19.069 Messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 6 dicembre 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, nonché il disegno di modifica della legge sugli avvocati e della legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 dicembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2019-2461

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Compendio L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tutela i diritti che i cittadini svizzeri e i cittadini britannici hanno acquisito o stanno acquisendo in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) rispettivamente nel Regno Unito e in Svizzera. L'Accordo è stato firmato il 25 febbraio 2019 a Berna. La sua attuazione richiede alcune modifiche della legge sulla libera circolazione degli avvocati e della legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero.

Situazione iniziale In occasione del referendum del 23 giugno 2016, il 51,9 per cento dei cittadini del Regno Unito si è espresso a favore dell'uscita dall'Unione europea (UE), la cosiddetta «Brexit». Una volta che il Regno Unito avrà lasciato l'UE, gli accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e il Regno Unito cesseranno di essere applicabili al Regno Unito.

A ottobre 2016, il Consiglio federale si è prefissato l'obiettivo di mantenere per quanto possibile invariati i diritti e gli obblighi attualmente in essere tra la Svizzera e il Regno Unito e, se del caso, di estendere le relazioni con quest'ultimo dopo il suo recesso dall'UE (strategia «Mind the gap»). In linea con questa strategia, la Svizzera e il Regno Unito hanno avviato negoziati volti a rimpiazzare, per quanto possibile, la base legale attuale, che nel settore della migrazione è l'ALC.

Nel caso in cui l'UE e il Regno Unito stipulino un accordo di recesso, il presente Accordo si applicherà a partire dalla fine del periodo di transizione convenuto tra il Regno Unito e l'UE. In mancanza di un accordo di recesso, invece, l'Accordo si applicherà provvisoriamente a partire dalla data di uscita del Regno Unito dall'UE.

Contenuto del progetto Il presente Accordo copre i tre allegati dell'ALC: la libera circolazione delle persone (allegato I), il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II) e il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato III). Riprende le disposizioni dell'ALC senza ampliare i diritti che vi figurano né crearne di nuovi.

Su certi punti della libera circolazione delle persone (allegato I) è più restrittivo dell'ALC
e rinvia alla legislazione nazionale, soprattutto per quanto riguarda il diritto al ricongiungimento familiare del futuro coniuge, l'ottenimento dello status di soggiorno permanente, il carattere costitutivo del permesso di soggiorno, l'introduzione della possibilità di esaminare sistematicamente il casellario giudiziale e la limitazione del diritto di soggiorno in virtù del diritto nazionale, nonché le prestazioni di servizi. Per quanto concerne il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II), viene assicurato il mantenimento dei diritti acquisiti o in fase di acquisizione, anche se saranno necessari adeguamenti in caso di uscita del

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Regno Unito dall'UE senza accordo di recesso. Nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato III), i diritti acquisiti sono garantiti. È previsto un periodo transitorio di quattro anni per la tutela dei diritti in fase di acquisizione, decorso il quale si applicherà il diritto nazionale.

Il presente Accordo tutela i diritti dei cittadini svizzeri e britannici che hanno fatto uso della libera circolazione delle persone durante il periodo di applicabilità dell'ALC. Per contro, non si applica ai cittadini svizzeri e britannici che intendono fare il loro ingresso nel territorio dell'altra Parte, soggiornarvi o svolgervi un'attività economica dopo la cessazione dell'applicabilità dell'ALC tra i due Stati.

Questi sono a loro volta coperti da un accordo temporaneo di ammissione al mercato del lavoro, che sarà oggetto di un messaggio a parte.

L'Accordo fa parte dell'ordinamento giuridico svizzero e non richiede alcuna trasposizione. La sua attuazione richiede alcune modifiche legislative. Il Consiglio federale propone di modificare due leggi federali: la legge sugli avvocati e la legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Tali adeguamenti permettono di distinguere meglio i cittadini britannici che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo dagli altri cittadini britannici in Svizzera.

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Indice Compendio

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1

Situazione iniziale 1.1 Necessità di intervenire e obiettivi 1.2 Svolgimento ed esito dei negoziati 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

920 920 922

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione 2.1 Risultati della procedura di consultazione 2.2 Novità rispetto al progetto posto in consultazione

924 924 925

3

Consultazione delle Commissioni parlamentari

925

4

Presentazione dell'Accordo 4.1 Obiettivo dell'Accordo 4.2 Campo di applicazione 4.3 Relazione tra l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini e l'ALC 4.4 Relazione tra l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini e l'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE

925 925 926 928

5

Commento ai singoli articoli dell'Accordo 5.1 Parte prima: Disposizioni di base 5.2 Parte seconda: Diritti connessi all'allegato I 5.3 Parte terza: Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 5.4 Parte quarta: Reciproco riconoscimento di qualifiche professionali 5.5 Parte quinta: Disposizioni finali

930 930 934 946 950 952

6

Punti essenziali dell'atto di attuazione

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7

Commento alle disposizioni dell'atto di attuazione 7.1 LAFE 7.2 LLCA 7.3 Attuazione dell'Accordo mediante ordinanza

954 954 955 956

8

Ripercussioni dell'Accordo e dell'atto di attuazione 8.1 Ripercussioni per la Confederazione 8.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 8.3 Ripercussioni sull'economia

957 957

Aspetti giuridici 9.1 Costituzionalità 9.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 9.3 Forma dell'atto

959 959 960 960

9

918

923

929

957 959

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9.4 9.5

Subordinazione al freno alle spese Applicazione provvisoria

961 961

Elenco delle abbreviazioni

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Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (Disegno)

965

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone

969

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di intervenire e obiettivi

In occasione del referendum del 23 giugno 2016 il 51,9 per cento dei cittadini del Regno Unito si è espresso a favore dell'uscita dall'Unione europea (UE), la cosiddetta «Brexit». Il 29 marzo 2017, il Governo britannico ha ufficialmente comunicato l'uscita all'UE, dando così avvio al periodo di due anni previsto per i negoziati volti a raggiungere un accordo nel quale siano definite le modalità di recesso del Regno Unito dall'UE (qui di seguito «accordo di recesso del Regno Unito dall'UE»).

Secondo l'articolo 50 del Trattato sull'UE (TUE1), i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito: ­

in caso di uscita con accordo di recesso: a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso;

­

in mancanza di accordo di recesso: due anni dopo la notifica di recesso trasmessa al Consiglio europeo.

Il 19 marzo 2018 il Regno Unito e l'UE si sono accordati su un periodo di transizione, con inizio il 29 marzo 2019 e termine il 31 dicembre 2020, in caso di uscita con accordo di recesso. Durante tale fase, il Regno Unito continuerebbe a far parte del mercato interno europeo e dell'unione doganale e ad applicare il diritto dell'UE, pur non godendo più di diritti di codecisione nel processo decisionale interno dell'UE.

L'avvio e l'applicazione di questo periodo di transizione dipendono dall'esito dei negoziati e, più precisamente, dall'applicazione dell'accordo di recesso entro il termine fissato. Fintantoché l'accordo di recesso non sarà ratificato sia dal Regno Unito sia dall'UE, non sarà garantita né la sua entrata in vigore, né l'avvio della fase transitoria e quindi nemmeno un'uscita con accordo di recesso del Regno Unito dall'UE.

Anche la Svizzera, le cui relazioni con il Regno Unito sono perlopiù disciplinate nel quadro degli accordi bilaterali Svizzera-UE, sarà interessata dagli effetti prodotti dalla Brexit. Una volta che il Regno Unito avrà lasciato l'UE, infatti, gli accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e il Regno Unito cesseranno di essere applicabili e sarà necessario sostituire tali basi giuridiche. Nel settore della migrazione si tratta dell'Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC).

A ottobre 2016, il nostro Consiglio si è prefissato l'obiettivo di mantenere per quanto possibile invariati i diritti e gli obblighi attualmente in essere tra la Svizzera e il Regno Unito e, se del caso, di estendere queste relazioni in determinati settori dopo

1 2

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Trattato sull'Unione europea (versione consolidata), GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13.

RS 0.142.112.681

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il recesso del Regno Unito dall'UE (strategia «Mind the gap») 3. L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (qui di seguito, «Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini») si iscrive in questo contesto. Esso si fonda sull'articolo 23 ALC, secondo cui i diritti acquisiti dai privati restano immutati in caso di denuncia o di mancato rinnovo dello stesso ALC e le Parti decidono consensualmente sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione. L'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini prevede quindi una regolamentazione in materia di diritti acquisiti e in fase di acquisizione per agevolarne l'applicazione e aumentare la certezza del diritto per le persone interessate.

Il 25 aprile 2018, il nostro Consiglio ha precisato alcuni aspetti della strategia «Mind the gap» e deciso che gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, incluso l'ALC, continueranno ad applicarsi alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito durante il periodo di transizione o, in caso di proroga, fino alla sua scadenza. A tal fine, l'UE comunicherà agli Stati terzi interessati, tra cui anche la Svizzera, che per tutta la durata della fase transitoria il Regno Unito dovrà continuare a essere trattato come uno Stato membro dell'UE, per cui gli accordi conclusi dall'UE con Stati terzi continueranno ad applicarsi anche alle relazioni con il Regno Unito 4. Nel caso in cui il Regno Unito e l'UE dovessero raggiungere un'intesa, l'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini entrerà in vigore soltanto al termine del periodo di transizione.

Sempre il 25 aprile 2018, il nostro Consiglio ha incaricato i Dipartimenti competenti di prevedere misure urgenti da attuare nel caso in cui il Regno Unito esca dall'UE senza accordo di recesso. L'obiettivo è quello di preparare gli accordi e definire le misure che permettano di mantenere per quanto possibile invariati i diritti e gli obblighi esistenti tra la Svizzera e il Regno Unito.

In occasione di un vertice straordinario tenutosi il 25 novembre 2018, il Consiglio europeo ha adottato all'unanimità l'accordo di recesso e la dichiarazione politica concernente le future
relazioni tra le due Parti. L'accordo di recesso era così pronto per essere discusso in Parlamento a Londra e approvato dal Parlamento europeo.

Inizialmente il voto della Camera dei comuni del Parlamento britannico sull'accordo di recesso era stato fissato per dicembre 2018. Tuttavia, l'accordo è stato respinto per tre volte all'inizio del 2019. L'UE ha poi approvato una proroga del termine previsto dall'articolo 50 TUE fino al 31 ottobre 2019.

Considerata la situazione attuale nel Regno Unito (novembre 2019), i due scenari per l'uscita del Regno Unito dall'UE continuano a essere attuali, vale a dire che è plausibile sia un'uscita con accordo di recesso sia un'uscita senza accordo. Questo contesto non permette di scartare altre opzioni, come una nuova proroga del termine previsto dall'articolo 50 TUE, la riapertura dei negoziati tra l'UE e il Regno Unito o l'organizzazione nel Regno Unito di un secondo referendum sulla Brexit.

3 4

www.dfae.admin.ch > DAE - Home > Negoziati e temi aperti > Temi aperti > Brexit > Brexit: scheda informativa.

Questa notifica sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e l'UE è necessaria per convalidare questa pratica.

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1.2

Svolgimento ed esito dei negoziati

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) hanno negoziato con alcuni rappresentanti del Governo britannico, sotto l'egida della SEM, l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini oggetto del presente messaggio. Oltre ad essi, hanno formalmente preso parte alla delegazione svizzera il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e una rappresentante della Conferenza dei Governi cantonali (CdC).

I colloqui esplorativi e i negoziati con il Regno Unito erano legati a doppio filo, tanto da un punto di vista dei contenuti quanto da un punto di vista delle tempistiche, ai negoziati di recesso portati avanti tra il Regno Unito e l'UE. Il ritmo dei colloqui tra la Svizzera e il Regno Unito era quindi condizionato in larga misura dall'avanzamento dei negoziati tra quest'ultimo e l'UE, iniziati il 19 giugno 2017. Il 19 marzo 2018 è stata poi pubblicata la bozza dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE convenuto tra Londra e Bruxelles. Un'intesa in merito ai diritti dei cittadini esisteva dunque già a marzo 2018. Nell'ambito dei negoziati che sono seguiti con la Svizzera, la delegazione britannica non si è dimostrata disposta a discostarsi dalle soluzioni raggiunte con l'UE, in particolare per quanto riguarda le concessioni accordate dall'UE al Regno Unito. L'obiettivo principale del Regno Unito era, infatti, quello di riassumere il controllo sull'immigrazione e sui propri confini.

Per quanto riguarda l'ALC, i primi colloqui tra i rappresentanti svizzeri e britannici hanno avuto luogo a maggio 2017. Fin dall'inizio, le Parti si sono mostrate concordi sulla necessità di negoziare una soluzione per tutti e tre gli allegati dell'ALC, ossia la libera circolazione delle persone (allegato I), il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II) e il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato III), e di regolamentare contestualmente questi tre sotto-settori.

Finora il Regno Unito ha accordato ai cittadini svizzeri lo stesso trattamento riservato ai cittadini degli Stati membri dell'UE, applicando così di fatto anche nel loro caso le disposizioni della direttiva 2004/38/CE5, benché non fosse
obbligato a farlo dal punto di vista giuridico. Sulla scorta dei negoziati con l'UE, la delegazione svizzera ha ritenuto in un primo momento importante portare l'attenzione dei rappresentanti britannici sulle differenze tra l'ALC e la direttiva 2004/38/CE. Non avendo recepito tale direttiva, infatti, per la Svizzera non è stato possibile negoziare diritti supplementari rispetto a quelli sanciti nell'ALC. Di conseguenza, si è reso necessario riprendere le specificità dell'ALC all'interno dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, che differisce quindi inevitabilmente in alcuni punti dall'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE. Per la Svizzera era essenziale che il Regno Unito garantisse ai cittadini svizzeri lo stesso trattamento riservato ai 5

922

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

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cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS, nonostante le differenze esistenti a livello giuridico.

A ottobre 2017, febbraio 2018 e maggio 2018, le due delegazioni hanno svolto tre tornate di negoziati tenutesi in modo alternato a Berna e a Londra. A causa dei successivi rimpasti di governo così come delle dimissioni dei ministri incaricati dei negoziati, è stato difficile trovare soluzioni condivise. Ciononostante, in occasione dell'ultimo ciclo di colloqui svoltosi a Berna a settembre 2018, si è raggiunto un accordo di massima che, nelle settimane successive, si è tradotto in un testo vero e proprio. Il 20 novembre 2018, le due delegazioni hanno convenuto che i negoziati potessero ritenersi conclusi e che si potesse procedere a sottoporre per approvazione l'esito negoziale ai rispettivi Governi.

