Deroghe a seguito della pandemia da COVID-19 alle disposizioni concernenti la validità di licenze, abilitazioni e certificati, nonché i termini per lo svolgimento di attività di volo recente e formazioni nel settore dell'aviazione1 del 6 maggio 2020

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)

Oggetto:

I piloti hanno il diritto di esercitare i privilegi derivanti da determinate licenze solo se dimostrano avere svolto una minima attività di volo recente in un determinato periodo di tempo. Altre licenze o abilitazioni di pilota scadono e devono essere rinnovate mediante addestramenti e controlli. In caso di richiesta di rilascio di nuove abilitazioni, la legge prevede dei termini massimi per il sostenimento delle prove e lo svolgimento delle varie tappe di formazione. Nella situazione attuale, tutti questi requisiti non possono essere soddisfatti o non possono essere soddisfatti nei termini prescritti. A causa delle restrizioni alla mobilità, della chiusura dei centri di formazione e di simulazione di volo nonché di altre restrizioni, adottate nel quadro della lotta alla pandemia da COVID-19, gli attori dell'aviazione non possono più seguire gli addestramenti periodici e sostenere le prove periodiche nei termini prescritti. Anche nei casi in cui fosse ancora possibile svolgere addestramenti o unità di addestramento e prove, ciò non sarebbe più opportuno per motivi sanitari. In stretta collaborazione con gli altri Stati membri dell'AESA, la Svizzera ha quindi richiesto una deroga che consenta a piloti, aspiranti piloti, istruttori di volo, ma anche a esperti di esami e medici aeronautici di mantenere, in via eccezionale, la validità delle proprie abilitazioni e delle varie tappe di formazione senza effettuare addestramenti periodici e prove periodiche, mediante l'applicazione di misure di accompagnamento temporanee.

1

EASA Exemption Reference Nr. 711/20/0203

2020-1304

3947

FF 2020

Basi giuridiche:

In virtù dell'accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo2, il regolamento (UE) 2018/11393 è stato recepito nel diritto svizzero. L'articolo 71 paragrafo 1 di detto regolamento consente all'UFAC, in quanto autorità competente, di concedere esenzioni dai singoli requisiti delle disposizioni esecutive degli atti delegati o degli atti di esecuzione, in caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti.

Contenuto della decisione:

1.) In via eccezionale ai titolari di licenze e/o certificati di cui all'allegato I (parte FCL) e all'allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/20114 rilasciati dalla Svizzera sono concesse le seguenti proroghe dei termini e del periodo di validità: (a) Il periodo di validità di tutti i seguenti punti è prorogato come segue: (1) di 4 mesi, ma al massimo fino al 19 novembre 2020, per: (i) abilitazioni per classe, abilitazioni per tipo e abilitazioni al volo strumentale menzionate nelle licenze di pilota conformi alla parte FCL e i cui titolari non sono implicati nell'esercizio di aeromobili rappresentanti queste classi e tipi in seno a un'organizzazione alla quale si applica l'allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/20125; (ii) abilitazioni al volo in montagna; (iii) certificati medici conformi alla parte medica;

2

3

4

5

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo; concluso il 21 giugno 1999; approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999; RS 0.748.127.192.68 Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.

Regolamento (UE) 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3948

FF 2020

(2) fino al 19 novembre 2020 per i seguenti ambiti: (i) certificati di istruttore e di esaminatore conformi alla parte FCL; (ii) specializzazioni linguistiche conformi al punto FCL.055 della parte FCL; (iii) privilegi dei certificati di esaminatori aeromedici conformi alla parte medica; (iv) raccomandazioni per lo svolgimento di esami di conoscenza teorica emanate da una DTO o una ATO conformemente ai punti FCL.025(a)(3), BFCL.135(b)(3) dell'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/3956 e SFCL.135(b)(3) dell'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/19767; (v) esami di conoscenza teorica di licenze per il rilascio conformemente ai punti FCL.025 (c)(1) e (c)(2), BFCL.135(d) e SFCL.135(d), a condizione che il termine scada tra il 13 marzo e il 19 novembre 2020; (vi) i termini indicati nel punto FCL.725(c) in relazione a quanto segue, a condizione che scadano tra il 13 marzo e il 19 novembre 2020: (A) il periodo tra l'inizio del corso di addestramento per l'abilitazione per tipo e il superamento del test di abilitazione; (B) il periodo tra il superamento del test di abilitazione e la richiesta per il rilascio dell'abilitazione per classe e per tipo; (vii) i termini indicati nelle seguenti disposizioni, a condizione che scadano tra il 13 marzo e il 19 novembre 2020: (A) FCL.735.A(b); (B) FCL.735.H(b); (C) numero (1) sezione H appendice 3 della parte FCL; (D) FCL.810 a)(1) e b)(2); (E) FCL.815(b); (F) FCL.825(c); 6

7

Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione del 13 marzo 2018 che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3949

FF 2020

(3) i termini indicati nei punti FCL.025(b)(2), BFCL.135(c)(2) e SFCL.135(c)(2) sono prorogati di un periodo corrispondente al periodo durante il quale i candidati non si sono potuti presentare agli esami teorici a causa della pandemia.

