Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Disegno

(LAVS) (Modernizzazione della vigilanza) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20191, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19462 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 112 capoverso 1 della Costituzione federale3, Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo tedesco Art. 49

Regola

L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA4), dai datori di lavoro e dai lavoratori nonché dalle casse di compensazione professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione (organi esecutivi).

Art. 49a

Sistemi d'informazione e requisiti minimi

Gli organi esecutivi gestiscono sistemi d'informazione che consentono lo scambio elettronico di informazioni e il trattamento di dati.

1

1 2 3 4

FF 2020 1 RS 831.10 RS 101 RS 830.1

2019-0237

107

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza) FF 2020

Essi devono provvedere a che siano garantite in qualsiasi momento la stabilità e la capacità di adeguamento necessarie dei loro sistemi d'informazione nonché la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati.

2

3

Devono adempiere i requisiti minimi di cui all'articolo 72a capoverso 2 lettera b.

Le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi elaborano norme per l'applicazione dei requisiti minimi. Queste ultime devono essere riconosciute dall'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 72a capoverso 2 lettera c.

4

Art. 49b

Sistemi d'informazione per l'esecuzione di convenzioni internazionali

Il Consiglio federale può prescrivere agli organi esecutivi, previa consultazione dei medesimi, l'utilizzo di sistemi d'informazione sviluppati per l'adempimento dei compiti previsti dall'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

Art. 49c

Registro delle prestazioni in denaro correnti

L'Ufficio centrale di compensazione di cui all'articolo 71 (Ufficio centrale di compensazione) tiene un registro centrale delle prestazioni in denaro correnti, contenente anche i dati disponibili in merito alla concessione di rendite estere, allo scopo di: 1

2

a.

evitare la riscossione di prestazioni in denaro indebite;

b.

avere una visione trasparente delle prestazioni in denaro concesse;

c.

agevolare l'adeguamento delle prestazioni in denaro.

Esso vi registra: a.

le prestazioni in denaro correnti;

b.

i decessi e i cambiamenti di stato civile degli aventi diritto a rendite.

Esso notifica i decessi e i cambiamenti di stato civile alle casse di compensazione e mette a disposizione degli organi di cui all'articolo 50b capoverso 1 i dati necessari.

3

Art. 49d

Registro degli assicurati

L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro centrale degli assicurati allo scopo di: 1

a.

assegnare agli assicurati un numero d'assicurato secondo l'articolo 50c;

b.

garantire che tutti i conti individuali di una persona siano presi in considerazione in caso di assegnazione di una rendita.

5

108

RS 0.142.112.681

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza) FF 2020

2

Esso vi registra: a.

gli assicurati e i loro numeri d'assicurato di cui all'articolo 50c;

b.

le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;

c.

i numeri d'assicurato esteri necessari per l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

Esso mette a disposizione degli organi di cui agli articoli 50b capoverso 1, 50d e 50e i dati necessari.

3

Art. 49e

Disposizioni d'esecuzione concernenti il registro delle prestazioni in denaro correnti e il registro degli assicurati

Il Consiglio federale disciplina: a.

la responsabilità per la protezione dei dati;

b.

i dati da registrare e da comunicare;

c.

i termini di conservazione;

d.

l'accesso ai dati;

e.

la collaborazione fra gli utenti;

f.

la sicurezza dei dati;

g.

la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.

Art. 49f

Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di eseguire la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o nel quadro di convenzioni internazionali, segnatamente per: a.

calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;

b.

stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, accordarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;

c.

stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, accordarli e sorvegliarne l'impiego;

d.

far valere pretese di regresso nei confronti di terzi responsabili;

e.

sorvegliare l'esecuzione della presente legge;

f.

allestire statistiche;

g.

assegnare o verificare il numero d'assicurato.

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza) FF 2020

Art. 50b cpv. 1, frase introduttiva e lett. b ed e, nonché 2 Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale delle prestazioni in denaro correnti (art. 49c) e al registro degli assicurati (art. 49d): 1

2

b.

le casse di compensazione, le agenzie da esse designate, gli uffici AI e l'ufficio federale competente, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro secondo la presente legge e la LAI6;

e.

gli organi esecutivi competenti per le prestazioni complementari.