Il 19 dicembre 2018, il nostro Collegio ha approvato l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. Dato che vi è prevista la possibilità di un'applicazione provvisoria in mancanza di un accordo di recesso, sono state consultate le competenti commissioni delle due Camere federali. L'Accordo è stato firmato a Berna il 25 febbraio 2019.

1.3

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

L'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini non è stato annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 20166 sul programma di legislatura 2015­2019, né nel decreto federale del 14 giugno 20167 sul programma di legislatura 2015­2019, ma si è reso necessario a legislatura in corso in seguito al risultato del referendum del 23 giugno 2016 sull'appartenenza del Regno Unito all'UE.

Tuttavia, è legato agli obiettivi 5 («La Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed economiche con l'UE») e 14 («La Svizzera regola la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale») del nostro Collegio per il 2019 8:

6 7 8

­

l'obiettivo 5 prevede che, in caso di uscita del Regno Unito dall'UE con accordo di recesso, il Consiglio federale prenderà le decisioni necessarie e adotterà messaggi concernenti le future relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito. Le decisioni devono permettere di attuare, per quanto possibile, la strategia «Mind the gap»;

­

l'obiettivo 14 prevede che, in caso di uscita del Regno Unito dall'UE senza accordo di recesso, il Consiglio federale adotterà un messaggio sui diritti acquisiti (art. 23 ALC) e, se del caso, su un accordo di salvataggio sulla base dell'avanzamento dei negoziati tra il Regno Unito e l'UE.

FF 2016 909 FF 2016 4605 www.bk.admin.ch/it.html > Pagina iniziale > Documentazione > Aiuto alla condotta strategica > Obiettivi annuali > Obiettivi del Consiglio federale 2019 ­ Parte I.

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2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

2.1

Risultati della procedura di consultazione

La consultazione sull'approvazione e l'attuazione dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini nonché sul disegno di decreto federale si è svolta dal 22 marzo al 29 maggio 2019. Complessivamente sono pervenuti 34 pareri.

In generale, tutti i partecipanti approvano l'Accordo e il disegno di decreto federale.

Il Canton Ticino e il Cantone di Ginevra propongono modifiche del decreto federale che riguardano esclusivamente aspetti formali (e non materiali) della modifica della legge federale del 6 dicembre 19839 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE). Non è stata formulata alcuna osservazione in merito alla modifica della legge federale del 23 giugno 200010 sugli avvocati (LLCA).

Il PS approva l'Accordo e i suoi obiettivi, ma si esprime in modo critico, non sul contenuto dell'Accordo, ma in relazione al contesto più ampio della politica europea condotta dalla Svizzera.

Alcuni pareri si riferiscono direttamente al contenuto dell'Accordo: il Cantone di Basilea Campagna, ad esempio, giudica discriminatorio rispetto agli altri cittadini di Stati terzi il termine di cinque anni, previsto per consentire il ricongiungimento familiare di un futuro coniuge alle condizioni dell'ALC; l'Unione svizzera degli imprenditori chiede di non introdurre l'obbligo di effettuare sistematicamente una verifica del casellario giudiziale prima di rilasciare un permesso di soggiorno.

Diversi partecipanti (economiesuisse, Unione svizzera degli imprenditori) hanno menzionato il tema della prestazione di servizi, sottolineando la sua importanza per l'economia e le imprese svizzere. I timori sono legati soprattutto al futuro regime applicabile ai prestatori di servizi e alle regole più severe rispetto all'ALC previste per il futuro o in caso di mancanza di un accordo di recesso. Nessun partecipante si è espresso in merito al contenuto delle nuove disposizioni, ad eccezione di PS, che si rammarica che l'Accordo non menzioni esplicitamente la legge dell'8 ottobre 199911 sui lavoratori distaccati (LDist), né il rispetto della protezione dei salari e delle condizioni di lavoro in Svizzera.

Sette pareri menzionano la necessità di stipulare un accordo temporaneo di ammissione al mercato del lavoro12 e le future relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

Con queste osservazioni ­ che non rientrano nel campo
di applicazione del presente Accordo ­ una larga maggioranza esprime il proprio sostegno all'elaborazione di una soluzione vicina all'ALC al fine di garantire gli interessi economici dei due Paesi e l'accesso a un mercato del lavoro aperto.

9 10 11 12

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RS 211.412.41 RS 935.61 RS 823.20 Accordo del 10 luglio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

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Gli altri commenti si riferiscono all'attuazione dell'Accordo. Sei Cantoni, due associazioni mantello e un partito hanno formulato osservazioni sui progetti di modifica di ordinanze, invitando la Confederazione ad attuare l'accordo con mezzi semplici ed efficaci per limitare i costi finanziari e le spese legate al personale (cfr.

n. 6 e 8.2).

Infine, diverse associazioni mantello dell'economia e altri partecipanti (economiesuisse, Unione svizzera degli imprenditori, Handelskammer beider Basel) chiedono che il nostro Collegio continui a tenerli informati su base regolare dei prossimi sviluppi e del contenuto delle future discussioni.

2.2

Novità rispetto al progetto posto in consultazione

Il contenuto dell'Accordo non ha subito alcuna modifica. Il disegno di decreto federale presenta alcune modifiche rispetto a quello posto in consultazione, che sono una conseguenza dei pareri pervenuti sulla LAFE. Come menzionato al n. 2.1, si tratta di modifiche di aspetti formali (e non materiali) degli articoli 5 e 7 LAFE. Per motivi di trasparenza, il campo di applicazione personale della LLCA viene esteso agli avvocati cittadini del Regno Unito che sono coperti dal presente Accordo.

3

Consultazione delle Commissioni parlamentari

Le competenti Commissioni parlamentari sono state consultate e non si sono opposte all'applicazione a titolo provvisorio dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. Il 16 gennaio e il 1° febbraio 2019, la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale e quella del Consiglio degli Stati si sono occupate dell'Accordo e hanno approvato all'unanimità la sua applicazione a titolo provvisorio.

4

Presentazione dell'Accordo

4.1

Obiettivo dell'Accordo

Sui piani economico, politico e migratorio, il Regno Unito rappresenta un partner importante per la Svizzera, con il quale è fondamentale continuare a intrattenere relazioni strette, stabili e trasparenti. A fine 2018, i cittadini britannici che soggiornavano in Svizzera erano circa 43 00013 e i permessi di dimora (B)14 e di soggiorno

13 14

www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/statistik/auslaenderstatistik/ 2018/12/210-Effectif-tot-cat-f-2018-12.xlsx (documento disponibile solo in francese e tedesco).

www.sem.admin.ch > Pubblicazioni e servizi > Fatti e cifre > Statistica degli stranieri > Statistica sull'immigrazione > 2018 > 3-25: Entrées de la population résidante étrangère par canton et groupe d'étrangers Cantons; nations; cantons/nations > Année en cours 2018 (documento disponibile solo in francese e tedesco).

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di breve durata (L)15 rilasciati loro in quello stesso anno sono stati rispettivamente 3504 e 3744; a questi sono da aggiungere 433 permessi per frontalieri16 nonché 623617 notifiche in vista dell'esercizio di un'attività economica in Svizzera per un periodo massimo di tre mesi per anno civile (prestazioni di servizi transfrontalieri e assunzioni presso un'impresa in Svizzera). Quanto ai cittadini svizzeri nel Regno Unito, questi erano invece circa 34 50018; il loro statuto di soggiorno e la protezione sociale loro garantita devono essere preservati.

La strategia «Mind the gap» ha l'obiettivo di proteggere i cittadini e le imprese della Svizzera e del Regno Unito dal clima di insicurezza giuridica generato dalla cessazione dell'applicabilità dell'ALC tra questi due Stati. L'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini non solo concorre alla realizzazione di questo obiettivo tutelando i diritti acquisiti o in fase di acquisizione in virtù dell'ALC, ma permette alla Svizzera di scongiurare il vuoto giuridico suscettibile di crearsi in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE.

4.2

Campo di applicazione

L'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini è un accordo bilaterale concluso tra la Svizzera e il Regno Unito in vista della cessazione dell'applicabilità dell'ALC tra questi due Stati. Si tratta di un accordo giuridicamente vincolante, volto a garantire la tutela dei diritti che i cittadini svizzeri e britannici e i loro familiari hanno acquisito o stanno acquisendo in virtù dell'ALC in qualità di lavoratori dipendenti (frontalieri inclusi), autonomi (frontalieri inclusi), prestatori di servizi o persone che non esercitano un'attività economica.

La sua struttura si ispira a quella dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE e si articola in cinque parti: 1.

disposizioni comuni;

2.

libera circolazione delle persone (allegato I ALC);

3.

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II ALC);

4.

riconoscimento reciproco di qualifiche professionali (allegato III ALC);

5.

disposizioni finali.

L'Accordo garantisce la dovuta protezione alle persone che hanno acquisito o stanno acquisendo diritti in virtù dell'ALC prima che questo cessi di essere applicabile.

L'articolo 23 ALC prevede infatti che, in caso di denuncia o di mancato rinnovo, i

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17 18

926

www.sem.admin.ch > Pubblicazioni e servizi > Fatti e cifre > Statistica degli stranieri > Statistica sull'immigrazione > 2018 > 3-41: Entrées population résidante non permanente étrangère avec activité lucrative par groupe d'étrangers Cantons; nations; cantons/nations; branches (documento disponibile solo in francese e tedesco).

www.sem.admin.ch > Pubblicazioni e servizi > Fatti e cifre > Statistica degli stranieri > Statistica sull'immigrazione > 2018 > Frontaliers > 5-11: Autorisations frontalières par canton et nationalité (documento disponibile solo in francese e tedesco).

Fonte: Sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC.

Fonte: statistiche dell'ambasciata svizzera nel Regno Unito.

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diritti acquisiti dai privati restino immutati e che le Parti decidano di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.

Durante i negoziati condotti con la Svizzera nel settore migratorio, la delegazione britannica ha difeso un'interpretazione restrittiva dei diritti acquisiti. Inoltre, mancando una fattispecie paragonabile nel diritto dei cittadini dell'UE, la distinzione tra diritti acquisiti e diritti in fase di acquisizione non è stata tematizzata nel quadro dei negoziati tra Londra e Bruxelles. Per questo motivo, al fine di garantire la certezza del diritto, le delegazioni hanno deciso di regolamentare, nell'ambito dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, non soltanto i diritti in fase di acquisizione, ma anche quelli acquisiti.

Stando alla volontà espressa dalla Svizzera e dal Regno Unito durante la fase negoziale, l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini troverà applicazione anche qualora il Regno Unito dovesse uscire dall'UE senza accordo di recesso. In tal caso, si renderanno tuttavia necessarie alcune modifiche alla parte terza (sicurezza sociale), in linea con quanto previsto all'interno di disposizioni specifiche dell'Accordo stesso.

Per contro, l'Accordo non si applicherà ai cittadini svizzeri e britannici che intendono fare il loro ingresso nel territorio dell'altra Parte, soggiornarvi o svolgervi un'attività economica dopo la cessazione dell'applicabilità dell'ALC tra i due Stati.

Questa casistica è trattata separatamente. Il 13 febbraio 2019 il nostro Consiglio ha disciplinato l'ammissione dei cittadini britannici in caso di recesso del Regno Unito dall'UE senza accordo, istituendo un contingente provvisorio di 3500 unità pensato per quei cittadini britannici che intendono esercitare un'attività economica in Svizzera dal 30 marzo 2019 al 31 dicembre 201919. Il 17 aprile 2019 ha approvato un accordo temporaneo con il Regno Unito sull'ammissione al mercato del lavoro, che prevede di derogare temporaneamente a certe condizioni d'ammissione fissate nella legge federale del 6 dicembre 200520 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). In cambio, il Regno Unito si impegna ad agevolare l'ammissione dei cittadini svizzeri nel mercato del lavoro britannico. Questo accordo bilaterale è stato firmato a Londra il 10 luglio 2019 e sarà applicato
esclusivamente in caso di mancato accordo di recesso tra il Regno Unito e l'UE21.

In materia di sicurezza sociale, tra la Svizzera e il Regno Unito sono in corso negoziati supplementari, che hanno lo scopo di mantenere, in caso di mancato accordo di recesso, l'applicazione delle norme di coordinamento previste dall'allegato II ALC.

Si tratterebbe di un accordo bilaterale concluso per un periodo di transizione fintantoché non sarà definito un nuovo regime tra i due Paesi. L'accordo si applicherebbe, dopo la data stabilita, ai cittadini britannici, svizzeri o di uno Stato dell'UE che si trovano in situazione transfrontaliera e sono in fase di acquisizione di diritti.

In mancanza di un nuovo accordo sul mantenimento dell'allegato II ALC, sarà di nuovo applicabile la Convenzione del 21 febbraio 196822 sulla sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

19 20 21 22

www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id73962.html RS 142.20 All'occorrenza sarà applicato in via provvisoria.

RS 0.831.109.367.1

927

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4.3

Relazione tra l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini e l'ALC

Al fine di scongiurare l'eventualità di un vuoto giuridico e di attuare la strategia «Mind the gap» del nostro Collegio, per l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini ci si è orientati sistematicamente all'allegato I (Libera circolazione delle persone) e all'allegato III (Riconoscimento reciproco di qualifiche professionali) ALC.

Con riferimento all'allegato I ALC (Libera circolazione delle persone), l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini riprende le disposizioni dell'ALC senza estendere i diritti sanciti al suo interno e senza introdurne di nuovi; anzi, per alcuni aspetti la regolamentazione è addirittura più restrittiva. Queste differenze sono dovute a decisioni di principio prese in fase di negoziazione tra l'UE e il Regno Unito, dalle quali quest'ultimo non ha voluto discostarsi, per ragioni politiche, nell'ambito dei negoziati portati avanti con la Svizzera (cfr. n. 1.2). In alcuni casi, quindi, l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini si discosta dall'ALC e si rifà invece alla legislazione nazionale: ­

diritto al ricongiungimento familiare per il coniuge dopo la data stabilita (cfr. commento all'art. 10);

­

status di soggiorno permanente (cfr. commento all'art. 14);

­

diritto al ricongiungimento familiare per i familiari (cfr. commento all'art. 15);

­

carattere costitutivo del permesso di soggiorno (cfr. commento all'art. 16);

­

ordine pubblico (introduzione di una verifica sistematica del casellario giudiziale e limitazione del diritto di soggiorno in virtù del diritto nazionale; cfr. commenti agli art. 16 e 17);

­

prestazioni di servizi (introduzione di limitazioni temporali e necessità di presentare un contratto scritto; cfr. commento all'art. 23).

