Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Acqua potabile pulita e cibo sano ­ No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici» del 25 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Acqua potabile pulita e cibo sano ­ No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici», depositata il 18 gennaio 20182; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 20183, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 18 gennaio 2018 «Acqua potabile pulita e cibo sano ­ No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 104 cpv. 1 lett. a, 3 lett. a, e, g; nonché 4 La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a: 1

a.

garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari sane e acqua potabile pulita;

La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti: 3

1 2 3

RS 101 FF 2018 911 FF 2019 1001

2020-2893

6691

Iniziativa popolare «Acqua potabile pulita e cibo sano ­ No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici». DF

FF 2020

a.

completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate; tali esigenze comprendono la conservazione della biodiversità, una produzione esente da pesticidi e un effettivo di animali che può essere nutrito con il foraggio prodotto nell'azienda;

e.

può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d'investimento, purché queste misure sostengano l'agricoltura conformemente alle lettere a e g nonché al capoverso 1;

g.

esclude da pagamenti diretti le aziende agricole che fanno un uso profilattico di antibiotici nella detenzione di animali o il cui sistema di produzione rende necessario l'uso regolare di antibiotici.

Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali, controlla l'esecuzione delle prescrizioni e gli effetti conseguiti e informa regolarmente il pubblico sui risultati del controllo.

4

Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'art. 104 cpv. 1 lett. a, 3 lett. a, e, g, nonché 4 Dopo l'accettazione dell'articolo 104 capoversi 1 lettera a, 3 lettere a, e, g e 4 da parte di Popolo e Cantoni si applica un termine transitorio di otto anni.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2020

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

4

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

6692