(b) Se verso la fine del periodo specificato al punto 1.) a) (1), data la situazione il pilota non ha accesso alla visita aeromedica nel termine prescritto, il periodo di validità del certificato medico di cui al punto 1.) a) (1) (iii) è prorogato fino al 19 novembre 2020.

(c) I termini concernenti i requisiti della parte FCL sono prorogati come segue: (1) a 300 giorni nel caso di cui al punto FCL.060(a) (attività di volo recente per piloti di palloni nel trasporto aereo commerciale e per il trasporto di passeggeri); (2) a 2 anni e 8 mesi nel caso di cui al punto FCL.140.A(a) (attività di volo recente LAPL(A)); (3) a 20 mesi nel caso di cui al punto FCL.140.H (attività di volo recente LAPL(H)); (4) a 32 mesi nei casi seguenti: (i) punti FCL.130.S(c) e FCL.220.S (mantenimento dei privilegi per i metodi di lancio degli alianti); (ii) punti FCL.140.S(a) e (b)(1) nonché FCL.230.S (attività di volo recente per piloti di alianti); (iii) FCL.130.B(c) e FCL.220.B (attività di volo recente per i voli frenati); (iv) FCL.140.B e FCL.230.B(a) (attività di volo recente per piloti di palloni liberi); (v) FCL.805(e) (attività di volo recente per l'abilitazione al traino di alianti e di striscioni pubblicitari); (vi) FCL.830(d) (attività di volo recente per abilitazione al cloud flying con alianti).

(d) I termini concernenti i requisiti della parte BFCL sono prorogati come segue: (1) a 32 mesi nei seguenti casi: (i) punto BFCL.160 (a)(1)(i), a)(2) e f)(1) (attività di volo recente per piloti di palloni);

3950

FF 2020

(ii) punto BFCL.215(d)(2) (attività di volo recente per l'abilitazione alle operazioni commerciali dei piloti di palloni); (2) a 56 mesi nei seguenti casi: (i) punto BFCL.160(a)(1)(ii) (attività di volo recente per piloti di palloni); (ii) punto BFCL.200 d) (attività di volo recente per voli frenati con palloni); (3) a 300 giorni nel caso di cui al punto BFCL.215(d)(1) (attività di volo recente per l'abilitazione alle operazioni commerciali dei piloti di palloni); (4) a 3 anni e 8 mesi nel caso di cui al punto BFCL.360(a)(1) (attività di volo recente per istruttori di volo su pallone per il conseguimento del certificato FI (B)).

(e) I termini concernenti i requisiti della parte SFCL sono prorogati come segue: (1) a 2 anni e 8 mesi nei seguenti casi: (i) punto SFCL.155(c) (metodi di lancio per alianti); (ii) punto SFCL.205(f) (attività di volo recente per l'abilitazione per l'abilitazione al traino di alianti e di striscioni pubblicitari); (iii) punto SFCL.215(e) (attività di volo recente per abilitazione al cloud flying con alianti); (2) a 32 mesi nel caso di cui al punto FCL.160 a) e b) (attività di volo recente per piloti di alianti); (3) a 3 anni 8 mesi nel caso di cui al punto SFCL.360(a)(1) (attività di volo recente per istruttori di alianti per il conseguimento del certificato FI (B)).

(f) Il periodo di 120 giorni conformemente al punto FCL.060(c)(1) è prorogato a 180 giorni, alle stesse condizioni indicate in questa disposizione.

