Legge federale sul diritto internazionale privato

Disegno

(IPRG) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 20201, decreta: I La legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato è modificata come segue: Art. 51 lett. a Per le azioni o i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono competenti: a.

per la liquidazione del regime dei beni in caso di morte di un coniuge, i tribunali o le autorità svizzeri competenti a liquidare la successione (art. 86-89), escludendo l'articolo 88b;

Art. 58 cpv. 2 Per le decisioni in materia di rapporti patrimoniali pronunciate in connessione con provvedimenti a tutela dell'unione coniugale o in seguito a morte, dichiarazione di nullità del matrimonio, divorzio o separazione, il riconoscimento è retto dalle disposizioni della presente legge concernenti gli effetti del matrimonio in generale, il divorzio o le successioni (art. 50, 65 e 96), eccettuato l'articolo 96 capoverso 1 lettera c.

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Art. 87 cpv. 1 e 2 primo periodo Se l'ereditando era un cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di 1

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origine, sempreché le autorità dello Stato di domicilio non si occupino della successione. Per evitare conflitti di competenza, i tribunali e le autorità svizzeri possono subordinare la loro competenza anche all'inoperosità delle autorità di uno Stato di origine estero dell'ereditando, dello Stato della sua ultima dimora abituale o, sempreché si tratti di singoli beni successori, dello Stato di situazione dei medesimi.

I tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine sono sempre competenti se un cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto alla competenza svizzera o, senza riserva in merito a tale competenza, al diritto svizzero beni situati in Svizzera o l'intera successione. ...

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Art. 88 cpv. 1 Se l'ereditando era uno straniero con ultimo domicilio all'estero, per i beni situati in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione, sempreché le autorità dello Stato di domicilio non se ne occupino. Per evitare conflitti di competenza, i tribunali o le autorità svizzeri possono subordinare la loro competenza anche all'inoperosità delle autorità di uno Stato di origine estero dell'ereditando o dello Stato della sua ultima dimora abituale.

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Art. 88a 3a. Litispendenza

L'articolo 9 si applica per analogia al procedimento successorio.

Art. 88b

3b. Deroga alla competenza svizzera

La competenza di cui agli articoli 86­88 è esclusa, se l'ereditando ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto l'intera successione o parte di essa alla competenza di uno Stato di origine estero e le autorità di tale Stato se ne occupano. Il disponente deve aver avuto la cittadinanza in questione al momento in cui ha disposto o al momento della morte.

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La competenza di cui agli articoli 86­88 è inoltre esclusa se l'ereditando ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto un fondo situato all'estero alla competenza dello Stato di situazione e le autorità di tale Stato se ne occupano.

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Art. 89 4. Provvedimenti conservativi

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Se l'ereditando lascia beni in Svizzera e non sussiste una competenza secondo gli articoli 86­88, le autorità svizzere del luogo di situazione ordinano i necessari provvedimenti d'urgenza a loro tutela.

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Art. 90 titolo marginale, nonché cpv. 2 e 3 II. Diritto applicabile 1. Principio

La successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. Se queste norme richiamano le norme di diritto internazionale svizzero, si applica il diritto successorio materiale dello Stato di domicilio.

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In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti secondo l'articolo 87 capoverso 1, la successione è regolata dal diritto svizzero.

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Art. 91 2. Scelta

Una persona può sottoporre, per testamento o contratto successorio, la successione al diritto di uno dei suoi Stati di origine. Deve avere la cittadinanza in questione al momento in cui dispone o al momento della morte.

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Se un cittadino svizzero sottopone l'intera successione o parte di essa alla competenza svizzera (art. 87 cpv. 2), si considera che, salvo disposizione contraria, la successione sia sottoposta al diritto svizzero.

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La scelta parziale del diritto applicabile è ammessa soltanto se è effettuata a favore del diritto svizzero per i beni situati in Svizzera e se è collegata all'assoggettamento degli stessi beni alla competenza svizzera o ha tale assoggettamento come conseguenza (art. 87 cpv. 2).

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Art. 92 cpv. 2 secondo periodo ... Questo diritto si applica in particolare ai provvedimenti conservativi e alla liquidazione della successione, inclusi gli aspetti procedurali dell'esecuzione testamentaria o dell'amministrazione della successione, nonché alla questione dei diritti sulla successione dell'esecutore testamentario o dell'amministratore della successione e della sua facoltà di disporne.