Abrogato

Art. 53 cpv. 1bis Le casse di compensazione professionali vanno istituite quali enti autonomi di diritto pubblico.

1bis

Art. 54 Abrogato Art. 57 cpv. 2 lett. g 2

Il regolamento deve contenere disposizioni su: g.

il controllo dei datori di lavoro;

Art. 58 cpv. 2, secondo periodo (concerne soltanto il testo francese) e terzo periodo, 3, 4 lett. bbis ed e, nonché 5 ... Possono essere nominate membri del comitato direttivo soltanto persone affiliate alla cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.

2

3

Abrogato

4

Al comitato direttivo incombe: bbis. la nomina dell'ufficio di revisione; e.

5

l'approvazione del conto annuale e del rapporto di gestione.

Il regolamento può attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo.

Art. 60 cpv. 1bis, 1ter e 3 Le casse di compensazione professionali costituiscono riserve tali da consentire la copertura dei costi derivanti da uno scioglimento.

1bis

Se una cassa di compensazione professionale è sciolta, il Consiglio federale può imporre a una o più altre casse di compensazione professionali di riprendere tutti o parte degli assicurati e dei beneficiari di rendite, nel caso in cui non sia possibile trovare un'altra soluzione. La cassa ricevente è adeguatamente indennizzata a tal 1ter

6

110

RS 831.20

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza) FF 2020

fine. L'indennità è a carico della cassa sciolta e, sussidiariamente, delle sue associazioni fondatrici.

Il Consiglio federale emana le disposizioni particolareggiate relative alle riserve e al loro ammontare nonché allo scioglimento delle casse di compensazione professionali.

3

Art. 61 cpv. 1, 1bis e 2 lett. c e dbis­g Ogni Cantone istituisce mediante decreto una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo cantonale di diritto pubblico. È fatto salvo il capoverso 1bis.

1

La cassa di compensazione cantonale può fare parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, se esso ha carattere di ente autonomo di diritto pubblico ed è dotato di una commissione amministrativa indipendente dal Cantone.

1bis

Il decreto cantonale deve essere approvato dalla Confederazione e contenere disposizioni su: 2

c.

Abrogata

dbis.

la nomina dell'ufficio di revisione;

e.

il controllo dei datori di lavoro;

f.

l'approvazione del conto annuale e del rapporto di gestione della cassa di compensazione;

g.

l'istituzione della commissione amministrativa nonché le dimensioni, la composizione e le competenze della stessa.

Art. 63 cpv. 1, frase introduttiva, 3, secondo periodo, 4 e 5 1

Alle casse di compensazione incombono in particolare i compiti seguenti:

... Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'Ufficio centrale di compensazione.

3

4

e 5 Abrogati

Art. 63a

Delega di altri compiti alle casse di compensazione

La Confederazione e, con l'approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono delegare alle casse di compensazione altri compiti oltre a quelli di cui all'articolo 63. L'approvazione può essere vincolata a condizioni e oneri.

1

La delega di compiti non deve pregiudicare la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2

Chi delega compiti garantisce che i relativi costi a carico delle casse di compensazione siano interamente coperti.

3

111

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Per l'esecuzione dei compiti delegati dalla Confederazione, le casse di compensazione sono vincolate esclusivamente alle istruzioni dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 72.

4

Art. 63b

Delega di compiti delle casse a terzi

Le casse di compensazione possono, con l'approvazione del Consiglio federale, delegare a terzi determinati compiti secondo gli articoli 63 capoverso 1 e 63a capoverso 1. L'approvazione può essere vincolata a condizioni e oneri.

1

Gli incaricati e il loro personale sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge, in particolare le disposizioni relative al trattamento e alla comunicazione di dati. Essi sottostanno all'obbligo del segreto secondo l'articolo 33 LPGA per i compiti delle casse da essi svolti.

2

La responsabilità di cui all'articolo 78 LPGA e all'articolo 70 della presente legge per i compiti delle casse che vengono svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni.

