Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi del 4 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 22 agosto 2019, viene conferita l'obbligatorietà generale.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Le disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro sono applicabili ai datori di lavoro (imprese e reparti di imprese) attivi nella posa di ponteggi, nonché ai datori di lavoro che offrono tribune, palcoscenici e altre strutture portanti temporanee costruite con ponteggi e simili per manifestazioni sportive e culturali (cosiddetto ramo «events»). Sono altresì assoggettati i datori di lavoro attivi nel montaggio di reti di sicurezza.

2

Le disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale si applicano ai lavoratori e agli apprendisti delle imprese di cui al capoverso 2. Ne sono esclusi il personale amministrativo e il personale che esercita una funzione dirigenziale superiore.

3

Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi per i costi di esecuzione (art. 2 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conto annuale dettagliato, nonché il budget per l'anno successivo al conto annuale. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti

1

RS 221.215.311

2020-1185

3969

FF 2020

che in singoli casi, la SECO richiede. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1 ° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 13 capoverso 1bis del contratto collettivo di lavoro.

Art. 5 Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2020 ed è valido sino al 31 marzo 2023.

4 maggio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3970

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Allegato

Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi concluso il 22 agosto 2019 tra la Società degli imprenditori svizzeri di ponteggi, da una parte e il Sindacato Unia e il Sindacato Syna, dall'altra parte

Disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale Acronimi nel presente contratto Art.

articolo (contrattuale o legislativo)

CCL

contratto collettivo di lavoro

CFSL

Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro

CO

Codice delle obbligazioni svizzero

CPP

Commissione professionale paritetica nel ramo della posa di ponteggi

DOG

dichiarazione di obbligatorietà generale, dichiarato di obbligatorietà generale

INP

infortunio non professionale

IP

infortunio professionale

IPC

Indice nazionale dei prezzi al consumo

IPG

indennità per perdita di guadagno (servizio militare ecc.)

LL

legge sul lavoro

LPP

legge sulla previdenza professionale

Parifonds

Fondo paritetico per il ramo della posa di ponteggi

SISP

Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi

SUVA

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

UE

Unione europea 3971

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Per ragioni di semplicità il testo che segue riporta solo la forma maschile del termine «datore di lavoro». Naturalmente questa espressione si riferisce a persone di ambo i sessi. La semplificazione linguistica è dettata da ragioni di migliore leggibilità.

Art. 2

Gebafonds (Fondo paritetico per il ramo della posa di ponteggi)

Tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoro assoggettati al presente contratto collettivo di lavoro devono corrispondere un contributo ai costi di applicazione e ai costi di formazione e aggiornamento professionale.

1

Questo contributo ammonta per i lavoratori a 30 franchi al mese e per gli apprendisti a 10 franchi al mese. Il contributo viene trattenuto dal datore di lavoro ad ogni pagamento del salario.

I datori di lavoro pagano un contributo di base di 300 franchi all'anno nonché per ogni lavoratore assoggettato un contributo mensile di 5 franchi.

I datori di lavoro attivi sul territorio svizzero fino a 90 giorni per anno civile devono fornire un contributo ai costi di applicazione. Per ogni mese di attività iniziato nel campo di applicazione del CCL i datori di lavoro versano un importo di base pari a 25 franchi, nonché un contributo mensile di 10 franchi per ogni lavoratore assoggettato (lavoratore 5 franchi; datore di lavoro 5 franchi).

2

La riscossione e l'amministrazione dei contributi sono affidate al Fondo paritetico per il ramo della posa di ponteggi (Gebafonds).

3

4

I mezzi finanziari del fondo sono utilizzati come segue: a)

copertura dei costi sostenuti per l'esecuzione del contratto collettivo di lavoro;

b)

promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale;

(...)

d)

sostegno delle misure volte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali;

(...)

f)

espletamento di altre mansioni di natura prevalentemente sociale.

Art. 2.1

Cauzione

Ai fini della garanzia dei contributi al Gebafonds e dei diritti contrattuali della Commissione professionale paritetica (CPP), prima dell'inizio dell'attività lavorativa in Svizzera ogni datore di lavoro deposita una cauzione di 20 000 franchi presso la CPP.

I dettagli sono disciplinati nell'Appendice 1 del presente CCL.

3972

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Art. 3

Obbligo di mantenere la pace del lavoro

Per tutta la durata del contratto (...) nonché i datori di lavoro e i lavoratori che sottostanno al CCL sono tenuti ad osservare l'obbligo assoluto di mantenere la pace del lavoro.

1

Art. 4

Applicazione del contratto e divergenze di opinione

Le parti contraenti provvedono congiuntamente all'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro ai sensi dell'articolo 357b CO. A tal fine istituiscono una Commissione professionale paritetica cui vengono delegati tutti i poteri della comunità contrattuale. I singoli aspetti vengono regolati all'articolo 25 del presente contratto.

1

Art. 5

Periodo di prova

Per i lavoratori assunti per la prima volta in un'impresa, i primi due mesi sono considerati periodo di prova. Tale periodo può essere prolungato per un massimo di un mese previo accordo scritto.

1

(...)

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti in ogni momento osservando un preavviso di cinque giorni lavorativi.

3

Art. 6

Disdetta del rapporto definitivo di lavoro

Una volta concluso il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti per la fine di un mese osservando i seguenti termini: 1

a)

nel primo anno di servizio con un preavviso di disdetta di un mese;

b)

dal secondo e fino al nono anno di servizio compreso con un preavviso di disdetta di due mesi

c)

dal decimo anno di servizio con un preavviso di disdetta di tre mesi.

d)

(...) Rientra nell'obbligo di assistenza del datore di lavoro trattare in modo socialmente responsabile i lavoratori anziani di lunga data. Ciò richiede una diligenza maggiore, in particolare in caso di licenziamento. L'impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest'ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

Art. 7

Protezione contro la disdetta

Principio: Dopo il periodo di prova è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, con riserva dell'articolo 7 capoversi 2 e 3, fintantoché 1

3973

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l'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia o l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versano indennità giornaliere al lavoratore.

Eccezioni: Al termine del periodo legale di protezione contro la disdetta (articolo 336c CO) vale la seguente eccezione al capoverso 1: 2

Se in base a una perizia medica (del medico di fiducia dell'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia o dell'assicurazione contro gli infortuni SUVA) è da escludere il riacquisto completo della capacità lavorativa, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese osservando un termine di disdetta di 2 mesi, a condizione che al lavoratore ammalato vengano garantite, fino al termine della durata massima delle prestazioni o fino al riacquisto completo della capacità lavorativa, la permanenza nell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera dell'impresa e l'erogazione delle prestazioni d'indennità giornaliera di malattia.

Malattia dopo la disdetta: Se il lavoratore si ammala durante il periodo di disdetta ne verrà sospesa la scadenza nel primo anno di servizio per un massimo di 30 giorni, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni.

3

Infortunio dopo la disdetta: Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera. L'eccezione di cui all'articolo 7 capoverso 2 è valida anche nel caso in oggetto.

4

Disposizioni giuridiche: In ogni caso trovano applicazione le norme giuridiche relative alla protezione contro i licenziamenti e in particolare: 5

1.

articoli 336 ­ 336b CO sulle disdette abusive;

2.

articolo 336c e articolo 336d CO sulla disdetta in tempo inopportuno;

3.

articolo 337c e articolo 337d CO sulle conseguenze del licenziamento ingiustificato senza preavviso.

