Legge federale sul diritto fondiario rurale

Disegno

(LDFR) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20201, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione Negli articoli 79 capoverso 4, 88 capoverso 2, 90 capoverso 2 e 91 capoverso 3 «Dipartimento federale di giustizia e polizia» è sostituito con «DEFR».

Ingresso visti gli articoli 104 e 122 della Costituzione federale3, Art. 1 cpv. 1 lett. a 1

La presente legge ha lo scopo di: a.

promuovere la proprietà fondiaria rurale e segnatamente preservare, migliorandone le strutture, le aziende familiari, fondamento di un'agricoltura efficiente e orientata verso una gestione sostenibile del suolo;

Art. 3 cpv. 5 Le disposizioni della presente legge si applicano alle partecipazioni maggioritarie a una persona giuridica i cui attivi constano principalmente di una o più aziende agricole o di uno o più fondi agricoli. Sono fatti salvi gli articoli 61 capoverso 3 e 84 lettera b. Il valore venale è determinante per stabilire i rapporti di valore.

5

1 2 3

FF 2020 3567 RS 211.412.11 RS 101

2019-3255

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Art. 4 cpv. 2 Abrogato Art. 9

Coltivazione diretta

È coltivatore diretto chi coltiva da sé il suolo agricolo e, se si tratta di un'azienda agricola, la dirige personalmente.

1

2

È idoneo alla coltivazione diretta chi: a.

possiede le competenze necessarie per una gestione efficace secondo il capoverso 1 e ha completato una formazione professionale;

b.

dispone delle risorse necessarie, quali manodopera, macchinari e capitale, per svolgere da sé la maggior parte dei lavori agricoli.

Il coltivatore diretto opera sul mercato, assume il rischio economico e ricava un reddito agricolo dalla propria attività.

3

Art. 9a

Coltivazione diretta da parte di persone giuridiche

La coltivazione diretta da parte di una persona giuridica presuppone in particolare che: 1

a.

le persone fisiche che adempiono le condizioni di cui all'articolo 9 dirigano la persona giuridica ed esercitino un'influenza dominante su di essa;

b.

lo scopo statutario principale consista nella produzione agricola indigena e nella gestione del suolo da cui è conseguita in media pluriennale la cifra d'affari predominante; e

c.

nel caso di società di capitali e cooperative con certificati di quota, i diritti di partecipazione siano esclusivamente a nome di persone fisiche.

Le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a sono considerate adempiute se le persone fisiche coltivatrici dirette: 2

a.

dispongono di almeno due terzi dei diritti di voto;

b.

sono rappresentate per almeno due terzi nell'organo dirigenziale e amministrativo superiore; e

c.

nel caso di società di capitali e cooperative con certificati di quota, sono proprietarie di almeno due terzi del capitale.

Le persone giuridiche organizzate come gruppi di imprese e le fondazioni non sono considerate coltivatrici dirette.

3

Art. 10 cpv. 1 Il valore di reddito equivale al capitale il cui interesse, calcolato al tasso di riferimento, corrisponde al reddito di un'azienda agricola o di un fondo agricolo gestiti secondo gli usi del Paese; il tasso di riferimento corrisponde a un tasso di costo del capitale a lungo termine che è ponderato in base al capitale di terzi e al capitale 1

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proprio e tiene conto del rischio del settore. Il reddito e il tasso d'interesse di riferimento sono fissati secondo una media pluriennale.

Art. 18 cpv. 3 Sono segnatamente circostanze speciali un prezzo d'acquisto elevato dell'azienda o investimenti importanti effettuati dall'ereditando prima della sua morte: 3

a.

per edifici leggeri e installazioni: nei 10 anni precedenti la morte;

b.

per edifici massicci: nei 20 anni precedenti la morte;

c.

per l'acquisto di aziende e terreni nonché per le migliorie fondiarie: nei 25 anni precedenti la morte.

Art. 31 cpv. 1, primo periodo L'utile equivale alla differenza tra il prezzo d'alienazione e il valore d'imputazione, al netto delle imposte e dei tributi di diritto pubblico legati all'alienazione.

...

1

Titolo prima dell'art. 42

Sezione 2: Diritti di prelazione dei parenti e dei coniugi Art. 42 cpv. 1 In caso d'alienazione di un'azienda agricola, le persone menzionate qui di seguito hanno, nell'ordine indicato, un diritto di prelazione sulla stessa se intendono procedere alla coltivazione diretta e ne sembrano idonei: 1

1.

ogni discendente;

2.

il coniuge;

3.

ogni fratello o sorella e figlio loro, se l'alienante ha acquistato l'azienda interamente o in maggior parte dai genitori o nella loro successione da meno di 25 anni.