3

Art. 65 cpv. 2 2

Le casse di compensazione cantonali possono avere agenzie.

Art. 66

Gestione dei rischi e della qualità, sistema di controllo interno

Le casse di compensazione rilevano, limitano e sorvegliano i principali rischi (gestione dei rischi).

1

Esse attuano un sistema di gestione della qualità e istituiscono un sistema di controllo interno per la sorveglianza della propria attività adeguato alle loro dimensioni e al volume dei loro compiti.

2

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sui requisiti minimi richiesti per la gestione dei rischi, la gestione della qualità e il sistema di controllo interno.

3

Art. 66a

Garanzia di un'attività irreprensibile

Devono godere di una buona reputazione, offrire la garanzia di un'attività irreprensibile e dichiarare le proprie relazioni d'interesse: a.

i membri del comitato direttivo di una cassa di compensazione professionale;

b.

i membri della commissione amministrativa di una cassa di compensazione cantonale;

c.

il gerente, il suo supplente e le altre persone cui sono affidati compiti di direzione.

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza) FF 2020

Art. 66b

Rapporti della cassa di compensazione

Le casse di compensazione presentano annualmente all'autorità di vigilanza un rapporto di gestione e le mettono a disposizione gli indicatori necessari per l'esercizio della vigilanza.

Art. 67

Presentazione dei conti

Per la presentazione dei conti da parte delle casse di compensazione vige il principio della trasparenza.

1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle modalità con cui deve essere garantita la trasparenza. In particolare disciplina come: 2

a.

impostare il regolamento dei conti e dei pagamenti delle casse di compensazione con i datori di lavoro, le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i beneficiari di rendite, da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensazione, dall'altra parte;

b.

indicare le spese di amministrazione e il loro finanziamento;

c.

impostare la contabilità e la presentazione dei conti delle casse di compensazione;

d.

impostare la contabilità e la presentazione dei conti dell'istituto cantonale delle assicurazioni sociali di cui fa parte una cassa di compensazione cantonale secondo l'articolo 61 capoverso 1bis.

Art. 68

Requisiti per gli uffici di revisione e i capi revisori

Ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, deve essere sottoposta a revisione da parte di un'impresa di revisione abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo la legge del 16 dicembre 20057 sui revisori.

1

Possono esercitare la funzione di capo revisore le persone fisiche abilitate a esercitare la funzione di perito revisore secondo la legge sui revisori.

2

Per l'indipendenza dell'ufficio di revisione si applica per analogia l'articolo 728 del Codice delle obbligazioni8, fatta eccezione per i capoversi 2 numero 2 e 6, prima parte del periodo. Il Consiglio federale può definire ulteriori aspetti incompatibili con il mandato di verifica dell'ufficio di revisione.

3

Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sui requisiti richiesti all'ufficio di revisione e al capo revisore in aggiunta alle condizioni di abilitazione di cui ai capoversi 1 e 2.

4

Se una cassa di compensazione fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, l'ufficio di revisione di quest'ultimo deve adempiere le condizioni di cui ai capoversi 1­4 ed eseguire anche la revisione della cassa di compensazione.

5

7 8

RS 221.302 RS 220

113

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Art. 68a

Compiti dell'ufficio di revisione

L'ufficio di revisione verifica se il conto annuale è stato allestito conformemente all'articolo 67.

1

2

L'ufficio di revisione della cassa di compensazione verifica inoltre se: a.

la contabilità è conforme alle disposizioni legali;

b.

l'organizzazione e la gestione sono conformi alle disposizioni legali;

c.

i sistemi d'informazione adempiono i requisiti minimi di cui all'articolo 72a capoverso 2 lettere b e c;

d.

la gestione dei rischi, il sistema di gestione della qualità e il sistema di controllo interno adempiono i requisiti di cui all'articolo 66;

e.

i compiti delegati secondo l'articolo 63a capoverso 1 sono svolti conformemente a quanto approvato dal Consiglio federale.

