Legge federale sul trasporto di merci sotterraneo

Disegno

(LTMS) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81 e 87 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 20202, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e scopo

La presente legge disciplina la costruzione e l'esercizio di impianti intercantonali per il trasporto di merci sotterraneo e l'esercizio di veicoli in questi impianti.

1

Il trasporto di merci sotterraneo deve basarsi sull'iniziativa privata ed essere finanziariamente autonomo. Deve contribuire allo sviluppo sostenibile del trasporto di merci in Svizzera e rendere l'approvvigionamento di beni più efficiente e rispettoso dell'ambiente, in particolare nelle città e negli agglomerati.

2

Art. 2 1

Campo d'applicazione

La presente legge si applica ai seguenti impianti e veicoli: a.

agli impianti di trasporto sotterranei e ai relativi pozzi, ai depositi e agli impianti di trasbordo di superficie e alle altre installazioni necessarie per l'esercizio;

b.

agli impianti di trasporto di superficie indispensabili per il trasporto di merci sotterraneo;

c.

ai veicoli impiegati negli impianti di trasporto o nei pozzi.

Non si applica al raccordo dei depositi e degli impianti di trasbordo al resto della rete dei trasporti.

2

RS ...

1 RS 101 2 FF 2020 7743 2020-1126

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Art. 3

FF 2020

Rapporti di proprietà

Il capitale dei proprietari e dei gestori degli impianti nonché i diritti di voto direttamente o indirettamente connessi ad esso devono appartenere in maggioranza a persone svizzere.

1

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può esigere in ogni momento che i proprietari e i gestori forniscano la prova del rispetto di questa condizione.

2

Art. 4

Aspettative dei Cantoni

Nell'ambito della pianificazione e costruzione degli impianti si deve tenere adeguatamente conto delle aspettative dei Cantoni interessati in merito al tracciato degli impianti di trasporto e all'ubicazione degli altri impianti.

Art. 5

Divieto di discriminazione

I gestori degli impianti concedono ai clienti l'accesso senza discriminazioni a tutti i servizi di trasporto offerti.

1

Si concedono reciprocamente il raccordo senza discriminazioni ai propri impianti, purché il raccordo sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile.

2

La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr) giudica le controversie concernenti: 3

a.

la concessione dell'accesso;

b.

le convenzioni sull'accesso;

c.

il calcolo del prezzo.

La procedura è retta dagli articoli 40ater­40aquinquies della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr).

4

Art. 6

Espropriazione

Per la costruzione e l'esercizio degli impianti può essere esercitato il diritto di espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 19304 sulla espropriazione (LEspr).

1

La procedura di espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari mediante trattative private o mediante ricomposizione particellare.

2

3 4

RS 742.101 RS 711

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Sezione 2: Procedura del piano settoriale e del piano direttore Art. 7 Se un'impresa intende presentare una domanda di approvazione dei piani per un progetto, ne informa tempestivamente l'UFT. Presenta all'UFT i documenti necessari per la valutazione delle aree idonee per gli impianti. Da tali documenti devono risultare, in particolare, i potenziali di conflitto e di ottimizzazione rispetto all'utilizzazione del territorio, agli impianti destinati al traffico esistenti e all'ambiente.

1

Il Consiglio federale decide, sulla base delle indicazioni e dei documenti dell'impresa, se designare in un piano settoriale le aree idonee per gli impianti progettati.

2

Se il Consiglio federale designa le aree idonee in un piano settoriale, i Cantoni definiscono su questa base le aree per gli impianti e il tracciato degli impianti di trasporto nei propri piani direttori.

3

Il Consiglio federale può impartire un termine ai Cantoni per queste definizioni. Se un Cantone non definisce il tracciato entro il termine impartito, la Confederazione può provvedervi nel piano settoriale.

4

La Confederazione e i Cantoni possono esigere che l'impresa elabori, con la partecipazione dei Cantoni interessati, almeno due varianti per il tracciato degli impianti di trasporto e per l'ubicazione dei depositi e degli impianti di trasbordo, allacciamento compreso.

5

Sezione 3: Pianificazione, costruzione, esercizio e smantellamento Art. 8

Esigenze del traffico, della pianificazione del territorio, della protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio nonché della sicurezza

Gli impianti e i veicoli devono essere costruiti, gestiti, mantenuti e rinnovati secondo le esigenze del traffico, della pianificazione del territorio, della protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio nonché della sicurezza come pure secondo le regole tecniche riconosciute.

1

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla costruzione e sull'esercizio, in particolare sulla compatibilità tecnica e sulla protezione delle persone e dell'ambiente.

2

Art. 9

Approvazione dei piani

Le opere destinate esclusivamente o prevalentemente alla costruzione o all'esercizio di un impianto possono essere costruite o modificate unicamente previa approvazione dei piani.

