Traduzione

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait che modifica la Convenzione del 16 febbraio 1999 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio Concluso il 6 novembre 2019 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Kuwait, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 16 febbraio 19992 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. 1 1. Il titolo della Convenzione è abrogato e sostituito dal titolo seguente: «Convenzione tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali».

2. Il preambolo della Convenzione è abrogato e sostituito dal preambolo seguente: «Il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Kuwait, desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale, nell'intento di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),»

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Art. 2 La lettera a del paragrafo 3 dell'articolo 2 (Imposte considerate) della Convenzione è abrogata e sostituita dalla seguente nuova lettera: «a) per quanto concerne il Kuwait: (i) l'imposta sulle società secondo il decreto numero 3 del 1955, come modificato dalla legge numero 2 del 2008, (ii) l'imposta secondo la legge numero 23 del 1961 concernente la Zona neutra, e (iii) l'imposta delle imprese quotate in borsa secondo la legge numero 19 del 2000 concernente il sostegno degli impiegati nazionali, (qui di seguito indicate quali «imposta kuwaitiana»);» Art. 3 1. La lettera b del paragrafo 1 dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è abrogata e sostituita dalla seguente nuova lettera: «b) il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;» 2. Il numero (ii) della lettera j del paragrafo 1 dell'articolo 3 (Definizioni generali) è abrogato e sostituito dal seguente nuovo numero: «(ii) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.» Art. 4 La lettera a del paragrafo 1 dell'articolo 4 (Residente) della Convenzione è abrogata e sostituita dalla seguente nuova lettera: «a) in Kuwait, ogni persona fisica, compresi i cittadini kuwaitiani, che soggiorna nel Kuwait per un periodo complessivo di almeno 183 giorni durante l'anno fiscale considerato, nonché ogni società o ente costituito nel Kuwait;» Art. 5 Il vigente articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione diventa il paragrafo 1 e il seguente nuovo paragrafo 2 è aggiunto all'articolo 9: «2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Conven-

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zione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.» Art. 6 L'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo: «Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, esclude dall'imposizione i dividendi pagati se il beneficiario dei dividendi è una società (diversa da una società di persone) che è residente dell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni che include il giorno del pagamento dei dividendi (al fine del computo di tale periodo, non si prendono in considerazione i cambi di detenzione che risulterebbero direttamente da una fusione, una scissione o una modifica della forma giuridica della società che detiene le quote o paga i dividendi).

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione delle limitazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non pregiudicano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, quote minerarie, quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1­3 non sono applicabili se il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e se la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

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7. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.» Art. 7 L'articolo 11 (Interessi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo: «Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente, che è il beneficiario effettivo degli interessi, sono imponibili solo in detto altro Stato se questi interessi sono pagati: a) in relazione a un debito derivante dalla vendita a credito di equipaggiamenti, merci o servizi; b) in relazione a un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto bancario; c) al Governo dell'altro Stato, alle sue suddivisioni politiche o ai suoi enti locali o alla sua banca centrale; o d) in relazione a prestiti tra società.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi derivanti da crediti di qualsiasi natura, corredati o meno di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi derivanti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1­3 non sono applicabili se il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una 6204

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professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e se il credito generatore degli interessi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

6. Gli interessi si considerano provenire da uno Stato contraente anche quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi si considerano provenire dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.» Art. 8 L'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo: «Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa e il cui valore deriva per oltre il 50 per cento direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell'altro 6205

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Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano agli utili derivanti: a) dall'alienazione di partecipazioni quotate in una borsa di uno Stato contraente o in una borsa riconosciuta come tale in virtù di un accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti; o b) dall'alienazione di partecipazioni a una società il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui l'impresa esercita la propria attività commerciale o industriale.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1­4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.» Art. 9 L'articolo 18 (Pensioni e rendite) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo: «Art. 18

Pensioni e rendite

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e altre rimunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un precedente lavoro subordinato, nonché le rendite corrispostegli, sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, se tali pensioni e rimunerazioni analoghe provenienti dall'altro Stato contraente non sono tassate nello Stato di residenza, esse sono imponibili nell'altro Stato contraente.

2. Il termine «rendite» designa somme determinate pagabili periodicamente vita natural durante a scadenze stabilite, oppure per una durata determinata o determinabile, quale contropartita di un'adeguata e completa prestazione in denaro o valutabile in denaro.» Art. 10 L'articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo: «Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

1. Se un residente del Kuwait ritrae redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, il Kuwait può ugualmente tassare questi redditi o questo patrimonio ma accorda, conformemente alla sua legislazione interna, uno sgravio fiscale per le imposte pagate in Svizzera. Questo sgravio consiste nel computo dell'imposta sul reddito o sul patrimonio pagata in Svizzera sulle imposte prelevate nel Kuwait; l'ammontare così computato non può tuttavia eccedere l'imposta kuwaitiana dovuta su questi redditi o su questo patrimonio in rapporto alla totalità dei redditi e del patrimonio imponibili.

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2. Se un residente della Svizzera ritrae redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nel Kuwait, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. La Svizzera può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o patrimonio, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 unicamente se sono tassati in Kuwait.

