19.081 Messaggio concernente la revisione del Codice civile svizzero (Cambiamento del sesso allo stato civile) del 6 dicembre 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di revisione del Codice civile (Cambiamento del sesso allo stato civile).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 dicembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2019-1666

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Compendio Il presente disegno mira a semplificare il cambiamento del sesso allo stato civile e, di conseguenza, del prenome delle persone transessuali o che presentano una variante dello sviluppo sessuale, sostituendo le procedure attuali con una dichiarazione resa dinanzi all'ufficiale dello stato civile, senza interventi medici o altre condizioni preliminari.

Contesto Nei tre giorni successivi alla nascita, ogni bambino deve essere annunciato allo stato civile con cognome/i e prenome/i, filiazione e sesso. Nella pratica questo termine è applicato in modo flessibile nel caso in cui il personale medico non sia in grado di determinare il sesso di un neonato che presenta una variante dello sviluppo sessuale. Tuttavia, per modificare l'iscrizione del sesso e del prenome, secondo le disposizioni in vigore occorre una procedura formale di rettifica.

Anche le persone transessuali si trovano in una situazione difficile. Fino a poco tempo fa potevano far riconoscere la loro identità sessuale soltanto dopo aver divorziato ed essersi sottoposte a interventi chirurgici che implicavano la loro sterilità e prevedevano la creazione di nuovi organi genitali. Sebbene oggi tali requisiti non siano più approvati, continuano a sussistere ostacoli sostanziali dovuti alla mancanza di disposizioni legali chiare. Secondo la giurisprudenza, per ottenere il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso occorre promuovere un'azione dinanzi a un tribunale. Le procedure sono molto eterogenee e sono reputate inutilmente lunghe e costose.

Contenuto del progetto I partecipanti alla consultazione relativa all'avamprogetto hanno in larga parte appoggiato la semplificazione della procedura di cambiamento del sesso e del prenome. Pertanto, il disegno mantiene i principi enunciati nell'avamprogetto. In particolare conferma la competenza dell'ufficiale dello stato civile, anche se una parte dei Cantoni avrebbe preferito una procedura analoga a quella del cambiamento del nome (cfr. art. 30 CC).

La revisione si basa sull'autodeterminazione, un principio che è stato approvato nella consultazione. Nonostante alcune critiche avanzate in relazione al requisito del consenso del rappresentante legale, in particolare per i minori capaci di discernimento, il progetto mantiene questa condizione per garantire la dovuta protezione alle
persone particolarmente vulnerabili.

Il progetto lascia immutati i rapporti familiari (matrimonio, unione domestica registrata, parentela e filiazione) e non mette in questione il carattere binario dei sessi (maschile/femminile). In particolare si rinuncia a introdurre una terza opzione di genere (questione che sarà trattata in un rapporto separato del Consiglio federale in adempimento dei postulati Arslan 17.4121 e Ruiz 17.4185). Va infine sottolineato che le dichiarazioni di cambiamento del sesso fatte in modo abusivo o alla leggera potranno essere rifiutate, lasciate prive d'effetto e sanzionate.

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Indice Compendio

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Situazione iniziale 1.1 Bambini e adulti che presentano una variante dello sviluppo sessuale 1.2 Persone transessuali

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Punti essenziali del progetto

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Valutazione della soluzione proposta 3.1 Autorità competente 3.2 Mantenimento del sistema binario (maschile/femminile) 3.3 Legge sulle sterilizzazioni 3.4 Legge sui documenti d'identità

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Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo 4.1 Diritto internazionale 4.1.1 Nazioni unite (ONU) 4.1.2 Commissione internazionale dello stato civile (CIEC) 4.2 Rapporto con il diritto europeo 4.2.1 Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo 4.2.2 Lavori del Consiglio d'Europa 4.2.3 Unione europea 4.3 Diritto comparato 4.3.1 Malta 4.3.2 Germania 4.3.3 Austria 4.3.4 Francia 4.3.5 Italia 4.3.6 Lussemburgo

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Attuazione

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Interventi parlamentari

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Pareri espressi nella consultazione

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Commento agli articoli 8.1 Modifiche del Codice civile: art. 30b D-CC 8.1.1 Dichiarazione di modifica dell'iscrizione del sesso dinanzi all'ufficiale dello stato civile (cpv. 1) 8.1.2 Scelta di nuovi prenomi in concomitanza con la dichiarazione di modifica dell'iscrizione del sesso (cpv. 2) 8.1.3 Mantenimento dei rapporti retti dal diritto di famiglia (cpv. 3) 8.1.4 Consenso del rappresentante legale (cpv. 4)

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8.2 9

Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato: art. 40a D-LDIP

Ripercussioni 9.1 Ripercussioni per la Confederazione 9.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 9.3 Ripercussioni sulla società e sull'economia 9.4 Ripercussioni sull'uguaglianza tra uomo e donna 9.5 Ripercussioni per le infrastrutture informatiche

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10 Programma di legislatura

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11 Aspetti giuridici 11.1 Costituzionalità 11.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 11.3 Forma dell'atto 11.4 Subordinazione al freno alle spese 11.5 Delega di competenze legislative 11.6 Conformità alla legislazione sulla protezione dei dati

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12 Bibliografia

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Codice civile svizzero (Cambiamento del sesso allo stato civile) (Disegno)

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Messaggio 1

Situazione iniziale

Il presente disegno prevede una revisione del Codice civile (CC) 1 volta a facilitare la modifica dell'iscrizione ufficiale del sesso e del prenome. Questa revisione mira principalmente a semplificare la situazione delle persone transessuali, ma è vantaggiosa anche per i bambini, gli adolescenti o gli adulti che presentano una variante dello sviluppo sessuale.

1.1

Bambini e adulti che presentano una variante dello sviluppo sessuale

Ogni anno in Svizzera nascono una quarantina di bambini il cui sesso è difficile da stabilire con certezza. Va sottolineato che, a seconda della definizione adottata, il numero di bambini che presentano una variante dello sviluppo sessuale potrebbe essere superiore o inferiore2.

1 2

RS 210 Questa cifra è menzionata nel comunicato stampa del Consiglio federale del 6 luglio 2016 «Persone con caratteristiche sessuali ambigue: promuovere la sensibilità». Dal 2006 al 2010, l'assicurazione per l'invalidità (AI) ha rimborsato i costi di provvedimenti medici per intersessualità a una trentina di bambini in media all'anno (parere del Consiglio federale del 6 giugno 2011 in adempimento dell'Ip. Margret Kiener Nellen 11.3265 «Varianti dello sviluppo sessuale. Quale prassi?» del 18 marzo 2011, consultabile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 11.3265). Il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) calcola invece che i neonati che presentano una variante dello sviluppo sessuale siano tra i 20 e i 100 all'anno (cfr. studio «Teilstudie 3: LGBTI ­ Juristische Analyse», pag. 55 disponibile in tedesco sul sito www.skmr.ch > Geschlechterpolitik > Publikationen > Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen). Nel 2010 in Svizzera si sono contate 80 290 nascite, nel 2017 87 381 (Ufficio federale di statistica, Annuario statistico della Svizzera 2019, pag. 44). Le nascite di bambini che presentano una variante dello sviluppo sessuale sono dunque una su 8004400; secondo la Commissione nazionale d'etica in materia di medicina (CNE) questo rapporto è di una su 30005000 (cfr.

parere «Prassi in materia di varianti dello sviluppo sessuale. Aspetti etici dell'approccio all'«intersessualità»», cap. 1.1, disponibile sul sito www.nek-cne.admin.ch/it > Pubblicazioni > Pareri > n. 20/2012). Il documento tematico «Droits de l'homme et personnes intersexes», pubblicato nel 2015 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa (disponibile in francese e inglese sul sito www.coe.int > Explorer > Commissaire aux droits de l'homme > Documents > Publications) indica un tasso di una nascita su 15002000. Questo documento menziona anche forme di varianti sessuali più sottili, che rappresentano una percentuale dell'1,7 % delle nascite (pag. 16 seg.). Altre fonti menzionano un tasso dello 0,054 %; cfr. Büchler/Cottier, Legal Gender Studies, Rechtliche Geschlechterstudien, Eine kommentierte Quellensammlung, Zurigo/San Gallo, 2012, pag. 395. Secondo un'indagine condotta nella seconda metà del 2018 dall'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) presso organizzazioni interessate, personale
medico e autorità dello stato civile, gli interpellati ricevono ogni anno l'annuncio della nascita di 810 bambini che presentano una variante dello sviluppo sessuale.

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Queste persone, designate anche come «intersessuali», «intersex» o «intersessuate»3, presentano caratteristiche cromosomiche, genitali od ormonali che non corrispondono alla norma delle categorie «maschile» e «femminile» usate in medicina. I termini summenzionati hanno sostituito quello di «ermafrodita», utilizzato dai medici nei secoli XVIII e XIX. Varianti dello sviluppo sessuale 4 di questo tipo possono essere constatate allo stadio prenatale, dopo la nascita, durante la pubertà o anche più tardi in età adulta. La medicina contemporanea utilizza questa nozione in modo generico per designare una pluralità di diagnosi che differiscono per cause, manifestazioni ed evoluzione5.

Nei tre giorni successivi alla nascita, ogni bambino deve essere registrato presso lo stato civile con la sua identità completa, ossia con il suo cognome e i suoi prenomi, la sua filiazione e il suo sesso6. Il diritto svizzero applica un sistema binario7, per cui, in funzione delle constatazioni mediche8, al neonato deve essere attribuito o il sesso femminile o quello maschile. Come evidenziato dalla Commissione nazionale d'etica per la medicina umana (CNE) nel parere del novembre 20129, richiesto dal nostro Consiglio in seguito alle interpellanze parlamentari Kiener Nellen e Glanzmann del 201110, talvolta sono stati praticati interventi chirurgici correttivi su neonati e bambini in tenera età che godevano di buona salute.

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Il termine «intersessuato» è usato in particolare dalla Commissione europea nella versione francese del documento «Les personnes trans et intersexuées, La discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre et l'expression de genre envers», Lussemburgo, 2012; il documento è disponibile, oltre che in francese, anche in tedesco e inglese sul sito www.publications.europa.eu > Publications de l'UE.

La CNE preferisce questo termine a «disturbi dello sviluppo sessuale» o «disorder of sex development» (DSD), che possono avere un carattere stigmatizzante. Cfr. anche Werlen/Shaha/Streuli, «Unterstützung der Eltern nach IVG bei Geschlechtsvarianten (DSD/VSD-)», in: Jusletter 29 agosto 2016, pag. 5.

Commissione nazionale d'etica per la medicina umana (CNE), «Prassi in materia di varianti dello sviluppo sessuale. Aspetti etici dell'approccio all'"intersessualità"», cap. 1.1, disponibile sul sito www.nek-cne.ch > Pubblicazioni > Pareri > n. 20/2012.

Cfr. anche «La discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre en Europe», pubblicato nel 2011 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, pag. 141 seg., disponibile in francese e inglese sul sito www.coe.int > Explorer > Commissaire aux droits de l'homme > Documents > Publications.

Art. 39 CC e art. 8, 35 e 91 dell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2).

Thomas Geiser, «Amtliches Geschlecht, Die Natur ist bunter als das Recht», in: NZZ dell'11 settembre 2015, pag. 10.

Ad oggi, in Svizzera non esiste alcuna raccomandazione sulla determinazione del sesso, che è dunque un dato sperimentale lasciato all'apprezzamento del medico. Nel suo parere concernente le «varianti dello sviluppo sessuale» del 16 dicembre 2016 (disponibile in francese e tedesco sul sito www.assm.ch > Publications > Prises de position), la Commissione centrale d'etica (CCE) dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) ha rinunciato a elaborare direttive medico-etiche in materia.

«Prassi in materia di varianti dello sviluppo sessuale». Aspetti etici dell'approccio all'«intersessualità», pag. 19 (raccomandazione n. 11), disponibile sul sito www.nek-cne.ch > Pubblicazioni > Pareri > n. 20/2012.

Ip. Kiener Nellen 11.3265 «Varianti dello sviluppo sessuale. Quale prassi?» del 18 marzo 2011, disponibile
sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 11.3265, e Ip. Glanzmann 11.3286 «Interventi di chirurgia plastica genitale su bambini con caratteri sessuali ambigui», della stessa data, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 11.3286.

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Sul piano giuridico, la CNE ha raccomandato di permettere alle autorità dello stato civile di modificare l'indicazione del sesso nell'atto di nascita senza complicazioni burocratiche. In quest'ottica, il 1° febbraio 2014 l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) ha adottato una Comunicazione ufficiale11 che impone alle autorità dello stato civile di consentire più facilmente la rettifica della menzione del sesso sulla base degli attestati medici forniti. Si noti che la Comunicazione ufficiale sopraccitata non vincola le autorità al di fuori dello stato civile né i privati. Il diritto in vigore impone una procedura di rettifica amministrativa o giudiziaria12. La Comunicazione ufficiale, pur avendo certamente semplificato la vita delle persone interessate 13, è stata giudicata insufficiente in particolare dal Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) nel suo studio sull'accesso alla giustizia in caso di discriminazione, pubblicato nel luglio 201514.

In questo studio, il CSDU pone l'accento sui diritti fondamentali delle persone che presentano una variante dello sviluppo sessuale e in particolare sul loro diritto al rispetto della dignità umana e dell'integrità fisica, nonché sul diritto di essere trattate in modo non discriminatorio15. Il CSDU riprende le preoccupazioni della CNE e condanna in particolare le operazioni chirurgiche affrettate. Rammenta inoltre che è necessario poter modificare l'indicazione del sesso allo stato civile senza complicazioni burocratiche, in quanto l'elemento determinante è la percezione della persona interessata, fattore che prevale sulle caratteristiche sessuali fisiche. Suggerisce inoltre la possibilità di posporre temporaneamente l'iscrizione del sesso presso lo stato civile.

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«Intersessualità: Iscrizione e modifica del sesso e dei nomi nel registro dello stato civile», Comunicazione ufficiale UFSC n. 140.15 del 1° febbraio 2014; disponibile sul sito www.ufsc.admin.ch > Direttive > Comunicazioni ufficiali UFSC.

Se emerge che il sesso attribuito alla nascita non è corretto, si può procedere alla rettifica della menzione nel registro dello stato civile. Le autorità dello stato civile rettificano d'ufficio errori che dipendono da sbaglio o disattenzione manifesti (art. 43 CC). Negli altri casi la rettifica è ordinata dal giudice su domanda dell'interessato o, se del caso, dei suoi genitori o dei suoi rappresentanti legali. Anche le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile possono chiedere la rettifica dei dati al giudice (art. 42 CC). La decisione viene poi inserita nel registro dello stato civile con relativa modifica dell'iscrizione del sesso.

Durante la seconda metà del 2018, l'UFSC ha condotto un'indagine tra organizzazioni interessate, personale medico e autorità dello stato civile per determinare l'eventuale esigenza di adeguare la regolamentazione in vigore in seguito all'adozione della Comunicazione ufficiale del 1° febbraio 2014. È emerso che gli ufficiali dello stato civile sono in grado di trovare soluzioni pragmatiche per registrare la nascita di bambini che presentano una variante dello sviluppo sessuale (pari a 810 all'anno).

Cfr. lo studio «Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen» n. 3.43.7, disponibile in tedesco e francese sul sito www.skmr.ch > Geschlechterpolitik > Publikationen > Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen. Cfr. anche lo studio specifico «Teilstudie 3: LGBTI ­ Juristische Analyse», pag. 25 segg. e 54 seg. (disponibile in tedesco allo stesso indirizzo Internet) e il parere concernente le «varianti dello sviluppo sessuale» del 16 dicembre 2016 della Commissione centrale d'etica (CCE) dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) (disponibile in francese e tedesco sul sito www.assm.ch > Publications > Prises de position), nonché Balzaretti, «Les opérations non consenties d'assignation sexuelle sur les enfants intersexes: enjeux actuels en droit suisse», in: Le consentement en droit, Schulthess éditions romandes, Ginevra 2018, pag. 135 segg., e Werlen, «Persönlichkeitsschutz und höchstpersönliche Rechte bei Kindern mit einer Geschlechtsvariante (DSD)», in: Jusletter 24 agosto 2015, pag. 15 segg.

Art. 7, 8 cpv. 2 e 10 cpv. 2 Cost.

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Il nostro Consiglio ha preso atto di questo studio nel suo rapporto del 25 maggio 2016 in adempimento del postulato Naef 12.354316, impegnandosi ad approfondire queste raccomandazioni17. Sulla scorta di dette raccomandazioni, la presente revisione intende sburocratizzare il cambiamento di sesso e del prenome dei bambini e degli adulti che presentano una variante dello sviluppo sessuale.

1.2

Persone transessuali

Per persone transessuali si intendono le persone che hanno un'identità sessuale diversa dal sesso loro attribuito alla nascita18. Secondo estrapolazioni basate sui dati forniti dalla letteratura specializzata, in Svizzera vi sono tra le 100 e le 200 persone transessuali che hanno subito un'operazione o per le quali è prevista un'operazione19. Le persone transessuali che sono passate dal sesso maschile a quello femminile sottoponendosi a un'operazione sono pari a una persona su 30 000, mentre quelle passate dal sesso femminile a quello maschile sono pari a una persona su 100 000. Nel complesso, però, le persone transessuali costituiscono una percentuale superiore della popolazione20, dato che le cifre precitate non includono le persone che non possono sottoporsi a un intervento chirurgico, in particolare a causa della loro età o del loro stato di salute21.

In questo settore, negli ultimi anni si osservano importanti cambiamenti di mentalità e di percezione del fenomeno. Infatti, si sta verificando una depatologizzazione, che si concretizza rimettendo in discussione la classificazione della transessualità come

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N. 2.3 e 2.3.2; disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 12.3543.

N. 4.3.7 e 5.

Per una definizione completa cfr. «La discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre en Europe», pubblicato nel 2011 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, pag. 142 seg., disponibile in francese e inglese sul sito www.coe.int > Explorer > Commissaire aux droits de l'homme > Documents > Publications.

Parere del Consiglio federale relativo all'Ip. Kiener Nellen 11.3265 «Varianti dello sviluppo sessuale. Quale prassi?», disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 11.3265. Nel suo parere del 25 settembre 2018, la Commissione federale per le questioni femminili (CFQF) si rammarica che in Svizzera non esista alcuna statistica affidabile. Secondo la CFQF, la cifra delle persone transessuali operate, quantificate tra le 100 e le 200 nel parere del Consiglio federale del 2011, è almeno 10 volte più elevata.

La CFQF fa rilevare che un centro medico specializzato di Zurigo conta da solo tra i suoi pazienti 500 persone transessuali; la metà di loro ha ottenuto un cambiamento di sesso ufficiale e almeno l'80 % ha subito operazioni di attribuzione sessuale.

