sud

2,5 milioni di franchi

128.

PAM

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo in Siria

25.04.2019

1,6 milioni di franchi

129.

PAM

Contributo specifico 2019 alle attività sul campo nel Territorio palestinese occupato

25.04.2019

1,5 milioni di franchi

130.

PAM

Contributo supplementare 2019 alle 09.05.2019 attività sul campo in Pakistan

600 000 franchi

131.

PAM

Contributo al piano strategico dei Paesi del PAM per il Territorio palestinese occupato

1 milioni di franchi

132.

PAM

Contributo 2019 per sostenere le 20.06.2019 Basi di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite

250 000 franchi

133.

PAM

Contributo supplementare 2019 alle 22.07.2019 attività sul campo in Somalia

750 000 franchi

134.

PAM

Contributo specifico al Fondo di 22.07.2019 intervento umanitario di emergenza a sostegno della popolazione colpita dal ciclone Kenneth in Mozambico

500 000 franchi

135.

PAM

Contributi supplementari 2019 alle attività sul campo in Mali e nel Sudan

1,75 milioni di franchi

136.

PAM

Contributo specifico al Fondo di 19.09.2019 intervento umanitario di emergenza a sostegno della popolazione colpita dall'uragano Dorian nelle Bahamas

4656

25.04.2019

11.06.2019

07.08.2019

2 milioni di franchi

200 000 franchi

FF 2020

137.

PAM

Sostegno al budget del Programma alimentare mondiale per lo Yemen nel 2019

11.11.2019

138.

PAM

Contributo supplementare 2019 alle 25.11.2019 attività sul campo in Nigeria e Zimbabwe

1,5 milioni di franchi

139.

PAM

Contributo supplementare 2019 alle 04.12.2019 attività sul campo in Burkina Faso

1,5 milioni di franchi

140.

PAM

Contributo specifico 2019­2020 nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione della sua strategia volta a migliorare la protezione della popolazione civile in materia di aiuto alimentare

500 000 franchi

141.

PAM

Contributi supplementari 2019 alle 17.12.2019 attività sul campo nella Repubblica democratica del Congo e nel Sudan del Sud

1,28 milioni di franchi

142.

PAM

Sostegno al budget del Programma alimentare mondiale per lo Yemen nel 2019/2020

19.12.2019

500 000 franchi

143.

PAM

Contributo supplementare 2019 al Fondo d'emergenza

31.12.2019

970 000 franchi

144.

PAM e African Risk Capacity Agency

Contributo a favore della rete di gestione dei rischi in Africa

13.12.2019

2,105 263 milioni di dollari americani

145.

PNUS

Fondo delle Nazioni Uniti per 23.04.2019 il consolidamento della pace per sostenere le misure nazionali di stabilizzazione e l'attuazione rapida degli accordi di pace

1 milione di franchi

146.

PNUS

Sostegno al fondo umanitario per 21.05.2019 il Sudan del Sud, istituito da diversi donatori al fine di reagire rapidamente a situazioni d'emergenza e a crisi umanitarie impreviste

2 milioni di franchi

147.

PNUS

Sostegno al fondo umanitario per il 01.07.2019 Sudan, istituito da diversi donatori al fine di reagire rapidamente a situazioni d'emergenza e a crisi umanitarie impreviste

3 milioni di franchi

148.

PNUS

Contributo alle misure di aiuto di 09.07.2019 emergenza alla popolazione colpita dalle inondazioni nella provincia di Chatlon (Tagikistan): circondari di Farchor, Wosse, Churosson e Pandsh

40 000 dollari americani

12.12.2019

1 milione di franchi

4657

FF 2020

149.

PNUS

Bangladesh: progetto per la preven- 31.07.2018 zione della violenza e riduzione del conflitto nel ciclo elettorale e per la partecipazione alle piattaforme di scambio per i cittadini e la società civile a livello nazionale e subregionale.

700 000 franchi

150.

PNUS

Agevolazione al sostegno alla pace 31.08.2019 per lo Yemen

1 milione di franchi

151.

PNUS; ­ su mandato dell'Ufficio del coordinatore residente dell'ONU per il Myanmar

Messa a disposizione di un 25.10.2019 incaricato per l'allerta e la reazione precoci nell'Ufficio del coordinatore residente dell'ONU

220 000 franchi

152.

PNUS

Contributo al «Joint Support Team» 08.10.2019 del Partenariato globale per una cooperazione allo sviluppo efficace

606 060 dollari americani

153.

PNUS

Sostegno al fondo umanitario 29.11.2019 dell'OCHA per il Sudan , alimentato da diversi donatori al fine di reagire rapidamente a situazioni d'emergenza e a bisogni umanitari imprevisti

500 000 franchi

154.

PNUS

Programma concernente l'accesso a servizi di qualità nel settore della giustizia

19.12.2019

6 milioni di franchi

155.

PNUS

Contributo al Fondo fiduciario speciale multidonatori per favorire la riconciliazione e il federalismo in Somalia

31.12.2019

210 500 dollari americani

156.

UNEP

Contributo al progetto «Direttive 26.09.2019 per gli obblighi delle autorità locali sulla protezione dell'ambiente»

115 512 dollari americani

157.

UNEP

Adeguamento al cambiamento 29.11.2019 climatico nelle regioni di montagna

1,203 milioni di franchi

158.

UNISDR

Sostegno alla delegazione caraibica 16.09.2019 in vista della sua partecipazione all'evento «Piattaforma internazionale per la prevenzione delle catastrofi» tenutosi nel 2019 a Ginevra

27 774 franchi

159.

UNESCO/ UNICEF

Contributo al Rapporto mondiale di monitoraggio dell'educazione

19.12.2019

2,7 milioni di franchi

160.

UNICEF

Prestazioni di base eque 16.04.2019 nell'approvvigionamento idrico e sanitario per tutti: spezzare il circolo vizioso del degrado delle prestazioni

5,5 milioni di franchi

4658

FF 2020

161.

UNICEF

Contributo al «Programma di 17.04.2019 protezione dei fanciulli nella Siria nordorientale nell'ambito del Piano di azione delle Nazioni Unite ­ Forze democratiche siriane»

200 000 franchi

162.

UNICEF

Misure d'emergenza nei settori 05.05.2019 della salute, dell'igiene alimentare, idrica e degli insediamenti approvvigionamento per gli sfollati siriani in Rukban ai confini nordorientali con la Giordania

950 000 franchi

163.

UNICEF

Contributo 2019 ai programmi di aiuto d'emergenza dell'Ufficio a Ginevra

04.06.2019

2 milioni di franchi

164.

UNICEF

Repubblica centroafricana: contributo al meccanismo di intervento rapido

03.07.2019

350 000 franchi

165.

UNICEF

Contributo all'azione umanitaria dell'UNICEF per i bambini in Bangladesh nel 2019

15.09.2019

1,3 milioni di franchi

166.

UNICEF

Contributo 2019 all'azione umanita- 27.09.2019 ria in Venezuela per i bambini, settore dell'igiene idrica e degli insediamenti

1 milione di franchi

167.

UNICEF

Contributo specifico 2019­2020 al gruppo di progetto per sostenere le attività nel settore del denaro contante negli ambiti dell'acqua, della formazione e dell'alimentazione all'interno del Sistema di coordinamento internazionale

02.12.2019

90 000 franchi

168.

UNICEF

Contributo specifico 2019­2021 a sostegno delle attività nel settore dell'igiene idrica e degli insediamenti urbani

05.12.2019

400 000 franchi

169.

UNICEF

Integrare maggiormente nelle azioni 12.12.2019 d'aiuto i bambini in pericolo (lavoro minorile e matrimoni) nelle regioni più marginalizzate della Libia

2,777 600 milioni di franchi

170.

UNICEF

Contributo al fondo «Education Cannot Wait»

6 milioni di franchi

171.

UNICEF

Progetto di un mercato per installa- 14.12.2019 zioni sanitarie destinato a migliorare l'accesso delle comunità rurali più povere e svantaggiate a migliori installazioni sanitarie

12.12.2019

5,3 milioni di franchi

4659

FF 2020

172.

UNICEF

Contributo specifico 2019­2021 al Partenariato globale per porre fine alle violenze sui minori entro il 2030

16.12.2019

4 milioni di franchi

173.

UNRWA

Contributo agli incaricati per il monitoraggio e la valutazione nel 2019

20.02.2019

289 565 dollari americani

174.

UNRWA

Richiesta d'aiuto straordinario per il Territorio palestinese occupato

23.05.2019

1 milione di franchi

175.

UNRWA

Contributo alle iniziative di comunicazione

24.06.2019

1,175 milioni di franchi

176.

UNRWA

Contributo al budget 2018 16.12.2019 per aiutare 5 milioni di rifugiati palestinesi del Territorio palestinese occupato di Giordania, Libano e Siria

4660

849 810 franchi

FF 2020

2.5

Credito quadro Misure di promozione della pace e della sicurezza umana17 Introduzione

La promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario è uno degli obiettivi centrali della politica estera della Svizzera. Grazie a interventi concreti in tali settori, il Consiglio federale intende contribuire alla soluzione di problemi globali evidenziando nel contempo le priorità di politica estera della Svizzera.

I fondi del credito quadro sono destinati al rafforzamento degli strumenti che permettono di realizzare i seguenti obiettivi: offrire buoni uffici ed esercitare un ruolo attivo di mediazione nei processi di pace; svolgere programmi efficaci di gestione civile dei conflitti; fornire consulenza sui diritti umani ad alcuni Paesi scelti; sostenere missioni multilaterali di pace e programmi bilaterali con l'impiego di esperti; portare sul tavolo della discussione in seno all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali questioni rilevanti mediante iniziative diplomatiche; sviluppare una rete di partenariati con organizzazioni internazionali, Paesi che condividono gli stessi ideali e organismi scientifici, economici e della società civile.

17

FF 2016 2266

4661

FF 2020

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 200318 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo Aiuto pubblico allo sviluppo N.

Parte contraente

Oggetto

1.

Bosnia ed Erzegovina

Contributo di base ai costi di 17.01.2019 gestione corrente dell'Ufficio dell'Alto rappresentante incaricato del budget per la Bosnia ed Erzegovina dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019

64 464 euro

2.

Bosnia ed Erzegovina

Contributo di base ai costi 18.11.2019 di gestione corrente dell'Ufficio dell'Alto rappresentante incaricato del budget per la Bosnia ed Erzegovina dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020

64 464 euro

3.

Stati Uniti

Banca dati dei diritti dei migranti: analisi globale

08.07.2019

195 499 dollari americani

4.

Stati Uniti

Gabinetto del Segretario generale delle Nazioni Unite: contributo al progetto «Rinnovo dell'impegno delle Nazioni Unite nel settore della giustizia transizionale»

18.12.2019

350 000 dollari americani

5.

Senegal

Contributo alla 6a edizione 31.10.2019 del Forum internazionale di Dakar sulla pace e sulla sicurezza in Africa (18­19 novembre 2019)

50 000 euro

6.

Ufficio dell'ONU per l'Africa occidentale e il Sahel

Contributo al progetto di organizzazione di fori regionali per i consulenti in materia di pace e sviluppo nell'Africa occidentale

73 987 dollari americani

7.

CICR

Contributo al progetto «Assem22.11.2019 blea comunale, Naivasha (Kenia)»

129 573 franchi

8.

Commissione Per un maggiore impegno a favore 11.09.2019 economica e dell'agenda per le donne, la pace sociale dell'ONU e la sicurezza nel mondo arabo per l'Asia Occidentale

139 328 dollari americani

18

RS 193.9

4662

Data di conclusione

14.10.2019

Costi

FF 2020

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

9.

Consiglio dell'Intesa

Contributo al progetto «2° seminario tecnico subregionale di scambio di esperienze e di analisi sulla prevenzione dell'estremismo violento nei Paesi del Consiglio dell'Intesa, Burkina Faso»

19.05.2019

122 996 euro

10.

Consiglio d'Europa

Contributo al progetto «Aumento dell'efficacia di organi civili di monitoraggio conformemente alle norme europee»

15.10.2019

390 000 euro

11.

Commissione Messa a disposizione di un 16.09.2019 mista di sorveglia consulente nella governance per e valutazione il Sudan del Sud (Corno d'Africa) ricostituita

12.

ECOWAS

Sostegno alle operazioni di 19.03.2019 componenti civili mediante truppe di intervento rapido

160 874 dollari americani

13.

OHCHR

Contributo al progetto «Diritti umani in Iran» (2019­2021)

24.09.2019

400 000 dollari americani

14.

OHCHR

Contributo al progetto «Economia 03.10.2019 e diritti umani nella tecnologia»

200 000 dollari americani

15.

OHCHR

Contributo al progetto «Monitoraggio nelle regioni di trasferimento del controllo» (01.11.2019­31.10.2020)

18.11.2019

200 000 dollari americani

16.

OHCHR

Contributo al progetto «Programma regionale della Colombia 2019­2020» (01.11.2019­31.12.2020)

26.11.2019

150 608 dollari americani

17.

OHCHR

Contributo 2019 al Fondo volontario delle Nazioni Unite per le vittime di tortura

26.11.2019

200 000 franchi

18.

OHCHR

Contributo al progetto «Promozione e protezione dei diritti dei difensori dei diritti umani nella regione del Pacifico»

26.11.2019

103 760 dollari americani

19.

ACNUR

Raccomandazioni generali per lottare contro la tratta delle donne e delle fanciulle nel contesto della migrazione globale (01.06.2018­31.12.2020)

06.09.2019

100 000 dollari americani

Costi per il personale: 37 000 franchi e 220 000 franchi all'anno per 4 anni

4663

FF 2020

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

20.

IGAD

Messa a disposizione di un consulente regionale per le persone in fuga da catastrofi naturali

28.02.2019

Costi per il personale: 106 000 franchi e 185 000 franchi per altri 4 anni

21.

OSA

International Professional Officers 14.10.2019

Costi per il personale: 262 000 franchi e 400 000 ogni ulteriore anno

22.

OIM

Contributo alla lotta contro 29.01.2019 la tratta di esseri umani per mezzo di cicli di dialoghi internazionali e organizzazione di manifestazioni in relazione con la Giornata europea per la lotta contro la tratta di esseri umani

249 043 franchi

23.

OIM

Portale globale di dati sulla migrazione, contributo alla fase 3

21.05.2019

300 000 dollari americani

24.

OIM

Progetto pilota per rilevare le necessità delle famiglie alla ricerca di parenti scomparsi nell'area mediterranea centrale e occidentale

23.05.2019

300 000 franchi

25.

OIM

Sostegno al progetto in Etiopia «Rapporto 2019 sulla migrazione dell'Africa»

02.09.2019

257 110 dollari americani

26.

OIM

Sostegno logistico al gruppo di 19.09.2019 osservatori elettorali svizzeri della missione di osservazione elettorale dell'UE durante le elezioni municipali in Tunisia

23 757 euro

27.

OIM

Sostegno al progetto «Forum Globale su Migrazioni e Sviluppo 2019 ­ Presidenza dell'Ecuador»

29.11.2019

100 000 dollari americani

28.

OIM

Sostegno alla 2a edizione del «Forum internazionale sulla statistica della migrazione»

05.12.2019

100 719 franchi

29.

OIM

Sostegno al progetto «Migranti scomparsi: rilevamento globale e analisi dei dati sui decessi»

30.12.2019

190 000 franchi

30.

Organizzazione Contributo al fondo fiduciario per la proibizione per le missioni in Siria delle armi chimiche

19.02.2019

150 000 franchi

4664

FF 2020

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

31.

OSCE

Contributo al progetto di partenariato di formazione sul disarmo e sulla non proliferazione, fase 2

11.04.2019

40 000 euro

32.

OSCE

Punto di contatto Ambiente della 26.07.2019 missione speciale di osservazione: rafforzamento delle capacità nel settore della prevenzione delle catastrofi ambientali

10 000 euro

33.

OSCE

Contributo al progetto «Ripercussioni dell'intelligenza artificiale sulla libertà di espressione»

20.09.2019

100 000 euro

34.

OSCE

Contributo al progetto di sostegno, di potenziamento delle capacità e di sensibilizzazione sulla governance e sulla riforma del settore della sicurezza, fase 2

15.11.2019

180 000 euro

35.

OSCE

Contributo alla Conferenza regionale congiunta di alto livello, indetta dall'OSCE, dall'Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta contro il terrorismo e dalla Svizzera in collaborazione con la presidenza albanese sui terroristi stranieri e sulle attuali sfide

28.11.2019

136 854 euro

36.

OSCE

Contributo al fondo per la diversi- 06.12.2019 ficazione delle missioni di osservazione elettorale

50 000 euro

37.

OSCE

Contributo al progetto di dialogo con i gruppi di giovani

06.12.2019

46 888 dollari americani

38.

PNUS

Consulente al consolidamento della pace e alla riconciliazione in Etiopia

08.08.2019

19 559 dollari americani e costi per il personale nel 2019: 30 000 franchi e 220 000 franchi per ulteriori anni

39.

PNUS

Esperti giudiziari

23.09.2019

57 538 dollari americani e costi per il personale nel 2019: 57 000 franchi e 150 000 franchi per ulteriori anni

40.

PNUS

Contributo 2019 al fondo ONU di consolidamento della pace

29.10.2019

2 milioni di franchi

4665

FF 2020

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

41.

PNUS

Contributo al progetto per l'integrazione della prevenzione dell'estremismo violento in Libano: sviluppo dei piani di azione nazionale

18.11.2019

190 000 dollari americani

42.

PNUS

Contributo al progetto di sostegno 20.11.2019 all'attuazione del piano strategico del Comitato per il dialogo libanese-palestinese in Libano

141 400 dollari americani

43.

Programma dei volontari delle Nazioni Unite

Contributo al reclutamento di 10.12.2019 giovani volontari delle Nazioni Unite in vista della loro partecipazione alle missioni nel 2020

423 750 dollari americani

44.

UNIDIR

Contributo al progetto «Programma sicurezza e tecnologia 2019­ 2021»

05.03.2019

300 000 dollari americani

45.

UNIDIR

Contributo al progetto «Programma per le armi convenzionali»

10.07.2019

157 895 dollari americani

46.

UNIDIR

Contributo alla riduzione dei rischi delle armi nucleari, fasi 2 e3

15.10.2019

126 000 dollari americani

47.

Università delle Nazioni Unite

Mandato concernente «Consiglio 22.11.2019 di sicurezza e giustizia transitoria: effetti e applicazione»

113 750 dollari americani

48.

Università delle Nazioni Unite

Contributo al progetto «Sanzioni e mediazione 2.0 ­ dall'evidenza all'impatto»

22.11.2019

452 592 franchi

49.

UNODA

Contributo al progetto «Traduzione in francese e spagnolo dei moduli delle direttive tecniche internazionali per le munizioni»

14.08.2019

80 000 dollari americani

50.

UNODA

Contributo al progetto «Insegnamenti tratti dal meccanismo d'inchiesta congiunto delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche»

20.09.2019

60 000 dollari americani

51.

UNODA

Contributo al progetto di promo02.12.2019 zione di una gestione delle munizioni efficace e sicura mediante manuali esplicativi improntati alla parità di genere, p. es. nelle direttive tecniche internazionali sulle munizioni o sul Programma delle Nazioni Unite SaferGuard

80 000 dollari americani

4666

FF 2020

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

52.

UNODC

Contributo al progetto «Gestione della crescente necessità di protezione e aiuto dei rifugiati e degli sfollati che sono esposti alla tratta di esseri umani in Libano e Giordania» (01.11.2019­31.10.2021)

18.11.2019

402 853 dollari americani

4667

FF 2020

2.6

Accordi concernenti l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti Introduzione

La legge del 22 giugno 200719 sullo Stato ospite (LSO) ha precisato le condizioni di accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano membri di rappresentanze diplomatiche e consolari in Svizzera. Questa normativa è destinata soprattutto a garantire l'attrattiva della Svizzera in quanto Stato ospite di organizzazioni internazionali. Essa dovrebbe nel contempo facilitare l'attribuzione della reciprocità per le persone che accompagnano i nostri agenti in servizio all'estero. Una delle preoccupazioni principali della politica del personale del DFAE è di creare le condizioni necessarie affinché le persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato all'estero possano esercitare un'attività lucrativa nel Paese ospitante.

Dichiarazioni unilaterali di reciprocità da parte degli Stati interessati dovrebbero evitare, per quanto possibile, la negoziazione più onerosa di accordi bilaterali in materia. Se una tale dichiarazione unilaterale di reciprocità non è consentita dalla legislazione interna di uno Stato, viene presa in considerazione la conclusione di un accordo bilaterale. Nel 2019 la Svizzera ha concluso i seguenti quattro accordi.

19

RS 192.12

4668

FF 2020

2.6.1

Scambio di note tra la Svizzera e la Bolivia sull'autorizzazione di lavoro reciproca per le persone che accompagnano il personale diplomatico, consolare e tecnico delle missioni diplomatiche e consolari, concluso l'11 luglio 2019

A.

Lo scambio di note concerne l'esercizio di attività lucrative delle persone che accompagnano il personale della Confederazione svizzera impiegato all'estero.

B.

Lo scambio di note ha l'obiettivo di garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale della Svizzera impiegato in Bolivia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore l'11 luglio 2019 ed è valido per cinque anni. È rinnovato automaticamente per lo stesso periodo. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi prima della fine del primo periodo o dei seguenti periodi.

4669

FF 2020

2.6.2

Accordo tra la Svizzera e il Costa Rica concernente l'esercizio di attività lucrative delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 27 febbraio 2019

A.

L'accordo concerne l'esercizio di attività lucrative delle persone che accompagnano il personale della Confederazione Svizzera impiegato all'estero.

B.

L'obiettivo dell'accordo è garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale della Confederazione Svizzera impiegato in Costa Rica.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2019 per una durata indeterminata.

Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 90 giorni.

4670

FF 2020

2.6.3

Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente l'esercizio di attività lucrative delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 22 gennaio 2019

A.

L'accordo concerne l'esercizio di attività lucrative delle persone che accompagnano il personale della Confederazione Svizzera impiegato all'estero.

B.

L'obiettivo dell'accordo è garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale della Confederazione Svizzera impiegato in Nepal.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2019 ed è valido per cinque anni. È rinnovato automaticamente per due anni, tranne se viene denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni e per via diplomatica.

4671

FF 2020

2.6.4

Accordo tra la Svizzera e la Turchia concernente l'esercizio di attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 22 marzo 2019

A.

L'accordo concerne l'esercizio di attività lucrative delle persone che accompagnano il personale della Confederazione Svizzera impiegato all'estero.

B.

L'obiettivo dell'accordo è garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale della Confederazione Svizzera impiegato in Turchia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 25 aprile 2019. L'accordo è concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di 180 giorni.

4672

FF 2020

2.7

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri

2.7.1

Scambio di note tra la Svizzera e la Germania concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 27 febbraio 2019

A.

L'accordo prevede che la Germania rappresenti la Svizzera per il rilascio di visti Schengen a Ashgabat (Turkmenistan).

B.

Il regime Schengen conferisce agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente in materia di rilascio di visti Schengen. Questa regolamentazione si prefigge innanzitutto di sfruttare le sinergie esistenti tra le rappresentanze degli Stati membri al fine di colmare le lacune delle reti consolari nazionali. Il codice dei visti conferisce agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. Conformemente a questo accordo la Germania rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di rilascio dei visti ad Ashgabat (Turkmenistan) a partire dal 1° aprile 2019. Da tale data i titolari di un passaporto diplomatico e di servizio del Turkmenistan possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'ambasciata di Germania ad Ashgabat.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2019 per una durata indeterminata.

Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

4673

FF 2020

2.7.2

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente il disciplinamento definitivo dei debiti nell'ambito dell'accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'assistenza degli indigenti, concluso il 15 novembre 2019

A.

L'accordo prevede che la Francia versi alla Svizzera entro il 31 dicembre 2019 oltre 41,5 milioni di franchi per i debiti risultanti dall'accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'assistenza degli indigenti.

B.

La Francia necessita di un accordo monetario per pagare il suo debito.

C.

Nessuna.

D. Articolo 7a cpv. 3 lett. b LOGA.

E.

4674

L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2019 ed è valido fino al 31 dicembre 2019.

FF 2020

2.7.3

Accordo tra la Svizzera e l'Iran concernente la rappresentanza degli interessi iraniani in Canada da parte della Svizzera, concluso il 13 giugno 2019

A.

L'accordo disciplina le modalità dell'adempimento del mandato che la Svizzera riceve come potenza protettrice della Repubblica islamica dell'Iran in Canada.

B.

Tra l'Iran e il Canada non intercorrono relazioni diplomatiche dal 2012. Su richiesta dell'Iran e considerate le relazioni amichevoli tra la Svizzera e l'Iran, la Svizzera ha assunto il mandato. Questo permette di apportare un possibile contributo alla distensione delle relazioni tra l'Iran e il Canada e rafforzare le relazioni tra la Svizzera e questi Paesi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 giugno 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi oppure in qualsiasi momento con un accordo tra le Parti o se il Canada ritira la propria approvazione della Svizzera come potenza protettrice dell'Iran in Canada.

4675

FF 2020

2.7.4

Scambio di note tra la Svizzera e l'Italia relativo al cambio dello statuto doganale dell'enclave italiana del Comune di Campione d'Italia, concluso il 20 dicembre 2019

A.

