Irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA ­ Considerazioni dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 12 novembre 2019 Parere del Consiglio federale del 19 febbraio 2020

Onorevoli presidente e consiglieri conformemente all'articolo 158 della legge sul Parlamento, vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 12 novembre 20191 «Irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA ­ Considerazioni dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 febbraio 2020

In nome del Consiglio federale: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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FF 2020 6305

2019-4309

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Parere 1

Contesto

Con lettera del 13 novembre 2019 la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) ha informato il Consiglio federale in merito al suo rapporto del 12 novembre 2019 relativo alle irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA, chiedendo contemporaneamente al medesimo di esprimersi sulle constatazioni e raccomandazioni del rapporto entro il 26 febbraio 2020.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto della CdG-S del 12 novembre 2019 e accoglie la sua richiesta di approfondire i fatti relativi alle irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA.

Sulle diverse constatazioni e raccomandazioni della CdG-S prende posizione come segue:

2.1

Constatazioni della CdG-S

Sufficienti strumenti per il governo d'impresa Le tre grandi imprese parastatali Swisscom, Posta e FFS sono state rese autonome negli anni 1998 e 1999. Da allora il Consiglio federale sviluppa continuamente il proprio ruolo e la propria strategia come ente proprietario di queste aziende, perfezionando costantemente il modello di indirizzo strategico della Confederazione. Un passo avanti fondamentale è stato compiuto dal Consiglio federale con il rapporto concernente il governo d'impresa del 13 settembre 20062 e il rapporto supplementare del 25 marzo 20093 (con i principi del governo d'impresa ivi contenuti), che hanno definito basi solide e trasparenti per la politica della Confederazione in quanto ente proprietario. Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la legge federale del 17 dicembre 20104 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome, che ha fornito al Parlamento un ampio ventaglio di strumenti con cui esercitare l'alta vigilanza sul controllo delle unità rese autonome della Confederazione.

Lo strumento principale di governo societario di cui dispone il Consiglio federale è rappresentato dagli obiettivi strategici, che fissano per iscritto e rendono trasparenti nei confronti delle imprese le priorità dell'ente proprietario per il successivo quadriennio. Entro i limiti di quanto stabilito dalla legge e dagli obiettivi strategici, le imprese parastatali godono di autonomia, ossia l'ente proprietario rinuncia sostan2 3 4

FF 2006 7545 FF 2009 2225 RU 2011 5859

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zialmente a intervenire nell'attività operativa. L'attuazione degli obiettivi strategici è di responsabilità del Consiglio di amministrazione, che a cadenza annuale riferisce in merito al loro conseguimento durante l'esercizio appena trascorso. Il Consiglio federale valuta il raggiungimento degli obiettivi e redige un rapporto in merito.

Successivamente spetta al Parlamento, in virtù del suo potere di alta vigilanza, giudicare se il Consiglio federale adempia o meno al proprio ruolo di ente proprietario. A tal fine, ogni anno il capo del DATEC e il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) si confrontano con le Commissioni della gestione, le Commissioni delle finanze e i presidenti delle due Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT).

Il Consiglio federale ha preso atto che la CdG-S continua a ritenere il modello di indirizzo strategico delle imprese parastatali sostanzialmente adeguato. Sono dello stesso avviso anche gli esperti che, su mandato del Consiglio federale dell'8 giugno 2018, hanno verificato la prassi di controllo delle imprese parastatali che erogano prestazioni di servizio sul mercato. Nel rapporto del 26 aprile 2019, infatti, il giudizio finale da loro espresso è stato complessivamente positivo: il controllo, lo scambio di informazioni e il modello duale di proprietà sarebbero sostanzialmente da ritenersi validi. Confermano che gli strumenti a disposizione sono generalmente sufficienti all'adempimento del ruolo di ente proprietario e che il modello di proprietà funziona decisamente bene a livello pratico. Il 26 giugno 2019 il Consiglio federale ha preso in esame le raccomandazioni enunciate nel rapporto degli esperti, definendone l'attuazione e l'iter successivo. Ulteriori precisazioni in merito sono contenute nei pareri relativi alle raccomandazioni della CdG-S.

Con nota informativa del 17 dicembre 2019 il DATEC ha aggiornato il Consiglio federale in merito a quanto svolto sino ad allora ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio federale del 26 giugno 2019.

Si rimanda inoltre al postulato 18.4274 Abate «Strategia basata sul rapporto di proprietà del Consiglio federale per le unità rese autonome della Confederazione», accolto il 6 marzo 2019. Il Consiglio federale è stato incaricato di sottoporre al Parlamento un rapporto che illustri
i criteri alla base della sua strategia di ente proprietario nei confronti delle unità rese autonome. Occorrerà altresì evidenziare le esperienze maturate con tale strategia e trarre un bilancio delle attività svolte negli ultimi anni in materia di governo d'impresa. In sede di adozione del rapporto del postulato, il Consiglio federale provvederà a riferire alla CdG-S in merito all'attuazione delle misure scaturite dalla relazione degli esperti e delle raccomandazioni da esso sostenute.

Futuro rapporto relativo a un bilancio complessivo del caso AutoPostale Il Consiglio federale disapprova le irregolarità praticate sistematicamente per anni da AutoPostale Svizzera SA. Quale impresa parastatale, la Posta deve fungere da esempio anche nella gestione delle finanze pubbliche. Al suo Consiglio di amministrazione, a cui secondo il diritto della società anonima compete la direzione generale della società, non si riconosce pertanto uno scarico completo relativamente agli esercizi 2017 e 2018.

La Svizzera vanta un servizio pubblico affidabile e di qualità. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che la fiducia nei confronti di quest'ultimo abbia risentito delle 6465

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manipolazioni operate da AutoPostale Svizzera SA. Va anche detto, tuttavia, che le strutture di governo societario hanno sostanzialmente funzionato e che il comportamento scorretto di AutoPostale Svizzera SA è stato individuato dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Il Consiglio federale è convinto che grazie alla complessa documentazione allestita ­ come il rapporto di revisione dell'UFT e i rapporti di indagine dello studio legale Kellerhals Carrard e di un gruppo di esperti indipendenti ­ si sia creata una solida base con cui esaminare la questione, fornendo al Consiglio federale stesso, al DATEC, all'AFF e alla Posta le informazioni necessarie per adottare i provvedimenti opportuni sul piano dell'organizzazione e del personale. In particolare, la Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici (CTP), la Posta e l'UFT hanno anche provveduto a definire congiuntamente gli importi dei rimborsi da corrispondere a Confederazione, Cantoni e Comuni, che sono stati versati dalla Posta. Nel frattempo, inoltre, quest'ultima ha venduto CarPostal France a Keolis S.A., una filiale di SNCF, mettendo fine al proprio impegno in Francia.

