Correzione: sostituisce la pubblicazione nel Foglio federale n. 7 del 18 febbraio 2020 (FF 2020 1165)

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nell'elenco dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 6 febbraio 2020

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 36 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: Il prodotto fitosanitario omologato all'estero menzionato nell'allegato è iscritto nell'elenco dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione.

Applicazione Il prodotto deve essere applicato secondo le indicazioni del foglio illustrativo dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

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RS 916.161

1368

2020-0490

FF 2020

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica.

L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

25 febbraio 2020

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Christian Hofer

1369

FF 2020

Allegato

Elenco dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione Principio(Principi) attivo(i): Tipo di formulazione: Revus

1370

Mandipropamid: 250 g/l SL sospensione concentrata Numero di omologazione svizzero: B-6889 Paese di origine: Belgio Numero di omologazione estero: 9604P/B Titolare straniero dell'autorizzazione: Syngenta Crop Protection N.V., Ruisbroek, Belgio