Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche
Disegno
(Legge sul cinema, LCin) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20201, decreta: I La legge del 14 dicembre 20012 sul cinema è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Nell'articolo 14 capoverso 1 «Ufficio federale competente (Ufficio)» è sostituito con «Ufficio federale della cultura (UFC)».
1
Negli articoli 14 capoverso 2, 15 capoverso 3, 20 capoversi 1 e 2, nonché 23 capoverso 3 «Ufficio» è sostituito con «UFC».
2
Art. 8, rubrica e cpv. 1 Promozione cinematografica 1
1 2
Gli aiuti finanziari sono accordati: a.
sulla base di criteri di qualità (promozione selettiva);
b.
sulla base di criteri di successo (promozione legata al successo);
c.
sulla base di criteri legati alla sede (promozione legata alla sede di produzione); o
d.
in funzione del contributo fornito alla pluralità e alla qualità dell'offerta cinematografica in tutte le regioni della Svizzera (promozione della pluralità).
FF 2020 2813 RS 443.1
2019-3876
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Art. 10 cpv. 2 2
Sono esclusi contratti di prestazioni con imprese che perseguono scopi lucrativi.
Art. 15 cpv. 2 Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi e degli operatori che offrono film online nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario. Possono essere impiegati per: 2
a.
compiti di cui agli articoli 36;
b.
compiti legati al prelievo della tassa;
c.
compiti legati all'esecuzione del capitolo 3a.
Art. 19a
Accesso al patrimonio cinematografico
I film sostenuti dalla Confederazione sono depositati presso la Fondazione «Cineteca svizzera».
1
2 Trascorsi
cinque anni dalla loro uscita, possono essere resi accessibili al pubblico.
Art. 24 cpv. 1, 3bis e 5 1 e 3bis 5
Abrogati
I dati di cui ai capoversi 2 e 3 sono pubblicati periodicamente.
Titolo dopo l'art. 24
Capitolo 3a: Prescrizioni sulla promozione della pluralità dell'offerta cinematografica al di fuori delle sale Sezione 1: Pluralità dell'offerta cinematografica Art. 24a Le imprese che offrono film in Svizzera attraverso servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono garantire, a favore della pluralità dell'offerta, che almeno il 30 per cento dei film sia costituito da film europei e che questi siano espressamente contrassegnati e facilmente reperibili.
1
L'obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all'estero che si rivolgono al pubblico svizzero.
2
Il Consiglio federale può esonerare un'impresa dall'obbligo di cui al capoverso 1 se: 3
a.
non raggiunge una determinata cifra d'affari minima;
b.
mostra film in modo sporadico; oppure
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c.
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l'obbligo risulta sproporzionato o impossibile da osservare, segnatamente per via del tipo di film offerti, dell'orientamento tematico dell'offerta o perché ripropone inalterata l'offerta di terzi.
Sezione 2: Considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente Art. 24b
Principio
Le imprese che offrono film in Svizzera nel quadro dei loro programmi oppure attraverso servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono destinare ogni anno almeno il 4 per cento dei loro proventi lordi alla creazione cinematografica svizzera indipendente oppure versare una corrispondente tassa di promozione.
1
L'obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all'estero che si rivolgono al pubblico svizzero.
2
La presente sezione non si applica alla Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR).
3
Art. 24c
Spese computabili
Sono riconosciute come spese solo le prestazioni pecuniarie per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero, versate a terzi indipendenti con sede o domicilio in Svizzera.
1
2
Sono computabili le spese per: a.
l'acquisto dei diritti di commercializzazione per l'offerta propria dei titolari dei diritti e i compensi per lo sfruttamento dei film giusta la legge del 9 ottobre 19923 sul diritto d'autore alle società di gestione autorizzate;
b.
la realizzazione di film su ordinazione commissionati a case di produzione svizzere indipendenti con la partecipazione di cineasti indipendenti;
c.
la coproduzione di film nel quadro di un contratto di coproduzione con una casa di produzione svizzera indipendente con la partecipazione di cineasti indipendenti.