2.) Per beneficiare delle suddette deroghe, i piloti, i candidati a una licenza, un'abilitazione o un certificato, gli istruttori, gli esaminatori e gli esaminatori aeromedici devono soddisfare i seguenti criteri: (1) I titolari di abilitazioni per classe, abilitazioni per tipo, abilitazioni al volo strumentale, abilitazioni al volo in 3951

FF 2020

montagna o specializzazioni linguistiche che beneficiano del punto 1. (a) della presente deroga devono soddisfare i seguenti requisiti (ai titolari di una specializzazione linguistica si applica solo il punto (a)): (a) devono possedere l'abilitazione pertinente in corso di validità e, se del caso, una specializzazione linguistica anch'essa in corso di validità; (b) durante il periodo di validità della presente deroga, devono aver ricevuto un briefing da parte di un istruttore che detiene i pertinenti privilegi in materia di istruzione al fine di rinfrescare le conoscenze teoriche del livello richiesto per l'esercizio sicuro della classe o del tipo applicabili e di svolgere in tutta sicurezza le manovre e le procedure pertinenti, a seconda dei casi. Questo briefing deve includere all'occorrenza procedure anormali e di emergenza specifiche della classe o del tipo.

(2) Gli istruttori e i titolari di certificati di esaminatore che beneficiano del punto 1. (a) della presente deroga devono possedere un certificato di istruttore in corso di validità e, se del caso, un certificato di esaminatore anch'esso in corso di validità.

(3) I candidati a una licenza, un'abilitazione o un certificato che beneficiano del punto 1). (a) (2) (vii) della presente deroga devono aver svolto un ulteriore addestramento, se considerato necessario dall'ATO o dalla DTO d'intesa con l'UFAC.

(4) I titolari di licenze conformi alla parte FCL, BCL e SCL che beneficiano delle deroghe di cui ai punti 1.) (b), (c) o (d) devono aver ricevuto, durante il periodo di validità della presente deroga, un briefing da parte di un istruttore che detiene i pertinenti privilegi in materia di istruzione al fine di rinfrescare le conoscenze teoriche del livello richiesto per l'esercizio sicuro dell'aeromobile applicabile e di svolgere in tutta sicurezza le manovre e le procedure pertinenti, a seconda dei casi. Questo briefing deve comprendere le procedure anormali e di emergenza specifiche per la categoria, la classe e il tipo dell'aeromobile nonché il tipo di privilegi, a seconda dei casi.

(5) I titolari di un certificato medico conforme alla parte medica che beneficiano della presente deroga devono possedere un certificato medico valido almeno fino al 13 marzo 2020 senza alcuna limitazione ammessa se non quella di acutezza visiva deficitaria .

(6) Il periodo di validità menzionato al punto 1.) a) (1) (iii) 3952

FF 2020

è prorogato nuovamente conformemente al punto 1.) b) se l'esaminatore aeromedico conferma che non è possibile svolgere una visita aeromedica nel termine prescritto.

(7) Gli esaminatori aeromedici conformi alla parte medica che beneficiano della presente deroga devono possedere un'abilitazione in corso di validità.

3.) Obbligo di portare con sé i documenti che attestano l'adempimento delle condizioni summenzionate I piloti, i candidati a una licenza, un'abilitazione o un certificato, nonché gli istruttori e gli esaminatori che intendono avvalersi delle disposizioni summenzionate devono, nell'esercizio dei propri privilegi, essere muniti di una copia del presente documento e del pertinente allegato della licenza (disponibile sul sito dell'UFAC) e/o di altri documenti che attestano l'adempimento delle condizioni summenzionate. I piloti che intendono ottenere una proroga del certificato medico come specificato al punto 1.) (b), nell'esercizio delle proprie funzioni, devono essere muniti di un attestato del proprio esaminatore aeromedico conformemente al punto 2.) (6). I documenti devono essere esibiti su richiesta di un'autorità competente. Inoltre, quando la situazione si sarà normalizzata devono essere trasmessi all'UFAC anche i documenti relativi alla proroga o alla richiesta.

4.) Obblighi degli esaminatori aeromedici Un esaminatore aeromedico che non è in grado di sottoporre un pilota a una visita aeromedica nel termine prescritto è tenuto a confermare per scritto al pilota tale impossibilità. Su richiesta dell'autorità competente, l'esaminatore aeromedico deve presentare senza indugio tutti i documenti pertinenti e spiegare le ragioni che l'hanno portato a rifiutare un candidato.

Destinatari:

Le presenti deroghe sono rivolte a piloti, candidati a una licenza, un'abilitazione o un certificato, nonché a istruttori di volo, esaminatori e medici aeronautici.

Deposito pubblico:

La presente decisione viene notificata tramite pubblicazione sul Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Può inoltre essere richiesta per scritto all'UFAC, Divisione Sicurezza delle operazioni di volo.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di 3953

FF 2020

ricorso deve essere presentato in duplice copia, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura conferita a un eventuale rappresentante.

Con riferimento alla deroga del 27 marzo 2020

6 maggio 2020

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Christian Hegner

3954