Legge federale sui politecnici federali

Disegno

(Legge sui PF) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20191, decreta: I La legge del 4 ottobre 19912 sui politecnici federali è modificata come segue: Art. 10a

Vendita di energia

I PF e gli istituti di ricerca possono vendere a prezzi di mercato l'energia prodotta per uso proprio negli impianti da essi gestiti o acquistata per uso proprio, ma di cui non si servono.

1

2

Il Consiglio federale disciplina l'utilizzo dei ricavi così ottenuti.

Art. 10b Ex art. 10a Art. 14 cpv. 3 Su proposta dei PF, nomina per quattro anni i professori-assistenti. Li può rinominare finché il rapporto di lavoro ha raggiunto la durata massima di cui all'articolo 17b capoverso 2 lettera a. Il rapporto di lavoro a durata determinata può essere disdetto secondo la procedura ordinaria.

3

Art. 16b

Rapporti di lavoro dei membri del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca

Il Consiglio federale disciplina nel quadro della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale (LPers) e della legge del 20 dicembre 20064 su PUBLICA le 1

1 2 3

FF 2020 681 RS 414.110 RS 172.220.1

2019-3115

705

Legge sui PF

FF 2020

condizioni d'impiego e la previdenza professionale dei membri a tempo pieno del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca.

Gli altri membri del Consiglio dei PF sono legati alla Confederazione da un mandato di diritto pubblico. Il Consiglio federale stabilisce le indennità e le altre condizioni contrattuali.

2

Art. 17

Rapporti di lavoro del personale e dei professori

I rapporti di lavoro del personale e dei professori sono retti dalla LPers5, sempreché la presente legge non disponga diversamente. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 LPers.

1

Il Consiglio dei PF emana un'ordinanza sul personale e un'ordinanza sui professori e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.

2

Nell'ordinanza sul personale può stabilire che, per i collaboratori impiegati a tempo determinato per scopi di formazione in progetti di ricerca finanziati da terzi e limitati nel tempo o per compiti limitati nel tempo, il calcolo e l'evoluzione del salario siano effettuati in deroga all'articolo 15 capoverso 1 LPers. In questo caso, nell'ordinanza sul personale definisce i criteri per il calcolo del salario basandosi sui requisiti specifici relativi all'assunzione di questi collaboratori.

3

Può delegare alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca le decisioni del datore di lavoro e l'emanazione delle disposizioni d'esecuzione relative all'ordinanza sul personale.

4

Nel quadro dell'articolo 6 capoverso 5 LPers, per esigenze particolari dell'insegnamento e della ricerca può emanare nell'ordinanza pertinente prescrizioni concernenti le condizioni d'impiego di professori sulla base del diritto privato.

5

In casi eccezionali debitamente motivati, può convenire con un professore che il suo impiego duri oltre il limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19466 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). A questo scopo può stipulare un contratto di diritto pubblico o privato. Può emanare disposizioni al riguardo nell'ordinanza pertinente.

6

Su proposta dei PF e in accordo con il Consiglio dei PF, le professoresse possono rimanere impiegate fino al raggiungimento del limite d'età stabilito per gli uomini secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettera a LAVS o fino alla fine del semestre nel corso del quale tale limite viene raggiunto.

7

Il personale e i professori sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) secondo gli articoli 32a­32m LPers. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l'articolo 32b capoverso 2 LPers.

Rappresenta il settore dei PF in qualità di parte contraente.

8

4 5 6

706

RS 172.222.1 RS 172.220.1 RS 831.10

Legge sui PF

FF 2020

Art. 25 cpv. 1 lett. f e 4 1

Il Consiglio dei PF: f.

Abrogata

Esercita la sorveglianza sul settore dei PF; in particolare può esprimere raccomandazioni ai PF e agli istituti di ricerca e assegnare incarichi. Può inoltre adottare misure che li riguardano se constata una violazione del diritto.

4

Art. 25a

Limitazione del diritto di voto e ricusazione

Durante le sedute del Consiglio dei PF, i membri di cui all'articolo 24 capoversi 1 lettere c e d nonché 3 non hanno diritto di voto in merito: 1

a.

all'assegnazione dei fondi federali;

b.

alle proposte di nomina dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca;

c.

alla nomina dei membri della Commissione di ricorso dei PF e ad altre decisioni su questioni relative alla Commissione di ricorso dei PF.

I membri del Consiglio dei PF secondo l'articolo 24 capoversi 1 lettera c e 3 si ricusano per i seguenti affari: 2

a.

questioni legate alla sorveglianza secondo l'articolo 25 capoverso 4;

b.

questioni legate alla vigilanza finanziaria secondo l'articolo 35ater.

Art. 34a

Valutazione dell'adempimento dei compiti e misure

Il DEFR verifica periodicamente l'adempimento del mandato di base e degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale per il settore dei PF e propone al Consiglio federale le misure eventualmente necessarie.

1

2

Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sui risultati.

Art. 35ater cpv. 2 Emana le prescrizioni esecutive sull'esercizio della vigilanza finanziaria nel settore dei PF.

2

Art. 36a

Sistemi d'informazione concernenti il personale

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno uno o più sistemi d'informazione concernenti il personale; in questi sistemi possono essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Ai sistemi d'informazione concernenti il personale si applica l'articolo 27 LPers7, applicabile per analogia anche ai rapporti di lavoro di dritto privato.

1

Il Consiglio dei PF può delegare il trattamento dei suoi dati a un PF o a un istituto di ricerca.

2

7

RS 172.220.1

707

Legge sui PF

FF 2020

Nei sistemi d'informazione concernenti il personale possono anche essere utilizzati procedure e processi per l'analisi sistematica dei dati in forma elettronica.