Art. 8

Disposizioni relative all'orario di lavoro

Orario di lavoro: Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore è tenuto ad essere a disposizione del datore di lavoro.

1

2

3

Tempo di viaggio: a)

Per tempo di viaggio si intende il tempo necessario per il trasporto dal posto di raccolta/ dal deposito al cantiere e viceversa. Il tempo di viaggio è considerato tempo di lavoro.

b)

Se i lavoratori si recano direttamente al cantiere e il tragitto dal domicilio al cantiere è più breve o al massimo uguale a quello dal domicilio al deposito/ posto di raccolta, il tempo di viaggio non viene indennizzato. In tal caso l'orario di lavoro inizia e termina nello stesso momento di quello presso il deposito.

Orario di lavoro annuale e settimanale:

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a)

Il totale determinante delle ore lavorative annuali lorde ammonta a 2190 ore (365 giorni / 7 = 52,14 settimane x 42 ore).

b)

L'orario di lavoro settimanale ammonta a un massimo di 48 ore settimanali (per il lavoro straordinario si rinvia all'articolo 14.1).

c)

Gli ammanchi di ore lavorative causati dal datore di lavoro non possono essere compensati con pretese concernenti il salario o le vacanze (mora del datore di lavoro, articolo 324 CO).

d)

Un'eventuale pausa (p. es. pausa mattutina) non rientra nell'orario di lavoro.

Il controllo dell'orario di lavoro (rilevazione delle ore lavorative) deve essere effettuato ogni giorno in modo dettagliato per tutti i lavoratori. Tale rilevazione delle ore lavorative è costituita dalle seguenti singole posizioni verificabili: 4

a)

orario di lavoro ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1.

b)

valori temporali di ­ vacanze, articolo 9 ­ giorni festivi, articolo 10 ­ assenze di breve durata, articolo 11 ­ servizio militare, servizio civile e servizio di protezione civile, articolo 12 ­ supplementi salariali e compensazione delle ore straordinarie, articolo 14 ­ supplementi, indennità e rimborso spese, articolo 15 ­ indennità di intemperie, articolo 16 ­ malattia, articolo 17 ­ infortunio, articolo 18

Il datore di lavoro è tenuto a effettuare un controllo delle ore di lavoro per ogni lavoratore separatamente. Le ore che figurano nel rapporto devono corrispondere alle ore prestate dal lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto a custodire i documenti per cinque anni.

Almeno a scadenza semestrale o su sua richiesta, il lavoratore va informato sul conteggio attuale delle ore di lavoro prestate.

Giorni non lavorativi: La domenica, nei giorni festivi cantonali e nei giorni di riposo ufficiali così come il 1° agosto non si lavora. Per prassi, neppure il sabato si lavora. In casi motivati è tuttavia ammesso il lavoro nei giorni non lavorativi. In simili casi va data apposita comunicazione alla Commissione professionale paritetica, al più tardi il giorno prima entro l'orario di chiusura degli uffici. L'indirizzo della Commissione professionale paritetica figura nell'Appendice 2. L'obbligo di comunicazione per la prestazione lavorativa durante i giorni non lavorativi decade per il ramo «events».

5

3975

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Art. 9

Vacanze

Diritto generale alle vacanze: I lavoratori e gli apprendisti hanno diritto alle seguenti vacanze: 1

Criteri

Durata delle vacanze

Percentuale d'indennizzo

dal compimento del 20° anno d'età fino al 50° anno compiuto

5 settimane

10,6 % del salario

(= 25 giorni di lavoro)

(corrispondente a 5 settimane di vacanze)

fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto

6 settimane

13,0 % del salario

(= 30 giorni di lavoro)

(corrispondente a 6 settimane di vacanze)

Di regola un giorno di vacanze viene conteggiato con 8,4 ore.

Il salario percentuale per le vacanze (... in caso di disdetta del rapporto di lavoro) è calcolato conformemente alla tabella nell'Appendice 3. (...) I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati giorni di vacanza e possono essere recuperati successivamente.

2

Diritto pro-rata alle vacanze: Nell'anno civile nel quale inizia o termina il rapporto di lavoro, le vacanze vengono calcolate pro-rata, in base alla durata del rapporto di lavoro nel rispettivo anno civile, e conformemente all'articolo 9 capoverso 1 del presente contratto.

3

(...)

Periodo delle vacanze: In linea di massima spetta al datore di lavoro fissare il periodo delle vacanze. Il periodo delle vacanze va comunque discusso in tempo tra il datore di lavoro e il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Al lavoratore vanno accordate almeno due settimane di vacanza consecutive l'anno (articolo 329c capoverso 1 CO) purché il diritto alle vacanze sia sufficiente.

5

Vacanze aziendali: Eventuali vacanze aziendali vengono discusse in tempo debito tra il datore di lavoro e i lavoratori.

6

Godimento delle vacanze: Di regola le vacanze devono essere godute nell'anno civile in cui vengono maturate.

7

Art. 10

Giorni festivi

Giorni festivi indennizzabili: I lavoratori hanno diritto ad un'indennità per la perdita di salario pari a 8 giorni festivi l'anno. I giorni festivi indennizzabili vanno retribuiti anche se coincidono con le vacanze o un fine settimana.

1

3976

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Di regola un giorno di vacanze viene conteggiato con 8,4 ore.

Diritto all'indennità: I lavoratori hanno diritto all'indennità per giorni festivi per il 1° agosto.

2

Il lavoratore matura il diritto all'indennità per gli altri giorni festivi a condizione che abbia lavorato nell'impresa per almeno una settimana prima del giorno festivo. Il diritto decade qualora il lavoratore: a)

sia assente ingiustificato per tutta la settimana in cui cade il giorno festivo;

b)

sia assente ingiustificato il giorno prima della festività o il giorno successivo ad essa;

c)

percepisca per il giorno festivo prestazioni assicurative da parte di una cassa malati, dalla SUVA o dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Indennità forfetaria: In sostituzione del pagamento dei giorni festivi conformemente alle disposizioni di cui sopra, i datori di lavoro hanno la possibilità di corrispondere un indennizzo forfetario del 3% (sulla base di 12 mensilità salariali o delle ore lavorative annuali lorde). Con ciò l'indennizzo per la perdita di salario nei giorni festivi previsti dalla legge è interamente compensato.

3

Art. 11

Assenze di breve durata

Diritto generale: Ai lavoratori con rapporto di lavoro superiore ai tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore ai tre mesi, spetta di diritto un'indennità di perdita di salario per le assenze inevitabili di seguito elencate: 1

a)

matrimonio del lavoratore

1 giorno

b)

nascita di un figlio (per il padre) Se la legislazione prevede un congedo di paternità obbligatorio, questi giorni non sono cumulabili con il diritto legale.

5 giorni

c)

decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge, partner registrato/a, partner convivente o figli)

3 giorni

d)

decesso di fratelli, genitori o suoceri,

3 giorni

e)

trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto,

1 giorno.

Se il lavoratore, per altri motivi personali, è impedito senza colpa propria a prestare la sua opera, si applica l'articolo 324a CO.

2

Per le assenze di breve durata menzionate all'articolo 11 capoverso 1 del presente contratto, di regola le ore di lavoro perse vengono conteggiate sulla base di 8,4 ore di lavoro giornaliere.

