20.051 Messaggio concernente la legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale del 20 maggio 2020

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2018

M 17.3371

Abrogazione dell'obbligo di firmare la dichiarazione d'imposta (S 19.09.17 Schmid Martin; N 06.03.18)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 maggio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2020-0126

4215

Compendio In ambito fiscale si intendono creare le basi giuridiche necessarie all'ulteriore sviluppo della digitalizzazione delle procedure.

Situazione iniziale La digitalizzazione è in pieno corso anche in ambito fiscale. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) si è posta l'obiettivo di poter ricevere e inviare tutti i dati per via elettronica. A tal fine occorre creare i necessari presupposti giuridici. Inoltre, deve essere attuata la mozione Schmid Martin 17.3371, in cui l'autore chiede di abrogare il requisito della firma in caso di presentazione per via elettronica della dichiarazione d'imposta e dell'istanza di rimborso dell'imposta preventiva nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e nella legge federale sull'imposta preventiva (LIP).

Contenuto del progetto Il Consiglio federale propone essenzialmente le seguenti modifiche: ­

la presentazione completamente elettronica della dichiarazione d'imposta e di altri atti scritti deve essere promossa;

­

nelle procedure elettroniche deve essere garantita l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi;

­

in caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'autorità competente può prevedere, invece della firma, la possibilità della conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente o richiedente;

­

nel caso delle imposte riscosse dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e ai fini dello scambio internazionale di informazioni a fini fiscali è prevista la possibilità per il Consiglio federale di prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica;

­

nella LIP è prevista l'utilizzazione sistematica del numero AVS per le notifiche all'AFC concernenti le prestazioni d'assicurazione;

­

nella LAID viene disposto che i Cantoni adeguino la loro legislazione alle nuove disposizioni della LAID di norma entro due anni.

Le novità proposte non comportano per la Confederazione ripercussioni dirette sul piano finanziario e a livello di personale. Le ripercussioni correlate alla digitalizzazione si verificheranno nell'ambito dei singoli progetti informatici

4216

FF 2020

Messaggio 1

Situazione inziale

1.1

Obiettivi

Il termine generale «digitalizzazione» è utilizzato per designare diversi sviluppi riguardanti la tecnologia e le modalità di lavoro. La distinzione tra registrazione elettronica dei dati, automazione e digitalizzazione non è netta e queste voci sono spesso utilizzate in modo differente. Senza pretendere di dare una definizione esaustiva, con «digitalizzazione» l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) intende l'introduzione di procedure elettroniche continue che consentono il trattamento online dei casi durante l'intera procedura e che sono o possono essere previste come procedure standard.

L'AFC persegue i seguenti obiettivi: ­

introdurre la possibilità di ricevere e inviare tutti i dati per via elettronica;

­

rendere possibile, in seno all'AFC, l'elaborazione delle procedure fiscali per via elettronica;

­

standardizzare la via elettronica; altrimenti detto, far sì che diventi il canale generalmente utilizzato nella prassi.

La procedura elettronica deve essere garantita senza discontinuità dei sistemi di trasmissione, ovvero deve essere svolta completamente per via elettronica e, in particolare, non richiedere più documenti cartacei muniti di firma autografa. La digitalizzazione deve consentire di migliorare la qualità degli atti presentati dai contribuenti o dai richiedenti e quella del lavoro dell'AFC, sgravando i suoi collaboratori dalle attività (di correzione) ripetitive, come pure di aumentare l'orientamento al cliente, offrendo l'immagine dell'AFC quale organizzazione moderna e al passo coi tempi.

La digitalizzazione prevista nel presente progetto riguarda l'imposta preventiva, le tasse di bollo, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), lo scambio internazionale di informazioni a fini fiscali (assistenza amministrativa fiscale internazionale, scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali e scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali), la tassa d'esenzione dall'obbligo militare e le imposte dirette federali, cantonali e comunali (imposte sul reddito, sulla sostanza, sugli utili e sul capitale).

1.2

Procedure elettroniche esistenti

L'AFC offre già alcuni portali online, che sviluppa costantemente.

Ad esempio, nel caso dell'imposta sul valore aggiunto l'iscrizione nel registro dei contribuenti IVA e la dichiarazione dell'imposta con le eventuali correzioni successive possono avvenire per via elettronica. È inoltre possibile richiedere online la 4217

FF 2020

proroga di inoltro del rendiconto IVA, le attestazioni d'impresa e gli attestati d'iscrizione. I rappresentanti fiscali, ovvero i fiduciari, possono visualizzare in un colpo d'occhio tutti i rendiconti elaborati elettronicamente dai loro clienti e non ancora inoltrati. I contribuenti con un credito IVA possono registrare online il loro indirizzo di pagamento. Queste possibilità sono ampiamente utilizzate. Lo dimostra il fatto che le iscrizioni nel registro dei contribuenti IVA avvengono quasi sempre online; circa 190 000 imprese, ossia il 50 per cento, inoltrano i loro rendiconti IVA utilizzando il portale online AFC SuisseTax (situazione al 31 dicembre 2019).

Dal 1° gennaio 2019 è inoltre possibile elaborare online il pagamento del canone radiotelevisivo (RTV) per le imprese.

Anche il rimborso dell'imposta preventiva può essere richiesto online. Nel 2018, il 10,7 per cento delle istanze di rimborso presentate da residenti in Svizzera è stato effettuato in questo modo. Dal 31 gennaio 2020, le persone residenti in Germania dispongono di un'applicazione online per presentare le istanze di rimborso dell'imposta preventiva svizzera e richiedere il rimborso dell'imposta preventiva sui redditi che scadono dopo il 1° gennaio 2020.

Nell'ambito dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali, l'iscrizione dell'istituto finanziario tenuto alla comunicazione e la trasmissione di comunicazioni in materia sono possibili esclusivamente per via elettronica. Tutti gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione (ca. 7500) si sono iscritti nel portale online dell'AFC.

La trasmissione dei dati e delle eventuali correzioni tra gli istituti finanziari e l'AFC come pure tra l'AFC e gli Stati partner si svolge unicamente per via elettronica. Nel 2019 l'AFC ha fornito agli Stati partner informazioni su circa 3,1 milioni di conti finanziari, ricevendo dagli stessi informazioni su circa 2,4 milioni di conti finanziari.

Per quanto riguarda lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese («country-by-country-reporting»), attualmente è in corso lo sviluppo di un'applicazione simile che permette l'elaborazione esclusivamente elettronica delle rendicontazioni, dalla registrazione fino alla trasmissione dei dati agli Stati partner.

Nel quadro dello scambio spontaneo di informazioni, le comunicazioni
relative agli accordi fiscali preliminari sono registrate ed elaborate dai contribuenti, dalle amministrazioni fiscali cantonali e dalla Divisione per lo scambio d'informazione in materia fiscale (DVS-SEI) dell'AFC esclusivamente online. Le suddette comunicazioni fra questi tre gruppi di utenti possono essere trasmesse e, se necessario, modificate liberamente. Sino alla fine del mese di dicembre del 2019 sono state registrate 1999 comunicazioni relative agli accordi fiscali preliminari nella piattaforma digitale dell'AFC per l'esecuzione dello scambio automatico di informazioni.