Lo scambio di note conferma l'introduzione a Campione d'Italia di un'imposta locale sul consumo corrispondente all'imposta svizzera sul valore aggiunto (IVA). L'intesa stipula inoltre le condizioni per appianare la situazione debitoria dell'enclave italiana creatasi nei riguardi dei creditori svizzeri. Lo scambio di note pone altresì le basi affinché i due Stati si adoperino per mantenere, ove possibile e se richiesto da parte italiana, l'erogazione di determinati servizi fondamentali da parte di imprese ed enti svizzeri. Infine i due Paesi si impegnano a concludere nel più breve tempo possibile l'accordo relativo all'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati per il valico di Bissone/Campione d'Italia.

B.

Lo scambio di note è necessario ai fini della sicurezza giuridica per facilitare il passaggio di Campione d'Italia nel territorio doganale europeo, previsto per il 1° gennaio 2020, evitando quindi potenziali distorsioni di concorrenza nella zona di frontiera interessata.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 20 dicembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4676

FF 2020

2.7.5

20

Convenzione speciale e notifica tra la Svizzera e la Nigeria, conclusa il 17 dicembre 2019

A.

La Convenzione tra la Svizzera e la Nigeria è stata conclusa nell'ambito del caso della «San Padre Pio». Firmando questa convenzione, le due Parti trasmettono congiuntamente il procedimento principale al Tribunale internazionale del diritto del mare e gli notificano al contempo questa trasmissione.

B.

La Svizzera ha riconosciuto il Tribunale internazionale del diritto del mare come organo giudiziario competente per le controversie sottostanti alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. La Nigeria non ha riconosciuto alcun organo giudiziario competente in maniera generale. Conformemente all'articolo 287 capoverso 5 della Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 198220 sul diritto del mare un tribunale arbitrale costituito secondo l'allegato VII della Convenzione è competente per i procedimenti nei quali le due Parti non hanno riconosciuto lo stesso organo giudiziario. La disposizione prevede inoltre che le Parti possono accordarsi su un'altra competenza, cosa che è successa con la firma della Convenzione speciale e la sua notifica. A differenza di un procedimento arbitrale, un procedimento dinanzi al Tribunale internazionale sul diritto del mare presenta diversi vantaggi: in primo luogo l'organo giudiziario competente è quello in linea di massima già riconosciuto dalla Svizzera, in secondo luogo non comporta spese procedurali e in terzo luogo il Tribunale internazionale sul diritto di mare è immediatamente operativo. Non si perde quindi tempo a comporre il tribunale arbitrale e a stabilirne i regolamenti arbitrali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.

E.

La Convenzione è entrata in vigore il 17 dicembre 2019. Non sono previste modalità di denuncia, poiché la Convenzione concerne soltanto specificatamente il caso della «San Padre Pio».

RS 0.747.305.15

4677

FF 2020

2.7.6

21 22

Accordo tra la Svizzera e l'Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza concernente i privilegi e le immunità dell'Associazione in Svizzera, concluso il 18 novembre 201921

A.

L'accordo stabilisce i privilegi, le immunità e le agevolazioni concessi in Svizzera all'Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoCA22), in particolare l'inviolabilità di documenti e archivi, l'esenzione dalla tassazione diretta ed indiretta per la stessa ICoCA e l'esenzione dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera per i membri del personale senza cittadinanza svizzera.

B.

L'ICoCA è stata fondata nel settembre del 2013 come associazione di diritto svizzero. Opera in base a un sistema tripartito (Stati, imprese, società civile).

Ha l'obiettivo di promuovere, condurre e sorvegliare l'attuazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza. Intende altresì promuovere l'impiego responsabile di servizi di sicurezza e, conformemente al Codice, il rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario.

C.

Le conseguenze finanziarie sono quelle che derivano dalle esenzioni fiscali previsi dall'accordo.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due anni con effetto a partire dalla fine dell'anno civile.

RS 0.192.122.935.4 International Code of Conduct Association

4678

FF 2020

2.7.7

Accordo fra la Svizzera e l'UNHCHR concernente un contributo al meccanismo internazionale, apartitico e indipendente per il sostegno alle indagini contro i responsabili dei gravi reati di diritto internazionale commessi dal marzo 2011 in Siria e per il loro perseguimento penale, concluso il 29 marzo 2019

A.

L'accordo definisce per l'anno 2019 i termini per il contributo svizzero al meccanismo internazionale, apartitico e indipendente per il sostegno alle indagini contro i responsabili dei gravi reati di diritto internazionale commessi dal marzo 2011 in Siria e per il loro perseguimento penale. Tale contributo finanzia una parte dei costi delle attività operative del meccanismo.

B.

Il meccanismo, istituito con la risoluzione 71/248 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e insediato a Ginevra, rappresenta un elemento importante nella lotta contro l'impunità nel contesto siriano. La Svizzera è convinta, in base alla sua esperienza pluriennale nel settore, che debba essere fatta giustizia per tutte le vittime della violazione del diritto internazionale, affinché in Siria si possa instaurare una pace giusta e duratura. Nel suo ruolo di Stato ospite e al fine di promuovere la pace e la lotta all'impunità, la Svizzera offre un contributo finanziario ai costi delle attività operative di questo meccanismo.

C.

900 000 franchi.

D.

Articolo 8 lettera a della legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo; articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 marzo 2019 e copre il periodo dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019. Se il meccanismo non rispetta gli impegni convenuti, la Svizzera può denunciare l'accordo e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

4679

FF 2020

2.7.8

Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo alla Conferenza internazionale sulla formazione delle ragazze, concluso il 28 maggio 2019

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al finanziamento delle attività dell'OIF per l'organizzazione della Conferenza internazionale sulla formazione delle ragazze tenutasi a Ndjamena (Ciad) dal 17 al 19 giugno 2019.

B.

L'OIF comprende 54 Stati membri, 7 membri associati e 27 Stati osservatori. Tra i suoi obiettivi vi è la parità di genere in particolare mediante una migliore integrazione delle donne nei processi formativi. La Svizzera ha partecipato all'elaborazione della strategia di genere dell'OIF approvata durante il vertice 2018 tenutosi a Erevan e sostiene questa organizzazione a livello finanziario per l'organizzazione logistica della Conferenza internazionale.

C.

20 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 maggio 2019 con effetto sino al 31 dicembre 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

4680

FF 2020

2.7.9

Accordo tra la Svizzera e l'UNFPA concernente un contributo alle spese di locazione e di equipaggiamento del nuovo ufficio di collegamento dell'UNFPA a Ginevra, concluso il 28 marzo 2019

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera alla locazione e all'equipaggiamento dell'ufficio di collegamento dell'UNFPA a Ginevra.

B.

Per rispondere ai problemi della popolazione la Svizzera si basa soprattutto sulla cooperazione multilaterale e pertanto dal 1973 sostiene l'UNFPA, attiva nel settore della salute sessuale e riproduttiva nonché nella promozione in particolare dei diritti di donne e ragazze a livello internazionale. Il fondo aiuta gli Stati a capire correttamente la dinamica della propria popolazione mediante il rilevamento, l'analisi e l'impiego di dati. L'UNFPA ha sede a New York e dispone di un ufficio di collegamento a Ginevra che garantisce la collaborazione regolare con le organizzazioni delle Nazioni Unite con sede in questa città, in particolare quelle attive nel settore sanitario e umanitario. Nel 2018 l'UNFPA si è rivolta al DFAE comunicandogli l'intenzione di rafforzare l'ufficio di Ginevra a condizione che la Svizzera potesse offrire un sostegno nell'acquisto e allestimento del nuovo ufficio.

C.

830 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2019 e ha effetto dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2023. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 90 giorni.

4681

FF 2020

2.7.10

Accordo tra la Svizzera e l'OIM concernente un contributo per l'esecuzione della «Career Development Roundtable» concernente lo sviluppo professionale delle organizzazioni internazionali, concluso il 3 giugno 2019

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera all'esecuzione della «Career Development Roundtable» tenutasi dall'8 all'11 dicembre 2019 a San Gallo e concernente lo sviluppo professionale delle organizzazioni internazionali.

B.

Nel luglio 2018 l'OIM ha chiesto al DFAE se la Svizzera fosse interessata ad essere il Paese ospite della manifestazione «Career Development Roundtable» nel 2019. Con circa 250 partecipanti questa è la maggiore manifestazione annuale sulle risorse umane iscritta nel calendario multilaterale. La tavola rotonda mira al miglioramento della gestione e del posizionamento strategico delle risorse umane nelle organizzazioni internazionali mediante la messa in rete degli attori, lo scambio di buone prassi, idee e strumenti. Per ampliare e approfondire il dialogo, oltre agli specialisti del personale, prendono inoltre parte alla manifestazione anche rappresentanti di istituzioni europee, aziende di consulenza nelle risorse umane nonché alcuni Stati donatori.

C.

61 525 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 giugno 2019 e ha effetto dal 1° maggio 2019 al 29 febbraio 2020 e può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di tre mesi.

4682

FF 2020

2.7.11

Accordo tra la Svizzera e l'OIL concernente un contributo alla prima seduta del «Chief Executives Board for Coordination» dell'ONU a Ginevra nel 2019, concluso il 3 maggio 2019

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra a Svizzera e l'OIL per il contributo alla prima seduta del «Chief Executives Board for Coordination» (CEB) dell'ONU a Ginevra nel 2019, tenutasi dall'8 al 10 maggio 2019.

B.

Le riunioni del CEB sono manifestazioni importanti a cui partecipano tutti i capi delle organizzazioni delle Nazioni Unite. In questa occasione, in presenza del Segretario generale e dei 31 capi delle agenzie delle Nazioni Unite, è stato inaugurato il regalo della Svizzera per il 100° anniversario dell'OIL.

Questa manifestazione offe inoltre al DFAE e ad altri Uffici la possibilità di incontrarsi con alti rappresentanti delle Nazioni Unite e rafforza la politica di ospitalità della Svizzera a favore delle organizzazioni internazionali.

C.

65 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 maggio 2019 e ha effetto dal 1° maggio 2019 al 30 giugno 2019. Se l'OIL non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo

4683

FF 2020

2.7.12

Accordo tra la Svizzera e l'OMS concernente il progetto «Walk the Talk: la sfida della salute per tutti», concluso il 17 maggio 2019

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'OMS concernente il progetto «Walk the Talk: la sfida della salute per tutti».

B.

L'OMS ha fra l'altro lo scopo di promuovere uno stile di vita sano grazie all'attività fisica. Da questo obiettivo è nato nel 2018 un progetto di corsa a piedi aperta a tutti a Ginevra che va dal giardino di fronte alle Nazioni Unite fino alla riva del lago. La corsa si è tenuta il 19 maggio 2019. Oltre a promuovere la salute, il progetto intende promuovere il lavoro dell'OMS e degli altri attori attivi nella sanità globale con sede a Ginevra e riunire le comunità internazionali e locali. L'OMS ha chiesto alla Svizzera un contributo finanziario per lo svolgimento di questo evento

C.

14 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 maggio 2019 e ha effetto dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019 e può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di tre mesi.

4684

FF 2020

2.7.13

Accordo tra la Svizzera e il Consiglio dei direttori esecutivi degli organismi delle Nazioni Unite per il coordinamento concernente la seconda fase del finanziamento del progetto «Sostegno all'integrazione e all'allargamento dell'innovazione nel sistema delle Nazioni Unite», concluso il 25 settembre 2019

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera al finanziamento dell'attuazione del progetto definito.

B.

Il Consiglio dei direttori esecutivi degli organismi delle Nazioni Unite (UNChief Executive Board, CEB) attua un progetto a più livelli che mira ad accelerare l'innovazione in seno al sistema delle Nazioni Unite, a rafforzare le capacità di innovazione, a rafforzare i partenariati di innovazione e a promuovere la cultura dell'innovazione. Lanciato dal Segretario generale delle Nazioni Unite in quanto presidente del CEB, questo progetto è un'iniziativa prioritaria del CEB.

C.

200 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 settembre 2019 e ha effetto dal 1° febbraio 2019 al 31 dicembre 2019. Se il CEB non adempie agli obblighi che gli derivano da questo accordo, la Svizzera può mettere fine all'accordo e chiedere il rimborso totale o parziale del contributo.

4685

FF 2020

2.7.14

Accordo tra la Svizzera e l'ONU concernente un contributo al seminario sul diritto internazionale pubblico 2019, concluso il 19 marzo 2019

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al seminario sul diritto internazionale pubblico 2019 organizzato dall'UNOG e tenutosi a Ginevra dall'8 al 26 luglio 2019.

B.

Il contributo della Svizzera permette il finanziamento di borse di studio per giovani giuristi e promuove in questo modo la comprensione del diritto internazionale pubblico e dell'ONU.

C.

20 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 marzo 2019 e ha effetto per la durata del seminario (8­16 luglio 2019). Cessa di essere valido non appena gli obblighi reciproci sono adempiuti. Non sono previste modalità di denuncia.

4686

FF 2020

2.7.15

Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente un sostegno finanziario per l'istituzione di un ufficio di collegamento dell'UNODC a Ginevra, concluso il 28 giugno 2019

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera per l'istituzione di un ufficio di collegamento dell'UNODC a Ginevra.

B.

UNODC è il leader mondiale della lotta contro le droghe illegali e il crimine internazionale. L'apertura di un'antenna ginevrina dell'UNODC (che ha sede a Vienna) è oggetto di discussione da molti anni. Una presenza fissa dell'UNODC a Ginevra consentirebbe all'organizzazione di partecipare in modo ancora più marcato alle sedute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del Consiglio dei diritti dell'uomo nonché in generale di sviluppare meglio i propri temi trasversali con l'OMS grazie alla concentrazione degli attori presenti a Ginevra. La Svizzera ha ripetutamente espresso il suo sostegno a favore di questa logica di complementarietà dell'Agenda 2030, che permetterebbe una migliore comunicazione e collaborazione tra le organizzazioni con sede a Ginevra e quelle presenti a Vienna.

C.

634 240 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 giugno e ha effetto dal 28 giugno 2019 fino al 30 novembre 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

4687

FF 2020

2.7.16

Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente l'esecuzione di un atelier sul tema della diplomazia dell'acqua, concluso il 31 ottobre 2019

A.

L'accordo consente l'esecuzione di un atelier avente per tema la diplomazia dell'acqua. Il progetto, avviato dalla Svizzera e dal Liechtenstein, mira a un migliore dialogo tra le commissioni fluviali a est e a ovest da Vienna. Esso dovrebbe essere un primo passo verso il rafforzamento delle capacità dell'OSCE in ambito di diplomazia dell'acqua.

B.

Il progetto mira al rafforzamento della diplomazia dell'acqua e si iscrive nella strategia politica estera 2016­2019. Con i suoi 57 Stati partecipanti e 11 Stati partner, l'OSCE è la più grande organizzazione regionale di sicurezza al mondo. L'obiettivo di questo progetto è di sostenere la capacità d'azione dell'OSCE per poter offrire un forum per il dialogo e la promozione di una migliore cooperazione transfrontaliera nel settore dell'economia idrica.

C.

30 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2019 e ha effetto fino al 31 dicembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4688

FF 2020

2.7.17

Accordo tra la Svizzera e l'UNU concernente il finanziamento di un progetto volto a promuovere le garanzie dello Stato di diritto nelle sanzioni ONU, concluso il 16 aprile 2019

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione con l'«United Nations University» (UNU) relative ai pagamenti e agli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzo degli importi e la presentazione dei rapporti al riguardo.

B.

Il credito è utilizzato per sostenere in modo mirato la promozione delle garanzie dello Stato di diritto nell'attuazione delle sanzioni ONU.

C.

40 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 aprile 2019 e ha effetto fino al 31 marzo 2020. Se l'UNU non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

4689

FF 2020

2.7.18

Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente il sostegno finanziario per uno studio di fattibilità per la realizzazione di una rete di osservazione globale per le donne, lo sport, l'educazione e l'attività fisica concluso l'11 luglio 2019

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera per uno studio di fattibilità nella realizzazione di una rete globale di osservazione per le donne, lo sport, l'educazione e l'attività fisica.

B.

Il piano d'azione di Kazan è stato applicato durante la 6a Conferenza internazionale dei ministri e alti funzionari responsabili dell'educazione fisica e dello sport a Kazan (Russia, 13­15 luglio 2017). È il risultato di ampie consultazioni nel settore dell'educazione fisica e dello sport, nell'ambito politico dell'educazione fisica, del movimento e dello sport. Rappresenta la volontà di collegare lo sviluppo della politica sportiva all'Agenda 2030 dell'ONU e di sostenere un quadro generale per la sorveglianza della politica sportiva. Il piano d'azione di Kazan prevede cinque misure concrete, tra le quali l'«Esecuzione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una rete di osservazione globale per le donne, lo sport, l'educazione e l'attività» (quarta azione). L'osservatorio si prefigge di rafforzare la parità e la posizione delle donne nello sport e tramite lo sport. Lo studio di fattibilità mira a determinare le condizioni politiche, economiche, tecniche e giuridiche per la realizzazione e il funzionamento sostenibile di un osservatorio globale per le donne e lo sport. Le atttività principali per raggiungere questo scopo nell'ambito dello studio di fattibilità sono: (i) ricerca di istituzioni e iniziative internazionali pertinenti, nonché di reti regionali e naionali ad esse legate; (ii) ricerca di principali gruppi target e scopi; (iii) definizione delle funzioni centrali e potenzialmente decentralizzate; (iv) identificazione di capacità e competenze essenziali; (v) definizione della governance interna; (vi) ricerca di risorse e di condizioni legali; (vii) compilazione di un calendario di attuazione.

C.

130 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 luglio 2019 e ha effetto fino al 12 ottobre 2020. Può essere denunciato prima del termine di scadenza con il consenso delle due parti oppure mediante un preavviso scritto di sei mesi.

4690

FF 2020

2.7.19

Accordo fra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo al programma di formazione, concluso il 20 dicembre 2019

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'impiego del contributo finanziario della Svizzera per le attività del programma di formazione dell'UNESCO. Il finanziamento della Svizzera avviene tramite un conto di deposito speciale realizzato dall'UNESCO per sostenere le attività di questo programma.

B.

Il programma sostiene le attività legate alla coordinazione del quarto obiettivo per lo sviluppo sostenibile ­ formazione 2030 grazie alla leadership e al mandato dell'UNESCO.

C.

97 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2019 e ha validità dal 20 dicembre 2019 al 31 dicembre 2021. Se non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

4691

FF 2020

2.7.20

Accordo tra la Svizzera e l'UNICEF concernente la concessione di un contributo al canone di locazione dell'ufficio dell'Organizzazione a Ginevra per il periodo 2019­2020, concluso il 27 novembre 2019

A.

L'accordo definisce le modalità di procedura del contributo al canone di locazione che la Svizzera ha accordato all'UNICEF a Ginevra per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

B.

Il sostegno a favore dell'ufficio dell'UNICEF a Ginevra rientra nella strategia volta a rafforzare la politica di Stato ospite della Svizzera. La presenza dell'UNICEF è un elemento fondamentale della Ginevra internazionale.

C.

2 milioni di franchi (1 milione all'anno).

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 novembre 2019 e ha effetto dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020. Non sono previste modalità di denuncia.

4692

FF 2020

2.7.21

Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento per lo svolgimento a Ginevra della quinta riunione della «Global Commission on Stability in Cyberspace and a Public Hearing», concluso il 15 dicembre 2019

A.

L'accordo stabilisce un contributo finanziario della Svizzera per lo svolgimento a Ginevra della quinta riunione della «Global Commission on Stability in Cyberspace and a Public Hearing» il 22 e il 23 gennaio 2019.

B.

Con sede a Ginevra, l'UNIDIR conduce ricerche indipendenti nel settore della politica di sicurezza e del disarmo. L'istituto fornisce alla comunità internazionale dati dettagliati ed esaustivi sulla sicurezza nel mondo, sulla corsa agli armamenti e sul disarmo. Il suo obiettivo è promuovere la sicurezza internazionale e lo sviluppo economico e sociale di tutti i popoli mediante negoziati.

La «Global Commission on Stability in Cyberspace and a Public Hearing» sviluppa standard e iniziative politiche per la gestione dei rischi per la sicurezza e la stabilità comune del ciberspazio a causa dell'aumento di ciberattacchi, in particolare da parte di Stati. Il finanziamento serve anche a rafforzare il ruolo di Ginevra come piattaforma di discussione per la cibersicurezza.

C.

40 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 gennaio 2019 e ha effetto dal 22 al 23 gennaio 2019. Se l'UNIDIR non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare l'accordo e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

4693

FF 2020

2.7.22

Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente un sostegno finanziario per l'attività «Policy Brief on the Prevention of an Arms Race in Outer Space» come parte del progetto dell'UNIDIR «Space Security Portfolio 2019­2020», concluso il 4 novembre 2019

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero all'UNIDIR, in particolare per il finanziamento dell'attività «Policy Brief on the Prevention of an Arms Race in Outer Space» come parte del progetto dell'UNIDIR «Space Security Portfolio 2019­2020».

B.

Il progetto proposto dall'UNIDIR permette alla Svizzera di analizzare l'importanza che detiene il tradizionale approccio adottato finora negli organi di disarmo per la sicurezza dello spazio, segnatamente la concentrazione sulla prevenzione di una corsa agli armamenti e lo stazionamento di armi nello spazio. Dato che tale approccio si è rivelato poco fruttuoso negli ultimi 40 anni, il progetto permette di ricercare le cause dell'attuale stallo e trovare ulteriori approcci che la Svizzera può adottare per cambiare eventualmente la propria posizione rispetto a questi temi e idealmente per dare nuovi impulsi al lavoro multilaterale in questo settore. In tal senso l'attività finanziata dalla Svizzera (parte di uno studio più ampio) ha un ruolo particolarmente rilevante.

C.

19 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2019 e ha effetto dal 1° ottobre 2019 fino al 31 marzo 2020. Non sono previste modalità di denuncia.

4694

FF 2020

2.7.23

Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel 2019, concluso l'11 dicembre 2019

A.

L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Svizzera allUNIDIR.

B.

Il lavoro dell'UNIDIR, in generale di qualità e riconosciuto, costituisce un valore aggiunto anche per la Svizzera. L'UNIDIR rafforza inoltre la posizione di Ginevra in quanto centro internazionale del disarmo. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale permette all'UNIDIR di portare avanti la sua attività.

C.

80 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2019 e ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

4695

FF 2020

2.7.24

Accordo tra la Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN Habitat) concernente un sostegno economico per l'apertura di un ufficio di collegamento dell'UN Habitat a Ginevra, concluso il 28 giugno 2019

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero per l'apertura di un ufficio di collegamento dell'UN Habitat a Ginevra.

B.

Il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani («United Nations Human Settlements Programme») è il programma incentrato su alloggi e insediamenti dell'ONU. È stato istituito nel 1978 con sede a Nairobi (Kenya) per promuovere lo sviluppo di città sostenibili allo scopo di proteggere tutte le persone. Nel 2001 con la risoluzione A/56/206 dell'Assemblea generale è diventato un Programma autonomo dell'ONU. L'Organizzazione intende aprire un ufficio di collegamento a Ginevra che collabori regolarmente con le organizzazioni onusiane a Ginevra, in particolare nel settore della cooperazione allo sviluppo.

UN-Habitat ha chiesto il sostegno della Svizzera per aprire un ufficio di collegamento, composto da tre collaboratori presso il Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra. La Svizzera ha aderito alla proposta e offerto il proprio sostegno per i prossimi quattro anni.

C.

122 928 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 giugno 2019 e ha effetto dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2023. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi da entrambe le parti.

4696

FF 2020

2.7.25

Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente la concessione di un contributo relativo alla formazione per nuovi delegati del quinto comitato dell'Assemblea generale dell'ONU, concluso il 16 agosto 2019

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera al corso di formazione per nuovi delegati del quinto comitato dell'Assemblea generale dell'ONU, che ha avuto luogo a settembre 2019 a New York.

B.

Insediato a Ginevra, l'UNITAR organizza corsi di formazione nell'ambito della diplomazia multilaterale e della cooperazione internazionale destinati a diplomatici e funzionari amministrativi internazionali. Per i nuovi delegati del quinto comitato dell'Assemblea generale dell'ONU la formazione offre un'occasione unica per acquisire ampie conoscenze di base relative ai temi, agli attori e ai processi più importanti nel contesto del quinto comitato. La formazione offre un'eccellente piattaforma alla Svizzera per aumentare la consapevolezza e la familiarità con priorità tematiche inerenti al nostro Paese.

C.

30 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 agosto 2019 e ha effetto dal 1° agosto al 31 dicembre 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

4697

FF 2020

2.7.26

Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il finanziamento di un seminario all'attenzione dei delegati delle missioni estere a Ginevra concernente l'allestimento del bilancio dell'UNOG, concluso il 25 settembre 2019

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera per lo svolgimento di un seminario tenutosi a Ginevra il 4 ottobre 2019.

B.

Insediato a Ginevra, l'UNITAR organizza corsi di formazione nell'ambito della diplomazia multilaterale e della cooperazione internazionale destinati a diplomatici e funzionari amministrativi internazionali. Per i delegati delle missioni estere a Ginevra il seminario di formazione offre un'occasione unica per acquisire ampie conoscenze di base sui processi inerenti al budget ONU. Il seminario di formazione rappresenta per la Svizzera un'eccellente piattaforma per aumentare la consapevolezza e la familiarità con le priorità tematiche del nostro Paese.

C.

12 400 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 settembre 2019 e ha avuto effetto dal 1° settembre al 30 novembre 2019. Se l'UNITAR non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare l'accordo e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

4698

FF 2020

2.7.27

Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il seminario 2020 per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 18 dicembre 2019

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera al seminario 2020 per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, previsto nella primavera del 2020.

B.