L'ufficio di revisione presenta un rapporto sulla revisione all'autorità di vigilanza, conformemente alle istruzioni di quest'ultima. Se la cassa di compensazione fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, l'ufficio di revisione deve presentare all'autorità di vigilanza anche il rapporto sulla revisione dell'istituto delle assicurazioni sociali.

3

L'ufficio di revisione notifica senza indugio all'autorità di vigilanza l'eventuale constatazione di reati, gravi irregolarità o violazioni dei principi di un'attività irreprensibile.

4

Il Consiglio federale può incaricare l'autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolareggiate relative all'esecuzione delle revisioni. Le casse di compensazione devono essere sentite in merito a queste prescrizioni.

5

Art. 68b

Controllo dei datori di lavoro

La cassa di compensazione deve controllare periodicamente se i datori di lavoro che le sono affiliati si attengono alle disposizioni legali. Essa può far eseguire il controllo da: 1

a.

un'impresa di revisione e un capo revisore che adempiono i requisiti di cui all'articolo 68;

b.

un servizio speciale della cassa di compensazione o un'organizzazione specializzata delle casse di compensazione;

c.

un assicuratore o un organo esecutivo di un'assicurazione sociale secondo la LPGA9.

Gli organi incaricati di svolgere il controllo dei datori di lavoro devono presentare alla cassa di compensazione un rapporto in merito.

2

Essi notificano senza indugio alla cassa di compensazione l'eventuale constatazione di reati o gravi irregolarità.

3

9

114

RS 830.1

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza) FF 2020

Il Consiglio federale può incaricare l'autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolareggiate relative al controllo dei datori di lavoro.

4

Art. 69 cpv. 4 Abrogato Art. 71 cpv. 4 e 6 L'Ufficio centrale è responsabile per la gestione e lo sviluppo continuo del registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49c) e del registro degli assicurati (art. 49d).

4

L'Ufficio centrale completa le richieste di informazioni trasmessegli dall'Ufficio centrale del 2° pilastro secondo l'articolo 58a della legge federale del 25 giugno 198210 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e risponde alle medesime.

6

Art. 72

Autorità di vigilanza

Il Consiglio federale designa l'autorità di vigilanza.

Art. 72a

Compiti dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza sorveglia l'esecuzione della presente legge nell'ottica di un'applicazione uniforme e di elevata qualità dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

1

2

Adempie in particolare i seguenti compiti: a.

valuta sistematicamente i rapporti degli uffici di revisione e i rapporti di gestione delle casse di compensazione e adotta le misure eventualmente necessarie;

b.

previa consultazione degli organi esecutivi, fissa i requisiti minimi in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati che i sistemi d'informazione devono garantire secondo l'articolo 49a capoverso 2;

c.

riconosce le norme per l'applicazione dei requisiti minimi in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati elaborate dalle organizzazioni specializzate degli organi esecutivi;

d.

impartisce istruzioni allo scopo di garantire un'esecuzione uniforme;

e.

impartisce istruzioni per il calcolo dei contributi e delle prestazioni;

f.

rileva indicatori presso le casse di compensazione e l'Ufficio centrale di compensazione ed elabora statistiche.

Art. 72b

Provvedimenti dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza può: 10

RS 831.40

115

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza) FF 2020

a.

esigere che le casse di compensazione le forniscano tutte le informazioni o i documenti necessari per la sua attività di vigilanza;

b.

stabilire obiettivi per una cassa di compensazione in casi specifici;

c.

impartire istruzioni a una cassa di compensazione in casi specifici;

d.

ordinare un controllo dei datori di lavoro a spese della cassa di compensazione;

e.

eseguire una revisione complementare oppure ordinarne una a spese della cassa di compensazione;

f.

esigere dal competente organo di nomina che i responsabili di cui all'articolo 66a che non offrono la garanzia di un'attività irreprensibile siano revocati;

g.

esigere dal competente organo di nomina che il gerente, il suo supplente e le altre persone cui sono affidati compiti di direzione siano avvertiti, ammoniti o, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, revocati, qualora non adempiano i loro obblighi in conformità delle prescrizioni;

h.

nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle prescrizioni legali, affidare l'amministrazione della cassa di compensazione a un commissario;

i.

in casi motivati, esigere dal competente organo di nomina la revoca dell'ufficio di revisione;

j.

sospendere il pagamento di eventuali sussidi prelevati dal Fondo di compensazione AVS.

