Legge sulle epizoozie
Disegno
(LFE) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20201, decreta: I La legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 1
I. Disposizioni generali Art. 1
Scopo
La presente legge ha lo scopo di prevenire e combattere le epizoozie nonché di rafforzare la salute degli animali.
Art. 1a ex art. 1 Art. 1b ex art. 1a
1 2
FF 2020 3567 RS 916.40
2019-4079
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Epizoozie. L
FF 2020
Titolo prima dell'art. 11a
IIIa. Provvedimenti per rafforzare la salute degli animali Art. 11a, rubrica Servizi d'igiene veterinaria Art. 11b
Rete di competenze e d'innovazione per la salute degli animali
La Confederazione può versare aiuti finanziari per lo sviluppo e la gestione di una rete di competenze e d'innovazione per la salute degli animali.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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