Decisione generale della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) concernente la limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera del 6 ottobre 2020

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG), visti gli articoli 86 segg. della legge federale del 29 settembre 20171 sui giochi in denaro (LGD), decide: L'accesso ai giochi in denaro in linea che non sono autorizzati in Svizzera deve essere bloccato dai fornitori di servizi di telecomunicazione conformemente all'articolo 86 capoversi 1­4 LGD.

La lista dei domini da bloccare, di competenza della Commissione federale delle case da gioco, è stata modificata. La lista aggiornata è consultabile in linea (www.esbk.admin.ch/esbk/it/home/illegalesspiel/zugangssperren.html).

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione scritta entro 30 giorni dalla sua notificazione e indirizzata alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG), Eigerplatz 1, 3003 Berna (art. 87 cpv. 2 e 88 cpv. 3 LGD).

L'opposizione deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma dell'opponente o del suo rappresentante.

6 ottobre 2020

Commissione federale delle case da gioco: Il direttore, Jean-Marie Jordan

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RS 935.51

6978

2020-2977