Art. 95 1

Rimborso e assunzione delle spese

Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione: a.

le spese dell'Ufficio centrale di compensazione;

b.

le spese della cassa di compensazione indicata nell'articolo 62 capoverso 2 risultanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; le spese risultanti dall'applicazione dell'assicurazione facoltativa sono rimborsate soltanto fino a concorrenza dell'ammontare non coperto dai contributi per le spese di amministrazione;

c.

le spese da essa sostenute per lo svolgimento della vigilanza, l'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e un'informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni;

d.

le spese da essa sostenute per effettuare o far effettuare studi scientifici sull'attuazione e sugli effetti della presente legge al fine di migliorare il funzionamento dell'assicurazione; e

e.

le spese di esecuzione e di vigilanza da essa sostenute per la concessione dei sussidi di cui all'articolo 101bis.

Il Fondo di compensazione AVS rimborsa all'Ufficio centrale di compensazione le spese derivanti dalla gestione e dallo sviluppo continuo del registro delle prestazioni 2

116

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza) FF 2020

in denaro correnti e del registro degli assicurati conformemente al capoverso 1 lettera a.

3

Il Fondo di compensazione AVS assume: a.

le spese per lo sviluppo e la gestione di sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale, a condizione che essi comportino agevolazioni per le casse di compensazione, gli assicurati o i datori di lavoro;

b.

le tasse postali comprovate derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Il Consiglio federale emana disposizioni sull'entità delle spese assunte dal Fondo di compensazione AVS e fissa l'importo che può essere utilizzato per l'informazione degli assicurati.

4

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III Disposizione finale della modifica del ...

(Modernizzazione della vigilanza) I Cantoni effettuano gli adeguamenti organizzativi per essi derivanti dall'articolo 61 entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

1

Le casse di compensazione adottano le misure necessarie per esse derivanti dall'articolo 66 entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

117

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza) FF 2020

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile11 Art. 89a cpv. 6 n. 10, 11 e 16 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 199312 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 198213 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti: 6

10. lo scioglimento dei contratti (art. 53e­53f), 11. il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2­5, 56a, 57 e 59), 16. gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore (art. 65b),

2. Legge federale del 6 ottobre 200014 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Art. 32 cpv. 3 Gli organi incaricati dello svolgimento di compiti previsti dall'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 199915 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'adempimento di questi compiti.

3

Art. 76 cpv. 1bis e 2 Il relativo rapporto presenta i rischi sistemici delle diverse assicurazioni sociali e illustra la gestione strategica di queste ultime da parte del Consiglio federale.

1bis

11 12 13 14 15

118

RS 210 RS 831.42 RS 831.40 RS 830.1 RS 0.142.112.681

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza) FF 2020

In caso di violazione grave e ripetuta delle disposizioni legali da parte di un assicuratore, il Consiglio federale o l'autorità di vigilanza da esso designata ordina le necessarie misure per ristabilire una gestione dell'assicurazione conforme alla legge.

2

Art. 76bis

Scambio elettronico di dati

Il Consiglio federale disciplina lo scambio elettronico di dati in materia di assicurazioni sociali tra gli assicuratori sociali svizzeri nonché tra questi e le autorità federali. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la comunicazione di dati nelle singole leggi in materia di assicurazioni sociali.

1

Il Consiglio federale può delegare il disciplinamento dello scambio elettronico di dati alle autorità di vigilanza.

2

3. Legge federale del 19 giugno 195916 su l'assicurazione per l'invalidità Art. 54 cpv. 5 Se l'ufficio AI cantonale fa parte di un istituto delle assicurazioni sociali (art. 61 cpv. 1bis LAVS17) e non è dotato di personalità giuridica, l'istituto delle assicurazioni sociali deve garantire che l'Ufficio federale possa esercitare senza restrizioni la vigilanza di cui all'articolo 64a e che venga effettuato il rimborso delle spese di cui all'articolo 67.