Per quanto concerne l'allegato II ALC (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), l'obiettivo principale era di garantire che i diritti acquisiti o in fase di acquisizione fossero tutelati nello stesso modo previsto dall'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE. Il rimando nell'ALC al diritto di coordinamento dell'UE è stato ripreso nell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, ricalcando la formulazione dell'accordo di recesso. Sono state inoltre mantenute tutte le specificità legate alla legislazione svizzera indicate nell'ALC.

Per quanto concerne invece l'allegato III ALC (Riconoscimento reciproco di qualifiche professionali), le decisioni in materia di riconoscimento pronunciate da un'autorità svizzera o britannica in conformità con tale allegato prima del recesso del Regno Unito dall'UE restano valide. Con «decisioni in materia di riconoscimento» si intende ogni diritto acquisito in virtù dell'allegato III ALC: può trattarsi di decisioni in materia di riconoscimento in senso stretto, ma anche, ad esempio, dell'iscrizione in un registro o di un'autorizzazione ad esercitare un'attività professionale. Una volta intervenuto il recesso, invece, i cittadini svizzeri e britannici potranno presentare una domanda di riconoscimento per un periodo transitorio di 928

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quattro anni (tutela dei diritti in fase di acquisizione). Questa finestra temporale tiene conto della durata media delle formazioni e limita nel tempo l'applicazione di un accordo che ha cessato di essere applicabile. Al termine di questi quattro anni, se mancherà un accordo sul futuro regime, si applicherà il diritto nazionale.

4.4

Relazione tra l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini e l'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE

A livello di contenuto, l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini si ispira tanto all'ALC (cfr. n. 4.3) quanto all'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE, e questo per far sì che ai cittadini svizzeri nel Regno Unito non sia riservato un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini degli Stati membri dell'UE (cfr. n. 1.2).

Tuttavia, occorre rilevare alcune differenze tra l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini e l'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE: ­

diritti acquisiti (art. 1 dell'Accordo): la nozione di «diritto acquisito» così come definita all'articolo 23 ALC non ha equivalenti nel diritto europeo. Di conseguenza, sono stati necessari diversi passaggi negoziali per definirne la portata e l'interpretazione (cfr. n. 4.2);

­

procedura in caso di composizione di controversie in seno al Comitato misto (art. 6 dell'Accordo): come nel caso dell'ALC, la Svizzera e il Regno Unito si sono accordati sull'istituzione di un comitato misto composto da rappresentanti delle due Parti. Il Comitato misto è responsabile per la corretta applicazione dell'Accordo, è incaricato di trovare soluzioni in caso di dubbi legati alla sua interpretazione o controversie e prende le sue decisioni di comune accordo. Diversamente da quanto stabilito nell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE, in caso di questioni riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente Accordo non è previsto il ricorso ad alcun tribunale competente per l'emanazione di decisioni e direttive definitive e vincolanti. La Svizzera e il Regno Unito vigilano autonomamente sulla corretta applicazione dell'Accordo. Eventuali ricorsi da parte di cittadini svizzeri o britannici vanno presentati ai tribunali nazionali competenti;

­

possibilità di prorogare il termine di registrazione (art. 16, par. 1, lett. c) dell'Accordo): l'UE ha riconosciuto il carattere costitutivo della procedura di registrazione. L'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini consente tuttavia a Svizzera e Regno Unito, previa decisione consensuale del Comitato misto, di prorogare di un anno il termine per la registrazione dei cittadini dell'altra Parte. Questa possibilità non è contemplata nell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE;

­

possibilità di continuare a prestare i propri servizi (art. 23 dell'Accordo), possibilità non prevista dall'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE;

­

ricongiungimento familiare per il coniuge (art. 10, par. 1, lett. e) n. iv) dell'Accordo): a differenza dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE, per i cittadini svizzeri nel Regno Unito è previsto un termine di 929

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cinque anni per il ricongiungimento del coniuge. Fino alla scadenza di tale termine continuano a trovare applicazione le disposizioni sulla libera circolazione e non le più restrittive regolamentazioni nazionali. Questa disposizione che, in linea con la strategia «Mind the gap», mira a preservare oltre la Brexit i diritti acquisiti sotto l'ALC, è applicata in modo reciproco, per cui i cittadini svizzeri potranno beneficiarne nel Regno Unito; ­

diritto di soggiorno permanente (art. 14 dell'Accordo): la direttiva 2004/38/CE, su cui si basa l'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE, sancisce il diritto a un soggiorno permanente. In Svizzera, invece, le modalità di rilascio e revoca del permesso di soggiorno non sono rette dall'ALC, ma dalla LStrI, in base alla quale, nel caso in cui il titolare lasci la Svizzera, su domanda il permesso di domicilio può essere mantenuto per quattro anni; nell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE il corrispondente periodo di tempo previsto è di cinque anni;

­

applicabilità dell'Accordo (art. 4, par. 1 dell'Accordo): visto il diverso approccio dei due sistemi giuridici interessati, in Svizzera il presente Accordo sarà applicabile direttamente (approccio monistico; cfr. n. 6), mentre nel Regno Unito sarà necessario trasporne le disposizioni nella legislazione nazionale (approccio dualistico). L'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE, dal canto suo, si rifà invece al principio dell'applicabilità diretta del diritto europeo;

­

maggiore tutela dei diritti in fase di acquisizione: il presente Accordo prevede una maggiore tutela dei diritti legati al riconoscimento di qualifiche professionali (cfr. n. 4.3).

5

Commento ai singoli articoli dell'Accordo

5.1

Parte prima: Disposizioni di base

Art. 1

Scopo

L'ALC cesserà di applicarsi tra la Svizzera e il Regno Unito nel momento in cui interverrà il recesso di quest'ultimo dall'UE. L'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini deve essere in grado di sostituirsi, per quanto possibile, a questa base giuridica, motivo per il quale fa esplicito riferimento all'articolo 23 ALC e tratta dei diritti acquisiti in virtù dell'ALC e dei suoi tre allegati, oltre a prevedere una regolamentazione specifica per i diritti in fase di acquisizione da parte dei cittadini svizzeri e britannici e dei loro familiari.

Nel campo di applicazione dell'Accordo rientrano inoltre i diritti acquisiti dai cittadini degli Stati membri dell'UE che si inseriscono nell'ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, sempreché il Regno Unito e l'UE stipulino un accordo di recesso (cfr. commento all'art. 26b).

930

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Art. 2

Definizioni

Lett. b) La definizione di «data stabilita» tiene conto dei due possibili scenari di uscita del Regno Unito dall'UE e garantisce la flessibilità necessaria per assicurare l'applicazione dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini a prescindere che venga stipulato o meno un accordo di recesso.

Lett. c) La disposizione transitoria fa riferimento al periodo tra la data di entrata in vigore dell'accordo di recesso e il 31 dicembre 2020 o una data successiva convenuta tra le Parti. Questo periodo di transizione sarà valido soltanto in caso di ratifica dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE.

Lett. d) Non vi sono modifiche rispetto alla definizione di «cittadini del Regno Unito» dell'ALC.

Art. 3

Campo di applicazione territoriale

Il presente articolo disciplina il campo di applicazione territoriale dell'Accordo che copre, da una parte, il territorio della Svizzera e, dall'altra, quello del Regno Unito (inclusa Gibilterra). Di conseguenza, l'Accordo non si applica né ai territori britannici d'oltremare né alle dipendenze della Corona.

Art. 4

Metodi e principi relativi agli effetti giuridici, all'attuazione e all'applicazione del presente Accordo

Par. 1 In Svizzera, l'Accordo fa parte integrante del diritto nazionale (approccio monistico; cfr. n. 6). Nel Regno Unito, invece, esso deve prima essere trasposto nel diritto nazionale per poter essere applicato (approccio dualistico). Il tenore del paragrafo 1 tiene conto di questa differenza, obbligando al contempo le Parti a garantire i diritti acquisiti a prescindere dal loro sistema giuridico.

Par. 2 I diritti acquisiti in virtù dell'ALC e garantiti dall'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini non sono in alcun modo limitati nel tempo, a condizione che siano ancora soddisfatte le condizioni dell'Accordo. Poiché i diritti acquisiti sono garantiti a vita e riguardano soltanto un numero limitato di persone, le due delegazioni hanno rinunciato a inserire una clausola di denuncia nell'Accordo.

Tuttavia, i diritti acquisiti possono essere limitati sulla base degli articoli 16, paragrafo 5 e 17 dell'Accordo.

931

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Par. 3 Questo paragrafo si rifà all'articolo 12 ALC, secondo cui il diritto nazionale può prevedere disposizioni più favorevoli rispetto a quelle dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. Ai cittadini britannici che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo si applicano quindi a titolo sussidiario le disposizioni della LStrI e delle rispettive ordinanze d'esecuzione, laddove queste risultino più favorevoli e l'ALC e i suoi protocolli non prevedano deroghe al riguardo. Inoltre, rimangono applicabili ai cittadini britannici tutte le disposizioni della LStrI, come quelle in materia di sanzioni (p. es. in caso di violazione dell'obbligo di dichiarare il proprio arrivo di cui all'art. 120 LStrI), per le quali né il presente Accordo né l'ALC prevedono un disciplinamento specifico. Né l'ALC né l'Accordo fissano sanzioni specifiche.

Par. 4 Questo paragrafo interessa esclusivamente il Regno Unito, il quale deve trasporre l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini nel suo diritto nazionale, affinché i cittadini svizzeri possano fondare un'azione dinanzi alle competenti autorità giudiziarie britanniche.

Par. 5 Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 ALC, per l'applicazione dell'ALC occorre tenere conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGUE) precedente alla data della firma dell'ALC (21 giugno 1999). Tuttavia, per questioni riguardanti l'interpretazione dell'ALC, il Tribunale federale (TF) può, ma non deve, tener conto anche della giurisprudenza della CGUE successiva alla firma dell'ALC. Il paragrafo 5 garantisce che il carattere statico dell'ALC si applichi anche all'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

Art. 4a

Buona fede

L'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini riprende il principio della buona fede previsto all'articolo 5 dell'accordo di recesso tra il Regno Unito e l'UE.

Art. 5

Riferimenti all'ALC

La formulazione del presente articolo sottolinea il carattere statico dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. Nel presente Accordo ogni riferimento all'ALC (par. 1) o agli atti dell'UE o a loro disposizioni (par. 2) è conforme a tale principio. Solo gli sviluppi giuridici anteriori alla data stabilita sono presi in considerazione nell'applicazione e attuazione del presente Accordo.

Ciononostante, alcune disposizioni dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini si discostano dal principio statico per tenere conto degli sviluppi giuridici legati agli atti dell'UE. Rinvii di questo genere figurano, ad esempio, nella parte terza dell'Accordo. In questo settore, spetterà al Comitato misto decidere se è opportuno o meno recepire gli sviluppi in questione (cfr. art. 28).

932

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Nelle parti terza e quarta, l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini applica quindi lo stesso meccanismo di recepimento del diritto dell'UE dell'ALC al fine di rendere applicabili, nei settori della sicurezza sociale e del riconoscimento delle qualifiche professionali, disposizioni quanto più simili a quelle dell'UE. In questi settori, infatti, non sono rari i casi in cui, oltre alla Svizzera e al Regno Unito, sono coinvolti anche Stati membri dell'UE (triangolazione). Queste disposizioni devono inoltre essere quanto più simili possibile a quelle dell'UE anche dal punto di vista della loro esecuzione.

Art. 5a

Riferimenti agli Stati membri

Per scongiurare ogni rischio di confusione, il presente articolo precisa che il termine «Stato membro» usato in disposizioni dell'ALC applicabili all'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini continuerà a includere anche il Regno Unito nonostante il suo recesso dall'UE.

Art. 6

Comitato misto

È istituito un Comitato misto composto da rappresentanti della Svizzera e del Regno Unito. Il Comitato è responsabile della gestione e della corretta interpretazione dell'Accordo ed esamina tutte le proposte di modifica successive alla sua ratifica.

Prende le sue decisioni di comune accordo.

Il Comitato misto riveste un ruolo centrale nell'ambito della parte terza (sicurezza sociale) dell'Accordo, poiché ha il compito di esaminarne regolarmente le disposizioni. L'Accordo prevede la possibilità di rivedere tali disposizioni per decisione del Comitato misto, nel rispetto delle procedure di approvazione delle due Parti. Quanto alle altre parti dell'Accordo, le competenze del Comitato misto non differiscono da quelle previste per il Comitato misto istituito nell'ambito dell'ALC (art. 14 ALC).

Art. 7

Non discriminazione

L'Accordo fa suo il principio di non discriminazione di cui all'articolo 2 ALC.

Art. 8

Diritto di ricorso

L'Accordo riprende il disciplinamento in materia di ricorsi di cui all'articolo 11 ALC.

933

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5.2

Parte seconda: Diritti connessi all'allegato I

Titolo 1: Disposizioni generali Art. 9

Definizioni

Lett. b) Ai sensi dell'Accordo, la definizione di «lavoratori frontalieri» si applica soltanto ai cittadini svizzeri e britannici. Dopo il recesso del Regno Unito dall'UE, i cittadini dell'UE che soggiornano nel Regno Unito o in Svizzera e lavorano nell'altro Stato non possono fare valere né l'ALC né il presente Accordo per ottenervi lo status di lavoratore frontaliero.

Lett. d) Allo stesso modo, nel caso dei prestatori di servizi indipendenti (lett. i)), queste disposizioni si applicano soltanto ai cittadini svizzeri e britannici che soggiornano nel territorio della Svizzera o del Regno Unito e prestano servizi nell'altro Stato. I prestatori di servizi indipendenti di nazionalità britannica residenti in un altro Stato membro dell'UE (p. es. la Francia) non sono dunque coperti dal presente Accordo (cfr. art. 23).

