Termine di referendum: 10 aprile 2021 (1° giorno feriale: 12 aprile 2021)

Codice civile svizzero (Matrimonio per tutti) Modifica del 18 dicembre 2020 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 agosto 20191; visto il parere del Consiglio federale del 29 gennaio 20202, decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 92 II. Partecipazione finanziaria

Concerne soltanto il testo tedesco Art. 94

A. Capacità al matrimonio

Concerne soltanto i testi tedesco e francese Art. 96

II. Matrimonio o unione domestica registrata antecedente

1 2 3

Chi vuol contrarre matrimonio deve fornire la prova che il matrimonio antecedente o l'unione domestica registrata contratta con una terza persona sono stati sciolti o dichiarati nulli.

FF 2019 7151 FF 2020 1135 RS 210

2019-3956

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Codice civile (Matrimonio per tutti)

FF 2020

Art. 97a Abis. Elusione del diritto in materia di stranieri

L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei fidanzati manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

1

2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 98 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 102 cpv. 2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese Art. 105 n. 1 È data una causa di nullità se: 1.

al momento della celebrazione uno degli sposi era già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata con una terza persona e il matrimonio antecedente o l'unione domestica registrata non erano stati sciolti;

Art. 160 cpv. 2 e 3 Gli sposi possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere il cognome da nubile o celibe di uno di loro.

2

Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendo il cognome da nubile o celibe di uno di loro. In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo.

3

Art. 163 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese Art. 182 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 252 cpv. 2 Fra l'altro genitore e il figlio, risulta dal matrimonio con la madre oppure, se previsto dalla legge, è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice.

2

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Codice civile (Matrimonio per tutti)

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Titolo prima dell'art. 255

Capo secondo: Della genitorialità del marito o della moglie Art. 255, titolo marginale A. Presunzione I. Della genitorialità del marito

Art. 255a II. Della genitorialità della moglie

Se al momento della nascita del figlio la madre è sposata con una donna, e se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 19984 sulla medicina della procreazione, questa è considerata l'altro genitore.

1

Se muore o è dichiarata scomparsa, la moglie della madre è considerata essere l'altro genitore se l'inseminazione ha avuto luogo prima del suo decesso o del pericolo di morte o dell'ultima notizia.

2

Art. 256, titolo marginale B. Contestazione della genitorialità del marito I. Diritto all'azione

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Art. 9g 4a. Regime dei beni in caso di matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all'estero prima dell'entrata in vigore integrale della modifica del 18 dicembre 2020

Alle coppie di persone dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio all'estero prima dell'entrata in vigore integrale della modifica del presente Codice del 18 dicembre 2020 si applica retroattivamente, dalla data della celebrazione del matrimonio, il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, in quanto esse non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o patrimoniale.

1

Prima dell'entrata in vigore integrale delle disposizioni della modifica del presente Codice del 18 dicembre 2020, ogni coniuge può comunicare per scritto all'altro che il regime dei beni di cui all'articolo 18 della legge del 18 giugno 20045 sull'unione domestica registrata (LUD) è mantenuto fino al momento di detta entrata in vigore.

2

Il regime dei beni di cui all'articolo 18 LUD è mantenuto anche quando all'entrata in vigore integrale della modifica del presente Co3

4 5

RS 810.11 RS 211.231

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dice del 18 dicembre 2020 è in corso un'azione per lo scioglimento del regime patrimoniale secondo il diritto svizzero.

Le ordinanze corrispondenti prevedono che in documenti, atti e moduli i coniugi che lo desiderano siano indicati quali marito e moglie, nonché quali padre e madre dei loro figli.

4

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Mette in vigore l'articolo 9g capoverso 2 del Titolo finale del presente Codice con decorrenza sei mesi prima delle altre disposizioni.

2

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 31 dicembre 20206 Termine di referendum: 10 aprile 2021

6

FF 2020 8695

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 giugno 20047 sull'unione domestica registrata Titolo prima dell'articolo 1

Capitolo 1: Oggetto Art. 1 La presente legge disciplina gli effetti e lo scioglimento nonché la conversione in matrimonio dell'unione domestica registrata contratta da coppie omosessuali prima dell'entrata in vigore integrale della modifica del Codice civile del 18 dicembre 20208.