La maggior parte dei Cantoni autorizza la trasmissione elettronica della dichiarazione d'imposta. L'identificazione del contribuente è garantita con modalità diverse, ad esempio mediante il codice d'identificazione univoco, la firma elettronica qualificata, la password con un protocollo di autorizzazione o mediante autenticazione nel portale del Governo elettronico cantonale.

4218

FF 2020

1.3

Necessità di agire

1.3.1

Imposte riscosse dall'AFC e scambio internazionale di informazioni a fini fiscali

Per quanto riguarda la procedura, le leggi seguenti rimandano alla legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa (PA): la legge federale del 13 ottobre 19652 sull'imposta preventiva (LIP), la legge federale del 27 giugno 19733 sulle tasse di bollo (LTB), la legge del 12 giugno 20094 sull'IVA (LIVA), la legge del 28 settembre 20125 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF), la legge federale del 18 dicembre 20156 sullo scambio automatico internazionale di informa7 zioni a fini fiscali (LSAI) e la legge federale del 16 giugno 2017 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP).

LA PA contiene quattro disposizioni concernenti lo scambio elettronico di atti giuridici: l'articolo 21a (trasmissione per via elettronica con firma elettronica qualificata), l'articolo 11b capoverso 2 (recapito), l'articolo 26 capoverso 1bis (notifica per via elettronica di atti da esaminare) e l'articolo 34 capoverso 1bis (notifica per via elettronica di decisioni previo assenso del destinatario). In virtù delle disposizioni enunciate, questo tipo di scambio di atti giuridici è equiparato, per quanto riguarda i suoi effetti, al tradizionale scambio di atti in forma scritta.

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 giugno 20108 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi, la firma elettronica qualificata di cui all'articolo 21a capoverso 2 PA non è richiesta se l'identificazione del mittente e l'integrità della comunicazione sono garantite con altri mezzi adeguati. Fanno eccezione i casi in cui il diritto federale prescrive di firmare un determinato documento.

Non esistono tuttavia basi legali che obblighino i contribuenti a comunicare con le autorità federali esclusivamente per via elettronica. Se un giorno alcune o tutte le operazioni dovessero essere digitalizzate, occorre avere la possibilità, sul piano giuridico, di obbligare i contribuenti a procedere per via elettronica.

In questo contesto occorre sottolineare che nel messaggio del 29 gennaio 20209 sul programma di legislatura 2019­2023, il nostro Collegio si è posto come obiettivo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RS 172.021 RS 642.21 RS 641.10 RS 641.20 RS 651.1 RS 653.1 RS 654.1 RS 172.021.2 FF 2020 1565, in particolare pagg. 1670 e 1676.

4219

FF 2020

per attuare le sue strategie10 in materia di elaborare un messaggio concernente una legge federale sulla comunicazione elettronica con i tribunali e le autorità (LCTA).

Con questa legge si vogliono creare le basi giuridiche necessarie all'introduzione di un obbligo per l'utilizzazione della comunicazione elettronica nel settore dei tribunali civili, penali e amministrativi nonché delle autorità di perseguimento penale.

Alcuni adeguamenti della PA incideranno sull'intera procedura.

1.3.2

Imposte dirette federali, cantonali e comunali, imposta preventiva per le persone fisiche e tassa d'esenzione dall'obbligo militare

La tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione (art. 2 LIFD). Le autorità fiscali cantonali sono responsabili anche del rimborso dell'imposta preventiva alle persone fisiche (art. 30 cpv. 1 LIP).

Secondo l'articolo 124 capoverso 2 LIFD, la dichiarazione d'imposta deve essere firmata personalmente. La LIP prevede, all'articolo 29, che il diritto al rimborso dell'imposta preventiva debba essere fatto valere con istanza scritta. Nel commento alla LIP viene precisato che il requisito della forma scritta di un'istanza implica anche la firma dell'istante o del suo procuratore11.

Nella maggior parte dei Cantoni, oggi la dichiarazione per l'imposta federale diretta e l'imposta cantonale sul reddito, sulla sostanza, sugli utili e sul capitale può essere compilata elettronicamente e trasmessa online con i relativi giustificativi. In tutti i Cantoni, l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva per le persone fisiche è presentata con la dichiarazione d'imposta (nella pagina con l'elenco titoli). Di norma è richiesto l'invio di una ricevuta firmata a conferma che la dichiarazione è stata presentata. In alcuni Cantoni l'identificazione del contribuente avviene mediante un codice personale di accesso o SuisseID12.

Il requisito della firma per la dichiarazione nell'ambito dell'imposta federale diretta e per la richiesta di rimborso dell'imposta preventiva impedisce dunque la presentazione completamente elettronica della dichiarazione d'imposta, a meno che non si utilizzi la firma elettronica. Quest'ultima non ha tuttavia potuto affermarsi. In futuro, la procedura elettronica deve poter essere svolta senza discontinuità dei sistemi di trasmissione.

10

11

12

Cfr. «Strategia "Svizzera digitale"», comunicato stampa del Consiglio federale del 20 aprile 2016; «Nuove linee guida per la Svizzera digitale», comunicato stampa del Consiglio federale del 5 settembre 2018; «Strategia di e-government Svizzera 2020­2023», comunicato stampa del Consiglio federale del 20 novembre 2019; i comunicati stampa sono consultabili sul sito www.admin.ch > Comunicati stampa > Comunicati stampa del Consiglio federale.

Bernhard Zwahlen, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli (ed.), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2a edizione, Basilea 2012, art. 29 n. 3.

SuisseID è il primo prodotto standardizzato per comprovare l'identità di una persona fisica mediante identità elettronica in Svizzera, che consente l'utilizzo di una firma elettronica giuridicamente valida. Nel 2017 è stato pure introdotto il nuovo servizio SwissID.

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FF 2020

La tassa d'esenzione dall'obbligo militare viene riscossa dai Cantoni. Nella legge federale del 12 giugno 195913 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) occorre riprendere le stesse disposizioni previste all'articolo 104a D-LIFD.

Inoltre si intendono introdurre due novità, illustrate ai numeri 1.3.3 e 1.3.4, che non hanno un rapporto diretto con la procedura elettronica. Siccome l'elaborazione di un progetto di legge a sé stante risulterebbe sproporzionato, queste due novità sono contemplate nel presente disegno.

1.3.3

Notifica concernente le prestazioni d'assicurazione da parte di istituti di previdenza e di assicurazione

Le assicurazioni notificano all'AFC il versamento di prestazioni in capitale e di rendite della previdenza professionale al fine di garantire l'imposizione delle prestazioni (art. 19 LIP). L'AFC inoltra le notifiche alle autorità fiscali cantonali. Tuttavia, il mancato aggiornamento delle informazioni e l'assenza di un'identificazione univoca impediscono talvolta di attribuire al Cantone competente le notifiche trasmesse all'AFC o le informazioni all'incarto fiscale di pertinenza nel Cantone. Si ravvisa quindi una necessità di legiferare in merito all'attribuzione di queste informazioni.

1.3.4

Disposizioni di esecuzione nella LAID

Le vigenti disposizioni dell'articolo 72 e seguenti LAID stabiliscono entro quale termine i Cantoni devono adeguare la loro legislazione a una modifica nella LAID.

Scaduto questo termine, le modifiche nella LAID si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario. Finora queste disposizioni sono state formulate in modo eterogeneo e secondo diversi approcci: o veniva posta prima in vigore la modifica materiale nella LAID (antecedentemente alla LIFD) e ai Cantoni erano concessi, di norma, due anni per adeguare la loro legislazione alla LAID riveduta, oppure i Cantoni erano obbligati ad adeguare la loro legislazione per la data di entrata in vigore della modifica materiale nella LAID.