Art. 10

Campo d'applicazione ratione personae

Le disposizioni del presente articolo definiscono il campo d'applicazione personale dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini nella sua totalità, invece quelle degli articoli 25, 26a e 29 specificano il campo d'applicazione personale delle parti terza (sicurezza sociale) e quarta (riconoscimento delle qualifiche professionali).

Lett. e) i)

Il riferimento è qui ai familiari che, in virtù delle disposizioni dell'ALC (all. I, art. 3 ALC), hanno beneficiato del ricongiungimento familiare prima della data stabilita. A queste persone il presente Accordo riconosce i diritti acquisiti, a condizione che continuino a soggiornare nello Stato ospitante dopo tale data e a soddisfare le condizioni previste dall'ALC. L'Accordo garantisce il ricongiungimento familiare di queste persone in virtù dell'ALC.

ii)

Il riferimento è qui ai familiari ai sensi dell'allegato I, articolo 3, paragrafo 2 ALC, ossia al coniuge del cittadino e ai loro discendenti minori di 21 anni o a carico, agli ascendenti del cittadino e del suo coniuge che siano a suo carico e, nel caso di studenti, al coniuge dello studente e ai loro figli a carico. In questi casi, il ricongiungimento familiare è disciplinato sulla base del presente Accordo, dal momento che, benché fossero membri della famiglia ai sensi dell'ALC prima della data stabilita, la domanda di ricongiungimento familiare è stata presentata dopo tale data.

934

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iii) Il ricongiungimento familiare dei figli è retto dall'Accordo se la nascita o l'adozione è posteriore alla data stabilita. Questi figli continuano a beneficiare del ricongiungimento familiare alle condizioni dell'ALC.

iv) Il presente Accordo prevede un periodo transitorio di cinque anni a partire dalla data stabilita per il ricongiungimento familiare del futuro coniuge. Decorso questo termine, il ricongiungimento familiare sarà disciplinato sulla base del diritto nazionale svizzero o britannico (cfr. n. 1.4).

I paragrafi 2 e 3 disciplinano il ricongiungimento familiare degli altri familiari, per esempio zii, zie e nipoti, nel quadro di un'ammissione agevolata (all. I, art. 3, par. 2 ALC), che viene di norma concessa in conformità con le disposizioni del diritto nazionale e la prassi in uso.

I cittadini britannici che, alla cessazione dell'applicabilità dell'ALC, sono titolari di una carta di legittimazione del DFAE o di un titolo di soggiorno Ci (p. es. i collaboratori di organizzazioni internazionali che soggiornano in Svizzera e i loro familiari), non rientrano nel campo d'applicazione della parte seconda dell'Accordo. Essi infatti non rientrano nel campo di applicazione dell'allegato I ALC (cfr. art. 3 dell'ordinanza del 22 maggio 200223 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP] in combinato disposto con l'art. 43 dell'ordinanza del 24 ottobre 200724 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA]; cfr. anche il n. 1.3.4 delle Istruzioni OLCP25) e quindi di principio nemmeno nel campo di applicazione della parte seconda dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

Art. 11

Continuità del soggiorno

Le assenze non superiori a sei mesi consecutivi, così come quelle dovute all'adempimento degli obblighi militari, non pregiudicano la validità del soggiorno.

Nell'ambito del suo diritto di rimanere previsto dal regolamento (CEE) n. 1251/7026, una persona può lasciare lo Stato di domicilio per un massimo di sei mesi all'anno; se si assenta per periodi più lunghi, perde il suo diritto di soggiornarvi.

Titolo II: Diritti e obblighi Capo 1: Diritti di soggiorno, documenti di soggiorno Art. 12

Diritti di soggiorno

I diritti di soggiorno sanciti dall'Accordo sono analoghi a quelli previsti dalle disposizioni vigenti dell'allegato I ALC.

23 24 25 26

RS 142.203 RS 142.201 www.sem.admin.ch > Pubblicazioni e servizi > Istruzioni e circolari > Accordo sulla libera circolazione delle persone > Istruzioni OLCP.

Regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, GU L 142 del 30.6.1970, pag. 24.

935

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Par. 1 Questo paragrafo si applica a tutte le categorie di soggiorno previste dall'ALC: soggiorno con attività economica (all. I, art. 2 ALC), persone che godono del diritto di rimanere (all. I, art. 4 ALC), lavoratori dipendenti (all. I, art. 6 ALC), lavoratori autonomi (all. I, art. 12 ALC) e persone che non esercitano un'attività economica (all. I, art. 24 ALC). Queste persone hanno ottenuto un diritto di soggiorno originario in virtù dell'ALC.

L'allegato I, articoli 10 e 16 ALC permette di rifiutare ai cittadini dell'altra Parte l'ammissione a un'attività economica presso la pubblica amministrazione legata all'esercizio della pubblica autorità (p. es. ammissione al servizio diplomatico).

Par. 2 Questo paragrafo si applica ai familiari e rinvia direttamente alle disposizioni dell'allegato I ALC, al fine di scongiurare qualsivoglia deroga alle disposizioni attualmente applicabili nei confronti dei cittadini svizzeri e britannici. Di conseguenza, i permessi di soggiorno dei familiari di tali cittadini devono avere la stessa durata di quelli rilasciati ai titolari del permesso principale. L'allegato I, articolo 3 ALC prevede inoltre il diritto dei familiari di esercitare un'attività economica, a prescindere dalla loro nazionalità. Quanto invece ai figli dei cittadini svizzeri e britannici che giungono nello Stato ospitante in seguito a un ricongiungimento familiare, a questi è riconosciuto il diritto di frequentare corsi di insegnamento generale e di formazione professionale. Infine, i familiari delle persone che godono del diritto di rimanere continuano a beneficiare dei diritti risultanti dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1251/70.

Par. 3 Le autorità non dispongono di alcun margine di discrezionalità nei casi in cui il diritto di soggiorno sia previsto dall'ALC. Il potere discrezionale può infatti essere esercitato soltanto a favore dell'interessato e non a suo sfavore. È esclusa ogni condizione o limitazione non prevista dall'ALC.

Art. 13

Diritto di uscita e di ingresso

Par. 1 Il diritto di entrare nello Stato ospitante e di uscirne è garantito ai cittadini svizzeri e britannici che possono avvalersi del presente Accordo e sono in possesso di un passaporto o di una carta d'identità nazionale in corso di validità, nonché ai familiari cittadini di uno Stato terzo in possesso di un passaporto valido e di ogni altro documento (p. es. un visto) previsto dalla regolamentazione Schengen applicabile alla Svizzera (par. 3).

Cinque anni dopo la data stabilita, il Regno Unito può decidere di non accettare più, per l'ingresso o l'uscita dal suo territorio, le carte d'identità svizzere non conformi alle norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) applicabili in materia di identificazione biometrica. Qualora il Regno Unito dovesse proce-

936

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dere in tal senso, la Svizzera valuterà con sufficiente anticipo quali misure attuare per farsi trovare pronta al momento dell'introduzione di tali nuove norme.

Par. 2 Questo paragrafo dispone, sotto riserva del paragrafo 3, che i detentori di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato conformemente al presente Accordo non devono disporre di un visto d'ingresso o di uscita. Questa regola concerne i titolari di un diritto di soggiorno, i frontalieri e i prestatori di servizio.

Par. 3 Questo paragrafo ricorda gli obblighi della Svizzera nel quadro della sua associazione a Schengen. Il suo status di membro associato, che le impone di recepire e applicare i futuri sviluppi dell'acquis di Schengen, potrebbe produrre una certa asimmetria nelle relazioni con il Regno Unito, ragion per cui questo si riserva il diritto di richiedere, per l'ingresso e l'uscita di cittadini svizzeri dal suo territorio, gli stessi documenti richiesti ai suoi cittadini per entrare e uscire dalla Svizzera.

L'UE si è preparata a trattare il Regno Unito come uno Stato terzo dopo il suo recesso. A causa della sua associazione a Schengen, la Svizzera adotterà, nel campo d'applicazione dell'acquis di Schengen, le stesse regole d'entrata dell'UE. Gli Stati membri di Schengen continueranno a esonerare i cittadini del Regno Unito dall'obbligo del visto per i titoli di soggiorno di breve durata, purché dispongano di un passaporto biometrico.

Il 22 marzo 201927, il nostro Collegio ha approvato le modifiche dell'ordinanza del 15 agosto 201828 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) necessarie a tal fine. Inoltre, ha deciso di esonerare i cittadini britannici dall'obbligo del visto per l'ingresso in Svizzera sia per i soggiorni di breve durata con attività lucrativa che per i soggiorni di lunga durata. In quest'ottica, è stata modificata anche l'OEV. Tale modifica avrà effetto dalla data in cui l'ALC cesserà di applicarsi alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

Dal canto suo, il Regno Unito ha confermato che, a partire dalla sua uscita dall'UE, i cittadini svizzeri saranno esonerati dall'obbligo del visto per i soggiorni di breve durata sul suo territorio. Inoltre, si è impegnato a garantire un accesso agevolato ai cittadini svizzeri che desidereranno entrare nel suo territorio e soggiornarvi a lunga durata.

Par. 4 Le Parti si impegnano ad agevolare l'ottenimento del visto per le seguenti persone che non hanno la nazionalità svizzera o britannica:

27

28

Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 22 marzo 2019 «Garantire i rapporti Svizzera ­ Regno Unito nel settore della migrazione dopo la Brexit», www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Comunicati stampa del Consiglio federale > Garantire i rapporti Svizzera ­ Regno Unito nel settore della migrazione dopo la Brexit.

RS 142.204

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­

i prestatori di servizi;

­

i familiari che, dopo la data stabilita, raggiungono un cittadino svizzero o britannico che rientra nel campo di applicazione del presente Accordo.

Art. 14

Status di soggiorno permanente

Par. 1 In Svizzera, le condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio a uno straniero sono fissate all'articolo 34 capoverso 2 LStrI29: questi deve aver soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni essere stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora, deve essere integrato e non devono sussistere motivi di revoca secondo l'articolo 62 o 63 capoverso 2 LStrI.

Siccome l'ALC non disciplina né il rilascio né la revoca di un permesso di domicilio UE/ALS, si applica la LStrI (art. 34 e 63 LStrI; cfr. art. 23 cpv. 2 OLCP). Ciononostante, occorre prendere in considerazione anche l'ALC. Infatti, poiché costituisce una limitazione alla libera circolazione delle persone, la revoca del permesso di domicilio deve essere conforme ai requisiti dell'ALC.

L'articolo 14 dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini non si fonda sull'articolo 23 ALC (cfr. n. 4.4), ma su una consolidata prassi in vigore tra il Regno Unito e la Svizzera, che viene ora inserita nel diritto svizzero in virtù del presente Accordo, soppiantando la regola generale dei dieci anni prevista all'articolo 34 capoverso 2 LStrI.

In virtù di detta prassi, i cittadini britannici possono richiedere il rilascio di un permesso di domicilio dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera di cinque anni, purché adempiano le condizioni fissate dalla LStrI (art. 34 cpv. 2 LStrI; cfr. anche il n. 3.5.2.1 delle istruzioni LStrI30). Ciò significa che i requisiti linguistici fissati all'articolo 62 OASA sono applicabili anche ai cittadini britannici.

Anche ai cittadini svizzeri nel Regno Unito il permesso di domicilio è rilasciato dopo un soggiorno di cinque anni al fine di riservare loro un trattamento pari a quello riservato ai cittadini degli Stati membri dell'UE, ai quali il diritto di soggiorno permanente è accordato sulla base della direttiva 2004/38/CE (cfr. n. 4.4).

Par. 2 Questo paragrafo si riferisce alla regola fissata all'articolo 61 capoverso 2 LStrI, che prevede il mantenimento, su domanda, del permesso di domicilio in caso di soggiorno all'estero per una durata massima di quattro anni.

Par. 3 Per garantire la compatibilità con la legislazione svizzera, questo paragrafo stabilisce che le Parti dell'Accordo possono assoggettare il mantenimento dello status di 29 30

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RS 142.20 www.sem.admin.ch > Pagina iniziale SEM > Pubblicazioni e servizi > Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri

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residente permanente alla condizione che la partenza sia annunciata, che una corrispondente richiesta sia stata presentata alle autorità competenti e che sia stata accolta.

Art. 15

Status e cambiamenti di status

L'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini autorizza i cittadini svizzeri e britannici che possono avvalersi di un diritto di soggiorno originario, concesso in virtù delle disposizioni dell'ALC, a cambiare status. A tal fine, i cittadini interessati devono però soddisfare le condizioni applicabili alla loro categoria di soggiorno. Questa disposizione concerne dunque le persone che hanno già ottenuto un diritto di soggiorno in virtù dell'ALC e sono così coperte dall'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

Per contro, i familiari di cittadini svizzeri o britannici che beneficiano di un diritto di soggiorno derivato (ricongiungimento familiare) non possono invocare l'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b) del presente Accordo, in quanto non possiedono alcun diritto di soggiorno originario. Il diritto al ricongiungimento familiare alle condizioni dell'ALC è dunque limitato alle persone che beneficiano di un diritto acquisito originario.

I frontalieri hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera, ma non hanno diritto di soggiornarvi. Per quanto concerne il cambiamento di status, questo Accordo non prevede nemmeno che il permesso per frontalieri possa essere scambiato con un permesso di breve durata o dimora.

Art. 16

Rilascio dei documenti di soggiorno

Sotto il regime dell'ALC, il Regno Unito non rilascia ai cittadini svizzeri titoli di soggiorno tesi ad attestare il loro il diritto di ingresso, soggiorno o accesso a un'attività dipendente o autonoma (cfr. commento all'art. 21). Inoltre, i prestatori di servizi non hanno bisogno di alcun titolo di soggiorno per permanenze inferiori a 90 giorni (cfr. commento all'art. 24).

In occasione del suo recesso dall'UE, il Regno Unito intende istituire un registro centralizzato della migrazione. L'articolo 16 ha lo scopo di illustrare i dettagli della procedura prevista per i cittadini svizzeri che desiderano ottenere uno status di soggiorno nel Regno Unito nel quadro di questo nuovo sistema di registrazione degli stranieri. Tutti i cittadini dell'UE, dello Spazio economico europeo (SEE) e della Svizzera sono sottoposti a questa procedura obbligatoria, il cui scopo è verificare se il richiedente benefici del diritto di soggiornare nel Regno Unito dopo il recesso di quest'ultimo dall'UE e la cessazione dell'applicabilità dell'ALC.