«Protection des droits de l'homme des personnes transgenres, Petit guide sur la reconnaissance juridique du genre», Edizioni del Consiglio d'Europa, 2016, pag. 5, nota a piè di pagina 2; disponibile in francese e inglese sul sito www.coe.int > Droits de l'homme > Orientation sexuelle et l'identité de genre ­ LGBT > Ressources > Publications.

Secondo alcuni studi americani, le persone transessuali costituiscono l'1 o il 2 % della popolazione; Le Temps «Etats-Unis, Les transgenres au coeur de la bataille des toilettes», 22 dicembre 2016; disponibile in francese sul sito www.letemps.ch.

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malattia mentale22. Sul piano giuridico, il riconoscimento del cambiamento di sesso presupponeva fino a poco tempo fa che la persona interessata non fosse sposata e che si sottoponesse a un intervento chirurgico finalizzato alla sterilizzazione e alla creazione di organi genitali del sesso desiderato. Il divorzio e gli interventi medici, imposti come condizione preliminare per cambiare ufficialmente sesso, sono oggi considerati come requisiti contrari ai diritti fondamentali non solo delle persone interessate, ma anche dei loro congiunti.

In una decisione di principio del 1° febbraio 2011, il Tribunale di appello del Cantone di Zurigo ha scartato la necessità di un intervento chirurgico come condizione preliminare per il riconoscimento del cambiamento di sesso 23. In seguito a questi sviluppi, il 1° febbraio 2012, l'UFSC ha indirizzato un parere giuridico24 alle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, istruendole di informare i tribunali incaricati di trattare una domanda di cambiamento di sesso in merito alla rinuncia ai requisiti precitati e chiedendo loro di comunicare eventuali giudizi contrari all'Ufficio federale di giustizia (UFG), affinché questo possa all'occorrenza contestarli25. Si constata con piacere che i tribunali hanno in generale seguito questo

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Cfr. la Risoluzione 2048 (2015) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa «La discrimination à l'encontre des personnes transgenres en Europe», n. 6.3.3, (disponibile in francese e inglese sul sito www.assembly.coe.int > FR > Travaux > Documents > Textes adoptés > 2048), l'opuscolo «La discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre en Europe», pubblicato nel 2011 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, pag. 25 (disponibile in francese e inglese sul sito www.coe.int > Explorer > Commissaire aux droits de l'homme > Documents > Publications), nonché Recher/Garcia Nunez, «Frau, Mann ­ Individuum, Die neuen medizinischen Empfehlungen zur Begleitung von Transmenschen und ihre Auswirkungen auf die Leistungspflicht nach KVG» in: Jusletter 18 agosto 2014, pagg. 5 e 7. Per gli sviluppi presso l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) cfr. n. 4.1.1.

La decisione con il numero di riferimento è disponibile in tedesco sul sito www.gerichte-zh.ch > Entscheide. Essa è riprodotta nella Rivista della protezione dei minori e degli adulti 2012, pag. 55 segg. È anche citata e parzialmente riprodotta in Büchler/Cottier, Legal Gender Studies, Rechtliche Geschlechterstudien, Eine kommentierte Quellensammlung, Zurigo/San Gallo, 2012, pag. 405 segg.

«Transessualità», parere giuridico del 1° febbraio 2012; disponibile sul sito www.ufsc.admin.ch > Documentazione > Problematiche dell'UFSC.

Art. 42, 45 cpv. 3 CC e 90 OSC.

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cambiamento della prassi, come si evince sia dal contenuto26 che dall'aumento del numero di decisioni adottate e comunicate per registrazione allo stato civile dal 201127.

Come la comunicazione ufficiale dell'UFSC in materia di intersessualità (cfr.

n. 1.1), anche il parere giuridico sulla transessualità28 non vincola né le autorità al di fuori dello stato civile né i privati. In particolare, questo parere non mette in dubbio il principio secondo cui il cambiamento di sesso deve essere pronunciato da un

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Cfr. in particolare, la decisione della Tribunale d'appello del Cantone di Soletta del 2 febbraio 2017, pubblicata in: FamPra.ch 2017, pag. 526 segg. e riassunta in: Fountoulakis, Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, Ginevra 2018, pag. 233 seg.; la decisione del Tribunale regionale di Berna del 22 agosto 2016, pubblicata in: FamPra.ch 2017, pag. 286 segg. e riassunta in: Fountoulakis, Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, Ginevra 2018, pag. 233; la decisione del Tribunale distrettuale di Zurigo del 25 luglio 2016, pubblicata in: FamPra.ch 2017, pag. 289 segg. e riassunta in: Fountoulakis, Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, Ginevra 2018, pag. 233; la decisione del Tribunale d'appello del Cantone di Vaud, del 13 luglio 2015, pubblicata in: JdT 2015 III 237, con nota di Denis Piotet; la decisione del Tribunale civile del Cantone di Basilea Città del 16 febbraio 2015, pubblicata in: FamPra.ch 2015, pag. 671 segg., nonché diverse sentenze citate nella nota a piè di pagina n. 142 in Büchler, Reproduktive Autonomie und Selbsbestimmung, Dimensionen, Umfang und Grenzen an den Anfängen menschlichen Lebens, Basilea, 2017, pag. 39. Cfr. anche le decisioni citate nel contributo di Bertholet/Sheybani, «Quels droits pour les personnes transgenres en 2019», pubblicato in: Revue de l'avocat 2019, pag. 203 segg., nel contributo di Papaux van Delden, «Mariage, partenariat enregistré, concubinage: évolutions récentes en matière de conclusion et validité», pubblicato in: FamPra.ch 2017, pag. 913 segg. (nota a piè di pag. 29) e nel contributo di Patry, «L'impact en Suisse de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "Y. Y. c. Turquie" sur la question de la stérilisation prévue par le régime suisse actuel en matière de reconnaissance officielle de changement de sexe», in: L'influence du droit de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit suisse, Ginevra 2016. pag. 89 segg. (pag. 104 seg.).

Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità di vigilanza sullo stato civile all'UFSC, si constata un aumento del numero di cambiamenti di sesso probabilmente dovuto, perlomeno in parte, alla soppressione del requisito della sterilizzazione. Nel 2011 nel registro elettronico dello stato civile (sistema Infostar) sono stati iscritti
25 cambiamenti di sesso, nel 2012 52, nel 2013 39, nel 2014 89, nel 2015 75, nel 2016 92, nel 2017 131 e nel 2018 173. Si sottolinea che queste cifre comprendono non solo le decisioni prese da tribunali svizzeri nell'anno indicato, ma anche i cambiamenti di sesso di cittadini svizzeri avvenuti all'estero. Questi casi sono a volte trasmessi e quindi trascritti in Svizzera molti mesi o anni dopo la decisione straniera.

L'associazione Transgender Network Switzerland propone di sostituire il termine «transessualità», dotato di una connotazione medica, con il termine «transidentità»; cfr. la brochure «Trans* Brochure d'information rédigée par des personnes trans* pour les personnes trans* et pour toutes les autres», 2016/2017, pagg. 7 e 74; disponibile in tedesco e francese sul sito www.transgender-network.ch > Information.

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tribunale29. Anche se il parere succitato è visto come un'evoluzione positiva, questa misura resta insufficiente. Nel suo studio sull'accesso alla giustizia in caso di discriminazione, pubblicato nel luglio 201530, il CSDU rammenta i diritti fondamentali delle persone transessuali e in concreto il loro diritto di essere trattate in modo non discriminatorio, il loro diritto al rispetto dell'integrità fisica e il loro diritto all'autodeterminazione come elemento della protezione della sfera privata 31. Il CSDU giudica favorevolmente il fatto che il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso sia ormai svincolato da requisiti medici e dalla condizione del divorzio, pur sottolineando la necessità di introdurre nella legge una procedura di cambiamento del sesso fondata sull'autodeterminazione che sia più semplice, più rapida e meno onerosa. Inoltre, auspica che sia esaminata l'opportunità di prevedere una terza opzione di genere.

Come indicato in precedenza al numero 1.1, il nostro Consiglio ha annunciato queste riforme nel suo rapporto del 25 maggio 2016 in adempimento del postulato Naef 12.354332.

2

Punti essenziali del progetto

La revisione prevista mira a inserire nella legge una procedura semplice di modifica dell'iscrizione del sesso e, di conseguenza, del prenome, fondata sull'autodeterminazione delle persone interessate.

Oltre alla semplificazione della procedura, la revisione prevede tre linee d'intervento: ­ 29

30

31 32

mantenimento dell'iscrizione del sesso alla nascita; DTF 143 III 284, 119 II 264, 92 II 128. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il cambiamento di sesso costituisce un'azione sui generis. La prassi giudiziaria più recente si basa anche sull'art. 42 CC in vigore dal 2000. Si sottolinea, inoltre, che, contrariamente ad altri Stati (come la Germania, cfr. n. 4.3.2 del presente rapporto), la Svizzera non ha adottato alcuna legge in materia (Bohnet, Actions civiles, Volume I: CC et LP Personnes, famille, successions, droits réels, poursuite pour dettes et faillite, 2a ed., Basilea, 2019, § 8 Changement de sexe et rectification de l'état civil, pag. 105 segg.; Kuzniar/Savary, «Änderung von Namen und amtlichen Geschlecht bei Transmenschen in der Schweiz, Der lange Weg zur staatlichen Anerkennung», in: ex/ante 1/2017, pag. 40; Graf-Gaiser/Montini, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Basilea 2018, art. 42 n. 4; Montini, Commentaire romand, Code civil I, 2010, art. 42 n. 5; Recher, «Les droits des personnes trans*», in: Ziegler/Montini/Ayse Copur (a c. di), Droit LGBT, Droits des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres en Suisse, Basilea 2015, pagg. 124 e 138.

L'iscrizione del sesso e la sua modifica nel registro dello stato civile sono menzionate soltanto nell'OSC (art. 7 cpv. 2 lett. o, 8 lett. d, 20 cpv. 3, 20a cpv. 5, 40 cpv. 1 lett. j, 55 cpv. 2 lett. c, 64 cpv. 2 lett. b, 75c cpv. 1 lett. b e 98 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 lett. c).

Cfr. lo studio «Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen» n. 3.43.7; disponibile in tedesco e francese sul sito www.skmr.ch > Geschlechterpolitik > Publikationen > Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen. Cfr. anche lo studio specifico «Teilstudie 3: LGBTI ­ Juristische Analyse», pag. 25 segg. e 54 seg. (disponibile in tedesco allo stesso indirizzo Internet).

Art. 8 cpv. 2, 10 cpv. 2 e 13 Cost.

N. 2.3, 2.3.2, 4.3.7 e 5; disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 12.3543.

747

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­

mantenimento del carattere binario dei sessi;

­

considerazione degli interessi dei familiari e della situazione specifica dei bambini.

Le proposte avanzate possono essere riassunte come segue.

Il CC e le sue disposizioni d'esecuzione sono adeguate in modo da permettere alle persone che hanno la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile di modificare tale iscrizione mediante una dichiarazione resa dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale occasione, la persona interessata sceglie uno o più prenomi conformi al suo nuovo sesso; se porta un cognome soggetto a declinazione (p. es. un patronimico slavo33), anche questo viene adeguato al nuovo sesso. La scelta di un nuovo prenome è soggetta agli stessi principi imposti ai genitori di un neonato (cfr. n. 8.1.2). Il cambiamento di cognome come tale non sarà liberalizzato. In particolare la procedura attualmente prevista dall'articolo 30 CC rimarrà applicabile al cambiamento di patronimico motivata dall'intento di tutelare una persona molestata per la sua identità sessuale34.

Se la persona interessata dal cambiamento di sesso è sposata, la coppia rimane unita dal vincolo matrimoniale. Il divorzio è possibile secondo le disposizioni legali in vigore, che restano immutate. Le unioni domestiche registrate sono soggette a regole analoghe. Non vengono modificati nemmeno i vincoli di filiazione.

La revisione non intacca il principio dell'iscrizione del sesso alla nascita secondo un sistema binario (maschile/femminile)35 e non esamina né la possibilità di introdurre un terzo genere né di rinunciare all'iscrizione del sesso allo stato civile. Queste opzioni sono oggetto dei tre postulati Arslan (17.4121), Ruiz (17.4185) e Flach

33

34

35

748

DTF 131 III 201. Per tenere conto dell'identità sessuale dell'interessato, il Tribunale federale ha accolto la richiesta di iscrivere un bambino nato fuori dal matrimonio non con il cognome della madre «Dzieglewska», corrispondente alla forma femminile di questo patronimico polacco, ma con la forma maschile «Dzieglewski».

Nell'ambito della procedura di consultazione relativa all'avamprogetto, un'associazione ha espresso il desiderio che, in una tale situazione, si possa effettuare una dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile anche per cambiare il cognome.

Dato che esistono persone che presentano varianti dello sviluppo sessuale, il carattere binario dei sessi è rimesso in discussione e a volte considerato come un costrutto sociale; cfr. Werlen, Persönlichkeitschutz des Kindes, höchstpersönliche Rechte und Grenzen elterlicher Sorge im Rahmen medizinischer Praxis. Das Beispiel von Varianten der Geschlechtsentwicklung und DSD, Berna 2014, pagg. 19, 100 segg., 515 seg. Cfr. anche Büchler/Cottier, Legal Gender Studies, Rechtliche Geschlechterstudien, Eine kommentierte Quellensammlung, Zurigo/San Gallo, 2012, pag. 394 segg., Montini, «Garçon ou fille? Tertium non datur?

Ce que la loi dit lorsque le sexe d'une personne est ambivalent. Développements récents en Suisse et à l'étranger», in: Brennpunkt Familienrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, Zurigo/San Gallo 2017, pag. 403 segg.; Geiser, «Amtliches Geschlecht, Die Natur ist bunter als das Recht», in: NZZ dell'11 settembre 2015, pag. 10.

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(18.3690)36, che incaricano il nostro Consiglio di analizzare in un rapporto gli adeguamenti nel registro informatizzato dello stato civile che sarebbero necessari se si introducesse un terzo genere. Occorre precisare che il Consiglio nazionale ha accolto i primi due postulati il 17 settembre 2018, mentre ha respinto il terzo il 13 giugno 2019. Quest'ultimo chiedeva di esaminare le modifiche che occorrerebbe apportare al diritto svizzero per eliminare tutte le disposizioni che si riferiscono unicamente al sesso, rimpiazzando tale criterio con altre distinzioni pertinenti (p. es. la gravidanza).

La legge federale del 18 dicembre 198737 sul diritto internazionale privato (LDIP) è modificata con un rinvio alle disposizioni sul cognome (cfr. n. 8.2). Non si propongono altre riforme legislative; in particolare si rinuncia a modificare la legge del 17 dicembre 200438 sulle sterilizzazioni e la legge del 22 giugno 200139 sui documenti d'identità (LDI; cfr. n. 3.3 e 3.4).

È possibile che la menzione del sesso debba essere modificata più di una volta nel corso della vita40. Nel caso di varianti dello sviluppo sessuale, di solito la menzione del sesso è determinata provvisoriamente alla nascita e può rivelarsi necessario modificarla in funzione del comportamento mostrato nella prima infanzia, prima che sia fissata in via definitiva nella pubertà o in età adulta.

La modifica dell'iscrizione del sesso è riservata alle persone che hanno la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile. Si potrà far fronte a eventuali dichiarazioni non veritiere con gli strumenti esistenti. L'ufficiale dello stato civile è tenuto a rifiutare le dichiarazioni effettuate per scherzo. Conformemente al dovere di verifica imposto alle autorità dello stato civile, l'ufficiale dello stato civile dovrà verificare ogni volta la propria competenza nonché l'identità e la facoltà di esercitare i diritti civili del richiedente (cfr. n. 8.1.1), effettuare all'occorrenza ricerche supplementari ed esigere la collaborazione delle persone interessate41. La dichiarazione di modifica dell'iscrizione del sesso dovrà essere effettuata di persona dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In caso di dubbio, soprattutto riguardo alla capacità di discernimento, quest'ultimo dovrà condurre indagini
complementari, ad esempio chiedendo un certificato medico. Se i dubbi persistono, l'ufficiale dello stato civile dovrà rifiutarsi di accogliere la dichiarazione.

Come per ogni decisione, sarà possibile presentare ricorso contro il rifiuto 36

37 38 39 40

41

Po. Arslan 17.4121 «Introduzione di un terzo sesso nel registro dello stato civile» del 13 dicembre 2017, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 17.4121; Po. Ruiz 17.4185 «Introduzione di un terzo genere. Ripercussioni per l'ordinamento giuridico e per Infostar» del 14 dicembre 2017, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 17.4185; Po. Flach 18.3690 «Tutti sono uguali davanti alla legge. Abolire i riferimenti giuridici al sesso» del 15 giugno 2018, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 18.3690.

RS 291 RS 211.111.1 RS 143.1 Nella procedura di consultazione relativa all'avamprogetto, due partiti hanno chiesto di limitare a una sola volta la facoltà di cambiare l'iscrizione del sesso mediante dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile. Al contrario, la CNE approva espressamente la possibilità di cambiare l'iscrizione del sesso più di una volta. Vista la sua utilità soprattutto per i bambini, questa possibilità, che altrimenti non è stata oggetto di critiche, è stata mantenuta.

Art. 16 cpv. 1 e 5 OSC.

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dell'ufficiale dello stato civile42. Va sottolineato che, se l'autore della dichiarazione è minorenne o sotto curatela generale, è richiesto il consenso del rappresentante legale (cfr. n. 8.1.4).

Conformemente al principio della buona fede e al divieto di abusare dei propri diritti, applicabili in tutti i campi43, le autorità competenti potranno negare ogni effetto a una dichiarazione fraudolenta di modifica dell'iscrizione del sesso. Nel quadro dell'esame delle condizioni per la concessione di una rendita, le autorità delle assicurazioni sociali potranno in particolare rifiutare gli effetti positivi previsti, se la dichiarazione di cambiamento del sesso sembra volta unicamente a ottenere una rendita di vecchiaia in un'età meno avanzata. Allo stesso modo, le autorità militari potranno non tenere conto di una dichiarazione, se essa è esclusivamente motivata dal desiderio di evitare di prestare servizio nell'esercito. Per assicurare la coerenza dell'ordinamento giuridico svizzero, le autorità competenti avviseranno le autorità dello stato civile per consentire loro, all'occorrenza, di rettificare e modificare d'ufficio un'iscrizione già effettuata. Fino a prova contraria, l'iscrizione apportata nel registro dello stato civile fa fede (art. 9 CC) e vincola le autorità e i privati (cfr. n. 3.1).

Sul piano penale, un tale comportamento può costituire un caso di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione44. Si noti che l'autorità dello stato civile è tenuta a denunciare alle competenti autorità cantonali di perseguimento penale i reati che constata nell'ambito della sua attività ufficiale 45.