3. Se un residente della Svizzera percepisce dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Kuwait, la Svizzera accorda, su richiesta del residente, uno sgravio fiscale. Detto sgravio può assumere le seguenti forme: a) computo dell'imposta pagata in Kuwait, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull'imposta svizzera sul reddito del suddetto residente; l'ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Kuwait; o b) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o c) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Kuwait sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.» Art. 11 L'articolo 24 (Non discriminazione) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo: «Art. 24

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, il presente paragrafo si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato 6207

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che esercitano la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le esenzioni, le agevolazioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione personale o ai loro oneri familiari.

3. Salvo che non siano applicabili le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni e altri compensi pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura e denominazione, nonostante le disposizioni dell'articolo 2.» Art. 12 I seguenti paragrafi 5 e 6 sono aggiunti all'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione: «5. Qualora: a) in virtù del paragrafo 1, una persona abbia sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione; e b) le autorità competenti non siano in grado di giungere a un accordo per risolvere tale caso secondo il paragrafo 2 entro un periodo di tre anni a decorrere dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente, le
questioni non risolte relative al caso sono sottoposte ad arbitrato, se la persona ne fa richiesta. Tuttavia, tali questioni non risolte non possono essere sottoposte a procedura arbitrale se una decisione sulle stesse è già stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale o se le autorità compe6208

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tenti e le persone direttamente interessate non giungono a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica della decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle loro legislazioni nazionali. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione del presente paragrafo.

6. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura arbitrale. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio indicate nel paragrafo 2 dell'articolo 26 della Convenzione.» Art. 13 1. Gli attuali articoli 26­28 della Convenzione diventano gli articoli 28­30.

2. Alla Convenzione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli 26 e 27: «Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione della legislazione interna relativa alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte, della decisione in merito ai ricorsi concernenti tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se ciò è previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati e se l'autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l'impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell'altro Stato contraente; 6209

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c)

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fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche se queste informazioni non gli sono utili per fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, salvo nel caso in cui a causa di tali limitazioni uno Stato contraente potrebbe rifiutare di fornire informazioni solo perché tali informazioni non rivestono alcun interesse nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

Art. 27

Diritto ai benefici

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

2. Qualora in virtù del paragrafo 1 a una persona non sia concesso un beneficio previsto dalla presente Convenzione, l'autorità competente dello Stato contraente che avrebbe altrimenti concesso tale beneficio deve considerare tale persona come avente diritto a questo o ad altri benefici in relazione a specifici elementi di reddito o di patrimonio, se essa conclude, su richiesta della persona interessata e dopo aver valutato i fatti e le circostanze determinanti, che tali benefici sarebbero stati concessi a tale persona o a un'altra persona in assenza dell'accordo, dello strumento o della transazione di cui al paragrafo 1. L'autorità competente dello Stato contraente a cui è stata indirizzata la richiesta consulta l'autorità competente dell'altro Stato contraente prima di respingere una richiesta presentata da un residente di tale altro Stato in virtù del presente paragrafo.»

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Art. 14 1. Il titolo del Protocollo è abrogato e sostituito dal titolo seguente: «Protocollo In riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione:» 2. L'attuale paragrafo 4 del Protocollo della Convenzione diventa il paragrafo 5 e i suoi sottoparagrafi 1 e 2 diventano le lettere a e b.

3. Il seguente paragrafo 4 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «4. Ad art. 10 par. 3 Resta inteso che se la durata minima di detenzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 non è stata rispettata al momento del pagamento dei dividendi e pertanto l'imposta di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10 è stata trattenuta in occasione del pagamento, e se la durata minima di detenzione è rispettata successivamente, il beneficiario effettivo dei dividendi può chiedere il rimborso dell'imposta trattenuta.» 4. I seguenti paragrafi 6 e 7 sono aggiunti al Protocollo della Convenzione: «6. Ad art. 18 e 19 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

7. Ad art. 26 a) Resta inteso che lo Stato richiedente presenta una domanda di scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

b) Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto della verifica o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c) Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile,
senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui 6211

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d) e)

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rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)­(v) della lettera b) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

Resta inteso che, sulla base dell'articolo 26, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente in vigore nello Stato richiesto. Resta inoltre inteso che queste norme servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.»

Art. 15 1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda notifica.

2. Le disposizioni del presente Protocollo di modifica si applicheranno: a)

con riferimento alle imposte ritenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;

c)

con riferimento ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 25, alle procedure amichevoli: (i) pendenti tra le autorità competenti degli Stati contraenti al momento dell'entrata in vigore del Protocollo (in questi casi il termine di tre anni di cui alla lettera b) del paragrafo 5 decorre dall'entrata in vigore del Protocollo), o (ii) avviate dopo tale data;

d)

con riferimento all'articolo 26, alle informazioni riguardanti gli anni o gli esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Berna, il 6 novembre 2019, corrispondente al 9 Raba'e Alawal 1441 H., in due esemplari nelle lingue tedesca, araba e inglese, tutti i testi facente ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero: ...

Per il Governo dello Stato del Kuwait: ...

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