Traduzione1

Decisione n. 1/2018 del Comitato misto AELS-Israele Adottata a Ginevra il 21 novembre 2018 Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il ...

Entrata in vigore per la Svizzera il ...

Emendamento del Protocollo A dell'Accordo di cui al Paragrafo 1 lettra (b) dell'articolo 2 prodotti agricoli trasformati Il Comitato misto, considerando le discussioni svoltesi nel corso dell'ottava riunione del Comitato misto AELS-Israele che ha avuto luogo il 23 novembre 2011 a Gerusalemme, con i successivi scambi di opinioni, sul riesame del Protocollo A dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele (di seguito «Accordo»); visto l'articolo 6 del Protocollo A secondo cui le Parti riesaminano e decidono eventuali cambiamenti relativi ai prodotti contemplati dal Protocollo A; visto l'articolo 30 dell'Accordo, che autorizza il Comitato misto a modificare i Protocolli dell'Accordo, decide: 1. Il testo del Protocollo A dell'Accordo è sostituito dal testo allegato3 alla presente decisione.

2. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui le Parti depositano i loro strumenti di ratifica o accettazione presso il Depositario, che lo notifica alle Parti.

3. Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio deposita il testo della presente decisione presso il Depositario.

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Dal testo originale inglese FF 2020 ...

Gli allegati non sono pubblicati nella RU. Possono essere ottenuti in inglese presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Sono inoltre disponibili in Internet sul sito del Segretariato dell'AELS: www.efta.int > Global trade relations > Free Trade Agreements > Israel.

2019-2491

1839

Dec. n. 1/2018 del Comitato misto AELS-Israele

1840

FF 2020