3

Valutazione della soluzione proposta

3.1

Autorità competente

Per ricevere la dichiarazione e registrare la modifica dell'iscrizione del sesso, e di conseguenza del prenome, non appare esservi alcuna alternativa seria alla competenza dell'ufficiale dello stato civile , in quanto egli è lo specialista per questo tipo di operazione nel quadro delle facoltà normalmente attribuitegli46.

In particolare, non è opportuno demandare questa competenza ai tribunali, dal momento che si tratterà di ricevere e registrare una dichiarazione fatta senza condizioni.

Nella procedura di consultazione relativa all'avamprogetto, tutti i partiti politici eccetto due (che si sono opposti a qualsiasi revisione) hanno sostenuto questa posizione. Anche la stragrande maggioranza delle organizzazioni, in particolare l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile e le associazioni che difendono le persone LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali), hanno approvato la procedura di dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

42 43 44 45 46

750

Art. 90 OSC.

Art. 5 cpv. 3 Cost. e 2 cpv. 2 CC.

Art. 253 CP; DTF 101 Ib 9.

Art. 43a cpv. 3bis CC e 16 cpv. 7 OSC.

Art. 44 cpv. 1 n. 4 CC e 37c OSC.

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Sebbene favorevoli alla revisione e a un trasferimento della competenza dai tribunali all'amministrazione, i Cantoni hanno formulato pareri contrastanti sul servizio da designare. Vari di loro, insieme alla Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, avrebbero preferito che la procedura fosse affidata alle autorità di vigilanza nel quadro di una procedura analoga a quella vigente per il cambiamento del nome (cfr. art. 30 CC). Affidare la competenza agli ufficiali dello stato civile implicherebbe, secondo loro, un indebolimento della forza probatoria del registro dello stato civile.

Questa obiezione non appare pertinente. Infatti, per principio, le autorità e i privati sono vincolati dalle iscrizioni riportate nel registro dello stato civile, tra le quali rientra anche la menzione del sesso. Queste iscrizioni sono dotate della forza probatorio accresciuta prevista dall'articolo 9 CC; in caso di contestazione, all'occorrenza si dovrà procedere a una rettifica formale.

Rimaniamo convinti che la soluzione proposta con l'avamprogetto offre il vantaggio di conferire la competenza per ricevere le dichiarazioni di cambiamento del sesso all'ufficiale dello stato civile, che è l'autorità incaricata di tenere il registro dello stato civile e specializzata nel ricevimento di dichiarazioni in questo settore.

La variante scelta permette inoltre di uniformare la procedura e gli emolumenti su tutto il territorio della Confederazione, a differenza di una procedura di cambiamento del sesso ricalcata sull'articolo 30 CC. Questa disposizione attribuisce infatti la competenza al «governo del Cantone di domicilio», ma, in pratica, il compito è delegato a diverse entità in seno ai Cantoni, che, inoltre, applicano tariffe diverse.

Per di più, la procedura retta dall'articolo 30 CC avviene di norma per scritto. Di conseguenza, i servizi competenti non dispongono necessariamente di locali adatti a ricevere di persona gli interessati (cfr. n. 8.1.1).

3.2

Mantenimento del sistema binario (maschile/femminile)

Proponiamo di mantenere il carattere binario dei sessi (maschile/femminile), basandoci sui recenti pareri di diversi comitati di esperti svizzeri.

Nel suo studio del luglio 2015 sull'accesso alla giustizia in caso di discriminazione47, il CSDU menziona la possibilità di soprassedere temporaneamente all'iscrizione del sesso allo stato civile e chiede di esaminare l'opportunità di introdurre una terza opzione di genere (cfr. anche n. 1.1 seg.). In un parere del 201648, la Commis47

48

Cfr. lo studio «Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen», n. 3.43.7; disponibile in tedesco e francese sul sito www.skmr.ch > Geschlechterpolitik > Publikationen > Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen. Cfr. anche lo studio specifico «Teilstudie 3: LGBTI ­ Juristische Analyse», pag. 25 segg. e 54 seg. (disponibile in tedesco allo stesso indirizzo), il Parere concernente le «varianti dello sviluppo sessuale» del 16 dicembre 2016 della Commissione centrale d'etica (CCE) dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) (disponibile in francese e tedesco sul sito www.assm.ch > Publications > Prises de position) e Werlen, «Persönlichkeitsschutz und höchstpersönliche Rechte bei Kindern mit einer Geschlechtsvariante (DSD)», in: Jusletter 24 agosto 2015, pag. 15 segg.

Parere concernente le «varianti dello sviluppo sessuale» del 16 dicembre 2016 disponibile in francese e tedesco sul sito www.assm.ch > Publications > Prises de position.

751

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sione centrale d'etica dell'ASSM raccomanda di prolungare a 30 giorni il termine per l'iscrizione allo stato civile in caso di dubbio sul sesso del neonato. Nel suo parere del 201249, la CNE aveva già menzionato la possibilità di introdurre una terza opzione di genere, ovvero di sopprimere la menzione del sesso nel registro delle nascite, ritenendo tuttavia preferibile conservare le due categorie esistenti (maschile/femminile), dato che sono profondamente ancorate nella cultura e nella società.

Anche se diversi partecipanti alla procedura di consultazione relativa all'avamprogetto hanno espresso un desiderio in tal senso, nel quadro della presente revisione rinunciamo a introdurre una terza categoria di genere o ad eliminare qualsiasi menzione ufficiale del sesso, in linea con la decisione delle Camere federali, le quali non hanno dato seguito alla petizione «Introduzione di un terzo sesso. Intersessualità» 50 indirizzata al Parlamento nel 2012. Inoltre, prende atto del fatto che i postulati Arslan (17.4121) e Ruiz (17.4185) sono stati accolti dal Consiglio nazionale il 17 settembre 2018. Questi postulati incaricano il nostro Consiglio di analizzare in un rapporto i cambiamenti legali e gli adeguamenti nel registro informatizzato dello stato civile necessari se si introducesse un terzo genere o se si eliminasse qualsiasi menzione del sesso nello stato civile. Non vogliamo anticipare i risultati di questo mandato d'esame con la presente revisione.

3.3

Legge sulle sterilizzazioni

Non è necessario modificare la legge sulle sterilizzazioni, che disciplina le condizioni alle quali è permessa la sterilizzazione a fini contraccettivi nonché la procedura da applicare (art. 1) e assoggetta questo intervento al consenso libero e informato dell'interessato, fornito per scritto (art. 5).

Secondo la revisione proposta, la dichiarazione di modifica dell'iscrizione del sesso non sarà sottoposta ad alcuna condizione. Il requisito della sterilizzazione preliminare sarà quindi proibito (cfr. n. 8.1.1).

3.4

Legge sui documenti d'identità

Non è necessario modificare la legge sui documenti d'identità (LDI), la quale precisa che ogni documento d'identità deve indicare segnatamente il cognome ufficiale, il nome/i e il sesso del titolare51; questi tre dati, insieme alla data di nascita, alla cittadinanza e alla statura, figurano sul documento d'identità anche in forma elettronicamente leggibile52. Infine, va sottolineato che, su richiesta, possono figurare sul docu-

49

50 51 52

752

CNE, «Prassi in materia di varianti dello sviluppo sessuale. Aspetti etici dell'approccio all'«intersessualità»», pag. 15 segg., disponibile sul sito www.nek-cne.ch > Pubblicazioni > Pareri > n. 20/2012.

Petizione 12.2018 «Introduzione di un terzo sesso. Intersessualità».

Art. 2 cpv. 1 LDI.

Art. 2 cpv. 2 LDI.

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mento d'identità altri elementi del nome, come il cognome d'affinità o il cognome dell'unione domestica registrata53.

L'ordinanza sui documenti d'identità prevede che il sesso e altri dati siano ripresi dal registro informatizzato dello stato civile54 e precisa che, contrariamente al cambiamento del nome, in caso di cambiamento del sesso o di adozione nel sistema d'informazione relativo ai documenti d'identità (ISA) le registrazioni non sono riunite55. Ne consegue che è garantito il rilascio di nuovi documenti d'identità dopo una modifica dell'iscrizione del sesso. Non è dunque necessaria alcuna modifica legislativa a tal fine.

4

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

4.1

Diritto internazionale

4.1.1

Nazioni unite (ONU)

Nel suo rapporto del 4 maggio 201556, l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani rammenta che i meccanismi dell'ONU richiedono agli Stati di riconoscere nel loro diritto il genere con il quale le persone transessuali s'identificano, senza requisiti abusivi come la sterilizzazione, i trattamenti medici imposti o il divorzio (n. 17), e formula una raccomandazione espressa in merito (n. 79 lett. i). Il rapporto considera pertanto positivamente le legislazioni che permettono il riconoscimento giuridico dell'identità di genere sulla base dell'autodeterminazione delle persone interessate nonché l'introduzione in alcuni Stati di un terzo genere o di un sesso indeterminato (n. 73)57.

In un primo rapporto adottato il 17 novembre 201158, l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani aveva già chiesto agli Stati di facilitare il riconoscimento giuridico del genere con il quale una persona transessuale s'identifica (n. 84 lett. h). Per la definizione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere (n. 7), questo rapporto rinvia ai Principi di Yogyakarta 59, che sanciscono in particolare il diritto al riconoscimento davanti alla legge e il pieno rispetto dell'identità di genere (principi 3 e 31).

53 54 55 56

57 58 59

Art. 2 cpv. 4 LDI.

Art. 10 e 14 ODI.

Art. 35 cpv. 2 e 3 ODI.

«Discrimination et violence à l'encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre»; disponibile in francese e inglese sul sito www.un.org > Français > Documents > Recherche > A/HRC/29/23.

Cfr. il n. 3.2. Per quanto riguarda gli sviluppi a Malta, in Germania, in Austria e in Francia cfr. i n. 4.3.14.3.4.

Disponibile in francese e inglese sul sito www.un.org > Français > Documents > Recherche > A/HRC/19/41.

Principi per l'applicazione delle leggi internazionali sui diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e identità di genere; disponibile in inglese e francese sul sito www.yogyakartaprinciples.org > Français > Version officielle (PDF).

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Nel quadro della presentazione nell'ottobre 2018 del quarto rapporto periodico sull'attuazione del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali60, la Svizzera è stata invitata a indicare le misure adottate per assicurare l'autonomia e la libertà di scelta delle persone intersessuali e a fornire informazioni sull'impatto delle misure concrete prese per lottare contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.

In occasione dell'Assemblea generale del maggio 2019, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha rivisto la classificazione internazionale delle malattie. Tale revisione ha comportato l'abbandono del termine «transessualità» («transsexualism»), precedentemente inserito nella categoria dei disturbi psichici e comportamentali («Mental health and disorders»), a favore di una riclassificazione come incongruenza del genere («Gender incongruence») nella categoria dei disturbi relativi alla salute sessuale («Conditions related to sexual health»)61.

Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, che vigila sull'attuazione della Convenzione del 20 novembre 198962 sui diritti del fanciullo, ha indirizzato alla Svizzera le sue osservazioni finali il 4 febbraio 2015. Esse fanno riferimento in particolare alle raccomandazioni della CNE63.

Il Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (in Svizzera noto come Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna), organo che sorveglia l'attuazione della Convenzione del 18 dicembre 197964 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, chiede alla Svizzera di riconsiderare le decisioni giudiziarie che impongono alle persone transessuali di sottoporsi a un intervento chirurgico o a un trattamento ormonale prima di poter cambiare ufficialmente sesso 65.

In qualità di istituzione specializzata dell'ONU, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) ha adottato già da molto tempo norme per i documenti d'identità, che prevedono la possibilità di menzionare una terza opzione di genere («unspecified gender» con la sigla «X»; cfr. n. 3.2)66.

60 61

62 63

64 65

66

754

RS 0.103.1; il rapporto è disponibile in francese e inglese sul sito www.un.org > Français > Documents > Recherche > E/C.12/CHE/Q4.

Cfr. la classificazione internazionale delle malattie (ICD-11), il cui elenco è consultabile sul sito dell'OMS; cfr. anche l'articolo «Ensuring an inclusive global health agenda for transgender people», in: Bulletin of the World Health Organization 2017/95, pag. 154, disponibile in inglese sul sito www.who.int > Programmes > Bulletin of the World Health Organization > Part Issues > Volume 95, 2017.

RS 0.107 Convention relative aux droits de l'enfant. Observations finales concernant les deuxième à quatrième rapports périodiques de la Suisse, soumis en un seul document, 2015; disponibile in francese e inglese sul sito www.un.org > Français > Documents > Recherche > CRC/C/CHE/CO/2­4; cfr. anche n. 1.1.

RS 0.108 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Observations finales concernant les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Suisse, soumis en un seul document, 2016, raccomandazione n. 39d; disponibile in francese e inglese sul sito www.un.org > Français > Documents > Recherche > CEDAW/C/CHE/CO/4­5.

Cfr. «Documents de voyage lisibles à la machine», 7 a ed., 2015, parte 4, pag. 15, n. 11/II; disponibile in inglese e francese sul sito www.icao.int > Sources d'information > Publications > Séries des documents > Doc 9303 > Part 4.

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4.1.2

Commissione internazionale dello stato civile (CIEC)

La CIEC è un'organizzazione intergovernativa67 che ha lo scopo di promuovere la cooperazione internazionale in materia di stato civile. Nel settore della transessualità o della transidentità68, la CIEC ha elaborato la Convenzione (n. 29)69 relativa al riconoscimento delle decisioni che constatano un cambiamento di sesso, aperta alla firma il 12 settembre 2000 a Vienna. Inoltre sono stati pubblicati diversi rapporti in materia, in parte in collaborazione con il Consiglio d'Europa70.

La CIEC ha adottato anche la Convenzione (n. 16) relativa al rilascio di estratti plurilingui di atti dello stato civile, conclusa a Vienna l'8 settembre 197671, che prevede esclusivamente l'iscrizione del sesso maschile o femminile (mediante le sigle M e F; art. 5). Le formulazioni attualmente previste nella Convenzione (n. 34) relativa al rilascio di estratti e di certificati plurilingui e codificati di atti dello stato civile, firmata a Strasburgo il 14 marzo 201472, non mettono in questione il carattere binario del sesso; se il sesso di una persona è indeterminato, le caselle «Sesso maschile» e «Sesso femminile» possono essere lasciate in bianco (allegato 3, n. 12 lett. c)73. Queste convenzioni della CIEC sono citate nel Regolamento (UE) 2016/ 119174, il quale introduce diversi moduli plurilingui, che fungono da riferimento per la traduzione di estratti dello stato civile nazionali o rilasciati in virtù delle convenzioni della CIEC (cfr. anche n. 3.2 e 4.2.3).

67 68

69 70

71 72 73 74

Fondata nel 1948. Per ulteriori informazioni sulla CIEC consultare il sito www.ciec1.org.

L'associazione Transgender Network Switzerland propone di sostituire il termine «transessualità», dotato di una connotazione medica, con il termine «transidentità» ritenuto più idoneo; cfr. la brochure «Trans* Brochure d'information rédigée par des personnes trans* pour les personnes trans* et pour toutes les autres», 2016/2017, pagg. 7 e 74; disponibile in tedesco e francese sul sito www.transgender-network.ch > Information.

La Convenzione è entrata in vigore il l° marzo 2011 tra la Spagna e i Paesi Bassi. È disponibile in francese sul sito www.ciec1.org > Conventions > 29.

«Les conséquences juridiques du changement de sexe en droit comparé» e «Aspects internationaux des questions liées au transsexualisme», in: Transsexualisme, médecine et droit, Atti del XXIII convegno di diritto europeo, Vrije Universiteit Amsterdam, 14­16 aprile 1993, Edizioni del Consiglio d'Europa, 1995; «Transsexualisme, état civil, vie privée et familiale dans les États de la CIEC», in: Revue Droit de la Famille, Éditions Juris-Classeur, Parigi, 1998, n. 12, pagg. 3­9; «Le transsexualisme en Europe», Edizioni del Consiglio d'Europa, giugno 2000.

RS 0.211.112.112. Per la Svizzera la Convenzione è entrata in vigore il 18 aprile 1990; attualmente vi aderiscono 24 Stati.

La Convenzione è stata firmata da cinque Stati tra cui la Svizzera. Non è ancora entrata in vigore. È disponibile in francese sul sito www.ciec1.org > Conventions > 34.

Per quanto riguarda l'introduzione di un terzo sesso, cfr. n. 3.2.

Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, GU L 200 del 26 luglio 2016.

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4.2

Rapporto con il diritto europeo

4.2.1

Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo

Nella sua giurisprudenza basata sull'articolo 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione del 4 novembre 195075 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha riconosciuto alle persone transessuali il diritto di ottenere documenti di stato civile conformi al loro nuovo sesso76. Sotto il profilo di detta disposizione e dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (Diritto ad un processo equo), la Corte ha inoltre reputato sproporzionato il fatto di esigere che una persona provi la necessità medica di un trattamento in un ambito che concerne uno degli aspetti più intimi della sua vita privata77.

Più recentemente, la Corte EDU ha giudicato che il rifiuto delle giurisdizioni nazionali di accordare a una persona transessuale l'autorizzazione di cambiare sesso o prenome per non aver subito un'operazione di sterilizzazione violava il suo diritto al rispetto della vita privata78. La Corte EDU ha anche condannato il fatto di vincolare il riconoscimento dell'identità sessuale delle persone transessuali a un'operazione o a un trattamento sterilizzante che non desideravano subire, in quanto tale vincolo equivaleva a far dipendere il pieno esercizio del diritto al rispetto della vita privata dalla rinuncia al pieno esercizio del diritto al rispetto dell'integrità fisica. La Corte EDU ha inoltre considerato incompatibile con le garanzie della CEDU una legislazione nazionale insufficientemente chiara, che non istituisce procedure rapide, trasparenti ed accessibili per il cambiamento di sesso, come richiesto nella Risoluzione 2048 sulla discriminazione contro le persone transgender in Europa, adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nell'aprile 2015 (cfr. n. 4.2.2 qui di seguito)79. In un'altra causa, la Corte EDU ha ritenuto che la trasformazione di un matrimonio di una donna transessuale in un'unione domestica registrata come condizione preliminare per il riconoscimento giuridico del suo sesso femminile non era sproporzionata nello Stato in questione, poiché i concetti di matrimonio e unione domestica registrata erano quasi identici80.

75 76 77 78

79 80

756

RS 0.101 Sentenze della Corte EDU B. contro la Francia, n. 13343/87 (1992); Goodwin contro il Regno Unito e I. contro il Regno Unito, n. 28957/95 e n. 25680/94 (2002).

Sentenza Van Kück contro la Germania, n. 35968/97 (2003).

Sentenze Y.Y. contro la Turchia, n. 14793/08 (2015) e S.V. contro l'Italia, n. 55216/08 (2018). Cfr. anche Patry, «L'impact en Suisse de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "Y. Y. c. Turquie" sur la question de la stérilisation prévue par le régime suisse actuel en matière de reconnaissance officielle de changement de sexe», in: L'influence du droit de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit suisse, Ginevra 2016, pag. 89 segg.

