Decreto federale
Disegno
che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 20202, decreta:
Art. 1 1
Sono approvati: a.
lo scambio di note del 19 giugno 20193 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/817 che istituisce un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio;
b.
lo scambio di note del 19 giugno 20194 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816.
Il Consiglio federale č autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20045 2
1 2 3 4 5
RS 101 FF 2020 7005 RS ...; FF 2020 7105 RS ...; FF 2020 7107 RS 0.362.31
2020-0386
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
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tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunitā europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Art. 2 La modifica delle leggi federali di cui all'allegato č adottata.
Art. 3 Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).
1
Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.
2
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Allegato (art. 2)
Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione Art. 7 cpv. 3, primo periodo, nota a pič di pagina7 Se, conformemente al codice frontiere Schengen8, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata č rifiutata, l'autoritā competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. ...
3
Art. 9a Ex art. 103 Art. 92a Ex art. 104 Titolo prima dell'art. 101
Capitolo 14: Trattamento e protezione dei dati Art. 101
Trattamento dei dati
La SEM, le autoritā cantonali competenti in materia di migrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalitā, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.
1
6 7 8
RS 142.20 FF 2019 3819 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
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L'autoritā competente per il trattamento dei dati assicura che il trattamento dei dati personali nei sistemi d'informazione della SEM e nei sistemi d'informazione Schengen/Dublino sia proporzionato agli obiettivi perseguiti e limitato a quanto necessario per l'adempimento dei propri compiti.
2
Art. 102c Ex art. 105 Art. 102d Ex art. 106 Art. 102e Ex art. 107 Titolo prima dell'art. 103 Abrogato Art. 103 Abrogato Titolo prima dell'art. 103a9
Capitolo 14a: Sistemi d'informazione Sezione 1: Sistema d'informazione sulle entrate rifiutate (sistema INAD) Art. 103a, rubrica10 Abrogata
9 10
FF 2019 3819 FF 2019 3819
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Titolo prima dell'art. 103b11
Sezione 2: Sistema di ingressi/uscite (EES) e controllo di confine automatizzato Art. 103b cpv. 1, nota a pič di pagina, 2 lett. a e bbis, nonché 412 Il sistema di ingressi/uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/222613, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali č rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.
1
Le seguenti categorie di dati sono trasmesse all'EES mediante l'interfaccia nazionale: 2
a.
i dati di identitā dei cittadini di Stati terzi interessati, nonché i dati dei documenti di viaggio;
bbis. i dati riguardanti i visti accordati, se sussiste l'obbligo del visto; I dati dell'EES di cui al capoverso 2 lettere a e b nonché al capoverso 3 sono registrati automaticamente nell'archivio comune di dati di identitā (CIR).
4
Art. 103d, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 314 3
Per i dati dell'EES registrati nel CIR si applica l'articolo 110h.
Art. 104 Abrogato
11 12 13
14
FF 2019 3819 FF 2019 3819 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
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Titolo prima dell'art. 104a
Sezione 3: Sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API) e accesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso Art. 104a, rubrica, nonché cpv. 1bis4 e 5, frase introduttiva Scopo e contenuto del sistema d'informazione sui passeggeri e trattamento dei dati Il sistema API contiene i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.
1bis
Per controllare se le imprese di trasporto aereo adempiono l'obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all'articolo 122b, la SEM puō consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3.
2
Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autoritā competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.
3
Se vi č il sospetto che una persona prepari o commetta un reato ai sensi dell'articolo 92a capoverso 1bis lettera a, fedpol puō consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3.
3bis
I dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).
4
Dopo l'atterraggio del volo interessato i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4 possono essere impiegati soltanto per lo svolgimento di un procedimento di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri.
Devono essere cancellati: 5
Art. 104b cpv. 1 I dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.
1
Capitolo 14: Sezione 3 (art. 105107) Abrogata
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
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Titolo prima dell'art. 109a
Sezione 4: Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) e sistema nazionale visti (ORBIS) Art. 109a, rubrica, nonché cpv. 115 e 1bis Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) Il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali č entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200816.
1
I dati di identitā dei richiedenti il visto, i dati dei documenti di viaggio nonché i dati biometrici del C-VIS sono registrati automaticamente nel CIR.
