Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Rimessa in vigore e modifica del 17 dicembre 2020 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 15 aprile 2014, del 5 marzo 2015, del 7 dicembre 2016, del 19 marzo 2019 e dell' 11 marzo 20201 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione, sono rimessi in vigore.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 28, 28.3

(Orario del lavoro)

La durata determinante del lavoro annuale è pari a 2088 ore (in media 40 ore settimanali). Per il conteggio dell'indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi ecc.) si utilizza come base di calcolo una durata quotidiana media di 8 ore.

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FF 2014 3127, 2015 2137, 2016 8001, 2019 2561, 2020 1977

2020-3686

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FF 2020

Appendice 10

Salari minimi e modifica salariale Art. 1

Salari effettivi Tutti i lavoratori sottoposti al CCL, tenendo conto delle seguenti condizioni, ricevono un bonus unico di 240 franchi.

a) Il bonus è dovuto se il dipendente alla data del 31.12.2020 era assunto in azienda.

b) Se il dipendente ha iniziato a lavorare dopo il 01.01.2020, riceverà un bonus parziale di 20 franchi per ogni mese intero di lavoro.

c) Il bonus deve essere versato entro e non oltre il 30.06.2021.

La restante parte dell'appendice rimane invariata III Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

17 dicembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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