Sentenze A.P., Garçon e Nicot contro la Francia, n o 79885/12 (2017) e X contro «l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia», no 29683/16 (2019).

Sentenza Hämäläinen contro la Finlandia, n. 37359/09 (2014).

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4.2.2

Lavori del Consiglio d'Europa

La Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri del 31 marzo 2010 sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere81 esorta gli Stati a verificare le condizioni preliminari per il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso, eliminando le condizioni abusive, ivi comprese le modifiche fisiche. La Raccomandazione invita gli Stati ad adottare tutte le misure appropriate per garantire il riconoscimento giuridico integrale del cambiamento di sesso, permettendo in particolare di ottenere nuovi documenti in modo rapido. Esorta inoltre gli Stati a consentire il matrimonio con una persona del sesso opposto una volta che il cambiamento di sesso è avvenuto ed è giuridicamente riconosciuto (n. 20­22). La Dichiarazione d'intenti adottata il 14 maggio 2014 alla Valletta estende espressamente la protezione dovuta alle persone intersessuali, garantendo loro in particolare il pieno riconoscimento dell'identità di genere (n. 6, 7); il nostro Consiglio ha approvato questo testo il 29 aprile 201582.

La Risoluzione 204883 sulla discriminazione contro le persone transgender in Europa, adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 22 aprile 2015, impone agli Stati membri del Consiglio d'Europa di combattere la discriminazione delle persone transessuali (n. 6.1 segg.), di garantire loro l'accesso alle cure necessarie (n. 6.3 segg.) e di sensibilizzare il pubblico e le cerchie interessate (n. 6.4 segg.).

Citando come esempio la legislazione di Malta84, adottata il 14 aprile 2015 (n. 5), la Risoluzione accoglie con favore l'emergere di un diritto all'identità di genere ed esorta gli Stati a istituire procedure rapide, trasparenti e accessibili per il cambiamento del nome e del sesso, fondate sull'autodeterminazione e aperte a tutti a prescindere dall'età, dallo stato di salute, dalla situazione finanziaria o da una pena detentiva passata o presente. La Risoluzione intende inoltre abolire le disposizioni che limitano il diritto delle persone transessuali a rimanere sposate, nonché la sterilizzazione, gli altri trattamenti medici e ogni diagnosi di salute mentale come obblighi preliminari al riconoscimento dell'identità di genere. Chiede inoltre agli Stati membri di prevedere la possibilità di far figurare una terza opzione di
genere sui documenti delle persone che lo desiderano e rammenta che l'interesse superiore del bambino è una considerazione primaria in tutte le decisioni che lo concernono (n. 6.2 segg.). Anche la Risoluzione 219185 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sulla promozione dei diritti umani e l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle persone intersessuali, adottata il 12 ottobre 2017, prevede una semplificazione delle procedure di riconoscimento giuridico del genere conformemente alle raccomandazioni della precitata Risoluzione 2048 (n. 7.3. segg.).

81

82 83 84 85

Disponibile in francese e inglese sul sito www.coe.int > Explorer > Comité des Ministres > Documents > Textes adoptés > Recommandations du Comité des Ministres aux États membres > Générales > CM/Rec(2010)5.

Cfr. comunicato stampa del 29 aprile 2015, disponibile sul sito www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa.

Disponibile in francese e inglese sul sito www.assembly.coe.int > FR > Travaux > Documents > Textes adoptés > 2048.

«Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act», (cfr. n. 4.3.1).

Disponibile in francese e inglese sul sito www.assembly.coe.int > FR > Travaux > Documents > Textes adoptés > 2191.

757

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Queste raccomandazioni sono precisate dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa in diversi documenti sul tema 86.

4.2.3

Unione europea

L'UE non dispone di competenze in materia di diritto di famiglia materiale, ma può prendere provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate in particolare sul sesso87. Per assicurare la libera circolazione dei documenti pubblici, il Parlamento europeo e il Consiglio d'Europa hanno ciononostante adottato nel 2016 il Regolamento (UE) 2016/1191, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea. Questo Regolamento introduce in particolare alcuni moduli di riferimento per la traduzione degli estratti dello stato civile nazionali o della CIEC 88.

4.3

Diritto comparato

4.3.1

Malta

La legge maltese «Gender identity, gender expression and sex characteristics act» adottata il 14 aprile 201589, garantisce ai cittadini maltesi e ai rifugiati il diritto al riconoscimento della loro identità di genere senza trattamenti o esami medici preliminari, nel rispetto dell'integrità fisica e dei rapporti familiari e coniugali delle persone interessate (art. 3 e 4 par. 8). Il cambiamento del sesso avviene mediante una dichiarazione resa dinanzi a un notaio sulla base dell'identità percepita dall'interessato (art. 4). Il notaio non può esigere certificati medici o attestazioni fornite da uno psicologo o uno psichiatra (art. 5 par. 2). Il cambiamento della men86

87

88 89

758

«La discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre en Europe», pubblicato nel 2011 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, pag. 13 seg., n. 5.1­5.4, disponibile in francese e inglese sul sito www.coe.int > Explorer > Commissaire aux droits de l'homme > Documents > Publications; «Droits de l'homme et personnes intersexes», pubblicato nel 2015 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, pag. 39 segg., disponibile in francese e inglese sul www.coe.int > Explorer > Commissaire aux droits de l'homme > Documents > Publications; «Protection des droits de l'homme des personnes transgenres, Petit guide sur la reconnaissance juridique du genre», pubblicato nel 2016 dal Consiglio d'Europa, disponibile in francese e inglese sul sito www.coe.int > www.coe.int > Droits de l'homme > Orientation sexuelle et l'identité de genre ­ LGBT > Ressources > Publications.

Art. 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, la discriminazione contro le persone transessuali può essere assimilata a una discriminazione fondata sul sesso; cfr. Commissione europea, «Les personnes trans et intersexuées, La discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre et l'expression de genre envers», Lussemburgo 2012, pag. 5 segg., disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito www.publications.europa.eu/ > Publications de l'UE.

In questo contesto, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha pubblicato nel 2013 una sintesi dei risultati di un'indagine LGBT nell'UE; disponibile in inglese e francese sotto: https://fra.europa.eu > Publications et ressources > Publications (selezionare l'anno 2013 e, sotto i temi, «LGBT»).

Cfr. n. 4.1.2.

Cfr. n. 4.2.2.

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zione del nome e del sesso dei minori è oggetto di un procedimento di volontaria giurisdizione su iniziativa del detentore dell'autorità parentale o del tutore del bambino; l'interesse superiore di quest'ultimo è verificato dal tribunale (art. 7).

Malta riconosce le decisioni relative all'identità di genere pronunciate in modo valido all'estero, ivi comprese le decisioni che constatano un genere diverso da quello maschile o femminile o che non specificano alcuna opzione di genere (art. 9). Il 24 febbraio 2017 il Governo maltese ha annunciato l'imminente rilascio di documenti d'identità con una terza opzione di genere «X»90. Le carte d'identità e altri documenti ufficiali sono adeguati in tempi brevi (art. 10). Sono previste sanzioni penali in caso di violazione della legge (art. 11), che rinvia, inoltre, alle norme in materia di protezione dei dati (art. 12).

Infine, la regolamentazione maltese vieta in generale ogni discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere o le caratteristiche sessuali, impone la promozione dell'uguaglianza nei servizi statali (art. 13) e garantisce il diritto all'integrità fisica (art. 14) e l'accesso alle cure necessarie (art. 15).

4.3.2

Germania

Dal punto di vista storico, è interessante notare che il codice prussiano (Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten) del 1794, in vigore fino al 31 dicembre 1899, comprendeva disposizioni sui bambini ermafroditi (detti «Zwitter»). Questa regolamentazione prevedeva che il bambino fosse allevato in base al sesso definito dai genitori. A 18 anni l'interessato poteva scegliere liberamente il suo sesso.

Era fatto salvo il diritto di terzi di chiedere il parere di un esperto, le cui constatazioni potevano prevalere sulla scelta dell'interessato o dei suoi genitori91.

Dal novembre 2013 la legge sullo stato civile («Personenstandsgesetz») comprende un articolo 22 paragrafo 3 che prevede l'iscrizione della nascita senza menzione del sesso se al bambino non può essere assegnato né il sesso maschile né quello femmi90

91

Cfr. l'informazione «"X" gender option to be added to passports and ID cards» del 24 febbraio 2017, disponibile in inglese sul sito www.timesofmalta.com. Per quanto riguarda l'introduzione di un terzo sesso cfr. anche n. 3.2.

Le disposizioni avevano il contenuto seguente: Ǥ 19. Wenn Zwitter geboren werden, so bestimmen die Aeltern (=Eltern), zu welchem Geschlechte sie erzogen werden sollen.

§ 20. Jedoch steht einem solchen Menschen, nach zurückgelegtem achtzehnten Jahre, die Wahl frey, zu welchem Geschlecht er sich halten wolle. § 22. Sind aber Rechte eines Dritten von dem Geschlecht eines vermeintlichen Zwitters abhängig, so kann ersterer auf Untersuchung durch Sachverständige antragen. § 23. Der Befund der Sachverständigen entscheidet, auch gegen die Wahl des Zwitters, und seiner Aeltern.» («§ 19. Se nasce un ermafrodita, decidono i genitori con quale sesso debba essere allevato. § 20. Tuttavia, una volta compiuto il diciottesimo anno di età, una tale persona è libera di scegliere a quale sesso desidera appartenere. § 22. Se però diritti di un terzo dipendono dal sesso di un presunto ermafrodita, il terzo può chiedere l'esame da parte di esperti. § 23. Il parere degli esperti prevale, anche se contrario alla scelta dell'ermafrodita e dei suoi genitori»).

Il Codice bavarese (Bayrisches Gesetzbuch) del 1756 comprendeva disposizioni analoghe; cfr. Recher, «Les droits des personnes trans*», in: Ziegler/Montini/Ayse Copur, Droit LGBT, Droit des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres en Suisse, Basilea 2015, pag. 109 e Reithofer, «Fehlende Angabe eines Geschlechtes in der Geburtsanzeige (Intersexualität)», in: Österreichisches Standesamt 5/2016, pag. 72.

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nile. Modificata nell'ambito di una revisione adottata il 18 dicembre 2018 in seguito a una sentenza della Corte costituzionale federale dell'ottobre 2017, questa legge permette ora di iscrivere la nascita di una persona che presenta una variante dello sviluppo sessuale con la menzione «altro» nel campo relativo al sesso o di lasciare il campo vuoto. La variante dello sviluppo sessuale deve essere certificata da un medico (art. 45b par. 3 «Personenstandsgesetz»). In via eccezionale, la certificazione può essere sostituita da una conferma ufficiale. Un'iscrizione di questo genere è quindi possibile soltanto in presenza di varianti mediche e biologiche pertinenti all'intersessualità e non per ragioni psicosociali legate all'identità di genere. La legge non disciplina le conseguenze delle iscrizioni, soprattutto per quanto riguarda il matrimonio di persone il cui sesso non è indicato o i vincoli genitoriali di queste persone o delle persone con menzione «altro». Sono in programma altre riforme, segnatamente del diritto della filiazione, che sarà rivisto nel suo complesso e dovrà includere le persone summenzionate92.

Adottata il 10 settembre 1980, la legge sul cambiamento del prenome e del sesso delle persone transessuali93 ha istituito due procedure distinte che permettono di modificare soltanto il prenome («kleine Lösung», ossia soluzione piccola) o il sesso e il prenome insieme («grosse Lösung» o soluzione grande). La Corte costituzionale federale ha giudicato varie disposizioni della legge contrarie alla costituzione («Grundgesetz»). La sentenza del 16 marzo 1982 (BVerfGE 60, 123) ha soppresso il limite d'età di 25 anni e il legislatore ha previsto che le azioni delle persone sprovviste di capacità civile siano avviate dai loro rappresentanti legali, che per i minori sono, in genere, i genitori. In seguito a una sentenza del 27 maggio 2008 (1 BvL 10/05), che ha portato all'abrogazione dell'articolo 8 paragrafo 1 numero 2 della legge sul cambiamento del prenome e del sesso, il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso non è più soggetto alla condizione che l'interessato non sia 92

93

760

L'art. 22 par. 3 della legge sullo stato civile («Personenstandsgesetz») ha il tenore seguente: «Kann das Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden, so ist der Personenstandsfall ohne eine solche Angabe in das Geburtenregister einzutragen.» (traduzione libera: Se il bambino non può essere assegnato né al sesso femminile né a quello maschile, la nascita sarà iscritta nel registro delle nascite senza indicare il sesso). Cfr. la sentenza della Corte costituzionale federale del 10.10.2017 (1BvR 2019/16) in merito a un ricorso contro una sentenza del Tribunale federale del 22.6.2016 (XII ZB 52/15), in: Das Standesamt 9/2016, pag. 269 seg., e in: Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, 18/2016, pag. 1580 segg. Cfr. anche la circolare del 10.4.2019 del Ministero federale tedesco dell'interno «Rundschreiben des BMI zum Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben»; Az. VIII-20103/27 #17, il cui contenuto è stato pubblicato in: Das Standesamt 5/2019, pag. 151, nonché Hepting/Dutta, «Familie und Personenstand, Ein Handbuch zum deutschen und internationalen Privatrecht», 3a ed., Francoforte sul Meno/Berlino 2019, pag. 433 segg., pag. 664 segg.; Dutta/Helms, «Geschlechtseintrag im Geburtenregister? Stellungnahme für den Wissenschaftlichen Beirat des Bundesverbandes der Deutschen Standesbeamtinnen und Standesbeamten», in: Das Standesamt 4/2017, pag. 98 segg.; Theilen, «Intersexualität bleibt unsichtbar: Kritische Anmerkungen zum Beschluss des Bundesgerichtshofs zu nicht-binären Eintragungen im Personenstandsrecht», in: Das Standesamt 10/2016, pag. 295 segg. Cfr. infine l'opuscolo «Situation von trans- und intersexuellen Menschen im Fokus», publicato nell'ottobre 2016 dal Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, pag. 25, disponibile sul sito www.bmfsfj.de > Aktuelles > Alle Meldungen > 26. Oktober 2016.

«Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen», abbreviata in «Transsexuellengesetz» o «TSG».

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sposato o che divorzi. In seguito a una sentenza dell'11 gennaio 2011 (1 BvR 3295/ 07), i requisiti relativi alla sterilità permanente e agli interventi chirurgici di riattribuzione sessuale, che figuravano all'articolo 8 paragrafo 1 numeri 3 e 4 della legge, non sono più applicabili. Attualmente le due procedure (cambiamento di sesso e di prenome o di prenome soltanto) sono soggette alla stessa condizione, ossia che due perizie confermino il desiderio serio e duraturo dell'interessato di appartenere all'altro sesso. Sono previste riforme, in particolare per quanto riguarda la procedura probatoria criticata a causa dei suoi tempi lunghi, dei suoi costi elevati e del suo carattere intrusivo e poco compatibile con il rispetto della dignità umana, nonché alla luce dell'attuale depatologizzazione della transessualità, la cui valutazione da parte di terzi è contestata a favore dell'autodeterminazione94.

4.3.3

Austria

La legge austriaca prevede che il bambino sia iscritto allo stato civile con la menzione del sesso, del cognome e dei prenomi. In generale, l'annuncio della nascita, che comprende l'indicazione del sesso del neonato, è trasmesso all'ufficio dello stato civile dalla direzione dell'ospedale, dal medico o dalla levatrice 95. Il sesso risulta dunque dalle rilevazioni mediche. L'iscrizione costituisce la prova completa («voller Beweis») e se ne presume l'esattezza96.

L'ufficiale dello stato civile è vincolato dall'indicazione del sesso che figura nell'annuncio della nascita; tale indicazione deve quindi essere riportata nel registro dello stato civile97. Il campo relativo al sesso può anche rimanere vuoto98. Questo dato

94

95 96 97 98

Cfr. «Situation von trans- und intersexuellen Menschen im Fokus», pubblicato in ottobre 2016 dal Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, pagg. 13 e 26 e allegato 4; disponibile in tedesco sul sito www.bmfsfj.de > Aktuelles > Alle Meldungen > 26 ottobre 2016. Cfr. anche Dutta, «The legal status of transsexual and transgender persons in Germany», in: The Legal Status of Transsexual and Transgender Persons, Cambridge 2015, pag. 207 segg, Hepting/Dutta, Familie und Personenstand, Ein Handbuch zum deutschen und internationalen Privatrech, 3 a ed., Francoforte sul Meno/Berlino 2019, pag. 664 segg.; Theile, Transsexualität im Familienrecht, Eine vergleichende Untersuchung der rechtlichen Anerkennung des Geschlechtswechsels und ihrer Rechtsfolgen insbesondere auf die Ehe und Lebenspartnerschaft im deutschen, englischen und französischen Recht, Regensburg 2013, pagg. 83 segg., 103 seg., 117 segg. e 185 segg.; Wiggerich, «Rechtsvergleichende Impulse zur Reform des Transsexuellengesetz ­ Zugleich Besprechung von Scherpe (a c. di), The Legal Status of Transsexual and Transgender Persons», pubblicato in: Das Standesamt 1/2017, pag. 8 segg. Cfr. anche la sentenza dell'Oberlandsgericht Hamm, del 22 febbraio 2017, pubblicata in FamRz 2017, n. 14, pag. 1185 segg. e la sentenza del Tribunale federale tedesco del 6 settembre 2017, pubblicata in: Das Standesamt 12/2017, pag. 369 segg. Secondo questa sentenza una persona transessuale che mette al mondo un figlio dopo essere stata riconosciuta come appartenente al sesso maschile allo stato civile, deve essere iscritta come madre del bambino nel registro delle nascite.

Art. 2 par. 2 n. 3, art. 9 e 11 par. 1 della legge sullo stato civile («Personenstandsgesetz»).

Art. 40 par. 3 della legge sullo stato civile («Personenstandsgesetz»).

Kutscher/Wildpert, Das österreichische Personenstandsrecht, 2 a ed., Vienna 2018, commenti relativi al § 2 PStG 2013, n. 7.

Art. 9 par. 3 in combinato disposto con l'art. 40 par. 1, 2° periodo della legge sullo stato civile («Personenstandsgesetz»).

761

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potrà in ogni caso essere rettificato o modificato in seguito, a seconda che la menzione fosse inesatta fin dall'inizio o che lo sia divenuta successivamente99.