3

3977

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Art. 12

Servizio militare, servizio civile e servizio di protezione civile svizzeri

Importo dell'indennità: Il lavoratore ha diritto, in tempo di pace, a un'indennità durante i servizi svizzeri obbligatori, militare, civile o di protezione civile. L'indennità ammonta a: 1

Tipo di prestazione

Celibi

Per tutta la durata della Scuola Reclute e il servizio in ferma continuata 50 % Durante altro servizio militare, civile o di protezione civile a carattere obbligatorio 80 % Per tutti gli altri servizi il lavoratore riceve le prestazioni conformemente all'ordinamento IPG 2

Coniugati o celibi con persone a carico

80 % 80 %

Diritto all'indennità: Il diritto all'indennità sussiste quando il rapporto di lavoro: a)

è durato oltre tre mesi prima dell'inizio del servizio militare, civile o di protezione civile o di protezione civile o

b)

dura oltre tre mesi, servizio militare, civile e di protezione civile inclusi.

I diritti di cui agli articoli 324a e 324b CO devono essere osservati e riconosciuti in ogni caso.

Indennità: La prestazione IPG spetta al datore di lavoro, a condizione che non superi le aliquote sopra definite. Di regola i giorni di lavoro persi vengono conteggiati con 8,4 ore.

3

Art. 13

Retribuzioni (salari minimi, salari base, classi salariali, versamento del salario, 13ma mensilità, adeguamenti salariali, casi particolari)

Salari base: In tutta la Svizzera, i salari minimi per ogni classe salariale ammontano mensilmente a franchi svizzeri: 1

Salari mensili per classe salariale: Q

A

B1

B2

C

Capo cantiere

Caposquadra

Montatore / Montatrice di ponteggi

Montatore / Montatrice di ponteggi

Aiuto-montatore / Aiutomontatrice di ponteggi

5400.­

5200.­

4820.­

4465.­

4325.­

Il salario orario (...) viene calcolato nel modo seguente: salario (...) mensile: 182,5 ore = salario (...) per ora.

3978

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Adeguamento degli stipendi: gli stipendi effettivi vengono adeguati con un aumento generale di 35 franchi al mese (19 centesimi all'ora).

1bis

1ter

Le seguenti raccomandazioni per i salari degli apprendisti non sono vincolanti:

Anno di apprendistato







da CHF fino CHF

950.1150.-

1300.1600.-

1800.2000.-

2

Salario base: Il salario base mensile corrisponde al salario mensile concordato.

Il salario base orario viene calcolato come segue: salario base mensile: 182,5 ore = salario base orario.

Classi salariali: Per i salari minimi stabiliti all'articolo 13 capoverso 1 del presente contratto valgono le seguenti classi salariali: 3

Classi salariali

Requisiti

Q Capo cantiere

­ capo cantiere con diploma federale di capo cantiere policoscruzioni; ­ capo cantiere con formazione di capomontatore conclusa con successo prima del 1° gennaio 2008; ­ responsabili montaggio di ponteggi con diploma federale di capacità; ­ capo cantiere con formazione equivalente portata a termine in uno Stato membro dell'UE; ­ montatore/ montatrice di ponteggi impiegato/a dal datore di lavoro come capo cantiere.

A Caposquadra

­ caposquadra che ha assolto con successo la formazione SISP/Policons; ­ caposquadra con formazione equivalente portata a termine in uno Stato membro dell'UE: ­ montatore/ montatrice di ponteggi con formazione AFC, incaricato/a dal datore di lavoro come caposquadra; ­ policostruttore AFC con specializzazione nella posa di ponteggi, cui il datore di lavoro ha affidato il compito di caposquadra; ­ montatore/ montatrice di ponteggi con esperienza professionale, cui il datore di lavoro ha affidato il compito di caposquadra.

B1 Montatore / Montatrice di ponteggi AFC

­ al montaggio e posa di ponteggi con AFC; ­ alla costruzione e posa di ponteggi AFC con specializzazione nella costruzione di ponteggi ­ alla costruzione e posa di ponteggi con tecnica di specializzazione 1 e diploma polycons; 3979

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Classi salariali

Requisiti

­ montatore/ montatrice di ponteggi, con una formazione equivalente conclusa in uno Stato membro dell'UE; ­ montatore/ montatrice di ponteggi con relativa esperienza, che grazie alle loro buone qualifiche vengono promosse dal datore di lavoro dalla classe salariale B2 nella classe salariale B1 B2 Montatore / Montatrice di ponteggi

­ che hanno acquisito una formazione pratica (Certificato federale di formazione pratica - CFP); ­ che hanno acquisito una formazione pratica CFC nelle policostruzioni (specializzazione «posa di ponteggi») ­ montatore/ montatrice con una formazione equivalente conclusa in uno stato membro dell'UE; ­ montatore/ montatrice di ponteggi promosse dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B2 - in base alle loro buone qualifiche: ­ Al più tardi nel terzo anno di servizi i collaboratori assegnati alla classe salariale C devono svolgere un corso di base che ha luogo nell'ambito del ciclo di corsi invernali della Commissione paritetica. In caso di buona riuscita della formazione di base, questi lavoratori sono promossi alla classe salariale B2 a partire dal 1° aprile successivo. Il responsabile del corso rilascia loro un certificato di formazione nel quale attesta la promozione del partecipante. Se non vengono raggiunti gli obiettivi della formazione, il certificato non viene rilasciato e il collaboratore rimane nella classe salariale C. Tuttavia il corso di base può essere ripetuto ogni anno fino al raggiungimento degli obiettivi di promozione.

­ Se il datore di lavoro nega o non dà la possibilità al lavoratore di seguire il corso base, dopo il terzo anno è obbligato a promuovere il lavoratore alla classe salariale B2.

­ I lavoratori che hanno conseguito il certificato del corso base, rimango nella classe B2 anche qualora dovessero cambiare posto di lavoro.

­ In casi eccezionali la Commissione professionale paritetica può, su richiesta del datore di lavoro, accogliere delle deroghe alle disposizioni summenzionate.

C Aiuto-montatore / Aiuto-montatrice di ponteggi

Lavoratori senza conoscenze professionali specifiche nella in qualità di montatore/ montatrice di ponteggi.

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Classi salariali

Requisiti

Garanzia dei diritti acquisiti: I lavoratori che cambiano posto di lavoro all'interno del ramo della posa di ponteggi rimangono nella loro classe salariale. Fanno eccezione i lavoratori con qualifica Q e A.

Assegnazione alla classe salariale: L'assegnazione alla relativa classe salariale viene effettuata dal datore di lavoro dopo la prima assunzione nell'impresa e viene comunicata per scritto al lavoratore al più tardi un mese dopo l'inizio del rapporto di lavoro (articolo 330b CO). La classe salariale deve figurare sul conteggio salariale individuale. In caso di divergenze di opinione riguardo all'inquadramento nella classe salariale, può essere interpellata la Commissione professionale paritetica.

4

Qualifica e adeguamento salariale: Il lavoratore verrà qualificato annualmente dal proprio datore di lavoro. La qualifica contempla la disponibilità lavorativa, le capacità professionali, il rendimento e il comportamento in materia di sicurezza. Contemporaneamente, se necessario, viene adeguato il salario. Resta riservato un adeguamento salariale ai sensi del CCL nel corso del 1° trimestre dell'anno.

