ad 20.459 Iniziativa parlamentare Proroga della disposizione transitoria sui prodotti del tabacco nella legge sulle derrate alimentari Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale dell'8 ottobre 2020 Parere del Consiglio federale del 18 novembre 2020

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale dell'8 ottobre 20201 concernente l'iniziativa parlamentare 20.459 «Proroga della disposizione transitoria sui prodotti del tabacco nella legge sulle derrate alimentari».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1

FF 2020 7669

2020-3094

8159

FF 2020

Parere 1

Situazione iniziale

Il 28 agosto 2020, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha deciso di presentare un'iniziativa parlamentare intesa a prorogare la disposizione transitoria sui prodotti del tabacco nella legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari (LDerr).

Dal 1955 i prodotti del tabacco sono disciplinati dalla legislazione sulle derrate alimentari. La LDerr è stata sottoposta a una revisione totale3 entrata in vigore il 1° maggio 2017, che prevede l'esclusione dei prodotti del tabacco dal suo campo di applicazione. Una disposizione transitoria sancisce tuttavia che, fino a quando non sarà emanata una legge specifica sui prodotti del tabacco, questi verranno disciplinati dalle precedenti disposizioni della LDerr per un periodo di quattro anni al massimo a partire dall'entrata in vigore della LDerr riveduta (art. 73 LDerr). Di conseguenza, per evitare una lacuna normativa, la legge specifica in questione dovrebbe entrare in vigore al più tardi il 1° maggio 2021.

Il 30 novembre 2018, il Consiglio federale ha presentato alle Camere federali il suo secondo disegno di legge sui prodotti del tabacco (LPTab)4, corredato del relativo messaggio5. Il Consiglio federale propone con esso di aumentare da quattro a sei anni il periodo transitorio previsto all'articolo 73 LDerr, che sarà così prorogato sino al 1° maggio 2023. Tuttavia, visto lo stato attuale dei dibattiti sul progetto, è prevedibile che la LPTab e quindi la disposizione che proroga il periodo transitorio non potranno entrare in vigore entro il 1° maggio 2021, come previsto.

Per prevenire un vuoto giuridico, la CSSS-N intende modificare con sufficiente anticipo il periodo transitorio fissato all'articolo 73 LDerr, indipendentemente dai dibattiti sulla LPTab, e propone inoltre una proroga di due anni supplementari, ossia sino al 1° maggio 2025, onde evitare che sia necessaria una nuova modifica del termine.

Nella sua seduta del 2 settembre 2020, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha approvato all'unanimità la decisione della CSSS-N.

Nella sua seduta dell'8 ottobre 2020, la CSSS-N ha deciso di attuare l'iniziativa conformemente al testo depositato e di sottoporre al Consiglio federale per parere il progetto preliminare e il relativo rapporto esplicativo. Il 12 novembre 2020, la CSSS-S ha seguito la CSSS-N.

2 3 4 5

RS 817.0 RU 2017 249 FF 2019 915; 15.075 s FF 2019 837

8160

FF 2020

2

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale sostiene l'obiettivo dell'iniziativa parlamentare. La proroga richiesta permette di evitare un vuoto giuridico dato che la nuova legge sui prodotti del tabacco non entrerà in vigore entro il 1° maggio 2021. Se il periodo transitorio non fosse prorogato, i prodotti del tabacco non sarebbero più disciplinati da una normativa speciale a partire da questa data e la loro commercializzazione sarebbe vietata in virtù della legge generale applicabile ai prodotti, ossia la legge federale del 12 giugno 20096 sulla sicurezza dei prodotti.

3

Proposta del Consiglio federale

Considerato quanto precede, il Consiglio federale propone di approvare il progetto.

6

RS 930.11

8161

FF 2020

8162