La situazione dei bambini che presentano una variante dello sviluppo sessuale non è prevista espressamente dalla legge. Per quanto riguarda il prenome, che ha un'importanza fondamentale per individuare una persona in seno alla sua famiglia, la dottrina suggerisce che i genitori scelgano uno o più prenomi epiceni100. Secondo la prassi osservata fino a poco tempo fa, anche se alla nascita il sesso di un bambino non poteva essere determinato come maschile o femminile, l'iscrizione doveva comunque essere effettuata in base a una di queste due categorie sessuali. Questa pratica è ora stata riveduta, poiché la legge non prevede che vi siano esclusivamente i sessi maschile e femminile e che solo queste due categorie debbano essere iscritte allo stato civile. La legge considera piuttosto il sesso come una caratteristica, la cui registrazione allo stato civile può essere corretta o erronea, senza che l'iscrizione abbia peso (costitutivo) sul sesso (giuridico)101.

Di conseguenza, nella sua sentenza di principio del 15 giugno 2018, la Corte costituzionale austriaca («Verfassungsgerichtshof») ha constatato che lo Stato aveva il diritto ma non il dovere di registrare il sesso e che, se decideva di farlo, doveva rispettare l'articolo 8 CEDU. Questa disposizione include il diritto delle persone che presentano una variante dello sviluppo sessuale a vedersi riconoscere un'identità sessuale indipendente, distinta dai generi maschile e femminile. Tutela in particolare le persone che hanno un'identità sessuale alternativa dall'attribuzione a una categoria a loro estranea. Per la Corte costituzionale austriaca, la nozione di sesso usata nella legge sullo stato civile («Personenstandsgesetz») è così generica da permettere senza difficoltà, nel rispetto di un'interpretazione conforme alla Costituzione, di includere nel concetto identità sessuali alternative102, utilizzando, oltre a «maschile» e «femminile» una designazione sessuale in linea con la realtà sociale delle persone interessate, quale «diverso», «inter» o «indeterminato» («offen»). La Corte costituzionale ha inoltre riconosciuto il diritto dei bambini di lasciare l'iscrizione del sesso indeterminata
fino a che non siano in grado di decidere essi stessi la loro appartenenza a una categoria sessuale. Secondo l'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale da parte del Tribunale amministrativo federale («Verwaltungsgerichtshof»), la possibilità di indicare la terza opzione (oltre a «maschile», «femminile» o «indeterminato») è riservata esclusivamente alle persone intersessuali, ossia alle persone il cui sesso biologico non è né maschile né femminile 103. Nel dicembre del 2018, il Ministero dell'Interno ha ordinato agli ufficiali dello stato civile di iscrivere il sesso dei neonati unicamente con le menzioni «maschile», «femminile» o (se il personale medico non è in grado di attribuire il sesso) «indeterminato» («offen»). Per 99 100

Art. 41 seg. della legge sullo stato civile («Personenstandsgesetz»).

Reithofer, «Fehlende Angabe eines Geschlechtes in der Geburtsanzeige (Intersexualität)», in: Österreichisches Standesamt 5/2016, pag. 72.

101 Sentenze della Corte costituzionale austriaca («Verfassungsgerichtshof») dell'8 giugno 2006 (V4/06) e del 22 giugno 1983 (B578/80).

102 Sentenza della Corte costituzionale austriaca («Verfassungsgerichtshof») del 15 giugno 2018 (E2918/2016). Cfr. Kieck, «Das Erkenntnis des österreichischen VfGH zur personenstandsrechtlichen Erfassung des Geschlechts», in: Das Standesamt 10/2018, pag. 302 segg. e 318 segg.

103 Sentenza del Tribunale amministrativo austriaco («Verwaltungsgerichtshof») del 14 dicembre 2018 (Ro 2018/01/0015).

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la menzione «diverso» come terza opzione sessuale è necessaria la richiesta della persona interessata e la presentazione di una certificazione pluridisciplinare che confermi l'esistenza di una variante dello sviluppo sessuale104.

La legge non disciplina specificamente nemmeno i casi di transessualismo.

L'iscrizione del sesso è modificata dalle autorità dello stato civile secondo una procedura amministrativa. Nella prassi non si esige né un intervento chirurgico preliminare né il divorzio della persona interessata 105.

4.3.4

Francia

L'atto di nascita include un'indicazione espressa del sesso del neonato106. Secondo la prassi, lo stato civile francese ammette soltanto il riferimento al sesso maschile o femminile. In una causa concernente una persona nata con caratteristiche sessuali ambigue, la Corte di cassazione francese ha confermato nella sua sentenza numero 531 del 4 maggio 2017, che la legge francese non permette di far figurare negli atti dello stato civile l'indicazione di un sesso diverso da quello maschile o femminile, contrariamente a quanto prevedeva una circolare del Ministero della giustizia del 28 ottobre 2011107.

Grazie all'adozione della legge numero 2016­1547 del 18 novembre 2016 concernente la modernizzazione della giustizia del XXI secolo, il cambiamento della menzione del sesso figura ora agli articoli 61­5 e seguenti del codice civile francese.

Ogni persona maggiorenne o minorenne emancipata, che dimostra che la menzione relativa al suo sesso negli atti dello stato civile non corrisponde al sesso con cui si presenta e con cui è conosciuta, può presentare domanda di modifica al tribunale di primo grado. Va sottolineato che il fatto di non aver subito trattamenti medici, un'operazione chirurgica o una sterilizzazione non può motivare il rifiuto di dare seguito alla domanda. Inoltre, i cambiamenti di prenome connessi a una decisione di cambiamento del sesso sono apportati a margine degli atti dello stato civile dei coniugi e dei figli soltanto con il consenso degli interessati o dei loro rappresentanti

104

Circolare del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2018, BMI-VA1300/0528­III/ 4/b/2018.

105 Sentenze della Corte costituzionale austriaca («Verfassungsgerichtshof») del 8 giugno 2006 (V4/06) e del Tribunale amministrativo austriaco («Verwaltungsgerichtshof») del 27 febbraio 2009 (2008/17/0054).

106 Art. 57 e 62 del codice civile francese.

107 La sentenza è disponibile in francese sul sito www.courdecassation.fr. Cfr. anche Libération «Ni XX ni XY, La cour d'appel d'Orléans opposée au «sexe neutre»», 22 marzo 2016, e ««Sexe neutre» pour l'état civil devant la Cour de cassation», 21 marzo 2017, disponibili in francese sul sito www.liberation.fr, e Le Monde, ««Ni homme ni femme», la question du sexe neutre pour l'état civil devant la Cour de cassation», 22 marzo 2017, disponibile in francese sul sito www.lemonde.fr.

763

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legali. La modifica della menzione del sesso non esplica effetti sugli obblighi contratti nei confronti di terzi o sui vincoli di filiazione stabiliti prima della modifica 108.

La summenzionata revisione ha semplificato anche il cambiamento del prenome.

L'articolo 60 del codice civile francese prevede ora che ogni persona può presentare una corrispondente domanda all'ufficiale dello stato civile, anziché al tribunale come in passato. Se si tratta di un minore o di un maggiore sotto tutela, la domanda va presentata dal suo rappresentante legale. Se il minore ha più di 13 anni, è richiesto il suo consenso personale. Se l'ufficiale dello stato civile ritiene che la domanda non corrisponda a un interesse legittimo, in particolare se è contraria all'interesse del bambino o ai diritti di terzi a tutelare il loro cognome, deve rivolgersi tempestivamente al procuratore della Repubblica e informare il richiedente. Se il procuratore della Repubblica si oppone alla modifica, il richiedente o il suo rappresentante legale può rivolgersi al giudice competente per le questioni familiari.

4.3.5

Italia

In Italia il bambino è iscritto nel registro delle nascite con il suo sesso e i suoi prenomi, che devono corrispondere al sesso109.

La rettifica di queste menzioni in caso di intersessualità era conosciuta e regolamentata in base alle disposizioni generali dello stato civile ancora prima dell'adozione della legge n. 164 del 14 aprile 1982110, che permette di ottenere la rettifica dei registri in caso di transessualità, se sono intervenute modifiche delle caratteristiche sessuali.

La legge non precisa se tali modifiche debbano essere la conseguenza di un intervento chirurgico per cambiare sesso, di un trattamento ormonale o di un'evoluzione naturale. Secondo la giurisprudenza ora ben consolidata111, non si può esigere un intervento chirurgico come condizione preliminare per il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso. Tuttavia, è prevista una procedura specifica per le perso-

108

Lo status di una persona che ha procreato un bambino dopo aver cambiato sesso è stato oggetto di una sentenza della Corte d'appello di Montpellier del 14 novembre 2018 (n. 16/06059), che ha riconosciuto che l'interesse del bambino richiedeva che la persona transessuale, che era passata da maschio a femmina senza perdere gli attributi del suo sesso di nascita, fosse menzionata sull'atto di nascita del bambino come «genitore biologico», piuttosto che come madre non gestatrice. La sentenza è riprodotta e commentata in: Actualité Juridique Famille, dicembre 2018, pag. 684 seg.

109 Art. 29 e 35 del Decreto n° 396/2000 del Presidente della Repubblica sullo stato civile (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), del 3 novembre 2000.

110 Legge del 14 aprile 1982, n. 164, Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. Cfr. anche La nuova giurisprudenza civile commentata 2012, I, 253 con nota di Schuster, «Identità di genere: tutela della persona o difesa dell'ordinamento?» (cfr. in particolare pag. 260).

111 Sentenza n. 15138 della Corte di cassazione, Sezione civile I, 21 maggio ­ 20 luglio 2015; cfr. anche la sentenza n. 5896 del Tribunale civile di Roma del 22 marzo 2011 e nello stesso senso la sentenza n. 221/2015 della Corte costituzionale.

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ne che hanno subito un'operazione del genere e chiedono la rettifica del loro stato civile112.

I minori agiscono tramite i genitori o un curatore designato dal giudice tutelare 113.

Inoltre, la legge n. 76 del 20 maggio 2016114, offre alle coppie la possibilità di convertire il matrimonio in unione civile se uno dei coniugi cambia sesso. Per contro, non è possibile convertire l'unione civile in matrimonio. Un'ipotesi del genere implica quindi la fine dell'unione civile ed eventualmente la celebrazione di un matrimonio.

4.3.6

Lussemburgo

Il 10 agosto 2018 il Parlamento lussemburghese ha adottato la legge di adeguamento del codice civile concernente la modifica della menzione del sesso e del prenome o dei prenomi allo stato civile. La revisione ha sostituito la precedente procedura giudiziaria115 con una procedura amministrativa rapida, facilmente accessibile e basata sull'autodeterminazione. Ora qualsiasi persona maggiorenne capace di discernimento può chiedere al ministro della giustizia di modificare la menzione del sesso e il suo o i suoi prenomi, dimostrando con fatti sufficienti che tale menzione non corrisponde al sesso con cui si presenta e con cui è conosciuta; questa facoltà è conferita ai cittadini lussemburghesi, agli stranieri che risiedono in Lussemburgo da almeno un anno prima del deposito della domanda, agli apolidi e a coloro che beneficiano dello status di rifugiato o di uno status simile (art. 1, 5 e 7). Il fatto di non aver subito trattamenti medici, un'operazione chirurgica o una sterilizzazione non può essere addotto come motivo per rifiutare di dare seguito alla domanda (art. 2).

Questa deve essere accompagnata dal consenso libero e informato dell'interessato e precisare il o i prenomi desiderati. Il coniuge o il partner deve essere informato in anticipo dell'intenzione di chiedere una modifica della menzione del sesso (art. 17).

112

La nuova giurisprudenza civile commentata 2012, I, 253 con nota di Schuster, «Identità di genere: tutela della persona o difesa dell'ordinamento?» in: Famiglia e Diritto 2012, 184 con nota di Trimarchi, «L'attribuzione di una nuova identità sessuale in mancanza di intervento chirurgico»; «Le transsexualisme en Europe», Edizioni del Consiglio d'Europa, 2000, pag. 49 seg.

113 Cubeddu Wiedemann, «The legal status of transsexual and transgender persons in Italy», in: The Legal Status of Transsexual and Transgender Persons, Cambridge 2015, pag. 249 segg., n. 2.1.2.

114 Legge del 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. In precedenza la Corte costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità di due disposizioni della legge del 1982, poiché non prevedevano che la decisione di cambiamento del sesso di un coniuge, che aveva per effetto la dissoluzione del matrimonio, permettesse di mantenere un'unione diversa dal matrimonio se i partner lo desideravano (sentenza n. 170 del 10 giugno 2014).

115 Secondo la prassi anteriore, l'art. 99 del codice civile lussemburghese sulla rettifica degli atti allo stato civile permetteva di chiedere la modifica dell'iscrizione del sesso e, in via accessoria, del o dei prenomi mediante una procedura giudiziaria dinanzi al tribunale distrettuale competente, che decideva in merito alle conclusioni del procuratore di Stato.

La procedura era applicabile sia alle persone transessuali che a quelle intersessuali. In assenza di un quadro legislativo specifico, le condizioni e i criteri per ottenere la modifica della menzione del sesso erano stati stabiliti dalla giurisprudenza.

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In caso di tutela o curatela, la domanda è presentata al tribunale distrettuale dal tutore o dal curatore (art. 8). Per quanto riguarda i minori di cinque anni compiuti, la domanda di modifica del sesso e dei prenomi è indirizzata al Ministero della giustizia dai titolari dell'autorità parentale o dal rappresentante legale e deve essere corredata dal loro consenso. Se il minore ha 12 anni compiuti, occorre anche il suo consenso. In caso di disaccordo, il genitore più diligente interpella il tribunale distrettuale, che decide nell'interesse del bambino. Prima dei cinque anni, spetta sempre al tribunale distrettuale decidere nell'interesse del bambino (art. 3 e 4).

5

Attuazione

La revisione dovrà essere messa in atto adeguando le disposizioni d'esecuzione in materia di stato civile (ordinanza del 28 aprile 2004116 sullo stato civile [OSC], ordinanza del 27 ottobre 1999117 sugli emolumenti in materia di stato civile [OESC]; cfr. art. 48 CC), e, all'occorrenza, quelle nel settore dei documenti d'identità (ordinanza del 20 settembre 2002118 sui documenti d'identità [ODI] e ordinanza del DFGP del 16 febbraio 2010119 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri; cfr.

n. 3.4). Bisognerà adattare anche il registro informatizzato dello stato civile (cfr.

n. 9.5)120, nonché i moduli e le direttive vigenti dell'Ufficio federale dello stato civile (UFSC)121 e dell'Ufficio federale di polizia (fedpol)122.

Il cambiamento dell'iscrizione del sesso allo stato civile è conosciuto da decenni. La presente revisione si limita a semplificare la procedura applicabile.

6

Interventi parlamentari

La questione dell'iscrizione del sesso delle persone transessuali o che presentano una variante dello sviluppo sessuale è stata oggetto di diversi interventi parlamentari.

Nel 1997 il postulato Sandoz123 invitava il Consiglio federale a esaminare l'opportunità di presentare un progetto di legge o di modificare il Codice civile per regolamentare le conseguenze giuridiche del cambiamento di sesso di uno dei coniugi durante il matrimonio.

116 117 118 119 120 121 122 123

766

RS 211.112.2 RS 172.042.110 RS 143.11 RS 143.111 Art. 39, 45a CC e 76 segg. OSC.

Art. 6 e 84 OSC.

Art. 41 ODI.

Po. Sandoz 97.3570 «Matrimonio e cambiamento di sesso» del 4 dicembre 1997, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 97.3570.

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Nel 2011 le interpellanze Kiener Nellen e Glanzmann124 si interrogavano sulla prassi medica e amministrativa relativa ai bambini nati con un'anomalia della differenziazione sessuale e invitavano il Consiglio federale a chiedere il parere della CNE (cfr. n. 1.1). Nel comunicato stampa del 6 luglio 2016125, il nostro Consiglio dichiarava che le raccomandazioni della CNE erano perlopiù già state messe in atto o erano in fase di attuazione, soprattutto per quanto riguardava la semplificazione delle pratiche per modificare la menzione del sesso nel registro dello stato civile.

La questione dell'attuazione delle raccomandazioni della CNE è stata ripresa anche nell'interpellanza Maury Pasquier126 del 2016. La domanda John-Calame127 del 2013, invitava il Consiglio federale ad adottare misure per semplificare le pratiche amministrative e a sensibilizzare le autorità dello stato civile, suggerimento attuato nel febbraio 2014 con l'invio di una comunicazione ufficiale dell'UFSC (cfr. n. 1.1).

In adempimento del postulato Naef128 del 2012, che si riferiva in particolare alle discriminazioni legate alla transessualità e all'intersessualità, il 25 maggio 2016 il nostro Consiglio ha adottato un rapporto che menzionava, tra le altre misure, il vaglio dell'opportunità di modificare la legge al fine di introdurre una procedura semplice di cambiamento di sesso allo stato civile (cfr. n. 1.1 e seg.)129. Il postulato Reynard130 del 2016 fa seguito a tale rapporto e chiede al Consiglio federale di esaminare la possibilità di raccogliere dati sulle discriminazioni nel settore LGBTI131.

Nel 2014 l'interpellanza Trede132 si interrogava sulle misure previste dal Consiglio federale per attuare il rapporto della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), in particolare per eliminare l'obbligo per le persone transessuali di sottoporsi a trattamenti medici per poter cambiare nome e stato civile. Nel 124

125 126 127

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129 130

131 132

Ip. Kiener Nellen 11.3265 «Varianti dello sviluppo sessuale. Quale prassi?» del 18 marzo 2011, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 11.3265 e Ip.

Glanzmann 11.3286 «Interventi di chirurgia plastica genitale su bambini con caratteri sessuali ambigui» del 18 marzo 2011, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 11.3286.

«Persone con caratteristiche sessuali ambigue: promuovere la sensibilità», disponibile sul sito www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > 6 luglio 2016.

Ip. Maury Pasquier 16.3148 «Persone intersessuali. L'attesa è durata abbastanza» del 17 marzo 2016, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia vista n. 16.3148.

Domanda John-Calame 13.5300 «Intersessualità. Evitare la stigmatizzazione» del 10 settembre 2013, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 13.5300.

Po. Naef 12.3543 «Rapporto sul diritto in materia di protezione dalla discriminazione» del 14 giugno 2012, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 12.3543.

N. 4.3.7; disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 12.3543.

Po. Reynard 16.3961 «Raccogliere dati sulle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, comprese le discriminazioni multiple» dell'8 dicembre 2016, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 16.3961. Cfr. anche l'Ip. del Gruppo socialista 16.3679 «Che cosa intraprende la Confederazione per lottare efficacemente contro le discriminazioni multiple?» del 21 settembre 2016, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 16.3679.

Acronimo per lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali.

Ip. Trede 14.4159 «Situazione giuridica delle persone LGBTI in Svizzera. Criticità segnalate dal rapporto ECRI» dell'11 dicembre 2014, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 14.4159.