5

Regolamentazioni salariali in casi particolari: In casi particolari i salari vanno concordati individualmente e per scritto tra il datore di lavoro e il lavoratore prima dell'inizio dell'attività con riferimento al presente articolo. I salari base fissati vanno sottoposti all'approvazione della Commissione professionale paritetica subito dopo la loro stipula. A seconda delle circostanze quest'ultima può decidere se ed entro quale lasso di tempo deve trovare nuovamente applicazione il salario minimo oppure optare per un controllo periodico della situazione. I salari minimi fissati nel CCL rivestono un carattere puramente indicativo.

6

Sono considerati casi particolari ad esempio: a)

lavoratori che dal punto di vista fisico e/o psichico non sono in grado di svolgere pienamente l'attività;

b)

giovani che non hanno ancora raggiunto il 17° anno di età;

c)

allievi, studenti e praticanti il cui grado di occupazione complessivamente non supera due mesi nell'anno civile;

d)

giovani che hanno appena terminato l'apprendistato per una durata massima di 2 anni

Versamento del salario in generale: La retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese per bonifico. Il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile.

7

Divieto d'assunzione a salario orario: Di principio tutte le assunzioni avvengono a salario mensile. (...)

8

13ma mensilità: I lavoratori hanno diritto alla tredicesima mensilità dal primo giorno di servizio. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima verrà corrisposta pro-rata. La 13ma mensilità corrisponde all'8,3% delle parti salariali soggette secondo la tabella riportata all'Appendice 3 del presente CCL. Il versamento della 13ma mensilità avviene a fine anno o, in caso di 9

3981

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disdetta, alla fine del rapporto lavorativo. Con il consenso scritto dei lavoratori, il datore di lavoro può versare la 13ma mensilità in due rate; oppure, tramite una richiesta di anticipo da parte del lavoratore, in una sola volta prima della fine dell'anno.

Lavoro a cottimo: Nel ramo della posa di ponteggi il lavoro a cottimo è vietato.

Sono considerate lavoro a cottimo le attività la cui retribuzione non è basata sul tempo, ma sulla quantità di lavoro svolto o sul successo lavorativo.

10

Art. 14

Supplementi salariali

Lavoro straordinario: Il lavoratore è tenuto a prestare ore straordinarie o supplementari nella misura in cui sia in grado di prestarle o lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede (articolo 321c capoverso 1 CO).

Il lavoro straordinario ordinato dal datore di lavoro è retribuito con il salario base maggiorato di un supplemento del 25%. Fanno eccezione 100 ore di lavoro all'anno, retribuite con il salario base.

1

Le ore di lavoro straordinarie accumulate nell'anno civile possono essere compensate nei primi tre mesi dell'anno successivo con un supplemento in tempo del 12,5%.

Se la compensazione parziale o totale non è possibile nel primo trimestre dell'anno successivo, le ore straordinarie rimanenti a fine marzo vengono pagate con un supplemento del 25%. Trova applicazione per analogia la regolamentazione relativa alle 100 ore di lavoro straordinario esenti da supplemento.

Lavoro notturno: Il lavoro prestato tra le 20.00 e le 6.00 viene retribuito con un supplemento del 50%.

2

Lavoro di domenica: Il lavoro di domenica (da sabato alle 17.00 fino a lunedì alle 5.00 in estate e alle 6.00 in inverno) viene corrisposto un supplemento del 50% sul salario base. È considerato lavoro di domenica anche quello effettuato nei giorni festivi nazionali e cantonali.

3

Regolamentazione per il ramo «events»: Vengono accordati i supplementi per il lavoro notturno e domenicale, per il lavoro straordinario non viene corrisposto alcun supplemento.

4

Art. 15

Supplementi, indennità e rimborso spese

Indennità per il vitto: A tacitazione degli articoli 327a e 327b CO, a tutti i lavoratori del ramo della posa di ponteggi viene corrisposto, a titolo di indennità per il vitto e indipendentemente dal luogo di lavoro, un supplemento forfetario di 16 franchi al giorno. Tale indennità viene corrisposta in tutti i casi in cui la giornata lavorativa comprenda una pausa per il pranzo o se la giornata lavorativa dura più di 5½ ore.

1

Indennità per veicoli privati: In caso di utilizzo di un veicolo privato su richiesta del datore di lavoro, vengono corrisposte le seguenti indennità: 2

a)

autovettura

Fr. 0,70 a km

b)

motocicletta:

Fr. 0,60 a km

c)

ciclomotore:

Fr. 0,40 a km

d)

bicicletta:

Fr. 0,20 a km

3982

FF 2020

Il proprietario del veicolo è tenuto, nel limite del possibile, a trasportare anche colleghi di lavoro. (...)

Art. 16

Indennità per intemperie

Sospensione dei lavori: I lavori che si svolgono all'aperto devono essere interrotti, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, in caso di intemperie che pregiudicano la salute dei lavoratori e/o impediscono uno svolgimento efficiente del lavoro (pioggia, neve, colpo di fulmine, freddo intenso). L'interruzione dei lavori deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità di fermare i lavori, si dovranno consultare i lavoratori interessati.

1

Diritto all'indennità: I lavoratori hanno diritto a un'indennità per intemperie per le ore di lavoro perse a causa del maltempo (indennità per intemperie). Tale indennità ammonta all'80 % del salario base e deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente. Danno diritto all'indennità per intemperie tutte le ore, le mezze giornate e le giornate intere di tempo di lavoro perso, indipendentemente dalla possibilità di compensazione con l'assicurazione sulla disoccupazione. Per il resto, gli obblighi, in modo particolare gli anticipi nell'ambito dell'indennità per intemperie, vengono regolati dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

2

Compensazione in tempo (computo delle ore di compensazione): Una compensazione in tempo computando le ore di compensazione o straordinarie ai sensi dell'articolo 14 è consentita solo se: 3

a)

le ore perse a seguito di intemperie non vengono fatte valere presso l'assicurazione disoccupazione e non si tratta di giorni di carenza a carico del datore di lavoro ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione e

b)

i lavoratori possono disporre liberamente del loro tempo.

(...)

Disponibilità a lavorare: Durante un'interruzione del lavoro effettuata a seguito di intemperie, il lavoratore deve tenersi a disposizione del datore di lavoro o del suo sostituto allo scopo di poter riprendere il lavoro in qualsiasi momento, a meno che il datore di lavoro abbia consentito al lavoratore di disporre liberamente del suo tempo (vedi art. 16 cpv. 3). Durante l'interruzione del lavoro, su ordine del datore di lavoro o del suo sostituto il lavoratore deve inoltre prestare altre attività che quest'ultimo ragionevolmente può eseguire.

5

Art. 17

Assicurazione indennità giornaliera di malattia

Pagamento continuato del salario da parte dell'assicurazione collettiva: Il datore di lavoro è tenuto a stipulare un'assicurazione collettiva per i lavoratori che garantisca un'indennità giornaliera pari all'80% del salario perso a seguito di malattia. Fungono da base il normale orario di lavoro contrattuale e l'importo dell'ultimo salario versato. Il primo giorno di malattia è considerato giorno di carenza e come tale non 1

3983

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viene indennizzato. Di regola il tempo di lavoro perso a seguito di malattia viene conteggiato nel controllo dell'orario di lavoro con 8,4 ore giornaliere. (...)

