Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Disegno

(LStrI) (Assoggettamento del Servizio delle attivitā informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20201, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione č modificata come segue: Art. 103c cpv. 4 frase introduttiva, 5 e 63 Le autoritā seguenti possono chiedere dati dell'EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 6, ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: 4

Se il SIC tratta dati comunicati in seguito a una richiesta di cui al capoverso 4, si applica la legge del 28 settembre 20184 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

5

La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226.

6

1 2 3 4

FF 2020 2577 RS 142.20 Nella versione del 21 giu. 2019; FF 2019 3819 RS 235.3

2019-3415

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Stranieri e loro integrazione. LF (Assoggettamento del Servizio delle attivitā informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen)

FF 2020

Art. 109a cpv. 3 frase introduttiva, 4 e 5 Le autoritā seguenti possono chiedere dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, conformemente alla decisione 2008/633/GAI 5, ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: 3

Se il SIC tratta dati comunicati in seguito a una richiesta di cui al capoverso 3, si applica la legge del 28 settembre 20186 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

4

La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI.

5

II La modifica di un altro atto normativo č disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5

6

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autoritā designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

RS 235.3

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Allegato (n. II)

Modifica di un altro atto normativo La legge federale del 13 giugno 20087 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione č modificata come segue: Art. 16 cpv. 5bis Se il SIC tratta dati del N-SIS, si applica la legge del 28 settembre 20188 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

5bis

7 8

RS 361 RS 235.3

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