Il seminario contribuisce in maniera rilevante a migliorare la dottrina delle operazioni di mantenimento della pace dell'ONU; per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU costituisce inoltre un'occasione unica per scambiare esperienze ed elaborare strategie comuni. Il seminario rappresenta per la Svizzera un'eccellente piattaforma per accrescere la visibilità del proprio impegno in questo campo e per allacciare contatti ai massimi livelli.

C.

300 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2019 e ha effetto dal 18 dicembre 2019 al 31 ottobre 2020. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

4699

FF 2020

2.7.28

Accordo tra la Svizzera e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD nel 2019, concluso il 19 febbraio 2019

A.

L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base concesso all'UNISDR.

B.

Insediato a Ginevra, l'UNRISD conduce un'attività indipendente di ricerca nel settore dello sviluppo sociale. Il lavoro svolto dall'UNRISD, di elevata qualità ed unanimemente riconosciuto, costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNRISD rafforza la posizione di Ginevra come centro mondiale di condivisione del sapere e di buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD permette all'istituto di mantenere la sua offerta.

C.

100 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 febbraio 2019 e ha avuto effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Se l'UNRISD non rispetta gli impegni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

4700

FF 2020

3

Dipartimento federale dell'interno

3.1

Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo, concluso l'8 giugno 201823

23 24

A.

L'accordo amministrativo definisce le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Kosovo, conclusa l'8 giugno 2018 ed entrata in vigore il 1° settembre 2019. Designa gli organismi di collegamento e le istituzioni competenti e stabilisce le procedure amministrative.

B.

Secondo l'articolo 20 paragrafo 1 lettera a della Convenzione, le autorità competenti concludono un accordo amministrativo e designano gli organismi di collegamento.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 20 paragrafo 1 lettera a della Convenzione24.

E.

L'accordo amministrativo è entrato in vigore il 1° settembre 2019 e rimane applicabile fintanto che la Convenzione è in vigore.

RS 0.831.109.475.11 RS 0.831.109.475.1

4701

FF 2020

4

Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.1

Scambio di note tra la Svizzera e il Bangladesh concernente l'applicazione dell'Accordo «EU-Bangladesh Standard Operating Procedures for the Identification and Return of Persons without an Authorisation to Stay», concluso il 2 aprile 2019

A.

L'accordo statuisce la disponibilità del Bangladesh a riammettere i propri cittadini senza permesso di soggiorno in uno Stato UE e definisce le principali condizioni, le procedure e i termini per stabilire la cittadinanza bangladese nonché per allestire i documenti di viaggio sostitutivi.

B.

A livello europeo il Bangladesh è uno dei Paesi terzi meno cooperativi per quanto concerne la riammissione di migranti irregolari. Durante la crisi migratoria vi è stato un grande numero di fermi di migranti irregolari provenienti dal Bangladesh effettuati sulla rotta del Mediterraneo centrale. Nel mese di settembre 2017 l'UE e il Bangladesh hanno concluso lo «Standard Operating Procedures for the Identification and Return of Persons without an Authorisation to Stay». Anche per la Svizzera la cooperazione con il Bangladesh nel settore del ritorno è stata bloccata prima della conclusione di questo scambio di note, cosa che permette di applicare l'Accordo anche nei casi in cui la decisione di ritorno è stata presa dalla Svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 2 aprile 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

4702

FF 2020

4.2

Scambio di note tra la Svizzera e l'Etiopia concernente l'applicazione dell'Accordo «Admission Procedures for the Return of Ethiopians from EU Member States», concluso il 4 gennaio 2019

A.

L'accordo statuisce la disponibilità dell'Etiopia a riammettere i propri cittadini senza permesso di soggiorno in uno Stato UE, definisce le principali condizioni, le procedure e i termini per stabilire la cittadinanza etiope nonché per allestire i documenti di viaggio sostitutivi e contiene l'obbligo dell'UE di sostenere l'Etiopia nella reintegrazione dei suoi cittadini.

L'Accordo stabilisce che l'Etiopia possa chiedere l'approvazione degli Stati associati a Schengen per applicare le «Admission Procedures» anche ai cittadini etiopi che soggiornano in questi Paesi.

B.

Da anni la cooperazione con l'Etiopia in materia di esecuzione dell'allontanamento sono estremamente difficili per tutti gli Stati europei. Né contatti politici bilaterali ad alto livello né tentativi di pressione da parte dell'UE sono riusciti a conseguire risultati durevoli. Soltanto dal mese di febbraio 2018 l'UE ha potuto concludere con l'Etiopia le «Admission Procedures for the Return of Ethiopians from EU Members States». Anche per la Svizzera la cooperazione con l'Etiopia nel settore del ritorno è stata bloccata prima della conclusione di questo scambio di note, cosa che permette di applicare l'Accordo anche nei casi in cui la decisione di ritorno è stata presa dalla Svizzera.

C.

890 000 dollari americani (durante 24 mesi).

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 4 gennaio 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

4703

FF 2020

4.3

25

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cuba sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio, concluso il 18 settembre 201825

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio nazionale valido emesso da una delle Parti contraenti, membri di una rappresentanza diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato, possano entrare senza visto nel territorio dell'altra Parte contraente o soggiornarvi per la durata delle loro funzioni.

L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio nazionale valido di una delle Parti contraenti per entrare nel territorio dell'altra Parte contraente o soggiornarvi fino a un massimo di 90 giorni nell'arco di 180 giorni.

B.

Nel 2010 le competenti autorità svizzere hanno chiesto a Cuba di concludere il presente accordo per sostituire quello del 1947, non più conforme agli standard attuali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 aprile 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

RS 0.142.112.942

4704

FF 2020

4.4

26

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, concluso il 7 giugno 201726

A.

Lo scopo dell'accordo è di agevolare il rilascio dei visti ai cittadini ucraini per soggiorni in Svizzera di massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni.

L'accordo semplifica segnatamente i requisiti giustificativi della finalità del viaggio per determinate categorie di persone. Per le stesse si applicano anche i criteri per il rilascio di visti per più entrate. Inoltre, l'accordo disciplina la durata delle procedure di trattamento delle domande di visto, nonché gli emolumenti corrispondenti. Infine ricorda la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico e di servizio, definito in un accordo specifico nel 2003. Dovesse l'Ucraina reintrodurre unilateralmente l'obbligo di visto per i cittadini svizzeri, abolito unilateralmente nel 2005, a questi si applicherebbero automaticamente, per reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini ucraini. L'accordo è applicabile unicamente ai titolari di passaporti non biometrici dell'Ucraina. I titolari di passaporti biometrici sono esenti dall'obbligo di visto dal 10 giugno 2017.

B.

L'UE ha firmato un accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti con l'Ucraina nel 2012. Con la sua partecipazione alla cooperazione Schengen, la Svizzera si è impegnata a equiparare le sue norme e prassi in materia di rilascio di visti Schengen a quelle dell'UE. Ciò è garantito dalla conclusione del presente accordo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2019. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 90 giorni.

RS 0.142.117.673

4705

FF 2020

4.5

27

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina sulla riammissione di persone, concluso il 7 giugno 201727

A.

L'accordo prevede l'obbligo per una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti di entrata o soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente. Stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi e apolidi devono essere riammessi da ciascuna Parte contraente e per quali cittadini di Stati terzi e apolidi non sussiste nessun obbligo. Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina anche la questione dell'ammissione in transito (transito) nel territorio di una Parte contraente.

B.

L'accordo è stato concluso per adeguare ai nuovi standard l'accordo del 2003 tra la Svizzera e l'Ucraina sulla riammissione di persone.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2019. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di sei mesi.

RS 0.142.117.679.1

4706

FF 2020

4.6

28 29 30

Scambio di note tra la Svizzera ed Europol concernente l'estensione dell'Accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia e lo scambio di note del 7 marzo 2006/22 novembre 2007 ai settori della criminalità inclusi nel presente scambio di note, concluso il 1° ottobre 201828

A.

Lo scambio di note stabilisce che la Svizzera può collaborare con Europol e i suoi Stati partner nei seguenti settori supplementari: crimini contro l'umanità, genocidio, crimini di guerra, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario e reati contro gli interessi finanziari dell'Unione europea.

B.

La cooperazione tra la Svizzera ed Europol si basa sull'accordo del 24 settembre 200429 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia. L'accordo prevede l'estensione del campo di applicazione mediante scambio di note laddove il mandato dell'Europol è stato modificato (art. 3 par. 3 dell'accordo). Con l'entrata in vigore della nuova base legale di Europol (Regolamento [UE] 2016/794) nel mese di maggio 2017, il mandato di Europol si è ampliato con sei nuove forme di criminalità. Per questo motivo Europol ha chiesto alla Svizzera di ampliare il campo di applicazione dell'accordo a queste forme di criminalità.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 355b del Codice penale svizzero30.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° ottobre 2018 e può essere denunciato con un preavviso di sei mesi. In caso di denuncia, la Svizzera e l'Europol concluderebbero un accordo sulla prosecuzione dell'utilizzazione e dell'archiviazione delle informazioni già scambiate.

RS 0.362.22 RS 0.362.2 RS 311.0

4707

FF 2020

5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.1

Cooperazione militare in materia di istruzione Introduzione

La cooperazione nell'ambito dell'istruzione militare si prefigge, da un lato, di ottenere e mantenere la capacità d'impegno militare e lo sviluppo delle forze armate e, dall'altro, di migliorare la capacità di cooperazione al fine di accrescere la libertà d'azione strategica.

4708

FF 2020

5.1.1

Accordo di attuazione relativo all'accordo del 29 settembre 2003 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione delle forze armate nell'ambito dell'istruzione, in vista della partecipazione di militari tedeschi all'esercizio di tiro in alta montagna TIRO ALTO organizzato in Svizzera, concluso il 25 settembre 2019

A.

L'accordo di attuazione disciplina gli aspetti della logistica e altri aspetti giuridici in relazione con l'esercizio di tiro d'artiglieria Tiro Alto 2019, organizzato in Svizzera dal 14 al 18 ottobre 2019. Diretto dall'Esercito svizzero, l'esercizio ha permesso ai militari tedeschi partecipanti di imparare le sottigliezze del tiro d'artiglieria in alta montagna in collaborazione con gruppi di artiglieria svizzeri.

B.

L'esercizio offre ai militari tedeschi partecipanti una panoramica di esercizi interessanti realizzati in condizioni alpine. La partecipazione risulta da una domanda effettuata dalle forze armate tedesche.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

La disposizione è entrata in vigore il 25 settembre 2019. Può essere denunciata con un preavviso scritto di 15 giorni.

4709

FF 2020

5.1.2

Accordo tecnico relativo all'accordo quadro del 15 maggio 2004 tra la Svizzera e l'Austria concernente la cooperazione delle loro forze armate nell'ambito dell'istruzione, in vista della partecipazione di militari austriaci all'esercizio di tiro in alta montagna TIRO ALTO, concluso il 12 settembre 2019

A.

L'accordo disciplina gli aspetti della logistica e altri aspetti giuridici in relazione con l'esercizio di tiro d'artiglieria Tiro Alto 2019, organizzato in Svizzera dal 14 al 18 ottobre 2019. Diretto dall'Esercito svizzero, l'esercizio ha permesso ai militari austriaci partecipanti di imparare le sottigliezze del tiro d'artiglieria in alta montagna in collaborazione con gruppi di artiglieria svizzeri.

B.

L'esercizio offre ai militari austriaci partecipanti una panoramica di esercizi interessanti realizzati in condizioni alpine. La partecipazione risulta da una domanda effettuata dalle forze armate austriache in seguito alle esperienze positive raccolte durante gli esercizi precedenti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 2019. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 15 giorni.

4710

FF 2020

5.1.3

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente le prestazioni di sostegno legate all'esercitazione «Epervier», concluso il 14 agosto 2019

A.

L'accordo disciplina lo svolgimento dell'esercitazione congiunta «Epervier», in programma dal 23 al 30 agosto 2019 presso la base aerea di Payerne.

B.

L'accordo disciplina il supporto logistico fornito dalle Forze aeree svizzere alle Forze aeree francesi nell'ambito dell'esercitazione «Epervier».

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2019 con effetto per tutta la durata dell'esercitazione e fino alla conclusione delle corrispondenti procedure amministrative.

4711

FF 2020

5.1.4

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia relativo a un'esercitazione in montagna con gli elicotteri organizzata sul territorio svizzero, concluso il 18 novembre 2019

A.

L'accordo disciplina la partecipazione delle Forze aeree francesi a un'esercitazione di volo in montagna con gli elicotteri che si è tenuta in Svizzera dal 22 al 28 novembre 2019.

B.

L'accordo definisce le responsabilità, il supporto logistico fornito dallo Stato ospite, le regole d'impiego applicabili, le ripercussioni finanziarie dovute alla partecipazione e le questioni di statuto e di responsabilità civile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2019 e la sua durata di validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

4712

FF 2020

5.1.5

Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia concernente il rifornimento aria-aria, concluso il 25 marzo 2019

A.

L'accordo disciplina l'istruzione dei piloti militari delle Forze aeree svizzere per poter eseguire manovre di rifornimento in aria.

B.

L'accordo disciplina il necessario supporto logistico fornito dalle Forze aeree italiane e gli aspetti finanziari derivanti dalla partecipazione delle Forze aeree svizzere alle esercitazioni di rifornimento aria-aria.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 marzo 2019 ed è applicabile a tempo indeterminato. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4713

FF 2020

5.1.6

Accordo tecnico tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'utilizzazione del Centro di lotta antincendio di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 29 marzo 2019

A.

L'accordo permette alle Forze aeree svizzere di utilizzare un impianto moderno ed ecologico allo scopo di esercitare le tecniche antincendio in aeromobili in fiamme e il salvataggio degli equipaggi di volo.

B.

L'accordo disciplina le prestazioni di supporto logistico da parte dei Paesi Bassi alle Forze aeree svizzere e le relative ripercussioni finanziarie.

C.

26 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 marzo 2019 e ha effetto per il periodo d'istruzione, ossia dal 31 marzo al 14 settembre 2019.

4714

FF 2020

5.1.7

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Polonia concernente l'istruzione di carristi polacchi nel centro d'istruzione delle truppe meccanizzate di Thun nel 2019, concluso il 9 aprile 2019

A.

L'accordo disciplina gli aspetti della logistica e altri aspetti giuridici in relazione con l'istruzione di carristi polacchi nel centro d'istruzione delle truppe meccanizzate dell'Esercito svizzero di Thun nel 2019.

B.

I carristi polacchi sono istruiti su simulatori di carri armati nel centro d'istruzione delle truppe meccanizzate di Thun. L'istruzione è stata effettuata su richiesta della Polonia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a 1 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 aprile 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4715

FF 2020

5.1.8

Accordo tecnico tra la Svizzera e il Regno Unito concernente la partecipazione all'esercitazione militare «YORKNITE 2019», concluso il 6 novembre 2019

A.

L'accordo disciplina la partecipazione delle Forze aeree svizzere a un'esercitazione intensiva di volo di quattro settimane nel Regno Unito, che prevede in particolare lo svolgimento di voli notturni e di voli in condizioni difficili.

Costituisce inoltre la base per esercitazioni di difesa contraerea con le Forze aeree britanniche.

B.

L'accordo disciplina sia questioni relative allo statuto dei partecipanti svizzeri sia il supporto logistico fornito dall'esercito britannico e le spese che ne derivano.

C.

682 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 novembre 2019 e ha effetto per il periodo d'istruzione, ovvero dal 6 novembre all'11 dicembre 2019.

4716

FF 2020

5.1.9

Accordo tecnico tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la partecipazione all'esercitazione Frisian Flag, concluso il 26 marzo 2019

A.

L'accordo tecnico disciplina la partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercitazione multinazionale Frisian Flag, tenutasi dal 31 marzo al 12 aprile 2019.

B.

L'accordo disciplina il necessario supporto logistico fornito dallo Stato ospite, le questioni relative allo statuto, le regole d'impiego applicabili e gli aspetti finanziari derivanti da questa partecipazione.

C.

162 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2019 e la sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

4717

FF 2020

5.1.10

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia per l'armamento e la tecnica di difesa concernente l'utilizzazione del poligono di tiro di Vidsel e la messa a disposizione del supporto del Paese ospite durante lo svolgimento dell'ISSYS Course 2019, concluso l'11 ottobre 2019

A.

L'accordo disciplina l'utilizzazione del poligono di tiro (North European Aerospace Test Range, NEAT) di Vidsel, in Svezia, da parte di elicotteri Cougar delle Forze aeree svizzere per un addestramento di simulazione della realtà con il sistema di autoprotezione ISSYS (Integrated Self-Protection System), dal 18 novembre al 6 dicembre 2019.

B.

L'accordo tecnico disciplina, oltre allo statuto dei partecipanti, le modalità di utilizzazione dell'installazione sul NEAT di Vidsel, il supporto logistico e i costi che ne derivano.

C.

784 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 ottobre 2019 e ha effetto per tutta la durata dell'addestramento, se del caso, fino al pagamento delle spese risultanti.

4718

FF 2020

5.2

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.2.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Organizzazione delle Nazioni Unite sulla cooperazione ai fini dell'organizzazione di attività di formazione alle operazioni di pace internazionali e sulle pertinenti intese riguardanti i privilegi e le immunità da accordare in vista di tali attività, concluso il 3 dicembre 201931

31

A.

L'accordo si applica a tutte le attività di formazione svolte in Svizzera nell'ambito delle operazioni di pace internazionali condotte dall'ONU, compresi i corsi, i seminari, gli atelier, le conferenze e le riunioni volti a favorire la formazione alle operazioni di pace internazionali.

B.

Oggetto del presente Accordo è definire le condizioni e le forme della cooperazione ai fini dell'organizzazione di attività di formazione e precisare lo statuto, i privilegi e le immunità delle persone che partecipano alle attività di formazione che hanno luogo in Svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 66b capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2019 ed è concluso a tempo indeterminato. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

RS 0.512.21

4719

FF 2020

5.2.2

Accordo di progetto concernente il Memorandum d'intesa tra Svizzera, Germania, Norvegia e Stati Uniti relativo ai progetti per l'esecuzione di sperimentazioni sulla resistenza e l'efficacia di armi in occasione di dimostrazioni di esplosioni con cariche esplosive pesanti, concluso il 1° marzo 2019

A.

Oggetto dell'accordo di progetto è la pianificazione, lo sviluppo e l'esecuzione di esplosioni. Queste vengono valutate e sono oggetto di un rapporto finale. Nel quadro dell'accordo di progetto le Parti possono stabilire quale armamento, quale materiale e quali tecnologie utilizzare per raggiungere l'obiettivo del Memorandum d'intesa.

B.

L'accordo di progetto concretizza gli interessi comuni in materia di difesa e l'intenzione di evitare spese eccessive per la ricerca nel settore degli armamenti. Esso mira inoltre a migliorare la standardizzazione, la razionalizzazione e l'interoperabilità delle infrastrutture militari e degli armamenti per limitare i costi concernenti lo sviluppo, la sperimentazione e la valutazione di progetti concernenti la forza di protezione e l'efficacia delle armi.

C.

1,35 milioni di franchi.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b e c LM.

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 1° marzo 2019 e ha effetto fino al 28 febbraio 2022. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4720

FF 2020

5.2.3

32

Accordo d'applicazione tra la Svizzera e l'Austria concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea transfrontaliera contro le minacce aeree non militari, concluso l'11 gennaio 2019

A.

L'accordo d'applicazione attua l'Accordo del 28 settembre 2017 32 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea transfrontaliera contro le minacce aeree non militari.

B.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione e le responsabilità in relazione al servizio transfrontaliero di polizia aerea tra Svizzera e Austria, in particolare il coordinamento e il controllo tattico, la procedura di volo, la classificazione dei velivoli nonché le misure di sostegno reciproche.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2019 ed è applicabile a tempo indeterminato. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

RS 0.513.216.31

4721

FF 2020

5.2.4

Istruzioni di sicurezza relative a un progetto tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente un nuovo aereo da combattimento (F 35), concluse il 13 dicembre 2018

A.

Queste istruzioni di sicurezza precisano i requisiti per il controllo e la trasmissione di CMI (Classified Military Information) e CUI (Controlled Unclassified Information) concernenti i programmi di acquisto di F-35. Esse includono il corretto impiego e classificazione di informazioni, la loro pubblicazione e altre disposizioni concernenti la sicurezza.

B.

Queste istruzioni di sicurezza sono state firmate dalle Parti per coinvolgere la Svizzera nel programma di scambio di informazioni dei Paesi durante la fase di acquisto dell'aereo di combattimento F 35.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b e c LM.

E.

Le istruzioni di sicurezza sono entrate in vigore il 13 dicembre 2018 e sono applicabili fino alla conclusione del processo di acquisto.

4722

FF 2020

5.2.5

Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente l'esecuzione di progetti di ricerca, sviluppo, test e valutazione, concluso il 17 aprile 2019

A.

Oggetto dell'accordo è la cooperazione nei settori ricerca, sviluppo, sperimentazione e valutazione allo scopo di acquisire nuovo know-how militare o migliorare quello esistente. Si tratta di un accordo quadro che può essere concretizzato da un accordo di progetto nel settore del materiale dell'esercito.

B.

Le parti perseguono l'obiettivo comune di trarre vantaggio dalla standardizzazione, razionalizzazione e interoperabilità del materiale dell'esercito. In concreto, la collaborazione nell'ambito della ricerca, del collaudo e della valutazione dei progetti apporterà alle Parti il maggiore beneficio economico possibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b e c LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 aprile 2019 e ha effetto fino al 16 aprile 2039. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4723

FF 2020

5.2.6

Allegato di sicurezza tra la Svizzera e la Francia concernente un nuovo aereo da combattimento (Rafale), concluso il 27 settembre 2018

A.

L'allegato di sicurezza stabilisce le informazioni classificate da scambiare.

B.

L'allegato di sicurezza è stato firmato dalle Parti per scambiare informazioni classificate concernenti l'offerta relativa alla cooperazione bilaterale in vista della fornitura di aerei Rafale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b e c LM.

E.

L'allegato è entrato in vigore il 27 settembre 2018 ed è applicabile fino alla conclusione del processo di acquisto.

4724

FF 2020

5.2.7

Allegato di sicurezza tra la Svizzera e la Francia concernente il sistema di difesa terra-aria a lunga gittata (SAMP/T), concluso il 12 febbraio 2019

A.

L'allegato di sicurezza di sicurezza stabilisce le informazioni classificate da scambiare.

B.

Questo allegato di sicurezza è stato firmato dalle Parti allo scopo di scambiare informazioni classificate concernenti l'efficienza dei sistemi di difesa terra-aria DTA (CM3D, GM200, SAMP/T) nell'ambito del bando di concorso indetto da Armasuisse.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b e c LM.

E.

L'allegato è entrato in vigore il 12 febbraio 2019 ed è applicabile fino alla conclusione del processo d'acquisto.

4725

FF 2020

5.2.8

Accordo di attuazione concernente il Memorandum d'intesa tra la Svizzera e i Paesi Bassi sulla cooperazione in materia di armamenti relativa allo scambio e all'impiego di informazioni e di dati di valutazione concernenti il fucile d'assalto SIG SAUER MCX, concluso il 26 settembre 2019

A.

L'accordo disciplina la trasmissione di informazioni concernenti la sperimentazione del fucile d'assalto SIG SAUER MCX da parte dei Paesi Bassi.

B.

Il DDPS ha avviato il processo di acquisto di un nuovo fucile d'assalto e in questo contesto prende in considerazione anche l'acquisto del fucile d'assalto SIG SAUER MCX.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b e c LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 settembre 2019 e ha effetto fino al 31 dicembre 2021. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4726

FF 2020

5.2.9

Accordo di attuazione concernente il Memorandum d'intesa tra la Svizzera e la Svezia sulla cooperazione in materia di armamenti relativa allo scambio di dati e ai test tecnici comuni sulle munizioni, concluso il 16 luglio 2019

A.

Oggetto dell'accordo di attuazione è lo scambio e la comunicazione di dati concernenti la sorveglianza delle munizioni e l'analisi delle prestazioni delle munizioni. L'accordo permette inoltre la reciproca osservazione di test sulle munizioni nonché la comunicazione su futuri progetti di acquisto. Permette pure l'acquisto in comune di munizioni.

B.

La conclusione del presente accordo di attuazione riflette il desiderio delle Parti di ampliare le loro conoscenze in merito alla sicurezza delle munizioni e di impedire incidenti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b e c LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 luglio 2019 e ha effetto fino al 31 dicembre 2029. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4727

FF 2020

6

Dipartimento federale delle finanze

6.1

Accordo tra la Svizzera e la Germania relativo all'applicazione dell'articolo 26 paragrafi 5 e 6 della Convenzione dell'11 agosto 197133 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 25 ottobre 2019

33

A.

L'accordo completa l'accordo del 21 dicembre 2016 relativo all'attuazione di una procedura arbitrale ai sensi dell'articolo 26 paragrafi 5 e 6 della Convenzione.

B.

Le regole procedurali della procedura arbitrale prevista nell'articolo 26 paragrafi 5 e 6 della Convenzione non sono disciplinate nella Convenzione.

L'articolo 26 paragrafo 7 della Convenzione prevede perciò che tali regole siano stabilite mediante accordo amichevole.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 paragrafo 7 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 ottobre 2019 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2022, sempre che le autorità competenti non si accordino su un'applicazione ulteriore.

RS 0.672.913.62

4728

FF 2020

6.2

34

Accordo tra la Svizzera e la Colombia sulla certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione del 26 ottobre 200734 tra la Svizzera e la Colombia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 1° marzo 2019

A.

L'accordo disciplina le modalità di certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione.

B.