1

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È considerata modifica di un impianto anche l'integrazione di altri impianti, purché l'impianto modificato continui a essere destinato esclusivamente o prevalentemente al trasporto di merci sotterraneo.

2

3

L'autorità competente per l'approvazione dei piani è l'UFT.

Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

4

Fatto salvo l'articolo 21, non è necessaria alcuna concessione, autorizzazione o piano cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'attività dell'impresa.

5

6

L'approvazione dei piani è rilasciata se: a.

nessun interesse pubblico rilevante, segnatamente in materia di sicurezza, di pianificazione del territorio, di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, vi si oppone; e

b.

l'impresa ha una capacità finanziaria sufficiente.

Per l'approvazione dei piani di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente occorre di principio un piano settoriale.

7

Sono considerati impianti anche quelli di allacciamento dei cantieri e le aree di cantiere nonché i siti per il riciclaggio e il deposito del materiale di sgombero e di scavo che sono in uno stretto rapporto spaziale e funzionale con l'impianto progettato.

8

Nell'ambito dell'approvazione dei piani possono essere definiti anche altri siti per il riciclaggio e il deposito del materiale di sgombero e di scavo purché siano conformi ai piani direttori cantonali.

9

Art. 10

Valutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza

Nelle procedure di approvazione dei piani l'UFT valuta gli aspetti rilevanti per la sicurezza in funzione dei rischi mediante controlli per campionatura sulla scorta di perizie di sicurezza.

1

Stabilisce i punti per i quali l'impresa richiedente deve produrre perizie di sicurezza.

2

Art. 11 1

2

Modifiche non soggette ad approvazione

Gli impianti possono essere costruiti o modificati senza approvazione dei piani, se: a.

non ledono interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi;

b.

non necessitano di altre autorizzazioni o approvazioni secondo le disposizioni del diritto federale.

In casi dubbi è svolta una procedura.

Le imprese devono presentare annualmente all'UFT un elenco di tutti gli impianti costruiti o modificati senza obbligo di approvazione.

3

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Art. 12

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Diritto applicabile

La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della LEspr5.

Art. 13

Introduzione della procedura

La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'UFT. Quest'ultimo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Art. 14

Atti preparatori

Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa deve comunicare le modifiche che l'opera progettata implicherà, segnatamente: 1

a.

le modifiche in superficie devono essere rese visibili;

b.

le modifiche sotterranee devono essere rese riconoscibili.

Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione di profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l'UFT.

2

Agli altri atti preparatori, all'eliminazione delle divergenze o per consolidare le basi decisionali si applica la procedura di cui all'articolo 15 LEspr6. Circa le obiezioni di terzi decide l'UFT.

3

Art. 15

Parere dei Cantoni, pubblicazione e deposito dei piani

L'UFT trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro cinque mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

1

La domanda deve essere pubblicata presso gli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

2

Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando d'espropriazione secondo gli articoli 42­44 LEspr7.

3

Art. 16

Avviso personale

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda l'impresa deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr8, nonché ai proprietari dei fondi situati al di sopra dell'impianto o ad esso contigui, un avviso personale sui diritti da espropriare.

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RS 711 RS 711 RS 711 RS 711

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Art. 17

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Opposizione

Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa o della LEspr10 può, durante il termine di deposito dei piani, presentare opposizione presso l'UFT. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

1

Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39­41 LEspr devono essere presentate all'UFT.

2

3

I Comuni interessati salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 18

Eliminazione delle divergenze

L'eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199711 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 19

Durata di validità

Con l'approvazione dei piani l'UFT decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

1

Può approvare progetti a tappe se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.

2

L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione l'impresa non ha dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

3

Per gravi motivi, l'UFT può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

4

Art. 20

Procedura di stima; immissione in possesso anticipata

Se non si raggiunge un accordo sulle indennità, la Commissione federale di stima (Commissione di stima) esegue la procedura di stima secondo gli articoli 57­75 LEspr12 dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani.

1

L'UFT trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

2

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presu3

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RS 172.021 RS 711 RS 172.010 RS 711

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me che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

Art. 21

Smaltimento del materiale di sgombero e di scavo

Se la costruzione degli impianti genera considerevoli quantità di materiale di sgombero o di scavo che non possono essere riciclati o depositati secondo l'articolo 9 capoverso 8 o 9, i Cantoni interessati designano i siti per il loro smaltimento su domanda dell'impresa.

1

Se al momento dell'approvazione dei piani non vi è un'autorizzazione passata in giudicato del Cantone interessato, l'UFT può designare un sito per il deposito temporaneo e stabilire le condizioni e gli oneri connessi al suo uso nell'ambito dell'approvazione dei piani. Il Cantone designa entro cinque anni da quest'ultima i siti per lo smaltimento del materiale.

