Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Modifica del 2 marzo 2020 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 23 gennaio 2014, del 18 settembre 2014, del 3 novembre 2015, del 19 agosto 2016, dell'11 maggio 2017, del 15 gennaio 2018, del 20 agosto 2018 e del 6 febbraio 20191, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:
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FF 2014 1479 6821, 2015 6821, 2016 6137, 2017 3181, 2018 181 4421, 2019 1267
2020-0564
1973
FF 2020
Allegato 8
Salari minimi e adeguamento salariale A. Salari minimi e adeguamento salariale (ad eccezione del Cantone di Ginevra) 1. (...)
2. Salari minimi (art. 36 CCL) L'aumento dei salari minimi contrattuali si presenta come segue: I salari minimi orari si calcolano secondo l'articolo 34.2 CCL con il divisore di 177.7 (41 ore settimanali) o di 182 (42 ore settimanali) in rapporto al salario mensile all'ora, con 41 ore settimanali
a) per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC) nel primo anno dopo la procedura di qualificazione*
all'ora, con 42 ore settimanali
al mese
Fr. 25.04
Fr. 24.45 Fr. 4 450.
b) per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP) nel primo anno dopo l'ottenimento del certificato.
Fr. 22.23
Fr. 21.70 Fr. 3 950.
c) per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età
Fr. 21.67
Fr. 21.15 Fr. 3 850.
* I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC).
È fatto salvo l'articolo 36 capoverso 3 CCL.
AFC
Attestato federale di capacità
CFP
Certificato federale di formazione pratica
PQ
Procedura di qualificazione = esami di fine tirocinio
B. Salari minimi e adeguamento salariale per il cantone di Ginevra (rimane invariato)
1974
FF 2020
II Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2020 e ha effetto sino al 30 giugno 2022.
2 marzo 2020
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1975
FF 2020
1976