Decreto federale concernente il programma degli immobili del DDPS 2020
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 20202 sull'esercito 2020, decreta:
Art. 1
Principio
Il programma degli immobili del DDPS 2020 è approvato.
Art. 2
Stanziamento di crediti d'impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.
a.
Concentrazione in un'unica base federale sull'aerodromo militare di Dübendorf
68
b.
Risanamento generale e costruzione di nuovi edifici sulla piazza d'armi di Frauenfeld, seconda tappa
86
c.
Ampliamento e adeguamento della piazza d'armi di Chamblon
29
d.
Risanamento di un impianto militare
41
e.
Altri progetti immobiliari 2020
Art. 3
265
Trasferimenti tra i crediti d'impegno
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere ad.
1
Mediante trasferimenti di crediti, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.
2
1 2
RS 101 FF 2020 1995
2019-3310
2077
Programma degli immobili del DDPS 2020. DF
Art. 4
FF 2020
Delega della facoltà di specificazione
La facoltà di specificazione per il credito d'impegno concernente gli altri progetti immobiliari 2020 è delegata al DDPS.
Art. 5
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
2078