Di conseguenza, l'articolo 72 LAID dovrà essere uniformato, e quindi semplificato, per tutti gli adeguamenti della legislazione cantonale.

1.3.5

Identità elettronica

Contro la legge federale 27 settembre 201914 sui servizi d'identificazione elettronica (Legge sull'Ie, LSIe) è stato lanciato un referendum. All'articolo 22 lettera b, la LSIe prevede che tutte le Ie rilasciate per il livello di sicurezza richiesto debbano essere accettate dalle autorità o dagli altri servizi che adempiono compiti pubblici, se eseguendo il diritto federale ricorrono all'identificazione elettronica. Questa disposi13 14

RS 661 FF 2019 5419

4221

FF 2020

zione interesserebbe quindi anche le autorità fiscali. Le procedure elettroniche previste da Confederazione e Cantoni dovrebbero pertanto essere concepite in modo da permettere al contribuente di identificarsi con l'Ie.

1.4

Alternative esaminate e opzione scelta

Il presente progetto è stato avviato in seguito alla trasmissione della mozione Schmid Martin (17.3371), in cui l'autore chiedeva di abrogare l'obbligo di firmare la dichiarazione d'imposta e l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva in caso di presentazione per via elettronica. Oltre ad attuare la mozione Schmid Martin, il nostro Collegio ha deciso di proporre una regolamentazione delle procedure elettroniche anche per le imposte riscosse dall'AFC.

1.5

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 202015 sul programma di legislatura 2019­2023. Il presente progetto si prefigge di attuare la mozione Schmid Martin (17.3371). Per quanto riguarda le strategie del nostro Collegio nell'ambito del progetto «Svizzera digitale», si veda il numero 1.3.1.

1.6

Interventi parlamentari

Il 6 marzo 2018 le Camere federali hanno accolto la mozione Schmid Martin «Abrogazione dell'obbligo di firmare la dichiarazione d'imposta» (17.3371), depositata il 31 maggio 2017. L'autore della mozione chiede di fare in modo che la dichiarazione d'imposta e l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva non debbano più essere firmate. Secondo la motivazione della mozione, la dichiarazione d'imposta deve poter essere effettuata senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. Per attuare la mozione è necessario modificare la LIFD, la LAID e la LIP. Con il presente progetto la mozione risulta adempiuta e il suo scopo raggiunto.

2

Procedura di consultazione

2.1

Avamprogetto

Dal 21 giugno al 14 ottobre 2019 si è svolta la procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale indetta dal nostro Collegio. L'avamprogetto prevedeva le seguenti modifiche:

15

FF 2020 1565

4222

FF 2020

­

per le imposte sul reddito, sulla sostanza, sugli utili e sul capitale, per l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva di persone fisiche domiciliate in Svizzera come pure per la tassa d'esenzione dall'obbligo militare i Cantoni devono poter rinunciare al requisito della firma autografa in caso di trasmissione elettronica di atti scritti. In questo caso, la completezza e la correttezza dei dati trasmessi online devono essere confermate elettronicamente;

­

inoltre l'avamprogetto introduceva la possibilità di obbligare gli interessati a seguire la procedura elettronica per le imposte di competenza della Confederazione e per lo scambio internazionale di informazioni a fini fiscali. A tal fine, il nostro Collegio deve poter prescrivere le modalità da seguire nelle procedure elettroniche;

­

gli istituti di previdenza e di assicurazione saranno obbligati a utilizzare il numero AVS per la notifica concernente le prestazioni d'assicurazione;

­

infine si vogliono uniformare e quindi semplificare le disposizioni di esecuzione nella LAID.

2.2

Risultati della procedura di consultazione16

In linea di principio, i partecipanti alla consultazione (25 Cantoni, 7 partiti, 17 organizzazioni) approvano il progetto. Le principali richieste di modifica riguardano gli ambiti esposti qui di seguito.

LIFD/LAID ­

Tre organizzazioni chiedono che l'identificazione delle persone interessate e l'integrità dei dati siano garantite conformemente al diritto federale e non a quello cantonale.

LAID ­

I Cantoni e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) vorrebbero disciplinare il termine per l'adeguamento delle leggi cantonali (di regola due anni) nella LAID.

­

17 Cantoni, la CDCF e la Conferenza svizzera delle imposte (CSI) approvano l'abrogazione della disposizione concernente l'impiego di moduli uniformi (art. 71 cpv. 3 LAID). Quattro organizzazioni chiedono, per contro, che la disposizione venga mantenuta e integrata menzionando anche i moduli elettronici.

LIVA, LIP, LTB, LSAI ­

16

Tre partiti e sei organizzazioni respingono la proposta che prevede che il nostro Collegio possa prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica.

Il rapporto sui risultati è consultabile sul sito www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFF.

4223

FF 2020

­

2.3

Sei organizzazioni chiedono di disciplinare a livello di legge la norma derogante alla PA concernente il rispetto dei termini e il momento di notificazione delle decisioni.

Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

L'avamprogetto posto in consultazione prevede di lasciare ai Cantoni la competenza di disciplinare le modalità da seguire nelle procedure elettroniche per la riscossione dell'imposta federale diretta. Secondo il nostro Collegio, ciò si giustifica dal fatto che l'imposta federale diretta come pure le imposte sul reddito, sulla sostanza, sugli utili e sul capitale sono riscosse nel corso della stessa procedura. Propone pertanto di respingere le richieste che, nell'ambito delle procedure elettroniche, chiedono di garantire l'identificazione delle persone interessate e l'integrità dei dati mediante il diritto federale anziché quello cantonale oppure quelle che propongono l'introduzione di moduli elettronici uniformi. Il Governo intente mantenere l'attuale competenza esecutiva dei Cantoni.

Secondo i risultati della consultazione, la disposizione che conferisce al nostro Collegio la competenza di prescrivere la procedura elettronica nel caso delle imposte riscosse dall'AFC risulta controversa. Il nostro Collegio resta fedele a questa proposta. Per quanto riguarda la motivazione, si veda il numero 4.5.

Il nostro Collegio intende tenere conto della proposta formulata dai 25 Cantoni partecipanti e dalla CDCF in merito alla regolamentazione del termine per l'adeguamento delle leggi cantonali nella LAID. Tale regolamentazione corrisponde essenzialmente alla prassi seguita finora e deve pertanto essere fissata esplicitamente nella legge.

3

Punti essenziali del progetto

3.1

La normativa proposta

Il nostro Collegio propone le modifiche seguenti.

LIFD ­

Si intende promuovere la possibilità di presentare in forma completamente elettronica la dichiarazione d'imposta e altri atti scritti.

­

Se i Cantoni, in qualità di autorità di tassazione dell'imposta federale diretta, prevedono la possibilità di svolgere procedure elettroniche, l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi devono essere garantite dal diritto cantonale (art. 104a cpv. 1).

­

Nel caso della presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la LIFD prescrive la firma, l'autorità cantonale può prevedere, invece della firma, la possibilità della conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente (art. 104a cpv. 2).

4224

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­

In vista dell'auspicata digitalizzazione, nella LIFD viene creata anche la base giuridica per la trasmissione elettronica di documenti da parte delle autorità. Ad esempio, i Cantoni devono poter notificare la decisione di tassazione concernente l'imposta federale diretta per via elettronica, purché il contribuente vi acconsenta (art. 104a cpv. 3).

