Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname Modifica del 2 aprile 2020
Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 24 aprile 2012, del 1° dicembre 2016, del 10 novembre 2017 e del 6 febbraio 20191, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Convenzione aggiuntiva sui salari del dicembre 2019 Art. 1
Adeguamento dei salari
I salari lordi vigenti a fine marzo 2019 per tutti i dipendenti assoggettati al CCL per il mestiere del falegname saranno aumentati complessivamente dell'1.5%.
1
L'aumento del salario summenzionato per il 2020 è composto da una parte generale dello 0.75% nonché da una parte individuale, sempre dello 0.75%.
2
(...)
Questi aumenti salariali vigono a partire dalla data del conferimento dell'obbligatorietà generale di questa convenzione aggiuntiva al vigente CCL per il mestiere del falegname.
4
Il CCL per il mestiere del falegname è inoltre modificato come segue:
1
FF 2012 4757, 2016 7831, 2017 6701, 2019 1263
2020-0822
2557
FF 2020
Appendice I
Salari minimi Salario minimo 18o
anno di età
19o
anno di età
1o
anno di esperienza (o 20o anno di età)
2o
anno di esperienza (o 21o anno di età)
3o
anno di esperienza (o 22o anno di età)
4o
anno di esperienza (o 23o anno di età)
dal 24o anno di età
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Lavoratore qualificato
4165
23.15
4363
24.20
4562
25.30
4811
26.70
5060
28.10
Montatore specializzato
4414
24.50
4625
25.70
4836
26.85
5100
28.30
5364
29.80
Montatore
4289
23.80
4494
24.95
4699
26.10
4956
27.50
5212
28.95
Lavori qualificati
18. anno di età
19. anno di età
20. anno di età
21. anno di età
22. anno di età
23. anno di età
24. anno di età
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Falegname CFP, lavoratore non specializzato con perfezionamen- 3664 to professionale
20.35
3664
20.35
3664
20.35
3791
21.05
3959
22.00
4128
22.90
4296
23.85
Addetto alla pianificazione
5466
30.35
2558
FF 2020
18. anno di età
19. anno di età
20. anno di età
21. anno di età
22. anno di età
23. anno di età
24. anno di età
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Montatore ausiliario
3700
20.55
3700
20.55
3700
20.55
3926
21.80
4151
23.05
4378
24.30
4603
25.60
Lavoratore ausiliario
3640
20.20
3640
20.20
3640
20.20
3717
20.65
3794
21.05
3871
21.50
4146
23.05
Lavoratori non qualificati
2559
FF 2020
II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° marzo 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 della convenzione aggiuntiva del dicembre 2019.
III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2020 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.
2 aprile 2020
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2560