5

Art. 64 cpv. 1, secondo periodo 1

... Gli articoli 72, 72a e 72b LAVS18 sono applicabili per analogia.

Art. 66

Disposizioni applicabili della LAVS

Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS19 concernenti: 1

16 17 18 19

a.

i sistemi d'informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b e c LAVS);

b.

i registri (art. 49c­49e LAVS);

c.

il trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);

d.

il numero d'assicurato (art. 50c­50g LAVS);

e.

i datori di lavoro (art. 51 e 52 LAVS);

f.

le casse di compensazione (art. 53­70 LAVS);

g.

l'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS);

RS 831.20 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

119

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza) FF 2020

h.

il rimborso e l'assunzione delle spese (art. 95 LAVS); e

i.

l'effetto sospensivo (art. 97 LAVS).

La responsabilità per danni è retta dall'articolo 78 LPGA20 e, per analogia, dagli articoli 52, 70 e 71a LAVS.

2

Art. 66b, rubrica e cpv. 4 Registro ed elenco Il Fondo di compensazione AI rimborsa all'Ufficio centrale di compensazione le spese derivanti dalla gestione e dallo sviluppo continuo del registro e dell'elenco.

4

4. Legge federale del 6 ottobre 200621 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 23 cpv. 1, secondo periodo, e 4 ... La revisione deve estendersi al rispetto delle prescrizioni legali, alla contabilità, al conto annuale e alla gestione.

1

4

L'articolo 72b lettera e LAVS si applica per analogia.

Art. 26 1

Applicabilità delle disposizioni della LAVS

Si applicano per analogia le disposizioni della LAVS22 concernenti: a.

i sistemi d'informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b e c LAVS);

b.

il trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);

c.

la comunicazione di dati (art. 50a LAVS);

d.

l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato quale numero d'assicurazione sociale (art. 50d LAVS);

e.

la comunicazione del numero d'assicurato nell'ambito dell'esecuzione del diritto cantonale (art. 50f LAVS);

f.

le misure di sicurezza (art. 50g LAVS).

Gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 hanno accesso, mediante procedura di richiamo, al registro centrale delle prestazioni in denaro correnti dell'Ufficio centrale di compensazione (art. 50b LAVS).

2

20 21 22

120

RS 830.1 RS 831.30 RS 831.10

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza) FF 2020

Art. 28 1

Vigilanza della Confederazione

Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge.

Alla vigilanza si applicano per analogia gli articoli 72, 72a e 72b lettere a­c e i LAVS23.

2

5. Legge federale del 25 giugno 198224 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 5 cpv. 2 Essa s'applica agli istituti di previdenza registrati ai sensi dell'articolo 48. Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c, d e i e 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2 e 2bis, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 67, 71 e 72a­72g) si applicano anche agli istituti di previdenza non registrati soggetti alla legge del 17 dicembre 199325 sul libero passaggio (LFLP).

2

Art. 49 cpv. 2 n. 12, 13, 18 e 20a Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti: 2

12. lo scioglimento dei contratti (art. 53e­53f); 13. il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2­5, 56a, 57 e 59); 18. gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore (art. 65b); 20a. le indennità per attività d'intermediazione (art. 69); Art. 52e cpv. 1, 1bis, 2bis e 4 Il perito in materia di previdenza professionale verifica dal punto di vista attuariale se l'istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni; a tal fine: 1

a.

calcola annualmente i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnicoassicurativi dell'istituto di previdenza;

b.

redige periodicamente, ma almeno ogni tre anni, una perizia attuariale.

Verifica inoltre periodicamente se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.

1bis

L'organo supremo fornisce al perito in materia di previdenza professionale i dati necessari per la verifica e mette a sua disposizione la documentazione di cui ha bisogno.

2bis

23 24 25

RS 831.10 RS 831.40 RS 831.42

121

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza) FF 2020

In relazione con la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita (art. 53ebis), il perito in materia di previdenza professionale fornisce, di moto proprio, all'autorità di vigilanza la conferma necessaria (art. 53ebis cpv. 1) e, su sua richiesta, il rapporto (art. 53ebis cpv. 3).