­

L'articolo 124 LIFD viene adeguato alla possibilità di presentare per via elettronica la dichiarazione d'imposta.

LTEO Dal momento che la tassa d'esenzione dall'obbligo militare è riscossa dai Cantoni, sono riprese le stesse disposizioni di cui all'articolo 104a D-LIFD.

LAID ­

Per quanto riguarda le procedure elettroniche, alla LAID sono apportate modifiche in analogia a quelle della LIFD (art. 38a).

­

La disposizione concernente l'impiego di moduli uniformi per le dichiarazioni d'imposta è abrogata (art. 71 cpv. 3).

­

La disposizione di esecuzione per l'adeguamento delle legislazioni cantonali è semplificata (art. 72). Nel testo di legge riveduto è prevista una disposizione finale di validità generale.

LTB (art. 41a), LIVA (art. 65a), LIP (art. 34a), LAAF (art. 4a), LSAI (art. 28a), LSRPP (art. 22a) ­

Al nostro Collegio è conferita la competenza di obbligare i contribuenti a comunicare con l'AFC per via elettronica. A tal fine potrà prescrivere anche le modalità di esecuzione (ad es. l'utilizzo di una piattaforma messa a disposizione dall'AFC).

­

In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC deve garantire l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

­

In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può, invece della firma elettronica qualificata, riconoscere un'altra conferma dei dati per via elettronica.

LIP ­

Se, nell'ambito del rimborso dell'imposta preventiva alle persone fisiche, i Cantoni prevedono la possibilità di trasmettere atti scritti per via elettronica, in merito alla procedura elettronica vengono introdotte disposizioni in analogia a quelle della LIFD (art. 35a D-LIP).

­

È creata la base legale per l'utilizzo sistematico del numero AVS da parte delle autorità (art. 36a cpv. 2, terzo periodo). Inoltre, gli istituti di previdenza e di assicurazione sono obbligati a utilizzare il numero AVS per la notifica concernente le prestazioni d'assicurazione a persone fisiche domiciliate in Svizzera (art. 38 cpv. 4). La notifica obbligatoria del numero AVS consente

4225

FF 2020

l'attribuzione delle informazioni al Cantone competente e all'incarto fiscale di pertinenza.

­

A loro volta, i destinatari delle prestazioni d'assicurazione sono tenuti a comunicare il loro numero AVS agli assicuratori. In mancanza di tale comunicazione, l'istituto di previdenza o di assicurazione ha la facoltà di tenere in sospeso la prestazione fino al ricevimento del suddetto numero senza che subentrino gli effetti legali o contrattuali della mora (art. 38 cpv. 5).

3.2

Attuazione

Le modifiche apportate dal presente progetto creano o adeguano le basi legali per la procedura elettronica in ambito fiscale.

Le modifiche relative alla LIFD, alla LAID e al rimborso dell'imposta preventiva alle persone fisiche riguardano i Cantoni. In sostanza s'intende consentire lo svolgimento senza discontinuità dei sistemi di trasmissione in caso di procedure elettroniche. Se un Cantone offre procedure elettroniche per le imposte sul reddito, sulla sostanza, sugli utili e sul capitale, le relative prescrizioni sulla procedura da seguire nonché sull'autenticità e sull'integrità dei dati trasmessi si applicano anche all'imposta federale diretta. Il presente progetto non dovrebbe dunque occasionare oneri supplementari ai Cantoni. Le stesse considerazioni valgono per la tassa d'esenzione dall'obbligo militare prelevata dai Cantoni.

Le modifiche previste in relazione alle imposte riscosse dall'AFC e allo scambio internazionale di informazioni riguardano l'AFC. È previsto che il nostro Collegio al riguardo possa disciplinare in un'ordinanza lo svolgimento di procedure per via elettronica e le sue modalità.

4

Commento ai singoli articoli

4.1

Legge federale sulle tasse di bollo (LTB)

Sostituzione di un'espressione e art. 31 All'articolo 31 per «Amministrazione federale delle contribuzioni» è introdotto l'acronimo «AFC», che viene in seguito utilizzato sistematicamente.

Art. 41a

Procedure elettroniche

Al riguardo si rimanda al commento all'articolo 34a D-LIP (si veda n. 4.5).

4226

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4.2

Legge sull'IVA (LIVA)

Art. 61 cpv. 2 lett. b, art. 81 cpv. 1 e art. 85 Al testo francese delle disposizioni citate sono apportate modifiche di carattere meramente redazionale.

Art. 65, rubrica Siccome il nuovo articolo 65a (si veda qui sotto) viene inserito nel capitolo 1 (Disposizioni procedurali generali), il vigente articolo 65 riceve la nuova rubrica «Principi».

Art. 65a

Procedure elettroniche

L'espressione «richiedente» prevista al capoverso 3 definisce la persona che presenta all'AFC la richiesta di restituzione dell'IVA (cfr. art. 146 e 155 dell'ordinanza del 27 novembre 200917 sull'IVA).

Le persone che non sono sottoposte all'IVA, ovvero che non sono assoggettate a questa tassa, oppure che non sono ancora iscritte nel registro dei contribuenti IVA possono richiedere informazioni dall'AFC senza che questa sia tenuta ad autenticare tali persone o ad applicare prescrizioni speciali sull'integrità dei dati.

Per il resto si rimanda al commento all'articolo 34a D-LIP (si veda n. 4.5).

4.3

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

Premesse Rapporto tra Confederazione e Cantoni La tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione (art. 128 cpv. 4 della Costituzione federale [Cost.]18; art. 2 LIFD).

Gli articoli 102­173 LIFD disciplinano la procedura da seguire per l'imposta federale diretta. In mancanza di una disposizione nella LIFD, si applicano per analogia le disposizioni procedurali cantonali. La PA fondamentalmente non è applicabile, poiché la riscossione dell'imposta federale diretta si fonda sul principio di sussidiarietà (art. 128 cpv. 4 primo periodo Cost., art. 2 LIFD). La PA si applica solo alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale (art. 1 cpv. 1 PA). Solo in assenza di una disposizione nel diritto cantonale si deve ricorrere alla PA19.

L'interrogativo che si pone è se la Confederazione debba imporre ai Cantoni prescrizioni tecniche e organizzative generali per la creazione di un'amministrazione 17 18 19

RS 641.201 RS 101 Markus Reich, Steuerrecht (PrintPlu§), 2a edizione, pag. 531 segg.

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elettronica uniforme su tutto il territorio nazionale. Dal momento che la competenza esecutiva in materia di imposta federale diretta spetta ai Cantoni e le prescrizioni della LIFD concernenti la procedura non contengono alcuna disposizione in proposito, sono competenti i Cantoni20. L'imposta federale diretta è dichiarata e tassata nel corso della stessa procedura applicata per le imposte cantonali sul reddito, sulla sostanza, sugli utili e sul capitale. È dunque opportuno lasciare ai Cantoni la facoltà di decidere l'attuazione tecnica e impostare la procedura elettronica nel dettaglio.

Procedura La riscossione dell'imposta sul reddito, sulla sostanza, sugli utili e sul capitale è caratterizzata dall'interazione tra il contribuente e le autorità fiscali. Queste ultime devono chiarire i fatti d'ufficio, ai contribuenti spetta l'obbligo di cooperare.