1bis
Art. 109b cpv. 1, 2, frase introduttiva, nonché 2bis4 La SEM gestisce un sistema nazionale visti (ORBIS). Tale sistema č destinato alla registrazione delle domande di visto e all'allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi al C-VIS attraverso l'interfaccia nazionale (N-VIS).
1
2
ORBIS contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:
ORBIS contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.
2bis
Per svolgere i loro compiti nella procedura di rilascio del visto, le autoritā seguenti sono autorizzate a inserire, modificare o cancellare i dati in ORBIS: 3
15 16
a.
la SEM;
b.
le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni;
c.
le autoritā cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autoritā comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze;
d.
la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE;
e.
l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e le polizie cantonali, per il rilascio di visti eccezionali.
FF 2019 3819 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
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Le autoritā menzionate al capoverso 3 sono tenute a inserire e trattare i dati dei richiedenti il visto da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/200817.
4
Art. 109c, rubrica e frase introduttiva Consultazione di ORBIS La SEM puō permettere l'accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autoritā: Art. 109d, nota a pič di pagina Gli Stati membri dell'UE per i quali non č ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200818 possono chiedere informazioni alle autoritā di cui all'articolo 109a capoverso 3.
Titolo prima dell'art. 109f
Sezione 5: Sistema d'informazione per l'attuazione del ritorno Titolo prima dell'art. 109k
Sezione 6: Eurodac Art. 109k Ex art. 111i Art. 109k, rubrica Rilevamento e trasmissione dei dati nell'Eurodac Art. 109l
Comunicazione di dati Eurodac
I dati personali registrati nell'Eurodac non possono essere trasmessi a:
17 18 19
a.
uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino19;
b.
organizzazioni internazionali;
c.
soggetti di diritto privato.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.
Tali Accordi sono elencati nell'all. 1 n. 2.
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
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Titolo dopo l'art. 109l
Sezione 7: Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione Art. 109m Ex art. 110 Titolo prima dell'art. 110
Capitolo 14b: Interoperabilitā tra i sistemi d'informazione Schengen/Dublino Sezione 1: Servizio comune di confronto biometrico (sBMS) Art. 110 Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) secondo i regolamenti (UE) 2019/81720 e (UE) 2019/81821 contiene dati relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino: 1
a.
l'EES;
b.
il C-VIS;
c.
l'Eurodac;
d.
il SIS.
Contiene inoltre un riferimento al sistema d'informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento alla registrazione in tale sistema.
2
Permette la consultazione trasversale dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino di cui al capoverso 1 sulla base di dati biometrici.
3
20
21
Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
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Titolo prima dell'art. 110a
Sezione 2:
Archivio comune di dati di identitā (CIR)
Art. 110a
Contenuto dell'archivio comune di dati di identitā
L'archivio comune di dati di identitā (CIR) secondo i regolamenti (UE) 2019/817 22 e (UE) 2019/81823 contiene i dati di identitā, i dati dei documenti di viaggio e i dati biometrici di cittadini di Stati terzi registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino: 1
a.
l'EES;
c.
il C-VIS;
d.
l'Eurodac.
Contiene inoltre un riferimento al sistema d'informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento all'effettiva registrazione in tale sistema.
2
Art. 110b 1
Consultazione del CIR a fini di identificazione
Il CIR puō essere consultato per identificare: a.
i cittadini di Stati terzi se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/81724 e (UE) 2019/81825;
b.
persone ignote in caso di incidenti, catastrofi naturali e atti violenti.
Le consultazioni di cui al capoverso 1 lettera a sono ammesse soltanto per prevenire e contrastare l'immigrazione illegale, proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici e salvaguardare la sicurezza nazionale.
2
3
Le autoritā seguenti possono effettuare consultazioni: a.
fedpol;
b.
le autoritā cantonali e comunali di polizia;
c.
l'AFD nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale al fine di proteggere la popolazione e salvaguardare la sicurezza interna.
Per le persone di cui al capoverso 1 lettera a, la consultazione č effettuata sulla base dei dati biometrici dell'interessato acquisiti sul posto durante una verifica dell'identitā. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se la consultazione sulla base di tali dati non ha dato esito positivo, la consultazione č effettuata sulla base dei dati di identitā o dei dati del documento di viaggio.