Per quanto concerne la conduzione del procedimento penale amministrativo, il Consiglio federale ha riconosciuto la competenza dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). Il procedimento, ancora pendente, dovrebbe poter fornire ulteriori indicazioni. Una volta concluso, il Consiglio federale provvederà in ogni caso ad adottare ulteriori misure necessarie, come richiesto dalla CdG-S. Esso si dichiara altresì disponibile a stilare in un rapporto un bilancio complessivo della questione AutoPostale, evidenziando in particolare quali lezioni generali siano state tratte dal caso in oggetto, quali siano state le conseguenze finanziarie per la Confederazione, se siano state approfondite o meno determinate informazioni desunte dal procedimento penale amministrativo, se siano state rivendicate responsabilità a carico degli organi societari e se si sia resa altresì necessaria una correzione degli obiettivi strategici della Posta. Il Consiglio federale chiede pertanto al Parlamento di accogliere il postulato 19.4385 della CdG-S «Bilancio complessivo del caso AutoPostale».

Presunto conflitto di obiettivi sulla redditività abituale per il settore Secondo la CdG-S il DATEC e
l'AFF erano a conoscenza almeno dal 2011 del conflitto di obiettivi che gravava su AutoPostale Svizzera SA rispetto al conseguimento di utili, ma all'epoca non avrebbero adottato alcuna misura.

Il Consiglio federale non contesta il fatto che la SG-DATEC e l'AFF sapessero dal 2011 che la Posta si trovasse, a loro avviso, in un conflitto di obiettivi tra le finalità strategiche del Consiglio federale e le direttive del traffico regionale viaggiatori (TRV). In occasione del colloquio con l'ente proprietario dell'8 settembre 2011 (riunione tra SG-DATEC, AFF e Posta), infatti, la Posta fece presente che, nell'esercizio della propria attività, AutoPostale Svizzera SA fosse esposta a direttive divergenti derivanti, da un lato, dalla legislazione in materia di TRV e, dall'altro, dagli obiettivi strategici del Consiglio federale. I Cantoni e l'UFT sarebbero dell'opinione che, in virtù della legge sul trasporto di viaggiatori del 20 marzo 2009 5 (LTV), il conseguimento di utili da parte di AutoPostale Svizzera SA, quale impresa di trasporto concessionaria, non sia più lecito. Tale atteggiamento, tuttavia, contrasta 5

RS 745.1

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con gli obiettivi strategici del Consiglio federale, che dalla Posta esigono il mantenimento o l'incremento del valore d'impresa.

Di conseguenza, i servizi proprietari hanno proceduto a una serie di riflessioni su un eventuale adeguamento degli obiettivi strategici inerenti al traffico viaggiatori. Per i servizi in questione, tuttavia, è sempre stato chiaro che gli obiettivi strategici non prevalgono sulle disposizioni di legge e che la Posta è vincolata al rispetto di tali disposizioni. L'obiettivo di conservare o incrementare nel tempo il valore d'impresa, inoltre, riguarda la Posta nel suo complesso e non singoli ambiti soggetti a leggi speciali come AutoPostale. Il criterio relativo al conseguimento di un risultato d'esercizio in linea con il settore era riferito, nel 2011 (obiettivi strategici 2010­ 2013)6, al servizio universale e al settore sottoposto a concorrenza. È soltanto negli obiettivi strategici 2013­20167 che viene introdotto il criterio della redditività in linea con il settore in tutti gli ambiti di attività. Alla luce di ciò, il Consiglio federale non intravede alcun reale conflitto di obiettivi tra le finalità strategiche e le direttive in materia di TRV.

In data 26 novembre 2012 si era tenuta ­ in presenza di alcuni rappresentanti della SG-DATEC e dell'AFF ­ una riunione tra il direttore dell'UFT e i vertici aziendali della Posta. Come rileva la CdG-S nel suo rapporto, in tale occasione il DATEC, l'AFF e l'UFT avevano precisato nei confronti della Posta che, nel traffico regionale viaggiatori sovvenzionato, la redditività abituale per il settore è pari a zero e che in questo settore non possono essere generati utili. Nel rapporto la CdG-S conclude che i servizi proprietari e l'UFT avevano pertanto presupposto, in buona fede, che la direttiva secondo cui nel TRV sovvenzionato si applichi una redditività di settore pari a zero fosse rispettata da AutoPostale Svizzera SA, tanto che l'argomento non era più stato oggetto di dibattito nei colloqui con l'ente proprietario. Considerato che il settore di AutoPostale Svizzera SA, dando diritto all'indennità, è sottoposto alla vigilanza diretta dell'UFT, le discussioni tra l'ente proprietario e la Posta inerenti ad AutoPostale vertevano principalmente sulle attività estere, ossia soprattutto sull'impegno in Francia. Il tema, infatti,
divenne sempre più oggetto di dibattito durante i rapporti della Posta, in particolare anche a seguito della sentenza del Tribunale commerciale di Lione del 23 settembre 2016 nei confronti di CarPostal France.

Le richieste della CdG-S al Consiglio federale di verificare in quale misura sia necessario adeguare la ripartizione delle competenze di vigilanza sul TRV tra Confederazione e Cantoni e se sia opportuno delegare compiti di vigilanza supplementari agli uffici cantonali dei trasporti pubblici o ai Servizi cantonali di controllo delle finanze saranno oggetto di disamina nel messaggio concernente la riforma del TRV. Lo stesso dicasi anche per l'incarico affidato alla CdG-S di verificare la revisione delle basi legali relative all'impiego delle eccedenze nel TRV sovvenzionato e alla presentazione dei conti da parte delle imprese sovvenzionate. Il Consiglio federale chiede pertanto al Parlamento di accogliere i due postulati della CdG-S 19.4387 e 19.4388.

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FF 2010 371 FF 2012 8569

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2.2

Raccomandazioni della CdG-S

Raccomandazione 1 ­ Adeguamento degli obiettivi strategici della Posta relativi ad AutoPostale (n. 5.2.2) Il Consiglio federale è invitato ad adeguare quanto prima gli obiettivi strategici della Posta relativi ad AutoPostale. In particolare, dovrebbe esaminare due possibilità: se AutoPostale debba essere esonerata dall'obbligo di aumentare il valore dell'impresa o di conseguire redditività abituali per il settore, oppure se gli obiettivi strategici debbano prevedere esplicitamente che nel settore sovvenzionato si debba applicare una redditività abituale per il settore pari a zero.

