Decisione generale della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) concernente la limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera del 17 marzo 2020

La commissione federale delle case da gioco (CFCG), conformemente agli articoli 86 segg. della legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD)1, decide: L'accesso ai giochi in denaro svolti in linea che non sono autorizzati in Svizzera deve essere bloccato dai fornitori di servizi di telecomunicazione, conformemente all'articolo 86 capoversi 1-4 LGD.

La lista dei domini da bloccare che rientrano nella competenza della Commissione federale delle case da gioco è stata modificata. La lista aggiornata è consultabile online (www.esbk.admin.ch/esbk/it/home/illegalesspiel/zugangssperren.html).

Rimedio giuridico La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione scritta entro 30 giorni dalla sua notifica alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG), Eigerplatz 1, 3003 Berna, (art. 87 cpv. 2 e art. 88 cpv. 3 LGD). L'opposizione deve contenere le conclusioni, i motivi e i mezzi di prova e la firma dell'opponente o del suo rappresentante.

17 marzo 2020

Commissione federale delle case da gioco: Il direttore, Jean-Marie Jordan

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RU 935.51

1990

2020-0730