4
22 23 24 25
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
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Per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, la consultazione č effettuata sulla base dei dati biometrici.
5
Art. 110c
Consultazione del CIR ai fini dell'individuazione di identitā multiple
Le autoritā seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identitā multiple di cittadini di Stati terzi: 1
a.
l'ufficio SIRENE, se č presente un collegamento con una segnalazione nel SIS;
b.
l'AFD e le autoritā cantonali di polizia nell'ambito dei loro compiti di controllo alle frontiere esterne Schengen, se č presente un collegamento con un fascicolo individuale nell'EES contenente i dati personali di cui agli articoli 1618 del regolamento (UE) 2017/222626;
c.
la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autoritā cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autoritā comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, l'AFD e i posti di confine delle polizie cantonali, se č presente un collegamento con un fascicolo individuale nel C-VIS.
Se nel CIR č presente un collegamento tra dati di pių sistemi d'informazione che indica una frode di identitā, le autoritā possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR, nella misura in cui hanno accesso al CIR, all'EES, al C-VIS, all'Eurodac o al SIS in virtų della presente legge o della legge federale del 13 giugno 200827 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.
2
Art. 110d
Consultazione del CIR ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi
Il CIR puō essere consultato in singoli casi ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi, se le condizioni di cui all'articolo 22 capoverso 1 dei regolamenti (UE) 2019/81728 e (UE) 2019/81829 sono adempiute.
1
2
Le autoritā seguenti possono effettuare tali consultazioni:
26 27 28 29
a.
fedpol;
b.
il SIC;
c.
il Ministero pubblico della Confederazione;
d.
le autoritā cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autoritā di polizia delle Cittā di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 103b cpv. 1; FF 2019 3819.
RS 361 Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
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Se dalla consultazione risulta che nel CIR sono registrati dati, il risultato viene visualizzato come riferimento al sistema d'informazione Schengen/Dublino interessato.
3
Per ottenere i dati del sistema d'informazione interessato, le autoritā di cui al capoverso 1 devono richiederli alla Centrale operativa di fedpol. Si applicano le condizioni e le procedure previste per il sistema d'informazione in questione.
4
Titolo prima dell'art. 110e
Sezione 3:
Portale di ricerca europeo (ESP)
Art. 110e Il portale di ricerca europeo (ESP) secondo i regolamenti (UE) 2019/81730 e (UE) 2019/81831 permette la consultazione trasversale dell'EES, del C-VIS, dell'Eurodac, del SIS, delle banche dati Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) e Travel Documents Associated with Notices (TDAWN) di Interpol, dei dati Europol nonché del CIR.
1
2 Le
autoritā che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 possono accedere, mediante procedura di richiamo, all'ESP.
3 La
consultazione č effettuata sulla base dei dati di identitā, dei dati dei documenti di viaggio o dei dati biometrici.
4 Le
autoritā possono visualizzare soltanto i dati provenienti dai sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 cui sono autorizzate ad accedere nonché il tipo di collegamento tra i dati secondo gli articoli 3033 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.
Titolo prima dell'art. 110f
Sezione 4:
Rilevatore di identitā multiple (MID)
Art. 110f
Contenuto del rilevatore di identitā multiple (MID)
Il rilevatore di identitā multiple (MID) secondo i regolamenti (UE) 2019/81732 e (EU) 2019/81833 serve a svolgere le verifiche di identitā e a contrastare la frode di identitā.
1
Se sono registrati o aggiornati dati nell'EES, nel C-VIS, nel SIS o nell'Eurodac, viene automaticamente avviata una procedura di rilevazione delle identitā multiple nel CIR e nel SIS.
2
30 31 32 33
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
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3 Tale
procedura di rilevazione consiste nel confrontare i seguenti dati con i dati giā registrati nel CIR e nel SIS: a.
per l'sBMS: i template biometrici;
b.
per l'ESP: i dati di identitā e i dati dei documenti di viaggio.
Se tra i dati esiste un collegamento secondo gli articoli 3033 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, nel MID viene creato e registrato un fascicolo di conferma dell'identitā secondo l'articolo 34 di tali regolamenti.
