Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Modifica del 2 marzo 2020 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 23 gennaio 2014, del 18 settembre 2014, del 3 novembre 2015, del 19 agosto 2016, dell'11 maggio 2017, del 15 gennaio 2018, del 20 agosto 2018 e del 6 febbraio 20191, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

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FF 2014 1479 6821, 2015 6821, 2016 6137, 2017 3181, 2018 181 4421, 2019 1267

2020-0564

1973

FF 2020

Allegato 8

Salari minimi e adeguamento salariale A. Salari minimi e adeguamento salariale (ad eccezione del Cantone di Ginevra) 1. (...)

2. Salari minimi (art. 36 CCL) L'aumento dei salari minimi contrattuali si presenta come segue: I salari minimi orari si calcolano secondo l'articolo 34.2 CCL con il divisore di 177.7 (41 ore settimanali) o di 182 (42 ore settimanali) in rapporto al salario mensile all'ora, con 41 ore settimanali

a) per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC) ­ nel primo anno dopo la procedura di qualificazione*

all'ora, con 42 ore settimanali

al mese

Fr. 25.04

Fr. 24.45 Fr. 4 450.­

b) per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP) ­ nel primo anno dopo l'ottenimento del certificato.

Fr. 22.23

Fr. 21.70 Fr. 3 950.­

c) per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età

Fr. 21.67

Fr. 21.15 Fr. 3 850.­

* I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC).

È fatto salvo l'articolo 36 capoverso 3 CCL.

AFC

Attestato federale di capacità

CFP

Certificato federale di formazione pratica

PQ

Procedura di qualificazione = esami di fine tirocinio

B. Salari minimi e adeguamento salariale per il cantone di Ginevra (rimane invariato)

1974

FF 2020

II Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2020 e ha effetto sino al 30 giugno 2022.

2 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1975

FF 2020

1976