Decreto federale concernente il finanziamento della cooperazione allo sviluppo negli Stati dell'Europa dell'Est nel periodo 2021­2024

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 10 della legge federale del 30 settembre 20162 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 20203, decreta:

Art. 1 Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione allo sviluppo negli Stati dell'Europa dell'Est č stanziato un credito quadro di 1025 milioni di franchi.

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Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2021.

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Gli impegni finanziari possono essere assunti fino al 31 dicembre 2024.

Art. 2 Il credito quadro di cui all'articolo 1 si basa sull'indice svizzero dei prezzi al consumo nel dicembre 2019 (101,7 punti, dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti ipotesi di rincaro: 2021: +0,4 %; 2022: +0,6 %; 2023: +0,8 %; 2024: +1,0 %.

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RS 101 RS 974.1 FF 2020 2313

2019-3363

2401

Finanziamento della cooperazione allo sviluppo negli Stati dell'Europa dell'Est nel periodo 2021­2024. DF

FF 2020

Art. 3 Il presente decreto non sottostā a referendum.

2402