Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Disegno
(Legge sui trapianti) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 20201 decreta: I La legge dell'8 ottobre 20042 sui trapianti è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 Gli organi, i tessuti o le cellule prelevati per scopi diversi dal trapianto possono essere conservati, trapiantati o impiegati per la fabbricazione di espianti standardizzati soltanto se sono state rispettate le prescrizioni della presente legge in materia di informazione, opposizione o consenso di cui agli articoli 88b, 12 lettera b, 13 capoverso 2 lettere f e g, 39 capoverso 2 nonché 40 capoverso 2.
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Art. 8
Condizioni del prelievo
È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se: 1
a.
la morte della persona è stata accertata;
b.
la persona non si è opposta al prelievo prima della sua morte.
Se non vi è opposizione né un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, gli stretti congiunti possono opporsi al prelievo. Nel farlo, sono tenuti a rispettare la volontà presunta della persona deceduta.
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Se nessuno degli stretti congiunti è raggiungibile, il prelievo non è consentito.
Il prelievo di organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di espianti standardizzati è consentito soltanto se la persona deceduta o i suoi stretti congiunti vi hanno accon4
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FF 2020 8351 RS 810.21
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sentito. Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo del consenso anche per il prelievo di organi, tessuti o cellule non attribuiti secondo la sezione 4.
Art. 8a
Età minima e revoca
Chi ha compiuto 16 anni può decidere autonomamente se acconsentire o meno al prelievo dei suoi organi, tessuti o cellule.
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Un'opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione può essere revocata in qualsiasi momento.
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Art. 8b
Accertamento dell'opposizione
Prima di effettuare un prelievo di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta, si deve verificare se nel registro delle donazioni di organi e di tessuti è iscritta un'opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione di cui all'articolo 10a.
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Il registro delle donazioni di organi e di tessuti può essere consultato dopo che è stata decisa l'interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.
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Se né un'opposizione né un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione sono iscritte nel registro delle donazioni di organi e di tessuti o in altro modo immediatamente riconoscibili, occorre chiedere agli stretti congiunti della persona deceduta se sono a conoscenza di una tale dichiarazione di volontà.
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Se non sono a conoscenza né di un'opposizione né di un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, gli stretti congiunti devono essere informati del loro diritto di opposizione di cui all'articolo 8 capoverso 2.
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Il Consiglio federale stabilisce: a.
la cerchia degli stretti congiunti;
b.
le modalità e i termini relativi al coinvolgimento degli stretti congiunti e all'esercizio del diritto di opposizione di cui all'articolo 8 capoverso 2.
Art. 10
Provvedimenti medici preparatori
I provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti o cellule possono essere attuati se non vi è un'opposizione al prelievo di organi, tessuti o cellule; possono essere attuati già durante l'accertamento dell'opposizione.
1
2
Devono inoltre adempiere le seguenti condizioni: a.
non possono accelerare la morte della persona;
b.
non possono indurre nella persona uno stato vegetativo permanente;
c.
comportano per la persona soltanto rischi e costrizioni minimi; e
d.
sono indispensabili per la riuscita di un trapianto.
Possono essere attuati soltanto dopo che è stata decisa l'interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.
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Se per il prelievo di organi, tessuti o cellule secondo l'articolo 8 capoverso 4 è necessario il consenso del donatore o dei suoi stretti congiunti, i provvedimenti medici preparatori possono essere attuati: 4
5
a.
prima della morte soltanto se il donatore o i suoi stretti congiunti vi hanno acconsentito;
b.
dopo la morte finché non è accertato se esista o meno il consenso.
Il Consiglio federale stabilisce: a.
i provvedimenti che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 lettere c e d;
b.
la durata massima dei provvedimenti nei casi di cui ai capoversi 1 e 4 lettera b.
Art. 10a
Registro delle donazioni di organi e di tessuti
La Confederazione tiene un registro nel quale ciascuno può iscrivere un'opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione.
1
Le persone competenti per accertare la volontà relativa alla donazione negli ospedali in cui sono assistiti potenziali donatori possono consultare il registro per mezzo della procedura di richiamo.
2
Il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è usato come numero d'identificazione personale.
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Per le persone che non dispongono di un numero d'assicurato, il Consiglio federale può prevedere altri numeri d'identificazione personale.
4
5
Esso disciplina inoltre: a.
il tipo di dati trattati nel registro;
b.
le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati.
Art. 54 cpv. 2 2
3
Può delegare in particolare: a.
la tenuta del registro delle donazioni di organi e di tessuti di cui all'articolo 10a;
b.
ex lett. a
c.
ex lett. abis
d.
ex lett. b
e.
ex lett. c
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Art. 61 cpv. 2 e 3 2
3
L'informazione comprende in particolare: a.
l'indicazione delle possibilità per esprimere la propria opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione nel registro delle donazioni di organi e di tessuti e per revocarla in qualsiasi momento;
b.
l'indicazione delle conseguenze derivanti da una mancata opposizione, segnatamente l'informazione che il prelievo di organi, tessuti o cellule e i provvedimenti medici preparatori sono consentiti se non vi è un'opposizione da parte del donatore o dei suoi stretti congiunti;
c.
l'indicazione dei rischi e degli oneri associati ai provvedimenti medici preparatori;
d.
ex lett. b
e.
ex lett. c
Abrogato
Art. 69 cpv. 1 lett. cbis e cter È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale4, chiunque intenzionalmente: 1
cbis. prelevi organi, tessuti o cellule da una persona in violazione delle disposizioni relative al consenso o all'opposizione di cui agli articoli 88b, 12 lettera b e 13 lettere fi; cter. trapianti organi, tessuti o cellule prelevati in violazione delle disposizioni relative al consenso o all'opposizione di cui agli articoli 88b, 12 lettera b e 13 lettere fi; II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Essa è il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 22 marzo 20195 «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane».
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Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
RS 311.0 FF 2019 2645
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