Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Disegno

(Legge sui trapianti) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 20201 decreta: I La legge dell'8 ottobre 20042 sui trapianti è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 Gli organi, i tessuti o le cellule prelevati per scopi diversi dal trapianto possono essere conservati, trapiantati o impiegati per la fabbricazione di espianti standardizzati soltanto se sono state rispettate le prescrizioni della presente legge in materia di informazione, opposizione o consenso di cui agli articoli 8­8b, 12 lettera b, 13 capoverso 2 lettere f e g, 39 capoverso 2 nonché 40 capoverso 2.

1

Art. 8

Condizioni del prelievo

È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se: 1

a.

la morte della persona è stata accertata;

b.

la persona non si è opposta al prelievo prima della sua morte.

Se non vi è opposizione né un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, gli stretti congiunti possono opporsi al prelievo. Nel farlo, sono tenuti a rispettare la volontà presunta della persona deceduta.

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3

Se nessuno degli stretti congiunti è raggiungibile, il prelievo non è consentito.

Il prelievo di organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di espianti standardizzati è consentito soltanto se la persona deceduta o i suoi stretti congiunti vi hanno accon4

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FF 2020 8351 RS 810.21

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sentito. Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo del consenso anche per il prelievo di organi, tessuti o cellule non attribuiti secondo la sezione 4.

Art. 8a

Età minima e revoca

Chi ha compiuto 16 anni può decidere autonomamente se acconsentire o meno al prelievo dei suoi organi, tessuti o cellule.

1

Un'opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione può essere revocata in qualsiasi momento.

2

Art. 8b

Accertamento dell'opposizione

Prima di effettuare un prelievo di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta, si deve verificare se nel registro delle donazioni di organi e di tessuti è iscritta un'opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione di cui all'articolo 10a.

1

Il registro delle donazioni di organi e di tessuti può essere consultato dopo che è stata decisa l'interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.

2

Se né un'opposizione né un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione sono iscritte nel registro delle donazioni di organi e di tessuti o in altro modo immediatamente riconoscibili, occorre chiedere agli stretti congiunti della persona deceduta se sono a conoscenza di una tale dichiarazione di volontà.

3

Se non sono a conoscenza né di un'opposizione né di un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, gli stretti congiunti devono essere informati del loro diritto di opposizione di cui all'articolo 8 capoverso 2.

4

5

Il Consiglio federale stabilisce: a.

la cerchia degli stretti congiunti;

b.

le modalità e i termini relativi al coinvolgimento degli stretti congiunti e all'esercizio del diritto di opposizione di cui all'articolo 8 capoverso 2.

Art. 10

Provvedimenti medici preparatori

I provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti o cellule possono essere attuati se non vi è un'opposizione al prelievo di organi, tessuti o cellule; possono essere attuati già durante l'accertamento dell'opposizione.

1

2

Devono inoltre adempiere le seguenti condizioni: a.

non possono accelerare la morte della persona;

b.

non possono indurre nella persona uno stato vegetativo permanente;

c.

comportano per la persona soltanto rischi e costrizioni minimi; e

d.

sono indispensabili per la riuscita di un trapianto.

Possono essere attuati soltanto dopo che è stata decisa l'interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.

3

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Se per il prelievo di organi, tessuti o cellule secondo l'articolo 8 capoverso 4 è necessario il consenso del donatore o dei suoi stretti congiunti, i provvedimenti medici preparatori possono essere attuati: 4

5

a.

prima della morte soltanto se il donatore o i suoi stretti congiunti vi hanno acconsentito;

b.

dopo la morte finché non è accertato se esista o meno il consenso.

Il Consiglio federale stabilisce: a.

i provvedimenti che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 lettere c e d;

b.

la durata massima dei provvedimenti nei casi di cui ai capoversi 1 e 4 lettera b.

Art. 10a

Registro delle donazioni di organi e di tessuti

La Confederazione tiene un registro nel quale ciascuno può iscrivere un'opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione.

1

Le persone competenti per accertare la volontà relativa alla donazione negli ospedali in cui sono assistiti potenziali donatori possono consultare il registro per mezzo della procedura di richiamo.

2

Il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è usato come numero d'identificazione personale.

3

Per le persone che non dispongono di un numero d'assicurato, il Consiglio federale può prevedere altri numeri d'identificazione personale.

4

5

Esso disciplina inoltre: a.

il tipo di dati trattati nel registro;

b.

le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati.

Art. 54 cpv. 2 2

3

Può delegare in particolare: a.

la tenuta del registro delle donazioni di organi e di tessuti di cui all'articolo 10a;

b.

ex lett. a

c.

ex lett. abis

d.

ex lett. b

e.

ex lett. c

RS 831.10

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Art. 61 cpv. 2 e 3 2

3

L'informazione comprende in particolare: a.

l'indicazione delle possibilità per esprimere la propria opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione nel registro delle donazioni di organi e di tessuti e per revocarla in qualsiasi momento;

b.

l'indicazione delle conseguenze derivanti da una mancata opposizione, segnatamente l'informazione che il prelievo di organi, tessuti o cellule e i provvedimenti medici preparatori sono consentiti se non vi è un'opposizione da parte del donatore o dei suoi stretti congiunti;

c.

l'indicazione dei rischi e degli oneri associati ai provvedimenti medici preparatori;

d.

ex lett. b

e.

ex lett. c

Abrogato

Art. 69 cpv. 1 lett. cbis e cter È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale4, chiunque intenzionalmente: 1

cbis. prelevi organi, tessuti o cellule da una persona in violazione delle disposizioni relative al consenso o all'opposizione di cui agli articoli 8­8b, 12 lettera b e 13 lettere f­i; cter. trapianti organi, tessuti o cellule prelevati in violazione delle disposizioni relative al consenso o all'opposizione di cui agli articoli 8­8b, 12 lettera b e 13 lettere f­i; II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa è il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 22 marzo 20195 «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane».

2

Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

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4

4 5

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

RS 311.0 FF 2019 2645

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