Di principio le autorità colombiane non certificano alcun modulo estero. Per questo motivo è stato necessario convenire in una procedura amichevole le modalità di certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.926.31

4729

FF 2020

6.3

35

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'interpretazione dell'articolo 19 paragrafo 2 della Convenzione del 10 luglio 201535 tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 18 novembre 2019

A.

L'accordo disciplina l'applicazione dell'articolo 19 paragrafo 2 della Convenzione alla scuola universitaria professionale della Svizzera Orientale (Fachhochschule Ostschweiz).

B.

L'articolo 19 paragrafo 2 della Convenzione prescrive che le autorità competenti stabiliscano di comune accordo quali siano le istituzioni di diritto pubblico previste da questa disposizione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2020. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.951.43

4730

FF 2020

6.4

36

Accordo tra la Svizzera e la Norvegia concernente l'applicazione dell'articolo 25 paragrafi 5, 6 e 7 della Convenzione del 7 settembre 198736 tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 10 ottobre 2019

A.

L'accordo disciplina l'attuazione della procedura d'arbitrato ai sensi dell'articolo 25 paragrafi 5, 6 e 7 della Convenzione.

B.

Le regole procedurali della procedura d'arbitrato prevista nell'articolo 25 paragrafi 5, 6 e 7 della Convenzione non sono disciplinate nella Convenzione. L'articolo 25 paragrafo 8 della Convenzione prevede perciò che tali regole siano stabilite mediante accordo amichevole.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 8 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.959.81

4731

FF 2020

6.5

37

Dichiarazione comune concernente la definizione di unità operative in relazione alle modalità di intervento dei servizi di pattuglia mista italo-svizzera nelle zone di frontiera delle Province di Como e Varese nonché del Cantone Ticino, conclusa il 18 febbraio 2019

A.

La dichiarazione comune definisce gli uffici competenti e disciplina le modalità di intervento delle pattuglie miste dell'Amministrazione federale delle dogane e della Polizia di frontiera italiana istituite dal 18 febbraio 2019.

B.

L'obiettivo di queste pattuglie è la lotta all'immigrazione illegale nelle zone di frontiera delle Province di Como e Varese nonché del Cantone del Ticino.

Le forze di sicurezza di entrambi gli Stati coopereranno nell'ambito delle rispettive competenze nazionali. Durante il loro servizio, gli agenti doganali e di polizia operanti sul territorio dell'altra Parte svolgono il ruolo di osservatori, offrono assistenza, consulenza e informazioni; non possono invece eseguire autonomamente misure di polizia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 38 paragrafo 1 dell'Accordo del 14 ottobre 201337 sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana.

E.

La dichiarazione comune è entrata in vigore il 18 febbraio 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.360.454.1

4732

FF 2020

6.6

38

Dichiarazione comune tra la Svizzera e l'Italia concernente la definizione di unità operative in relazione alle modalità di intervento dei servizi di pattuglia misti, conclusa il 9 ottobre 2019

A.

La dichiarazione comune definisce gli uffici competenti e disciplina le modalità di intervento delle pattuglie miste dell'Amministrazione federale delle dogane e della Polizia di frontiera italiana istituite dal 18 febbraio 2019.

B.

L'obiettivo di queste pattuglie è la lotta all'immigrazione illegale in tutte le zone di frontiera tra la Svizzera e l'Italia e, di conseguenza, l'ampliamento delle zone di intervento della dichiarazione comune concernente la definizione di unità operative in relazione alle modalità di intervento dei servizi di pattuglia mista italo-svizzera nelle zone di frontiera delle Province di Como e Varese nonché del Cantone del Ticino, firmata il 18 febbraio 2019. Le forze di sicurezza di entrambi gli Stati coopereranno nell'ambito delle rispettive competenze nazionali. Durante il loro servizio, gli agenti doganali e di polizia operanti sul territorio dell'altra Parte svolgono il ruolo di osservatori, offrono assistenza, consulenza e informazioni; non possono invece eseguire autonomamente misure di polizia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 38 paragrafo 1 dell'Accordo del 14 ottobre 201338 sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana.

E.

La dichiarazione comune è entrata in vigore il 9 ottobre 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.360.454.1

4733

FF 2020

6.7

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato nell'ambito della legislazione svizzera sui prodotti da costruzione sul territorio del Principato del Liechtenstein, concluso il 29 maggio 2019

A.

L'accordo stabilisce le modalità secondo cui l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) agirà sul territorio del Principato del Liechtenstein in veste di autorità di sorveglianza del mercato per i prodotti da costruzione.

B.

L'accordo permette garantire la sorveglianza efficace dell'immissione in commercio di prodotti da costruzione in Svizzera e nel Liechtenstein. Assicura inoltre la certezza del diritto per il funzionamento dell'UFCL all'estero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 maggio 2019. Può essere denunciato con un preavviso di un anno al 31 dicembre di ogni anno.

4734

FF 2020

7

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.1

Messaggio del 15 dicembre 200639 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata; messaggio del 5 giugno 200940 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata; messaggio del 28 maggio 201441 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei tredici Stati membri (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia) nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae beneficio ed è per questo motivo che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE. I fondi a favore dei dieci Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 (UE-10) sono stati impegnati completamente fino alla seconda metà del 2012, quelli per la Bulgaria e la Romania entro la fine del 2014 e quelli per la Croazia fino al primo semestre del 2017. Il 14 giugno 2017 è terminato il periodo decennale di applicazione del contributo a UE-10. La cooperazione con la Bulgaria e la Romania proseguirà fino al 2019, quella con la Croazia fino al 2024. Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori dello sviluppo regionale, della sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della salute, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario delle ONG. La SECO si concentra su risanamento e modernizzazione delle infrastrutture di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione del settore privato e del commercio, mettendo in particolare l'accento sulle piccole e medie imprese (PMI).

Mentre nel 2019 non sono stati conclusi nuovi accordi di progetto, alcuni accordi di progetto esistenti con la Bulgaria, la Romania e la Croazia sono stati modificati. Per questo motivo la presente introduzione viene mantenuta.

39 40 41

FF 2007 453 FF 2009 4197 FF 2014 3525

4735

FF 2020

7.2

Credito quadro per la continuazione del finanzamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI42 Introduzione

La cooperazione internazionale della Svizzera si adopera per realizzare la propria visione di un mondo senza povertà e in pace nonché per uno sviluppo sostenibile. La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI promuove in particolare la transizione a sistemi democratici e conformi ai principi dell'economia di mercato in cinque Paesi dei Balcani occidentali e tre regioni dell'ex Unione sovietica (Asia centrale, Caucaso del Sud, Moldavia e Ucraina). La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO. Quest'ultima si concentra sulla trasparenza nella mobilitazione delle risorse, sull'occupazione e sullo sviluppo economico, sull'approvvigionamento energetico e idrico, sullo smaltimento delle acque di scarico dei centri urbani e sull'efficienza energetica nella produzione industriale. Altri temi centrali sono il miglioramento delle condizioni di investimento per le imprese, il rafforzamento dell'amministrazione delle finanze pubbliche e della politica finanziaria ed economica e lo sviluppo del settore finanziario. Anche il coinvolgimento dei Paesi partner nelle catene globali di creazione di valore e il sostegno fornito loro nell'ambito dell'adesione all'OMC sono aspetti importanti del programma della SECO. L'incoraggiamento della governance economica è un tema trasversale di particolare importanza per l'intero programma.

42

FF 2016 2005

4736

FF 2020

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 201643 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Aiuto pubblico allo sviluppo N.

Parte contraente

Oggetto

1.

Tagikistan

Contributo al «Pamir Private Power 02.12.2019 Project III»

9,55 milioni di dollari americani

2.

Ucraina

Commercio a più alto valore aggiunto nel settore biologico e lattiero-caseario in Ucraina

28.08.2019

4 milioni di franchi

3.

BERS

Conto di cooperazione per la collaborazione tecnica nell'ambito dell'approvvigionamento idrico e dell'evacuazione delle acque di scarico a Faizobod.

06.12.2018

3,6 milioni di euro

4.

BERS

Realizzazione di una piattaforma di 16.01.2019 dialogo politico (pubblico/privato) 2019­2021 in Albania nel settore degli investimenti

1,379 milioni di euro

5.

BERS

Conto di cooperazione per il trattamento delle acque di scarico a Gjilan e Mitrovica

24.06.2019

720 000 euro

6.

BERS

Contributo al «Naryn Water II Project»

09.12.2019

3,824 milioni di euro

7.

BIRS/IDA

Fondo fiduciario per il rafforzamento del settore finanziario in Tagikistan

04.12.2018

2,2 milioni di franchi

8.

BIRS/IDA

Contributo alla seconda fase 19.10.2019 del fondo fiduciario di donatori per lo sviluppo urbano sostenibile

3,75 milioni di dollari americani

9.

IFC

Allegato n. 5 all'accordo quadro per la creazione di un fondo di assistenza tecnica in Europa e in Asia centrale: «Programma di inclusione finanziaria in Asia centrale»

12.04.2019

5,417 milioni di dollari americani

10.

IFC

Allegato n. 6 all'accordo quadro per la creazione di un fondo di assistenza tecnica in Europa e in Asia Centrale: «Programma di promozione di investimenti sostenibili mediante migliori standard ambientali, sociali e di gestione aziendale»

20.07.2019

5 milioni di dollari americani

43

Data di conclusione

Costi

RS 974.1

4737

FF 2020

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

11.

IFC

Allegato n. 7 all'accordo quadro per la creazione di un fondo di assistenza tecnica in Europa e in Asia Centrale «Programma di industria leggera nell'Europa del Sud e dell'Est»

29.10.2019

3,389 milioni di dollari americani

12.

IFC

Allegato n. 8 all'accordo quadro per la creazione di un fondo di assistenza tecnica in Europa e in Asia Centrale «Programma di inclusione finanziaria in Ucraina»

18.11.2019

2,86 milioni di dollari americani

13.

IFC

Allegato n. 9 all'accordo quadro per la creazione di un fondo di assistenza tecnica in Europa e in Asia centrale, contributo al «Europe and Central Asia Private-Public-Partnership Transaction Advisory Program»

28.11.2019

1,5 milioni di dollari americani

14.

UNODC

Finanziamento dell'attuazione del progetto per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Albania

26.11.2018

550 000 franchi

15.

PNUS

Miglioramento della resilienza contro le inondazioni nella regione del Polog, Macedonia del Nord

04.12.2018

6,9 milioni di franchi

16.

PNUS

Accordo sulla ripartizione dei costi con terzi per il programma «Rafforzare le organizzazioni associative di PMI in Ucraina, fase II»

18.11.2019

2,525 milioni di dollari americani

4738

FF 2020

7.3

Credito quadro per provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo44 Introduzione

La cooperazione internazionale della Svizzera si adopera per realizzare la propria visione di un mondo senza povertà e in pace nonché per uno sviluppo sostenibile.

Nell'applicazione di provvedimenti di politica economica e commerciale la SECO si basa su tale visione e promuove una crescita sostenibile, inclusiva e rispettosa dell'ambiente, migliorando le condizioni quadro dei suoi Paesi partner. La cooperazione economica allo sviluppo della SECO si concentra su quattro temi prioritari: rafforzare la politica economica e finanziaria; sviluppare infrastrutture e approvvigionamento urbani; sostenere il settore privato e l'imprenditoria; promuovere il commercio sostenibile. La SECO opera segnatamente con i Paesi in sviluppo più progrediti (Middle Income Countries, MIC). Fra i Paesi prioritari figurano la Colombia, l'Egitto, il Ghana, l'Indonesia, il Perù, il Sudafrica, la Tunisia e il Vietnam.

Oltre alle misure bilaterali, è determinante una stretta collaborazione economica con le organizzazioni specializzate, come gli organismi dell'ONU operanti nel settore commerciale, l'OIL e le banche multilaterali di sviluppo. L'aiuto finanziario multilaterale è fornito quale compito congiunto con la DSC.

44

FF 2016 2005

4739

FF 2020

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197645 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

1.

Albania

Attuazione della seconda fase dell'aiuto bilaterale e del rafforzamento delle capacità delle banche centrali

01.03.2019

710 000 franchi

2.

Azerbaigian Attuazione della seconda fase dell'aiuto bilaterale e del rafforzamento delle capacità delle banche centrali

03.06.2019

735 000 franchi

3.

Bosnia ed Erzegovina

Attuazione della seconda fase dell'aiuto bilaterale e del rafforzamento delle capacità delle banche centrali

13.02.2019

770 000 franchi

4.

Colombia

Attuazione della seconda fase dell'aiuto bilaterale e del rafforzamento delle capacità delle banche centrali

04.04.2019

775 000 franchi

5.

Colombia

Progetto di proprietà intellettuale colombiano-svizzero («Colipri II»)

27.09.2019

1,5 milioni di franchi

6.

Egitto

Programma globale concernente il settore tessile e l'abbigliamento (GTEX)

22.09.2019

1,5 milioni di franchi

7.

Stati Uniti

Convenzione di cooperazione per l'attuazione del progetto sulle risorse idriche e sullo smaltimento delle acque reflue in Indonesia

20.02.2019

4,5 milioni di dollari americani

8.

Ghana

Programma di competitività del settore privato

28.11.2018

15,41 milioni di euro

9.

Ghana

Programma di sostegno delle autorità nazionali di vigilanza delle pensioni

25.05.2019

1,8 milioni di franchi

10.

Ghana

Programma «Sustainable Recycling Industries, Phase II» (SRI II)

23.10.2019

1,2 milioni di franchi

11.

Ghana

Sostegno al governo per rafforzare la sua capacità di gestione delle finanze pubbliche a livello decentralizzato

30.10.2019

19 milioni di franchi

12.

Norvegia

Sistema generale di preferenze

21.06.2017

13.

Perù

Attuazione della seconda fase dell'aiuto bilaterale e del rafforzamento delle capacità delle banche centrali

06.02.2019

775 000 franchi

14.

Perù

Progetto di proprietà intellettuale peruviano-svizzero («Pesipro»)

28.05.2019

578 000 franchi

45

RS 974.0

4740

FF 2020

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

15.

Tunisia

Attuazione della seconda fase dell'aiuto bilaterale e del rafforzamento delle capacità delle banche centrali

08.05.2019

765 000 franchi

16.

UE

Sistema generale di preferenze

21.06.2017

­

17.

Banca asiatica di sviluppo

Contributo al fondo fiduciario dei donatori per la «Cities Development Initiative for Asia»

20.12.2018

4 milioni di dollari americani

18.

Banca africana di sviluppo

Lettera di partecipazione al fondo per lo sviluppo delle città e dei comuni

13.06.2019

200 000 franchi

19.

Banca africana di sviluppo

Accordo concernente il «Boost Africa Entrepreneurship Lab»

13.06.2019

3 milioni di franchi

20.

Banca inter- Contributo al fondo multidonatori per 25.10.2019 americana lo sviluppo urbano sostenibile in America di sviluppo Latina e nei Caraibi

500 000 franchi

21.

Banca inter- Partecipazione all'iniziativa sulla americana migrazione della Banca interamericana di sviluppo di sviluppo «Colombia - Program to Strenghten Employment Policies»

01.11.2019

2,5 milioni di dollari americani

22.

BIRS

Accordo per la restituzione alla BIRS per la promozione di innovazioni per l'occupazione giovanile in Sudafrica «Externally Finance Output»

25.04.2019

980 000 dollari americani

23.

BIRS/IDA

Programma per la promozione delle tecnologie digitali nel settore pubblico «Externally Finance Output»

12.04.2019

250 000 franchi

24.

BIRS/IDA

Sostegno al ministero delle finanze colombiano nel settore degli appalti pubblici e della gestione di infrastrutture e conoscenze

27.06.2019

8 milioni di franchi

25.

BIRS/IDA

Finanziamento di uno studio per l'analisi del «Land Administration Domain Model» in Peru

19.08.2019

100 000 dollari americani

26.

BIRS/IDA

Programma per il sostegno globale e programmatico nel settore delle materie prime ­ fondo fiduciario multidonatori

18.10.2019

7 milioni di franchi

27.

IFC e BIRS/IDA

Fondo fiduciario multidonatori concernente l'inclusione finanziaria e i posti di lavoro nel Vicino Oriente e in Nordafrica

14.11.2019

6 milioni di dollari americani e 2 milioni di franchi

28.

UNCTAD

Programma per il rafforzamento della 14.12.2018 gestione del debito pubblico in determinati Paesi con un reddito medio e basso

2,26 milioni di franchi

4741

FF 2020

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

29.

FMI

Strumento di diagnostica e di valutazione delle amministrazioni fiscali «TADAT, Phase II»

27.09.2019

950 000 franchi

30.

UNODC

Attuazione del progetto di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella regione del Mekong

26.11.2018

1,6 milioni di franchi

31.

UNIDO

Contributo alla seconda fase del progetto dei distretti energetici in Colombia

16.09.2019

4,788 milioni di franchi

32.

UNIDO

Progetto per il miglioramento dell'accesso 18.11.2019 al mercato per prodotti agricoli, fase II (PAMPAT II - Tunisia)

4,1 milioni di franchi

33.

UNOPS

Accordo di finanziamento per il programma di alleanza delle città

4,25 milioni di dollari americani

4742

23.01.2019

FF 2020

7.4

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.4.1

Accordo tra la Svizzera e il Cile di reciproco riconoscimento dei prodotti biologici, concluso il 5 agosto 2019

A.

L'accordo prevede il mutuo riconoscimento dell'equivalenza delle norme di produzione nel comparto biologico e dei rispettivi sistemi di controllo.

B.

L'accordo promuoverà il commercio di prodotti biologici contribuendo così all'ulteriore sviluppo di questo comparto in entrambi i Paesi. Migliorerà anche la protezione delle rispettive caratterizzazioni bio e intensificherà la collaborazione bilaterale su aspetti normativi concernenti la produzione biologica.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 177a capoverso 2 LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 agosto. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

4743

FF 2020

7.4.2

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo per l'attuazione del programma «International Innovation Award for Sustainable Food and Agriculture: celebratinginspiring stories of innovation and innovators» concluso il 4 febbraio 2019

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo finanziario della Svizzera al programma, in particolare il finanziamento di due premi e la procedura di nomina dei candidati. La FAO si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà.

B.

In occasione della 41a conferenza della FAO la Svizzera e la FAO hanno assegnato per la prima volta il Premio internazionale all'innovazione per un'agricoltura e un'alimentazione sostenibili. I premi sono stati assegnati nelle due categorie «Digitalizzazione e innovazione per sistemi alimentari sostenibili» e «Innovazioni tese a incoraggiare i giovani nell'agricoltura e nei sistemi alimentari». Questi riconoscimenti sono strumenti per promuovere il ruolo decisivo che le innovazioni svolgono per il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura e per migliorare la sicurezza alimentare e l'alimentazione di tutti.

C.

80 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 febbraio 2019 e copre il periodo dal 21 novembre 2018 al 1° luglio 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

4744

FF 2020

7.4.3

Accordo quadro tra la Svizzera e la FAO, concluso il 22 giugno 2019

A.

L'accordo stabilisce il quadro amministrativo per i contributi della Svizzera alla FAO per progetti e programmi specifici, nonché le regole per l'invio di esperti (APO) alla FAO. L'accordo quadro disciplina inoltre le forme e le modalità amministrative di collaborazione tra la FAO e i singoli uffici e organi federali, responsabili nei rispettivi settori. Le forme e le modalità amministrative di tale collaborazione sono stabilite in due allegati e riguardano da un lato la collaborazione tra la Svizzera e la FAO per progetti e programmi specifici, e dall'altro il finanziamento e l'invio di APO alla FAO.

B.

Il presente accordo quadro mira innanzitutto a una collaborazione sempre più stretta tra la Svizzera e la FAO nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca in linea con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 giugno 2019 e ha effetto fino al 22 giugno 2024. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 60 giorni.

4745

FF 2020

7.4.4

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo per il progetto «Addressing water scarcity in agriculture and food systems», concluso l'8 agosto 2019

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero all'esecuzione del progetto «Addressing water scarcity in agriculture and food systems» nell'ambito del partenariato «Water scarcity in Agriculture» della FAO, che si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà

B.

Il partenariato è volto a superare la sfida della siccità nell'agricoltura, un settore che impiega circa il 70 per cento del prelievo mondiale di acqua dolce e che è sottoposto a una crescente pressione dovuta alla concorrenza in costante crescita proveniente dagli altri settori nonché agli effetti del cambiamento climatico. Il progetto mira a rafforzare le capacità delle istituzioni per promuovere l'introduzione di pratiche integrate e interdisciplinari volte ad aumentare in modo sostenibile la produttività e la produzione e a contrastare il cambiamento climatico e l'ecocidio.

C.

300 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2019 e ha effetto fino al 28 febbraio 2022. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di un mese.

4746

FF 2020

7.4.5

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo per lo svolgimento della Giornata mondiale dell'alimentazione, concluso il 25 settembre 2019

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero all'organizzazione dell'evento in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, segnatamente il finanziamento di una parte delle spese di regia e delle spese di installazione operativa degli stand presso la stazione Cornavin a Ginevra.

B.

Ogni anno il 16 ottobre la FAO festeggia la Giornata mondiale dell'alimentazione in memoria della fondazione dell'Organizzazione nel 1945. Con lo slogan «Le nostre azioni sono il nostro futuro. Un'alimentazione sana per un mondo #FameZero» è stata celebrata la 74a Giornata mondiale dell'alimentazione. Per questo scopo alla stazione Cornavin è stato installato uno stand di rappresentanza in comune tra la FAO e l'Ufficio federale dell'agricoltura al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica svizzera e informarla sul mandato e il lavoro della FAO, in particolare nel quadro dell'obiettivo 2 degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Mediante supporti visivi, conferenze stampa, visite alle scuole e la distribuzione della «zuppa della condivisione» da parte delle personalità coinvolte sono stati inviati messaggi chiave sulle modalità con cui i diversi attori possono contribuire a eliminare la fame nel mondo.

C.

15 439 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 settembre 2019 e ha effetto fino al 30 ottobre 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

4747

FF 2020

7.4.6

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente il finanziamento del progetto «Promoting sustainable mountain development within the framework of the Mountain Partnership», concluso il 27 novembre 2019

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero all'esecuzione del progetto «Promoting sustainable mountain development within the framework of the Mountain Partnership», segnatamente il finanziamento di una parte delle attività del Progetto. La Mountain Partnership è parte della FAO.

B.

La Mountain Partnership è un'associazione di Stati, organizzazioni internazionali e ONG che si adoperano per la protezione a lungo termine delle regioni di montagna e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. L'obiettivo principale del progetto multilaterale è creare condizioni favorevoli per la promozione di uno sviluppo sostenibile nelle regioni di montagna, di un'agricoltura di montagna sostenibile e di una maggiora resilienza della popolazione. Con questo accordo la Svizzera contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Mountain Partnership.

C.

600 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 settembre 2019 e ha effetto da novembre 2019 a ottobre 2024. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di un mese.

4748

FF 2020

7.4.7

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente il finanziamento del progetto «Sustainable Food System Country Profiles for Low- and MiddleIncome regions», concluso il 5 dicembre 2019

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero all'esecuzione del progetto «Sustainable Food System Country Profiles for Low- and MiddleIncome regions» nell'ambito del Centro internazionale di agricoltura tropicale della FAO.

B.

Il progetto mira a sviluppare uno strumento di sostegno a una presa di decisioni fondate e basate sull'evidenza sui sistemi alimentari. Lo strumento sarà messo a punto e testato in tre Paesi: Bangladesh, Etiopia e Honduras. Si prevede che i risultati del progetto diventeranno parte del «Sustainable Food Systems Toolbox» dell'«One Planet Programm» per sistemi alimentari sostenibili dell'ONU. La Svizzera assicura la co-direzione di questo programma.

C.

999 006 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2019 e ha effetto dal 1° dicembre al 31 luglio 2022. In caso di inadempienza da parte della FAO, la Svizzera può mettere fine all'accordo e chiedere il rimborso totale o parziale del contributo.

4749

FF 2020

7.4.8

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente il finanziamento del «Flexible Multi-Partner Mechanism» della FAO, concluso il 9 dicembre 2019

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera al «Flexible Multi-Partner Mechanism» della FAO, segnatamente il finanziamento di una parte dei programmi del meccanismo.

B.

Il meccanismo è stato creato nel 2010 come primo programma principale di sostegno al programma di lavoro della FAO mediante fondi flessibili.

Nel 2018 è stato ristrutturato e si concentra su cinque settori chiave: (1) governance reattiva per processi decisionali efficaci, (2) fissazione di priorità strategiche per il finanziamento catalizzatore e il rapporto qualità/prezzo, (3) modalità di esecuzione programmatiche ed efficaci, (4) sorveglianza e rapporti integrati, nonché (5) miglioramento della visibilità e della commercializzazione. Il contributo della Svizzera servirà così a sostenere il quadro strategico della FAO.

C.

160 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2019 e ha effetto per tutta la durata del progetto. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di un mese.

4750

FF 2020

7.4.9

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente il finanziamento del progetto «Swiss Centre for Locusts and Migratory Pests», concluso il 17 dicembre 2019

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al rinnovo, alla concezione e alla manutenzione straordinaria del «Swiss Centre for Locusts and Migratory Pests» per una durata di 15 anni. Il Centro si trova all'interno della FAO.

B.