2

Art. 22

Ricomposizione particellare

Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev'essere ordinata su richiesta dell'UFT entro un termine da esso fissato secondo il diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.

1

2

Nella procedura di ricomposizione particellare: a.

possono essere inseriti fondi dell'impresa;

b.

può essere ridotta la superficie dei fondi inclusa nella procedura;

c.

possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie che ha comportato la costruzione;

d.

l'impresa può essere anticipatamente immessa in possesso;

e.

possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.

Il terreno ceduto all'impresa per le sue esigenze mediante riduzioni di superficie è rimunerato al proprietario fondiario interessato, al valore venale.

3

L'impresa sostiene i costi supplementari provocati dalla costruzione. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione, l'impresa sostiene tutti i costi.

4

Art. 23

Impianti secondo il diritto cantonale

La costruzione e la modifica di impianti non destinati totalmente o prevalentemente al trasporto di merci sotterraneo sono sottoposte al diritto cantonale.

1

La loro autorizzazione da parte del Cantone necessita del consenso dell'UFT se anche il trasporto di merci sotterraneo ne beneficia o potrebbe risultarne pregiudicato.

2

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Art. 24

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Smantellamento

Se l'esercizio degli impianti cessa definitivamente, gli impianti devono essere smantellati a spese del proprietario. L'autorità competente decide in quale misura deve essere ripristinato lo stato anteriore.

1

2

L'UFT può esigere le garanzie del caso.

Sezione 4: Sicurezza e ambiente Art. 25

Responsabilità e obbligo di diligenza

L'impresa è responsabile della sicurezza della costruzione e dell'esercizio degli impianti e della sicurezza dell'esercizio dei veicoli. Provvede segnatamente a un esercizio, una manutenzione e un rinnovo degli impianti e dei veicoli tali da garantirne la sicurezza in ogni momento.

Art. 26

Misure nell'interesse pubblico

Qualora i lavori di costruzione pregiudichino opere pubbliche, come strade e vie, captazioni d'acqua sotterranea, condutture e impianti simili, l'impresa deve provvedere ad assicurarne l'uso, per quanto sia richiesto dall'interesse pubblico.

1

L'impresa sostiene le spese causate da queste misure. Le spese derivanti da misure rese necessarie da progetti di costruzione o da altre esigenze di terzi sono a carico di questi ultimi.

2

Art. 27

Trasporto di merci pericolose

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul trasporto di merci pericolose e designare le tratte sulle quali è ammesso.

1

2

Può emanare in particolare prescrizioni concernenti: a.

la procedura di verifica della conformità dei mezzi di contenimento per merci pericolose ai requisiti essenziali;

b.

la procedura di riconoscimento dei servizi indipendenti incaricati di effettuare le valutazioni di conformità.

Art. 28

Obbligo d'indennità

L'obbligo d'indennità per i danni causati dall'impresa con una violazione di diritti di terzi, che non deve essere tollerata conformemente al diritto di vicinato o ad altre prescrizioni legali e che è una conseguenza inevitabile o difficilmente evitabile della costruzione o dell'esercizio degli impianti o dell'esercizio dei veicoli dell'impresa, è disciplinato dalla LEspr13.

13

RS 711

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Art. 29

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Pregiudizi per la sicurezza causati da terzi

I terzi che con i loro impianti o le loro attività pregiudicano la sicurezza degli impianti dell'impresa devono, a domanda di quest'ultima, rimediarvi. Se le parti non si accordano, l'UFT, su proposta dell'impresa e sentite le parti, decide le misure da prendere. Nel frattempo deve essere tralasciato qualsiasi intervento che pregiudica la sicurezza degli impianti e dei veicoli. Nei casi di grande urgenza, l'impresa può adottare i provvedimenti opportuni alla rimozione del pericolo.

1

Se gli impianti e le attività dei terzi esistevano già prima della costruzione degli impianti dell'impresa, il diritto dei terzi all'indennità, alla quale è tenuta l'impresa, è disciplinato dalla LEspr14. Per gli impianti o le attività dei terzi costruiti o avviate successivamente, i terzi devono sostenere le spese causate dalle misure previste nel capoverso 1; inoltre, non hanno diritto ad alcuna indennità.

2

Art. 30

Impianti di segnalazione e di telecomunicazione

Le imprese possono costruire ed esercitare gli impianti di segnalazione e di telecomunicazione necessari al trasporto di merci sotterraneo.

1

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) designa gli impianti e ne disciplina l'uso.

2

Gli impianti di telecomunicazioni sottostanno in ogni caso alle disposizioni sulla procedura d'approvazione dei piani per gli impianti delle imprese.

