Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano

Disegno

(Legge sulle epidemie, LEp) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20201, decreta: I La legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie è modificata come segue: Art. 60a

Sistema di tracciamento di prossimità per il coronavirus

Oltre al sistema d'informazione di cui all'articolo 60, l'UFSP gestisce un sistema di tracciamento di prossimità per il coronavirus (sistema PT). Il sistema PT registra la prossimità tra i telefoni cellullari di persone partecipanti al sistema e le informa se sono state potenzialmente esposte al coronavirus.

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Il sistema PT e i dati con esso trattati servono a informare le persone di cui al capoverso 1 e ad allestire statistiche sul sistema PT. Il sistema PT e i dati non possono essere utilizzati per altri scopi, in particolare dalle autorità cantonali per la prescrizione e l'esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 33­38, dalla polizia, dalle autorità penali o da servizi di informazione.

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La partecipazione al sistema PT è volontaria per tutti. Autorità, imprese e privati non possono favorire o penalizzare nessuno per la sua partecipazione o non partecipazione al sistema PT; non hanno effetto eventuali accordi derogatori.

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Il sistema PT è concepito in base ai seguenti principi: a.

per il trattamento dei dati devono essere presi tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati per evitare che i partecipanti siano identificabili;

b.

i dati sono trattati, per quanto possibile, su componenti decentralizzati e installati dai partecipanti sul loro telefono cellulare. In particolare, i dati su

FF 2020 4027 RS 818.101

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altre persone registrati sul telefono cellulare di un partecipante possono essere trattati e memorizzati esclusivamente su questo telefono cellulare;

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c.

sono raccolti o trattati in altro modo soltanto i dati necessari a determinare la distanza e la durata della prossimità e a trasmettere le informazioni, ma non dati sulla posizione;

d.

i dati sono distrutti non appena non servono più alla trasmissione delle informazioni;

e.

il codice sorgente e le specifiche tecniche di tutti i componenti del sistema PT sono pubblici.

È applicabile la legislazione federale sulla protezione dei dati.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento del sistema PT, nonché del trattamento dei dati.

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Prevede la sospensione del sistema PT, segnatamente la disattivazione o la disinstallazione di tutti i componenti installati sui telefoni cellulari, non appena il sistema PT non è più necessario alla lotta contro l'epidemia causata dal coronavirus.

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Inserire prima del titolo del capitolo 8 Art. 62a

Collegamento del sistema PT a sistemi esteri

Il sistema PT di cui all'articolo 60a può essere collegato a sistemi esteri corrispondenti se i rispettivi Stati garantiscono una protezione adeguata della personalità mediante: a.

la legislazione; oppure

b.

garanzie sufficienti, in particolare contrattuali.

Art. 80 cpv. 1 lett. f 1

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti: f.

il collegamento del sistema PT di cui all'articolo 60a a sistemi esteri corrispondenti.

Art. 83 cpv. 1 lett. n 1

È punito con la multa chiunque intenzionalmente: n.

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rifiuta a una persona, per la sua non partecipazione al sistema (art. 60a cpv. 3), un servizio da lui offerto e destinato al pubblico.

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II La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]3). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

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Entra in vigore il ... con effetto sino al 30 giugno 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

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