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Art. 94 5. Testamento

La validità sostanziale, la revocabilità e l'interpretazione di un testamento nonché gli effetti delle disposizioni ivi contenute sono retti dal diritto dello Stato in cui il disponente è domiciliato al momento della redazione del testamento.

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Se, nel testamento in questione o in una disposizione precedente, il disponente ha sottoposto l'intera successione al diritto di uno dei suoi Stati di origine (art. 91 cpv. 1), quest'ultimo surroga quello designato dal capoverso 1.

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Il disponente può sottoporre il testamento a uno dei suoi diritti nazionali. Deve avere la cittadinanza in questione al momento della redazione del testamento o al momento della morte.

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Art. 95 6. Contratto successorio

La validità sostanziale, gli effetti vincolanti e l'interpretazione di un contratto successorio nonché gli effetti delle disposizioni ivi contenute sono retti dal diritto dello Stato in cui il disponente è domiciliato al momento della stipulazione del contratto.

1

Se, nel contratto successorio o in una disposizione precedente, il disponente sottopone l'intera successione al diritto di uno dei suoi Stati di origine (art. 91 cpv. 1), quest'ultimo surroga quello designato dal capoverso 1.

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Ove il contratto successorio conti due o più disponenti, le disposizioni sulla successione di ogni disponente sono sottoposte al diritto applicabile secondo i capoversi 1 o 2. Il contratto successorio è ammissibile soltanto se tutte le disposizioni sono valide e vincolanti secondo tale diritto. Sono considerati contratti successori anche i testamenti che si fondano su un patto reciproco vincolante tra i disponenti.

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I contraenti possono sottoporre il contratto successorio a uno dei diritti nazionali del disponente o di uno dei disponenti oppure al diritto del domicilio di uno dei disponenti al momento della stipulazione del contratto. Il disponente interessato deve avere la cittadinanza in questione al momento della stipulazione del contratto o al momento della morte del primo disponente.

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Art. 95a 7. Altre disposizioni contrattuali a causa di morte

L'articolo 95 si applica per analogia alle altre disposizioni contrattuali a causa di morte.

Art. 95b

8. Definizione di validità sostanziale

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La validità sostanziale secondo gli articoli 94­95a comprende: a.

l'ammissibilità di principio del testamento o del contratto successorio;

b.

la realizzazione del testamento o del contratto successorio;

c.

la capacità di disporre del disponente;

d.

l'impugnabilità del testamento o del contratto successorio;

e.

l'ammissibilità delle disposizioni contenutevi.

La porzione disponibile è retta dal diritto designato dagli articoli 90 e 91.

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Art. 96 cpv. 1 frase introduttiva, nonché lett. a, c e d Le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri relativi a una successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all'estero sono riconosciuti in Svizzera, fatto salvo l'articolo 87 capoverso 2, se: 1

a.

sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure sono riconosciuti nello Stato dell'ultimo domicilio dell'ereditando;

c.

sono stati pronunciati, stilati o accertati in uno degli Stati di origine dell'ereditando e quest'ultimo ha sottoposto la sua successione alla competenza o al diritto di uno di tali Stati; o

d.

sono stati pronunciati, stilati o accertati nello Stato dell'ultima dimora abituale o in uno degli Stati di origine dell'ereditando oppure, nel caso di singoli beni successori mobili, nello Stato di situazione dei medesimi, sempreché l'ultimo domicilio dell'ereditando sia stato all'estero e lo Stato interessato non si occupi della successione.

Art. 199a III. Modifiche della presente legge 1. Principio

Gli articoli 196­199 si applicano per analogia alle modifiche della presente legge.

Art. 199b 2. Diritto successorio

Le modifiche delle disposizioni del capitolo 6 sul diritto applicabile si applicano alle successioni aperte dopo la loro entrata in vigore. Le disposizioni a causa di morte stilate prima dell'entrata in vigore della modifica e che sarebbero nulle secondo le disposizioni contemplate dal nuovo diritto, sottostanno alle disposizioni contemplate dal diritto previgente. La porzione disponibile è tuttavia sempre retta dalle disposizioni designate dal nuovo diritto.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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