2

Premi: a)

Versamento dei premi: I premi effettivi per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera vengono assunti dal datore di lavoro e dal lavoratore in ragione della metà.

b)

Pagamento differito delle indennità giornaliere: Il datore di lavoro ha facoltà di stipulare un'assicurazione collettiva per indennità giornaliera di malattia che preveda una prestazione differita di 60 giorni al massimo e un giorno di carenza per ogni caso di malattia. Durante il periodo di differimento deve tuttavia versare l'80% del salario perso.

Condizioni minime di assicurazione: le condizioni assicurative devono corrispondere, come minimo, alle seguenti norme: 3

a)

inizio dell'assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all'assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare a lavorare;

b)

versamento di un'indennità giornaliera di malattia pari all'80% dopo al massimo un giorno di carenza a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 60 giorni al massimo per ogni caso di malattia, durante questo periodo la perdita di guadagno verrà corrisposta dal datore di lavoro;

c)

pagamento dell'indennità giornaliera per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi;

d)

versamento dell'indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa parziale proporzionata al grado di inabilità a condizione che questa sia almeno del 50%;

e)

esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all'estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di impegni per lavoro all'estero. Restano riservati anche altre disposizioni giuridiche e il soggiorno in una clinica per convalescenza e i casi in cui non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute;

f)

esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia;

g)

prestazioni ai sensi dell'articolo. 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva;

h)

possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall'assicurazione collettiva, di passare all'assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell'articolo 71 capoverso 2 LAMal. Il premio dell'assicurazione individuale viene calcolato tenendo conto dell'età dell'assicurato al momento dell'entrata nell'assicurazione collettiva. Se l'assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell'indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall'assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un'assicurazione collettiva senza premi differiti. In altre parole il termine di attesa (giorno di carenza) è di un giorno al massimo. In caso di passaggio all'assicurazione individuale in seguito a di-

3984

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soccupazione dev'essere garantito che il lavoratore possa concordare un'indennità giornaliera d'importo pari all'aliquota prevista dall'assicurazione contro la disoccupazione con un termine di attesa di 30 giorni. Se ciò non fosse previsto dalle condizioni di assicurazione, il datore di lavoro deve rispondere per un'eventuale perdita di salario del lavoratore.

«Guida»: valgono inoltre le disposizioni (...) contenute nella Guida «Assicurazione di indennità giornaliera di malattia» (vedi Appendice 4).

4

Art. 18

Assicurazione contro gli infortuni (IP e INP)

Prestazioni in caso d'infortunio: In caso d'infortunio di un lavoratore, il datore di lavoro non deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovute dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) coprono l'80% del guadagno assicurato. I giorni di carenza della SUVA devono tuttavia essere pagati dal datore di lavoro nella misura dell'80% del guadagno assicurato. (...)

1

In caso di infortunio professionale, dal quinto anno di servizio i lavoratori hanno diritto al pagamento del 90% del salario assicurato (giorni di carenza SUVA compresi).

Riduzione delle prestazioni da parte della SUVA: Se la SUVA esclude o riduce, in caso di inadempienza dell'assicurato o di pericoli straordinari o di atti temerari ai sensi degli articoli 37­39 LAINF, le prestazioni dell'assicurazione, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione per i salari superiori al massimo della SUVA nonché per i giorni di carenza SUVA.

2

Pagamento dei premi: I premi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali sono assunti dal datore di lavoro; quelli per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore.

3

Conteggio: Di regola il tempo di lavoro perso a seguito di infortunio viene conteggiato nel controllo dell'orario di lavoro con 8,4 ore giornaliere.

4

Art. 21

Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

Art. 21.1

Soluzione settoriale

(...) I costi della dotazione iniziale dei DPI (dispositivi di protezione individuali) sono a carico del datore di lavoro. In caso di usura, la sostituzione del materiale è pure a carico del datore di lavoro, su esibizione dell'equipaggiamento usurato.

L'utilizzo delle toilette è ispirato al principio della comprensione reciproca.

1

Sussiste un organo paritetico per la soluzione settoriale. Essa raccomanda o impone appropriate misure per la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.

2

L'organo paritetico per la soluzione settoriale garantisce in particolare l'attuazione permanente e lo sviluppo continuo della «Soluzione settoriale n. 12 relativa alla Sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nel settore dei ponteggi e degli involucri 3

3985

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edilizi» approvata dalla CFSL ai fini dell'adempimento della direttiva 6508 della CFSL.

4

La soluzione settoriale è vincolante per tutte le imprese che sottostanno al CCL.

Non sottostanno a tale obbligo le imprese che possono comprovare di sottostare a un'altra soluzione interaziendale approvata dalla CFSL o a una soluzione adottata da una singola azienda che soddisfi tutte le disposizioni della direttiva CFSL 6508.

5

Alle imprese che non adempiono ai doveri summenzionati la Commissione professionale paritetica può infliggere delle pene convenzionali e addossare i costi di controllo e di procedura.

6

Art. 21.2

Posa e smontaggio di ponteggi

Tutte le imprese che sottostanno al CCL si impegnano a effettuare la posa dei ponteggi ad arte, in osservanza delle disposizioni dell'ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), nonché delle norme della SUVA e dello stato delle conoscenze tecniche settoriali. Il montaggio inappropriato di ponteggi che comporta controlli o contestazioni da parte dalla Commissione professionale paritetica determina sanzioni ai sensi dell'articolo 25 del CCL.

Art. 21.3

Contrassegno dei ponteggi

Ogni ponteggio allestito deve essere provvisto ad ogni accesso di un telone o un cartello ben visibili su cui figurano il nome dell'azienda e i dati di contatto attuali del costruttore del ponteggio.

Art. 22

Obbligo di diligenza e fedeltà

Il personale deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.

1

Inoltre deve adoperare secondo le regole il materiale dei ponteggi, le macchine, gli utensili e le installazioni e gli impianti tecnici nonché i veicoli del datore di lavoro e trattarli con cura. Lo stesso vale anche per il resto del materiale che gli viene messo a disposizione per lo svolgimento del suo lavoro.

2

(...)

Ai lavoratori che contravvengono alle disposizioni del CCL e infrangono per negligenza le regole sulla sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, la CPP può infliggere una pena convenzionale.

4

Art. 23

Inosservanza del contratto da parte del datore di lavoro

Se il datore di lavoro garantisce ad un lavoratore un rapporto di lavoro per un determinato termine contrattuale o per una durata determinata, e se per sua colpa non rispetta il relativo accordo, egli deve pagare al lavoratore il salario.

3986

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Art. 23.2

Lavoro nero

Se il datore di lavoro tollera la prestazione di lavoro nero (art. 24 cpv. 5) da parte dei suoi dipendenti, la CPP decreterà una multa convenzionale contro i responsabili.

L'impresa del datore di lavoro deve fatturare tutti i lavori e i noleggi concernenti i ponteggi. È ammessa un'adeguata riduzione del salario per la prestazione del lavoro o per il noleggio a beneficio di parenti stretti sia del lavoratore che del datore di lavoro.

Art. 24

Inosservanza del contratto da parte del lavoratore

Qualora il lavoratore non adempia ad una o più fattispecie elencate al capoverso 2 di questo articolo, egli deve versare al datore di lavoro a titolo di indennizzo un importo pari a un quarto di un salario mensile per ognuno dei casi citati. Il datore di lavoro ha inoltre diritto ad essere risarcito per danni supplementari.