Il Paese ospitante può decidere che, per poter far valere i diritti derivanti dal presente Accordo, i cittadini dell'altra Parte e i loro familiari debbano presentare una nuova domanda che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 16. Quanto al Regno Unito, con il nuovo sistema di registrazione, i permessi rilasciati cessano di avere carattere dichiaratorio e assumono carattere costitutivo. Se sussiste un diritto di soggiorno (o altro), il carattere dichiaratorio subentra dal momento in cui sono adempiute le condizioni di rilascio di un permesso di dimora UE/AELS. Il permesso di dimora 939

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non fonda il diritto di soggiorno, bensì lo attesta. Al contrario, il carattere costitutivo significa che il rilascio del permesso conferisce un diritto di soggiorno al cittadino dell'altra Parte che ne fa domanda. I cittadini svizzeri residenti nel Regno Unito, che non avranno fatto richiesta di un nuovo status di soggiorno entro il termine prescritto, perderanno quindi il loro diritto di soggiorno.

Par. 1 I paragrafi 13 concernono soltanto il Regno Unito. Al termine della procedura, il richiedente ottiene un documento che attesta il suo status di residente (lett. a)). La lettera b) dispone che, per le persone che già soggiornano nel Regno Unito, il termine impartito per presentare una domanda di conferimento dello status di residente non può essere inferiore a sei mesi a contare dalla data stabilita. Tale termine è ridotto a tre mesi se la persona entra nel Regno Unito dopo la data stabilita (p. es. nel quadro di un ricongiungimento familiare dopo la data stabilita). La lettera c) prevede due casi in cui è possibile prorogare di un anno i termini di cui alla lettera b): (i) in caso di problemi tecnici che impediscono di effettuare la procedura di registrazione oppure (ii) se, secondo il Comitato misto, sussistono motivi fondati che giustificano una tale proroga. Potrebbe, per esempio, esserci un problema riguardante uno specifico gruppo di persone, che impedisce loro di presentare la domanda entro i termini impartiti.

La lettera d) si applica qualora la domanda non sia trasmessa entro il termine stabilito. Le autorità competenti sono tenute a verificare le circostanze alla base del mancato rispetto del termine. Lo scopo della presente disposizione non è di escludere determinate persone dal nuovo sistema di registrazione britannico, bensì di agevolare quanto più possibile il passaggio a questo nuovo regime.

La lettera o) consente di introdurre verifiche sistematiche del casellario giudiziale dei richiedenti in occasione della procedura di registrazione, al solo scopo di verificare l'eventuale applicabilità della riserva relativa all'ordine pubblico prevista dall'articolo 17 (cfr. commento all'art. 17). Con il presente Accordo sono introdotte condizioni più severe rispetto a quelle previste dalle attuali disposizioni dell'ALC, che prevedono una verifica del casellario giudiziale soltanto in casi
isolati e per motivi giustificati (all. I, art. 5 ALC).

Par. 2 Questo paragrafo è volto a tutelare i diritti dei cittadini svizzeri e dei loro familiari per tutta la durata della procedura di registrazione, a condizione che non trovi applicazione nessuna limitazione del diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 17 (cfr.

commento alla precedente lett. o)).

Par. 3 Questo paragrafo dispone che, in caso di rigetto della domanda di nuovo titolo di soggiorno, è possibile richiedere una decisione impugnabile dinanzi a un tribunale (cfr. art. 8). Le disposizioni del presente Accordo restano applicabili fintantoché non viene pronunciata una sentenza di ultimo grado.

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Par. 4 e 5 Questi paragrafi riguardano la Svizzera. Quest'ultima, che già dispone di un sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e richiede che tutti i cittadini stranieri presentino una domanda di rilascio del permesso di soggiorno, non intende emettere nuovi permessi di soggiorno. Una volta che l'ALC cesserà di applicarsi, i cittadini britannici residenti in Svizzera non dovranno quindi richiedere un nuovo permesso di soggiorno per beneficiare dei diritti risultanti dalle disposizioni del presente Accordo, fintantoché il loro permesso di soggiorno rimane valido.

È solo in seguito alla scadenza del permesso UE/AELS o in occasione del rilascio di un nuovo permesso a causa di una modifica dei dati che la competente autorità cantonale procederà alla consegna di un nuovo permesso basato sull'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini (cfr. n. 6, 8.1 e 8.2). L'obiettivo è di prevedere solo le modifiche indispensabili e limitare allo stretto necessario i passaggi amministrativi, in modo da contenere il carico di lavoro delle autorità cantonali.

Il paragrafo 5 prevede la possibilità, anche per la Svizzera, di esigere sistematicamente dai cittadini britannici la presentazione di un estratto del casellario giudiziale in occasione del rinnovo di permessi di soggiorno di breve durata, permessi di dimora o permessi per frontalieri. Pertanto le autorità cantonali sono libere di chiedere la consegna di un estratto del casellario giudiziale da parte dei cittadini britannici.

Art. 17

Limitazioni del diritto di soggiorno

Comportamenti illeciti possono, a seconda della loro gravità, portare a una limitazione dei diritti acquisiti in virtù dell'ALC e garantiti dal presente Accordo. È tuttavia necessario distinguere tra gli illeciti commessi prima della data stabilita (par. 1) e dopo di essa (par. 2). L'articolo 17 si applica anche a lavoratori frontalieri e prestatori di servizi (art. 20, par. 3 e 24, par. 6).

Par. 1 Gli illeciti commessi prima che l'ALC cessi di applicarsi saranno sempre valutati secondo i principi enunciati nell'allegato I, articolo 5 ALC. Secondo la giurisprudenza della CGUE, che va considerata secondo l'articolo 16, paragrafo 2 ALC, e quella del Tribunale federale, è possibile procedere a una condanna penale in questo contesto soltanto laddove sia riscontrato un comportamento personale che rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico. Un provvedimento è dunque giustificato soltanto se sussiste una minaccia attuale e sufficientemente grave per la sicurezza e l'ordine pubblici. Ciò significa che nessun provvedimento può essere disposto per motivi generali di prevenzione. Sebbene la prognosi formulata in merito al comportamento futuro della persona interessata sia da tenere in considerazione nell'ambito della ponderazione degli interessi secondo la LStrI, essa non è determinante.

L'aspetto decisivo che emerge dall'allegato I, articolo 5 ALC è invece il rischio di recidiva. È dunque necessario dimostrare in modo valido la forte probabilità che lo straniero minacci di nuovo l'ordine pubblico in futuro31.

31

Cfr. DTF 139 II 121

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Par. 2 Per i reati commessi dopo la cessazione dell'applicabilità dell'ALC trova applicazione il diritto nazionale (in Svizzera, gli art. 62 e 63 LStrI). Questo significa, per esempio, che, fatto salvo il principio di proporzionalità, una pena detentiva superiore a 12 mesi può portare alla revoca del permesso di dimora.

Art. 18

Diritti connessi

Quanto ai diritti concessi ai familiari, il presente Accordo riprende quanto disposto dall'allegato I, articolo 3, paragrafi 5 e 6 ALC. I familiari, a prescindere dalla loro nazionalità, che si ricongiungono a un cittadino svizzero o britannico in virtù del presente Accordo, hanno il diritto di accedere a un impiego remunerato. I figli di un cittadino britannico possono continuare, come sotto il regime dell'ALC, a frequentare una formazione generale, un apprendistato e una formazione professionale alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Lo stesso vale per i figli dei cittadini svizzeri nel Regno Unito.

Art. 19

Diritti dei lavoratori dipendenti e autonomi che esercitano un diritto di soggiorno e dei loro familiari

Par. 1 L'Accordo riprende il principio della mobilità professionale e geografica nonché quello della parità di trattamento, sanciti per i lavoratori dipendenti e autonomi rispettivamente all'allegato I, articoli 8 e 9 e all'allegato I, articoli 14 e 15 ALC. La mobilità geografica permette ai lavoratori dipendenti o autonomi del Regno Unito e della Svizzera di scegliere liberamente il loro luogo di domicilio su tutto il territorio svizzero o britannico. Nell'ambito della mobilità professionale, hanno inoltre il diritto di cambiare lavoro e professione o di esercitare un'attività autonoma.

Le Parti dell'Accordo hanno rinunciato a inserire un elenco dei diritti previsti dall'ALC in virtù del principio della parità di trattamento conformemente all'allegato I, articoli 9 e 15 ALC. Questi diritti si riferiscono alle condizioni di impiego, come la retribuzione o la reintegrazione professionale in caso di disoccupazione. In questo ambito i cittadini svizzeri e britannici coperti dal presente Accordo non possono essere trattati diversamente dagli altri lavoratori dei due Paesi, né possono essere discriminati positivamente con vantaggi fiscali o sociali.

Par. 2 L'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini garantisce ai familiari di lavoratori dipendenti e autonomi lo stesso grado di protezione accordato loro nel quadro dell'ALC.

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Capo 2: Frontalieri Art. 20

Diritti e limitazioni dei diritti dei frontalieri

In qualità di lavoratori dipendenti o autonomi, i frontalieri hanno diritto alla mobilità professionale e geografica (all. I, art. 8 e 14 ALC) e alla parità di trattamento (all. I, art. 9 e 15 ALC).

Questi frontalieri godono inoltre del diritto di uscita e di ingresso di cui all'articolo 13 del presente Accordo e possono essere limitati nei loro diritti in virtù dell'articolo 17.

Conservano il loro status di frontalieri, e dunque i loro diritti acquisiti, se cambiano datore di lavoro senza interrompere la loro attività lavorativa. Per contro, un periodo di disoccupazione implica la perdita dei loro diritti acquisiti garantiti dal presente Accordo. Questa differenza rispetto all'ALC è dovuta al passaggio dal carattere dichiaratorio del permesso per frontalieri a quello costitutivo (cfr. n. 4.3 e commento all'art. 16).

Art. 21

Rilascio di un documento attestante i diritti dei frontalieri

In virtù del paragrafo 1, lo Stato in cui i frontalieri svolgono la loro attività economica può prescrivere loro di richiedere un documento attestante che possono avvalersi dei diritti sanciti dal presente Accordo.

Secondo la prassi ormai consolidata, la Svizzera continuerà a imporre ai frontalieri britannici di richiedere un permesso per frontalieri, che sarà valido su tutto il suo territorio.

Capo 3: Beni immobili Art. 22

Acquisto e conservazione di beni immobili

Par. 1 I cittadini svizzeri e britannici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Accordo devono poter conservare i beni immobili acquistati prima della cessazione dell'applicabilità dell'ALC e non essere obbligati a venderli nel momento in cui lasciano il rispettivo Stato ospitante. In questo ambito non sono quindi state apportate modifiche rispetto alle attuali disposizioni dell'ALC (all. I, art. 25 ALC).

Par. 2 Una volta cessata l'applicabilità dell'ALC, le persone che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo e sono titolari di un diritto di soggiorno in Svizzera o nel Regno Unito potranno continuare ad acquistare beni immobili nello Stato ospitante. Le persone interessate possono avvalersi di questa disposizione a prescindere dal fatto che svolgano un'attività economica nello Stato ospitante o meno. Le norme applicabili devono sempre essere uguali a quelle in vigore per i cittadini dello Stato ospitante. Il paragrafo 2 precisa che, al momento dell'acquisto dell'immobile, 943

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l'interessato deve beneficiare di un diritto di soggiorno ancora valido e la sua residenza principale deve essere nello Stato ospitante.

Par. 3 I frontalieri, che per definizione non hanno la loro residenza principale nello Stato in cui svolgono la loro attività economica, potranno continuare ad acquistare beni immobili nel rispetto delle limitazioni fissate all'allegato I, articolo 25, paragrafo 3 ALC. Qualora soddisfino le condizioni del presente Accordo, godranno inoltre degli stessi diritti riservati ai cittadini svizzeri e britannici che risiedono nello Stato ospitante per quanto riguarda l'acquisto di seconde case nonché di beni immobili necessari allo svolgimento dell'attività economica.

L'acquisto di beni immobili da parte di cittadini britannici è disciplinato nella LAFE32.

Capo 4: Prestatori di servizi Art. 23

Diritti dei prestatori di servizi

L'articolo 23 disciplina i diritti acquisiti dai prestatori di servizi, tra l'altro in relazione alle prestazioni di servizi da parte di persone fisiche (regola dei 90 giorni) autonome o dipendenti.

Par. 1 Per garantire la certezza del diritto, i rapporti contrattuali tra i prestatori di servizi svizzeri e britannici e i loro clienti, e viceversa, devono continuare ad essere sottoposti al regime dell'ALC per un periodo di cinque anni (punto ii)). Essere in possesso di un contratto scritto concluso prima della data stabilita è una condizione imprescindibile per il prosieguo della prestazione di servizi oltre tale data (punto i)).

Par. 2 Prima della conclusione del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, il Comitato misto deciderà se sia opportuno prorogare i diritti acquisiti dai prestatori di servizi per ulteriori cinque anni. A tal fine, verificherà che non sussistano motivi validi che giustifichino il rifiuto della proroga.

Par. 3 In ogni caso, qualora la Svizzera e il Regno Unito dovessero concludere un accordo in materia, tale nuovo accordo, che dovrà essere conforme ai diritti e agli obblighi delle Parti di cui all'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)33, sostituirà le disposizioni in materia di prestazioni di servizi dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

32 33

944

RS 211.412.41 www.wto.org > Documents, données et ressources > Textes juridiques > Accord général sur le commerce des services (sito Internet disponibile solo in francese e inglese).

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Par. 4 Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali, il presente paragrafo si prefigge di limitare il campo di applicazione dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini rispetto a quello dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE in riferimento alle prestazioni di servizi nel settore delle professioni regolamentate. Lo scopo è di garantire che il presente Accordo si applichi soltanto ai prestatori di servizi stabiliti in Svizzera o nel Regno Unito. Un cittadino britannico potrebbe infatti risiedere in uno Stato membro dell'UE nel momento in cui fornisce i suoi servizi in Svizzera: in questo caso troverebbe applicazione l'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE e non il presente Accordo. Il presente paragrafo dispone, inoltre, che il controllo sui prestatori di servizi spetta esclusivamente alle autorità svizzere e britanniche.

