Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia relativo al cumulo dell'origine tra l'Unione europea, la Confederazione Svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate

A. Lettera dalla Repubblica di Turchia

[luogo e data] Signore, Signora, 1. La Confederazione Svizzera («Svizzera») e la Repubblica di Turchia («Turchia») in quanto Parti al presente scambio di lettere («presente Accordo») riconoscono che, ai fini del sistema di preferenze generalizzate («SGP»), entrambe le Parti applicano norme di origine simili in base ai seguenti principi generali: a.

definizione della nozione di «prodotti originari» in base agli stessi criteri;

b.

disposizioni sul cumulo dell'origine regionale;

c.

disposizioni per applicare il cumulo a materiali originari dell'Unione europea («l'UE»), della Svizzera, del Regno di Norvegia («Norvegia») o della Turchia ai sensi delle rispettive norme di origine dell'SGP;

d.

disposizioni per una tolleranza generale per i materiali non originari;

e.

disposizioni per la non modificazione di prodotti del Paese beneficiario;

f.

disposizioni per la compilazione di prove di origine sostitutive;

g.

necessità di cooperazione amministrativa in materia di prove di origine con le autorità competenti dei Paesi beneficiari.

2. La Svizzera e la Turchia riconoscono che i materiali originari dell'UE, della Svizzera, della Norvegia o della Turchia ai sensi delle rispettive norme di origine dell'SGP sono considerati originari di un Paese beneficiario del regime SGP di una delle Parti se in tale Paese beneficiario sono sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che esulano dalle operazioni considerate insufficienti, dal punto di vista della lavorazione o trasformazione, per conferire il carattere di prodotti originari.

2019-3052

1957

Cumulo dell'origine nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate.

Acc. con la Turchia

FF 2020

Le autorità doganali della Svizzera e della Turchia si prestano reciprocamente un'adeguata cooperazione amministrativa, in particolare ai fini della verifica successiva delle prove dell'origine per i materiali di cui al comma precedente. Si applicano le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui all'Appendice I della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («Convenzione PEM»).

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottato dall'organizzazione istituita dalla Convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950 («Sistema armonizzato»).

3. La Svizzera e la Turchia si impegnano ad accettare le prove dell'origine sostitutive sotto forma di attestazioni di origine sostitutive compilate dai rispeditori dell'altra Parte, registrati a tal fine.

Ciascuna Parte può valutare l'ammissibilità al trattamento preferenziale di prodotti che sono oggetto di attestazioni di origine sostitutive in conformità alla propria legislazione.

4. Ciascuna delle Parti provvede affinché siano rispettate le seguenti condizioni prima della compilazione di un'attestazione di origine sostitutiva: a.

le attestazioni di origine sostitutive possono essere compilate soltanto se le prove dell'origine iniziali sono state rilasciate o compilate in conformità alla legislazione applicabile in Svizzera o in Turchia;

b.

l'attestazione di origine o l'attestazione di origine sostitutiva può essere sostituita da una o più attestazioni di origine sostitutive al fine di inviare tutti o alcuni prodotti oggetto della prova dell'origine iniziale da una Parte all'altra soltanto nel caso in cui i prodotti non siano stati immessi in libera pratica sul territorio di una Parte contraente;

c.

i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale sul territorio della Parte rispeditrice e non sono stati in alcun modo modificati, trasformati o sottoposti a operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli nel loro stato («principio della non modificazione»);

d.

ove i prodotti abbiano acquisito il carattere originario a seguito di una deroga alle norme di origine concessa da una Parte, le attestazioni di origine sostitutive non sono compilate se i prodotti sono rispediti all'altra Parte;

e.

le attestazioni di origine sostitutive possono essere compilate dai rispeditori se i prodotti da rispedire nel territorio dell'altra Parte hanno acquisito il carattere originario mediante cumulo regionale;

f.

le attestazioni di origine sostitutive possono essere compilate dai rispeditori se i prodotti da rispedire nel territorio dell'altra Parte non hanno ricevuto alcun trattamento preferenziale dalla Parte rispeditrice.

1958

Cumulo dell'origine nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate.

Acc. con la Turchia

FF 2020

5. Ai fini del paragrafo 4 lettera c si applica quanto segue: Qualora sussistano dubbi fondati per quanto riguarda il rispetto del principio di non modificazione, le autorità doganali della Parte di destinazione finale possono chiedere al dichiarante di fornire prove del rispetto di tale principio; tali prove possono essere presentate sotto qualsiasi forma.

Su richiesta del rispeditore, le autorità doganali della Parte rispeditrice certificano che i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale durante la permanenza sul territorio della Parte in questione e che le autorità doganali non hanno concesso alcuna autorizzazione per modificarli, trasformarli in alcun modo o sottoporli a operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli nel loro stato durante il magazzinaggio sul territorio della Parte.

6. Ciascuna delle Parti assicura che: a.

qualora le attestazioni di origine sostitutive corrispondano alle attestazioni di origine iniziali compilate in un Paese beneficiario del regime SGP della Svizzera e di quello della Turchia, le autorità doganali della Svizzera e della Turchia si prestano reciprocamente un'adeguata cooperazione amministrativa ai fini della verifica successiva di tali attestazioni di origine sostitutive.