L'obbligo di presentare la dichiarazione d'imposta implica la compilazione completa e veritiera dell'apposito modulo ufficiale in tutte le sue parti (fogli ausiliari, questionari). Il modulo deve essere firmato personalmente e inviato all'autorità fiscale competente entro il termine stabilito (art. 124­126 LIFD).

In mancanza della firma autografa sulla dichiarazione d'imposta, l'obbligo di cooperazione non è adempiuto dal punto di vista formale. Al contribuente è intimato di rimediare all'omissione entro un congruo termine. L'obbligo di apporre la firma autografa è una prescrizione d'ordine e la sola mancanza della firma non inficia la validità della dichiarazione d'imposta. Anche sulla base di una dichiarazione d'imposta non firmata può essere emessa una decisione di tassazione valida.

L'autorità di tassazione è tuttavia autorizzata a pretendere che il contribuente produca una dichiarazione d'imposta correttamente firmata e, in caso di mancata osservanza di tale obbligo, dopo diffida può infliggergli una multa. Il contribuente deve quindi essere tassato entro i limiti del potere d'apprezzamento dell'autorità. Firmando la dichiarazione d'imposta, il contribuente si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati forniti. Deve rispondere delle infrazioni fiscali che gli possono essere imputate. Segnatamente non può esimersi dalle sue responsabilità facendo valere di essere stato aiutato o mal consigliato. Un contribuente che si
fa rappresentare da un terzo non deve essere avvantaggiato rispetto a qualcuno che compila personalmente la dichiarazione d'imposta21.

Il concetto di «autenticità» L'autenticazione fornisce la prova che una persona è effettivamente quella che dichiara di essere. Una persona produce quindi prove che dovrebbero confermare la sua identità. A seconda del metodo di autenticazione impiegato, la persona può comprovare la propria identità, tra l'altro, nei modi seguenti:

20 21

­

dispone di informazioni segrete note solo a lei (ad es. password);

­

possiede un oggetto che permette l'identificazione (ad es. carta d'identità); Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, n. 22 ad art. 102.

Martin Zweifel, Silvia Hunziker, in: Zweifel/Beusch, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3 a edizione, Basilea 2017, art. 124 n. 18 segg.

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­

lei stessa è l'oggetto che permette l'identificazione (ad es. grazie a caratteristiche biometriche come l'impronta digitale).

Ad avvenuta autenticazione, l'autorità sa quindi che la persona autenticata corrisponde a una determinata persona fisica. Dopo l'autenticazione della persona deve inoltre essere garantito che i dati trasmessi provengono effettivamente da tale persona (autenticità dei dati).

Il concetto di «autenticità» va quindi ben oltre il termine «identificazione» utilizzato nell'avamprogetto. Per garantire l'autenticità di un atto scritto si deve autenticare in particolare il mittente e stabilire un nesso comprovabile tra la persona e l'atto presentato. Ai fini del presente progetto, il termine «autenticità» è più appropriato poiché si riferisce al risultato auspicato e non solo a una delle diverse fasi del metodo da utilizzare. Il disegno di legge prevede pertanto l'obbligo di garantire l'autenticità dei dati. A tal fine non prescrive requisiti specifici in materia di autenticazione. In particolare, non stabilisce la modalità con cui procedere all'autenticazione o se occorre un solo fattore (ad es. password) o più fattori (ad es. password combinata con smart card o SMS ecc.).

Art. 104a

Procedure elettroniche

Cpv. 1 Continuerà ad essere possibile presentare nel modo convenzionale la dichiarazione d'imposta con i suoi allegati (ad es. certificato di salario, giustificativi delle deduzioni fatte valere, conto annuale) e l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva (modulo ufficiale in forma cartacea, compilato a mano e firmato). Anche le forme miste come la presentazione per via elettronica con invio della ricevuta cartacea firmata a conferma che la dichiarazione è stata presentata saranno ancora possibili.

Tuttavia, le disposizioni di legge sono modificate e regolano anche i casi in cui i Cantoni prevedono la possibilità di svolgere queste operazioni esclusivamente per via elettronica. I contribuenti potranno quindi continuare a scegliere tra la procedura scritta e quella elettronica.

«Atti scritti» è utilizzato come voce generale e comprende tutte le tipologie di documento possibili, in particolare la dichiarazione d'imposta unitamente agli allegati, le richieste di proroga, i reclami, le domande di condono e altro ancora. Per contro, le procedure giudiziarie non sono interessate dalle presenti modifiche. Le prescrizioni concernenti la presentazione di ricorsi sono contenute nelle rispettive legislazioni processuali (si veda ad es. art. 42 cpv. 4 della legge del 17 giugno 200522 sul Tribunale federale).

In caso di presentazione per via elettronica della dichiarazione d'imposta la sua natura di dichiarazione di conoscenza e volontà non viene modificata in alcun modo.

L'autenticità (autenticazione del contribuente che lo identifica come l'autore o il mittente della dichiarazione d'imposta) e l'integrità dei dati trasmessi deve essere garantita. A tal fine il disegno di legge non prescrive requisiti specifici in materia di autenticazione. In particolare, non stabilisce la modalità con cui procedere 22

RS 173.110

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all'autenticazione o se occorre un solo fattore (ad es. password) o più fattori (ad es.

password combinata con smart card o SMS ecc.). Con «integrità dei dati» si intende ad esempio la prova che i dati (la dichiarazione d'imposta e altri atti) non sono stati modificati durante la trasmissione dal mittente al destinatario. La responsabilità del rispetto di tale garanzia spetta ai Cantoni. Essi decidono se applicare la procedura elettronica alle imposte cantonali sul reddito e sugli utili e, in caso affermativo, come strutturarla. La soluzione scelta vale poi anche per l'imposta federale diretta.

Se l'autenticità e l'integrità dei dati sono garantite, la presentazione per via elettronica della dichiarazione d'imposta è equiparata alla presentazione convenzionale in forma cartacea.

Cpv. 2 Se le procedure sono svolte per via elettronica (cpv. 1), il requisito dell'apposizione a un atto scritto, ad esempio alla dichiarazione d'imposta, della firma autografa costituisce un ostacolo alla garanzia di una procedura senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. Al fine di concretizzare il capoverso 1, il capoverso 2 dispone che, in caso di presentazione per via elettronica di atti scritti secondo il capoverso 1, i Cantoni possono rinunciare al requisito della firma prescritto dalla LIFD o dalle sue disposizioni d'esecuzione. In questo caso, invece della firma autografa, i Cantoni devono prevedere la possibilità della conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente. Lo stesso vale anche se la dichiarazione d'imposta è compilata da un rappresentante, ad esempio un fiduciario. È competenza dei Cantoni decidere come strutturare questo requisito dal punto di vista tecnico. Tuttavia, la procedura elettronica non deve imporre requisiti più stringenti rispetto al diritto vigente. I Cantoni hanno la facoltà di decidere se esigere una firma anche in caso di trasmissione elettronica (ad. es. sulla ricevuta che conferma l'inoltro della dichiarazione d'imposta).