1

2

L'obbligo di risarcimento da parte del lavoratore matura quando: a)

non rispetta, per sua colpa, la data concordata sul contratto per l'inizio del lavoro. I termini di tolleranza sono i seguenti: ­ 10 giorni per i lavoratori stranieri che entrano per la prima volta in Svizzera; ­ 5 giorni per tutti gli altri lavoratori che entrano in Svizzera;

b)

non rispetta, per sua colpa, la data contrattuale di risoluzione del rapporto di lavoro o non rispetta i termini di disdetta, laddove è previsto un termine di tolleranza 2 giorni;

c)

non rispetta, per sua colpa, gli accordi individuali stipulati in merito alla durata e al periodo di godimento delle vacanze, laddove è previsto un termine di tolleranza 2 giorni.

Se le premesse per l'obbligo di risarcimento sono adempite, il datore di lavoro deve informare per scritto il lavoratore interessato entro la fine del periodo di paga seguente.

3

Se il lavoratore non inizia il rapporto di lavoro senza motivi importanti o lo lascia senza preavviso, il datore di lavoro ha diritto a un risarcimento ai sensi dell'articolo 337d CO. Se il datore di lavoro fa valere questo diritto legale, decade quello secondo i capoversi 2 e 3 del presente articolo.

4

Al lavoratore è vietato prestare qualsiasi lavoro professionale per terzi (lavoro nero). (...) La CPP può decretare una multa convenzionale ai sensi dell'articolo 25 capoverso 9 lettera b CCL.

5

Art. 25

Disposizioni d'applicazione

Competenze: L'applicazione e l'esecuzione del presente contratto collettivo di lavoro per i datori di lavoro assoggettati e per il loro personale nonché la conciliazione di vertenze o di divergenze spettano alla Commissione professionale paritetica del presente CCL.

1

3987

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Costituzione di una CPP: Viene costituita una Commissione professionale paritetica (...).

2

Compiti: La Commissione professionale paritetica ha in principio il compito di vegliare sull'applicazione delle disposizioni contrattuali del presente contratto.

3

Essa ha in particolare i seguenti compiti: a)

esegue controlli sui libri paga e sui cantieri nonché inchieste sulle condizioni di lavoro presso il datore di lavoro. Essa può ordinare al datore di lavoro di metterle a disposizione tutti i documenti necessari per il controllo aziendale.

Essa può delegare questi compiti a terzi;

b)

concilia vertenze tra il datore di lavoro e il lavoratore che riguardano l'inquadramento nelle classi salariali;

c)

concilia le divergenze di opinioni fra il datore di lavoro e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie;

d)

verifica se il datore di lavoro aderisce al concetto settoriale CFSL oppure adotta una soluzione sussidiaria.

La Commissione professionale paritetica deve occuparsi immediatamente delle vertenze o delle controversie.

(...)

Opinione pubblica: Per tutta la durata della procedura davanti alla CPP (...), si dovrà tralasciare ogni polemica pubblica sullo svolgimento e il contenuto delle trattative. (...)

8

Sanzioni: Se la Commissione professionale paritetica constata la violazione delle disposizioni del CCL, essa inviterà la parte inadempiente ad onorare immediatamente i propri impegni. La CPP ha facoltà di: 9

a)

intimare un ammonimento;

b)

pronunciare una multa convenzionale fino a 20 000 franchi; se la pretesa è di ordine finanziario la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta. In caso di violazione del divieto di prestare lavoro a cottimo o lavoro nero (art. 13 cpv. 10 e 24 cpv. 5 CCL), ogni posto di lavoro è soggetto ad una multa convenzionale massima di 20 000 franchi per il datore di lavoro e di 5000 franchi per ogni lavoratore;

c)

condannare la parte inadempiente al pagamento delle spese di controllo e processuali, rispettivamente dei costi dei controlli dei ponteggi (articolo 21.1).

(...)

Determinazione della multa convenzionale: La multa convenzionale deve essere fissata in modo da dissuadere in futuro i lavoratori o il datore di lavoro inadempienti a contravvenire al presente contratto.

10

L'importo della multa convenzionale viene stabilito in modo cumulativo in considerazione della situazione complessiva, secondo i seguenti criteri:

3988

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a)

importo della prestazione pecuniaria di cui è stato privato il lavoratore dal datore di lavoro;

b)

tipo di violazione delle disposizioni contrattuali di natura non pecuniaria;

c)

violazione singola o multipla (comprese recidive) delle disposizioni contrattuali collettive e gravità delle stesse;

d)

dimensioni dell'impresa (datore di lavoro);

e)

il fatto che il datore di lavoro o i lavoratori inandempienti e messi in mora, nel frattempo abbiano già soddisfatto in parte o completamente i propri obblighi.

Qualora il controllo dell'orario di lavoro (rilevazione delle ore lavorative) di un'azienda non sia conforme alle disposizioni del CCL, la Commissione professionale paritetica può infliggere (...) una pena convenzionale proporzionale alla grandezza dell'impresa, (...) fino a 50 000 franchi. In casi estremi sono possibili sanzioni più elevate. (...)

11

Pagamento della multa convenzionale: La multa convenzionale nonché eventuali costi di controllo e di procedura sono versati alla CPP entro 30 giorni. La CPP utilizza l'importo per l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto. Eventuali eccedenze sono da assegnare al Fondo paritetico. In caso di mancato pagamento delle posizioni di cui al precedente capoverso 9 lettere b) e c), la CPP è autorizzata ad accedere, previo sollecito, alla cauzione (art. 2 n. 1 dell'Appendice 1).

12

3989

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Appendice 1

Cauzione Art. 1

Principio

Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e dei diritti contrattuali della Commissione professionale paritetica (CPP), dopo l'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà o prima dell'inizio dell'attività lavorativa in Svizzera, ogni datore di lavoro deposita una cauzione di 20 000 franchi presso la CPP. La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca o assicurazione (con sede in Svizzera) ai sensi della legge sulle banche.

Con la banca o con l'assicurazione viene definita l'autorizzazione al prelievo a favore della CPP e nel caso della garanzia viene definito anche lo scopo dell'utilizzo. La cauzione depositata in contanti viene versata dalla CPP su un conto bloccato ed è remunerata al tasso d'interesse applicato generalmente per tali conti. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi della banca. (...)

1

Se la somma del mandato (mercede secondo il contratto d'appalto) è inferiore a 2000 franchi, le imprese sono liberate dall'obbligo di versare une cauzione. Questa liberazione vale per l'anno civile. Se la somma dei mandati si attesta fra i 2000 franchi e 20 000 franchi per anno civile, la cauzione ammonta a 5000 franchi.

Se tale somma è superiore a 20 000 franchi, deve essere versata la cauzione completa di 20 000 franchi. Nel caso in cui la somma del mandato fosse inferiore a 2000 franchi, l'impresa deve presentare il contratto d'appalto alla CPP.

2

Sul territorio della Confederazione svizzera la cauzione deve essere versata una sola volta. La cauzione deve essere computata con le pretese di cauzioni, derivanti da altri contratti collettivi di lavoro, riconosciuti di obbligatorietà generale. La prova di aver versato una cauzione spetta all'impresa.

3

Art. 2

Utilizzo

La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati della Commissione professionale paritetica: 1.

ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di procedura;

2.

ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

Art. 3

Accesso

In presenza delle seguenti condizioni, entro 10 giorni la Commissione professionale paritetica deve poter accedere ad ogni forma di garanzia: 1.

3990

qualora la CPP abbia constatato in modo vincolante una violazione delle disposizioni materiali del CCL e l'abbia notificata al datore di lavoro e

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2.

Art. 4

qualora al datore di lavoro sia stata notificata la decisione della CPP (art. 29.9 CCL) con indicazione dei rimedi giuridici e lo stesso a) abbia rinunciato ad avvalersi di mezzi di impugnazione e non abbia provveduto a versare sul conto della CPP l'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di procedura e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista o b) dopo un esame dei mezzi di impugnazione non abbia accettato la decisione o non abbia provveduto a versare sul conto della CPP l'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di procedura e/o il contributo al Fondo paritetico entro il termine fissato dal tribunale o c) a seguito di un sollecito scritto non abbia provveduto a versare entro la scadenza prevista il contributo al Fondo paritetico.

Procedura

Diritto di valersi della cauzione: Se le premesse di cui all'articolo 3 della presente Appendice sono soddisfatte, la CPP ha senz'altro facoltà di esigere dall'autorità competente il pagamento parziale o completo della cauzione (a seconda dell'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione o dell'importo del contributo al Fondo paritetico) o di procedere alla detrazione dell'importo dalla cauzione versata in contanti.

1

Ricostituzione della cauzione dopo un prelievo: Entro 30 giorni o prima della ripresa dell'attività lavorativa in Svizzera, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la cauzione di 20 000 franchi.

2

3

Svincolo della cauzione: La cauzione viene svincolata, ­

quando l'azienda con sede in Svizzera ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l'attività lavorativa nella posa di ponteggi in Svizzera;

­

in caso di aziende e lavoratori distaccati al massimo tre mesi dopo la conclusione dell'incarico in Svizzera;

a condizione che ­

siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;

­

la Commissione professionale paritetica non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL o dal CCL per il pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi.

3991

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Appendice 2

Indirizzo della Commissione professionale paritetica per la comunicazione del lavoro di sabato, di domenica e durante i giorni festivi ai sensi dell'articolo 8 capoverso 5 CCL Commissione professionale paritetica posa di ponteggi c/o Sezione Unia di Soletta Dornacherhof 11 4501 Soletta Tel. 032 626 36 26 Fax 032 626 36 25 Email info@pbkgeruest.ch

3992

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Appendice 3

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 9 del CCL) e della quota della 13ma mensilità (art. 13 cpv. 9 del CCL) Generi di salario e altre prestazioni versati dal datore di lavoro al lavoratore

1.

Salari base

101

Salario orario, settimanale, mensile

2.

Altre prestazioni di carattere salariale

201 202 203 204

13ma mensilità Partecipazioni, gratifiche, provvigioni Onorari a membri di consigli di amministrazione Tantièmes

3.

Salari in caso di assenze

301 302 303 304 305

Salario vacanze (in denaro o accreditato) Salario nei giorni festivi Salario assenze inevitabili secondo CCL Indennità intemperie secondo CCL Indennità per perdita salariale causa lavoro ridotto Indennità per perdita salariale Gebafonds per corsi di formazione e perfezionamento Versamento del salario durante la formazione professionale, se superiore alle indennità Gebafonds Indennità giornaliera malattia, indennità infortuni SUVA Salario durante malattia o infortunio: parte che supera la cifra 308 (compresi giorni di carenza SUVA)

306 307 308 309

1 2

Diritto del lavoratore a: salario durante le vacanze

13ma mensilità





no no no

no no no

no

no

no sì sì sì sì

sì sì sì sì sì

no1

no1





no2

no2





Il diritto alle vacanze e alla quota parte di 13ma mensilità è compreso nelle prestazioni del Gebafonds.

Il diritto alle vacanze e alla quota parte di 13ma mensilità è compreso nelle prestazione della SUVA e deve essere coassicurato nell'assicurazione per indennità giornaliera di malattia.

3993

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Generi di salario e altre prestazioni versati dal datore di lavoro al lavoratore

310 311

Versamento del salario durante SM, SC o SPC obbligatori Premio fedeltà

4.

Salari in natura

401 402 403

Salari in natura Indennità per alloggio Appartamento di servizio

5.

Supplementi e premi

501 502 503

Supplementi per lavoro straordinario Supplementi per lavoro notturno e domenicale Supplementi per il tempo di viaggio

6.

Indennità e spese

601 602 603 604 605 606 607 608 609

Indennità pranzo Indennità di trasferta, se rimborso spese Indennità per il tragitto, se rimborso spese Biglietti di trasporto gratis o a prezzo ridotto Rimborso spese di trasferta Rimborso spese di ogni genere Indennità lavoro notturno a sciolte, se rimborso spese Indennità di altitudine, se rimborso spese Indennità vestiario per forte usura

7.

Regali e prestazioni diverse

701

Regali per anzianità di servizio, gratifiche

3

4

Diritto del lavoratore a: salario durante le vacanze

13ma mensilità

sì3 sì

sì3 sì

sì sì no

sì sì sì

sì4 sì sì4

sì4 sì sì4

no no no no no no no

no no no no no no no

no no

no no

no

no

Il diritto alle vacanze e alla quota parte di 13ma mensilità è compreso nella prestazioni dell'Ordinamento per perdita di guadagno e della Cassa compensazione e viene accreditato al datore di lavoro.

Il diritto al salario per le vacanze e alla 13ma mensilità sussiste soltanto se il lavoro straordinario (pos. 501), il tempo di viaggio (pos. 503) e il supplemento per lavoro nell'acqua e nel fango e altri supplementi per lavori faticosi (pos. 504) sono calcolati in base alle ore, ma non quando il conteggio avviene in base a importi forfetari concordati in franchi.

Anche i lavoratori che percepiscono il salario mensile non hanno diritto al salario per le vacanze e alla 13ma mensilità per queste posizioni.

3994

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Generi di salario e altre prestazioni versati dal datore di lavoro al lavoratore

Diritto del lavoratore a: salario durante le vacanze

13ma mensilità

3995

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Appendice 4

«Guida» Assicurazione di indennità giornaliera di malattia

Art. 1

Principi

La presente guida elenca le condizioni che ogni contratto d'assicurazione deve soddisfare per essere conforme all'articolo 17 del presente contratto. (...)

1

Se questi diritti non sono garantiti da un contratto d'assicurazione, ne risponde il datore di lavoro.

2

3

Sono ammissibili contratti di assicurazione che prevedono soluzioni migliorative.

Art. 2

Importo dell'indennità giornaliera

L'indennità giornaliera è pari all'80% del salario a partire dal secondo giorno. Il datore di lavoro ha facoltà di assumersi il rischio per i primi 60 giorni, rispettivamente di assicurare l'indennità giornaliera con un periodo di attesa massimo di 60 giorni (per quanto attiene al passaggio all'assicurazione individuale, si rinvia all'art. 9 della presente guida).

1

Sono considerati salario il salario lordo, le indennità di vacanze e di giorni festivi e la tredicesima mensilità. Se contrattualmente non è stata stabilita alcuna disposizione che oltrepassi questo quadro, la base per calcolare il guadagno giornaliero è data dall'orario di lavoro fissato nel contratto collettivo.

2

Per gli assicurati retribuiti mensilmente, il guadagno giornaliero corrisponde a 1/365 del salario annuale.

