Decisione generale della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) concernente la limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera del 18 agosto 2020

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG), visti gli articoli 86 segg. della legge federale del 29 settembre 2017 (LGD) 1 sui giochi in denaro, decide: L'accesso ai giochi in denaro svolti in linea che non sono autorizzati in Svizzera deve essere bloccato dai fornitori di servizi di telecomunicazione, conformemente all'art. 86 cpv. 1­4 LGD.

L'elenco dei domini da bloccare che rientrano nella competenza della Commissione federale delle case da gioco è stato modificato. L'elenco aggiornato è consultabile online (www.esbk.admin.ch/esbk/it/home/illegalesspiel/zugangssperren.html) Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione scritta entro 30 giorni dalla sua notificazione. L'opposizione va indirizzata alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG), Eigerplatz 1, 3003 Berna (art. 87 cpv. 2 e art. 88 cpv. 3 LGD). L'opposizione deve contenere le conclusioni, i motivi con i mezzi di prova e la firma dell'opponente o del suo rappresentante.

18 agosto 2020

Commissione federale delle case da gioco: Il direttore, Jean-Marie Jordan

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RS 935.51

2020-2472

5865