Il Consiglio federale appoggia la raccomandazione 1. Attualmente sta rivedendo gli obiettivi strategici della Posta per il nuovo periodo 2021­2024. Nel corso di tale esercizio il Consiglio federale verificherà quale sia la forma più consona per procedere a un adeguamento, affinché negli obiettivi sia inequivocabilmente sancito che il Consiglio federale non si aspetta alcun rendimento da parte della Posta né dalle linee gestite da AutoPostale Svizzera SA nell'ambito del traffico regionale viaggiatori con diritto all'indennità.

Come già evidenziato nelle constatazioni della CdG-S, il Consiglio federale ritiene che anche sinora non vi sia stato alcun conflitto di obiettivi. Tra l'altro, nel TRV non esiste un vero e proprio divieto di generare utili; sebbene nelle offerte TRV non debbano essere previsti utili (né una remunerazione del capitale proprio), un'eventuale eccedenza a fine esercizio (ad es. per incrementi di produttività inaspettatamente elevati) non è vietata. La sua utilizzazione è tuttavia limitata (cfr. art. 36 LTV).

Raccomandazione 2 ­ Accertamenti sul periodo precedente al 2007 (n. 6.2.3) Una volta terminato il procedimento penale amministrativo svolto da fedpol in relazione ad AutoPostale, il Consiglio federale è invitato a commissionare un'indagine approfondita, nella quale vengano chiarite tanto le circostanze che hanno portato all'introduzione della prassi contabile illecita presso AutoPostale prima del 2007 quanto le relative responsabilità.

Il rapporto di indagine commissionato dal presidente del Consiglio di amministrazione della Posta allo studio legale Kellerhals Carrard e la perizia del gruppo di esperti si riferivano al periodo 2007­2015. Il rapporto supplementare di Kellerhals Carrard all'attenzione
dell'ente proprietario, invece, ha preso in esame gli anni 2016­2018. Considerati i termini di prescrizione, nei rapporti non si è tenuto conto del periodo antecedente al 2007. Dalle indagini, tuttavia, è emerso che già prima del 2007 si effettuavano trasferimenti contabili illeciti. Sebbene questi ultimi siano ormai caduti in prescrizione, la Posta ha comunque deciso di rimborsare spontaneamente le sovvenzioni incassate ingiustamente per tale periodo.

Pur comprendendo che la CdG-S intenda fare chiarezza in merito alle circostanze che hanno portato all'introduzione della prassi contabile illecita presso AutoPostale Svizzera SA prima del 2007, il Consiglio federale ritiene che ricostruire i fatti ante6468

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cedenti a tale anno sia un'operazione estremamente onerosa, complicata e quindi sproporzionata. I principali responsabili dell'epoca, tra l'altro, non lavorano più presso AutoPostale SA e, con ogni probabilità, la necessaria documentazione non è più integralmente disponibile. Anche nel procedimento penale amministrativo di fedpol non vengono accertate le responsabilità penali relative al periodo ante 2007.

Analogamente, il Consiglio federale dà grande importanza al fatto che la Posta, nonostante la prescrizione, abbia effettuato i rimborsi anche per il periodo precedente al 2007. In tale contesto, nell'estate del 2018 la Posta ha già provveduto ­ su indicazione dell'UFT ­ a redigere un rapporto su detto periodo, in cui conclude che i trasferimenti contabili sistematicamente illeciti siano stati effettuati soprattutto a partire dal 2004 e che gli utili realizzati negli anni 2004­2007 siano quantificabili in 17,2 milioni di franchi. La qualità dei dati disponibili ai fini della redazione del rapporto è stata tuttavia ritenuta inadeguata dalla Posta. Anche per tale motivo il Consiglio federale ritiene che un'ulteriore indagine sul periodo precedente al 2007 non consenta praticamente di raccogliere nessuna nuova informazione sul caso.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale respinge la raccomandazione 2 della CdG-S.

Raccomandazione 3 ­ Flussi finanziari tra AutoPostale Svizzera e CarPostal France (n. 7.3) Al termine del procedimento penale amministrativo di fedpol nei confronti di AutoPostale, il Consiglio federale è invitato ad adoperarsi affinché i flussi finanziari tra AutoPostale e CarPostal France siano esaminati in modo approfondito, le relative responsabilità siano determinate e tutte le misure necessarie siano adottate.

CarPostal France è stata nel frattempo venduta, per cui l'accesso alla sua documentazione risulta difficoltoso. Il Consiglio federale è tuttavia d'accordo ad effettuare, nell'ambito del già citato bilancio complessivo al termine del procedimento penale amministrativo di fedpol, anche una disamina approfondita dei flussi finanziari tra AutoPostale Svizzera SA e CarPostal France.

Il Consiglio federale appoggia pertanto la raccomandazione 3.

Raccomandazione 4 ­ Nuovo sistema di vigilanza sul TRV sovvenzionato (n. 8.1.1) 4.1 Il Consiglio federale è invitato
a garantire che, nell'elaborazione del nuovo sistema di vigilanza sul TRV sovvenzionato, si presti particolare attenzione ai seguenti aspetti: competenze specialistiche dei collaboratori dell'UFT, indipendenza dei collaboratori dell'UFT nei confronti delle imprese, verifica delle attività secondarie delle imprese, verifica delle cifre presentate dalle imprese, metodologia trasparente per l'analisi dei rischi, documentazione sull'interpretazione delle basi legali, responsabilità degli uffici di revisione esterni.

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4.2 Il Consiglio federale è invitato a verificare se non sia opportuno introdurre una più chiara separazione strutturale delle funzioni di committenza e vigilanza presso l'UFT.

4.3 Il Consiglio federale è invitato a garantire che l'UFT sviluppi un sistema di monitoraggio delle segnalazioni provenienti da altre autorità attive nel settore del TRV.

4.4 Il Consiglio federale è invitato a garantire che il nuovo sistema di vigilanza definisca e disciplini chiaramente le interfacce tra l'UFT e le autorità cantonali competenti.

Il Consiglio federale appoggia le raccomandazioni 4.1­4.4.