Art. 60 cpv. 1 lett. f e i L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se: 1

f.

sulla parte da separare dev'essere costituito un diritto di superficie sugli edifici e sugli impianti fissi nonché una servitù corrispondente al diritto di superficie sulle piante a favore dell'affittuario o di un'azienda agricola in gestione comune;

i.

Abrogata

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Art. 61 cpv. 2, 3, secondo periodo, e 4 L'autorizzazione è rilasciata se non sussistono motivi per rifiutarla. Può essere vincolata a condizioni e oneri.

2

... Equivale economicamente a un trasferimento della proprietà anche qualsiasi trasferimento di diritti di partecipazione di una persona giuridica che possiede aziende agricole o fondi agricoli.

3

4

L'autorizzazione decade se l'acquisto non avviene entro un anno.

Art. 62 lett. i L'autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto: i.

di diritti di partecipazione di imprese quotate in borsa e di imprese con più di 250 posti di lavoro a tempo pieno se gli attivi non constano principalmente di un'azienda agricola o di fondi agricoli.

Art. 64 cpv. 2 Abrogato Art. 71 cpv. 1 L'autorità competente ad accordare l'autorizzazione revoca la sua decisione se l'acquirente l'ha conseguita fornendo informazioni false o fallaci oppure se le condizioni o gli oneri non sono stati rispettati.

1

Art. 75 cpv. 1 lett. e 1

Non vi è limite d'aggravio per: e.

i diritti di pegno immobiliare in forma di ipoteche per garantire il diritto all'utile dei coeredi, dell'alienante e del rispettivo coniuge o coniuge divorziato.

Art. 76 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c Un diritto di pegno immobiliare che superi il proprio limite d'aggravio può essere costituito soltanto per garantire un mutuo che: 1

c.

4 5

una banca di cui all'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19344 sulle banche o un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a e d della legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori, avente la propria sede in Svizzera, accorda.

RS 952.0 RS 961.01

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Art. 77 cpv. 3 Le persone o istituzioni che accordano, garantiscono o rimunerano il mutuo e l'autorità che ha controllato il mutuo di altre persone si accertano che esso venga utilizzato per lo scopo fissato. In caso di cambiamento di destinazione, la persona o l'istituzione riconosciuta di cui all'articolo 79 o l'autorità competente ad accordare l'autorizzazione può obbligare il creditore a denunciare il mutuo.

3

Art. 78 cpv. 3 Se il mutuo rimborsato era garantito da una cartella ipotecaria, il creditore deve assicurarsi che la cartella ipotecaria sia utilizzata solo per i mutui che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 76 e 77. Se le persone o le istituzioni che accordano, garantiscono o rimunerano il mutuo nonché l'autorità che accorda l'autorizzazione accertano che queste condizioni non sono adempiute, sono obbligate a domandare all'ufficio del registro fondiario di procedere alla modificazione o alla radiazione della cartella ipotecaria.

3

Art. 79 cpv. 2 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) decide del riconoscimento e pubblica la decisione nel Foglio federale.

2

Art. 81 cpv. 1 All'ufficio del registro fondiario vanno esibiti, oltre all'atto concernente il negozio giuridico, le necessarie autorizzazioni o documenti dai quali risulti che l'autorizzazione non è necessaria nonché, se del caso, la decisione che ha fissato il limite d'aggravio.

1

Art. 84 lett. b Chi ha un interesse degno di protezione può in particolare far accertare dall'autorità competente ad accordare l'autorizzazione se: b.

l'acquisto di un'azienda agricola, di un fondo agricolo o il trasferimento di diritti di partecipazione di persone giuridiche che possiedono aziende agricole o fondi agricoli può essere autorizzato.

Art. 87 cpv. 3 lett. b e 4 3

Possono domandare la stima del valore di reddito: b.

tutte le persone che potrebbero esercitare un diritto di compera, di ricupera o di prelazione sull'azienda, sul fondo o sui diritti di partecipazione di persone giuridiche;

L'autorità comunica al proprietario, al proponente, alla persona giuridica e all'ufficio del registro fondiario il nuovo valore di reddito e il nuovo limite dell'aggravio; deve indicare anche quali importi sono attribuiti al valore delle parti non agricole.

Indica inoltre il valore d'uso delle pertinenze, qualora questo sia stato stimato.

4

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II La legge federale del 4 ottobre 19856 sull'affitto agricolo è modificata come segue: Art. 58 cpv. 1 Gli atti normativi cantonali fondati sulla presente legge devono essere portati a conoscenza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.

1

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6

RS 221.213.2

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