3

Art. 31

Esame dell'impatto sull'ambiente e provvedimenti preparatori

L'esame dell'impatto sull'ambiente è retto dalle disposizioni del capitolo 3 della legge federale del 7 ottobre 198315 sulla protezione dell'ambiente.

1

Le imprese possono adottare provvedimenti preparatori per la messa a punto dei progetti o per la verifica delle basi decisionali. Il DATEC decide sulle obiezioni di terzi. I proprietari sono avvertiti preliminarmente conformemente alla LEspr16 ed eventualmente indennizzati.

2

Sezione 5: Vigilanza Art. 32 1

Autorità competente

L'UFT sorveglia:

14 15 16

a.

il rispetto delle disposizioni della presente legge durante la costruzione degli impianti e durante l'esercizio, la manutenzione e il rinnovo degli impianti e dei veicoli;

b.

il rispetto delle prescrizioni rilevanti per la sicurezza in funzione dei rischi.

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Può esigere prove e perizie. Può effettuare autonomamente prove a campione.

Prende le misure necessarie a ristabilire la sicurezza qualora constati che la costruzione o l'esercizio degli impianti o l'esercizio dei veicoli potrebbe compromettere la sicurezza di persone o beni. Può limitare o vietare l'esercizio degli impianti e dei veicoli.

3

Art. 33

Obbligo di notifica e di collaborazione

Eventi particolari durante la costruzione o l'esercizio degli impianti o durante l'esercizio dei veicoli devono essere immediatamente notificati all'UFT.

1

L'impresa è tenuta in ogni momento a fornire informazioni all'UFT e a presentargli tutta la documentazione. Deve concedere all'UFT libero accesso a tutte le parti degli impianti e ai veicoli e coadiuvarlo a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.

2

Art. 34

Inchiesta sugli incidenti e sui quasi incidenti

Per ogni incidente e quasi incidente nell'esercizio degli impianti e dei veicoli è aperta un'inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, la dinamica e le cause.

1

L'inchiesta serve a prevenire incidenti. Essa non verte sulla determinazione della colpa e della responsabilità.

2

3

Alla procedura d'inchiesta si applicano per analogia gli articoli 15a­15c Lferr17.

Art. 35

Trattamento di dati da parte dell'UFT

Nell'ambito della sua attività di vigilanza, l'UFT è autorizzato a rilevare i dati necessari presso le imprese e a elaborarli. Le imprese forniscono i dati necessari per la statistica ufficiale dei trasporti.

1

Ai fini della pianificazione dei trasporti, l'UFT può chiedere alle imprese di rilevare e trasmettergli dati relativi alle tratte. Può divulgarli nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi prefissati e se sussiste un interesse pubblico preponderante.

2

Dopo aver valutato la proporzionalità del provvedimento, l'UFT può pubblicare dati degni di particolare protezione se consentono di trarre conclusioni sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte dell'impresa. Può in particolare pubblicare informazioni concernenti: 3

a.

oneri e restrizioni dell'esercizio;

b.

violazioni delle disposizioni concernenti la protezione del lavoro o le condizioni di lavoro.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la forma della pubblicazione.

4

17

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Art. 36

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Trattamento di dati da parte delle imprese

Per le loro attività, le imprese sottostanno agli articoli 12­15 della legge federale del 19 giugno 199218 sulla protezione dei dati (LPD).

1

2

La vigilanza è retta dall'articolo 29 LPD.

Sezione 6: Costi di mantenimento degli enti di difesa Art. 37 Le imprese partecipano ai costi di mantenimento e di fornitura delle prestazioni degli enti di difesa per l'intervento sugli impianti delle imprese stesse.

1

Concludono con i Cantoni interessati convenzioni sulla fornitura delle prestazioni e sull'assunzione dei costi.

2

Sezione 7: Disposizioni penali Art. 38

Infrazioni contro l'approvazione dei piani

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l'approvazione dei piani necessaria secondo l'articolo 9 capoverso 1 o senza osservarla.

1

2

Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con una pena pecuniaria.

Art. 39

Contravvenzioni

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, in violazione dell'obbligo di collaborazione secondo l'articolo 33 capoverso 2: 1

a.

fornisce informazioni false o incomplete all'UFT;

b.

si rifiuta di presentare tutta la documentazione all'UFT;

c.

si rifiuta di concedere all'UFT libero accesso a tutte le parti degli impianti e ai veicoli.

Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d'esecuzione.

2

Art. 40

Perseguimento penale

I Cantoni perseguono e giudicano le infrazioni alla presente legge.

18

RS 235.1

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Sezione 8: Disposizioni finali Art. 41 1

Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente legge.

Emana le disposizioni d'esecuzione. Può emanare in particolare prescrizioni per impedire discriminazioni nell'accesso ai servizi di trasporto.

2

Art. 42

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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