Nell'ambito della riorganizzazione della divisione Finanziamento dell'UFT si redigerà un manuale che, basato su un piano di controlling e indirizzo strategico, stabilisca le modalità di attuazione dei vari punti contenuti nella raccomandazione: competenze specialistiche, indipendenza, verifica delle cifre delle imprese, metodologia trasparente per l'analisi dei rischi, responsabilità degli uffici di revisione esterni (raccomandazione 4.1). Si provvederà ad esaminare un'eventuale separazione tra la funzione di committenza e quella di vigilanza (raccomandazione 4.2). A giudizio dell'UFT tali lavori dovrebbero concludersi entro la fine del 2020.

Rispetto alla raccomandazione 4.3 si precisa che la divisione Politica dell'UFT svilupperà, entro la metà del 2020, una procedura completa per la disamina e la sorveglianza delle notifiche di allarme ricevute.

Per quanto concerne il sistema di vigilanza, l'UFT provvederà a coordinarsi con gli uffici cantonali dei trasporti (sul piano di controlling e indirizzo strategico) e con i vari Servizi cantonali di controllo per definire le modalità di verifica a posteriori delle sovvenzioni (raccomandazione 4.4).

Raccomandazione 5 ­ Questioni aziendali di importanza strategica per l'ente proprietario (n. 8.2.2.2) Il Consiglio federale è invitato a elaborare criteri chiari e una classificazione in base a cui determinare quali elementi dell'attività aziendale rivestono un'importanza strategica per la Confederazione in quanto ente proprietario e devono pertanto essere maggiormente monitorati dal Consiglio federale, dai dipartimenti proprietari e dall'AFF; in particolare, devono essere sistematicamente inseriti nell'ordine del giorno dei colloqui con l'ente proprietario Dagli obiettivi
strategici si evince chiaramente sin da oggi quali siano le tematiche che il Consiglio federale classifica come strategiche nei riguardi delle imprese parastatali. Si tratta in particolare di: ­

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adempiere in modo economicamente sostenibile il mandato di servizio universale dell'impresa sancito dalla legge ed eventuali attività sostanziali al di fuori di tale ambito;

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­

evitare rischi di carattere politico per l'impresa federale e quindi anche per l'ente proprietario;

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salvaguardare la stabilità finanziaria dell'impresa, ivi comprese liquidità sufficienti e un capitale proprio stabile;

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preservare la continuità economica dell'impresa;

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apportare modifiche significative alla politica commerciale dell'impresa, siano esse di derivazione interna o dovute a fattori esterni (ad es. l'acquisto di una partecipazione a scopi strategici di gruppo, l'espansione del gruppo all'estero, una ristrutturazione di gruppo economicamente rilevante e il crollo di fatturato in un'importante società affiliata);

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garantire il funzionamento della dirigenza nel corso del tempo (ad es. il piano di successione, la prevenzione dei conflitti d'interesse, una politica di remunerazione oggettivamente giustificabile e la tutela della credibilità dei singoli soggetti).

In linea con quanto evidenziato nel rapporto di esperti sul governo d'impresa 2019, il Consiglio federale sta programmando i colloqui con l'ente proprietario in chiave maggiormente prospettica, ad esempio fissando gli appuntamenti con dovuto anticipo, inserendo all'ordine del giorno argomenti ricorrenti a rilevanza strategica ed effettuando regolarmente riunioni preliminari a livello tecnico. In tale ottica è fondamentale mantenere sempre un equilibrio sul piano giuridico, economico e politico tra il potere di direzione generale del Consiglio di amministrazione (art. 716a cpv. 1 del Codice delle obbligazioni, CO)8 e la sorveglianza strategica del Consiglio federale (art. 8 cpv. 4 e 5 della legge del 21 marzo 19979 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 3 dell'ordinanza del 25 novembre 199810 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione).

Anche nel decreto organizzativo e nelle disposizioni esecutive il Parlamento e il Consiglio federale possono definire eventuali aspetti di importanza strategica. In virtù delle proprie competenze sancite dalla legge sull'organizzazione della Posta del 17 dicembre 201011 (LOP), il Consiglio federale ha stabilito, ad esempio nel quadro della ristrutturazione della Posta, una serie di direttive finalizzate all'applicazione delle disposizioni sulla retribuzione dei quadri e, per quanto concerne i mandati di servizio universale, in materia di orientamento strategico del gruppo (art. 1­5 dell'ordinanza del 24 ott. 201212 sull'organizzazione della Posta Svizzera).

Il Consiglio federale è pertanto disposto ad accogliere la raccomandazione 5. Nelle sue grandi linee la considera già attuata.

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RS 220 RS 172.010 RS 172.010.1 RS 783.1 RS 783.11

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Raccomandazione 6 ­ Identificazione e chiarimento dei conflitti di obiettivi (n. 8.2.2.4) Il Consiglio federale è invitato a garantire che i conflitti di obiettivi (interni ed esterni) delle imprese parastatali vengano identificati e chiariti in modo adeguato. La nuova delegazione permanente del Consiglio federale «Imprese parastatali» si occuperà di questo tema. Particolare attenzione sarà prestata a questo problema durante i regolari colloqui con l'ente proprietario e in occasione del rinnovo degli obiettivi strategici.

Il Consiglio federale considera adempiuto l'aspetto materiale della raccomandazione 6. Già attualmente, infatti, si adopera per evitare conflitti di obiettivi sin dall'elaborazione o dal rinnovo degli obiettivi strategici. Per chiarire gli eventuali conflitti che non possono essere regolati nel quadro degli obiettivi strategici, il Consiglio federale e la dirigenza delle imprese parastatali sfruttano soprattutto i colloqui con l'ente proprietario per trovare soluzioni adeguate. In caso di necessità, si può procedere a un adeguamento puntuale degli obiettivi strategici.

In genere il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi strategici a cadenza quadriennale, in modo da garantire sicurezza pianificatoria alle imprese. In quel lasso di tempo, tuttavia, non è escluso che il quadro politico, giuridico o economico cambi.

Definire a monte un ordine di priorità per gli obiettivi strategici sarebbe una prassi per lo più troppo rigida, e potrebbe anche cancellare i confini di responsabilità tra ente proprietario e Consiglio di amministrazione. Una delle principali mansioni direttive del Consiglio di amministrazione, infatti, consiste proprio nell'identificare per tempo eventuali conflitti di obiettivi in seno all'impresa, saperli gestire e riconoscere quando è necessario coinvolgere l'ente proprietario.

Il Consiglio federale respinge invece l'aspetto della raccomandazione 6 relativo all'organizzazione e chiede al Parlamento di respingere la mozione 19.4383 della CdG-S sulla costituzione di una nuova delegazione del Consiglio federale «Imprese parastatali».