Per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, questo paragrafo prevede che i prestatori di servizi che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 potranno beneficiare delle norme in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui all'ALC.

Par. 5 e 6 I prestatori di servizi sottostanno alle condizioni fissate all'articolo 13 in materia di diritto di ingresso e di uscita e all'articolo 17 in materia di riserva relativa all'ordine pubblico.

Al pari dell'ALC, l'articolo 23 non pregiudica l'applicabilità della legge sui lavoratori distaccati (LDist) né della legge federale del 6 ottobre 198934 sul collocamento e il personale a prestito. I prestatori di servizi britannici che rientrano sotto queste disposizioni sono dunque sempre soggetti alle misure di accompagnamento destinate a tutelare le condizioni di salario e di lavoro vigenti in Svizzera.

Art. 24

Rilascio di un documento attestante i diritti dei prestatori di servizi

Il presente articolo prevede la possibilità per la Svizzera e il Regno Unito di esigere che anche i prestatori di servizi richiedano un documento attestante la titolarità dei diritti previsti dall'Accordo. Per poter esercitare la loro attività in Svizzera, i prestatori di servizi britannici dovranno ricorrere anche in futuro alla procedura di notifica online e attenersi ai termini per questa previsti (p. es. regola degli otto giorni ai sensi della LDist). Contrariamente a quanto previsto per i prestatori di servizi dell'UE o dell'AELS, la Svizzera può esigere che le imprese con sede nel Regno Unito e lavoratori autonomi britannici che intendono far valere i loro diritti dispongano di un documento attestante i diritti previsti dall'Accordo (la procedura di notifica ha carattere costitutivo, cfr. commento all'art. 16).

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RS 823.11

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5.3

Parte terza: Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

L'obiettivo della parte terza è di tutelare i diritti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale garantiti dall'allegato II ALC, una volta che questo cesserà di applicarsi tra la Svizzera e il Regno Unito alla data stabilita.

La parte terza specifica quali sono le norme di coordinamento dei regolamenti (CE) n. 883/200435 e 987/200936, che continueranno a trovare applicazione per garantire la tutela dei diritti acquisiti.

Il tenore della presente parte rispecchia quello dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE, riprendendone le disposizioni e adattandole alla realtà svizzerobritannica per assicurare l'omogeneità delle procedure applicabili tra le Parti.

A grandi linee, il coordinamento sarà garantito integralmente nel caso dei lavoratori frontalieri. Per chi non è un lavoratore frontaliero, ma ha completato periodi di assicurazione nei due Stati, i diritti maturati in ragione di questi periodi sono tutelati, in particolare nell'ottica dell'ottenimento di una rendita futura, così come lo sono i diritti in materia di assicurazione sanitaria e prestazioni familiari.

Per alcuni aspetti, il contenuto e il funzionamento dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini sono subordinati all'esistenza dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE. Per tenere conto dell'incertezza che regnava durante la redazione del testo, la Svizzera e il Regno Unito si sono accordati su disposizioni specifiche da applicare nel caso in cui il Regno Unito e l'UE non dovessero raggiungere un accordo.

Art. 25

Campo di applicazione ratione personae

Il presente articolo disciplina il campo di applicazione personale della parte dedicata alla sicurezza sociale e integra il campo di applicazione personale definito all'articolo 10. Le persone interessate dalla presente parte continueranno a beneficiare di tutte le norme in materia di coordinamento dell'ALC.

Par. 1 Questo paragrafo si applica alle persone che, per quanto riguarda la sicurezza sociale, si trovano in una situazione transfrontaliera alla data stabilita, in cui l'ALC cessa di applicarsi alle relazioni tra il Regno Unito e la Svizzera. Esso elenca le diverse situazioni transfrontaliere.

Lett. a) e b) Queste lettere riguardano i cittadini svizzeri e britannici che, alla data stabilita, sono assicurati in base alla legislazione dell'altro Stato, come quei cittadini svizzeri che

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36

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Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

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vivono e lavorano in maniera permanente nel Regno Unito o quei lavoratori frontalieri britannici che risiedono nel Regno Unito e lavorano in Svizzera.

Lett. c) e d) Queste lettere riguardano invece i lavoratori distaccati, ossia i cittadini svizzeri o britannici che sono inviati temporaneamente per lavoro nell'altro Stato, ma continuano a essere soggetti alla legislazione del loro Stato di origine.

Lett. e) Questa lettera copre tutte le altre situazioni di natura transfrontaliera, in cui cittadini svizzeri o britannici che lavorano nell'altro Stato continuano a essere assicurati nel loro Stato di origine in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004, come quei lavoratori autonomi svizzeri che esercitano la loro attività in entrambi gli Stati, ma risiedono in Svizzera.

Lett. f) Questa lettera disciplina la tutela degli apolidi e dei rifugiati che si trovano in una delle situazioni di cui sopra.

Par. 2 Questo paragrafo specifica per quanto tempo le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 continueranno ad applicarsi alle persone di cui al paragrafo 1, vale a dire finché queste si troveranno in una situazione transfrontaliera.

Quanto ai lavoratori distaccati, anche i loro diritti continueranno a essere tutelati fino alla fine del periodo di distaccamento.

Par. 3 e 4 Questi paragrafi garantiscono l'applicazione delle norme in materia di coordinamento dell'ALC anche alle persone che non si trovano o non si trovano più in una situazione transfrontaliera dal punto di vista della sicurezza sociale, ma che beneficiano di un diritto a soggiornare o lavorare nello Stato ospitante. È il caso, per esempio, di quei lavoratori svizzeri distaccati nel Regno Unito, che restano a lavorare in questo Stato anche dopo la fine del periodo di distacco. I presenti paragrafi fanno sì che il coordinamento in materia di sicurezza sociale sia garantito per qualunque persona cui è riconosciuto il diritto di soggiornare o lavorare nello Stato ospitante in virtù del presente Accordo.

In tutte le situazioni illustrate qui sopra sono tenuti in considerazione anche i familiari. Il paragrafo 5 precisa, tuttavia, che sono soltanto i diritti derivati di queste persone a essere tutelati, ossia quelli posti in essere dal loro vincolo di parentela con il lavoratore.

Art. 26

Norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale

Il presente articolo definisce le norme applicabili alle persone coperte dalla parte terza e rimanda ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 nonché agli atti

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secondari da essi derivanti (decisioni e raccomandazioni) come integrati nell'allegato II ALC.

Art. 26a

Situazioni particolari

Alle persone che non si trovano o non si trovano più in una situazione transfrontaliera alla data stabilita continuano a essere riconosciuti alcuni diritti menzionati nel presente articolo, ma non quello di soggiornare o lavorare nello Stato ospitante in virtù del presente Accordo.

Par. 1 Lett. a) Sono tutelati i cittadini svizzeri e britannici che hanno acquisito diritti in ragione dei periodi di assicurazione completati nello Stato ospitante prima della data stabilita.

L'obiettivo è in particolare quello di riconoscere i periodi di assicurazione completati prima e dopo la data stabilita al fine di garantire una futura rendita.

Lett. b) e c) Il diritto al coordinamento in materia di assicurazione sanitaria viene mantenuto per le persone che, prima della data stabilita, hanno ottenuto un'autorizzazione a sottoporsi a cure nello Stato ospitante e per quelle che, alla data stabilita, si trovano temporaneamente nello Stato ospitante, per esempio i turisti.

Lett. d) Il diritto alle prestazioni familiari viene mantenuto per le persone che non si trovano in prima persona in una situazione transfrontaliera ma che, alla data stabilita, sono soggette alla legislazione di uno Stato diverso dall'altro Stato, in cui risiedono i suoi figli.

Lett. e) Le norme in materia di coordinamento continuano ad applicarsi ai familiari residenti all'estero che, alla data stabilita, vantano dei diritti derivati, come ad esempio il diritto di ricevere prestazioni in natura in caso di malattia.

Par. 2 Le norme di coordinamento per l'assicurazione malattia si applicano alle persone che beneficiano di prestazioni in virtù del paragrafo 1, lettera a), ossia essenzialmente alle persone che ottengono una rendita sulla base di periodi di assicurazione completati nello Stato ospitante. Allo stesso tempo, queste persone possono beneficiare dell'esportazione delle prestazioni familiari.

Art. 26b

Cittadini degli Stati membri dell'Unione

In materia di sicurezza sociale, l'ALC prevede un coordinamento multilaterale che coinvolge tutti gli Stati membri dell'UE e riguarda tutti i cittadini dell'UE.

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Anche i cittadini degli Stati dell'UE possono trovarsi in una situazione transfrontaliera con la Svizzera e il Regno Unito o aver acquisito diritti in questi due Stati.

Nella misura del possibile, occorre pertanto proteggere anche i loro diritti.

L'articolo 26b prevede quindi che la parte terza dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini sia applicata anche ai cittadini dell'UE, a condizione che venga concluso l'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE.

Per garantire una tutela dei diritti quanto più ampia possibile, è necessario coinvolgere anche l'UE, la quale, a sua volta, deve tenere conto, nelle sue relazioni con la Svizzera e con il Regno Unito, rispettivamente dei cittadini britannici e di quelli svizzeri (triangolazione). È per questo motivo che il presente articolo sarà applicabile a condizione che l'UE concluda accordi in tal senso con la Svizzera e con il Regno Unito. Questo stesso articolo sarà ripreso, mutatis mutandis, nell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE per tutelare i diritti dei cittadini svizzeri.

Occorre tuttavia sottolineare che tale soluzione non copre l'intera portata dell'attuale relazione multilaterale fondata sull'ALC e non permette di tutelare in modo esaustivo i diritti delle persone che si trovano in una situazione in cui sono coinvolti, nel contempo, la Svizzera, il Regno Unito e l'UE.

Art. 26c

Applicazione della presente parte in mancanza di un pertinente accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione

Questa disposizione permette di tutelare i diritti acquisiti nell'ambito delle relazioni tra Svizzera e Regno Unito anche in caso di mancato accordo di recesso del Regno Unito dall'UE.

Art. 27

Rimborso, recupero e compensazione

Le norme in materia di rimborso, recupero e compensazione di crediti continuano ad applicarsi nel caso di eventi verificatisi prima della data stabilita, anche per persone non contemplate nel campo di applicazione personale dell'articolo 25. Tuttavia, per i crediti posteriori alla data stabilita, saranno tutelati soltanto i diritti delle persone ivi contemplate.

Art. 28

Evoluzione del diritto e adeguamento degli atti dell'Unione

Par. 1 Le Parti convengono di applicare, nelle relazioni tra di esse, il diritto di coordinamento dell'UE così come integrato nell'ALC al momento della data stabilita.

Per un funzionamento ottimale delle norme di coordinamento, è tuttavia necessario che tutte le Parti applichino le stesse norme. Dal momento che viene mantenuto un legame tra la Svizzera, il Regno Unito e l'UE (art. 26b), occorre prevedere la possibilità di integrare all'interno del presente Accordo quelle stesse modifiche del diritto dell'UE che la Svizzera e il Regno Unito accetteranno di riprendere nei loro rispettivi accordi con l'UE (modifiche dei regolamenti, nuove decisioni e raccomandazioni).

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Il compito di integrare le modifiche è affidato al Comitato misto istituito dal presente Accordo. Gli atti dell'UE rilevanti in tale contesto sono elencati in un allegato dell'Accordo.

Par. 2 Per modifiche sostanziali del diritto dell'UE, l'Accordo prevede un esame specifico delle conseguenze che le nuove norme sono suscettibili di produrre per le due Parti.

Par. 3 Le modifiche dei regolamenti dell'UE rilevanti specificamente per la Svizzera o il Regno Unito (iscrizioni negli allegati dei regolamenti [CE] n. 883/2004 e 987/2009) sono elencate a loro volta in un allegato del presente Accordo.

Art. 28a

Evoluzione normativa e adeguamento degli atti dell'Unione in mancanza di un pertinente accordo di recesso

Anche qualora il Regno Unito e l'UE non dovessero raggiungere un accordo di recesso, le modifiche dei regolamenti in materia di coordinamento potranno essere integrate secondo lo stesso meccanismo adeguato alle circostanze (previa integrazione nell'ALC, su decisione del Comitato misto).

Art. 28b

Esame della parte terza in mancanza di un pertinente accordo di recesso

L'applicazione tra la Svizzera e il Regno Unito delle norme in materia di coordinamento dell'UE in mancanza di un accordo di recesso del Regno Unito dall'UE potrebbe rivelarsi difficoltosa o poco soddisfacente nella pratica e quindi non più auspicabile.

Il presente articolo prevede esplicitamente che dopo un anno la Svizzera e il Regno Unito esaminino la pertinenza delle norme applicate e, laddove lo ritengano necessario, possano modificarle.

5.4 Parte quarta: Reciproco riconoscimento di qualifiche professionali L'obiettivo della parte quarta è di tutelare i diritti acquisiti e quelli in fase di acquisizione che derivano dall'allegato III ALC relativo al riconoscimento reciproco di qualifiche professionali, il quale non sarà più applicabile tra la Svizzera e il Regno Unito a partire dalla data stabilita.

Il testo si fonda sull'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE, spingendosi tuttavia oltre per quanto riguarda i diritti in fase di acquisizione. Più precisamente, esso riprende alcune disposizioni di tale accordo, adattandole però alla realtà delle relazioni Svizzera-Regno Unito: la Svizzera, per esempio, non recepisce tutte le direttive speciali dell'UE in materia di riconoscimento delle qualifiche, mentre il Regno Unito si è mostrato molto prudente quanto alla formulazione degli articoli della presente parte e ha voluto riprendere il più fedelmente possibile il testo originale 950

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dell'accordo di recesso, fatta eccezione per i diritti in fase di acquisizione, per i quali è stata negoziata una soluzione più generosa.

In sostanza, i diritti acquisiti sono garantiti e i cittadini svizzeri e britannici hanno a disposizione un periodo di quattro anni per far valere i loro diritti in fase di acquisizione.