3

Il Consiglio dei PF emana disposizioni d'esecuzione e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.

4

Titolo prima dell'art. 36f

Sezione 3: Trattamento dei dati personali nell'ambito dell'insegnamento Art. 36f Per lo sviluppo, l'impiego e la valutazione di metodi d'insegnamento che fanno uso di tecnologie dell'informazione, i PF e gli istituti di ricerca possono trattare dati personali, anche quelli degni di particolare protezione.

1

Garantiscono l'osservanza delle disposizioni 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati.

2

della

legge

federale

del

Titolo prima dell'art. 36g

Capitolo 6b: Sicurezza Sezione 1: Servizi di sicurezza Art. 36g

Costituzione

I PF e gli istituti di ricerca possono costituire, ognuno indipendentemente, servizi di sicurezza, se necessario per la protezione del proprio personale, degli studenti e dei visitatori nonché per garantire la sicurezza e l'ordine nei propri perimetri.

1

2

Possono costituire servizi di sicurezza comuni per via contrattuale.

3 Possono

incaricare terzi di fornire prestazioni di sicurezza.

Art. 36h

Competenze

I servizi di sicurezza applicano il diritto di polizia e il conseguente regolamento sull'accesso e sull'utilizzazione negli edifici e nei perimetri non pubblici dei PF o degli istituti di ricerca interessati. Possono interrogare persone e controllare documenti di legittimazione. Possono inoltre fermare, controllare e allontanare chi viola il diritto di polizia o le prescrizioni d'esercizio.

1

Per adempiere i propri compiti, possono trattare dati contenenti indicazioni che permettano di accertare l'identità di una persona e relative alle violazioni di una persona alle prescrizioni sulla protezione delle persone e degli impianti in edifici e nei perimetri non pubblici dei PF e degli istituti di ricerca.

2

8

708

RS 235.1

Legge sui PF

FF 2020

Se affidano i compiti dei servizi di sicurezza a terzi, i PF o gli istituti di ricerca li obbligano per contratto a separare dal punto di vista fisico e logico i sistemi di trattamento dei dati che utilizzano a tal scopo dagli altri sistemi di trattamento dei dati. Vincolano inoltre i terzi a non utilizzare in altro modo i dati dei PF o degli istituti di ricerca e si riservano i diritti di informazione e di controllo.

3

I servizi di sicurezza trasmettono alle competenti autorità di polizia federali e cantonali tutte le indicazioni relative a reati.

4

Sono fatte salve le disposizioni concernenti i corpi di guardia conformemente alla legislazione sull'energia nucleare applicabili ai PF e agli istituti di ricerca che dispongono di una licenza secondo la legge federale del 21 marzo 20039 sull'energia nucleare.

5

Titolo prima dell'art. 36i

Sezione 2: Videosorveglianza Art. 36i I PF e gli istituti di ricerca possono installare un sistema di videosorveglianza, se necessario per la protezione del proprio personale, degli studenti e dei visitatori, della propria infrastruttura e del proprio funzionamento.

1

I segnali video possono essere registrati. Nel caso di eventi rilevanti per la sicurezza devono essere esaminati e salvati dalla persona preposta al più tardi il primo giorno feriale successivo alla scoperta dell'evento. Le registrazioni non salvate saranno cancellate al più tardi dopo 20 giorni.

2

Le registrazioni possono essere rese note solo alle autorità di perseguimento penale o alle autorità presso le quali i PF o gli istituti di ricerca presentano una denuncia o fanno valere pretese legali. L'analisi delle registrazioni è consentita esclusivamente a queste autorità.

3

I PF e gli istituti di ricerca conservano le registrazioni salvate in un luogo a prova di furto e di abuso. Le distruggono al più tardi dopo 100 giorni, a meno che non servano come mezzo di prova in una procedura giudiziaria pendente o in un procedimento disciplinare. Le registrazioni possono essere riutilizzate in forma anonimizzata per scopi didattici o di prevenzione degli infortuni.

4

Sono fatte salve le disposizioni concernenti le misure di sicurezza conformemente alla legislazione sull'energia nucleare applicabili ai PF e agli istituti di ricerca che dispongono di una licenza secondo la legge federale del 21 marzo 2003 10 sull'energia nucleare.

5

9 10

RS 732.1 RS 732.1

709

Legge sui PF

FF 2020

Titolo prima dell'art. 37

Capitolo 7: Protezione giuridica, diritto disciplinare e disposizioni penali Art. 37 cpv. 2bis I PF e gli istituti di ricerca non hanno alcun diritto di ricorso contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 16a capoversi 1 e 2, 25 capoverso 1 lettere a, c, d, e, g nonché capoverso 4, 33a capoverso 3, 34bbis capoverso 1, 34d capoverso 3 e articolo 35b capoverso 2.

2bis

Art. 37b

Diritto disciplinare

Il PF e gli istituti di ricerca possono adottare misure disciplinari nei confronti di studenti, uditori e dottorandi.

1

2 Regolano

le infrazioni disciplinari, nonché le relative misure e procedura in apposite ordinanze.

In caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute possono essere applicate le seguenti misure disciplinari: 3

a.

l'esclusione temporanea da determinati corsi, esami e infrastrutture;

b

la non ammissione a un determinato livello di studi;

c.

l'espulsione temporanea da un PF o da un istituto di ricerca;

d.

l'espulsione definitiva da un PF o da un istituto di ricerca;

e.

la revoca di un titolo accademico ottenuto illegittimamente a seguito di un'infrazione disciplinare.

In singoli casi e su richiesta scritta, i PF e gli istituti di ricerca possono informarsi reciprocamente in merito a infrazioni disciplinari gravi.

4

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

710