Dalle spese vanno dedotti tutti i sussidi per la promozione della cultura e del cinema versati da Confederazione, Cantoni e Comuni nonché da istituzioni sostenute da questi in misura preponderante oppure finanziate attraverso tasse pubbliche.
3
Art. 24d
Proventi lordi
Sono considerati proventi lordi tutte le entrate che derivano all'impresa in relazione al suo programma o alla sua offerta cinematografica, in particolare: 1
a.
3
la rimunerazione per l'utilizzo o l'acquisto dei film proposti; RS 231.1
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b.
le entrate per la pubblicità e lo sponsoring;
c.
la rimunerazione per l'utilizzo di dati.
Nel caso delle imprese con sede all'estero sono determinanti solo i proventi lordi realizzati in Svizzera.
2
Art. 24e
Tassa di promozione
Il Consiglio federale disciplina la procedura per la determinazione e il prelievo della tassa di promozione nonché le modalità per la collaborazione con le autorità estere. In questo ambito tiene conto degli interessi legittimi delle imprese toccate a che non vengano divulgati i loro segreti commerciali.
1
Può esonerare un'impresa dall'obbligo di considerare la creazione cinematografica svizzera indipendente se: 2
a.
non raggiunge una determinata cifra d'affari minima;
b.
mostra film in modo sporadico; oppure
c.
l'obbligo risulta sproporzionato o impossibile da osservare, segnatamente per via del tipo di film offerti o dell'orientamento tematico dell'offerta, se il programma televisivo ha una diffusione limitata, oppure perché ripropone inalterata l'offerta di terzi.
Art. 24f
Assistenza amministrativa
Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente all'UFC i dati che possono essere utili all'esecuzione del presente capitolo. I dati sono resi accessibili singolarmente, in elenchi o su supporti elettronici di dati.
Sezione 3: Obblighi di registrazione, di rendicontazione e di notifica Art. 24g
Obbligo di registrazione
Le imprese che offrono film in Svizzera nel quadro dei loro programmi oppure attraverso servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono iscriversi in un registro pubblico della Confederazione.
1
Le imprese che non sono iscritte nel registro di commercio svizzero devono indicare nel registro un recapito in Svizzera e designare le persone responsabili.
2
3
Tutti i cambiamenti devono essere notificati immediatamente all'UFC.
Art. 24h 1
Obbligo di rendicontazione
Le imprese di cui all'articolo 24g capoverso 1 devono ogni anno: a.
presentare all'UFC un rapporto che indichi se e come sono stati adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 24a capoverso 1;
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b.
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notificare all'UFC i dati necessari al controllo dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 24b, in particolare sui proventi lordi realizzati nonché sulle spese fatte valere per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero.
Le imprese esonerate dagli obblighi giusta l'articolo 24a capoverso 3 o l'articolo 24e capoverso 2 comunicano eventuali cambiamenti concernenti le condizioni che determinano l'esonero.
2
Art. 24i
Obbligo di notifica
Le imprese che offrono film a pagamento in Svizzera attraverso servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono notificare alla Confederazione il numero di richieste per ciascun film.
1
2
I dati sono pubblicati periodicamente.
Art. 27 cpv. 1 1 Chiunque,
intenzionalmente, non adempie l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 23 capoversi 2 e 3 o 24g capoversi 1 e 2, è punito con una multa.
Art. 28 cpv. 1 Chiunque, come membro della direzione di un'impresa, omette di fornire i dati che ha l'obbligo di notificare conformemente all'articolo 24 capoversi 2 e 3, 24h o 24i capoverso 1 nonostante sia stato diffidato, oppure fornisce intenzionalmente false informazioni, è punito con una multa.
1
Art. 33 lett. f Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato riguardanti in particolare: f.
la collaborazione tra autorità, la protezione dei dati e l'ammissibilità di contributi finanziari e tasse legati ad attività transfrontaliere.
II La legge federale del 24 marzo 20064 sulla radiotelevisione è modificata come segue: Art. 7 cpv. 2 L'obbligo di destinare una parte dei proventi alla creazione cinematografica svizzera indipendente, cui sono soggette le emittenti televisive che nei loro programmi trasmettono film, è retto dalla legge del 14 dicembre 20015 sul cinema.
2
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RS 784.40
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III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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