Decreto federale concernente il programma degli immobili del DDPS 2020

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 20202 sull'esercito 2020, decreta:

Art. 1

Principio

Il programma degli immobili del DDPS 2020 è approvato.

Art. 2

Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.

a.

Concentrazione in un'unica base federale sull'aerodromo militare di Dübendorf

68

b.

Risanamento generale e costruzione di nuovi edifici sulla piazza d'armi di Frauenfeld, seconda tappa

86

c.

Ampliamento e adeguamento della piazza d'armi di Chamblon

29

d.

Risanamento di un impianto militare

41

e.

Altri progetti immobiliari 2020

Art. 3

265

Trasferimenti tra i crediti d'impegno

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere a­d.

1

Mediante trasferimenti di crediti, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.

2

1 2

RS 101 FF 2020 1995

2019-3310

2077

Programma degli immobili del DDPS 2020. DF

Art. 4

FF 2020

Delega della facoltà di specificazione

La facoltà di specificazione per il credito d'impegno concernente gli altri progetti immobiliari 2020 è delegata al DDPS.

Art. 5

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

2078