In caso di sospetto di (tentata) sottrazione d'imposta, l'autorità deve dimostrare in un procedimento penale il comportamento scorretto. Secondo la legislazione attuale il contribuente deve firmare personalmente la dichiarazione d'imposta (art. 124 cpv. 2 LIFD), anche qualora incarichi un suo rappresentante di compilarla. Firmando la sua
dichiarazione d'imposta, il contribuente si assume la responsabilità dell'esattezza dei dati forniti23. Per gli atti trasmessi elettronicamente, la conferma elettronica dei dati da parte del contribuente sostituisce la firma. In questo modo si vuole evitare il rischio che in un eventuale procedimento penale non si possa comprovare il comportamento illecito del contribuente.

Cpv. 3 In futuro l'elaborazione elettronica si estenderà a ulteriori operazioni, tra cui la notifica di decisioni e di altri documenti da parte delle autorità cantonali. Tuttavia, i contribuenti non possono essere obbligati ad accettare la trasmissione elettronica di documenti ufficiali. Si intende comunque approntare le basi giuridiche affinché tale trasmissione sia possibile laddove sia dato il consenso del contribuente.

23

Cfr. DTF 2C_908/2011 consid. 3.5.

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Art. 124 cpv. 1 e 2 In vista della possibilità di presentare la dichiarazione d'imposta per via elettronica, il capoverso 1 prevede ora che l'invito a presentare la dichiarazione d'imposta possa essere formulato, oltre che mediante notificazione pubblica o invio del modulo, anche con una comunicazione personale (in formato cartaceo o elettronico). Di norma, con la comunicazione personale viene trasmesso anche il codice di accesso per la presentazione in forma elettronica.

Nel capoverso 2 è utilizzata una formulazione neutra e il termine «modulo» è stralciato ed è menzionata solo la dichiarazione d'imposta. In questo modo, la disposizione tiene conto del fatto che nelle procedure elettroniche non è più necessario un modulo cartaceo. Tuttavia, se la dichiarazione d'imposta è presentata in forma cartacea, occorre continuare a utilizzare il modulo di cui al capoverso 1 inviato dalla competente autorità fiscale.

Nelle versioni italiana e francese in vigore, il termine «modulo» figura anche al capoverso 3, contrariamente alla versione tedesca. Pertanto nelle versioni italiana e francese del disegno di legge viene adeguato anche il capoverso 3, eliminando tale termine.

4.4 Art. 38a

Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) Procedure elettroniche

Per questo articolo è possibile rimandare al commento all'articolo 104a D-LIFD. Se un Cantone decide di introdurre la procedura elettronica obbligatoria, occorre rispettare le condizioni quadro costituzionali (cfr. n. 6).

Art. 71 cpv. 3 L'introduzione di moduli uniformi in tutta la Svizzera per la dichiarazione d'imposta e i relativi allegati non è mai stata completamente realizzata. Le legislazioni fiscali cantonali contengono peculiarità, del tutto conformi alla LAID, che impediscono una piena uniformità dei moduli. L'introduzione delle procedure elettroniche rende sempre più obsoleto l'impiego di moduli cartacei. I moderni sistemi (portali) non si limitano a riprodurre moduli cartacei esistenti, bensì prevedono la possibilità di indicare i propri dati in modo strutturato sulla base di un questionario. Per i motivi suesposti, nel contesto attuale questa disposizione non è più necessaria e può essere abrogata.

Art. 72 cpv. 1 e 2 Viene mantenuto l'obbligo per i Cantoni di adeguare le loro legislazioni alla LAID.

In generale, ora è stabilito che i Cantoni devono adeguare le loro legislazioni per la data d'entrata in vigore delle modifiche apportate alla LAID. In tal modo s'intende semplificare le disposizioni di esecuzione nella LAID. Decade quindi la necessità di emanare una disposizione transitoria separata per ogni modifica.

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Di norma, la data dell'entrata in vigore di una modifica è stabilita dal nostro Collegio. Contrariamente all'avamprogetto, secondo la proposta dei 25 Cantoni partecipanti alla procedura di consultazione, nella legge si sancisce espressamente che la Confederazione accorda ai Cantoni di norma un termine di almeno due anni per l'adeguamento dalla loro legislazione. Va osservato che il termine non sarà mai esattamente di due anni. Questo perché le modifiche di legge nell'ambito delle imposte dirette entrano in vigore sistematicamente il 1° gennaio, cosicché siano compatibili con il periodo di tassazione, che per le persone fisiche corrisponde all'anno civile. Ad esempio, se nel marzo 2021 viene adottata una modifica della LAID, questa entrerà in vigore al più presto nel gennaio 2024, ovvero 2 anni e 9 mesi dopo l'adozione.

Il capoverso 2 viene adeguato dal punto di vista redazionale.

Rimane invece invariato il capoverso 3, secondo cui i governi cantonali emanano le necessarie disposizioni provvisorie.

Art. 72a­72s, 72u­72w, 72y e 72z Le disposizioni transitorie relative alle precedenti revisioni della LAID possono essere abrogate, eccetto quelle riportate di seguito. Sono sostituite dall'articolo 72 capoversi 1 e 2.

Gli articoli 72t e 72x rimandano agli importi secondo la LIFD, determinanti qualora la legislazione cantonale non venga adeguata entro il termine stabilito. Non possono pertanto ancora essere abrogati.

4.5 Art. 34a

Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) Procedure elettroniche

Cpv. 1 Al fine di accelerare la digitalizzazione, per l'esecuzione della LIP il nostro Collegio deve poter prescrivere procedure elettroniche e stabilirne le modalità.

Materialmente si tratta in particolare della riscossione, della notifica e del rimborso dell'imposta preventiva. Le persone interessate, segnatamente le imprese, possono dunque essere obbligate a comunicare per via elettronica con l'AFC in tutti o in alcuni ambiti relativi all'imposta preventiva, ad esempio mediante uno dei portali messi a disposizione dall'AFC. Le possibilità esistenti per l'adempimento di obblighi fiscali per via elettronica vengono oggi già ampiamente sfruttate. La digitalizzazione rappresenta per le autorità come pure per i contribuenti un'opportunità che consente di gestire processi e operazioni in maniera più efficiente e semplice. Questa opportunità deve essere colta. Dal canto loro, le autorità devono accertarsi che l'introduzione avvenga nel rispetto degli interessi degli utenti. Ad esempio, è ipotizzabile un'introduzione graduale o un periodo transitorio. Si potrebbero prevedere temporaneamente anche eccezioni, ad esempio quando l'obbligo di operare esclusivamente per via elettronica non può ancora essere ragionevolmente esigibile.

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Il capoverso 1 comprende non solo la presentazione all'AFC di atti dei contribuenti o degli istanti, ma può riguardare anche il caso inverso, ossia la trasmissione elettronica di decisioni e altri documenti dell'AFC al contribuente o all'istante.

Cpv. 2 Il capoverso 2 impone che, nello svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisca l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi (si veda al riguardo il n. 4.3). Questa disposizione trova applicazione anche in caso di ricorso volontario alla procedura elettronica. Se la legge sull'Ie dovesse entrare in vigore, l'AFD dovrà accettare l'impiego dell'identità elettronica da parte del contribuente conformemente all'articolo 22 lettera b della stessa legge.

Cpv. 3 Nella LIP e nell'ordinanza del 19 dicembre 196624 sull'imposta preventiva (OIPrev) sono utilizzate le voci «scritto», «per iscritto», «firmato». Ad esempio, il diritto al rimborso dell'imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all'autorità competente (art. 29 cpv. 1 LIP) e anche il reclamo deve essere presentato per iscritto (art. 42 cpv. 2 LIP). Di norma con «scritto», «per iscritto», s'intende, oltre al contenuto della dichiarazione in forma scritta, anche la firma autografa.

