Legge sulle epizoozie

Disegno

(LFE) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20201, decreta: I La legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 1

I. Disposizioni generali Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di prevenire e combattere le epizoozie nonché di rafforzare la salute degli animali.

Art. 1a ex art. 1 Art. 1b ex art. 1a

1 2

FF 2020 3567 RS 916.40

2019-4079

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Epizoozie. L

FF 2020

Titolo prima dell'art. 11a

IIIa. Provvedimenti per rafforzare la salute degli animali Art. 11a, rubrica Servizi d'igiene veterinaria Art. 11b

Rete di competenze e d'innovazione per la salute degli animali

La Confederazione può versare aiuti finanziari per lo sviluppo e la gestione di una rete di competenze e d'innovazione per la salute degli animali.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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