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2015 l'interpellanza Fiala133 invitava il Consiglio federale a colmare le lacune della legislazione e della prassi svizzere in relazione alla Risoluzione «La discriminazione contro le persone transgender in Europa», adottata lo stesso anno dal Consiglio d'Europa (cfr. n. 1.2 e 4.2.2). L'interpellanza Maury Pasquier134 del 2017 torna di nuovo sull'attuazione di detta Risoluzione, nonché sul rapporto adottato dal Consiglio federale in adempimento del precitato postulato Naef. Nella sua risposta del 10 maggio 2017 il nostro Consiglio afferma di attendere le proposte del DFGP, che era stato incaricato di esaminare una base legale volta a semplificare la procedura di modifica dell'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile. Nel dicembre 2017, l'interpellanza Ruiz135 chiedeva l'attuazione delle raccomandazioni della CNE.

Inoltre, i postulati Arslan136 e Ruiz137 sono stati accolti dal Consiglio nazionale il 17 settembre 2018. Essi incaricano il Consiglio federale di analizzare in un rapporto i cambiamenti sul piano giuridico e gli adeguamenti nel registro informatizzato dello stato civile che sarebbero necessari se si introducesse un terzo genere o se si rinunciasse del tutto alla menzione del sesso allo stato civile. Va infine fatto notare che il postulato Flach138 è stato rigettato dal Consiglio nazionale il 13 giugno 2019. La mozione Herzog139, depositata lo stesso giorno, non è ancora stata trattata.

7

Pareri espressi nella consultazione

La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto si è svolta tra il 23 maggio e il 30 settembre 2018. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell'economia, nonché altre cerchie interessate.

Fatta eccezione per alcuni partiti e organizzazioni, la revisione proposta è stata accolta favorevolmente da tutti i partecipanti alla consultazione, che ritengono necessario semplificare il cambiamento del sesso allo stato civile.

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Ip. Fiala 15.3521 «Transgender people. Coerenza della legislazione e della prassi svizzere con la risoluzione 13742 del Consiglio d'Europa» del 4 giugno 2015, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 15.3521, cfr. n. 4.2.2.

Ip. Maury Pasquier 17.3032 «Garantire i diritti delle persone transgender» del 28 febbraio 2017, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 17.3032, cfr. n. 4.2.2.

Ip. Ruiz 17.4183 «Persone intersessuali. Protezione dell'infanzia, statistiche e informazione dei medici e dei genitori» del 14 dicembre 2017, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 17.4183.

Po. Arslan 17.4121 «Introduzione di un terzo sesso nel registro dello stato civile» del 13 dicembre 2017, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 17.4121. Cfr. anche n. 3.2.

Po. Ruiz 17.4185 «Introduzione di un terzo genere. Ripercussioni per l'ordinamento giuridico e per Infostar» del 14 dicembre 2017, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 17.4185. Cfr. anche n. 3.2.

Po. Flach 18.3690 «Tutti sono uguali davanti alla legge. Abolire i riferimenti giuridici al sesso» del 15 giugno 2018, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 18.3690. Cfr. anche n. 3.2.

Mo. Herzog 18.3696 «Cambiamento del sesso nel registro dello stato civile. Orientarsi ai fatti» del 15 giugno 2018, disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 18.3696.

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I pareri divergono per quanto riguarda la designazione degli ufficiali dello stato civile come autorità amministrativa competente per la deposizione delle dichiarazioni di cambiamento del sesso (cfr. n. 3.1 e 8.1.1).

Alcuni Cantoni e partiti, come pure diverse organizzazioni, hanno proposto che i minori capaci di discernimento possano depositare una dichiarazione di cambiamento del sesso senza il consenso del loro rappresentante legale (cfr. n. 8.1.4).

Singoli partecipanti hanno chiesto che il cambiamento del prenome e del cognome sia disciplinato in modo più liberale, affinché se ne possano avvalere tutti, a prescindere da un cambiamento di sesso.

8

Commento agli articoli

8.1

Modifiche del Codice civile: art. 30b D-CC

8.1.1

Dichiarazione di modifica dell'iscrizione del sesso dinanzi all'ufficiale dello stato civile (cpv. 1)

Istituzione di una procedura di dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile, fondata sull'autodeterminazione Conformemente al parere della CNE140, alle raccomandazioni del CSDU141 e alle Risoluzioni del Consiglio d'Europa del 2015 e del 2017142, si propone di istituire una procedura semplice e rapida di cambiamento del sesso allo stato civile, fondata sull'autodeterminazione. In futuro, chiunque abbia la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile, potrà rilasciare una dichiarazione di cambiamento del sesso dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

140

«Prassi in materia di varianti dello sviluppo sessuale. Aspetti etici dell'approccio all'«intersessualità»», pag. 21 (raccomandazione n. 11); disponibile sul sito www.nek-cne.ch > Pubblicazioni > Pareri > n. 20/2012. Cfr. anche n. 1.1.

141 Cfr. lo studio «Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen», n. 3.4­3.7; disponibile in tedesco e francese sul sito www.skmr.ch > Geschlechterpolitik > Publikationen > Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen. Cfr. anche lo studio specifico «Teilstudie 3: LGBTI ­ Juristische Analyse», pag. 25 segg. e 54 seg. (disponibile in tedesco allo stesso indirizzo). Cfr. anche n. 1.1 seg.

142 Risoluzione 2048 (2015) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa «La discrimination à l'encontre des personnes transgenres en Europe», n. 3 e 6.2.1 segg.

e Risoluzione 2191 (2017) «Promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à l'égard des personnes intersexes», n. 5 e 7.3.1 segg.; testi disponibili in francese e inglese sul sito www.assembly.coe.int > FR > Travaux > Documents > Textes adoptés > 2048 e 2191.

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La dichiarazione è fondata sull'autodeterminazione, ossia sulla percezione intima della persona interessata. La convinzione deve inoltre essere costante, il che presuppone che l'interessato sia convinto del suo carattere duraturo143.

Per quanto messa in discussione da singoli Cantoni, l'attribuzione della competenza all'ufficiale dello stato civile è stata largamente sostenuta nella procedura di consultazione relativa all'avamprogetto. Pertanto, la presente revisione si attiene alla variante posta in consultazione (per i dettagli cfr. il n. 3.1). L'iscrizione del sesso sarà immediatamente inserita nel registro dello stato civile e comunicata ai pertinenti servizi amministrativi144, così l'interessato potrà ottenere rapidamente estratti dello stato civile, una carta d'identità o un passaporto con il nuovo sesso e chiedere l'adeguamento di diplomi e altri documenti simili, come chiesto nella precitata Risoluzione del 2015145. Tali questioni non devono essere disciplinate nel Codice civile, che già sancisce il principio della forza probatoria dei registri pubblici (art. 9 CC) e contiene norme relative alla modifica delle iscrizioni inserite nel registro dello stato civile (art. 42 seg.) e alla protezione della personalità (art. 27 segg.)146. Conformemente al desiderio espresso da diversi partecipanti alla procedura di consultazione, disposizioni chiare saranno introdotte nella regolamentazione d'esecuzione, ossia in particolare nell'ordinanza del 28 aprile 2004147 sullo stato civile (OSC) e nelle direttive d'applicazione. Per chiarire un punto evocato nella consultazione, i 143

144

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770

In occasione della consultazione relativa all'avamprogetto un Cantone ha suggerito che la dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile fosse preceduta da una dichiarazione scritta che permetterebbe di valutare la convinzione intima dell'interessato, mentre un altro Cantone ha proposto di introdurre un termine di riflessione, p. es. sei mesi, per appurare la costanza della convinzione. Poiché si oppongono all'obiettivo di semplificare e abbreviare le procedure, queste proposte vengono quindi respinte. Del resto, in genere il cambiamento del sesso allo stato civile costituisce una delle ultime tappe di un lungo percorso. Un terzo Cantone ha proposto di rinunciare alla formulazione «convinzione intima» a vantaggio di un'espressione più chiara. Anche questa richiesta è stata scartata.

Infatti, i termini «convinzione intima e costante» uniti insieme non lasciano spazio ad ambiguità: anche se fanno riferimento alla percezione del dichiarante, vale a dire a un elemento che è certamente per sua natura soggettivo, il requisito della costanza, ossia della durevolezza, permette di oggettivare tale percezione. Durante la consultazione, due organizzazioni hanno inoltre suggerito di sostituire «convinzione intima» con il concetto «identità di genere», che andrebbe integrato anche nel titolo marginale, sostituendo «IV.

In relazione al sesso» con «IV. In relazione all'identità di genere». Questa proposta non è stata accolta, poiché la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile ha l'effetto di modificare l'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile, che non conosce la nozione di «identità di genere» (cfr. art. 8 lett. d OSC).

In occasione della consultazione relativa all'avamprogetto, l'Associazione svizzera dei servizi degli abitanti e l'Unione delle città svizzere hanno fatto rilevare quanto sia importante che i diversi servizi amministrativi, tra cui il controllo abitanti, siano informati, nel rispetto dei diritti degli interessati, dei cambiamenti di sesso e di nome effettuati nel registro informatizzato dello stato civile.

Risoluzione 2048 (2015) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa «La discrimination à l'encontre des personnes transgenres en Europe», n. 6.2.1; disponibile in francese e inglese sul sito www.assembly.coe.int > FR > Travaux > Documents > Textes
adoptés > 2048.

Fatta salva un'ulteriore rettifica formale, le iscrizioni inserite nel registro dello stato civile, tra cui il sesso, vincolano i privati e le autorità. Le norme sulla protezione della personalità impongono in particolare alle scuole e ai datori di lavoro di fornire, su richiesta, nuovi diplomi e certificati di lavoro con l'indicazione del nuovo sesso.

RS 211.112.2

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documenti dello stato civile rilasciati dopo il cambiamento di sesso presentano, secondo la prassi, o la nuova identità iscritta nel registro o quella che vigeva al momento dell'evento di stato civile alla base della registrazione (cfr. art. 98 OSC).

All'occorrenza, l'ufficiale dello stato civile può fornire un attestato relativo al cambiamento di sesso e di prenome/i avvenuto. Tale attestato può essere richiesto dall'interessato soprattutto per dimostrare il cambiamento della sua identità a terzi, per esempio un istituto bancario o una società di assicurazioni.

Condizioni per accogliere una dichiarazione di cambiamento del sesso In linea di principio non è permesso porre alcuna condizione per accogliere una dichiarazione di cambiamento del sesso. In particolare, sono proibiti requisiti relativi all'età, alla salute, a interventi chirurgici (soprattutto la sterilizzazione e altri trattamenti medici), a una diagnosi di malattia mentale148 o al divorzio. Contrariamente a due pareri isolati espressi in sede di consultazione, non si potrà pertanto chiedere in modo sistematico un attestato medico. Ciononostante, in caso di dubbi sulla capacità di discernimento, che si presume data ma che deve essere verificata d'ufficio al pari dell'identità, saranno effettuate indagini complementari conformemente all'articolo 16 OSC. L'ufficiale dello stato civile potrà esigere la collaborazione della persona interessata e invitarla a presentare un certificato medico che attesti la capacità di discernimento necessaria per presentare una dichiarazione di cambiamento del sesso.

In occasione della procedura di consultazione, l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile ha giustamente fatto rilevare che i suoi membri non possono essere tenuti a effettuare indagini che vanno oltre tale norma, poiché gli ufficiali dello stato civile non hanno il compito di verificare la volontà del dichiarante.

Conformemente alle regole generali derivanti dal principio della buona fede secondo l'articolo 2 CC, si presume che le dichiarazioni di modifica dell'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile siano sincere, ma l'ufficiale dello stato civile dovrà rifiutare le dichiarazioni manifestamente abusive (art. 2 cpv. 2 CC; cfr. anche il n. 2) o fatte da persone incapaci di discernimento. Come detto sopra, la capacità
di discernimento dovrà essere verificata d'ufficio (cfr. anche n. 8.1.4). La certezza del diritto e delle transazioni è garantita dalle disposizioni generali del diritto civile, del diritto amministrativo e di quello penale. Queste norme offrono strumenti efficaci contro eventuali abusi, in quanto permettono di respingere le dichiarazioni abusive e di rettificare le eventuali iscrizioni non veritiere (cfr. n. 2).

Comparizione personale del dichiarante In sede di consultazione, l'associazione professionale competente ha espressamente appoggiato il principio secondo cui la dichiarazione di cambiamento del sesso dovrà essere fatta di persona dinanzi all'ufficiale dello stato civile. Altri partecipanti hanno suggerito che il cambiamento del sesso possa essere chiesto anche per scritto al fine di garantire a tutti, in particolare alle persone portatrici di handicap, l'accesso alla procedura.

148

Nello stesso senso, in sede di consultazione un'associazione ha fatto rilevare che la classificazione internazionale dell'OMS (cfr. n. 4.1.1) è stata rivista, per cui ha raccomandato di rinunciare a qualsiasi perizia psichiatrica o psicologica delle persone transessuali.

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Per motivi di certezza del diritto non è previsto che si possa derogare alla comparizione personale, che permette di verificare l'identità delle persone interessate e di valutare la loro capacità di discernimento, ma le disposizioni d'esecuzione saranno modificate per assicurare a ogni persona l'esercizio effettivo del diritto di far adeguare l'iscrizione del suo sesso allo stato civile. Secondo le disposizioni in vigore, che si applicheranno anche alle dichiarazioni di cambiamento del sesso, le persone sordomute beneficiano dell'interpretazione gratuita nella lingua dei segni (cfr. art. 3 cpv. 2 OSC); dall'altro lato, se una persona disposta ad apporre la propria firma non è in grado di firmare, il funzionario competente annota tale circostanza per scritto e ne indica il motivo (art. 18 cpv. 2 OSC).

Termine per il trattamento delle dichiarazioni di cambiamento del sesso Singoli partecipanti alla consultazione relativa all'avamprogetto hanno chiesto che sia fissato un termine massimo (otto giorni o un mese) per il trattamento del cambiamento del sesso. Non è né opportuno né necessario fissare un tale termine. Il trattamento della pratica da parte dell'ufficiale dello stato civile dipende infatti dalla presentazione dei documenti necessari, in particolare dei documenti dello stato civile delle persone non ancora iscritte nel registro informatizzato dello stato civile o in generale delle persone straniere149 (cfr. art. 15a OSC). Una volta depositata, la dichiarazione di cambiamento del sesso dovrà essere registrata senza indugio dall'ufficiale dello stato civile (art. 19 OSC).

Formazione degli ufficiali dello stato civile Diversi partecipanti alla consultazione hanno insistito sulla necessità di una formazione adeguata degli ufficiali dello stato civile. Prima dell'entrata in vigore della revisione, e conformemente alla prassi, l'UFSC stabilirà le direttive necessarie e presenterà le novità ai Cantoni. Questi, a loro volta, provvederanno alla formazione continua del loro personale (cfr. art. 45 cpv. 2 n. 5 CC). Va fatto notare che, secondo il disegno, le dichiarazioni di cambiamento del sesso potranno essere ricevute soltanto dall'ufficiale dello stato civile, ossia da un funzionario che dispone di conoscenze teoriche e pratiche approfondite, certificate da un brevetto federale (cfr. art. 4 OSC)150.
Competenza territoriale per il ricevimento delle dichiarazioni di cambiamento del sesso Sul piano della competenza territoriale (competenza ratione loci), si prevede di adeguare l'ordinanza sullo stato civile in modo che le dichiarazioni di cambiamento del sesso possano essere ricevute in Svizzera da qualsiasi ufficiale dello stato civile e all'estero da qualsiasi rappresentanza svizzera sulla base delle istruzioni delle autori149

Va notato che l'esistenza di un'iscrizione precedente nel registro dello stato civile svizzero non costituisce una condizione per ammettere la competenza dell'ufficiale dello stato civile svizzero, la quale risulta fondata solo in caso di domicilio in Svizzera o di nazionalità svizzera (art. 37 LDIP in combinato disposto con l'art. 40a D-LDIP; cfr.

n. 8.2).

150 Il ricevimento di una dichiarazione di cambiamento del sesso da parte di una rappresentanza all'estero non costituisce un'eccezione al sistema, poiché avviene secondo le istruzioni delle autorità nazionali dello stato civile.

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tà nazionali (cfr. art. 13, 13a e 14a OSC). Per il resto si rimanda ai commenti relativi all'articolo 40a D-LDIP (n. 8.2).

Collocazione della materia e applicazione temporale della normativa Teoricamente, si sarebbe potuto disciplinare la materia al di fuori del Codice civile, creando una legislazione specifica. Una tale variante è però stata rigettata in quanto avrebbe pregiudicato la coerenza del sistema e l'applicabilità del diritto151. Fatta salva una modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (cfr. n. 8.2), non occorre modificare altri testi giuridici, in particolare la legge federale sulle sterilizzazioni152.

Non è nemmeno necessario prevedere disposizioni transitorie particolari. Conformemente ai principi generali (art. 1 segg. tit. fin. CC), la revisione non avrà effetto retroattivo. A partire dalla sua entrata in vigore, le persone interessate avranno il diritto di depositare una dichiarazione di cambiamento del sesso dinanzi all'ufficiale dello stato civile. All'occorrenza, le procedure di cambiamento o di rettifica del sesso avviate sotto il diritto previgente potranno essere classificate come divenute prive d'oggetto.

Per il resto si rimanda alle spiegazioni riportate al numero 2.

8.1.2

Scelta di nuovi prenomi in concomitanza con la dichiarazione di modifica dell'iscrizione del sesso (cpv. 2)

In concomitanza con la dichiarazione di modifica dell'iscrizione del sesso, il dichiarante potrà scegliere uno o più nuovi prenomi che saranno iscritti nel registro dello stato civile. Di fatto, il prenome fa generalmente riferimento al sesso di chi lo porta.

Considerando le domande formulate nel contesto della consultazione relativa all'avamprogetto, occorre precisare che questa regola non è assoluta. Per i bambini che presentano una variante dello sviluppo sessuale, ad esempio, può eventualmente essere opportuno scegliere un prenome epiceno, ossia un prenome che può essere usato per entrambi i sessi153. Una scelta simile resterà ovviamente possibile anche al momento del deposito della dichiarazione di cambiamento del sesso. Conformemente al principio dell'uguaglianza, questa facoltà sarà ammessa non solo per i bambini che presentano una variante dello sviluppo sessuale, ma anche, per motivi non strettamente biologici, per le persone transessuali che hanno un'identità ambivalente.

Va osservato che questa soluzione corrisponde alla prassi attuale dei tribunali e delle autorità incaricate del cambiamento del nome.

Ciò detto, la scelta del prenome non sarà lasciata alla completa discrezione dell'avente diritto. Come per la comunicazione del nome in occasione della nascita 151

Durante la procedura di consultazione, questa scelta è stata espressamente approvata dalla CNE nonché da un Cantone, un partito e un'associazione.

152 Cfr. n. 3.3.

153 «Intersessualità: Iscrizione e modifica del sesso e dei nomi nel registro dello stato civile», Comunicazione ufficiale UFSC n. 140.15 del 1° febbraio 2014; disponibile sul sito www.ufsc.admin.ch > Direttive > Comunicazioni ufficiali UFSC.