Raccomandazione 7 ­ Consultazione delle autorità di vigilanza specifiche di settore in sede di elaborazione degli obiettivi strategici (n. 8.2.2.4) Il Consiglio federale è invitato a garantire che le autorità di vigilanza specifiche
di settore siano sistematicamente consultate in sede di elaborazione o di rinnovo degli obiettivi strategici delle imprese parastatali, in modo da poter segnalare eventuali conflitti di obiettivi. Se necessario, gli obiettivi strategici devono essere adeguati per evitare conflitti.

L'esercizio di revisione degli obiettivi strategici delle imprese parastatali richiede circa un anno di tempo. Sotto la direzione del dipartimento competente e previo coinvolgimento dell'AFF e dell'impresa in questione, si procede alla definizione della mole di revisione necessaria e se ne discute più volte in occasione dei colloqui con l'ente proprietario. Successivamente la bozza dei nuovi obiettivi viene sottoposta per consultazione alle due CTT. Le autorità di vigilanza specifiche di settore 6472

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vengono in buona parte coinvolte già oggi nella revisione degli obiettivi strategici, al più tardi in fase di consultazione degli uffici sulla proposta del Consiglio federale relativa ai nuovi obiettivi strategici.

La raccomandazione 7 risulta pertanto già soddisfatta. I dipartimenti competenti continueranno a prestare particolare attenzione alla cerchia di soggetti chiamati a partecipare alle relative consultazioni degli uffici.

Raccomandazione 8 ­ Rispetto dell'obbligo di archiviazione da parte delle imprese (n. 8.2.2.5) Il Consiglio federale è invitato a garantire che tutte le imprese parastatali assoggettate alla legislazione federale in materia di archiviazione vi si conformino rigorosamente in futuro e che tale aspetto sia adeguatamente menzionato negli obiettivi strategici delle imprese.

Il Consiglio federale ritiene che con l'obbligo di vigilanza esercitato dall'Archivio federale sui servizi che archiviano in maniera autonoma (art. 8 dell'ordinanza dell'8 settembre 199913 sull'archiviazione; sulla Posta quale servizio di archiviazione autonomo: art. 1 cpv. 1 lett. e della legge del 26 giugno 199814 sull'archiviazione in combinato disposto con l'allegato 2 lett. a primo trattino dell'ordinanza sull'archiviazione) vi sia una base legale di riferimento che esige sin d'ora dal Consiglio federale di garantire il rispetto della legislazione federale in materia di archiviazione da parte delle imprese parastatali.

In linea di principio, il Consiglio federale non inserisce negli obiettivi strategici disposizioni sancite già chiaramente da leggi e ordinanze. Il rispetto dell'ordinamento giuridico generale rappresenta un presupposto non scritto per l'operato di tutte le imprese, quindi anche per l'operato delle imprese parastatali. La situazione è paragonabile, ad esempio, a quella del diritto della concorrenza, delle costruzioni e del lavoro. Anche in quel caso, infatti, c'è un interesse pubblico affinché le imprese rispettino pienamente le disposizioni giuridiche in materia di tutela della concorrenza leale, dei proprietari fondiari limitrofi e della salute dei lavoratori. Tuttavia gli obiettivi strategici non comprendono tali aspetti.

Affinché la compliance delle imprese parastatali acquisisca un'importanza ancora maggiore, il Consiglio federale ­ nell'attuare una raccomandazione del rapporto
di esperti sul governo d'impresa 2019 ­ integrerà i futuri obiettivi strategici con la disposizione in base alla quale le imprese dovranno dotarsi di un sistema di gestione della compliance (Compliance Management System, CMS), che dovrà essere conforme alla norma ISO 19.600. La dirigenza dell'impresa sarà altresì tenuta a informare in merito ai principali rischi aziendali e ai punti cardine del CMS. Questo aspetto è stato implementato per la prima volta negli obiettivi strategici di Skyguide per il periodo 2020­202315.

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RS 152.11 RS 152.1 FF 2020 131

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Ovviamente il Consiglio federale terrà debitamente conto delle risultanze delle diverse indagini finalizzate all'accertamento delle irregolarità contabili in Auto Postale Svizzera SA e risolverà gli eventuali problemi strutturali di archiviazione con i soggetti responsabili del gruppo Posta e dell'Archivio federale. Al momento, inoltre, è in corso la valutazione della legge federale sull'archiviazione, nell'ambito della quale si esaminerà anche il rispetto della medesima da parte dei servizi che archiviano autonomamente e il relativo obbligo di vigilanza in capo all'Archivio federale. Si è ancora in attesa dell'esito di tale valutazione. Qualora risultasse la necessità di intervenire ulteriormente, il Consiglio federale tornerà a occuparsi dell'argomento, ma per il momento respinge la raccomandazione 8.

Raccomandazione 9 ­ Colloqui con l'ente proprietario (n. 8.2.2.6) Il Consiglio federale è invitato a garantire che la futura delegazione sulle imprese parastatali venga regolarmente informata dai suoi membri sugli aspetti importanti dei colloqui informali con le imprese e che la delegazione decida se tali informazioni debbano essere trattate ufficialmente nell'ambito dei colloqui trimestrali «formali» e/o trasmesse al Consiglio federale.

Il Consiglio federale ritiene che i contatti informali tra le imprese parastatali e i servizi proprietari siano inevitabili. Anzi, possono persino far sì che un determinato argomento venga trattato durante un colloquio con l'ente proprietario. Essi, tuttavia, non devono sminuire o addirittura sostituire lo scambio di informazioni ai massimi livelli. Le decisioni strategiche devono sempre essere comprensibili e controllabili.

Il Consiglio federale, il dipartimento competente e l'AFF continueranno a servirsi dei contatti informali con moderazione, soprattutto ai massimi livelli, e allo stesso tempo provvederanno a sensibilizzare maggiormente tutti i servizi coinvolti. A tale proposito, va però anche precisato che le unità scorporate dipendono dai contatti informali, ad esempio Swissmedic con l'Ufficio federale della sanità pubblica per quanto concerne le omologazioni dei medicamenti.

Analogamente a quanto esposto nel parere relativo alla raccomandazione 6, il Consiglio federale chiede al Parlamento di respingere la mozione 19.4383 della CdG-S sulla costituzione
di una nuova delegazione del Consiglio federale «Imprese parastatali».

