Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore dell'infrastruttura di rete Modifica del 17 aprile 2020 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore dell'infrastruttura di rete, allegato ai decreti del Consiglio federale del 20 agosto 2018, del 12 dicembre 2018 e del 26 novembre 2019 1, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 5, 5.2.

(Salario)

5.2. Salario minimo Il salario minimo mensile è di 4200 franchi (corrisposto in 13 mensilità) per personale non qualificato (fino a 3 anni di esperienza nel settore e fino a un'età max. di 25 anni) e di 4450 franchi (corrisposti in 13 mensilità) per personale qualificato (almeno AFC o formazione equivalente). L'Appendice 2 fissa gli altri salari minimi e aumenti salariali.

Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a un'indennità di fine anno (13 a mensilità) del salario mensile medio. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno civile intero, tale indennità sarà calcolata proporzionalmente. L'indennità di fine anno viene corrisposta a dicembre in caso di rapporto di lavoro non risolto oppure allo scioglimento del rapporto di lavoro.

1

FF 2018 4405 6577, 2019 6745

2020-0892

3849

FF 2020

Appendice 2

A

Salari minimi e categorie salariali

In applicazione dell'articolo 5.2. del CCL per il settore dell'infrastruttura di rete vigono i salari di base per categoria salariale in franchi al mese (versati per 13 mensilità).

A 2.1. Collaboratori senza formazione di base specialistica Vale per tutti i rami

Personale non qualificato (fino a 3 anni di esperienza nel settore oppure età max. 25 anni)

fr. 4200.­

Personale non qualificato (più di 3 anni di esperienza nel settore oppure di età superiore a 25 anni)

fr. 4300.­

A 2.2. Personale specializzato con formazione professionale di base Ramo Energia

Ramo Telecom

Ramo Linee di contatto

fr. 4450.­

fr. 4450.­

fr. 4700.­

Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo 3 anni di esperienza professionale oppure specializzazione / esperienza professionale equivalente.

fr. 4600.­

fr. 4600.­

fr. 4800.­

Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo qualifica professionale oppure specializzazione equivalente

A 2.3. Personale specializzato con formazione professionale superiore (con 2 anni di esperienza professionale dopo aver conseguito il diploma superiore)

Ramo Energia

Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale (APF) ­ Tecnico di rete con funzione operativa esecutiva oppure specializzazione equivalente o esperienza professionale equivalente fr. 5750.­

3850

Ramo Telecom

Ramo Linee di contatto

fr. 5750.­

fr. 6000.­

FF 2020

(con 2 anni di esperienza professionale dopo aver conseguito il diploma superiore)

Ramo Energia

Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale superiore (EPS) ­ Maestro elettricista per reti di distribuzione con funzione esecutiva operativa oppure specializzazione equivalente o esperienza professionale equivalente.

fr. 6350.­

B

Ramo Telecom

Ramo Linee di contatto

fr. 6350.­

fr. 6700.­

Adeguamenti salariali

I datori di lavoro aumentano la massa salariale complessiva dei dipendenti assoggettati (esclusi gli apprendisti) nell'ambito di adeguamenti salariali individuali dello 0,8 %.

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 2 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2020 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

17 aprile 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3851

FF 2020

3852