4
Art. 110g
Verifica manuale delle identitā diverse nel MID
1 Le
autoritā di cui all'articolo 110c capoverso 1 possono accedere ai dati registrati nel MID ai fini della verifica manuale delle identitā diverse.
Per la verifica manuale delle identitā diverse č competente l'autoritā che ha registrato o aggiornato i dati nei sistemi d'informazione Schengen/Dublino di cui all'articolo 110f capoverso 2. In caso di collegamenti con segnalazioni nel SIS riguardanti il settore di polizia č competente l'Ufficio SIRENE.
2
La verifica manuale delle identitā diverse č eseguita conformemente all'articolo 29 dei regolamenti (UE) 2019/81734 e (UE) 2019/81835.
3
Se nell'ambito di una verifica manuale si accerta l'esistenza di un'identitā multipla illecita o che una persona č registrata in pių sistemi d'informazione Schengen/Dublino, la procedura č retta rispettivamente dagli articoli 32 e 33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.
4
Titolo prima dell'art. 110h
Sezione 5: Comunicazione dei dati e responsabilitā per il trattamento di dati Art. 110h
Comunicazione di dati dell'sBMS, del CIR e del MID
La comunicazione di dati dell'sBMS, del CIR e del MID č retta dall'articolo 50 dei regolamenti (UE) 2019/81736 e (UE) 2019/81837.
34 35 36 37
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
7093
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
Art. 110i
FF 2020
Responsabilitā per il trattamento di dati nell'sBMS, nel CIR e nel MID
La responsabilitā per il trattamento di dati nell'sBMS, nel CIR e nel MID č retta dall'articolo 40 dei regolamenti (UE) 2019/81738 e (UE) 2019/81839.
Titolo prima dell'art. 111a
Capitolo 14c: Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen Art. 111c cpv. 3 3
Gli articoli 109l, 111a e 111d si applicano per analogia.
Art. 111d cpv. 5 e 111f Abrogati Capitolo 14c (art. 111i) Abrogato Art. 120d
Trattamento indebito di dati personali nei sistemi d'informazione40
Č punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un'autoritā competente per il trattamento dei dati, tratta i dati personali: a.
di ORBIS o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a109d;
b.
dell'EES per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 103c e 103d;
c.
del CIR per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110a110d;
d.
del MID per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110f e 110g.
Art. 122b cpv. 2 Una violazione dell'obbligo di comunicazione č presunta se l'impresa di trasporto aereo non trasmette tempestivamente i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.
2
38 39 40
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
FF 2019 3819
7094
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
FF 2020
Art. 122c cpv. 3 lett. b La procedura č retta dalla legge federale del 20 dicembre 196841 sulla procedura amministrativa. Il procedimento deve essere avviato: 3
b.
in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione: entro due anni dalla data in cui i dati avrebbero dovuto essere trasmessi conformemente all'articolo 92a capoverso 1.
Art. 126 cpv. 5 L'articolo 102e vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.
5
2. Legge federale del 20 giugno 200342 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 1 cpv. 2 Sono fatti salvi gli articoli 9a, 92a, 101, 102, 102c102e, 109k109m, 111a111d della legge federale del 16 dicembre 200543 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), gli articoli 9699, 102102abis e 102b102e della legge del 26 giugno 199844 sull'asilo (LAsi) nonché l'articolo 44 della legge del 20 giugno 201445 sulla cittadinanza (LCit).
2
Art. 15
Comunicazione all'estero
La comunicazione di dati all'estero č retta dall'articolo 6 LPD46, dagli articoli 102c 102e, 109k, 109l e 111a111d LStrI47 nonché dagli articoli 97, 98, 102abis, 102b e 102c LAsi48.
41 42 43 44 45 46 47 48
RS 172.021 RS 142.51 RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0 RS 235.1 RS 142.20 RS 142.31
7095
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
FF 2020
3. Legge del 14 marzo 195849 sulla responsabilitā (LResp) Titolo prima dell'art. 19a
Capo Va: Responsabilitā per danni derivanti dall'esercizio o dall'uso dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino o delle loro componenti Art. 19a cpv. 1 e 1bis 1 La
Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone in seguito all'esercizio o all'uso di uno dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino o di una delle sue componenti.