Su richiesta della Parte di destinazione finale, le autorità doganali della Parte rispeditrice avviano e monitorano la procedura di verifica successiva delle corrispondenti attestazioni di origine iniziale;

b.

qualora le attestazioni di origine sostitutive corrispondano alle attestazioni di origine iniziali compilate in un Paese esclusivamente beneficiario di un regime SGP della Parte di destinazione finale, tale Parte svolge la procedura di verifica successiva delle attestazioni di origine iniziali in collaborazione con il Paese beneficiario. Le attestazioni di origine iniziali corrispondenti alle attestazioni di origine sostitutive oggetto di verifica o, se del caso, le copie delle attestazioni di origine iniziali corrispondenti alle attestazioni di origine sostitutive oggetto di verifica sono trasmesse dalle autorità doganali della Parte rispeditrice alle autorità doganali della Parte di destinazione finale per consentire loro di svolgere la procedura di verifica successiva.

7. Ciascuna delle Parti provvede affinché: a.

il rispeditore indichi i seguenti dati in ciascuna attestazione di origine sostitutiva: 1. tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti contenuti nell'attestazione di origine iniziale, 2. la data di compilazione dell'attestazione di origine iniziale, 3. i dati dell'attestazione di origine iniziale, comprese, se del caso, le informazioni sul cumulo applicato alle merci oggetto dell'attestazione di origine, 4. il suo nome, l'indirizzo e il numero di esportatore registrato, 5. il nome e l'indirizzo del destinatario in Svizzera o in Turchia, 6. la data e il luogo di compilazione dell'attestazione di origine;

1959

Cumulo dell'origine nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate.

Acc. con la Turchia

FF 2020

b.

ciascuna attestazione di origine sostitutiva rechi la dicitura «Replacement statement» o «Attestation de replacement»;

c.

le attestazioni di origine sostitutive siano compilate da rispeditori registrati nel sistema elettronico di autocertificazione dell'origine dagli esportatori, denominato Sistema degli esportatori registrati (Registered Exporter System, REX), indipendentemente dal valore dei prodotti originari contenuti nella spedizione iniziale;

d.

in caso di sostituzione di un'attestazione di origine, il rispeditore indichi i seguenti dati nell'attestazione di origine iniziale: 1. la data di compilazione delle attestazioni di origine sostitutive e le quantità di merci interessate, 2. il nome e l'indirizzo del rispeditore, 3. il nome e l'indirizzo dei destinatari in Svizzera o in Turchia;

e.

l'attestazione di origine iniziale rechi la dicitura «Replaced» o «Remplacé»;

f.

un'attestazione di origine sostitutiva sia valida per dodici mesi dalla data di compilazione;

g.

le attestazioni di origine sostitutive siano redatte in inglese o francese.

8. Il rispeditore conserva le attestazioni di origine iniziali e le copie delle attestazioni di origine sostitutive per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui sono state rilasciate o compilate le attestazioni di origine sostitutive.

9. Qualsiasi divergenza tra le Parti derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta unicamente mediante negoziato bilaterale tra le Parti stesse. Se le divergenze possono ripercuotersi sugli interessi della Norvegia e/o dell'UE, queste devono essere consultate.

10. Le Parti possono convenire di modificare il presente Accordo in forma scritta in qualsiasi momento. Le Parti avviano consultazioni in merito a eventuali modifiche al presente Accordo su richiesta di una di esse. Se le modifiche possono ripercuotersi sugli interessi della Norvegia e/o dell'UE, queste devono essere consultate. Le modifiche entrano in vigore a una data convenuta dopo che entrambe le Parti si saranno comunicate l'espletamento dei rispettivi obblighi interni.

11. In caso di seri dubbi in merito al corretto funzionamento del presente Accordo, ciascuna Parte ne può sospendere l'applicazione a condizione che ne abbia data comunicazione all'altra Parte per iscritto con tre mesi di anticipo.

12. Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti a condizione che l'altra Parte ne riceva comunicazione per scritto con tre mesi di anticipo.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Norvegia e la Turchia conformemente al primo comma del paragrafo 2 del presente Accordo e a condizione di reciprocità da parte della Norvegia, ciascuna delle Parti può prevedere che le attestazioni di origine sostitutive per i prodotti che incorporano materiali originari della Norvegia che sono stati trattati nell'ambito del cumulo bilaterale in Paesi beneficiari dell'SGP possano essere compilate sul territorio delle Parti.

1960

Cumulo dell'origine nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate.

Acc. con la Turchia

FF 2020

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo1 tra l'UE e la Turchia conformemente al primo comma del paragrafo 2 del presente Accordo e a condizione di reciprocità da parte dell'UE, ciascuna delle Parti può prevedere che le attestazioni di origine sostitutive per i prodotti che incorporano materiali originari dell'UE che sono stati trattati nell'ambito del cumulo bilaterale in Paesi beneficiari dell'SGP possano essere compilate sul territorio delle Parti.

15. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui la Svizzera e la Turchia si sono comunicate reciprocamente di aver espletato le procedure interne di adozione.

La prego di confermarmi che il Suo Governo è d'accordo su quanto precede.

Mi pregio di proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo Governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

1

Per la Repubblica di Turchia,

Avviso della Commissione a norma dell'articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2454/93, recante applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario che estendono alla Turchia del sistema di cumulo bilaterale istituito da suddetto; GU C134, 15.4.2016, pag.1.

1961

Cumulo dell'origine nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate.

Acc. con la Turchia

FF 2020

B. Lettera da parte della Confederazione Svizzera Signore, Signora, [luogo e data] mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del [date] così redatta: «[contenuto della lettera della Turchia eccetto «Signore/Signora» e «Voglia accettare,...»] » Mi pregio di confermarLe che il Consiglio federale è d'accordo con quanto riportato sopra e che la presente lettera, insieme a quella da Lei inviata, costituiscono insieme un Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia.

Voglia accettare, Signore, Signora, l'espressione della mia profonda stima.

1962

Per la Confederazione Svizzera