La FAO è l'unica organizzazione che sorveglia e controlla la formazione di sciami di locuste e la diffusione di altri parassiti. L'attività è coordinata all'interno del Centro d'emergenza per il controllo della locusta, che a causa delle superfici e degli impianti vetusti deve essere rinnovato. Il progetto mira in particolare a rinnovare i locali per trasformarli in un centro svizzero d'informazione per la lotta contro le locuste e i parassiti. Le tematiche del Centro saranno estese alla prevenzione delle fitopatologie e dei parassiti transfrontalieri. Con il presente accordo la Svizzera apporta il proprio contributo alla lotta antiparassitaria e aumenta la propria visibilità in seno alla FAO.

C.

164 115 dollari americani.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2019 e ha effetto per 15 anni dalla data di completamento dell'esecuzione del progetto. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di un mese.

4751

FF 2020

7.4.10

46 47

Accordo tra la Svizzera e l'Istituto Max von Laue - Paul Langevin (ILL) relativo alla partecipazione scientifica della Svizzera (2019­2023), concluso il 15 luglio 201946

A.

L'accordo regola le modalità di partecipazione della Svizzera e dei suoi scienziati al programma e alle attività dell'ILL, inclusi gli oneri e i diritti specifici dell'ILL e della Confederazione Svizzera derivanti da detta partecipazione per un periodo di cinque anni.

B.

Fondato nel 1967, l'ILL gestisce a Grenoble una potente sorgente di neutroni che alimenta una quarantina di stazioni di sperimentazione al servizio di numerosi settori di ricerca tecnologicamente avanzati. Con oltre 565 pubblicazioni scientifiche nel 2017 l'ILL si è affermato come la sorgente di neutroni «più produttiva» al mondo. Dal 1988 la Svizzera vi partecipa sulla base di contratti quinquennali. L'ultimo accordo è scaduto il 31 dicembre 2018.

Data la forte necessità della ricerca svizzera di avere accesso a fasci di neutroni e considerate le infrastrutture disponibili in Svizzera e in Europa, è essenziale che la Svizzera continui a partecipare all'ILL nel periodo 2019­ 2023. Con la decisione del Consiglio federale del 13 settembre 201647 il Parlamento ha concesso un credito d'impegno di 14,4 milioni di franchi che spiana la strada alla conclusione dell'accordo in questione. L'ILL non è un'organizzazione internazionale, ma una società di diritto francese. Tuttavia, dato che quest'ultima è disciplinata da una convenzione intergovernativa sottoscritta da Francia, Germania e Regno Unito, il presente accordo va trattato in maniera analoga a un trattato internazionale.

C.

12,21 milioni di euro.

D.

Articolo 31 capoverso 1 LPRI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2019 ed è valido fino al 31 dicembre 2023. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.423.14 FF 2016 7173

4752

FF 2020

8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

8.1

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente le misure di applicazione per il 2020 circa il deposito e l'utilizzazione da parte delle autorità francesi dell'approvvigionamento idrico dell'Arve proveniente da Emosson, concluso il 25 novembre 2019

48

A.

L'accordo fissa le condizioni di utilizzo da parte delle autorità francesi dell'approvvigionamento idrico dell'Arve, conformemente all'articolo 20 della Convenzione del 23 agosto 196348 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson.

L'accumulazione delle acque nel Lemano e il deflusso suppletivo a Ginevra vanno sottoposti a determinate limitazioni intese a mantenere lo stato attuale per quanto riguarda i livelli di piena e di magra del lago.

B.

La Svizzera e la Francia hanno un interesse comune nella gestione sostenibile delle deviazioni idriche dell'Arve a partire dalla diga e dalla centrale idroelettrica di Emosson fino al lago Lemano. Si tratta in particolare di proteggere le rive del lago Lemano dalle piene, garantire il livello dell'acqua per la navigazione e assicurare alle autorità francesi l'utilizzo delle acque del Reno con una portata minima di 150 m3/s, misurata al ponte di Lagnieu.

L'utilizzazione della riserva d'acqua dell'Arve può contribure a questo scopo alle condizioni che sono fissate nell'accordo sulle misure di esecuzione per il 2020.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

L'accordo ha effetto per cinque anni a partire dal 1° gennaio 2020. Su accordo tra i presidenti delle Delegazioni svizzera e francese può essere prorogato. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.721.809.349.1

4753

FF 2020

8.2

Accordo tra la Svizzera e il Costa Rica concernente il traffico aereo di linea, concluso il 27 febbraio 2019

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.

B.

Il nuovo accordo si iscrive nella politica aerea svizzera definita dal Parlamento e dal Governo, che prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale. L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la creazione di collegamenti aerei.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo entrerà in vigore quando le parti contraenti avranno dimostrato l'adempimento delle procedure interne richieste per l'entrata in vigore. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 9 ottobre 2019.

L'accordo può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso.

4754

FF 2020

8.3

49

Accordo tra la Svizzera e l'Indonesia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 31 marzo 201649

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.

B.

Il nuovo accordo si iscrive nella politica aerea svizzera definita dal Parlamento e dal Consiglio federale, che prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 settembre 2019. Con l'entrata in vigore del presente accordo è abrogato l'accordo del 14 giugno 1978 concernente il traffico aereo di linea. L'accordo può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso.

RS 0.748.127.194.27

4755

FF 2020

8.4

Accordo tra la Svizzera e il Montenegro concernente il traffico aereo di linea, concluso il 13 giugno 2011

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.

B.

Il nuovo accordo si iscrive nella politica aerea svizzera definita dal Parlamento e dal Consiglio federale, che prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo entrerà in vigore quando le parti contraenti avranno dimostrato l'adempimento delle procedure interne richieste per l'entrata in vigore. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 10 maggio 2019.

L'accordo può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso.

4756

FF 2020

8.5

Accordo tra la Svizzera e le Seychelles concernente il traffico aereo di linea, concluso il 13 dicembre 2018

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.

B.

Il nuovo accordo si iscrive nella politica aerea svizzera definita dal Parlamento e dal Consiglio federale, che prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo entrerà in vigore quando le parti contraenti avranno dimostrato l'adempimento delle procedure interne richieste per l'entrata in vigore. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 6 marzo 2019.

L'accordo può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso.

4757

FF 2020

8.6

Accordo tra la Svizzera e lo Zambia concernente il traffico aereo di linea, concluso l'8 gennaio 2019

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.

B.

Il nuovo accordo si iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e dal Consiglio federale, che prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo entrerà in vigore quando le parti contraenti avranno dimostrato l'adempimento delle procedure interne richieste per l'entrata in vigore. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 14 maggio 2019.

L'accordo può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso.

4758

FF 2020

8.7

Convenzione tra le amministrazioni del Belgio, della Germania, della Francia, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e della Svizzera concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nelle bande di frequenza 703­733 / 758­788 MHz, conclusa il 23 maggio 2017

A.

La convenzione disciplina l'utilizzazione delle frequenze per sistemi di telefonia mobile nel dominio di frequenze menzionato e le modalità di pianificazione tra gli operatori di telefonia mobile svizzeri e i loro concorrenti nei Paesi vicini.

B.

La convenzione consente agli operatori di fornire servizi di telefonia mobile fino alle frontiere nazionali e di semplificare la pianificazione delle reti di radiocomunicazione nelle rispettive zone frontaliere. La convenzione contribuisce a ridurre il rischio di interferenze e a un'utilizzazione più efficace delle frequenze.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 26 agosto 2019 per una durata indeterminata. Può essere riveduta in qualsiasi momento e denunciato con un preavviso scritto di sei mesi per la fine di un anno civile.

4759

FF 2020

8.8

Convenzione tra le amministrazioni del Belgio, della Germania, della Francia, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e della Svizzera concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nella banda di frequenza 1427­1518 MHz, conclusa il 23 maggio 2017

A.

La convenzione disciplina l'utilizzazione delle frequenze per sistemi di telefonia mobile nel dominio di frequenze menzionato e le modalità di pianificazione tra gli operatori di telefonia mobile svizzeri e i loro concorrenti nei Paesi vicini.

B.

La convenzione consente agli operatori di fornire servizi di telefonia mobile fino alle frontiere nazionali e di semplificare la pianificazione delle reti di radiocomunicazione nelle rispettive zone frontaliere. La convenzione contribuisce a ridurre il rischio di interferenze e a un'utilizzazione più efficace delle frequenze.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 26 agosto 2019 per una durata indeterminata. Può essere riveduto in qualsiasi momento alla luce degli sviluppi tecnici, regolamentari o amministrativi e denunciato con un preavviso scritto di sei mesi per la fine di un anno civile.

4760

FF 2020

8.9

Convenzione tra le amministrazioni della Germania, del Liechtenstein, dell'Austria e della Svizzera concernente l'utilizzazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nella banda di frequenza 703-733 / 758-788 MHz, conclusa il 20 settembre 2017

A.

La convenzione disciplina l'utilizzazione delle frequenze per sistemi di telefonia mobile nel dominio di frequenze menzionato e le modalità di pianificazione tra gli operatori di telefonia mobile svizzeri e i loro concorrenti nei Paesi vicini.

B.

La convenzione consente agli operatori di fornire servizi di telefonia mobile fino alle frontiere nazionali e di semplificare la pianificazione delle reti di radiocomunicazione nelle rispettive zone frontaliere. La convenzione contribuisce a ridurre il rischio di interferenze e a un'utilizzazione più efficace delle frequenze.

C.

Nessuna.

D.

Art. 104 LRTV e art. 64 LTC.

E.

La convenzione è stata sottoposta a revisione il 29 novembre 2018 ed è entrata in vigore in quello stesso giorno per una durata illimitata. Può essere riveduta in qualsiasi momento e denunciata dalle amministrazioni con un preavviso scritto di 12 mesi per la fine di un anno civile.

4761

FF 2020

8.10

Convenzione tra le amministrazioni della Germania, del Liechtenstein, dell'Austria e della Svizzera concernente l'utilizzazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nella banda di frequenza 3400-3800 MHz, conclusa il 20 settembre 2017

A.

La convenzione disciplina l'utilizzazione delle frequenze per sistemi di telefonia mobile nel dominio di frequenze menzionato e le modalità di pianificazione tra gli operatori di telefonia mobile svizzeri e i loro concorrenti nei Paesi vicini.

B.

La convenzione consente agli operatori di fornire servizi di telefonia mobile fino alle frontiere nazionali e di semplificare la pianificazione delle reti di radiocomunicazione nelle rispettive zone frontaliere. La convenzione contribuisce a ridurre il rischio di interferenze e a un'utilizzazione più efficace delle frequenze.

C.

Nessuna.

D.

Art. 104 LRTV e art. 64 LTC.

E.

La convenzione è stata sottoposta a revisione il 29 novembre 2018 ed è entrata in vigore in quello stesso giorno per una durata illimitata. Può essere riveduta in qualsiasi momento alla luce degli sviluppi tecnici, regolamentari o amministrativi e può essere denunciata con un preavviso di 12 mesi.

4762

FF 2020

8.11

Convenzione tra le amministrazioni del Belgio, della Germania, della Francia, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e della Svizzera concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nelle bande di frequenza 3400-3800 MHz, conclusa il 22 novembre 2017

A.

La convenzione disciplina l'utilizzazione delle frequenze per sistemi di telefonia mobile nel dominio di frequenze menzionato e le modalità di pianificazione tra gli operatori di telefonia mobile svizzeri e i loro concorrenti nei Paesi vicini.

B.

La convenzione consente agli operatori di fornire servizi di telefonia mobile fino alle frontiere nazionali e di semplificare la pianificazione delle reti di radiocomunicazione nelle rispettive zone frontaliere. La convenzione contribuisce a ridurre il rischio di interferenze e a un'utilizzazione più efficace delle frequenze.

C.

Nessuna.

D.

Art. 104 LRTV e art. 64 LTC.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 26 agosto 2019 per una durata illimitata. Può essere riveduta in qualsiasi momento e denunciata con un preavviso scritto di sei mesi.

4763

FF 2020

8.12

Convenzione tra le amministrazioni della Germania, del Liechtenstein, dell'Austria e della Svizzera concernente l'utilizzazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i servizi di radiocomunicazione a banda larga destinati alle organizzazioni di sicurezza (BB-PPDR) nelle bande di frequenza 698-703 / 753-758 MHz e 733-736 / 788-791 MHz, conclusa il 29 novembre 2018

A.

La convenzione disciplina l'utilizzazione delle frequenze per i sistemi di radiocomunicazione di sicurezza a banda larga nel dominio di frequenze menzionate.

B.

La convenzione consente agli operatori di sistemi di radiocomunicazione a banda larga destinati alle organizzazioni di sicurezza una copertura fino alle frontiere nazionali e di semplificare la pianificazione delle reti di radiocomunicazione nelle rispettive zone frontaliere. La convenzione contribuisce a ridurre il rischio di interferenze e a un'utilizzazione più efficace delle frequenze.

C.

Nessuna

D.

Art. 104 LRTV e art. 64 LTC.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 29 novembre 2018 per una durata illimitata. Può essere riveduta in qualsiasi momento alla luce degli sviluppi tecnici, regolamentari o amministrativi e può essere denunciata con un preavviso di 12 mesi.

4764

FF 2020

8.13

Convenzione tra le amministrazioni del Belgio, della Germania, della Francia, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e della Svizzera concernente l'utilizzazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i servizi di radiocomunicazione a banda larga destinati alle organizzazioni di sicurezza (BB-PPDR) nelle bande di frequenza 698­703 / 753­758 MHz e 733­736 / 788­791 MHz, conclusa il 1° marzo 2019

A.

La convenzione disciplina l'utilizzazione delle frequenze per i sistemi di radiocomunicazione di sicurezza a banda larga nel dominio di frequenze menzionate.

B.

La convenzione consente agli operatori di sistemi di radiocomunicazione a banda larga destinati alle organizzazioni di sicurezza una copertura fino alle frontiere nazionali e di semplificare la pianificazione delle reti di radiocomunicazione nelle rispettive zone frontaliere. La convenzione contribuisce a ridurre il rischio di interferenze e a un'utilizzazione più efficace delle frequenze.

C.

Nessuna.

D.

Art. 104 LRTV e art. 64 LTC.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 26 agosto 2019 per una durata illimitata. Può essere riveduta in qualsiasi momento alla luce degli sviluppi tecnici, regolamentari o amministrativi e può essere denunciata con un preavviso di 12 mesi.

4765

FF 2020

8.14

Accordo tra la Svizzera e l'IEA concernente la partecipazione all'«Implementing Agreement for a Co-operative Programme on Hydropower Technologies and Programmes», concluso il 26 agosto 2019

A.

L'accordo definisce le modalità della partecipazione della Svizzera all'«Implementing Agreement for a Co-operative Programme on Hydropower Technologies and Programmes» (di seguito: Hydropower TCP) dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE).

B.

L'Hydropower TCP include attualmente otto Stati membri nonché l'Unione europea. Esso costituisce un'importante piattaforma per il coordinamento a livello internazionale della ricerca nel settore della forza idrica. La forza idrica costituisce un pilastro importante della Strategia energetica 2050 della Confederazione; la ricerca in questo settore è indispensabile per realizzare gli obiettivi definiti da tale strategia. Il coordinamento a livello internazionale crea sinergie che favoriscono un'utilizzazione più efficace dei fondi pubblici a favore della ricerca in Svizzera.

C.

13 500 dollari americani all'anno.

D.

Art. 31 cpv. 1 LPRI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 agosto 2019. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di dodici mesi.

4766

FF 2020

8.15

Accordo multilaterale M 318 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo concernente il trasporto di gas della classe 2 in recipienti ricaricabili omologati dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti, concluso il 29 maggio 2019

A.

Importazione o esportazione di recipienti a pressione ricaricabili, vuoti, non puliti o riempiti con gas e omologati dal ministero dei trasporti degli Stati Uniti.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Art. 106a cpv. 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 maggio 2019 e ha effetto fino al 1° giugno 2023. Può essere denunciato in qualsiasi momento.

4767

FF 2020

8.16

Accordo multilaterale M 319 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo concernente i marchi molteplici di imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa e grandi imballaggi, concluso il 30 luglio 2019

A.

Regolamentazione anticipata per l'apposizione di molteplici marchi di diversi tipi di imballaggi sul medesimo imballaggio.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Art. 106a cpv. 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 30 luglio 2019 e ha effetto fino al 31 dicembre 2020. Può essere denunciato in ogni momento.

4768

FF 2020

8.17

Accordo multilaterale M 321 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di sostanze, confezioni chimiche o confezioni di pronto soccorso, concluso il 30 luglio 2019

A.

Attribuzione del gruppo d'imballaggio a confezioni o apparecchiature contenenti merci pericolose senza gruppi d'imballaggio.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Art. 106a cpv. 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 30 luglio 2019 e ha effetto fino al 31 dicembre 2020. Può essere denunciato in qualsiasi momento.

4769

FF 2020

9

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o Dublino/Eurodac Introduzione

Con l'Accordo del 26 ottobre 200450 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo di associazione a Schengen AAS) e l'Accordo del 26 ottobre 2004 51 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (Accordo di associazione a Dublino, AAD), la Svizzera si è impegnata a recepire di principio tutti gli atti e le misure di sviluppo dell'acquis di Schengen o Dublino/Eurodac e, se del caso, a trasporle nel diritto svizzero (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS; art. 1 cpv. 3 e 4 AAD).

Il recepimento di un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/ Eurodac si svolge secondo una procedura particolare: l'UE deve notificare senza indugio alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo; la Svizzera deve, dal canto suo, informare l'UE entro un termine di 30 giorni dall'adozione dell'atto se ed entro quali termini intende recepirlo (art. 7 cpv. 2 lett. a AAS; art. 4 cpv. 2 AAD).

Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Schengen può portare alla sospensione o alla cessazione degli accordi di associazione (art. 7 cpv. 4 AAS; art. 4 cpv. 6 AAD).

Alcuni sviluppi non contengono né diritti né obblighi di ordine giuridico (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti). È dunque sufficiente che la Svizzera ne prenda conoscenza con una nota diplomatica indirizzata all'UE. Se, al contrario, uno sviluppo è vincolante per la Svizzera, esso viene recepito mediante uno scambio di note che per la Svizzera ha valenza di trattato internazionale. Quest'ultimo deve essere approvato, conformemente alle disposizioni costituzionali, dal Consiglio federale (se una legge federale gli attribuisce la competenza di approvazione o, in caso di trattato di portata minore, secondo l'art. 7a cpv. 2­4 LOGA), oppure dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. In quest'ultimo caso la Svizzera deve informare l'UE, non appena il decreto federale è stato approvato in votazione, sull'adempimento delle sue esigenze costituzionali interne che consente l'entrata in vigore del
trattato in questione. La Svizzera dispone di un termine massimo di due anni dalla notifica dell'UE per il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero (art. 7 cpv. 2 lett. b AAS; art. 4 cpv. 3 AAD).

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac possono essere denunciati conformemente alle condizioni fissate rispettivamente negli articoli 7 capoverso 4 e 17 AAS, nonché negli articoli 4 capoverso 6 e 16 AAD. Un'eventuale denuncia avrebbe come conseguenza l'avvio della procedura di cessazione o di sospensione degli accordi, menzionata in precedenza, secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

50 51

RS 0.362.31 RS 0.142.392.68

4770

FF 2020

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o Dublino/Eurodac che sono di competenza del Consiglio federale figurano, dato il loro carattere particolare, nel presente capitolo.

4771

FF 2020

9.1

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C (2018) 7774 definitivo che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sugli elementi di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati agli Stati membri e che abroga le decisioni C(2006) 2909 definitivo e C(2008) 8657 definitivo, concluso il 16 gennaio 2019

A.

Lo scambio di note stabilisce nuove specifiche tecniche relative alle norme sugli elementi di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati Schengen e che abroga le basi giuridiche vigenti (decisioni C(2006) 2909 definitivo e C(2008) 8657 definitivo) e le relative modifiche successive (decisioni C(2009) 7476 e C(2011) 5499 nonché la decisione di esecuzione C(2013) 6181 definitivo).

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

80 000 franchi.

D.

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 gennaio 2019. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4772

FF 2020

9.2

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2018) 7767 definitivo che stabilisce le specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e che abroga la decisione C(2002) 3069 definitivo, concluso il 16 gennaio 2019

A.

Lo scambio di note stabilisce nuove specifiche tecniche del modello uniforme di carta di soggiorno biometrica destinata a cittadini di Stati terzi e abroga la decisione C(2002) 3069 recepita dalla Svizzera nel quadro dell'approvazione dell'AAS e le relative modifiche successive.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

450 000 franchi.

D.

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 gennaio 2019. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4773

FF 2020

9.3

52

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 16 gennaio 201952

A.

Lo scambio di note riunisce, per motivi di chiarezza e di razionalità, il contenuto delle disposizioni vigenti del regolamento (CE) n. 539/2001 e dei suoi atti modificatori successivi (regolamenti (CE) n. 2414/2001, (CE) n. 453/2003, (CE) n. 851/2005, (CE) n. 1932/2006, (CE) n. 1244/2009, (UE) n.1091/2010, (UE) n. 1211/2010, (UE) n. 1289/2013, (UE) n.259/2014, (UE) n. 509/2014, (UE) 2017/ 371, (UE) 2017/372 und (UE) 2017/850) in un nuovo regolamento unico nel quadro della codificazione. Quest'ultima non comporta tuttavia modifiche materiali.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 gennaio 2019. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

RS 0.362.380.080

4774

FF 2020

9.4

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019) 1230 definitivo che stabilisce le specifiche e le condizioni per il servizio web del sistema di ingressi/uscite (EES), comprese le disposizioni specifiche per la protezione dei dati qualora siano forniti dai o ai vettori, concluso il 27 marzo 2019

A.

Lo scambio di note stabilisce le specifiche e le condizioni per il servizio web del sistema di ingressi/uscite (EES) incluse disposizioni specifiche per la protezione dei dati qualora siano forniti dai o ai vettori, conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 27 marzo 2019. Esso sarà tuttavia applicabile soltanto se l'EES sarà messo in servizio dall'UE. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4775

FF 2020

9.5

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019) 1240 definitivo che definisce le specifiche e le condizioni per l'archivio di dati del sistema di ingressi/uscite (EES), concluso il 27 marzo 2019

A.

Lo scambio di note stabilisce le specifiche per l'archivio di dati nonché per gli strumenti destinati all'allestimento di rapporti del sistema di ingressi/uscite (EES), conformemente all'articolo 36 paragrafo 1 lettera j del regolamento (UE) 2017/2226.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 27 marzo 2019. Esso sarà tuttavia applicabile soltanto se l'EES sarà messo in servizio dall'UE. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4776

FF 2020

9.6

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019) 1260 definitivo che definisce i requisiti operativi del sistema di ingressi/uscite (EES), concluso il 27 marzo 2019

A.

Lo scambio di note stabilisce i requisiti operativi del sistema di ingressi/uscite (EES), incluse le specifiche minime per l'equipaggiamento tecnico e per i requisiti operativi in materia di dati biometrici, conformemente all'articolo 36 paragrafo 1 lettera g del regolamento (UE) 2017/2226.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 27 marzo 2019. Esso sarà tuttavia applicabile soltanto se l'EES sarà messo in servizio dall'UE. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4777

FF 2020

9.7

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019) 1270 definitivo che stabilisce misure per l'istituzione e la progettazione ad alto livello dell'interoperabilità tra il sistema di ingressi/uscite (EES) e il sistema di informazione sui visti (VIS), concluso il 27 marzo 2019

A.

Lo scambio di note stabilisce misure necessarie per la progettazione dell'operabilità tra il sistema di ingressi/uscite (EES) e il sistema di informazione sui visti (VIS), conformemente all'articolo 36 paragrafo 1 lettera i del regolamento (UE) 2017/2226.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 27 marzo 2019. Esso sarà tuttavia applicabile soltanto se l'EES sarà messo in servizio dall'UE. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4778

FF 2020

9.8

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2018/1547 che stabilisce le specifiche per il collegamento dei punti di accesso centrale al sistema di ingressi/uscite (EES) e una soluzione tecnica per agevolare la raccolta da parte degli Stati membri dei dati necessari per l'elaborazione di statistiche sull'accesso ai dati dell'EES a fini di contrasto, concluso il 27 marzo 2019

A.

Lo scambio di note stabilisce le specifiche relative alle soluzioni tecniche per il collegamento dei punti di accesso centrale degli Stati Schengen e dell'Europol al sistema di ingressi/uscite (EES) e per una soluzione tecnica al fine di agevolare la raccolta da parte degli Stati membri dei dati necessari per l'elaborazione dei necessari dati statistici, conformemente all'articolo 36 paragrafo 1 lettera l del regolamento (UE) 2017/2226.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 27 marzo 2019. Esso sarà tuttavia applicabile soltanto se l'EES sarà messo in servizio dall'UE. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4779

FF 2020

9.9

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2018/1548 che stabilisce misure per la creazione dell'elenco delle persone identificate come soggiornanti fuori termine nel sistema di ingressi/uscite e la procedura per mettere tale elenco a disposizione degli Stati membri, concluso il 27 marzo 2019

A.

Lo scambio di note stabilisce il contenuto e le modalità per la creazione dell'elenco di tutti i cittadini di Stati terzi che hanno superato la durata del loro soggiorno a breve termine autorizzato sul territorio degli Stati Schengen (cosiddetti soggiornanti fuori termine), e la procedura per mettere tale elenco a disposizione degli Stati Schengen, conformemente all'articolo 36 paragrafo 1 lettera k del regolamento (UE) 2017/2226.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 27 marzo 2019. Esso sarà tuttavia applicabile soltanto se l'EES sarà messo in servizio dall'UE. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4780

FF 2020

9.10

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (EU) 2019/326 che stabilisce le misure relative all'inserimento dei dati nell'EES, concluso il 27 marzo 2019

A.