Art. 29

Ambito di applicazione ratione personae

Il presente articolo definisce il campo di applicazione personale della parte sul riconoscimento delle qualifiche. Non essendo qui rilevante il criterio della residenza dei cittadini svizzeri e britannici, il campo di applicazione personale risulta più ampio rispetto a quello definito all'articolo 10 del presente Accordo. Esso non include, tuttavia, i cittadini dell'UE che hanno ottenuto una qualifica e un successivo riconoscimento in Svizzera o nel Regno Unito. I cittadini dell'UE che hanno ottenuto una qualifica in Svizzera e fanno valere un riconoscimento nel Regno Unito, o viceversa, sono coperti perlopiù dall'accordo di recesso.

Art. 30

Qualifiche professionali riconosciute

È confermata la validità di tutti i riconoscimenti di qualifiche professionali ottenuti in Svizzera o nel Regno Unito prima della data di recesso del Regno Unito dall'UE, tra cui quei riconoscimenti, o documenti equivalenti, forniti in applicazione delle direttive europee recepite con l'allegato III ALC37, direttive speciali comprese. I professionisti svizzeri o britannici, che esercitano una professione regolamentata sulla base di un riconoscimento delle loro qualifiche professionali ottenuto prima della data stabilita, continueranno a poter esercitare questa professione anche dopo il recesso del Regno Unito dall'UE. Gli avvocati che esercitano la loro attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine e che sono registrati presso l'autorità competente in Svizzera o nel Regno Unito potranno continuare a esercitare l'attività a condizione che restino iscritti nel pertinente registro.

Art. 30a

Prestatori di servizi nelle professioni regolamentate

Il presente articolo integra l'articolo 23, disciplinando le prestazioni di servizi nel settore delle professioni regolamentate.

37

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.09.2005, pag. 22; direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36; direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari, GU L 307 dell'8.11.1974, pag. 1; direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18.12.1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17.

951

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Art. 31

Procedure pendenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali

Il presente articolo garantisce i diritti in fase di acquisizione, ossia in particolare quelli delle persone che hanno presentato una domanda di riconoscimento delle loro qualifiche professionali in Svizzera o nel Regno Unito prima della data stabilita o degli avvocati in attesa di essere registrati presso l'autorità competente in Svizzera o nel Regno Unito per poter esercitare la loro attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine o nello Stato ospitante.

Art. 32

Procedure di riconoscimento non ancora avviate

Il presente articolo costituisce una particolarità dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini e non trova riscontro all'interno dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE. Lo scopo è di introdurre un periodo di protezione, in cui i titolari di qualifiche professionali svizzere o britanniche, che intendono far riconoscere le loro qualifiche ma che non hanno ancora avviato la pertinente procedura di riconoscimento dopo la data stabilita, così come le persone che hanno iniziato una formazione in Svizzera o nel Regno Unito e desiderano far riconoscere le qualifiche professionali che conseguiranno dopo la data stabilita, possono avviare le procedure necessarie per il riconoscimento. Questo gruppo di professionisti avrà quindi la possibilità di avvalersi delle pertinenti norme dell'ALC per ulteriori quattro anni dalla data di uscita del Regno Unito dall'UE. Qualora una persona non dovesse concludere la formazione prima della fine di questo periodo, l'articolo 32 non garantisce invece alcuna protezione. Per ragioni legate alla certezza del diritto, le Parti non hanno infatti voluto impegnarsi sul lungo periodo.

Art. 33

Cooperazione amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali

Il presente articolo disciplina la cooperazione amministrativa in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, riprendendo esattamente il tenore dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE.

5.5 Art. 34

Parte quinta: Disposizioni finali Allegato

L'allegato I, che è parte integrante dell'Accordo, riguarda la sicurezza sociale. Le disposizioni applicabili in questo settore rimandano al diritto di coordinamento dell'UE, che si compone di due regolamenti nonché di decisioni e raccomandazioni atte a precisarne l'applicazione e l'interpretazione. Come nell'ALC, si è considerato opportuno elencare nell'allegato le decisioni e raccomandazioni applicabili tra le Parti (parte I) nonché le modifiche dei regolamenti recepite dalle Parti (parte II) e indicare le particolari modalità di applicazione, ricalcate sull'ALC, che si rendono necessarie alla luce della legislazione di ogni Parte (parte III).

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Art. 35

Testi autentici

L'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini è redatto in due copie originali in lingua inglese e tedesca, le due versioni facenti ugualmente fede.

Art. 36

Entrata in vigore e applicazione

Il presente articolo disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini nonché la sua applicazione provvisoria a partire dalla data stabilita, definita all'articolo 2, lettera b). Questo approccio garantisce che l'Accordo sarà applicabile senza interruzioni alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito alla cessazione dell'applicabilità dell'ALC.

Se il Regno Unito lascerà l'UE senza un accordo di recesso, l'Accordo si applicherà dal giorno successivo all'uscita del Regno Unito dall'UE. All'occorrenza, l'Accordo si applicherà in via provvisoria (cfr. n. 9.4), mentre, nel caso in cui sia stabilito un periodo di transizione, la data stabilita corrisponderà alla data di scadenza di tale periodo, che attualmente è prevista per il 1° gennaio 2021, salvo eventuali proroghe da parte del Regno Unito e dell'UE.

6

Punti essenziali dell'atto di attuazione

Visto l'approccio monistico del sistema giuridico svizzero, le norme del diritto internazionale producono effetti direttamente nel sistema giuridico interno, senza che sia necessario ricorrere a uno specifico atto di trasposizione per introdurle nel diritto nazionale.

Tuttavia, non tutte le norme di diritto internazionale creano diritti e obblighi diretti.

Si tratta di stabilire se una norma di diritto internazionale si rivolge soltanto allo Stato o se fonda direttamente diritti e obblighi per le persone fisiche e giuridiche.

Sono direttamente applicabili, infatti, soltanto quelle norme che sono sufficientemente concrete e precise da permettere alle persone fisiche e giuridiche di dedurne diritti o doveri sui quali possono fondare un'azione dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria38. Le autorità che attuano il diritto e i giudici possono applicare direttamente siffatte norme del diritto internazionale.

Nel caso specifico, i cittadini britannici possono invocare direttamente i diritti previsti dall'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, applicabile direttamente nella legislazione svizzera senza la necessità di trasporne alcuna disposizione.

Per l'attuazione dell'Accordo, il nostro Collegio propone alcune modifiche legislative (cfr. n. 7) di competenza delle Camere federali. L'Accordo non richiede alcun adeguamento della LStrI, in quanto è un trattato internazionale che disciplina lo status giuridico dei cittadini britannici che hanno acquisito o stanno acquisendo diritti in virtù dell'ALC prima della data stabilita, nonché quello dei loro familiari (cfr. art. 2 cpv. 1 LStrI). Dato che l'Accordo è direttamente applicabile, non è neces38

DTF 142 II 161, consid. 4.5.1; 140 II 185, consid. 4.2.

953

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sario effettuare adeguamenti di altre leggi, oltre a quelle indicate nel decreto federale.

Le modifiche di legge proposte sono integrate nel decreto federale di approvazione dell'Accordo (art. 141a cpv. 2 della Costituzione federale39 [Cost. ]) ed entreranno in vigore soltanto dopo l'approvazione delle Camere federali, mentre l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini si applicherà in via provvisoria in caso di mancanza di un accordo di recesso del Regno Unito dall'UE.

L'Accordo contiene disposizioni direttamente applicabili e, all'occorrenza, si applicherà a titolo provvisorio ai sensi dell'articolo 7b della legge del 21 marzo 199740 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). Tuttavia, al momento dell'applicazione provvisoria, le disposizioni della LAFE e della LLCA, che devono essere modificate dal decreto federale, non saranno ancora in vigore.

Fino alla loro entrata in vigore, tali disposizioni non saranno applicabili ai beneficiari dell'Accordo. Durante il periodo compreso tra l'inizio dell'applicazione provvisoria dell'Accordo e l'entrata in vigore di queste disposizioni di legge si applicheranno le disposizioni dell'Accordo.

In caso di conclusione di un accordo di recesso tra il Regno Unito e l'UE, le modifiche di legge e di ordinanze (cfr. n. 7.1) avranno effetto soltanto a partire dalla fine del periodo di transizione tra essi concordato.

7

Commento alle disposizioni dell'atto di attuazione

L'atto di attuazione contiene le proposte di modifica della LAFE e della LLCA.

7.1

LAFE

L'articolo 22 dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini mira, nel campo dell'acquisto di immobili, al mantenimento dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell'allegato I, articolo 25 ALC prima del recesso del Regno Unito dall'UE.

Conformemente all'Accordo, il mantenimento di questi diritti è ripreso nella LAFE.

Da queste modifiche non si attendono ripercussioni sul mercato immobiliare svizzero. Restano immutati l'obbligo e le condizioni di autorizzazione per l'acquisto di abitazioni di vacanza.

Ingresso La modifica della LAFE offre un'occasione per aggiornare i rimandi dell'ingresso.

L'ingresso attualmente in vigore prevede una descrizione delle competenze e rimandi agli articoli 64 e 64bis Cost. L'ingresso aggiornato resta immutato sul piano del contenuto e rimanda ora agli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 Cost.

39 40

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RS 101 RS 172.010

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Art. 5 cpv. 1 lett. a La nuova lettera a numero 2 stabilisce le condizioni d'esenzione dall'obbligo dell'autorizzazione valide per i cittadini britannici. Continuano a essere esentati da questo obbligo per qualsiasi acquisto di fondi i cittadini britannici che hanno stabilito il loro domicilio legale (ancora valido) secondo l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° ottobre 198441 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) prima della data di cui all'articolo 2 dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini e che hanno il loro domicilio effettivo in Svizzera. L'esenzione dall'obbligo dell'autorizzazione presuppone che entrambe le condizioni siano soddisfatte al momento dell'acquisto del fondo. L'acquirente che, successivamente, trasferisce il suo domicilio all'estero, non è tenuto ad alienare i fondi già acquistati conformemente al diritto. La vigente lettera a diventa la lettera a numero 1. Il termine Comunità europea viene aggiornato e sostituito con Unione europea.

Art. 7 lett. j I cittadini britannici che hanno ottenuto un permesso di lavoro (ancora valido) come frontalieri (permesso per frontalieri UE/AELS) prima della data di cui all'articolo 2 dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini possono acquistare senza autorizzazione una residenza secondaria nella regione del loro luogo di lavoro. Dato che in questo caso l'acquisto non sottostà all'obbligo di autorizzazione, non si applicano i limiti per la superficie del fondo e la superficie abitabile netta previsti dall'articolo 10 OAFE. Alla stregua di quanto vale per l'acquisto di un'abitazione principale secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera b LAFE, i frontalieri possono acquistare un'unica unità d'abitazione. L'acquirente non è tenuto ad alienare la residenza secondaria qualora non la utilizzasse più come tale. L'attuale lettera j rimane immutata e diviene la lettera j numero 1. Il termine Comunità europea viene aggiornato e sostituito con Unione europea.

Disposizione finale sulla modifica del ...

Le disposizioni finali della modifica della LAFE del 30 aprile 199742 (diritto transitorio applicabile agli atti d'acquisto e decadenza degli oneri non più prescritti dal nuovo diritto) possono essere riprese immutate.

7.2

LLCA

Art. 2 cpv. 2 e 4 Si tratta di una modifica minore volta ad estendere l'applicazione della LLCA agli avvocati cittadini del Regno Unito che hanno acquisito diritti in virtù dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. La LLCA determina nello specifico, sulla base dell'ALC, le modalità fondamentali della libera circolazione degli avvocati cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS. Gli Stati membri dell'UE (e dell'AELS)

41 42

RS 211.412.411 RU 1997 2086; FF 1997 II 1022

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e i titoli professionali ivi vigenti secondo le direttive 77/249/CEE43 e 98/5/CE44 sono elencati nell'allegato della LLCA. Considerato che l'ALC non si applicherà più alle relazioni con il Regno Unito una volta che questo avrà lasciato l'UE, fatta eccezione per i titolari di diritti ai sensi dell'Accordo, occorre modificare il campo di applicazione della LLCA.

Inoltre, un nuovo capoverso 4 precisa che le disposizioni della LLCA che si applicano agli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS valgono, per analogia, anche per gli avvocati del Regno Unito che rientrano nell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

7.3

Attuazione dell'Accordo mediante ordinanza

L'attuazione dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini richiede alcune modifiche a livello di ordinanza. Tali modifiche sono di competenza del Consiglio federale e quindi non figurano nell'atto di attuazione. Il nostro Collegio ha adottato queste modifiche il 22 marzo 2019. Esse concernono l'OASA, l'OLCP, l'ordinanza del 24 ottobre 200745 sugli emolumenti LStrI (OEmol-LStrI) e l'ordinanza SIMIC del 12 aprile 200646.

Anche se non è legata direttamente all'attuazione dell'Accordo, viene modificata anche l'OEV, dato che avrà un impatto su di esso.

Le modifiche dell'OASA, dell'OLCP, dell'OEmol-LStrI, dell'ordinanza SIMIC e dell'OEV entreranno in vigore il giorno successivo alla cessazione dell'applicabilità dell'ALC tra la Svizzera e il Regno Unito, fatta riserva per eventuali accordi bilaterali sulle future relazioni bilaterali tra il Regno Unito e rispettivamente l'UE e la Svizzera.

Sarà modificata anche la OAFE. Le modifiche entreranno in vigore a partire dall'approvazione delle modifiche della LAFE da parte delle Camere federali.

Non si escludono modifiche di altre ordinanze. Nell'eventualità, il nostro Collegio si pronuncerà in merito a tempo debito.

43

44

45 46

956

Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17.

Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo E del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36.

RS 142.209 RS 142.513

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8

Ripercussioni dell'Accordo e dell'atto di attuazione

8.1

Ripercussioni per la Confederazione

L'attuazione dell'Accordo ha ripercussioni sul rilascio e la proroga dei titoli di soggiorno dei cittadini britannici e dei loro familiari. Richiede inoltre modifiche del sistema SIMIC e della procedura di notifica.

In mancanza di un accordo di recesso tra il Regno Unito e l'UE o alla fine del periodo di transizione, i cittadini britannici passeranno dallo status di cittadini di uno Stato membro dell'UE a quello di cittadini di uno Stato terzo. Questo cambiamento implica il passaggio al sistema biometrico per i titoli di soggiorno dei cittadini britannici in Svizzera, conformemente alle regole in vigore per gli altri cittadini di Stati terzi. Di conseguenza, i cittadini britannici e i loro familiari otterranno un titolo di soggiorno biometrico al momento del rinnovo o qualora dovessero essere necessari cambiamenti del loro status.