3

Perdite di salario dovute a una riduzione dell'orario di lavoro e a disoccupazione devono essere discusse con l'assicurazione prima dell'introduzione del lavoro ridotto o dell'inizio del periodo di disoccupazione. In genere vale il principio che il lavoratore malato non deve beneficiare di un'indennità giornaliera più alta rispetto al personale in disoccupazione o interessato da lavoro ridotto.

4

In caso di malattia gli adeguamenti del salario sanciti dal contratto collettivo vengono presi in considerazione.

5

In caso di perdita di salario per malattia al lavoratore non può essere detratto dall'indennità giornaliera il premio relativo all'assicurazione per tale prestazione.

6

Art. 3

Inizio delle prestazioni assicurative

L'indennità giornaliera viene versata dal 2° giorno (nel caso di pagamento differito dell'indennità giornaliera alla scadenza del periodo di attesa di 60 giorni al massimo) per un'inabilità al lavoro di almeno il 50%, certificata dal medico o dal chiropratico, ma al più presto con tre giorni di anticipo rispetto alla prima visita medica.

3996

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Art. 4

Giorno di carenza

È considerato giorno di carenza il primo giorno di malattia per il quale sussiste il diritto alla retribuzione. Il giorno di carenza decade se entro 90 giorni dopo la ripresa del lavoro subentra nuovamente l'inabilità a seguito della stessa malattia (ricaduta).

Art. 5

Durata delle prestazioni assicurative

Le prestazioni vengono versate al massimo durante 720 giorni nel corso di 900 giorni consecutivi. Per quanto concerne l'obbligo di proroga del pagamento del salario da parte del datore di lavoro o la protezione contro il licenziamento, trovano applicazione gli articoli 17 e 7 del presente contratto.

1

In caso di tubercolosi le prestazioni vengono versate durante 1800 giorni nel corso di 7 anni consecutivi. Queste prestazioni non vengono computate alla durata del diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 della presente guida.

2

Le prestazioni in caso di maternità vanno estese per legge ad almeno 16 settimane, di cui almeno 8 settimane devono cadere nel periodo posteriore al parto. La durata dell'indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 720 giorni. Per quanto concerne il diritto all'indennizzo nel caso di gravidanze decorrenti da una data anteriore a quella dell'inizio dell'assicurazione, sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 7 della presente guida.

(Nota per gli assicuratori privati: le complicazioni della gravidanza e del parto sono equiparate alle malattie.)

3

Per quanto riguarda la durata del diritto alle prestazioni, i giorni di inabilità parziale al lavoro vengono computati solo proporzionalmente.

4

Eventuali prestazioni della SUVA, dell'AI, dell'LPP e dell'Assicurazione militare nonché di terzi responsabili vengono computate alle prestazioni di indennità giornaliera, in modo tale che la persona assicurata benefici al massimo della totalità del salario perduto. In caso di riduzione dell'indennità giornaliera a seguito di sovrassicurazione i giorni di prestazione vengono calcolati dividendo l'importo complessivo delle indennità giornaliere versate per l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata. I giorni così conteggiati vengono computati alla durata delle prestazioni.

5

Gli assicurati che hanno diritto a una rendita di vecchiaia AVS usufruiscono nell'ambito dell'indennità giornaliera di una copertura al massimo per i seguenti periodi: 6

Anni di servizio nell'azienda

Durata delle prestazioni

fino a 10 anni

90 giorni

oltre 10 anni

120 giorni

oltre 15 anni

150 giorni

oltre 20 anni

180 giorni

3997

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Art. 6

Ammissione nell'assicurazione

L'assicurazione inizia il giorno in cui il lavoratore, in virtù dell'assunzione, comincia o avrebbe dovuto cominciare a lavorare.

1

Il limite massimo di età per l'ammissione all'assicurazione è l'età pensionabile di vecchiaia secondo l'AVS.

2

Art. 7

Riserve assicurative

(...)

Inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l'assicurato è stato curato prima di entrare nell'assicurazione, vengono indennizzate come segue: 2

Recidiva della malattia durante il rapporto di lavoro ininterrotto

Durata massima delle prestazioni per ogni caso di malattia

fino a 6 mesi

4 settimane

fino a 9 mesi

6 settimane

fino a 12 mesi

2 mesi

fino a 5 anni

4 mesi

(...)

Sono garantite le piene prestazioni (conformemente all'art. 5 della presente guida) se l'assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo della posa di ponteggi. Interruzioni inferiori a 90 giorni non sono prese in considerazione.

3

Art. 8

Estinzione dell'assicurazione

Il diritto alle prestazioni si estingue nei seguenti casi: a)

con l'uscita dalla cerchia degli assicurati;

b)

se il contratto viene annullato o sospeso;

c)

se è stato esaurito il massimo delle prestazioni.

Art. 9

Passaggio ad altri tipi di assicurazione

La persona assicurata deve essere informata sui propri diritti di passaggio all'assicurazione individuale (...).

1

Nei casi di cui all'articolo 8 lettere a) e b) della presente guida, l'assicurato può passare all'assicurazione individuale dell'organismo che gestisce l'assicurazione collettiva senza un nuovo esame del suo stato di salute. Il premio dell'assicurazione individuale viene calcolato tenendo conto dell'età dell'assicurato al momento dell'entrata nell'assicurazione collettiva.

2

I giorni di malattia indennizzati dall'assicurazione collettiva vengono computati alla durata del diritto alle prestazioni dell'assicurazione individuale. L'indennità giorna3998

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liera assicurabile nell'ambito dell'assicurazione individuale può corrispondere al massimo all'ultimo salario assicurato prima del passaggio.

Se la persona assicurata passa a un'altra assicurazione collettiva di indennità giornaliera ai sensi del presente contratto collettivo di lavoro, trova applicazione per analogia l'articolo 9 capoverso 2 della presente guida. Un'eventuale continuazione del pagamento delle indennità giornaliere è di competenza del nuovo assicuratore.

La stessa regolamentazione vale anche per il trasferimento di un intero gruppo di assicurati. In questo caso l'assicurato non beneficia del diritto di passaggio di cui all'articolo 9 capoverso 2 della presente guida.

3

Il tempo di attesa può essere al massimo di un giorno. Eccezione: nel caso di disoccupazione, l'indennità giornaliera deve essere assicurata a partire dal 31° giorno per un tasso pari a quello dell'assicurazione contro la disoccupazione.

4

Art. 10

Area geografica di validità

L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l'assicurato soggiorni per oltre tre mesi all'estero (il Principato di Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all'estero superiore ai tre mesi, l'assicurato ha diritto all'indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura ed i medici sconsiglino il viaggio di rientro in Svizzera.

1

Un assicurato ammalato che si reca all'estero senza l'espresso consenso dell'assicuratore ha diritto alle prestazioni soltanto a partire dal momento del suo rientro in Svizzera.

2

Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l'obbligo di prestazione dell'assicuratore si estingue con la scadenza del permesso di lavoro o quando l'assicurato lascia la Svizzera e il Principato di Liechtenstein, eccezione fatta per i casi di soggiorno in case di cura in Svizzera, certificati dal punto di vista medico e a condizione che vi sia l'autorizzazione dell'autorità competente.

3

Il lavoratore frontaliere va trattato, per quel che concerne i suoi diritti nei confronti dell'assicurazione, come un altro assicurato che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione.

4

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