Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi
Progetto
(Modifica della legge sui prodotti chimici, della legge sull'agricoltura e della legge federale sulla protezione delle acque) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 3 luglio 20201; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 15 dicembre 20003 sui prodotti chimici Art. 10a
Obbligo di comunicare per prodotti biocidi
Chi immette sul mercato prodotti biocidi è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti.
1
Il Consiglio federale disciplina in particolare quali dati registrare e dove comunicarli.
2
Art. 10b
Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti biocidi
La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per registrare l'impiego di prodotti biocidi da parte di utilizzatori professionali e commerciali.
1
Chiunque utilizza prodotti biocidi a titolo professionale o commerciale ne registra nel sistema d'informazione le applicazioni in settori ad alto rischio definiti dal Consiglio federale.
2
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FF 2020 5759 FF 2020 ...
RS 813.1
2020-2136
5793
Riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi. LF
FF 2020
Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione: 3
a)
i servizi federali interessati: per sostenere l'esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza;
b)
le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
c)
l'utilizzatore: per i dati che lo riguardano;
d)
i terzi che dispongono di un'autorizzazione dell'utilizzatore.
Art. 11 cpv. 1 ultima parte del periodo 1
..., nonché sull'ambiente.
Art. 25a
Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti biocidi
I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'uso di prodotti biocidi devono essere ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata.
1
2
Il Consiglio federale stabilisce entro il 2023: a)
i settori a rischio determinanti;
b)
i valori per ridurre i rischi inaccettabili in questi settori;
c)
il metodo con cui calcolare se detti valori sono raggiunti.
2. Legge del 29 aprile 19984 sull'agricoltura Art. 6b
Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari
I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari devono essere ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata. I rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento rispetto al valore medio degli anni 20122015. Se i rischi permangono inammissibili, il Consiglio federale può fissare lo schema di riduzione valido a partire dal 2027.
1
Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori con cui calcolare se i valori secondo il capoverso 1 sono raggiunti. Questi indicatori tengono conto della tossicità e dell'uso dei diversi prodotti fitosanitari. A questo scopo il Consiglio federale utilizza fra l'altro i dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 165f bis.
2
Il Consiglio federale può definire valori di riduzione dei rischi per altri settori a rischio.
3
4
RS 910.1
5794
Riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi. LF
FF 2020
Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni possono prendere provvedimenti di riduzione dei rischi e fare periodicamente rapporto alla Confederazione sulla natura e sugli effetti dei provvedimenti che hanno preso.
4
5
Il Consiglio federale può designare le organizzazioni.
Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica di provvedimenti di riduzione dei rischi, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un'agenzia dell'economia privata e sostenere finanziariamente la sua attività.
6
Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 1 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine. Può in particolare: 7
a.
revocare l'approvazione di principi attivi che presentano un rischio particolarmente alto;
b.
introdurre tasse d'incentivazione.
Minoranza (Germann, Engler, Hegglin Peter, Kuprecht) Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 1 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine, in particolare revocando l'approvazione di principi attivi che presentano un rischio particolarmente alto.
7
Art. 164b
Obbligo di comunicare per prodotti fitosanitari
Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti.
1
Il Consiglio federale disciplina in particolare quali dati registrare e dove comunicarli.
2
Art. 165f bis
Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari
La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per registrare l'impiego di prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori professionali e commerciali, nonché da parte dell'ente pubblico.
1
Chiunque utilizza prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale ne registra le applicazioni nel sistema d'informazione.
2
Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione: 3
a)
i servizi federali interessati: per sostenere l'esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza;
b)
le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
c)
l'utilizzatore: per i dati che lo riguardano;
5795
Riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi. LF
d)
FF 2020
i terzi che dispongono di un'autorizzazione dell'utilizzatore.
Art. 165g frase introduttiva Per i sistemi d'informazione di cui agli articoli 165c165f bis, il Consiglio federale disciplina in particolare:
3. Legge federale del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque Art. 9 cpv. 35 (nuovi) 3
Un'omologazione dev'essere verificata, se: a)
nelle acque da cui si attinge acqua potabile o previste a questo scopo, il valore limite di 0,1 µg/l per i prodotti fitosanitari o i prodotti biocidi (pesticidi) o per i loro prodotti di degradazione è ripetutamente e ampiamente superato; oppure
b)
nelle acque superficiali, i valori limite dei prodotti fitosanitari e dei prodotti biocidi (pesticidi) fissati dal Consiglio federale, giustificati dal profilo ecotossicologico, sono ripetutamente e ampiamente superati.
Minoranza (Zanetti Roberto, Levrat, Noser, Rechsteiner, Thorens Goumaz) b)
nelle acque superficiali, i valori limite dei prodotti fitosanitari e dei prodotti biocidi (pesticidi) giustificati dal profilo ecotossicologico ...
La nuova decisione di omologazione deve garantire che i valori limite siano rispettati.
4
Se non è possibile raggiungere gli obiettivi summenzionati mediante prescrizioni d'uso, va revocata rispettivamente l'omologazione al corrispondente prodotto pesticida o l'approvazione al corrispondente principio attivo.
5
Art. 27 cpv. 2 Nei settori di alimentazione di captazioni di acqua potabile possono essere usati soltanto prodotti fitosanitari il cui impiego non comporti nella falda freatica concentrazioni di principi attivi e prodotti di degradazione superiori a 0,1 µg/l.
2
Minoranza (Hegglin Peter, Germann) Stralciare (= secondo il diritto vigente) II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
5
RS 814.20
5796