Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione Modifica del 24 marzo 2020 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 16 dicembre 2013, del 20 febbraio 2014, del 30 gennaio 2015, del 28 marzo 2017, del 7 giugno 2018, del 20 dicembre 2018 e del 19 marzo 2019 1, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Appendice 8 1. Durata del lavoro (art. 25) In virtù dell'art. 25.2 CCL, per il 2020 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) ammonta a 2096 ore.

2. Adeguamenti salariali (art. 41) Tutte le imprese sottomesse ... utilizzano 1% dell'intera massa salariale AVS dei lavoratori assoggettati ..., con giorno di riferimento 31 dicembre 2019, per concedere aumenti salariali individuali. Gli adeguamenti delle categorie di salario minimo sono considerati aumenti salariali.

La restante parte dell'allegato rimane invariata.

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 2014 679 2127, 2015 1499, 2017 2817, 2018 2951 985, 2019 2503

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2020-0775

FF 2020

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2020 e ha effetto sino al 30 giugno 2023.

24 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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