Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi

Progetto

(Modifica della legge sui prodotti chimici, della legge sull'agricoltura e della legge federale sulla protezione delle acque) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 3 luglio 20201; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 15 dicembre 20003 sui prodotti chimici Art. 10a

Obbligo di comunicare per prodotti biocidi

Chi immette sul mercato prodotti biocidi è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti.

1

Il Consiglio federale disciplina in particolare quali dati registrare e dove comunicarli.

2

Art. 10b

Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti biocidi

La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per registrare l'impiego di prodotti biocidi da parte di utilizzatori professionali e commerciali.

1

Chiunque utilizza prodotti biocidi a titolo professionale o commerciale ne registra nel sistema d'informazione le applicazioni in settori ad alto rischio definiti dal Consiglio federale.

2

1 2 3

FF 2020 5759 FF 2020 ...

RS 813.1

2020-2136

5793

Riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi. LF

FF 2020

Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione: 3

a)

i servizi federali interessati: per sostenere l'esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza;

b)

le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;

c)

l'utilizzatore: per i dati che lo riguardano;

d)

i terzi che dispongono di un'autorizzazione dell'utilizzatore.

Art. 11 cpv. 1 ultima parte del periodo 1

..., nonché sull'ambiente.

Art. 25a

Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti biocidi

I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'uso di prodotti biocidi devono essere ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce entro il 2023: a)

i settori a rischio determinanti;

b)

i valori per ridurre i rischi inaccettabili in questi settori;

c)

il metodo con cui calcolare se detti valori sono raggiunti.

2. Legge del 29 aprile 19984 sull'agricoltura Art. 6b

Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari

I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari devono essere ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata. I rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento rispetto al valore medio degli anni 2012­2015. Se i rischi permangono inammissibili, il Consiglio federale può fissare lo schema di riduzione valido a partire dal 2027.

1

Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori con cui calcolare se i valori secondo il capoverso 1 sono raggiunti. Questi indicatori tengono conto della tossicità e dell'uso dei diversi prodotti fitosanitari. A questo scopo il Consiglio federale utilizza fra l'altro i dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 165f bis.

2

Il Consiglio federale può definire valori di riduzione dei rischi per altri settori a rischio.

3

4

RS 910.1

5794

Riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi. LF

FF 2020

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni possono prendere provvedimenti di riduzione dei rischi e fare periodicamente rapporto alla Confederazione sulla natura e sugli effetti dei provvedimenti che hanno preso.

4

5

Il Consiglio federale può designare le organizzazioni.

Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica di provvedimenti di riduzione dei rischi, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un'agenzia dell'economia privata e sostenere finanziariamente la sua attività.

6

Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 1 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine. Può in particolare: 7

a.

revocare l'approvazione di principi attivi che presentano un rischio particolarmente alto;

b.

introdurre tasse d'incentivazione.

Minoranza (Germann, Engler, Hegglin Peter, Kuprecht) Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 1 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine, in particolare revocando l'approvazione di principi attivi che presentano un rischio particolarmente alto.

7

Art. 164b

Obbligo di comunicare per prodotti fitosanitari

Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti.

1

Il Consiglio federale disciplina in particolare quali dati registrare e dove comunicarli.

2

Art. 165f bis

Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari

La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per registrare l'impiego di prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori professionali e commerciali, nonché da parte dell'ente pubblico.

1

Chiunque utilizza prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale ne registra le applicazioni nel sistema d'informazione.

2

Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione: 3

a)

i servizi federali interessati: per sostenere l'esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza;

b)

le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;

c)

l'utilizzatore: per i dati che lo riguardano;

5795

Riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi. LF

d)

FF 2020

i terzi che dispongono di un'autorizzazione dell'utilizzatore.

Art. 165g frase introduttiva Per i sistemi d'informazione di cui agli articoli 165c­165f bis, il Consiglio federale disciplina in particolare:

3. Legge federale del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque Art. 9 cpv. 3­5 (nuovi) 3

Un'omologazione dev'essere verificata, se: a)

nelle acque da cui si attinge acqua potabile o previste a questo scopo, il valore limite di 0,1 µg/l per i prodotti fitosanitari o i prodotti biocidi (pesticidi) o per i loro prodotti di degradazione è ripetutamente e ampiamente superato; oppure

b)

nelle acque superficiali, i valori limite dei prodotti fitosanitari e dei prodotti biocidi (pesticidi) fissati dal Consiglio federale, giustificati dal profilo ecotossicologico, sono ripetutamente e ampiamente superati.

Minoranza (Zanetti Roberto, Levrat, Noser, Rechsteiner, Thorens Goumaz) b)

nelle acque superficiali, i valori limite dei prodotti fitosanitari e dei prodotti biocidi (pesticidi) giustificati dal profilo ecotossicologico ...

La nuova decisione di omologazione deve garantire che i valori limite siano rispettati.

4

Se non è possibile raggiungere gli obiettivi summenzionati mediante prescrizioni d'uso, va revocata rispettivamente l'omologazione al corrispondente prodotto pesticida o l'approvazione al corrispondente principio attivo.

5

Art. 27 cpv. 2 Nei settori di alimentazione di captazioni di acqua potabile possono essere usati soltanto prodotti fitosanitari il cui impiego non comporti nella falda freatica concentrazioni di principi attivi e prodotti di degradazione superiori a 0,1 µg/l.

2

Minoranza (Hegglin Peter, Germann) Stralciare (= secondo il diritto vigente) II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5

RS 814.20

5796