4

Art. 53ebis

Ripresa di effettivi di beneficiari di rendita

Gli istituti di previdenza possono riprendere effettivi di soli beneficiari di rendita o con una netta preponderanza di beneficiari di rendita per continuarne la gestione solo se il perito in materia di previdenza professionale conferma che i relativi impegni sono finanziati in misura sufficiente e, in particolare, che sono disponibili gli accantonamenti tecnico-assicurativi e le riserve di fluttuazione di valore necessari.

1

L'autorità di vigilanza dell'istituto di previdenza che riprende un effettivo di beneficiari di rendita verifica se le condizioni per la ripresa sono adempiute e approva la ripresa mediante decisione. Comunica la decisione all'autorità di vigilanza precedentemente competente. La ripresa può avvenire dal momento in cui la decisione di approvazione dell'autorità di vigilanza è passata in giudicato.

2

Dopo la ripresa, l'autorità di vigilanza veglia in particolare a che i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnico-assicurativi costituiti per l'effettivo di beneficiari di rendita ripreso siano adeguati soltanto in casi motivati. A tal fine può esigere annualmente un rapporto del perito in materia di previdenza professionale e ordinare le misure necessarie.

3

È possibile rinunciare alla costituzione di accantonamenti tecnico-assicurativi ai sensi del capoverso 3, se le rendite dell'effettivo di beneficiari di rendita ripreso sono assicurate integralmente e irrevocabilmente presso un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 17 dicembre 200426 sulla sorveglianza degli assicuratori.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita. Disciplina in particolare: 5

a.

la definizione di effettivo con una netta preponderanza di beneficiari di rendita;

b.

i requisiti per il finanziamento degli impegni relativi alle rendite.

Il Consiglio federale può fissare l'ammontare delle riserve di fluttuazione di valore necessarie, emanare disposizioni relative all'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza e disciplinare il coinvolgimento dell'ufficio di revisione.

6

Art. 56 cpv. 1 lett. fbis e i 1

Il fondo di garanzia: fbis. funge da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento e la trasmissione di dati personali relativi ai beneficiari di rendita conformemente all'articolo 58a;

26

122

RS 961.01

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza) FF 2020

i.

riscuote presso gli istituti di previdenza la tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza di cui all'articolo 64c capoverso 1 lettera a e la trasferisce, previa deduzione di un importo a copertura dei propri oneri, alla Commissione di alta vigilanza.

Art. 58a

Scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

Per determinare il diritto a prestazioni dei beneficiari di rendita, gli istituti di previdenza possono inoltrare richieste all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS tramite l'Ufficio centrale del 2° pilastro. L'Ufficio centrale del 2° pilastro trasmette le richieste all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS.

1

L'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS fornisce all'Ufficio centrale del 2° pilastro i dati seguenti, per quanto siano contenuti nei registri centrali o in una propria banca dati: 2

a.

il nome della cassa di compensazione AVS che versa la rendita;

b.

la data del decesso del beneficiario di rendita;

c.

lo stato civile del beneficiario di rendita;

d.

lo stato civile del coniuge superstite;

e.

l'indirizzo del beneficiario di rendita;

f.

l'indirizzo di eventuali superstiti;

g.

la data dell'ultimo certificato di esistenza in vita;

h.

le rendite per figli e per orfani versate.

L'Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra la risposta dell'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS agli istituti di previdenza richiedenti.

3

Art. 59 cpv. 3 Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assunti dal fondo di garanzia conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettere f e fbis.

3

Art. 59a

Versamenti all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

Il fondo di garanzia versa all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS un contributo a copertura delle spese derivanti dallo svolgimento dei compiti secondo l'articolo 58a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 61 cpv. 3, terzo periodo ... I suoi membri non possono far parte del Governo cantonale né esercitare una funzione nella pubblica amministrazione.

3

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza) FF 2020

Art. 64c cpv. 1, frase introduttiva, 2 lett. a e 4 Le spese della Commissione e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da: 1

2

La tassa di vigilanza annuale è riscossa: a.

