Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA; RS 961.01]) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

26 marzo 2020

Tariffa sottoposta da

Allianz Suisse società di assicurazioni sulla vita SA, 8010 Zurigo

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale Con lettera dell'8 gennaio 2020, Allianz Suisse Società di assicurazioni sulla vita SA, 8010 Zurigo ha presentato nel settore dei rischi della previdenza professionale una modifica della tariffa collettiva 2021.

Le modifiche concernono la rielaborazione delle probabilità di morte nelle assicurazioni di capitale e di rendita.

Le probabilità di invalidità e di unione sono state rielaborate e i margini di garanzia sono stati adeguati.

I tassi d'interesse tecnici nella tariffa di rischio e nella tariffa di risparmio sono stati adeguati.

La parametrizzazione della tariffazione empirica è stata adeguata; le rendite per figli concernenti il limite d'età e il calcolo dei premi come pure i parametri di costo sono altresì state adeguate.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 26 marzo 2020 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati dal 1° gennaio 2021 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione,

2020-2036

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FF 2020

indicando il loro domicilio o la loro sede, dinanzi al Tribunale amministrativo federale, Corte II, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi.

Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

14 luglio 2020

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Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA