Decreto federale concernente l'acquisto di materiale dell'esercito 2020 del 23 settembre 2020
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 20202 sull'esercito 2020, decreta:
Art. 1
Principio
Gli acquisti di materiale dell'esercito 2020 sono approvati.
Art. 2
Stanziamento di crediti d'impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.
a.
Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto 2020
225
b.
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento 2020
440
c.
Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni 2020
172
Art. 3
Trasferimenti tra i crediti d'impegno
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno.
1
Mediante trasferimenti di crediti, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.
2
Art. 4
Delega della facoltà di specificazione
La facoltà di specificazione per i crediti d'impegno è delegata al DDPS.
1 2
RS 101 FF 2020 1995
2019-3308
7559
Acquisto di materiale dell'esercito 2020. DF
Art. 5
FF 2020
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 16 giugno 2020
Consiglio nazionale, 23 settembre 2020
Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol
La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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