4

per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, in funzione dell'importo delle prestazioni d'uscita di tutti gli assicurati e delle rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP 27, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio;

Abrogato

Art. 65b lett. a­c Il Consiglio federale emana disposizioni minime concernenti la costituzione: a.

degli accantonamenti per coprire i rischi attuariali;

b.

di altri accantonamenti volti a garantire la sicurezza del finanziamento;

c.

delle riserve di fluttuazione di valore.

Art. 69

Indennità per attività d'intermediazione

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni gli istituti di previdenza sono autorizzati a versare indennità per l'intermediazione di affari previdenziali e gli istituti d'assicurazione sono autorizzati ad addebitare tali indennità al loro conto d'esercizio separato per la previdenza professionale.

1

Il Consiglio federale precisa i compiti dell'ufficio di revisione per quanto concerne la verifica delle indennità d'intermediazione.

2

Disposizione finale della modifica del ...

(Modernizzazione della vigilanza) I Cantoni effettuano gli adeguamenti per essi derivanti dall'articolo 61 capoverso 3, terzo periodo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Legge del 25 settembre 195228 sulle indennità di perdita di guadagno Art. 21 cpv. 2 e 2bis Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS 29 concernenti: 2

27 28 29

124

RS 831.42 RS 834.1 RS 831.10

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza) FF 2020

a.

i sistemi d'informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b e c LAVS);

b.

il registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49c LAVS);

c.

il numero d'assicurato (art. 50c­50g LAVS);

d.

i datori di lavoro (art. 51 e 52 LAVS);

e.

le casse di compensazione (art. 53­70 LAVS); e

f.

l'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS).

La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui all'articolo 49 LAVS è retta dagli articoli 78 LPGA30 e, per analogia, dagli articoli 52, 70 e 71a LAVS.

2bis

Art. 23 cpv. 1 1

Gli articoli 72, 72a e 72b LAVS31 si applicano per analogia.

Art. 29 Si applicano per analogia le disposizioni della LAVS32 concernenti: a.

il trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);

b.

il rimborso e l'assunzione delle spese (art. 95 LAVS); e

c.

l'effetto sospensivo (art. 97 LAVS).

Art. 29a

Comunicazione di dati

Gli articoli 50a e 50b LAVS33 sono applicabili per analogia.

8. Legge federale del 20 giugno 195234 sugli assegni familiari nell'agricoltura Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «legge sull'AVS» è sostituito con «LAVS».

Art. 16

Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro

La revisione delle casse secondo gli articoli 68 e 68a LAVS35 e gli eventuali controlli dei datori di lavoro in conformità dell'articolo 68b LAVS devono estendersi anche all'esecuzione della presente legge.

30 31 32 33 34 35

RS 830.1 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10 RS 836.1 RS 831.10

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF (Modernizzazione della vigilanza) FF 2020

Art. 19a

Assunzione di spese e tasse postali

Le spese derivanti all'Ufficio centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti dall'applicazione della presente legge e le spese per le tasse postali comprovate secondo l'articolo 95 capoverso 5 lettera b LAVS36 sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19.

Art. 25 cpv. 2 L'articolo 49f LAVS si applica per analogia al trattamento di dati personali; l'articolo 50a LAVS37 è applicabile alla comunicazione di dati, incluse le deroghe alla LPGA.

2

9. Legge del 24 marzo 200638 sugli assegni familiari Art. 1, secondo periodo ... Gli articoli 76 capoversi 1bis e 2 e 78 LPGA non sono applicabili.

Art. 25 lett. a e abis Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA39, si applicano per analogia: a.

ai sistemi d'informazione (art. 49a cpv. 1­3, 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS40);

abis. al trattamento di dati personali (art. 49f LAVS); Art. 27 cpv. 3 Può incaricare l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di svolgere i compiti di cui all'articolo 72a capoverso 2 lettera b LAVS41 e all'articolo 76bis capoverso 2 LPGA.

3

36 37 38 39 40 41

126

RS 831.10 RS 831.10 RS 836.2 RS 830.1 RS 831.10 RS 831.10