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di un bambino, l'ufficiale dello stato civile dovrà rifiutare i prenomi che ledono manifestamente l'interesse della persona in questione154.

Si noti che, contrariamente alla proposta avanzata da una minoranza dei partecipanti alla consultazione, il cambiamento del prenome indipendente da una dichiarazione di modifica dell'iscrizione del sesso rimarrà soggetto alla procedura dell'articolo 30 CC, che resta immutato155. In generale, la situazione della transessualità o della transidentità156 costituisce un motivo legittimo che giustifica un cambiamento del prenome157. La disposizione precitata può essere invocata anche per ottenere un cambiamento di patronimico motivato dalla protezione di una persona molestata a causa della sua identità di genere158.

8.1.3

Mantenimento dei rapporti retti dal diritto di famiglia (cpv. 3)

Conformemente agli standard internazionali (cfr. n. 1.2, 4.2.1 e 4.2.2), l'esistenza di un matrimonio o di un'unione domestica registrata non è più un ostacolo al cambiamento di sesso di uno dei partner. In altri termini, l'unione legalmente conclusa dinanzi all'ufficiale dello stato civile sarà mantenuta nonostante il cambiamento di sesso di uno dei coniugi o partner registrati. La presente revisione non prevede un'eventuale conversione del matrimonio in unione domestica registrata o viceversa dinanzi all'ufficiale dello stato civile. All'occorrenza, per la conversione dell'istituto rimarrà necessario l'intervento del giudice competente a pronunciare la dissoluzione del matrimonio159 o dell'unione domestica registrata160. Questa procedura giudizia-

154 155

156

157

158

159 160

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Art. 37c cpv. 3 OSC.

Nel quadro della consultazione, un partito ha espresso il desiderio di semplificare la procedura di cambiamento del nome nel suo complesso; questa proposta, che va ben oltre l'obiettivo della presente revisione, non può essere soddisfatta in questo contesto. A questo fine occorrerebbe eventualmente effettuare una nuova revisione, ma si ricorda che le condizioni per il cambiamento del nome sono già state allentate in occasione della modifica dell'art. 30 CC, entrata in vigore il 1° luglio 2013.

L'associazione Transgender Network Switzerland propone di sostituire il termine «transessualità», dotato di una connotazione medica, con il termine «transidentità» ritenuto più idoneo; cfr. la brochure «Trans* Brochure d'information rédigée par des personnes trans* pour les personnes trans* et pour toutes les autres», 2016/2017, pagg. 7 e 74; disponibile in tedesco e francese sul sito www.transgender-network.ch > Information.

Cfr. Büchler/Cottier, «Transsexualität und Namensänderung», in: REC 2006, pag. 2 segg. e riferimenti citati; cfr. anche Bühler, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6a ed., Basilea 2018, art. 270­270b, n. 41; Recher, «Les droits des personnes trans*», in: Ziegler/Montini/Ayse Copur, Droit LGBT, Droits des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres en Suisse, Basilea 2015, pag. 131 segg.

Nel quadro della consultazione, un'associazione ha espresso il desiderio che, in una situazione del genere, si possa effettuare una dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile anche per modificare il cognome, proposta che viene respinta per motivi di uguaglianza rispetto ad altre circostanze che possono giustificare un cambiamento di cognome.

Art. 111 segg. CC.

Art. 29 seg. della legge sull'unione domestica registrata (LUD).

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ria permette anche di regolamentare le conseguenze, soprattutto patrimoniali 161, del cambiamento di istituto giuridico, nel pieno rispetto degli interessi di ciascun coniuge o partner. Non è necessario modificare o integrare la norma qui proposta.

Questa soluzione è stata ampiamente appoggiata in occasione della consultazione relativa all'avamprogetto. La questione della conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio dinanzi alle autorità dello stato civile è oggetto della modifica del Codice civile relativa al matrimonio civile per tutti (13.468)162. Il progetto, adottato dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale il 30 agosto 2019, prevede di aprire il matrimonio alle coppie dello stesso sesso e di abrogare l'istituzione dell'unione domestica registrata, permettendo ai partner già registrati di dichiarare all'ufficio dello stato civile di voler convertire la loro unione in matrimonio. Dal deposito della dichiarazione, i partner sono considerati sposati e la durata dell'unione domestica registrata preesistente è calcolata come matrimonio.

Fatti salvi il contratto di matrimonio o la convenzione sui beni, dal momento della conversione sarà applicato il regime ordinario della partecipazione agli acquisti. Se adottata, questa revisione permetterà la conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio (e non l'inverso) mediante una dichiarazione congiunta dei partner dinanzi all'ufficiale dello stato civile, a prescindere dal cambiamento di sesso delle persone interessate (cfr. art. 35 e 35a D-LUD).

Si noti che i coniugi (divenuti omosessuali in seguito al cambiamento di sesso di uno dei due) conservano la facoltà di separarsi o di divorziare in qualsiasi momento. La separazione può essere convenuta o ordinata dal giudice nel quadro delle misure di protezione dell'unione coniugale163. Il divorzio è pronunciato su richiesta comune dei coniugi164 o su richiesta unilaterale di uno dei due al termine di un periodo di sospensione della vita comune di almeno due anni165 o senza termine di attesa quando motivi gravi, che non sono imputabili al coniuge richiedente, rendono impossibile la continuazione del matrimonio166. La situazione dei partner registrati è disciplinata in modo simile, ad eccezione del fatto che non è prevista la dissoluzione senza termine di attesa e che una richiesta unilaterale di dissoluzione può essere

161

162 163 164 165 166

In questo ambito gli effetti del matrimonio e dell'unione domestica registrata sono diversi. Queste differenze hanno conseguenze soprattutto al momento della dissoluzione del rapporto. Il matrimonio è più caratterizzato da un principio di solidarietà, mentre l'unione domestica registrata è retta dal principio dell'indipendenza economica dei partner. Il diritto di mantenimento è pertanto disciplinato in modo più restrittivo per gli ex partner; a tale proposito si rimanda all'art. 130 segg. CC e all'art. 34 LUD, il cui tenore, in vigore dal 1° gennaio 2018, rinvia in modo più ampio alle disposizioni del CC.

I coniugi sposati sono invece soggetti al regime ordinario della partecipazione agli acquisti. Per contratto di matrimonio, stipulato per atto pubblico, essi possono optare per il regime della separazione dei beni o della comunione dei beni (art. 181 segg., 221 segg.

e 247 segg. CC). Quest'ultimo regime non può essere scelto dai partner registrati, che, d'ufficio, sono soggetti a rapporti patrimoniali analoghi alla separazione dei beni, salvo che stipulino una convenzione per atto pubblico che permette in particolare di optare per il regime della partecipazione agli acquisti (art. 18 e 25 LUD).

Disponibile sul sito www.parlamento.ch, oggetto Curia Vista n. 13.468.

Art. 172 segg. CC.

Art. 111 seg. CC.

Art. 114 CC.

Art. 115 CC.

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presentata da un partner dopo una separazione di un anno167. La revisione, che in questo contesto non tange il diritto vigente, tiene pertanto conto nella dovuta misura anche degli interessi delle persone che non possono immaginarsi di continuare una vita in comune dopo il cambiamento ufficiale di sesso del loro coniuge o partner.

Riassumendo, la dichiarazione di modifica dell'iscrizione del sesso non esplicherà alcun effetto sui vincoli del matrimonio e dell'unione domestica registrata e nemmeno sugli altri vincoli familiari, in particolare sui vincoli di parentela168 e di filiazione169. Per quanto riguarda il figlio di una persona che ha cambiato sesso allo stato civile, per principio quest'ultima apparirà nei documenti ufficiali con il sesso con cui era iscritta alla sua nascita. In sede di consultazione, alcune organizzazioni hanno suggerito di iscrivere il sesso attuale dei genitori, prendendo in considerazione il cambiamento di sesso eventualmente avvenuto o rinunciando a qualsiasi menzione del sesso. Di per sé non è escluso che vengano forniti documenti dello stato civile con il nuovo sesso dei genitori, se questo è conforme al bene del bambino. Si noti che allo stato attuale, le modalità per stabilire la filiazione restano immutate, il che significa in particolare che rispetto al bambino, la persona che l'ha messo al mondo è considerata sua madre e il marito di tale persona è presunto esserne il padre (art. 252 e 255 CC).

8.1.4

Consenso del rappresentante legale (cpv. 4)

Ogni persona capace di discernimento avrà la facoltà di ottenere il cambiamento dell'iscrizione del sesso mediante dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile. Secondo il disegno, tuttavia, i minori e le persone sotto curatela generale necessitano del consenso del rappresentante legale (n. 1 e 2); tale consenso è richiesto anche se l'ha ordinato l'autorità di protezione degli adulti (n. 3). In sede di consultazione, la maggioranza dei partecipanti ha approvato questa disposizione. Alcuni hanno proposto di rinunciare al consenso del rappresentante legale per i minori e, più in generale, per le persone capaci di discernimento, a prescindere dall'esistenza di una misura tutelare. È stato proposto un limite d'età minimo (12 o 16 anni).

Queste proposte sono motivate con il carattere altamente personale della dichiarazione di cambiamento del sesso, che quindi non dovrebbe essere fatta da un rappresentante170. Riteniamo tuttavia che, nel quadro della procedura semplificata qui proposta, non sia possibile rinunciare al consenso del rappresentante legale, che è necessario per tutelare le persone particolarmente vulnerabili, segnatamente i minori, contro le dichiarazioni fatte alla leggera o sotto l'influenza di terzi.

Il rispetto dell'interesse superiore del bambino è una considerazione essenziale, conformemente alla Risoluzione 2048 «La discrimination à l'encontre des personnes transgenres en Europe» del Consiglio d'Europa (n. 6.2 segg.), che cita come 167

Art. 29 seg. LUD. Si noti che l'unione domestica registrata non è protetta in modo speciale come la comunione coniugale: in caso di sospensione della vita comune, le misure necessarie per tutelarla sono ordinate nel quadro di una procedura analoga (art. 171 segg. CC, 17 LUD e 271 segg. e 305 seg. CPC).

168 Art. 20 seg. CC.

169 Art. 270 segg. CC, a cui rinvia del resto l'art. 27a LUD.

170 Art. 19c cpv. 2 CC.

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esempio la legislazione di Malta contenente una procedura specifica per i minori (cfr. n. 4.3.1). Anche la legislazione lussemburghese, ancora più recente (cfr.

n. 4.3.6), ha istituito una regolamentazione che protegge in particolare i minori e le persone sotto tutela. Disposizioni particolari sono conosciute anche in Stati che hanno conservato una procedura giudiziaria, quali Germania, Francia e Italia, (cfr.

n. 4.3.24.3.4).

La soluzione proposta si ispira al vigente articolo 260 CC (Consenso del rappresentante legale in caso di riconoscimento del figlio) e permette di rispettare l'autodeterminazione della persona interessata, proteggendola, al contempo, in modo adeguato da dichiarazioni fatte alla leggera. La procedura prevista è ben nota agli ufficiali dello stato civile, i quali, essendo già competenti a ricevere il consenso del rappresentante legale dell'autore di una dichiarazione di paternità (cfr. art. 260 cpv. 2 CC in combinato disposto con l'art. 11 cpv. 4 OSC), potranno sicuramente procedere allo stesso modo quando si tratterà di ricevere il consenso del rappresentante legale dell'autore minorenne di una dichiarazione di modifica dell'iscrizione del sesso.

La prassi in materia di dichiarazione di paternità può essere riassunta come segue. Il rifiuto del consenso può essere impugnato dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) se il rappresentante legale è un tutore o un curatore171.

Il ricorso è escluso se il rifiuto viene da un genitore. L'APMA può tuttavia rammentare a quest'ultimo i suoi doveri ed eventualmente invitarlo a riconsiderare il suo rifiuto172. Se il genitore continua a rifiutare il consenso, occorre promuovere un'azione di paternità. La procedura è avviata dal curatore designato dall'APMA173, a meno che l'interessato non sia capace di discernimento e possa, quindi, agire in giudizio autonomamente. Per le persone incapaci di discernimento, l'azione di paternità s'impone in ogni caso, dal momento che la dichiarazione di paternità, che ha carattere altamente personale (art. 19c cpv. 2 CC), non è suscettibile di rappresentanza. Il consenso del rappresentante legale non sopperisce alla mancanza di discernimento174.

In futuro, questi principi potranno essere applicati per analogia alla dichiarazione concernente il cambiamento dell'iscrizione del
sesso. Se una dichiarazione non può essere ammessa, o perché manca il consenso richiesto o perché la persona interessata è incapace di discernimento (in particolare è anche escluso il deposito della dichiarazione da parte del rappresentante legale), occorrerà procedere conformemente alle disposizioni generali in vigore, ossia con una procedura giudiziaria o una rettifica amministrativa dell'iscrizione del sesso nel registro. Conformemente alla Comunicazione ufficiale UFSC n. 140.15 «Intersessualità: Iscrizione e modifica del sesso e 171 172 173 174

Art. 297 seg., 298b, 311, 327a, 327c e 419 CC.

Art. 307 CC.

Art. 306, 308 e 408 CC.

Cfr. Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck, Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Expertenwissen für die Praxis, Zurigo 2016, n. 11.41 seg. e 11.61 segg.; Guillod, Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, art. 260, n. 8 segg.; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6a ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2019, n. 124 segg., 1175 e 1229; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 a ed., Basilea 2018, art. 260, n. 8 seg.; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, t. II, 1, Friburgo 1987, pag. 39 segg.

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dei nomi nel registro dello stato civile», le autorità dello stato civile hanno la facoltà, in un contesto limitato, di rettificare l'iscrizione della nascita sulla base di una notificazione di rettifica da parte del personale medico (art. 43 CC). Negli altri casi, continuerà a essere necessaria una procedura giudiziaria (art. 42 CC)175.

Questi principi significano concretamente che, in mancanza del consenso del rappresentante legale, l'autore della dichiarazione, per quanto poco capace di discernimento, avrà sempre la facoltà di sottoporre il caso all'APMA.

Se a rifiutare il consenso è un curatore o un tutore, la persona interessata potrà presentare all'APMA un ricorso contro il rifiuto del consenso per far annullare la decisione e ottenere che al rappresentante legale sia ingiunto di depositare il consenso richiesto per la dichiarazione di cambiamento del sesso dinanzi all'ufficiale dello stato civile. Conformemente al vigente diritto procedurale, la relativa decisione dell'APMA potrà essere impugnata fino al Tribunale federale.

Se il consenso è rifiutato a un minore sotto autorità parentale, il bambino potrà chiedere all'APMA di invitare il o i genitori a rivedere la loro posizione per ottenerne il consenso. Se il consenso non può essere ottenuto nemmeno così, il minore conserverà il suo diritto di depositare personalmente una richiesta al tribunale per far adeguare o rettificare la menzione del sesso nel registro dello stato civile. All'occorrenza, sarà designato un curatore ad hoc176.

In questo modo, la presente revisione consentirà a ogni persona capace di discernimento di beneficiare della semplificazione della procedura di cambiamento del sesso. Si precisa che i minori e le persone sotto curatela generale saranno protette in modo particolare, conservando la possibilità di agire personalmente dinanzi al tribunale competente in caso di rifiuto del consenso del rappresentante legale. Il tribunale adito assicurerà in particolare il rispetto dell'interesse superiore del bambino. Conformemente alla prassi in vigore, la legittimazione attiva per depositare un'azione di cambiamento del sesso dipenderà, al pari della richiesta di cambiamento del nome, dalla capacità di discernimento e non dalla maggiore età177.

La legge non stabilisce l'età in cui un minore raggiunge la capacità di discernimento.
Occorre valutare nel singolo caso se il minore ha la capacità di agire ragionevolmente secondo la legge178. Per analogia con l'articolo 270b CC179, si presume che il minore raggiunga la capacità di discernimento a partire dal dodicesimo anno di età, 175 176 177

178 179

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Cfr. n. 1.1 seg. Cfr. anche Recher, «Änderung von Name und amtlichem Geschlecht: einfach zum rechtskonformen Entscheid», in: FamPra.ch 2015, pag. 623 segg., n. III, 3.

Art. 308 CC.

DTF 140 III 577 e decisione del Tribunale regionale dell'Emmental-Oberaargau, del 27 marzo 2018 (CIV 18 504 KAS/BOD); cfr. anche Recher, «Änderung von Name und amtlichem Geschlecht: einfach zum rechtskonformen Entscheid», in: FamPra.ch 2015, pag. 623 segg., n. III, 3.

DTF 134 II 235.

Questa disposizione rientra nelle norme sugli effetti della filiazione e riguarda quindi l'assegnazione del cognome dei genitori al figlio; si ritiene tuttavia che debba applicarsi anche al cambiamento del nome per decisione dell'autorità (DTF 140 III 577 consid. 3.1.2 e riferimenti citati; cfr. anche Geiser, «Das neue Namensrecht», relazione tenuta il 7 aprile 2012 a Lucerna, n. 3.24 segg.; disponibile in tedesco sul sito della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile sotto www.csc-statocivile.ch > Pubblicazioni).

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ma essa può essere ammessa anche a un'età più precoce, se si considera che un bambino prende spesso coscienza di essere un ragazzo o una ragazza al momento dell'inizio del percorso scolastico180. Le malattie, in particolare le turbe psichiche, non pregiudicano necessariamente la capacità di discernimento.

Anche qui l'autorità deve valutare nel caso concreto se l'interessato ha la capacità necessaria per determinare la propria identità e quindi per rendere la dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile, agire in giudizio o presentare una domanda di rettifica181. In caso di dubbio, l'autorità procede alle verifiche necessarie, sollecitando in particolare il parere di un perito medico, nel quadro dell'obbligo di cooperazione della persona interessata182.

8.2 Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato: art. 40a D-LDIP La revisione rende necessario adeguare la LDIP. L'articolo 40a D-LDIP prevede l'applicazione per analogia degli articoli 37­40 LDIP sul nome, vista la similitudine delle questioni giuridiche sollevate. Un rinvio permette di evitare di aggiungere diversi articoli.

La prassi attuale ammette, sulla base dell'articolo 33 LDIP, la competenza dei tribunali svizzeri per constatare un cambiamento di sesso. Le decisioni straniere sono riconosciute in virtù dell'articolo 32 LDIP183. Gli Svizzeri domiciliati all'estero possono invocare il foro di necessità dei tribunali svizzeri giusta l'articolo 3 LDIP184.