La conversione del titolo di soggiorno cartaceo in titolo di soggiorno biometrico, nonché il cambiamento di status dei cittadini britannici, che diventeranno cittadini di uno Stato terzo titolari di diritti fondati sull'ALC, implicheranno modifiche sia del sistema SIMIC sia della procedura di notifica.

L'attuazione dell'Accordo non avrà alcuna ripercussione né dal punto di vista delle assicurazioni sociali né dal punto di vista del riconoscimento dei diplomi. Pertanto, non genererà né costi supplementari né maggiori spese per il personale.

Sono soltanto le modifiche legate al sistema SIMIC, che includono anche la procedura di notifica in vista dell'esercizio di attività lucrative di breve durata, ad avere ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Si tratta tuttavia di conseguenze di modesta entità, che non supereranno i mezzi disponibili.

8.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Per quanto concerne i diritti acquisiti o in fase di acquisizione delle persone che già beneficiano dell'ALC, i Cantoni continueranno ad applicare la procedura di trattamento delle domande relative ai permessi già in essere. Per loro, la difficoltà maggiore consisterà nel distinguere le diverse categorie di cittadini britannici presenti sul territorio svizzero e i relativi diritti.

Il gruppo di persone che possono avvalersi delle disposizioni dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini è ben definito e limitato. Si tratta esclusivamente dei cittadini svizzeri o britannici che hanno beneficiato dell'ALC prima che cessasse di essere applicabile. Pertanto, in futuro in Svizzera coesisteranno due categorie di cittadini britannici: quelli soggetti alle disposizioni dell'ALC, coperti dall'Accordo, e quelli soggetti alle disposizioni della LStrI, di un accordo temporaneo di ammissione al mercato del lavoro (cfr. n. 4.2) o di un accordo sulle future relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito.

957

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Per le autorità d'esecuzione la difficoltà consisterà nel distinguere chiaramente queste due categorie di persone. A dover affrontare il problema non saranno soltanto le autorità cantonali della migrazione, bensì anche le autorità d'esecuzione nel settore della sicurezza sociale, le quali non dispongono degli stessi strumenti a disposizione delle prime per verificare i diritti degli stranieri in questione. Una situazione, questa, di cui le autorità federali e cantonali sono in linea di massima a conoscenza: in occasione dell'introduzione graduale della libera circolazione delle persone e della sua estensione a nuovi Stati membri dell'UE, infatti, esse hanno acquisito esperienza nel distinguere tra le diverse basi legali e i diritti relativi a una stessa categoria di persone. I compiti legati a questa nuova distinzione comporteranno sicuramente oneri supplementari. In materia di sicurezza sociale, queste difficoltà d'applicazione potrebbero essere eliminate se fosse siglato un accordo bilaterale temporaneo che prevede il mantenimento delle attuali regole dell'ALC.

L'attuazione dell'Accordo prevede alcune modifiche a livello di leggi e ordinanze (cfr. n. 7), relative principalmente al rilascio e alla proroga dei titoli di soggiorno di circa 40 000 cittadini britannici e dei loro familiari rientranti nel campo d'applicazione dell'Accordo. Per i Cantoni, il passaggio a carte di soggiorno biometriche, connesse al passaggio da cittadini di uno Stato membro dell'UE a cittadini di uno Stato terzo, comporterà oneri diretti in termini sia finanziari sia di personale.

Tali costi saranno coperti dagli emolumenti più elevati percepiti per il rilascio delle carte di soggiorno biometriche.

In generale, i titoli per stranieri in formato cartaceo saranno sostituiti definitivamente con titoli in formato carta di credito a partire da giugno 2021. I Cantoni potranno però già cominciare a emettere le nuove carte a partire dal 1° novembre 2019. Questa sostituzione non è legata all'uscita del Regno Unito dall'UE e concerne i seguenti stranieri in Svizzera: frontalieri UE/AELS e frontalieri da Stati terzi, titolari di permessi N, F e S o di permessi di soggiorno Ci UE/AELS o di Stati terzi nonché titolari di permessi di soggiorno L, B, C UE/AELS.

In occasione della procedura di consultazione, diversi Cantoni hanno
auspicato un'attuazione chiara ed efficace dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini (cfr.

n. 2.1). Due Cantoni hanno chiesto in particolare di evitare l'aggiunta manuale di menzioni speciali da parte delle autorità cantonali competenti sui permessi di soggiorno o la coesistenza di procedure parallele per il rilascio dei permessi.

La SEM predisporrà le modifiche tecniche necessarie nel sistema SIMIC, le quali avranno però effetto soltanto a partire dal ritiro effettivo del Regno Unito dall'UE e dal passaggio dei cittadini britannici a cittadini di uno Stato terzo. Si prevede dunque che in una prima fase di attuazione temporanea le autorità cantonali dovranno ricorrere a soluzioni transitorie (p. es. annotazioni da apportare a mano), il che comporterà senza dubbio un onere amministrativo supplementare in questa fase iniziale.

In ottemperanza alle richieste avanzate nel quadro della procedura di consultazione, la SEM continuerà a informare le autorità cantonali competenti, mediante circolari specifiche, sugli sviluppi legati all'attuazione dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. L'UFAS informerà a sua volta le istituzioni e le autorità competenti in materia.

958

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8.3

Ripercussioni sull'economia

Garantendo la continuità dei diritti acquisiti e dei diritti in fase di acquisizione a favore dei cittadini svizzeri e britannici in virtù dell'ALC, l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini mantiene lo status quo in materia di libera circolazione delle persone prima della data stabilita. Di conseguenza, non implica altre ripercussioni per l'economia oltre alla preservazione degli interessi e la salvaguardia delle relazioni economiche tra la Svizzera e il Regno Unito.

9

Aspetti giuridici

9.1

Costituzionalità

In virtù dell'articolo 141a Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà a referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costituzionali o legislative necessarie per l'attuazione del trattato. Nel presente caso, le modifiche proposte sono oggettivamente connesse con l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini e derivano direttamente dagli obblighi ivi previsti. Si è inoltre deciso di integrare il disegno dell'atto di attuazione nel decreto di approvazione, piuttosto che sottoporlo a referendum facoltativo sotto forma di testo distinto.

La competenza della Confederazione a concludere un accordo bilaterale con il Regno Unito trova il suo fondamento nell'articolo 54 capoverso 1 Cost.

L'approvazione di simili trattati spetta fondamentalmente all'Assemblea federale (art. 166 cpv. 2 Cost.). Tuttavia, il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali se previsto da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale o, ancora, qualora si tratti di trattati dalla portata limitata (art. 166 cpv. 2 Cost., art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200247 sul Parlamento [LParl] e art. 7a LOGA).

Nel caso specifico, la competenza del Consiglio federale non trova fondamento né in una legge federale né in un trattato internazionale, dato che il campo d'applicazione dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini esula dalle materie di cui all'articolo 100 LStrI, per le quali il Consiglio federale è abilitato a concludere accordi nel settore della migrazione. Inoltre, il presente Accordo non può essere considerato di portata limitata, dal momento che non corrisponde ai criteri dell'articolo 7a capoverso 3 LOGA. In particolare, esso modifica diversi elementi relativi ai diritti e agli obblighi dei cittadini svizzeri e britannici rispettivamente nel Regno Unito e in Svizzera, impedendo quindi di invocare l'articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.

Alla luce di quanto precede, in virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. la competenza per l'approvazione dell'Accordo spetta all'Assemblea federale.

Inoltre, il presente Accordo è compatibile con l'articolo 121a Cost., dal momento che disciplina i diritti di quei cittadini britannici che hanno fatto il loro ingresso e 47

RS 171.10

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acquisito diritti in Svizzera nel quadro dell'ALC. Non si tratta dunque di regolamentare i diritti dei nuovi arrivati in Svizzera, ma quelli dei cittadini britannici che già vi risiedono. Quanto ai familiari, invece, l'Accordo prevede per loro ancora la possibilità di entrare in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare. Ciò significa che i cittadini britannici che hanno acquisito un diritto di soggiorno in virtù dell'ALC possono farsi raggiungere dai figli in Svizzera in conformità con le disposizioni dell'ALC (art. 10, par. 1, lett. e). Essendo questa possibilità già prevista dall'ALC, il presente Accordo non introduce alcun nuovo impegno internazionale ai sensi dell'articolo 121a capoverso 4 Cost. che sia contrario a questo stesso articolo.

Quanto al ricongiungimento familiare del coniuge, continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'ALC per un periodo di cinque anni a partire dalla data di cessazione dell'applicabilità dell'ALC. Dopodiché, si applicheranno le disposizioni della LStrI48.

9.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi previsti dal GATS in materia di prestazioni di servizi da parte di persone fisiche («modalità 4»; cfr. commento all'art. 23).

9.3

Forma dell'atto

In conformità con l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) e, ancora, se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la loro attuazione è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3). Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl sono considerate contenere norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze e, ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., sono considerate disposizioni importanti quelle che devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Nel caso specifico, l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini contiene alcune disposizioni generali e astratte che, se si trattasse di diritto interno, dovrebbero essere emanate sotto forma di legge federale ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. Si tratta infatti di un accordo volto a definire i diritti e gli obblighi che i cittadini svizzeri e britannici nonché i loro familiari hanno acquisito o stanno acquisendo in virtù dell'ALC in qualità di lavoratori dipendenti (frontalieri inclusi), autonomi (frontalieri inclusi), prestatori di servizi o persone che non esercitano un'attività economica.

L'attuazione dell'Accordo implica anche la modifica di due leggi federali (cfr. n. 6).

48

960

RS 142.20

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Pertanto, il decreto federale che approva l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini sottostà a referendum ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Secondo l'articolo 141a capoverso 2 Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà a referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato.

Nel presente caso le modifiche proposte sono oggettivamente connesse con l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini e derivano direttamente dagli obblighi ivi previsti. L'atto di attuazione è dunque integrato nel decreto di approvazione.

9.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non costituisce una decisione relativa a nuove disposizioni in materia di sussidi, di crediti d'impegno o di dotazioni finanziarie, quindi non è sottoposto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

9.5

Applicazione provvisoria

In caso di uscita del Regno Unito dall'UE senza accordo di recesso, l'Assemblea federale non sarà in grado di approvare l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini in tempo utile in ragione della procedura applicabile. Si solleva pertanto la questione di una sua applicazione provvisoria. L'articolo 7b LOGA prevede la possibilità per il Consiglio federale di decidere o convenire l'applicazione provvisoria di un trattato internazionale per la cui approvazione è competente l'Assemblea federale, se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. In virtù dell'articolo 152 capoverso 3bis LParl, il Consiglio federale deve a tal fine consultare dapprima le Commissioni competenti e rinunciare all'applicazione provvisoria se esse vi si oppongono in entrambe le Camere.

Il nostro Collegio ritiene che il requisito della salvaguardia degli interessi fondamentali della Svizzera sia adempiuto. Il Regno Unito è, infatti, un importante partner politico ed economico della Svizzera. Le relazioni tra i due Stati sono intense e complesse e, in conformità con la strategia «Mind the gap», è necessario tutelare lo status di soggiorno dei cittadini svizzeri che si trovano nel Regno Unito. Dall'altro lato, l'economia svizzera ha bisogno dei lavoratori britannici, e la protezione dei diritti acquisiti da questi ultimi in Svizzera è quindi anche nell'interesse dell'economia svizzera.

Quanto al criterio della particolare urgenza, secondo il nostro Collegio, esso risulta soddisfatto alla luce del fatto che si reputa necessaria un'applicazione provvisoria dell'Accordo per tutelare i diritti acquisiti dai cittadini svizzeri e britannici nei due Stati in caso di mancato accordo di recesso del Regno Unito dall'UE alla data di uscita del primo dall'UE. A causa del persistente clima di incertezza, la Svizzera non dispone né del tempo né della sicurezza in termini di pianificazione richiesti per concludere la procedura di approvazione ordinaria.

961

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Per evitare vuoti giuridici, il nostro Collegio ha quindi deciso di applicare l'Accordo in via provvisoria a partire dal giorno successivo alla fine dell'applicabilità dell'ALC tra la Svizzera e il Regno Unito. Per tutelare gli interessi preponderanti (di natura economica, politica e migratoria) e tenere conto dell'urgenza che un'uscita senza accordo di recesso del Regno Unito dall'UE produrrebbe, le Commissioni parlamentari competenti hanno accolto le nostre argomentazioni e hanno approvato all'unanimità l'applicazione provvisoria dell'Accordo (cfr. n. 3).

Inoltre, secondo l'articolo 7b capoverso 2 LOGA, l'applicazione provvisoria di un trattato internazionale cessa dopo sei mesi, se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato in questione. Per permettere l'applicazione provvisoria dell'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini in caso di uscita del Regno Unito dall'UE senza accordo di recesso, il nostro Collegio sottopone il presente messaggio al Parlamento entro il termine prescritto.

In caso di uscita del Regno Unito dall'UE con accordo di recesso, l'ALC continuerà ad applicarsi fino al termine del periodo di transizione concordato. L'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini entrerà in vigore al termine di tale fase (art. 36), ossia il 1° gennaio 2021, a meno che il Regno Unito e l'UE non decidano di prorogarla.

Dovesse profilarsi questo scenario, un'applicazione provvisoria non sarebbe necessaria, salvo nel caso in cui l'Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini non possa entrare in vigore alla fine del periodo di transizione nel quadro di una procedura di approvazione ordinaria.

962

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Elenco delle abbreviazioni AELS

Associazione Europea di Libero Scambio

CdC

Conferenza dei Governi cantonali

CE

Comunità europea

CEE

Comunità economica europea

DTF

Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero

FF

Foglio federale

GU

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

OACI

Organizzazione dell'aviazione civile internazionale

OMC

Organizzazione mondiale del commercio

PS

Partito socialista svizzero

RS

Raccolta sistematica

SECO

Segreteria di Stato dell'economia

SEE

Spazio economico europeo

SEFRI

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

SEM

Segreteria di Stato della migrazione

SIMIC

Sistema d'informazione centrale sulla migrazione

TUE

Trattato sull'Unione europea

UE

Unione europea

UFAS

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

963

FF 2020

964