Lo scambio di note stabilisce il genere e la qualità dei dati da introdurre nell'EES, conformemente all'articolo 36 paragrafo 1 lettera c del regolamento (UE) 2017/2226. I dati introdotti nel sistema di ingressi/uscite (EES) devono essere conformi alla norma dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI) e agli standard qualitativi prescritti.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 27 marzo 2019. Esso sarà tuttavia applicabile soltanto se l'EES sarà messo in servizio dall'UE. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4781

FF 2020

9.11

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (EU) 2019/327 che stabilisce le misure relative all'accesso ai dati nell'EES, concluso il 27 marzo 2019

A.

Lo scambio di note stabilisce quali dati alfanumerici possono essere utilizzati per effettuare una ricerca nel sistema di ingressi/uscite (EES) e le modalità di tale ricerca, conformemente all'articolo 36 paragrafo 1 lettera d del regolamento (UE) 2017/2226.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 27 marzo 2019. Esso sarà tuttavia applicabile soltanto se l'EES sarà messo in servizio dall'UE. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4782

FF 2020

9.12

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (EU) 2019/328 che stabilisce le misure relative alla conservazione delle registrazioni e al relativo accesso all'interno dell'EES, concluso il 27 marzo 2019

A.

Lo scambio di note stabilisce la gestione dei protocolli registrati nel sistema centrale di ingressi/uscite (EES) e l'accesso a essi, conformemente all'articolo 36 paragrafo 1 lettera f del regolamento (UE) 2017/2226.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 27 marzo 2019. Esso sarà tuttavia applicabile soltanto se l'EES sarà messo in servizio dall'UE. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4783

FF 2020

9.13

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (EU) 2019/329 che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione, e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nell'EES, concluso il 27 marzo 2019

A.

Lo scambio di note stabilisce i requisiti relativi alla qualità (quali i valori soglia e i valori di prestazione), alla risoluzione e all'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto registrati nel sistema di ingressi/uscite (EES) ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione, conformemente all'articolo 36 paragrafo 1 lettere a e b del regolamento (UE) 2017/2226. Lo scambio di note precisa concretamente, ad esempio, in base a quali dati biometrici possono essere svolte le ricerche nell'EES a fini di contrasto e in quale modo esse devono essere svolte.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 27 marzo 2019. Esso sarà tuttavia applicabile soltanto se l'EES sarà messo in servizio dall'UE. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4784

FF 2020

9.14

53

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (EU) 2019/592 recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 29 aprile 201953

A.

Lo scambio di note integra il Regno Unito nell'elenco degli Stati terzi nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, in modo che ­ a seguito dell'uscita del Regno Unito dell'UE ­ i cittadini britannici siano esentati dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne in vista di un soggiorno di breve durata, per quanto siano titolari di un passaporto biometrico.

B.

In base al capitolo introduttivo. Lo scambio di note è necessario in ragione dell'uscita del Regno Unito dall'UE («Brexit»).

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 29 aprile 2019. Sarà applicabile a partire dal giorno in cui, a seguito della «Brexit», gli accordi conclusi tra il Regno Unito e l'UE non saranno più applicabili. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

RS 0.362.380.081

4785

FF 2020

9.15

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C (2019) 3271 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono presentare in Canada, Ghana, Israele, Messico, Senegal e Tunisia, concluso il 4 giugno 2019

A.

Lo scambio di note modifica l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Canada, Ghana, Israele, Messico, Senegal e Tunisia, per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 4 giugno 2019. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4786

FF 2020

9.16

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C (2019) 3464 definitivo che modifica la decisione della Commissione C(2010) 1620 definitivo che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati, concluso il 12 giugno 2019

A.

Lo scambio di note costituisce un aggiornamento del manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati. Si tratta essenzialmente di disposizioni di ordine procedurale con carattere di direttiva, destinate alle autorità esecutive. Ai richiedenti non viene attribuito alcun nuovo diritto né imposto alcun nuovo obbligo.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 4 giugno 2019. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4787

FF 2020

9.17

54

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (2019) /1155 recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (Codice dei visti), concluso il 14 agosto 201954

A.

Lo scambio di note modifica il Codice dei visti, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per il transito sul territorio degli Stati Schengen o per soggiorni di tre mesi al massimo in tale territorio su un periodo di 180 giorni, al fine di rafforzare la politica comune in materia di visti e di renderla più efficiente. A titolo di esempio, le tasse di visto sono aumentate a 80 euro, le prescrizioni per il rilascio di visti per più entrate a lunga scadenza sono armonizzate, la politica in materia di visti e di ritorno vengono coordinate fra loro e la procedura in materia di visti diventa più rapida e flessibile.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Costi di progetto unici pari a 200 000 franchi. Entrate supplementari per la Confederazione mediante l'aumento della tassa di visto, dell'ordine di 11 milioni di franchi all'anno (a seconda del corso dell'euro). Entrate supplementari fino a 18 000 franchi grazie all'aumento della tassa sui visti di ritorno. L'aumento delle tasse per il rilascio dei visti di ritorno genera entrate supplementari anche ai Cantoni.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 14 agosto 2019. È applicato dal 2 febbraio 2020 (cfr. art. 3 del regolamento (UE) 2019/1155). Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

RS 0.362.380.084

4788

FF 2020

9.18

55

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1240 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, concluso il 10 luglio 201955

A.

Lo scambio di note abroga le basi legali vigenti (regolamenti (CE) n. 377/2004 e (UE) n. 493/2011) e migliora nel contempo il funzionamento della rete europea di funzionari di collegamento per le questioni di immigrazione (International Liaison Officers, ILO). Gli ILO sono rappresentanti di uno Stato membro che sono distaccati all'estero dall'autorità incaricata dell'immigrazione o da un'altra autorità competente per stabilire e intrattenere contatti con le autorità del Paese ospite al fine di sostenere le competenti autorità dei Paesi terzi nella lotta contro l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e nell'individuazione di documenti fraudolenti.

Attualmente sono impiegati circa 500 ILO in oltre 100 Paesi.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 10 luglio 2019. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

RS 0.362.380.083

4789

FF 2020

9.19

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C (2019) 4469 definitivo che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione C(2013) 4914 che stabilisce l'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, concluso il 14 agosto 2019

A.

Lo scambio di note consente alla Commissione europea di adeguare, in collaborazione con gli Stati Schengen, l'elenco dei documenti di viaggio che possono essere muniti di un visto e, in tal modo, di sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione C(2013) 4914 definitivo con l'allegato della decisione di esecuzione C(2019) 4469 definitivo. La modifica dell'elenco ha lo scopo di garantire che le autorità degli Stati Schengen incaricate del rilascio dei visti e del controllo delle frontiere dispongano di informazioni precise e aggiornate sui documenti di viaggio presentati dai cittadini di Paesi terzi.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 14 agosto 2019. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4790

FF 2020

9.20

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C (2019) 5432 definitivo che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 6940 definitivo della Commissione per quanto riguarda il titolo e l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata devono presentare in Marocco, concluso il 22 agosto 2019

A.

Lo scambio di note modifica l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Marocco per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 22 agosto 2019. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4791

FF 2020

9.21

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione delegata (UE) 2019/970 sullo strumento che consente ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi, concluso il 30 settembre 2019

A.

Lo scambio di note concerne aspetti tecnici relativi all'attuazione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), segnatamente l'applicazione tecnica che permette alle persone che richiedono un'autorizzazione di viaggio di verificare lo statuto della domanda conformemente all'articolo 31 del regolamento (EU) 2018/1240.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 30 settembre 2019. Esso sarà tuttavia applicabile soltanto se l'ETIAS sarà messo in servizio dall'UE. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4792

FF 2020

9.22

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione delegata (UE) 2019/969 sullo strumento che permette ai richiedenti di prestare o revocare il consenso a un ulteriore periodo di conservazione del loro fascicolo di domanda, concluso il 30 settembre 2019

A.

Lo scambio di note concerne aspetti tecnici relativi all'attuazione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), segnatamente l'applicazione tecnica che permette alle persone che richiedono un'autorizzazione di viaggio di accordare o di revocare il loro consenso alla conservazione del fascicolo di domanda conformemente all'articolo 54 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/1240.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 30 settembre 2019. Esso sarà tuttavia applicabile soltanto se l'ETIAS sarà messo in servizio dall'UE. Può essere denunciato alle condizioni prevista negli articoli 7 e 17 AAS.

4793

FF 2020

9.23

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione delegata (UE) 2019/971 relativa alla definizione dei requisiti del servizio di account sicuro che permette ai richiedenti di fornire informazioni o documenti aggiuntivi, concluso il 30 settembre 2019

A.

Lo scambio di note concerne aspetti tecnici relativi all'attuazione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), segnatamente l'applicazione tecnica che permette alle persone che richiedono un'autorizzazione di viaggio di fornire documenti aggiuntivi conformemente all'articolo 6 capoverso 4 del regolamento (UE) 2018/1240.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 30 settembre 2019. Esso sarà tuttavia applicabile soltanto se l'ETIAS sarà messo in servizio dall'UE. Può essere denunciato alle condizioni prevista negli articoli 7 e 17 AAS.

4794

FF 2020

9.24

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C (2019) 6865 definitivo che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 1585 definitivo per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata devono presentare in Azerbaigian, concluso il 31 ottobre 2019

A.

Lo scambio di note modifica l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Azerbaigian per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 31 ottobre 2019. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4795

FF 2020

9.25

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019) 3436 definitivo relativa al finanziamento delle azioni dell'Unione nell'ambito del Fondo sicurezza interna (frontiere e visti) e all'adozione del programma di lavoro 2019, concluso il 17 dicembre 2019

A.

Lo scambio di note crea la base legale necessaria affinché, nel quadro dell'esecuzione del Fondo sicurezza interna, dei 264 milioni di euro destinati alle azioni dell'UE, all'aiuto d'emergenza e all'assistenza tecnica, 4,38 milioni di euro supplementari siano resi disponibili per le azioni dell'UE.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza ulteriori motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 dicembre 2019. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4796

FF 2020

9.26

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019) 4472 definitivo relativa all'adozione del programma di lavoro 2019 e al finanziamento dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 17 dicembre 2019

A.

Lo scambio di note concerne l'adozione del programma di lavoro 2019 e il finanziamento dell'assistenza emergenziale nel quadro dell'esecuzione del Fondo sicurezza interna. Questo atto giuridico disciplina che, dei 264 milioni di euro destinati alle azioni dell'UE, all'aiuto d'emergenza e all'assistenza tecnica, 12,04 milioni di euro supplementari siano resi disponibili per l'aiuto d'emergenza.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza ulteriori motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 dicembre 2019. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4797

FF 2020

9.27

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019) 7294 definitivo che modifica la decisione di esecuzione C(2018) 4076 definitivo relativa all'adozione del programma di lavoro 2018 e al finanziamento delle azioni dell'Unione nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 17 dicembre 2019

A.

Lo scambio di note crea la base legale necessaria affinché, nel quadro dell'esecuzione del Fondo sicurezza interna, l'importo massimo destinato all'esecuzione del programma di lavoro 2018 possa essere modificato e fissato di conseguenza a 13,52 milioni di euro. I mezzi così liberati, dell'ordine di 20 milioni di Euro, possono essere utilizzati per le misure nell'ambito dell'assistenza emergenziale.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza ulteriori motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 dicembre 2019. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4798

FF 2020

9.28

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019)/946 che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese per lo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, concluso il 17 dicembre 2019

A.

Lo scambio di note crea la base legale affinché, nel quadro del Fondo sicurezza interna, una parte dei mezzi finanziari possa essere prevista per lo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) a livello dell'UE. I costi per lo sviluppo e l'esercizio vanno a carico del progetto di bilancio generale dell'UE.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza ulteriori motivi.

C.

Nessuna.

D.

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 dicembre 2019. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

4799

FF 2020

10

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

10.1

Dipartimento federale degli affari esteri

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.1

Albania, Programma di sviluppo regionale, fase 3, 2017­2018, 31 marzo 2017

20.02.2019

Art. 12 della legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (di seguito RS 974.1)

Complemento: proroga dell'accordo fino al 31.03.2019. I ruoli e le responsabilità delle parti contraenti sono stati precisati.

­

10.1.2

Germania 22.04.2019 Contributo al fondo regionale aperto per la modernizzazione dei servizi comunali nei Paesi dei Balcani occidentali, 29 novembre 2013

Art. 12, RS 974.1

Terzo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.09.2019

­

10.1.3

Bosnia ed Erzegovina Progetto di potenziamento del Ministero pubblico nel sistema della giustizia penale, fase 2, 5 dicembre 2014

07.06.2019

Art. 12 RS 974.1

Quarto complemento: proroga ­ dell'accordo fino al 30.09.2019.

Modifica del preventivo all'interno del preventivo disponibile.

10.1.4

Bosnia ed Erzegovina Progetto di potenziamento del Ministero pubblico nel sistema della giustizia penale, fase 2, 5 dicembre 2014

05.09.2019

Art. 12 RS 974.1

Quinto complemento: proroga ­ dell'accordo fino al 30.11.2019.

Modifica del preventivo all'interno del preventivo disponibile

4800

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.5

Bosnia ed Erzegovina 1 Progetto di potenziamento del Ministero pubblico nel sistema della giustizia penale, fase 2, 5 dicembre 2014

13.11.2019

Art. 12 RS 974.1

Sesto complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2019. Modifica del preventivo all'interno del preventivo disponibile.

­

10.1.6

Bulgaria Introduzione di un sistema di formazione professionale duale, 30 aprile 2015

22.01.2019

Art. 12, RS 974.

Ridistribuzione dei fondi. Ridefi- ­ nizione dei partner che collaborano alla realizzazione del progetto da parte svizzera e dei loro compiti.

10.1.7

Croazia 27.02.2019 Fondi per consolidare la società civile grazie al sostegno a progetti di partenariato tra organizzazioni svizzere e organizzazioni croate, 30 maggio 2017

Art. 12, RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

10.1.8

Croazia 27.02.2019 Fondi destinati alle ONG per la promozione delle nozioni dei bambini e dei giovani nel settore dello sviluppo sostenibile, 30 maggio 2017

Art. 12, RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

4801

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.9

Base legale

Contenuto della modifica

Macedonia del Nord 01.02.2019 Contributo al ministero dell'autogestione locale per l'attuazione del progetto di sviluppo regionale sostenibile, inclusivo ed equilibrato, fase 1, 20 dicembre 2017

Art. 12, RS 974.1

Complemento: i ruoli e le respon- ­ sabilità delle parti contraenti sono stati precisati. Modifica del preventivo all'interno del preventivo disponibile.

10.1.10

Macedonia del Nord 24.07.2019 Contributo al ministero dell'autogestione locale per l'attuazione del progetto di sviluppo regionale sostenibile, inclusivo ed equilibrato, fase 1, 20 dicembre 2017

Art. 12, RS 974.1

Complemento: i ruoli e le respon- ­ sabilità delle parti contraenti sono stati precisati.

10.1.11

Moldova 19.08.2019 Progetto di rafforzamento del quadro istituzionale della gestione delle risorse idriche, 13 maggio 2016

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.08.2020

10.1.12

Polonia Prodotti locali nella regione della Piccola Polonia, 4 agosto 2011

Art. 12, RS 974.1

Terzo complemento: proroga ­ dell'accordo fino al 14.06.2019.

Adeguamento delle modalità di attuazione del progetto. Ridefinizione dei fondi. I termini per il rapporto finale sono stati precisati.

4802

Data

18.02.2019

Ripercussioni finanziarie

­

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.13

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Serbia 23.02.2018 Sostegno dell'attuazione del piano d'azione per una riforma dell'amministrazione pubblica (amministrazione locale autonoma) che si iscrive in una strategia per gli anni 2016­2019, 19 maggio 2016

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: modifica delle modalità di pagamento.

Secondo complemento: cfr.

rapporto 2018, n. 10.1.11

­

10.1.14

Serbia 1 25.09.2019 Sostegno dell'attuazione del piano d'azione per una riforma dell'amministrazione pubblica (amministrazione locale autonoma) che si iscrive in una strategia per gli anni 2016­2019, 19 maggio 2016

Art. 12, RS 974.1

Terzo complemento: proroga ­ dell'accordo fino al 29.02.2020.

Adeguamento delle modalità di consegna del rapporto e dei dati riguardanti il pagamento.

10.1.15

Svezia Potenziamento del ruolo delle comunità locali in Bosnia ed Erzegovina, 20 ottobre 2015

13.12.2018

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: aumento del contributo, proroga fino al 1.10.2019 e modifica del piano di pagamento svedese.

8,775 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.16

Svezia Potenziamento del ruolo delle comunità locali in Bosnia ed Erzegovina, 20 ottobre 2015

30.10.2019

Art. 12, RS 974.1

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 29.02.2019

­

4803

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.17

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

BM 16.08.2019 Cofinanziamento di un progetto di gestione delle risorse idriche nazionali in Kirghizistan, 28 novembre 2013

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: aumento dei fondi.

5,474 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.18

BIRS/IDA Secondo Fondo fiduciario multidonatori per il consolidamento delle capacità necessarie per attuare il sistema di pianificazione integrato in Albania, 22 dicembre 2011

05.06.2019

Art. 12, RS 974.1

Quarto complemento: proroga del termine di pagamento dei contributi fino al 31.12.2020.

­

10.1.19

BM/IDA, Fondo fiduciario multidonatori per il sostegno alla produzione di cotone sostenibile sotto il profilo sociale, ecologico e finanziario in Uzbekistan, 12 novembre 2015

10.06.2019

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.09.2020 e aumento dei fondi.

100 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.20

BM/IDA Fondo fiduciario multidonatori per il sostegno alla produzione di cotone sostenibile sotto il profilo sociale, ecologico e finanziario in Uzbekistan, 12 novembre 2015

10.12.2019

Art. 12, RS 974.1

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.09.2021

­

4804

Data

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.21

Consiglio d'Europa 1 Piano di azione per l'Ucraina, 6 dicembre 2017

13.02.2019

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: proroga 1,612 282 dell'accordo fino al 31.12.2021. milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.22

Consiglio d'Europa 12.07.2019 Rafforzamento delle strutture governative locali in Albania, fase 3, 28 luglio 2017

Art. 12, RS 974.1

Complemento: proroga ­ dell'accordo fino al 31.12.2019.

Modifica del preventivo. Adeguamento delle modalità di consegna del rapporto e delle coordinate dei contatti.

10.1.23

Consiglio d'Europa Rafforzamento del governo locale e regionale e della cooperazione dei funzionari locali in Albania, 26 settembre 2012

07.12.2019

Art. 12, RS 974.1

Secondo complemento: proroga 568 618 dell'Accordo fino al 30.06.2019. franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.24

OMS 09.11.2017 Riduzione dei fattori di rischio sanitari in Bosnia ed Erzegovina per migliorare la salute pubblica, 21 ottobre 2013

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: proroga 2,280 milioni dell'accordo fino al 31.10.2020. di dollari americani.

aumento del contributo Aiuto pubblico allo sviluppo

4805

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.25

UN-Women Responsabilizzazione economica delle donne nel Caucaso meridionale, 13 agosto 2018

30.07.2019

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: aumento dei fondi

2,9 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.26

UN-Women Responsabilizzazione economica delle donne nel Caucaso meridionale, 13 agosto 2018

22.11.2019

Art. 12, RS 974.1

Secondo complemento: aumento 3,262 milioni dei fondi di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.27

PNUS 11.03.2019 Risanamento ecologico del letto del fiume Strumica nella Macedonia del Nord per garantire la qualità della falda acquifera e l'acqua potabile, 8 luglio 2015

Art. 12, RS 974.1

Secondo complemento: proroga 570 000 dell'accordo fino al 30.06.2021. dollari americani.

Aumento del contributo.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.28

PNUS 20.03.2019 Rafforzamento del ruolo delle comunità locali in Bosnia ed Erzegovina, 6 luglio 2015

Art. 12, RS 974.1

Terzo complemento: proroga 733 000 dell'accordo fino al 31.10.2019, franchi.

Aumento del budget.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

4806

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.29

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

PNUS 31.10.2019 Rafforzamento del ruolo delle comunità locali in Bosnia ed Erzegovina, 6 luglio 2015

Art. 12, RS 974.1

Quarto complemento: proroga _ dell'accordo fino al 29.02.2020,

10.1.30

PNUS Contributo all'attuazione del progetto di uno sviluppo integrato locale in Bosnia ed Erzegovina, fase 3, 27 febbraio 2017

29.04.2019

Art. 12, RS 974.1

Complemento: aumento del contributo

1,043 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.31

PNUS 09.05.2019 Integrare il concetto di migrazione e sviluppo nelle strategie, politiche e azioni in Bosnia ed Erzegovina: Diaspora per lo sviluppo, 7 dicembre 2017

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

Aumento del contributo e adeguamento delle modalità di pagamento.

871 549 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.32

PNUS Bosnia ed Erzegovina - Potenziamento del Ministero pubblico nel sistema di giustizia penale, 5 dicembre 2014

05.09.2019

Art. 12, RS 974.1

Quinto complemento: proroga dell'accordo fino al 30.11.2019 e ridistribuzione dei fondi nel quadro del budget esistente.

­

10.1.33

PNUS Bosnia ed Erzegovina - Potenziamento del Ministero pubblico nel sistema di giustizia penale, 5 dicembre 2014

13.11.2019

Art. 12, RS 974.1

Sesto complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2019 Ridistribuzione dei fondi all'interno del budget esistente.

­

4807

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.34

Base legale

Contenuto della modifica

PNUS 17.09.2019 Progetto di consolidamento della trasparenza e della funzione di autorità di vigilanza del Parlamento della Serbia.al fine di promuovere gli interessi della popolazione, 2 novembre 2015

Art. 12, RS 974.1

Complemento: proroga ­ dell'accordo fino al 15.01.2020.

Adeguamento dell'accordo e Adeguamento delle modalità di consegna del rapporto e dei dati riguardanti il pagamento

10.1.35

PNUS Miglioramento della formazione agricola in Georgia, fase 2, 11 settembre 2018

26.11.2019

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.08.2021.

Adeguamento delle modalità di attuazione del progetto. Ridistribuzione e aumento dei fondi.

6,155 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.36

PNUS 29.11.2019 Miglioramento del sistema di rilevamento dei dati di stato civile in Tagikistan, 7 dicembre 2015

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2019

­

10.1.37

Afghanistan 15.09.2019 Costruzione, risanamento e manutenzione di strade ad alta intensità di manodopera, fase 2, 25 ottobre 2016

Art. 10 della legge federale Primo complemento: proroga fino ­ del 19 marzo 1976 sulla coopera- al 30.06.2020.

zione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (di seguito RS 974.0)

4808

Data

Ripercussioni finanziarie

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.38

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Germania 04.02.2019 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, Banca di credito per la ricostruzione) «Pre-Investment into MiCRO», 23 dicembre 2013

Art. 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino ­ al 31.03.2022

10.1.39

Bangladesh 14.01.2019 Dare opportunità occupazionali e di reddito alle popolazioni sfavorite in Bangladesh attraverso la formazione professionale, 21 aprile 2015

Art. 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino ­ al 31.03.2021.

10.1.40

Bolivia Resilienza climatica ­ progetto di gestione integrata dei bacini imbriferi, 3 agosto 2015

10.12.2018

Art. 10 RS 974.0

Terzo complemento: riduzione del contributo

­501.588 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.41

Bolivia 21.12.2018 Preservazione dei monumenti archeologici e culturali di Culli Culli (Tama Chullpa), Qiwaya e Cóndor Amaya, 14 settembre 2016

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2019.

­

10.1.42

Bolivia Accordo di cooperazione con il Ministero della pianificazione dello sviluppo, 2 agosto 2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: riduzione del contributo.

­200 700 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

17.05.2019

Ripercussioni finanziarie

4809

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.43

Base legale

Contenuto della modifica

Burkina Faso 02.10.2019 Programma di sostegno alla formazione di base, fase 4, 27 aprile 2017

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino 7 milioni al 31.12.2021 e riduzione del di franchi.

Aiuto contributo.

pubblico allo sviluppo

10.1.44

Burundi 05.12.2018 Promuovere l'impiego e il reddito mediante l'accesso ad una migliore formazione professionale. 29 luglio 2017

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2019

­

10.1.45

Irlanda 28.02.2019 Contributo a un fondo comune volto a garantire il finanziamento del processo di pace in Mozambico, 6 dicembre 2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2020 e aumento del contributo.

120 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.46

Laos 18.03.2019 Miglioramento della situazione alimentare delle famiglie contadine nelle regioni montuose, fase 1, 16 novembre 2017

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2020.

­

4810

Data

Ripercussioni finanziarie

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.47

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Libano 07.05.2019 Rinnovo e ripristino d'urgenza dei sistemi di approvvigionamento idrico e di depurazione delle acque reflue in alcune scuole pubbliche del Libano settentrionale, al fine di ridurre le tensioni tra i rifugiati siriani e la popolazione libanese, 22 marzo 2016

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.10.2019

­

10.1.48

Libano 12.06.2019 Rinnovo e ripristino d'urgenza dei sistemi di approvvigionamento idrico e di depurazione delle acque reflue in alcune scuole pubbliche del Libano settentrionale, al fine di ridurre le tensioni tra i rifugiati siriani e la popolazione libanese., 22 marzo 2016

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2019

1,390 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.49

Mali 10.06.2019 Sostegno dell'economia locale dei Comuni di Youwarou e Niafunké. Programma di sostegno dell'economia locale del Delta interno del Niger, fase 1, 10 gennaio 2016

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2019.

­

10.1.50

Mali 10.06.2019 Programma di sostegno alle filiere agropastorali di Sikasso, fase 1, 13 dicembre 2013

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.09.2019.