1bis Per
sistema d'informazione Schengen/Dublino o per una delle sue componenti si intendono: a.
il sistema d'informazione Schengen;
b.
il sistema di ingressi/uscite;
c.
il sistema centrale d'informazione visti;
d.
l'archivio comune di dati di identitā;
e.
il portale di ricerca europeo;
f.
il rilevatore di identitā multiple;
g.
l'Eurodac.
Art. 19b La Confederazione risponde del danno causato a terzi senza che sia necessario provare l'illiceitā, se: 1
a.
l'autoritā di un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen o Dublino, nell'esercizio o nell'uso di uno dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino o di una delle sue componenti, ha registrato dati in modo errato o indebito; e
b.
sulla base di tale trattamento dei dati, una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone ha causato il danno nell'esercizio delle sue funzioni.
Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e Dublino sono elencati nell'allegato.
2
Allegato Alla presente legge č aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.
49
RS 170.32
7096
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
FF 2020
4. Legge federale del 13 giugno 200850 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) Art. 2
Campo d'applicazione
La presente legge si applica al trattamento dei dati da parte delle autoritā federali e cantonali nei: a.
seguenti sistemi d'informazione di polizia: 1. rete dei sistemi d'informazione di polizia (art. 914), 2. sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15), 3. registro nazionale di polizia (art. 17), 4. sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) (art. 18);
b.
seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino e nelle loro componenti: 1. parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS) (art. 16), 2. servizio comune di confronto biometrico (sBMS) (art. 16a), 3. portale di ricerca europeo (ESP) (art. 16b), 4. rilevatore di identitā multiple (MID) (art. 16c).
Titolo prima dell'articolo 15
Sezione 3: Sistema di ricerca informatizzato di polizia Titolo prima dell'articolo 16
Sezione 3a: Sistemi d'informazione Schengen/Dublino Art. 16 cpv. 1, primo periodo (concerne soltanto il testo francese) e 2 lett. b Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti: 2
b.
50
ordinare e controllare i divieti d'entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l'allegato 3;
RS 361
7097
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
Art. 16a
FF 2020
Servizio comune di confronto biometrico
Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) secondo i regolamenti (UE) 2019/81751 e (UE) 2019/81852 contiene i dati relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino: 1
a.
il Sistema d'informazione Schengen (SIS);
b.
il sistema di ingressi/uscite (EES);
c.
il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS);
d.
l'Eurodac.
Contiene inoltre un riferimento al sistema d'informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento all'effettiva registrazione in tale sistema.
2
Permette la consultazione trasversale dei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 sulla base di dati biometrici.
3
Art. 16b
Portale di ricerca europeo
Il portale di ricerca europeo (ESP) secondo i regolamenti (UE) 2019/81753 e (UE) 2019/81854 permette la consultazione trasversale del SIS, dell'EES, del C-VIS, dell'archivio comune di dati di identitā (CIR) e dell'Eurodac ai sensi degli articoli 103b, 109a, 109k e 110a della legge federale del 16 dicembre 200555 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), delle banche dati Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) e Travel Documents Associated with Notices (TDAWN) di Interpol nonché dei dati Europol.
1
Le autoritā che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 possono accedere, mediante procedura di richiamo, all'ESP.
2
La consultazione č effettuata sulla base dei dati di identitā, dei dati dei documenti di viaggio o dei dati biometrici.
3
51
52
53 54 55
Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.
RS 142.20
7098
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
FF 2020
Le autoritā possono visualizzare soltanto i dati provenienti dai sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 cui sono autorizzate ad accedere nonché il tipo di collegamento tra i dati secondo gli articoli 3033 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.
4
Art. 16c
Rilevatore di identitā multiple
Il rilevatore di identitā multiple (MID) secondo i regolamenti (UE) 2019/81756 e (EU) 2019/81857 serve a svolgere le verifiche di identitā e a contrastare la frode di identitā.
1
Se sono registrati o aggiornati dati nel SIS, nell'EES, nel C-VIS o nell'Eurodac, viene automaticamente avviata una procedura di rilevazione delle identitā multiple nel CIR e nel SIS.
2
Tale procedura di rilevazione consiste nel confrontare i seguenti dati con i dati giā registrati nel CIR e nel SIS: 3
a.
per l'sBMS: i template biometrici;
b.
per l'ESP: i dati di identitā e i dati dei documenti di viaggio.