Raccomandazione 10 ­ Strumenti di vigilanza interni delle imprese (n. 8.2.2.7) 10.1 Il Consiglio federale è invitato a garantire che gli obiettivi strategici di tutte le imprese parastatali prevedano obbligatoriamente l'esistenza dei seguenti strumenti di vigilanza: sistema di gestione dei rischi, sistema di controllo interno, Compliance Management System. Per ciascuno di questi strumenti, gli obiettivi strategici devono includere direttive sull'obbligo di informare l'ente proprietario e definire gli indicatori di controllo

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10.2 Il Consiglio federale è altresì invitato a definire chiaramente quali risultati derivanti dagli strumenti di vigilanza interni delle imprese debbano essere comunicati all'ente proprietario, in quale forma e con quale grado di dettaglio, recependo poi il tutto negli obiettivi strategici.

10.3 Il Consiglio federale è invitato a garantire che il rapporto annuale sul raggiungimento degli obiettivi strategici delle imprese, presentato al Parlamento, fornisca informazioni trasparenti sui principali risultati ottenuti grazie agli strumenti di vigilanza interni delle imprese, anche riguardo alla situazione finanziaria delle imprese parastatali.

10.4 Al termine dell'attuale fase strategica, il Consiglio federale è inoltre invitato a tracciare un bilancio degli obiettivi strategici sui rischi e sui relativi indicatori di controllo e, se necessario, ad apportare modifiche o integrazioni.

Il Consiglio fedesrale ritiene che le raccomandazioni 10.1­10.4 siano state per buona parte materialmente attuate o in fase di attuazione. In conformità al rapporto di esperti sul governo d'impresa 2019, inoltre, si sta adoperando al fine di programmare i colloqui con l'ente proprietario in chiave maggiormente prospettica (cfr. delucidazioni relative alla raccomandazione 5), il che consentirà al Consiglio federale di migliorare ulteriormente la propria vigilanza strategica attraverso gli appositi strumenti interni.

Già oggi gli obiettivi strategici prevedono che le imprese si dotino di un sistema di gestione dei rischi (SGR) e che debbano altresì informare l'ente proprietario in merito ai principali rischi aziendali. Per misurare il raggiungimento di questo obiettivo sono stati definiti alcuni indicatori: il SGR, conforme ai criteri della norma ISO 31000, viene sottoposto ogni quattro anni ­ in linea con il periodo di validità della strategia ­ a un audit indipendente, che si svolge sulla base di criteri di verifica prestabiliti. Le questioni oggetto di analisi sono principalmente due: in primo luogo, l'audit deve accertare che l'impresa abbia implementato un SGR adeguato e un processo di gestione del rischio a norma ISO 31000; in secondo luogo, va valutato se i sistemi e i processi di gestione del rischio siano funzionanti e applicati in maniera efficace. La seconda questione, non essendo verificabile a 360 gradi
(ISO 31000 non è certificabile), viene analizzata con un elenco di domande orientative. L'audit deve produrre come risultato una serie di raccomandazioni che, in ordine di priorità, consentano di migliorare e perfezionare la gestione del rischio esaminata. Dal 2018 queste direttive in materia di gestione di rischio vengono emanate nel corso del rinnovo degli obiettivi strategici per ciascuna delle grandi imprese parastatali (prestatori di servizio sul mercato). Il Consiglio federale ritiene pertanto che negli obiettivi strategici siano già contenute sufficienti disposizioni in merito. È consapevole del fatto che, in fase di loro esecuzione, possano emergere indicazioni per eventuali ulteriori migliorie. In particolare, dovrà mantenere un alto livello di attenzione nei confronti dei rischi derivanti dalle attività svolte da unità, facenti parte di un gruppo aziendale, che risultano fortemente sovvenzionate o operanti all'estero.

A differenza del sistema di gestione del rischio di impostazione strategica, il sistema di controllo interno (SCI) si concentra sui rischi operativi dei processi aziendali finanziariamente rilevanti, nonché sulla descrizione e attuazione di opportune misure 6475

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di controllo atte a minimizzare tali rischi. Dall'esercizio 2008 l'ufficio di revisione dell'impresa si occupa di verificare che esista un simile SCI, e lo specifica nel proprio rapporto di revisione annuale (art. 728a segg. CO). In caso di singoli errori operativi di processo che lascino supporre la presenza di lacune sistematiche, tale circostanza va registrata nel sistema di gestione del rischio e portata a conoscenza dell'ente proprietario, in particolare durante i colloqui con il medesimo. Specificare ulteriormente negli obiettivi strategici l'obbligo di verificare l'esistenza del sistema di controllo interno non genererebbe dunque alcun valore aggiunto.

Il Compliance Management System (CMS) è finalizzato al rispetto di leggi, regole e norme e fa parte di un sistema integrato di gestione del rischio. La presenza di un CMS efficace rappresenta un tassello importante di una buona gestione aziendale, per cui d'ora in avanti dovrà diventare parte integrante degli obiettivi strategici.

L'impresa dovrà fare riferimento alle disposizioni della norma ISO 19.600. Questo aspetto è stato attuato per la prima volta negli obiettivi strategici di Skyguide per il periodo 2020­2023. Per quanto riguarda le altre imprese, dall'inizio del 2020 sono in corso colloqui in tal senso che potrebbero portare a un adeguamento puntuale degli obiettivi strategici in vigore.

Raccomandazione 11 ­ Strutture di gestione nelle società affiliate delle imprese (n. 8.2.2.8) Il Consiglio federale è invitato a esaminare se le strutture di gestione delle società affiliate delle imprese parastatali siano adeguate e se debbano essere emanate direttive generali al riguardo.

Il Consiglio federale controlla le imprese parastatali attraverso la definizione di obiettivi strategici, ma in linea di principio non ha alcuna influenza sull'attività operativa.

Gli obiettivi strategici sono rivolti alle imprese parastatali e alle relative società del gruppo. Il Consiglio di amministrazione della società capogruppo è responsabile della gestione uniforme dell'impresa nel suo complesso. Esso si adopera ai fini dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi strategici in tutta l'impresa, riferisce al Consiglio federale in merito al loro conseguimento e mette a disposizione di quest'ultimo le informazioni necessarie al controllo.

In linea
di principio, il Consiglio federale non impone alle imprese parastatali alcun vincolo su come esse si debbano strutturare a livello organizzativo, essendo questa una delle attribuzioni inalienabili del Consiglio di amministrazione (art. 716a cpv. 1 n. 1 e 2 CO). Il Consiglio federale, quindi, non effettua neppure una verifica delle strutture di gestione presenti nelle società del gruppo affiliate alle imprese parastatali, né gli compete emanare istruzioni inerenti alla configurazione di tali strutture.