­

4811

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.51

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Mongolia 14.12.2018 Realizzazione di un progetto di sfruttamento minerario su piccola scala sostenibile in Mongolia, 28 gennaio 2015

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019 e aumento del contributo.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.52

Mongolia Miglioramento delle capacità di ricerca e salvataggio in zone urbane, 3 maggio 2019

06.08.2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.08.2019.

­

10.1.53

Mongolia Miglioramento delle capacità di ricerca e salvataggio in zone urbane, 3 maggio 2019

19.11.2019

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2019 e aumento del contributo.

6 000 dollari americani Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.54

Mozambico/Irlanda 28.02.2019 Contributo a un fondo comune volto a garantire il finanziamento del processo di pace in Mozambico, 6 dicembre 2018

Art. 10 RS 974.0

Proroga fino al 31 dicembre 2020 e aumento del contributo.

128 888 franchi.

10.1.55

Nepal Programma sottosettoriale concernente i ponti pedonali, 25 novembre 2014

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.11.2019.

­

4812

Data

05.08.2019

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.56

Nepal Sistema di qualifiche professionali, 22 luglio 2015

19.08.2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 15.07.2020.

485 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.57

Nicaragua Programma di gestione comune del bacino idrografico del fiume Dipilto (2016­2019), 22 dicembre 2015

01.05.2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: riduzione del contributo.

­2,6 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.58

Nicaragua Sviluppo economico territoriale a favore di microimprese e imprese a carattere familiare situate in dieci amministrazioni locali della regione Las Segovias (2016­2020), 3 ottobre 2016

03.05.2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: riduzione del contributo.

­3,568 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.59

Nicaragua Programma di formazione professionale per giovani, 29. Mai 2017

03.05.2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: trasferimen- ­ to dei contributi dallo Stato a implementatori privati.

4813

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.60

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Nicaragua 15.05.2019 Progetto di innovazione e diffusione di tecnologie che consentano l'adattamento dell'agricoltura al cambiamento climatico, 29 settembre 2016

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: riduzione del contributo.

­4,887 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.61

Nicaragua Costruzione di un sistema di evacuazione delle acque di scarico a La Dalia, 10 ottobre 2017

25.06.2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: riduzione del contributo.

­11 100 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.62

Regno Unito 14.01.2019 Dare opportunità occupazionali e di reddito alle popolazioni sfavorite in Bangladesh attraverso la formazione professionale, 21 aprile 2015

Art. 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.03.2021.

­

10.1.63

Regno Unito 12.12.2019 Contributo a un fondo comune volto a garantire il finanziamento del processo di pace in Mozambico 8 febbraio 2019

Art. 10 RS 974.0

Aumento del budget

94 700 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.64

Ruanda Programma di sostegno del sistema sanitario dei Grandi Laghi, Ruanda, 20 aprile 2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.09.2019.

­

4814

Data

18.03.2019

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.65

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Ruanda 02.09.2019 Creazione di posti di lavoro e reddito non agricoli, in particolare nella produzione di materiale da costruzione a basso impatto climatico, fase 2, 7 giugno 2017

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019.

­

10.1.66

Tanzania Sostegno alla lotta contro la malaria mediante supporto tecnico al programma nazionale di controllo della malaria, 1° luglio 2013

26.03.2019

Art. 10 RS 974.0

Quarto complemento: proroga fino al 31.03.2020 e aumento del contributo.

868 706 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.67

Banca asiatica di sviluppo 18.11.2018 Contributo finanziario a un aiuto non rimborsabile in favore del Pakistan: fondo nazionale di gestione dei rischi di catastrofe, 16 luglio 2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: contributo supplementare.

970 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.68

BIRS 25.04.2019 Contributo al sostegno ai centri di ricerca internazionali del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale nel 2017, 31 maggio 2017

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

16,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.69

BIRS 20.05.2019 Progetto per il miglioramento permanente delle condizioni di vita in Mongolia, 26 maggio 2015

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2019.

­

4815

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.70

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

OCHA 31.10.2019 Contributo al Fondo fiduciario per l'assistenza in caso di catastrofe a sostegno del Fondo umanitario transfrontaliero per la Siria 2019, fase 5, 17 settembre 2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.71

OCHA 13.12.2019 Fondo umanitario in favore del territorio palestinese, 23 maggio 2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo

2 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.72

Centre for Agriculture and Biosciences Interna- 22.06.2019 tional, CABI Contributo ai costi del corso «Masters of Advanced Studies Programme on Integrated Crop Management» presso l'Università di Neuchâtel per studenti provenienti dall'Africa, dall'Asia e dall'America latina, 20 dicembre 2017

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: 200 000 aumento del contributo e proroga franchi. Aiuto fino al 31.12.2021.

pubblico allo sviluppo.

10.1.73

Consiglio d'Europa 09.07.2019 Dialogo interparlamentare e diaspora: promozione di società integrative, 7 dicembre 2017

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

4816

Data

90 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.74

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

FAO 09.01.2019 Aumento dell'efficienza e della produttività idrica in ambito agricolo in Africa e nel mondo, 14 aprile 2014

Art. 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 30.06.2019.

­

10.1.75

FAO 25.06.2019 Aumento dell'efficienza e della produttività idrica in ambito agricolo in Africa e nel mondo, 14 aprile 2014

Art. 10 RS 974.0

Quarto complemento: proroga fino al 30.09.2019.

­

10.1.76

FAO 30.07.2019 Contributo al programma volto a promuovere la sicurezza alimentare e il sostentamento di famiglie di contadini in Afghanistan, 8 agosto 2017

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

7 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.77

FICR 26.08.2019 Contributo al convegno degli Stati dell'ASEAN che si tiene due volte all'anno a Singapore sul tema del miglioramento della gestione in caso di catastrofe 2018­2020, 8 agosto 2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: ridistribuzione dei fondi.

­

10.1.78

FICR Contributo 2017­2018 al progetto «Grand Bargain» per migliorare l'efficacia e la qualità dell'aiuto umanitario, 28 agosto 2017

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.01.2020 e aumento del contributo.

49 720 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

27.08.2019

4817

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.79

UNFPA Violenza di genere in Nepal, 15 febbraio 2016

09.07.2019

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: 748 000 aumento del contributo e proroga franchi. Aiuto pubblico allo fino al 30.06.2020.

sviluppo

10.1.80

UNHCHR 21.06.2019 Contributo al progetto del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale volto a rafforzare la sua visibilità nonché il diritto all'alimentazione, 20 marzo 2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: 76 000 dollari aumento del contributo e proroga americani.

fino al 30.04.2020.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.81

UNHCHR Contributo non vincolato della Svizzera per il periodo 2018­2019, 1° dicembre 2018

13.12.2019

Art. 10 RS 974.0

Aumento del contributo per il 2019.

1,5 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.82

Istituto internazionale di agricoltura tropicale Lotta biologica contro il bruco della Lafigma in Africa, 15 maggio 2019

15.11.2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.01.2020.

­

10.1.83

Istituto internazionale di ricerca sul riso 18.10.2019 Progetto volto a ottimizzare i sistemi di produzione risicola in Asia, 7 dicembre 2016

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

311 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

4818

Ripercussioni finanziarie

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.84

OCSE Contributo volontario al Programma di lavoro e budget 2017­2018 per il Centro di sviluppo, fase 9, 23 novembre 2017

31.01.2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: ­ 100 000 riduzione del contributo della franchi.

SECO per le attività specifiche in relazione con le «Perspectives on Global Development»

10.1.85

OCSE Contributo al programma di lavoro e al preventivo 2017­2018 del Centro di sviluppo dell'OCSE, 23 novembre 2017

31.01.2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: riduzione del contributo.

­100 000 franchi.

10.1.86

OCSE Contributo al progetto pilota OCSE/FAO «Direttive per una catena di fornitura agraria responsabile», 18 ottobre 2017

26.03.2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2019.

­

10.1.87

OCSE 13.12.2019 Contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2019­2020 del Comitato di aiuto allo sviluppo, fase 2, 11 aprile 2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo per le attività specifiche in relazione con il partenariato globale

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.88

OIM 22.08.2019 Contributo al progetto regionale per la protezione contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Whole-of-Syria), 22 novembre 2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2020.

­

4819

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.89

OIM Contributo alla richiesta di aiuto d'emergenza in relazione con la crisi umanitaria dei rifugiati nel Bangladesh, 2019, 4 settembre 2019

10.12.2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga della data di scadenza fino al 30.09.2020. Estensione del sostegno della popolazione a Cox Bazar e proroga fino al 30.09.2020. Aumento del contributo da 1 a 2 milioni di franchi.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.90

OMS Sostegno al Programma di gestione delle situazioni d'urgenza umanitaria per il periodo 2018­2023 ­ Territorio palestinese occupato, 6 dicembre 2018

05.06.2019

Art. 10 RS 974.0

Cambiamento del conto bancario ­

10.1.91

OMS 18.12.2019 Sostegno al programma di trattamento dei traumi e di aiuto di emergenza; rafforzamento del sistema di trattamento dei traumi a Gaza, 7 agosto 2019

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 06.08.2020.

4820

­

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.92

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

PAM 03.05.2019 Contributo al programma quale parte del nostro sostegno alla «Rural Resilience Initiative» in Zimbabwe, Malawi e Zambia, 3 luglio 2017

Art. 10 RS 974.

Primo complemento: aumento del contributo in favore di misure contro la siccità in Zimbabwe.

998 750 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.93

PAM 05.12.2019 Contributo al programma quale parte del nostro sostegno alla «Rural Resilience Initiative» in Zimbabwe, Malawi e Zambia, 3 luglio 2017

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo in favore di misure contro la siccità in Zimbabwe

1,526 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.94

PAM 10.05.2019 Sostegno al programma finalizzato a migliorare la sicurezza alimentare e a garantire i mezzi di sussistenza nel Sudan del Sud, fase 5, 22 maggio 2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

245 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.95

PAM Contributo specifico 2019 attività sul campo in Afghanistan, ad Haiti e in Myanmar, 25 aprile 2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: 1,2 milioni aumento del contributo in favore di franchi dell'Afghanistan

12.12.2019

4821

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.96

PNUS Contributo per l'attuazione del progetto di promozione di una gestione governativa locale efficiente e responsabile in Bangladesh, 8 novembre 2017

06.12.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.97

PNUS Contributo al fondo umanitario per il Sudan, 14 dicembre 2017

22.10.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.98

PNUS Iniziativa africana per i mercati inclusivi, 17 settembre 2015

10.06.2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2019.

3,6 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.99

PNUS Accordo amministrativo standard per il fondo umanitario nella Repubblica Centrafricana, fase 3, 13 luglio 2017

23.07.2019

Art. 10 RS 974.0

Terzo complemento: aumento del contributo.

650 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

4822

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.100 PNUS 29.07.2019 Miglioramento dei meccanismi politici e rafforzamento del buongoverno nell'ambito della riduzione dei rischi di catastrofe in Tagikistan, 1° agosto 2016

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

18 101 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.101 PNUS 04.09.2019 Sostegno al fondo umanitario alimentato da diversi donatori, in favore del fondo umanitario per la Somalia, 22 maggio 2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

526 315 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.102 PNUS 22.11.2019 Sostegno al fondo umanitario alimentato da diversi donatori, in favore del fondo umanitario per la Somalia, 22 maggio 2019

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

1,052834 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.103 PNUS 05.11.2019 Sostegno al fondo umanitario per il Sudan, alimentato da diversi donatori al fine di reagire rapidamente a situazioni d'emergenza e a bisogni umanitari, 1° luglio 2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

4823

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

13.12.2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

7,5 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.105 UNESCO 10.01.2019 Salvaguardia della gestione applicata delle risorse idriche nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, 28 novembre 2016

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2019.

­

10.1.106 UNESCO 1 30.07.2019 Salvaguardia della gestione applicata delle risorse idriche nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, 28 novembre 2016

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2019.

­

10.1.107 UNICEF 06.03.2019 Contributo ad un intervento d'urgenza in risposta alla crisi dei rifugiati rohingya in Bangladesh, 29 luglio 2018,

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.08.2019.

­

10.1.108 UNICEF Contributo specifico 2018­2019 per sostenere le attività nei settori dell'igiene idrica e degli isediamenti urbani, 7 dicembre 2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.08.2019.

­

10.1.104 PNUS Contributo al fondo per l'Agenda 2030: misure integrate per l'attuazione di obiettivi dello sviluppo sostenibile, 16 novembre 2017

4824

20.06.2019

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.109 UNICEF 20.12.2019 Contributo al Polo mondiale di educazione mediante il finanziamento di quattro sessioni d'informazione sull'educazione nelle situazioni di urgenza, 25 ottobre 2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.03.2020.

­

10.1.110 UNRISD 27.05.2019 Contributo alla sessione della piattaforma mondiale per la riduzione dei rischi di catastrofe, organizzata a Ginevra dal 13 al 17 maggio 2019, 29 giugno 2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.111 UNOPS Programma di lavoro congiunto dell'Alleanza delle Città sul tema della migrazione, 13 dicembre 2018

28.11.2019

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

1,5 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.112 UNRWA Richiesta di soccorso d'emergenza, 23 maggio 2019

13.12.2019

Art. 10 RS 974.0

Aumento del contributo in favore di Gaza e Siria

2 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

4825

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.113 UNRWA Contributo al budget, 2017­2020

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

13.12.2019

Art. 10 RS 974.0

Quinto complemento: aumento del contributo

49 217 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.114 Ufficio delle Nazioni Unite di lotta contro 03.06.2019 il terrorismo Assicurare alle frontiere il rispetto delle norme relative ai diritti dell'uomo nell'ambito della lotta al terrorismo, 31 ottobre 2018

Art. 8 della legge federale Primo complemento: del 19 dicembre 2003 su misure di riduzione del contributo promozione civile della pace e di e proroga fino al 31.07.2019.

rafforzamento dei diritti dell'uomo (di seguito RS 193.9)

­35 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.115 Ufficio delle Nazioni Unite di lotta contro 09.10.2019 il terrorismo Assicurare alle frontiere il rispetto delle norme relative ai diritti dell'uomo nell'ambito della lotta al terrorismo, 31 ottobre 2018

Art. 8 RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 31.01.2020.

­

10.1.116 UNODC Attuare con maggiore vigore tre note di riflessione relative alle principali nozioni stabilite dal Protocollo sulla tratta di esseri umani, 6 ottobre 2015

21.05.2019

Art. 8 RS 193.9

Terzo complemento: proroga fino al 31.08.2019.

­

10.1.117 Consiglio d'Europa 08.07.2019 Contributo al progetto di campagna per porre fine alla carcerazione amministrativa di bambini migranti, fase 3, 20 giugno 2018

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.08.2019.

­

4826

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

09.12.2019

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: aumento del contributo.

250 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.119 Commissione internazionale per le persone 18.09.2019 scomparse Contributo al progetto di iniziativa per i migranti scomparsi nella regione mediterranea, 1° dicembre 2017

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.12.2019

90 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.120 Stati Uniti, 03.09.2019 George Mason University Banca dati sui diritti dei migranti: analisi globale, 8 luglio 2019

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.08.2020.

­

10.1.121 UNHCHR 24.01.2019 Sostegno del mandato della relatrice speciale su cause ed effetti della violenza contro le donne, 14 dicembre 2017

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 30.04.2020.

­

10.1.122 UNHCHR 18.10.2019 Contributo al progetto «Studio globale sui bambini privati della libertà», 15 novembre 2016

Art. 8 RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 30.11.2019.

­

10.1.118 Consiglio d'Europa Contributo all'attuazione di progetti da parte del fondo fiduciario per i diritti umani, 8 dicembre 2015.

4827

FF 2020

Nr.

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.123 UNHCHR 21.10.2019 Contributo al progetto di maggiore rispetto della protezione e dei diritti umani alle frontiere, 6 dicembre 2017

Art. 8 RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2019.

­

10.1.124 UNHCHR Contributo al funzionamento generale per il periodo 2018­2019, 21 settembre 2018

26.11.2019

Art. 8 RS 193.9

Secondo complemento: aumento del contributo a 6 milioni di franchi

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.125 OAS 26.04.2019 Contributo al progetto di partecipazione inclusiva e pluralistica della società al processo di pace in Colombia, 24 novembre 2017

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.01.2020.

22 586 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.126 OAS 24.05.2019 Contributo al progetto di rendere più accessibile a gruppi vulnerabili le informazioni concernenti gli effetti delle attività economiche su ambiente e società, 5 dicembre 2017

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.10.2019.

­

10.1.127 OSCE 11.01.2019 Contributo al progetto dell'OSCE «Sostegno alla prevenzione della tortura nella zona OSCE» 27 luglio 2016

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019.

­

4828

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.128 OSCE Contributo al progetto di monitoraggio della missione di esperti sulle inchieste concernenti le persone scomparse, 31 maggio 2018

11.01.2019

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 15.04.2019.

­

10.1.129 OSCE Contributo al progetto «Sicurezza on line per le giornaliste», 21 agosto 2018

04.02.2019

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019.

­

10.1.130 OSCE, Contributo al progetto «Sicurezza on line per le giornaliste», 21 agosto 2018

08.11.2019

Art. 8 RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2020.

­

10.1.131 OSCE 05.03.2019 Contributo al progetto di registrazione allargata degli eventi dell'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) a livello della dimensione umana», 3 settembre 2018

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019.

­

10.1.132 OSCE Contributo all'unità per una politica e pianificazione strategica, 5 dicembre 2017

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.12.2019.

50 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo

22.03.2019

4829

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

23.05.2019

Art. 8 RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2019.

­

10.1.134 UNESCO 15.01.2019 Contributo al progetto di appoggio all'attuazione della legge sul diritto d'accesso all'informazione, 25 luglio 2017

Art. 8 RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2019.

­

10.1.135 UNESCO 25.06.2019 Contributo al progetto di appoggio all'attuazione della legge sul diritto d'accesso all'informazione, 25 luglio 2017

Art. 8 RS 193.9

Terzo complemento: proroga fino al 31.07.2019.

­

10.1.136 United Nations University, Stati Uniti 29.07.2019 Progetto sulle misure che permettono alle persone di sottrarsi ai conflitti armati e di non prendervi più parte, 28 novembre 2018

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: aumento del contributo e proroga fino 31.12.2021.

200 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.137 UNODA 07.10.2019 Contributo al progetto di traduzione in francese e spagnolo dei moduli delle Direttive tecniche internazionali sulle munizioni (IATG), 14 agosto 2019

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.07.2020.

­

10.1.133 OSCE Contributo al progetto di monitoraggio della missione di esperti sulle inchieste concernenti le persone scomparse, 31 maggio 2018

4830

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.138 UNOPS Contributo al progetto «Sostegno alla cooperazione nell'Asia settentrionale e orientale», 15 novembre 2018

08.07.2019

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019.

­

10.1.139 Austria Collaborazione in affari consolari, 3 dicembre 2015 (RS 0.191.111.631)

31.07.2018

Art. 64 cpv. 3 della legge federale del 26 settembre 2014 sugli Svizzeri all'estero (RS 195.1)

Modifica dell'allegato II: ­ la Svizzera rappresenta l'Austria a San José (Costa Rica), Port of Spain (Trinidad), Maracaibo (Venezuela), Bissau (GuineaBissau), Freetown (Sierra Leone), Monrovia (Liberia), Corfù (Grecia), Dar-es-Salaam (Tanzania), Doha (Qatar), Suva (Figi), Apia (Samoa) e Wellington (Nuova Zelanda). L'Austria rappresenta la Svizzera a Kischinau (Moldova), Scarborough (Tobago) e Basseterre (St. Kitts & Nevis).

10.1.140 Austria Collaborazione in affari consolari, 3 dicembre 2015 (RS 0.191.111.631)

10.10.2019

Art. 64 cpv. 3 della legge federale del 26 settembre 2014 sugli Svizzeri all'estero (RS 195.1)

Modifica dell'allegato II: la Svizzera non rappresenta più l'Austria a Corfù (Grecia) e a Doha (Qatar). La Svizzera rappresenta l'Austria a Caracas (Venezuela).

­

4831

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

08.05.2019

Art. 26 cpv. 2 lett. d LSO

Primo complemento: aumento del contributo

50 000 franchi

10.1.142 Convenzione internazionale del 1978 sugli 06.12.2018 standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, 7 luglio 1978 (RS 0.747.341.2)

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Adeguamenti formali nel capitolo V del codice (parte B). Entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

­

10.1.143 Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, 17 febbraio 1978 (RS 0.814.288.2)

28.10.2016

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Modifiche dell'allegato I relative ­ ai formulari dell'appendice II.

Entrata in vigore il 1° luglio 2018.

10.1.144 Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, 17 febbraio 1978 (RS 0.814.288.2)

28.10.2016

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Modifiche dell'allegato V relati- ­ vo alla prevenzione dell'inquinamento marino mediante rifiuti di bordo e dell'allegato VI relativo alla collezione di dati, alla rendicontazione e alla conferma del consumo di petrolio. Entrata in vigore il 1° marzo 2018.

10.1.141 ONU Istituzione di un gruppo di alto rango sulla cooperazione digitale, 29 ottobre 2018

4832

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.145 Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, 17 febbraio 1978 (RS 0.814.288.2)

26.10.2018

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Modifiche dell'allegato VI delle ­ regole concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico mediante anidride solforosa (SOx) (valori limite e zone di controllo delle emissioni). Entrata in vigore il 1° marzo 2020.

10.1.146 Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, 17 febbraio 1978 (RS 0.814.288.2)

13.04.2018

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Modifiche dell'allegato VI ­ relativo alle zone di controllo delle emissioni e ai valori di riferimento delle emissioni di CO2 di navi traghetto da carico e di navi traghetto passeggeri.

Entrata in vigore il 1° settembre 2019.

10.1.147 Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, 17 febbraio 1978 (RS 0.814.288.2)

13.04.2018

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Modifiche relative al modello di ­ certificato di idoneità al trasporto di prodotti chimici pericolosi alla rinfusa. Entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

4833

FF 2020

Nr.

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.148 Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, 17 febbraio 1978 (RS 0.814.288.2)

17.05.2019

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Modifiche relative al trattamento ­ del solfuro di idrogeno. Modifiche riguardanti le definizioni e il trattamento del solfuro di idrogeno. Modifiche dell'allegato II relative al trattamento (caricamento, introduzione, scaricamento, lisciviazione) di sostanze velenose allo stato liquido.

Entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

10.1.149 Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, 1° novembre 1974 (RS 0.747.363.33)

25.11.2016

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Modifiche alle ispezioni di navi ­ portarinfuse e petroliere. Entrata in vigore il 1° luglio 2018.

10.1.150 Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, 1° novembre 1974 (RS 0.747.363.33)

15.06.2017

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Modifiche del codice IMSBC ­ (International Maritime Solid Bulk Cargo) relativo all'identificazione e alla designazione delle merci. Entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

4834

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Ripercussioni finanziarie

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.151 Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, 1° novembre 1974 (RS 0.747.363.33)

24.05.2018

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Modifiche dei capitoli II-1 ­ (costruzione) e IV (radiocomunicazione) nonché dell'allegato relativo ai certificati. Adeguamenti nell'allegato 3 (tabella).

Modifiche in relazione con i mezzi di comunicazione. Cambiamenti relativi al certificato di idoneità al trasporto di prodotti chimici pericolosi in grande quantità. Modifiche al certificato concernente l'idoneità al trasporto di gas liquidi in grandi quantità.

Modifiche riguardanti la definizione e il trattamento di merci pericolose. Entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

10.1.152 Accordo internazionale del 1966 sulle linee di carico, 5 aprile 1966 (RS 0.747.305.411)

04.12.2013

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Modifica dell'allegato II rego- ­ la 47 concernente la parte della zona periodica d'inverno dell'emisfero sud. Modifica dei termini utilizzati nell'allegato I e integrazione di un nuovo allegato IV concernente l'audit e la verifica della conformità alle regole dell'accordo. Entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

4835

FF 2020

Nr.

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.153 Convenzione intesa ad agevolare il traffico marittimo internazionale, 9 aprile 1965 (RS 0.747.305.31)

08.04.2016

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Adeguamenti redazionali nonché ­ integrazione dell'utilizzazione degli strumenti elettronici di informazione e comunicazione.

Entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

10.1.154 Convenzione internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, 13 febbraio 2004 (RS 0.814.296)

13.04.2018

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Estensione del regolamento A-1 ­ e modifica del regolamento D-3 concernente l'approvazione dei sistemi di gestione delle acque di zavorra. Sostituzione del regolamento B-3 dell'appendice, secondo l'anno di costruzione delle navi. Modifica dei regolamenti E-1 (Ispezioni) ed E-5 (certificati). Entrata in vigore il 13 ottobre 2019.

4836

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Ripercussioni finanziarie

FF 2020

10.2

Dipartimento federale dell'interno

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.2.1

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Convenzione sul commercio internazionale 28.08.2019 delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, 3 marzo 1973 (RS 0.453)

Art. 4 cpv. 2 LF-CITES (RS 453)

Modifiche del grado di protezione ­ di talune specie negli allegati I­III.

10.2.2

Comunità francofona del Belgio Accordo nell'ambito del cinema, 17 maggio 2008 (RS 0.443.917.21)

24.04.2019

Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA

Protocollo di modifica degli articoli 1, 7, 8, 13 paragrafo 1 nonché dell'allegato 2.

­

10.2.3

CE Cooperazione nel settore statistico, 26 ottobre 2004 (RS 0.431.026.81)

02.12.2019

Art. 4 par. 4 dell'Accordo

Modifica dell'allegato A per garantire la coerenza e la raffrontabilità delle statistiche tra la Svizzera e l'UE.

