Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname Modifica del 2 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 24 aprile 2012, del 1° dicembre 2016, del 10 novembre 2017 e del 6 febbraio 20191, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Convenzione aggiuntiva sui salari del dicembre 2019 Art. 1

Adeguamento dei salari

I salari lordi vigenti a fine marzo 2019 per tutti i dipendenti assoggettati al CCL per il mestiere del falegname saranno aumentati complessivamente dell'1.5%.

1

L'aumento del salario summenzionato per il 2020 è composto da una parte generale dello 0.75% nonché da una parte individuale, sempre dello 0.75%.

2

(...)

Questi aumenti salariali vigono a partire dalla data del conferimento dell'obbligatorietà generale di questa convenzione aggiuntiva al vigente CCL per il mestiere del falegname.

4

Il CCL per il mestiere del falegname è inoltre modificato come segue:

1

FF 2012 4757, 2016 7831, 2017 6701, 2019 1263

2020-0822

2557

FF 2020

Appendice I

Salari minimi Salario minimo 18o

anno di età

19o

anno di età

1o

anno di esperienza (o 20o anno di età)

2o

anno di esperienza (o 21o anno di età)

3o

anno di esperienza (o 22o anno di età)

4o

anno di esperienza (o 23o anno di età)

dal 24o anno di età

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Lavoratore qualificato

­

­

­

­

4165

23.15

4363

24.20

4562

25.30

4811

26.70

5060

28.10

Montatore specializzato

­

­

­

­

4414

24.50

4625

25.70

4836

26.85

5100

28.30

5364

29.80

Montatore

­

­

­

­

4289

23.80

4494

24.95

4699

26.10

4956

27.50

5212

28.95

Lavori qualificati

18. anno di età

19. anno di età

20. anno di età

21. anno di età

22. anno di età

23. anno di età

24. anno di età

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Falegname CFP, lavoratore non specializzato con perfezionamen- 3664 to professionale

20.35

3664

20.35

3664

20.35

3791

21.05

3959

22.00

4128

22.90

4296

23.85

Addetto alla pianificazione

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

5466

30.35

2558

­

FF 2020

18. anno di età

19. anno di età

20. anno di età

21. anno di età

22. anno di età

23. anno di età

24. anno di età

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Mese

Ora

Montatore ausiliario

3700

20.55

3700

20.55

3700

20.55

3926

21.80

4151

23.05

4378

24.30

4603

25.60

Lavoratore ausiliario

3640

20.20

3640

20.20

3640

20.20

3717

20.65

3794

21.05

3871

21.50

4146

23.05

Lavoratori non qualificati

2559

FF 2020

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° marzo 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 della convenzione aggiuntiva del dicembre 2019.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2020 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

2 aprile 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2560