Rientra nei compiti fondamentali del Consiglio di amministrazione delle imprese parastatali verificare regolarmente le strutture organizzative e informare in maniera trasparente ed esaustiva l'ente proprietario in merito alla situazione dell'impresa e delle società del gruppo.

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Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale respinge la raccomandazione 11. Tuttavia, in presenza di indizi circa il mancato rispetto degli obiettivi strategici o delle disposizioni di legge sulla base delle strutture di gestione di una società del gruppo a rilevanza strategica, il Consiglio federale provvederà a segnalarlo al Consiglio di amministrazione dell'impresa e, se necessario, a intervenire adeguatamente (cfr. anche quanto indicato per la raccomandazione 12).

Raccomandazione 12 ­ Società affiliate più importanti (n. 8.2.2.8) 12.1 Il Consiglio federale è invitato a definire quali società affiliate delle imprese parastatali rivestono un'importanza strategica per l'ente proprietario e a sottoporle a una maggiore vigilanza da parte dei dipartimenti competenti. A tal fine deve essere prestata particolare attenzione alle società affiliate e alle cooperazioni estere delle imprese.

12.2 Il Consiglio federale è invitato a garantire che il rapporto annuale sul raggiungimento degli obiettivi strategici delle imprese, presentato al Parlamento, fornisca informazioni trasparenti sulla situazione delle società affiliate di importanza strategica per la Confederazione in qualità di ente proprietario.

12.3 Il Consiglio federale è invitato a esaminare quali misure garantirebbero una maggiore trasparenza sulla situazione finanziaria delle società affiliate delle imprese parastatali e a condividere i risultati di tale esame.

Il Consiglio federale è d'accordo con la CdG-S nell'affermare che nelle imprese parastatali vi siano società affiliate a rilevanza strategica. Considerati il caso AutoPostale, le attività in forte perdita di CarPostal France e il quadro incompleto della situazione finanziaria delle società estere di AutoPostale, il Consiglio federale intende intensificare in linea generale l'attenzione dedicata alle società affiliate (in particolare quelle con attività all'estero). Il Consiglio federale è pertanto disposto ad accogliere la raccomandazione 12 e, nel rapporto annuale sul raggiungimento degli obiettivi delle imprese parastatali, a focalizzarsi maggiormente sulla situazione delle società affiliate a rilevanza strategica. Anche in tal caso, tuttavia, va precisato che questa disposizione è in parte già attuata, considerato che ­ ad esempio in Swisscom SA ­ si riferisce
specificatamente in merito all'affiliata italiana Fastweb.

Il Consiglio federale provvederà altresì a verificare come si possa incrementare la trasparenza della situazione finanziaria delle società affiliate (come da rapporto della CdG-S anche con il supporto dell'ufficio di revisione esterno o del Controllo federale delle finanze (CDF) quale organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione, con rimando alla mozione 19.4371 Ettlin). In tal caso va tuttavia segnalata la presenza di un'intrinseca asimmetria informativa tra impresa ed ente proprietario.

In realtà, il Consiglio federale dipende spesso dalle indicazioni del Consiglio di amministrazione per poter valutare il raggiungimento degli obiettivi strategici delle imprese parastatali.

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Raccomandazione 13 ­ Misure della Confederazione in caso di situazioni di crisi nelle imprese (n. 8.2.2.9) Il Consiglio federale è invitato, sulla base della legislazione in vigore, ad allestire un inventario degli strumenti a disposizione della Confederazione in caso di situazioni di crisi nelle imprese di cui è proprietaria e a definire le competenze in situazioni del genere. Tale inventario sarà decisivo nelle future situazioni di crisi. Il suo allestimento sarà affidato alla futura delegazione permanente del Consiglio federale «Imprese parastatali».

Dal principio 22b sul governo d'impresa della Confederazione si evincono i principali strumenti di cui dispone il Consiglio federale in caso di sviluppi indesiderati in seno a un'impresa parastatale. Oltre alla modifica degli obiettivi strategici e alle misure di tipo legislativo (ad es. revisione parziale del decreto organizzativo), il Consiglio federale può avvalersi di tutte le possibilità previste dal diritto della società anonima per adottare provvedimenti contro la volontà del Consiglio di amministrazione: ­

modifica dello statuto nell'ambito del diritto della società anonima cogente (art. 698 cpv. 2 n. 1 CO);

­

revoca o nomina dell'ufficio di revisione e di tutti o alcuni degli amministratori (n. 2);

­

rigetto dell'approvazione del rapporto di gestione, in particolare del rapporto annuale e del conto di gruppo (n. 3 e 4) e quindi dell'impiego dell'utile derivante dal bilancio e della costituzione di riserve;

­

rigetto del discarico di tutti o alcuni degli amministratori (n. 5);

­

estensione dei compiti attribuiti all'ufficio di revisione, ad hoc o mediante modifica statutaria (art. 731a cpv. 1 CO; ad es. verifica della liquidità, del rapporto sulla situazione, della politica salariale o di tutte le operazioni commerciali in un determinato ambito; resoconto dettagliato all'assemblea generale, come previsto dal CO);

­

nomina di periti ai fini del controllo della gestione aziendale o di singole sue parti (cpv. 3);

­

nomina di periti ai fini del controllo della gestione aziendale o di singole sue parti (cpv. 3);

­

richiesta di una verifica speciale per via giudiziaria (art. 697a segg. CO);

­

rivendicazione di pretese di responsabilità nei confronti degli amministratori e dell'ufficio di revisione (art. 754 segg. CO).

Il Consiglio federale può avvalersi di tali strumenti durante un'assemblea generale convocata formalmente (art. 699 CO) oppure istantaneamente a una riunione di tutti gli azionisti (art. 701 CO).

Esiste già, quindi, un inventario degli strumenti. Come il Consiglio federale li impieghi e li abbini in una situazione di crisi, tuttavia, può essere stabilito a priori soltanto in maniera relativamente astratta, essendovi troppi fattori che dipendono di 6478

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volta in volta dall'eventuale criticità (elemento temporale, aspetti di diritto probatorio, comportamento attuale della dirigenza, riflessioni su opportunità economicoaziendali, attività già svolte da altri servizi statali, provvedimenti già adottati dall'impresa, dimensione politica ecc.). Nel modello duale di proprietà ormai sostanzialmente consolidato, il dipartimento competente e l'AFF dovrebbero riuscire sempre a proporre al Consiglio federale le misure adatte al caso in oggetto. Un piano con provvedimenti fissati a monte non creerebbe altro che un'illusoria certezza del diritto, privando i servizi coinvolti della flessibilità necessaria, il che andrebbe evitato. Il Consiglio federale respinge pertanto la parte della raccomandazione 13 inerente a tale aspetto.