­

4837

FF 2020

10.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

10.3.1

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo, 7 dicembre 2006 (RS 0.232.142.21)

28.03.2019

Art. 33 par. 1 lett. c della Conven- Regola 126 (1) concernente la zione sul brevetto europeo notifica mediante un servizio (RS 0.232.142.2) postale.

­

10.3.2

Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e al Protocollo relativo a tale Accordo, 18 gennaio 1996 (RS 0.232.112.21)

02.10.2018

Art. 10 par. 2 lett. a n. iii dell'Accordo (RS 0.232.112.3);

Modifica di cinque regole concernenti la registrazione internazionale, il rinnovo e l'entrata in vigore.

­

10.3.3

Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, 19 giugno 1970 (RS 0.232.141.11)

02.10.2019

Art. 58 par. 2 del Trattato (RS 0.232.141.1)

Modifiche concernenti tra l'altro le lingue e le traduzioni, le tasse, l'incompatibilità con le leggi nazionali, la correzione o l'aggiunta di dichiarazioni, la rivendicazione di priorità e l'accesso agli archivi.

­

4838

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

FF 2020

10.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.4.1

Convenzione del 16 novembre 1989 contro il doping (RS 0.812.122.1)

23.09.2019

Art. 11 par. 1 lett. a e b della Convenzione

Adeguamento dell'allegato.

Lista 2020 dell'Agenzia mondiale antidoping, valida dal 1° gennaio 2020.

­

10.4.2

Convenzione internazionale del 19 ottobre 2005 contro il doping nello sport (RS 0.812.122.2)

23.09.2019

Art. 34 della Convenzione

Adeguamento degli allegati.

Lista 2020 dell'Agenzia mondiale antidoping, valida dal 1° gennaio 2020.

­

10.4.3

Francia Apposizione e manutenzione dei termini di confine, 10 marzo 1965 (RS 0.132.349.41)

13.08.2019

Art. 7a cpv. 3 lett.. c LOGA

Modifica degli articoli 1 e 5.

­

4839

FF 2020

10.5

Dipartimento federale delle finanze

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.5.1

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Convenzione doganale concernente il trasporto 12.10.2017 internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR), 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)

Art. 59 della Convenzione

Adeguamenti e precisazioni minori negli articoli 1, 3, 6, 11 e 38 della Convenzione

­

10.5.2

Liechtenstein 29.05.2019 Accordo relativo al Trattato concernente l'imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein, 12 luglio 2012 (RS 0.641.295.142.1)

Art. 1 par. 1 del Trattato del 28 ottobre 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein (RS 0.641.295.142)

In futuro, i controlli per l'imposta ­ sul valore aggiunto effettuati dall'AFC presso contribuenti svizzeri potranno avere luogo anche nel Liechtenstein e viceversa. I collaboratori dell'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein potranno inoltre ottenere informazioni doganali tramite una procedura di richiamo.

10.5.3

Convenzione relativa ad un regime comune di transito, 20 maggio 1987 (RS 0.631.242.04)

Art. 15 par. 3 lett. a della Convenzione

Adeguamenti minori degli allegati I­III della Convenzione.

4840

Data

04.12.2019

­

FF 2020

10.6

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.1

Ghana «Ghana Urban Mobility and Accessibility Project», 7 giugno 2016

04.12.2019

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (di seguito: RS 974.0)

Estensione del contenuto di due articoli e aggiornamento della tabella di ripartizione del contributo della SECO.

­

10.6.2

Indonesia Concessione di assistenza tecnica per la riduzione delle emissioni nelle città ­ Programma solido di gestione dei rifiuti, 2 maggio 2013

18.04.2019

Art. 10 RS 974.0

Riassegnazione e modifica del budget e dell'art. 3 dell'Accordo.

600 000 euro

10.6.3

Mozambico Fondo fiduciario multilaterale per il sostegno delle autorità fiscali, 27 giugno 2013

01.04.2019

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.05.2020.

­

10.6.4

Norvegia Programma «Sustaining Competitive and Responsible Enterprises Phase III», 9 ottobre 2017

31.10.2019

Art. 10 RS 974.0

Aumento del contributo

1 milione di franchi

10.6.5

Banca asiatica di sviluppo 19.12.2018 Assistenza tecnica per la modernizzazione della gestione delle entrate fiscali in determinati governi locali in Indonesia, 4 maggio 2015

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 30.04.2020.

­

4841

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.6.6

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

BIRS/IDA 30.11.2018 Fondo multidonatori per il finanziamento di riforme finanziarie nei Paesi a basso reddito, 3 ottobre 2016

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2022.

4 milioni di franchi

10.6.7

BIRS/IDA Fondo multidonatori per il finanziamento di riforme finanziarie programmatiche nei Paesi a medio reddito, 3 ottobre 2016

30.11.2018

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2022.

4 milioni di franchi

10.6.8

BIRS/IDA 15.04.2019 Fondo multidonatori concernente il programma per il sostegno globale e programmatico nel settore dell'estrazione delle materie prime (EGPS), 17 maggio 2017

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.10.2022.

­

10.6.9

BIRS/IDA Fondo multidonatori per le direttive relative al progetto di politiche dei trasporti in Africa, 23 dicembre 2014

20.09.2019

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.6.10

BIRS/IDA Fondo multidonatori per il rafforzamento delle riforme finanziarie nei Paesi a medio reddito, 3 ottobre 2016

17.10.2019

Art. 10 RS 974.0

Aumento del contributo.

4 milioni di franchi

4842

Data

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.11

BIRS/IDA Fondo multidonatori per il rafforzamento delle riforme finanziarie nei Paesi a basso reddito, 3 ottobre 2016

17.10.2019

Art. 10 RS 974.0

Aumento del contributo.

4 milioni di franchi

10.6.12

BIRS/IDA Fondo multidonatori per il rafforzamento delle finanze pubbliche in Tunisia, 3 settembre 2014

19.11.2019

Art. 10 RS 974.0

Aumento del contributo.

4,7 milioni di franchi

10.6.13

BIRS/IDA «Global Water and Sanitation Partnership Multi-Donor Trust Fund», 13 gennaio 2017

29.11.2019

Art. 12 RS 974.1 Art. 10 RS 974.0

Aumento del contributo.

5,2 milioni di dollari americani

10.6.14

BIRS 21.02.2018 Fondo fiduciario per il finanziamento dei consulenti presso il Consiglio d'amministrazione del gruppo della BM, 19 dicembre 2006

Art. 10 RS 974.0

Aumento del contributo.

820 000 dollari americani

10.6.15

BIRS 01.04.2019 Fondo fiduciario per il finanziamento dei consulenti presso il Consiglio d'amministrazione del gruppo della BM, 19 dicembre 2006

Art. 10 RS 974.0

Aumento del contributo.

1,71 milioni di dollari americani

4843

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.16

BIRS Fondo multidonatori per l'attuazione di riforme delle finanze pubbliche in Indonesia, 12 novembre 2009

22.03.2019

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.08.2020.

­

10.6.17

BIRS Fondo multidonatori per l'attuazione del progetto di urbanizzazione sostenibile in Indonesia, 11 maggio 2016

17.06.2019

Art. 10 RS 974.0

Aumento del contributo e proroga dell'accordo fino al 31.12.2022.

1,5 milioni di dollari americani

10.6.18

BIRS Fondo multidonatori per il rafforzamento della capacità di gestione del debito pubblico nei Paesi a basso reddito, 17 dicembre 2013

26.06.2019

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 30.12.2020.

­

10.6.19

IFC Programma di consulenza per città sostenibili in America latina, 23 novembre 2016

08.07.2019

Art. 10 RS 974.0

Aumento del contributo.

836 702 dollari americani

10.6.20

OIL Promozione dell'inclusione finanziaria delle microimprese in Indonesia, 5 agosto 2015

05.02.2019

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2019.

­

10.6.21

PNUA Sviluppo supplementare della gestione dei rischi ambientali, 8 dicembre 2015

24.07.2019

Art. 10 RS 974.0

Aumento del contributo e proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

250 000 franchi

4844

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.22

PNUS «National Commodities Platform Phase 2», 31 agosto 2018

18.02.2019

Art. 10 RS 974.0

Cambiamento del conto bancario.

­

10.6.23

UNOPS UN Trade Cluster Tanzania, Exit Phase, 15 dicembre 2016

11.01.2019

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.03.2019.

­

10.6.24

UNIDO «Global Eco-Industrial Parks Programme», 26 novembre 2018

19.07.2019

Art. 10 RS 974.0

Aumento del contributo.

2 milioni di franchi

10.6.25

UNIDO Accesso al mercato e promozione dei prodotti agroalimentari del territorio in Tunisia, 20 agosto 2013

26.08.2019

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2019.

­

10.6.26

UNIDO «Global Eco-Industrial Parks Programme», 11 novembre 2018

30.10.2019

Art. 10 RS 974.0

Riporto unico del saldo dei progetti del «Donor Balance Account».

1,56 milioni di franchi

10.6.27

Albania Sostegno finanziario per il progetto di sicurezza concernente le dighe delle cascate dei fiumi Drin e Mat, 13 settembre 2007

05.12.2019

Art. 12 cpv. 2 della legge federale Proroga dell'accordo fino del 24 marzo 2006 sulla coopera- al 31.12.2023.

zione con gli Stati dell'Europa dell'Est (di seguito RS 974.1)

­

4845

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.28

Bulgaria Progetto a favore di tram moderni per la città di Sofia 15 ottobre 2015

19.12.2018

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2019.

­

10.6.29

Bulgaria 31.12.2018 Progetto di smaltimento, rispettoso dell'ambiente, dei pesticidi obsoleti e altri prodotti fitosanitari, 21 aprile 2015

Art. 12 RS 974.1

Introduzione di nuovi impegni per la Bulgaria riguardanti la fase successiva al progetto.

­

10.6.30

Ucraina Sostegno finanziario e tecnico per migliorare l'efficienza energetica a Vinnytsia, 11 novembre 2011

19.12.2018

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2022.

­

10.6.31

Ucraina Sostegno finanziario e tecnico per migliorare l'efficienza energetica a Zhytomyr, 7 maggio 2015

25.10.2019

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2022.

­

10.6.32

Uzbekistan 24.09.2019 Sostegno finanziario per il progetto di approvvigionamento idrico Syrdarya, 1° novembre 2013

Art. 12 RS 974.1

Aumento del contributo, proroga dell'accordo fino al 31.12.2021, Adeguamento dell'allegato 1.

1 milione di franchi

10.6.33

Romania Progetto di modernizzazione dell'illuminazione pubblica con lampade LED ad Arad, 28 maggio 2015

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 28.03.2019, modifica degli allegati 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

4846

14.12.2018

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.34

Romania Progetto di modernizzazione dell'illuminazione pubblica con lampade LED ad Arad, 28 maggio 2015

28.03.2019

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 28.03.2019, modifica degli allegati 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.35

Romania Progetto di miglioramento del sistema di gestione e di informazione elettronica presso il Ministero delle finanze, 22 settembre 2016

20.03.2019

Art. 12 RS 974.1

Introduzione delle condizioni per il ­ proseguimento di una componente del progetto, adeguamento degli allegati 2 (documentazione del progetto), 3.1 (budget), 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.36

Romania Progetto di miglioramento del sistema di gestione e di informazione elettronica presso il Ministero delle finanze, 22 settembre 2016

24.06.2019

Art. 12 RS 974.1

Adeguamento di una condizione per il proseguimento di una componente del progetto dell'allegato 3.2 (calendario indicativo).

10.6.37

Romania Progetto di ripristino energetico degli edifici pubblici a Brasov, 23 luglio 2015

13.05.2019

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 23.07.2019, modifica degli allegati 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

­

4847

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.6.38

Romania Progetto di ripristino energetico degli edifici pubblici a Brasov, 23 luglio 2015

23.07.2019

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino ­ al 06.09.2019, modifica degli allegati 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.39

Romania Progetto di ripristino energetico delle scuole pubbliche a Cluj-Napoca, 27 agosto 2015

25.02.2019

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino ­ al 27.07.2019, modifica degli allegati 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.40

Romania Progetto di ripristino energetico delle scuole pubbliche a Cluj-Napoca, 27 agosto 2015

17.07.2019

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 07.09.2019, modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.41

Romania Progetto di modernizzazione dell'illuminazione pubblica con lampade LED a Cluj-Napoca, 9 luglio 2015

19.07.2019

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 07.09.2019, modifica degli allegati 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.42

Romania 02.08.2019 Progetto di promozione del potenziale d'esportazione delle PMI rumene, 17 giugno 2015

Art. 12 RS 974.1

Aggiornamento del preventivo (allegato 3.1) per ragioni di ridistribuzione budgetaria.

4848

Ripercussioni finanziarie

­

­

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.43

BIRS/IDA Fondo multidonatori per rafforzare la gestione delle finanze pubbliche, 15 febbraio 2010

18.12.2018

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2022.

­

10.6.44

BIRS/IDA Fondo multidonatori per il «Central Asia Energy Water Development Programme», 28 novembre 2017

22.03.2019

Art. 12 RS 974.1

Soppressione della sezione 7 dall'allegato 1.

­

10.6.45

BIRS/IDA 05.07.2019 Fondo donatori in favore dell'autorità di vigilanza finanziaria albanese, 22 dicembre 2014

Art. 12 RS 974.1

Finanziamento e modalità 2 milioni di attuazione della seconda fase di franchi del progetto volto a rafforzare le capacità di vigilanza finanziaria in Albania.

10.6.46

BIRS/IDA «Global Water and Sanitation Partnership Multi-Donor Trust Fund», 13 gennaio 2017

29.11.2019

Art. 12 RS 974.1 Art. 10 RS 974.0

Aumento del contributo.

5,2 milioni di dollari americani

10.6.47

BIRS /IDA 15.11.2019 Fondo multidonatori per l'attuazione del programma dell'Europa a sostegno di riforme nel settore contabilità nonché per il rafforzamento delle istituzioni interessate, 14 dicembre 2010

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2023.

­

4849

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.6.48

Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Turchia, 10 dicembre 1991 (RS 0.632.317.631)

06.04.2017

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Modifica del Protocollo B relativo ­ alla definizione della nozione «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

10.6.49

Turchia Accordo in forma di scambio di lettere relativo al commercio dei prodotti agricoli, 10 dicembre 1991 (RS 0.632.317.631.1)

25.06.2018

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Protocollo di adeguamento.

­

10.6.50

OCSE Convenzione istitutiva dell'OCSE, 14 dicembre 1960 (RS 0.970.4)

23.05.2019

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Le misure macroprudenziali autorizzate dal codice nonché l'applicazione del codice sono state precisate.

­

10.6.51

Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422), rivisto il 30 marzo 2012 (FF 2017 1901)

27.02.2019

Art. 7a cpv. 2, LOGA

Adeguamento dell'allegato 7 ­ dell'appendice I della Svizzera concernente le note generali e le deroghe alle disposizioni dell'articolo IV (principi generali) nel quadro dell'adesione del Regno Unito.

10.6.52

Accordo tra la Svizzera e la Comunità economica europea, 22 luglio 1972 (RS 0.632.401)

29.01.2019

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Modifica dei prezzi di riferimento ­ e degli importi di base nelle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 all'accordo.

4850

Ripercussioni finanziarie

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.6.53

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Liechtenstein 15.02.2019 Disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, 31 gennaio 2003 (RS 0.916.051.41)

Art. 177a cpv. 2 LAgr

Modifiche dei numeri 2.4 e 6.2 nonché dell'appendice e dell'allegato (e aggiunta di un secondo allegato) volte a integrare i nuovi supplementi per il latte e i cereali.

­

10.6.54

Liechtenstein 08.08.2019 Riconoscimento reciproco di attestati di capacità e certificati di formazione pratica della formazione professionale di base, 30 ottobre 2014 (RS 0.412.151.4)

Art. 28 cpv. 2 della legge federale Modifica dell'allegato: Certificati del 13 dicembre 2002 sulla della formazione professionale di formazione professionale base reciprocamente riconosciuti.

(LFPr; RS 412.10)

­

10.6.55

FAO 28.03.2019 Progetto di sostegno agli investimenti responsabili nell'agricoltura e nei sistemi alimentari, 11 dicembre 2017

Art. 177a LAgr

Aumento del contributo finanziario.

100 000 franchi

10.6.56

FAO Contributo al progetto «Livestock Environmental Assessment and Performance (LEAP)», 15 dicembre 2015

06.06.2019

Art. 177a LAgr

Primo complemento: aumento del contributo finanziario al progetto e proroga fino al 31.12.2021.

150 000 franchi

10.6.57

FAO 13.06.2019 Contributo all'«Agenda globale per la produzione animale sostenibile», 15 dicembre 2016

Art. 177a LAgr

Primo complemento: aumento del contributo finanziario al progetto

750 000 franchi

4851

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.6.58

FAO Trattato concernente le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, 11 dicembre 2017

30.09.2019

Art. 177a LAgr

Aumento del contributo finanziario 30 000 a sostegno della partecipazione dei franchi Paesi in sviluppo al trattato.

10.6.59

FAO Contributo al programma di lavoro pluriennale della Commissione per le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, 30 ottobre 2017

30.09.2019

Art. 177a LAgr

Aumento del contributo finanziario 100 000 al progetto.

franchi

10.6.60

FAO contributo al progetto «Promoting Incentives for Ecosystem Services to Support Sustainable Agriculture», 16 dicembre 2015

27.11.2019

Art. 177a LAgr

Secondo complemento: proroga senza incidenza sui costi fino al 30 giugno 2020

4852

Ripercussioni finanziarie

­

FF 2020

10.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.7.1

CE Accordo sul trasporto aereo, 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68)

22.08.2019

Art. 3a LNA

Modifica dell'allegato concernente ­ le norme applicabili alla gestione della circolazione aerea, alla sicurezza e alla protezione dell'aviazione.

10.7.2

CE Accordo sul trasporto aereo, 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68)

10.12.2019

Art. 3a LNA

Modifica dell'allegato concernente ­ le norme applicabili alla gestione della circolazione aerea, alla sicurezza, alla protezione dell'aviazione e alle regole relative al lavoro negli aeroporti.

10.7.3

Convenzione di Rotterdam concernente la 10.05.2019 procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, 10 settembre 1998 (RS 0.916.21)

Art. 39 cpv. 2 lett. abis della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01)

Modifica dell'allegato III.

­

10.7.4

Accordo concernente l'adozione di regolamenti 02.01.2019 tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti, 14 settembre 2017 (RS 0.741.411)

Art. 106a cpv. 2 LCStr

Regolamento concernente le prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore e loro componenti, per quanto concerne la sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno.

­

4853

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.7.5

Accordo concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti, 14 settembre 2017 (RS 0.741.411)

02.01.2019

Art. 106a cpv. 2 LCStr

Regolamento concernente ­ le prescrizioni uniformi per l'omologazione dei pezzi meccanici d'agganciamento delle combinazioni dei veicoli agricoli.

10.7.6

Accordo concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti, 14 settembre 2017 (RS 0.741.411)

15.11.2019

Art. 106° cpv. 2 LCStr

Regolamento concernente ­ prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: ­ dispositivi di segnalazione luminosa di veicoli a motore e dei loro rimorchi, ­ dispositivi di illuminazione della strada per veicoli a motore, ­ dispositivi retroriflettenti dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ­ veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di informazione sugli angoli morti per il rilevamento di biciclette.

4854

Ripercussioni finanziarie

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.7.7

Accordo concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti, 14 settembre 2017 (RS 0.741.411)

04.06.2019

Art. 106a cpv. 2 LCStr

Modifica dell'allegato 4 dell'Accordo.

­

10.7.8

UE Collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, 23 novembre 2017 (RS 0.814.011.268)

05.12.2019

Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA

Modifica degli allegati I e II dell'Accordo.

­

10.7.9

CE Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, 21 luglio 1999 (RS 0.740.72)

07.06.2019

Art. 106a cpv. 1 LCStr e art. 23f cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101)

Adeguamenti tecnici concernenti ­ i tachigrafi digitali, le esigenze tecniche per i veicoli stradali nonché gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi / sicurezza dei veicoli, i sistemi di allarme acustici, il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune nonché per strada.

4855

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.7.10

CE Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, 21 luglio 1999 (RS 0.740.72)

13.12.2019

Art. 106a cpv. 1 LCStr e art. 23f cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101)

Assicurare la collaborazione della Svizzera con l'Agenzia europea delle ferrovie quale soluzione transitoria (finché non entra in vigore il pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario) e recepimento di atti normativi dell'UE nell'allegato 1.

­

10.7.11

Accordo europeo sulle grandi linee internazionali 22.05.2019 di trasporto combinato e sulle installazioni connesse, 1° febbraio 1991 (RS 0.740.81)

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Modifiche degli allegati I e II dell'Accordo. Modifiche di linee nel Kazakistan.

­

10.7.12

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, 7 dicembre 1944 (RS 0.748.0)

Art. 3a LNA

Emendamenti concernenti le ­ licenze del personale aeronautico, l'utilizzo degli aeromobili, le telecomunicazioni aeronautiche, l'aeronavigabilità degli aeromobili, le norme di circolazione e i servizi meteorologici.

4856

07.03.2018

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.7.13

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, 7 dicembre 1944 (RS 0.748.0)

09.03.2018

Art. 3a LNA

Emendamenti concernenti i servizi ­ del traffico aereo, le carte aeronautiche, i servizi di informazioni aeronautiche, la pianificazione e l'esercizio degli aerodromi, gli eliporti, le telecomunicazioni aeronautiche e le inchieste sugli incidenti aeronautici.

10.7.14

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, 7 dicembre 1944 (RS 0.748.0)

14.03.2018

Art. 3a LNA

Emendamento 16 dell'allegato 17 ­ (Misure di sicurezza contro gli atti di interferenza illecita).

10.7.15

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, 7 dicembre 1944 (RS 0.748.0)

27.06.2018

Art. 3a LNA

Prima edizione del volume IV dell'allegato 16 (Protezione dell'ambiente).

10.7.16

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, 7 dicembre 1944 (RS 0.748.0)

27.02.2019

Art. 3a LNA

Emendamento 17 dell'allegato 13 ­ (Inchiesta sugli incidenti aeronautici).

10.7.17

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, 7 dicembre 1944 (RS 0.748.0)

24.05.2019

Art. 3a LNA

Emendamento 27 dell'allegato 9 (Facilitazioni).

10.7.18

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, 7 dicembre 1944 (RS 0.748.0)

25.11.2019

Art. 3a LNA

Emendamento 17 dell'allegato 17 ­ (Misure di sicurezza contro gli atti di interferenza illecita).

­

­

4857

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

10.7.19

Costituzione dell'Unione postale universale 10 luglio 1964 (RS 0.783.51)

07.09.2018

Art. 36 cpv. 1 della legge Protocollo aggiuntivo di Addisdel 17 dicembre 2010 sulle poste Abeba: consolidamento dei processi decisionali degli organi (RS 783.0) direttivi dell'Unione postale universale. Adeguamento del portafoglio dei prodotti e dei servizi obbligatori di base per gli invii internazionali della posta-lettere e dei pacchi postali.

­

10.7.20

Costituzione dell'Unione postale universale 10 luglio 1964 (RS 0.783.51)

26.09.2019

Art. 36 cpv. 1 della legge Adeguamenti del sistema di del 17 dicembre 2010 sulle poste contabilizzazione delle indennità per i costi finali per l'invio di (RS 783.0) piccoli pacchi.

­

10.7.21

Liechtenstein Cooperazione in materia di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni, 4 marzo 1999 (RS 0.784.195.141)

06.05.2019

Art. 9 par. 1 dell'Accordo

Modifica del Protocollo IV ­ concernente la cooperazione nell'ambito degli impianti di comunicazione e del Protocollo V concernente la cooperazione nell'ambito della sorveglianza del mercato.

10.7.22

Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia, 15 agosto 1996 (RS 0.451.47)

08.12.2018

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Emendamenti agli allegati II e III ­ ­ per una migliore protezione di talune popolazioni di uccelli acquatici migratori.

4858

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

FF 2020

Nr.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.7.23

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del Protocollo di modifica, 3 giugno 1999 (COTIF, RS 0.742.403.12)

28.02.2018

Art. 23f cpv. 4 della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101)

Modifica delle appendici F e G ­ alla Convenzione (regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche per l'ammissione tecnica di materiale ferroviario.

10.7.24

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del Protocollo di modifica, 3 giugno 1999 (COTIF; RS 0.742.403.12)

30.05.2018

Art. 23f cpv. 4 della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101)

Modifica del regolamento concer- ­ nente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (appendice C alla Convenzione)

10.7.25

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del Protocollo di modifica, 3 giugno 1999 (COTIF; RS 0.742.403.12)

30.11.2018

Art. 23f cpv. 4 della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101)

Modifica delle prescrizioni tecni- ­ che uniformi relative a sottosistemi e ad applicazioni telematiche per il trasporto di merci

10.7.26

Convenzione di Basilea sul controllo dei movi- 22.09.1995 menti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, 22 marzo 1989 (RS 0.814.05)

Art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01)

Divieto per gli Stati menzionati nell'allegato VII (OCSE, UE e Liechtenstein) di esportare rifiuti pericolosi in Stati non menzionati nell'allegato VII.

­

10.7.27

Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, 16 settembre 1987 (RS 0.814.021)

Art. 39 cpv. 2 lett. abis della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01)

Adeguamenti relativi alla produzione e al consumo di sostanze controllate nel gruppo I dell'allegato C del Protocollo secondo l'articolo 2 paragrafo 9.

­

9.11.2018

Ripercussioni finanziarie

4859

FF 2020

4860