In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la LIP o l'OIPrev prescrive la firma, l'AFC può, invece della firma elettronica qualificata, riconoscere un'altra conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente o dell'istante.

In caso di trasmissione elettronica di decisioni e altri documenti dell'AFC al contribuente o all'istante sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa, in particolare l'articolo 34 capoverso 1bis PA.

Nelle procedure per il rimborso dell'imposta preventiva in ambito internazionale, le autorità estere devono confermare la residenza dell'istante mediante un timbro, che non costituisce una firma nel senso qui inteso. Le norme in materia non sono interessate dalla presente disposizione.

Art. 35a

Procedure elettroniche a livello cantonale

Cpv. 1 Il rimborso dell'imposta preventiva alle persone fisiche è di competenza dei Cantoni. Se prevede la possibilità di svolgere procedure per via elettronica, il Cantone deve garantire l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi conformemente al diritto cantonale.

Cpv. 2 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la LIP o l'OIPrev prescrive la firma dell'istante, il Cantone può prevedere, invece della firma, una conferma dei dati per via elettronica da parte dell'istante.

24

RS 642.211

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Cpv. 3 Analogamente a quanto stabilito nella LIFD, il Cantone può prevedere la notifica elettronica di documenti, previo assenso dell'istante. Si veda il commento all'articolo 104a capoverso 3 D-LIFD.

Art. 36a cpv. 2, terzo periodo L'articolo 36a capoverso 2 terzo periodo è completato con la menzione della facoltà delle autorità menzionate nell'articolo 36 capoverso 1 di utilizzare in modo sistematico il numero d'assicurato AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194625 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Al riguardo occorre rimandare al disegno di modifica della LAVS26, attualmente pendente in Parlamento, che persegue lo stesso obiettivo e renderebbe superflua la presente disposizione. Se tale modifica della LAVS dovesse entrare in vigore prima o contestualmente alla presente legge, l'articolo 36a capoverso 2 terzo periodo decadrà.

Art. 38 cpv. 4 e 5 Cpv. 4 Per le notifiche di cui all'articolo 19, l'assicuratore deve indicare all'AFC il numero d'assicurato AVS di cui all'articolo 50c LAVS della persona fisica domiciliata in Svizzera che percepisce la prestazione. Le banche che offrono prodotti dei pilastri 3a e 3b sono considerate istituti affini alle assicurazioni, pertanto sono anch'esse interessate dalla presente disposizione. Con l'obbligo di indicare il numero AVS nella notifica di cui all'articolo 19, gli offerenti di prodotti dei pilastri 3a e 3b sono contestualmente autorizzati a utilizzare in modo sistematico il numero AVS. Gli istituti di previdenza del secondo pilastro sono già autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS ai sensi dell'articolo 48 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 198227 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La comunicazione del numero AVS consente all'AFC di attribuire la notifica al Cantone competente e di inoltrargliela. A sua volta, il numero AVS consente al Cantone competente di attribuire la notifica all'incarto fiscale di pertinenza. Gli assicuratori che a seguito della modifica legislativa saranno autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero AVS, saranno pure obbligati ad adottare misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 50g LAVS.

Cpv. 5 Affinché l'assicuratore possa ottemperare all'obbligo di comunicare il numero AVS,
la persona fisica domiciliata in Svizzera che ha diritto alle prestazioni è tenuta a comunicargli il suo numero AVS. Se la comunicazione è omessa, l'assicuratore non può adempiere (appieno) il suo obbligo di comunicazione all'AFC. Per ovviare a ciò, gli effetti legali o contrattuali della mora per l'assoggettato all'obbligo di notifi25 26 27

RS 831.10 FF 2019 6079 RS 831.40

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ca restano in sospeso fino all'ottenimento del numero AVS. L'assicuratore sarebbe dunque autorizzato a rinviare il versamento della prestazione dovuta per contratto fino all'ottenimento del numero AVS e, in tal caso, non risulterebbe in mora per mancata notifica nei confronti dell'AFC né per mancato versamento nei confronti della parte contrattuale o dei terzi aventi diritto. Se tuttavia la prestazione viene eseguita malgrado il numero AVS mancante, essa deve essere notificata all'AFC secondo l'articolo 19 capoverso 3 LIP.

4.6 Art. 4a

Legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF) Procedure elettroniche

Nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, la procedura elettronica è appropriata ed efficiente in particolare riguardo all'ottenimento di informazioni. La LAAF prevede già, all'articolo 22a capoverso 5, che nello scambio spontaneo di informazioni il Dipartimento federale delle finanze (DFF) possa esigere dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni la trasmissione di determinati moduli esclusivamente in forma elettronica. Al nostro Collegio deve tuttavia essere attribuita una competenza più estesa per l'attuazione della legge.

Deve poter prescrivere le modalità della trasmissione elettronica in generale, ad esempio l'utilizzo di una piattaforma messa a disposizione dall'AFC. L'articolo 22a capoverso 5 rimane in vigore.

Per il resto si rimanda al commento all'articolo 34a D-LIP (si veda n. 4.5).

4.7

Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

Art. 19 cpv. 2, secondo periodo Da un lato si corregge una svista redazionale e, dall'altro, si introduce l'acronimo «PA» per la legge federale sulla procedura amministrativa.

Art. 28a

Procedure elettroniche

La LSAI prevede già che gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettano annualmente le dovute informazioni all'AFC per via elettronica (art. 15 cpv. 1). Inoltre, l'AFC può esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica (art. 22 cpv. 3). Tuttavia, al nostro Collegio deve essere attribuita una competenza più estesa per l'attuazione della legge. Dobbiamo poter prescrivere le modalità della trasmissione elettronica in generale, ad esempio l'utilizzo di una piattaforma messa a disposizione dall'AFC. Gli articoli 15 capoverso 1 e 22 capoverso 3 rimangono in vigore.

Per il resto si rimanda al commento all'articolo 34a D-LIP (si veda n. 4.5).

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Art. 29

Diritto procedurale applicabile

La modifica del presente articolo riguarda l'utilizzo dell'acronimo «PA» introdotto all'articolo 19.

4.8

Art. 22a

Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP) Procedure elettroniche

La LSRPP sancisce già che l'AFC possa prescrivere l'utilizzazione di determinati moduli ed esigere che taluni moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica (art. 16 cpv. 3 LSRPP). Tuttavia, al nostro Collegio deve essere attribuita una competenza più estesa per l'attuazione della legge. Dobbiamo poter prescrivere le modalità della trasmissione elettronica in generale, ad esempio l'utilizzo di una piattaforma messa a disposizione dall'AFC. L'articolo 16 capoverso 3 rimane in vigore.

Per il resto si rimanda al commento all'articolo 34a D-LIP (si veda n. 4.5).

4.9 Art. 30a

Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Procedure elettroniche

Per quanto riguarda questa disposizione si rimanda al commento all'articolo 104a DLIFD (si veda n. 4.3).

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione

Le novità previste non comportano ripercussioni dirette per la Confederazione sul piano finanziario e sull'effettivo del personale. Le spese correlate alla digitalizzazione sono generate nell'ambito dei singoli progetti informatici e saranno contabilizzate nei rispettivi bilanci.

Un incremento della quota di scambi elettronici tra l'AFC e i contribuenti semplificherà l'elaborazione delle operazioni concernenti le imposte. Saranno così create condizioni favorevoli all'automazione di determinati processi.