Analogamente a quanto esposto nel parere relativo alla raccomandazione 6, il Consiglio federale chiede al Parlamento di respingere la mozione 19.4383 della CdG-S sulla costituzione di una nuova delegazione del Consiglio federale «Imprese parastatali».

Raccomandazione 14 ­ Coordinamento tra l'ente proprietario e le autorità di vigilanza specifiche di settore (n. 8.2.3.1) 14.1 Il Consiglio federale è invitato ad adoperarsi affinché i dipartimenti proprietari e l'AFF mantengano uno scambio più intensivo con le autorità di vigilanza specifiche di settore e documentino chiaramente tale scambio.

14.2 Il Consiglio federale è invitato ­ in allegato al suo rapporto annuale sul raggiungimento degli obiettivi strategici delle imprese parastatali all'attenzione del Parlamento ­ a dedicare un capitolo alle informazioni più importanti per il conseguimento degli obiettivi che gli sono state trasmesse dalle autorità di vigilanza specifiche di settore.

Il Consiglio federale ritiene che la raccomandazione 14.1 sia già oggi in buona parte attuata, in particolare quando le autorità di vigilanza specifiche di settore corrispondono agli uffici del dipartimento competente, il DATEC. Durante i rapporti di ufficio che si svolgono ogni 2 o 3 settimane (scambio di vedute tra la direzione dell'ufficio e il capo del DATEC) si parla anche di tematiche riferite alle imprese parastatali (ad es. rapporti di ufficio dell'UFCOM sulla Posta, rapporti di ufficio dell'UFT sulle FFS, rapporti di ufficio dell'UFAC su Skyguide). Tali rapporti vengono di volta in volta
verbalizzati. Lo scambio con le autorità di vigilanza (PostCom, ComCom) è decisamente meno intenso per via dell'indipendenza prescritta dalla legge.

Il Consiglio federale si adopererà affinché le autorità di vigilanza specifiche di settore siano esortate dai dipartimenti competenti a segnalare precocemente le eventuali criticità riscontrate con le imprese parastatali. Allo stesso modo, appoggia la richiesta della CdG-S di consultare le autorità di vigilanza a monte dei colloqui con l'ente proprietario, al fine di poter inserire all'ordine del giorno eventuali difficoltà presenti. Onde evitare interferenze tra le funzioni, la partecipazione di un'autorità di vigilanza al colloquio con l'ente proprietario dovrebbe tuttavia rappresentare un'eccezione assoluta.

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Il rapporto del Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici nel corso dell'ultimo esercizio si orienta alle disposizioni sancite dal medesimo nei confronti delle imprese parastatali e per ciascun singolo obiettivo fornisce indicazioni in merito al grado di raggiungimento. Le eventuali informazioni da parte delle autorità di vigilanza specifiche di settore costituiscono un elemento di base a fronte del quale il Consiglio federale matura il proprio giudizio ­ parallelamente al resoconto dettagliato del Consiglio di amministrazione e alle osservazioni specifiche dei servizi proprietari. Tutto ciò fornisce al Consiglio federale un quadro complessivo con cui determinare il grado di raggiungimento degli obiettivi, che correda di opportuna motivazione. Se nel suo rapporto sul raggiungimento degli obiettivi il Consiglio federale indicasse quali informazioni delle autorità di vigilanza specifiche di settore siano rilevanti ai fini della valutazione degli obiettivi, esso dovrebbe anche effettuare una graduatoria delle restanti informazioni a sua disposizione, il che risulterebbe troppo oneroso e non genererebbe pressoché alcun valore aggiunto al processo di conseguimento degli obiettivi. Il nostro Collegio propende piuttosto ­ come detto ­ per una valutazione globale di tutte le informazioni in suo possesso. Il Consiglio federale respinge pertanto un'attuazione della raccomandazione 14.2.

Raccomandazione 15 ­ Trasparenza delle imprese nei confronti delle autorità di vigilanza specifiche di settore (n. 8.2.3.2) Il Consiglio federale è invitato ad adoperarsi affinché le autorità di vigilanza specifiche di settore sulle imprese parastatali abbiano accesso in qualsiasi momento a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento del loro mandato legale. Il Consiglio federale è altresì invitato a verificare se la trasparenza nei confronti delle autorità di vigilanza specifiche di settore debba essere esplicitamente recepita negli obiettivi strategici delle imprese.

Anche il Consiglio federale ovviamente ritiene che le autorità di vigilanza specifiche di settore debbano avere accesso alla documentazione necessaria delle imprese parastatali su cui vigilano. Non è tuttavia compito del Consiglio federale emanare disposizioni nei confronti delle imprese in merito alla collaborazione con le
autorità di vigilanza. Per quanto concerne la questione della trasparenza rispetto alle autorità di vigilanza specifiche di settore, anche in questo caso non si tratta di un aspetto strategico del controllo aziendale che andrebbe recepito negli obiettivi strategici.

Come già indicato per la raccomandazione 8, in linea di principio il Consiglio federale non inserisce negli obiettivi strategici disposizioni sancite già chiaramente da leggi e ordinanze. Anche se non tutte le leggi speciali contengono esplicite disposizioni sugli obblighi di informazione, esistono clausole di leggi speciali che stabiliscono quali documentazioni e informazioni debbano essere messe a disposizione delle autorità di vigilanza. L'articolo 23 capoverso 3 della legge del 17 dicembre 201016 sulle poste recita, ad esempio, che la Posta deve fornire alla Commissione federale delle poste (PostCom), quale autorità di vigilanza sul servizio postale di base, in particolare le informazioni necessarie per verificare il rispetto del mandato

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legale di servizio universale e delle prescrizioni relative alla qualità, nonché per sorvegliare il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale.

Qualora nel singolo caso concreto le autorità di vigilanza dovessero avere difficoltà a reperire le informazioni, esse possono rivolgersi in qualunque momento ai servizi proprietari (come ha fatto l'UFT nel caso di AutoPostale Svizzera SA).

Alla luce di ciò, il Consiglio federale ritiene che le disposizioni in materia di trasparenza delle imprese parastatali nei confronti delle autorità di vigilanza specifiche di settore non possano figurare negli obiettivi strategici, per cui respinge la raccomandazione 15.

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