Art. 2 Abrogato

Capitolo 2, sezioni 1 e 2 (art. 3­8) Abrogate Art. 9 cpv. 1 lett. b e bbis Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata se: 1

b.

i partner sono parenti in linea retta oppure fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;

bbis. al momento della costituzione dell'unione domestica registrata uno dei partner era già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata e il matrimonio o l'unione domestica registrata contratti in precedenza non sono stati sciolti; Art. 26 Abrogato

7 8

RS 211.231 RU ...

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Capitolo 4a: Conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio Art. 35

Dichiarazione di conversione

In qualunque momento, i partner possono dichiarare congiuntamente a qualsiasi ufficiale dello stato civile di voler convertire l'unione domestica registrata in matrimonio.

1

Devono comparire personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile, provare la loro identità e l'esistenza dell'unione domestica registrata per mezzo di documenti, e firmare la dichiarazione di conversione.

2

Su domanda, la dichiarazione di conversione è resa in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento nel locale dei matrimoni.

3

4

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 35a

Effetti della dichiarazione di conversione

Dal momento in cui la dichiarazione di conversione è firmata, i partner sono considerati coniugati.

1

Se gli effetti giuridici di una disposizione legale dipendono dalla durata del matrimonio, la durata dell'unione domestica registrata che lo precede è computata.

2

Il regime ordinario della partecipazione agli acquisti ha effetto dalla data della conversione, salvo che i partner abbiano disposto altrimenti per convenzione patrimoniale o matrimoniale.

3

Se è stata conclusa una convenzione patrimoniale o matrimoniale, essa resta valida anche dopo la conversione.

4

2. Legge federale del 18 dicembre 19879 sul diritto internazionale privato Art. 43 cpv. 1 e 2 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 45 cpv. 2 e 3

9

RS 291

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2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

3

Abrogato

Codice civile (Matrimonio per tutti)

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Art. 50 III. Decisioni o provvedimenti stranieri

Le decisioni o i provvedimenti stranieri concernenti i diritti e i doveri coniugali sono riconosciuti in Svizzera se: a.

sono stati pronunciati nello Stato di domicilio o di dimora abituale di uno dei coniugi; o

b.

sono stati pronunciati nello Stato di celebrazione del matrimonio e la proposizione dell'azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile.

Art. 51 lett. b Per le azioni o i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono competenti: b.

per la liquidazione del regime dei beni in caso di scioglimento giudiziale del matrimonio o di separazione, i tribunali svizzeri competenti in merito (art. 59, 60, 60a, 63, 64);

Art. 52 cpv. 2 e 3 2

3

I coniugi possono scegliere fra: a.

il diritto dello Stato in cui sono ambedue domiciliati o lo saranno dopo la celebrazione del matrimonio;

b.

il diritto del luogo di celebrazione del matrimonio; e

c.

il diritto di uno dei loro Stati di origine.

L'articolo 23 capoverso 2 non è applicabile.

Art. 60a 3. Foro del luogo di celebrazione del matrimonio

Se i coniugi non sono domiciliati in Svizzera e nessuno di loro è cittadino svizzero, per le azioni di divorzio o separazione sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di celebrazione del matrimonio, sempreché sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

Art. 64 cpv. 1, primo periodo I tribunali svizzeri sono competenti per le azioni di completamento o modificazione di decisioni in materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59, 60 o 60a. ...

1

Art. 65 cpv. 1 Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se: 1

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a.

sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi;

b.

sono riconosciute in uno degli Stati di cui alla lettera a; o

c.

sono state pronunciate nello Stato di celebrazione del matrimonio e la proposizione dell'azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile.

Art. 65a I. Applicazione del capitolo 3

Le disposizioni del capitolo 3 si applicano per analogia all'unione domestica registrata.

Art. 65b Abrogato Art. 65c

II. Diritto applicabile

Se il diritto applicabile in virtù delle disposizioni del capitolo 3 non prevede norme concernenti l'unione domestica registrata, si applicano le disposizioni del diritto matrimoniale.

Art. 65d Abrogato

3. Legge del 18 dicembre 199810 sulla medicina della procreazione Art. 16 cpv. 3 Ogni membro della coppia può, in qualsiasi momento, revocare per scritto il proprio consenso.

3

Art. 23 cpv. 1 Se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo la presente legge, il rapporto di filiazione rispetto alla moglie o al marito della madre non può essere impugnato né dal figlio, né dalla moglie o dal marito della madre.

1

Art. 24 cpv. 3, frase introduttiva In merito alla donna che riceve gli spermatozoi donati, nonché in merito al marito o alla moglie vanno registrati i dati seguenti: 3

10

RS 810.11

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