Con la digitalizzazione in costante crescita e la maggiore automazione dei processi lavorativi si prevede sul medio periodo un guadagno in termini di efficienza.

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5.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le novità previste non generano oneri supplementari per i Cantoni. Se un Cantone prevede procedure elettroniche, in particolare per la presentazione della dichiarazione d'imposta, deve adottare le misure tecniche e organizzative necessarie a permettere l'autenticazione del contribuente e a garantire l'integrità dei dati già per l'imposta cantonale sul reddito e sugli utili. Queste esigenze si applicano quindi anche all'imposta federale diretta. I Cantoni beneficeranno di una maggiore flessibilità a sostegno dei loro sforzi volti a migliorare e semplificare i processi.

5.3

Ripercussioni sull'economia

Le novità introdotte creano i presupposti giuridici per una più ampia digitalizzazione in ambito fiscale e renderanno possibile lavorare conformemente allo sviluppo tecnologico attuale. Ciò determina effetti positivi per l'economia nazionale, seppure non quantificabili in modo univoco. In generale, grazie a un'estensione della digitalizzazione è presumibile che risulti una riduzione delle spese amministrative e, quindi, una maggiore efficienza nell'ambito delle imposte in questione.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il disegno si fonda sull'articolo 128 Cost., che attribuisce alla Confederazione la competenza di riscuotere un'imposta diretta, nonché sugli articoli 130 e 132 Cost., che attribuiscono alla Confederazione la competenza di riscuotere l'imposta sul valore aggiunto, la tassa di bollo e l'imposta preventiva. Le leggi internazionali sull'assistenza amministrativa e sull'assistenza giudiziaria poggiano sull'articolo 173 capoverso 2 Cost., mentre la legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare sugli articoli 40 capoverso 2 e 59 capoverso 3 Cost. La competenza normativa della Confederazione in questi ambiti le dà anche la facoltà di emanare le relative norme procedurali. Nell'ambito dell'armonizzazione fiscale, l'articolo 129 Cost.

conferisce alla Confederazione la competenza di armonizzare il diritto procedurale.

Con le modifiche apportate alle leggi LIP, LTB, LIVA, LAAF, LSAI e LSRPP viene creata la possibilità di obbligare i contribuenti o le persone e gli istituti tenuti alla comunicazione a comunicare con l'AFC per via elettronica. La condizione è che l'obbligo di elaborazione esclusivamente digitale di procedure rispetti le garanzie procedurali sancite all'articolo 29 Cost. e sia proporzionato allo scopo (art. 5 Cost.).

Il diritto di essere sentito previsto nella Costituzione (art. 29 cpv. 2 Cost.) conferisce ai contribuenti il diritto di esprimersi prima dell'emanazione di una decisione che incide sul loro statuto giuridico, di fornire prove rilevanti, di esaminare gli atti, di essere sentiti presentando istanze probatorie significative, di cooperare all'assunzione di prove rilevanti o perlomeno di esprimersi sulle risultanze probatorie. Agli obblighi e ai diritti di cooperazione corrisponde l'obbligo delle autorità di ricevere ed esaminare le argomentazioni e le istanze delle parti.

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L'introduzione dell'obbligo di elaborazione elettronica di procedure in ambito fiscale non può avere quale conseguenza che i diritti di cooperazione derivanti dal diritto di essere sentiti vengano in qualche modo compromessi. Occorre pertanto esaminare, in particolare nel quadro della proporzionalità (art. 5 Cost.), se l'introduzione di tale obbligo sia effettivamente ragionevole per i contribuenti. La ragionevolezza può essere presunta se per i contribuenti la procedura elettronica è consueta o entrata a far parte della vita quotidiana. Le transazioni elettroniche devono essere diventate un'abitudine per i contribuenti e non possono causare loro un dispendio eccessivo o svantaggi considerevoli di altro tipo. Spetterà al nostro Collegio decidere il momento dell'introduzione dell'obbligo di presentare atti scritti soltanto per via elettronica (cfr. n. 6.3). Nel valutare se introdurre la procedura elettronica in generale, il nostro Collegio considererà, tra l'altro, la competenza necessaria all'utilizzo di strumenti elettronici, l'accettazione delle transazioni elettroniche e la fiducia nella garanzia della sicurezza dei dati fornita dallo Stato. A tal fine, sarà senz'altro possibile considerare in modo differenziato la situazione delle persone giuridiche, dei lavoratori indipendenti e di altre persone fisiche.

6.2

Forma dell'atto

Il progetto comporta la modifica di diverse leggi federali. Ciò è legittimo dal punto di vista dell'unità della materia, a condizione che tra le singole parti del progetto sussista un nesso materiale28. Il nesso materiale è presumibile in particolare se le singole parti del progetto perseguono lo stesso obiettivo. Nel caso presente la risposta è sicuramente affermativa, poiché con la modifica degli atti normativi suesposti si intende offrire una procedura moderna sia ai cittadini che alle pubbliche amministrazioni, creando le basi giuridiche per le procedure elettroniche in ambito fiscale.

L'adeguamento delle disposizioni transitorie nella LAID e il disciplinamento in relazione alla notifica concernente le prestazioni d'assicurazione da parte di istituti di previdenza e di assicurazione non hanno un legame diretto con le altre modifiche normative. Sono tuttavia di importanza secondaria, pertanto non giustificherebbero progetti di legge a sé stanti.

6.3

Delega di competenze legislative

La digitalizzazione si sviluppa rapidamente e sembra imprescindibile. Ciononostante, per motivi di principio o di carattere pratico, la digitalizzazione suscita anche reazioni di rifiuto e scetticismo. La prescrizione di una procedura esclusivamente elettronica appare quindi sproporzionata. Per questo motivo nel presente progetto è previsto che, una volta valutata la situazione, il nostro Collegio possa stabilire tramite ordinanza quali contribuenti o richiedenti debbano comunicare per via elettronica con l'AFC, in alcuni ambiti o in modo generale, a partire da un dato momento. Il nostro Collegio stabilirà anche le modalità della procedura elettronica. Può dunque

28

Cfr. al riguardo ad es. DTF 137 I 200, consid. 2.2 e ulteriori rimandi.

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prevedere, ad esempio, l'utilizzo di una piattaforma messa a disposizione dall'AFC, purché quest'ultima disponga dei necessari strumenti tecnici e organizzativi.

6.4

Protezione dei dati

Gli organi federali sono tenuti ad adottare i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari affinché il trattamento dei dati sia conforme alle prescrizioni sulla protezione dei dati. I provvedimenti tecnici e organizzativi devono essere adeguati in particolare allo stato della tecnica, alla tipologia e all'estensione del trattamento dei dati come pure al rischio che il trattamento dei dati comporta per i diritti fondamentali delle persone interessate. Gli organi federali sono tenuti a garantire, mediante appropriate impostazioni predefinite, che il trattamento di dati personali sia circoscritto al minimo indispensabile per lo scopo perseguito (art. 5 della legge del 19 giugno 199229 sulla protezione dei dati).

Le soluzioni digitali attualmente adottate dall'AFC soddisfano tali prescrizioni.

Queste disposizioni sulla protezione dei dati saranno applicabili anche se in futuro il nostro Collegio dovesse prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica (ad es. l'utilizzo di una piattaforma messa a disposizione dall'AFC).

29

RS 235.1

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