Se tra i dati esiste un collegamento secondo gli articoli 3033 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, nel MID viene creato e registrato un fascicolo di conferma dell'identitā secondo l'articolo 34 di tali regolamenti.
4
Art. 16d
Verifica manuale delle identitā diverse nel MID
1 Le
autoritā di cui all'articolo 110c capoverso 1 LStrI58 possono accedere ai dati registrati nel MID ai fini della verifica manuale delle identitā diverse.
2 Per
la verifica manuale delle identitā diverse č competente l'autoritā che ha registrato o aggiornato i dati nei sistemi d'informazione Schengen/Dublino di cui all'articolo 2 lettera b. In caso di collegamenti con segnalazioni nel SIS riguardanti il settore di polizia č competente l'Ufficio SIRENE.
La verifica manuale delle identitā diverse č eseguita conformemente all'articolo 29 dei regolamenti (UE) 2019/81759 e (UE) 2019/81860.
3
Se nell'ambito di una verifica manuale si accerta l'esistenza di un'identitā multipla illecita o che una persona č registrata in pių sistemi d'informazione Schengen/Dublino, la procedura č retta rispettivamente dagli articoli 32 e 33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.
4
56 57 58 59 60
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.
RS 142.20 Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.
7099
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
Art. 16e
FF 2020
Comunicazione di dati dell'sBMS, del CIR e del MID
La comunicazione di dati dell'sBMS, del CIR e del MID č retta dall'articolo 50 dei regolamenti (UE) 2019/81761 e (UE) 2019/81862.
Art 16f
Responsabilitā per il trattamento di dati nell'sBMS, nel CIR e nel MID
La responsabilitā per il trattamento di dati nell'sBMS, nel CIR e nel MID č retta dall'articolo 40 dei regolamenti (UE) 2019/81763 e (UE) 2019/81864.
Titolo prima dell'articolo 17
Sezione 3b: Altri sistemi d'informazione di polizia Allegato Alla presente legge č aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.
61 62 63 64
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.
Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 16a cpv. 1.
7100
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
FF 2020
Allegato relativo alla modifica della LResp (art. 2 / allegato, cifra 3) Allegato (art. 19b cpv. 2)
Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino
1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:
65 66 67 68 69
a.
l'Accordo del 26 ottobre 200465 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunitā europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
b.
l'Accordo del 26 ottobre 200466 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
c.
la Convenzione del 22 settembre 201167 tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
d.
l'Accordo del 17 dicembre 200468 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
e.
l'Accordo del 28 aprile 200569 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunitā europea;
RS 0.362.31 RS 0.362.1 RS 0.362.11 RS 0.362.32 RS 0.362.33
7101
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
f.
FF 2020
il Protocollo del 28 febbraio 200870 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunitā europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunitā europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:
70 71 72 73 74
a.
l'Accordo del 26 ottobre 200471 tra la Confederazione Svizzera e la Comunitā europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
b.
l'Accordo del 17 dicembre 200472 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
c.
il Protocollo del 28 febbraio 200873 tra la Confederazione Svizzera, la Comunitā europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunitā europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
d.
il Protocollo del 28 febbraio 200874 tra la Confederazione Svizzera, la Comunitā europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunitā europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.
RS 0.362.311 RS 0.142.392.68 RS 0.362.32 RS 0.142.393.141 RS 0.142.395.141
7102
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
FF 2020
Allegato relativo alla modifica della LSIP (art. 2 / allegato, cifra 4) Allegato 3 (art. 16 cpv. 2 lett. b)
Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:
75 76 77 78 79 80
a.
l'Accordo del 26 ottobre 200475 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunitā europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
b.
l'Accordo del 26 ottobre 200476 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
c.
la Convenzione del 22 settembre 201177 tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
d.
l'Accordo del 17 dicembre 200478 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
e.
l'Accordo del 28 aprile 200579 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunitā europea;
f.
il Protocollo del 28 febbraio 200880 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunitā europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunitā europea, riguardante l'associazione della RS 0.362.31 RS 0.362.1 RS 0.362.11 RS 0.362.32 RS 0.362.33 RS 0.362.311
7103
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE. DF
FF 2020
Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
7104