Decreto federale sul finanziamento delle attività di Innosuisse negli anni 20212024 del 16 settembre 2020
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 36 lettera c della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20203, decreta:
Art. 1
Limite di spesa
Per gli anni 20212024 è approvato un limite di spesa di 1171,5 milioni di franchi per la promozione dell'innovazione secondo gli articoli 18 capoversi 12 e 1923 LPRI, comprese le spese di funzionamento di Innosuisse.
1
Del limite di spesa di cui al capoverso 1 possono essere utilizzati 98,0 milioni di franchi (valore indicativo) per compensare i costi indiretti di ricerca (overhead). La compensazione forfettaria non deve superare il 15 per cento.
2
Art. 2
Stime del rincaro
Il limite di spesa si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (pari a 101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:
1 2 3
a.
2021: +0,4 per cento;
b.
2022: +0,6 per cento;
c.
2023: +0,8 per cento;
d.
2024: +1,0 per cento.
RS 101 RS 420.1 FF 2020 3295
2019-2972
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Finanziamento delle attività di Innosuisse negli anni 20212024. DF
Art. 3
FF 2020
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 17 giugno 2020
Consiglio nazionale, 16 settembre 2020
Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol
La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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