180

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183 184

Cfr. Nehmiz, «Aus Paul wird Paula», articolo pubblicato su Ostschweiz am Sonntag, 19 novembre 2017, pag. 10, e Zürcher, «Vaud et Genève se mobilisent pour les jeunes transgenres. Brochure pour le personnel scolaire, groupes pour les parents... La prise de conscience est générale, avec plusieurs projets», articolo pubblicato il 15 novembre 2017 su 24 heures. Cfr. anche il documento della Fondazione Agnodice «Elèves transgenres Guides de bonnes pratiques lors d'une transition de genre dans un établissement scolaire et de formation», 2017, secondo il quale i bambini possono prendere coscienza della loro identità trans* a partire dai tre anni d'età, fermo restando che la maggior parte di essi ne prende coscienza a cinque anni, pag. 8; disponibile su www.agnodice.ch/fr > Portail Enfants Adolescents Proches. Secondo la brochure di Transgender Network Switzerland: «Trans* Brochure d'information rédigée par des personnes trans* pour les personnes trans* et pour toutes les autres», 2016/2017, l'età della presa di coscienza si situa tra i tre e i quattro anni, pag. 37; disponibile in tedesco e francese su www.transgendernetwork.ch/fr > Information. Cfr. anche Recher, «Änderung von Name und amtlichem Geschlecht: einfach zum rechtskonformen Entscheid», in: FamPra.ch 2015, pag. 623 segg., n. I.

DTF 98 Ia 324 e 88 IV 111.

Per quanto riguarda le autorità dello stato civile, cfr. art. 16 OSC (cfr. n. 8.1.1).

Nel caso di una procedura giudiziaria cfr. art. 160 CPC, che comporta anche l'obbligo di produrre documenti, come un certificato medico, o l'obbligo di tollerare l'ispezione oculare della persona da parte di un esperto.

Bucher, Commentaire romand/Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Basilea 2011, ad art. 33, n. 4.

DTF 143 III 284, consid. 5.3 e 119 II 264, consid. 7. Nella DTF 143, il Tribunale federale cita una parte della dottrina e suggerisce d'ispirarsi agli art. 39­42 LDIP per quanto riguarda la competenza diretta.

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Il rinvio agli articoli 37 e seguenti LDIP permetterà di fissare più chiaramente la competenza, il diritto applicabile e il riconoscimento delle decisioni e degli atti stranieri in materia, tanto per la determinazione del sesso alla nascita quanto per la modifica successiva della sua iscrizione.

L'iscrizione di una persona nel registro dello stato civile svizzero con la menzione del suo sesso, del suo prenome e degli altri suoi dati rientra nella competenza delle autorità svizzere e più precisamente degli ufficiali dello stato civile185. La determinazione del sesso alla nascita sarà in linea di principio soggetta al diritto svizzero per le persone domiciliate in Svizzera186. Per le persone domiciliate all'estero il diritto applicabile sarà quello designato dal diritto internazionale privato dello Stato di domicilio187. In entrambe le ipotesi sarà inoltre ammessa la scelta del diritto nazionale. Concretamente, la questione è rilevante per quanto concerne l'iscrizione di un terzo genere nei registri, opzione che attualmente è prevista soltanto in alcuni Stati, in particolare in Germania e in Austria (cfr. n. 3.2, 4.3.2 e 4.3.3)188.

Per quanto riguarda la modifica dell'iscrizione del sesso in Svizzera, la revisione prevede la facoltà di rendere una dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile svizzero, fermo restando che una procedura giudiziaria o una rettifica amministrativa resta necessaria per le persone incapaci di discernimento e in assenza del consenso del rappresentante legale (cfr. n. 8.1.4). Sul piano internazionale, la competenza sarà conferita all'autorità del luogo di domicilio della persona interessata189. Gli Svizzeri senza domicilio in Svizzera (ivi comprese le persone con due o più nazionalità) avranno la facoltà di presentare la dichiarazione a un ufficiale dello stato civile in Svizzera (si prevede che queste dichiarazioni possano essere presentate dinanzi a qualsiasi ufficiale dello stato civile; cfr. n. 8.1.1) o di intentare un'azione o presentare la domanda di rettifica presso le autorità competenti del Cantone di origine190.

Sulla scorta delle reazioni pervenute nel quadro della consultazione, si precisa che la dichiarazione potrà anche essere depositata presso una rappresentanza svizzera all'estero (cfr. n. 8.1.1). Peraltro, l'esistenza di un'iscrizione precedente
nel registro dello stato civile svizzero non costituisce una condizione per ammettere la competenza delle autorità svizzere a ricevere una dichiarazione. Tale competenza è data per le persone provenienti dall'estero che sono domiciliate in Svizzera, anche se non sono ancora state iscritte nel registro dello stato civile svizzero, fermo restando che per una tale iscrizione occorre presentare i necessari documenti dello stato civile (art. 15a OSC; cfr. n. 8.1.1). Si noti che, conformemente alle regole generalmente adottate, è compito delle persone interessate far adeguare i dati personali nei registri e sui documenti ufficiali stranieri (in particolare passaporto e carta d'identità). Si sottolinea anche che, al momento del rilascio del libretto per stranieri, il cognome e il prenome del titolare sono indicati conformemente ai documenti di viaggio dello Stato d'origine. Infine, va osservato che, nella sua forma attuale (che potrà essere modificata in futuro), il registro informatizzato dello stato civile svizzero si fonda 185 186 187 188

Art. 8 lett. d, 9, 15, 15a, 20, 20b e 37c OSC.

Art. 37 cpv. 1, prima ipotesi, in combinato disposto con l'art. 40a D-LDIP.

Art. 37 cpv. 1, seconda ipotesi, in combinato disposto con l'art. 40a D-LDIP.

Secondo i principi svizzeri applicabili in materia di tenuta dei registri (art. 40 LDIP), in Svizzera non si può iscrivere un terzo sesso nel registro dello stato civile.

189 Art. 38 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 40a D-LDIP.

190 Art. 38 cpv. 2 e art. 23 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 40a D-LDIP.

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sul carattere binario dei sessi. Di conseguenza, ogni persona è obbligatoriamente registrata con il sesso «maschile» o «femminile» ad esclusione di qualsiasi altra menzione, per cui non si può lasciare il campo «Sesso» vuoto o inserire una terza opzione di genere. Pertanto, attualmente non è possibile riprendere nello stato civile svizzero situazioni del genere istituite in virtù di una legislazione straniera. Mediante il rinvio alle disposizioni sul nome si assoggetta la determinazione del sesso e la sua modifica allo stato civile al diritto svizzero, ivi compresi i requisiti e gli effetti di un tale cambiamento191. Si noti che, secondo la revisione (cfr. n. 8.1.1), la dichiarazione di modifica dell'iscrizione del sesso in sé non sarà più sottoposta ad alcuna condizione. Il cambiamento di sesso non influirà sui rapporti di filiazione esistenti, sull'autorità parentale o sul diritto di custodia, che continueranno a essere disciplinati dalle regole vigenti192.

La modifica della menzione del sesso avvenuta all'estero sarà riconosciuta in Svizzera (nelle categorie di sesso qui riconosciute), sempreché essa sia valida nello Stato di domicilio o nello Stato nazionale dell'interessato193. La nuova regolamentazione concerne solo il riconoscimento della modifica della menzione del sesso, senza coprire eventuali effetti accessori di una decisione straniera, come l'eventuale dissoluzione di un matrimonio o di un'unione domestica registrata in concomitanza con il cambiamento di sesso di uno dei coniugi o partner. Il riconoscimento di tali effetti rimarrà soggetto a norme specifiche194.

La trascrizione del sesso nel registro dello stato civile svizzero avverrà conformemente ai principi svizzeri sulla tenuta dei registri195. Il rinvio all'articolo 40 LDIP costituisce la base legale per l'iscrizione del sesso secondo i principi svizzeri sulla tenuta dei registri, come già avviene per i nomi, che devono imperativamente essere iscritti con caratteri latini (caratteri secondo la norma ISO 8859­15) e in una delle categorie previste, vale a dire cognomi, nomi e altri nomi ufficiali (art. 24 e 80 OSC). L'applicazione dei principi svizzeri sulla tenuta dei registri, mediante il rinvio nel nuovo articolo 40a all'articolo 40 LDIP, permetterà di evitare che si debba trascrivere una categoria di sesso sconosciuta nel
nostro sistema giuridico. L'ordinamento giuridico svizzero è binario (maschile/femminile) e il disegno non prevede di introdurre un terzo genere. Come per i sistemi di controllo degli abitanti, è tuttavia possibile che in futuro il registro e i moduli dello stato civile vengano adeguati per permettere che i cittadini stranieri, provenienti in particolare dalla Germania e dall'Austria, il cui sesso non è né quello maschile né quello femminile, siano iscritti nel registro senza indicare il sesso (cfr. n. 3.2, 4.3.2 e 4.3.3). Un tale adeguamento, essenzialmente di carattere tecnico, richiederà una modifica delle disposizioni d'esecuzione e permetterà di evitare situazioni poco chiare, poiché in Svizzera vi sarà un'iscrizione identica a quella dello Stato d'origine dell'interessato. In questo modo sarà anche possibile premunirsi contro il moltiplicarsi di menzioni sessuali totalmente sconosciute nelle concezioni occidentali. Esistono infatti culture che conoscono più di tre sessi. Se tali tipologie fossero previste nella legislazione di uno 191 192 193 194 195

Art. 38 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 40a D-LDIP.

Art. 66 segg. e 85 LDIP.

Art. 39 in combinato disposto con l'art. 40a D-LDIP.

Art. 32, 45a, 65 e 65d LDIP.

Art. 40 in combinato disposto con l'art. 40a D-LDIP.

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Stato straniero, è importante che una norma legale permetta di rifiutare la trascrizione di una tale categoria sessuale nel registro dello stato civile svizzero.

9

Ripercussioni

9.1

Ripercussioni per la Confederazione

L'introduzione di una dichiarazione concernente il sesso allo stato civile, con contemporanea scelta di uno o più nuovi prenomi, non avrà ripercussioni per la Confederazione, fatta eccezione per l'adeguamento delle ordinanze in materia di stato civile e di documenti d'identità (cfr. n. 5) nonché per l'adozione di direttive e l'approntamento di informazioni pertinenti. Questi lavori saranno effettuati nel quadro delle risorse esistenti.

9.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L'attuazione della presente revisione implicherà per gli uffici dello stato civile soltanto pochi cambiamenti per quanto riguarda la tenuta del registro informatizzato dello stato civile (Infostar). Infatti, già oggi le decisioni di cambiamento del sesso e di prenome/i devono essere registrate in Infostar o iscritte in un registro delle nascite tenuto in forma cartacea (art. 98 cpv. 1 lett. g e h OSC). I tribunali saranno leggermente sgravati, dato che le dichiarazioni di modifica dell'iscrizione del sesso con la scelta dei nuovi prenomi dovranno generalmente essere presentate agli ufficiali dello stato civile. Per quanto concerne il dovere di consulenza degli ufficiali dello stato civile, esso sarà limitato alle operazioni dello stato civile e in particolare alla procedura della dichiarazione di cambiamento del sesso. Per qualsiasi altra questione gli interessati saranno rinviati alle istituzioni e organizzazioni specializzate 196.

Nella misura in cui l'attività dei servizi dello stato civile sarà coperta da appropriati emolumenti, la revisione sarà finanziariamente neutrale. In sede di consultazione, diverse organizzazioni hanno chiesto di eliminare o ridurre gli emolumenti per il cambiamento di sesso, almeno per i minori, adducendo in particolare la necessità di garantire l'accesso all'istituto e la precarietà delle persone interessate, spesso disoccupate. Un'associazione professionale locale ha chiesto che le spese relative alla rettifica delle dichiarazioni abusive siano sostenute dai responsabili.

196

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In sede di consultazione, l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile ha fatto rilevare che una dichiarazione di cambiamento del sesso dovrebbe essere ricevuta come una dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 119 CC e 13 OSC), senza obbligo di consulenza da parte degli ufficiali dello stato civile. L'obbligo di consulenza incombe in generale alle autorità dello stato civile (cfr. art. 16 cpv. 5 OSC), ma si riferisce soltanto ai loro compiti specifici, ossia a quelli legati strettamente alla loro attività e non al contesto sociale o giuridico più ampio.

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Conformemente al mandato del legislatore, gli emolumenti nel settore dello stato civile sono soggetti ai principi di copertura dei costi e di equivalenza 197. Non tutte le persone interessate sono indigenti. Inoltre, non è opportuno prevedere una riduzione sistematica degli emolumenti. Per garantire la parità di trattamento, sarà opportuno riscuotere emolumenti equivalenti a quelli per le dichiarazioni concernenti il cognome e le dichiarazioni di paternità198. Questi emolumenti sono infatti stati fissati in modo da garantire l'esercizio effettivo dei diritti. In linea con la prassi in vigore, se una persona si trova in stato di bisogno, l'ufficiale dello stato civile può ridurre o condonare l'emolumento199. Inoltre, se l'autorità cantonale di vigilanza deve respingere un ricorso in seguito al rifiuto da parte dell'ufficiale dello stato civile di ricevere una dichiarazione abusiva o se deve rettificare una registrazione ottenuta in modo fraudolento, le spese sono a carico del colpevole200. Questi principi saranno applicabili anche al ricevimento delle dichiarazioni di cambiamento del sesso.

9.3

Ripercussioni sulla società e sull'economia

La revisione prevista migliora notevolmente la situazione delle persone transessuali o che presentano una variante dello sviluppo sessuale. In futuro, l'adeguamento del loro stato civile (menzione del sesso e prenome) sarà più semplice e rapido.

Inoltre, la presente revisione non mette in questione il principio binario dei sessi (maschile/femminile) e rispetta la certezza del diritto, dal momento che diverse misure permettono di rettificare d'ufficio un'iscrizione e lottare contro eventuali abusi (cfr. n. 2).

9.4

Ripercussioni sull'uguaglianza tra uomo e donna

La presente revisione mira a semplificare la modifica dell'iscrizione del sesso e dei prenomi nei registri dello stato civile. Va a vantaggio di donne e uomini in ugual misura e protegge specificatamente le persone che non s'identificano con le categorie correnti e con i ruoli e le norme comportamentali a esse associati201.

197

198

199 200 201

Cfr. il messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995 (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale) (FF 1996 I 1 segg.) n. 213.12.

Se si fa riferimento agli emolumenti percepiti per le dichiarazioni concernenti il cognome e le dichiarazioni di riconoscimento del figlio, si tratterebbe di 75 franchi per la dichiarazione di cambiamento del sesso e di 30 franchi per il consenso del rappresentante legale (cfr. allegato 1, n. 4 segg. e 5 segg. dell'ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile, OESC).

Art. 13 OESC Allegato 2 n. 2 e 6 OESC.

Cfr. la «Guide sur l'analyse d'impact sur l'égalité entre femmes et hommes dans les projets législatifs» dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU), pag. 17; disponibile in francese e tedesco sul sito www.ebg.admin.ch > Temi > Diritto > Analisi d'impatto sull'uguaglianza.

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9.5

Ripercussioni per le infrastrutture informatiche

La revisione non ha ripercussioni dirette obbligatorie per le infrastrutture informatiche.

Di per sé, il cambiamento di sesso, che è attualmente comunicato dai tribunali che l'hanno pronunciato, è già iscritto in Infostar o nel registro delle nascite. Considerato il numero relativamente esiguo di casi, sarebbe possibile non modificare affatto Infostar, mantenendo le attuali modalità di registrazione e cambiamento del sesso.

Tuttavia, queste sono relativamente complesse. Attualmente l'ufficiale dello stato civile deve procedere in diverse tappe, soprattutto se la persona interessata dal cambiamento di sesso è sposata o ha figli. Pertanto si prevedono delle semplificazioni.

10

Programma di legislatura

Il presente progetto non figura nel programma di legislatura 2015­2019202. Conformemente alla guida sull'analisi d'impatto sull'uguaglianza tra donne e uomini nei progetti legislativi dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU)203, la situazione delle persone transessuali o che presentano una variante dello sviluppo sessuale deve essere presa in considerazione in modo accurato.

11

Aspetti giuridici

11.1

Costituzionalità

Il progetto si fonda sull'articolo 122 della Costituzione federale (Cost.)204, che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto civile. Conformemente al mandato dell'articolo 35 Cost., il progetto attua diversi diritti fondamentali (diritto al rispetto della dignità umana e dell'integrità fisica, diritto all'autodeterminazione come elemento della protezione della sfera privata, diritto di essere trattati in modo non discriminatorio205). Per i dettagli si rinvia ai numeri 1.1, 1.2, 3.3, 4.1.1, 4.2.1 e 4.2.2 del presente messaggio.

In particolare, il legislatore si può fondare sulla sua competenza legislativa in materia di diritto civile (art. 122 Cost.) per prevedere il mantenimento di un matrimonio dopo il cambiamento di sesso di uno dei coniugi. Una simile unione non è contraria alla garanzia dell'istituto del matrimonio secondo l'articolo 14 Cost.

202 203

FF 2016 4605 Pag. 8; disponibile in francese e tedesco sul sito www.ebg.admin.ch > Temi > Diritto > Analisi d'impatto sull'uguaglianza.

204 RS 101 205 Art. 7, 8 cpv. 2, 10 cpv. 2 e 13 Cost.

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11.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La presente revisione è compatibile in tutti i suoi punti con gli impegni internazionali della Svizzera come descritti ai numeri 4.1­4.2.2

11.3

Forma dell'atto

Il presente progetto definisce disposizioni importanti che fissano norme di diritto.

Tali disposizioni concernono i diritti e gli obblighi delle persone, i compiti e le competenze delle autorità e gli obblighi dei Cantoni nell'attuazione e nell'esecuzione del diritto federale. Simili disposizioni devono essere emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.).

11.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non è subordinato al freno alle spese secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene disposizioni relative a sovvenzioni, crediti d'impegno o fondi di spesa.

11.5

Delega di competenze legislative

Il diritto in vigore prevede norme che implicano la delega di competenze legislative e che quindi obbligano il Consiglio federale a emanare disposizioni mediante ordinanza (art. 43a, 45a e 48 CC; cfr. n. 5, 8.1.1 e 11.6).

11.6

Conformità alla legislazione sulla protezione dei dati

Il progetto è conforme alle norme in materia di protezione dei dati. L'articolo 43a capoversi 1­3 CC incarica il Consiglio federale di disciplinare tali questioni206. Le necessarie disposizioni sulla protezione dei dati delle persone transessuali o che presentano una variante dello sviluppo sessuale nonché dei loro congiunti saranno introdotte nell'ordinanza sullo stato civile, che sancisce il segreto professionale delle autorità dello stato civile e un diritto d'accesso ai dati personali molto limitato 207.

Vari partecipanti alla procedura di consultazione hanno chiesto che la divulgazione del cambiamento di sesso a terzi sia formalmente proibita, divieto già previsto dal diritto vigente. Le disposizioni d'esecuzione saranno inoltre integrate per garantire che, per ragioni di discrezione, la dichiarazione di cambiamento del sesso sia ricevu206

Si noti che è in corso una revisione (cfr. messaggio del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi, FF 2017 5939).

207 Cfr. cap. 6 OSC (art. 44­61).

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ta in una stanza separata dell'ufficio dello stato civile, come chiesto dalla Commissione federale per le questioni femminili.

12

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