Decisione generale della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) concernente la limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera del 19 maggio 2020

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG), visti gli articoli 86 segg. della legge federale del 29 settembre 20171 sui giochi in denaro (LGD), decide: L'accesso ai giochi in denaro in linea che non sono autorizzati in Svizzera deve essere bloccato dai fornitori di servizi di telecomunicazione conformemente all'articolo 86 capoversi 1­4 LGD.

La lista dei domini da bloccare che rientrano nella competenza della Commissione federale delle case da gioco è stata modificata. L'elenco aggiornato è consultabile online (www.esbk.admin.ch/esbk/it/home/illegalesspiel/zugangssperren.html).

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione scritta entro 30 giorni dalla sua notificazione e indirizzata alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG), Eigerplatz 1, 3003 Berna (art. 87 cpv. 2 e 88 cpv. 3 LGD).

L'opposizione deve contenere le conclusioni, i motivi ed i mezzi di prova e la firma dell'opponente o del suo rappresentante.

19 maggio 2020

Commissione federale delle case da gioco: Il direttore, Jean-Marie Jordan

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RS 935.51

4012

2020-1397