Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato del metallo Modifica del 6 ottobre 2020 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'artigianato del metallo, allegato ai decreti del Consiglio federale del 22 maggio 2014, del 19 marzo 2015, del 15 marzo 2018 e dell'11 giugno 20191, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 25, 25.1 a 25.3

(Ritardo, interruzione del lavoro, percorso)

25.1

È considerato tempo di lavoro quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. Non vale come tempo di lavoro il tempo necessario per il percorso dal domicilio del lavoratore al luogo di lavoro e viceversa.

25.2

Se il lavoratore lavora normalmente presso la sede, in caso di lavoro fuori sede il tempo necessario per il percorso dal domicilio del lavoratore al luogo di lavoro e viceversa è considerato tempo di lavoro nella misura in cui supera il tempo necessario per il percorso dal domicilio del lavoratore alla sede e viceversa.

25.3

In caso di lavoro prevalentemente fuori sede, il percorso dal domicilio del lavoratore al luogo di lavoro entro un raggio di 15 chilometri di strada non è considerato tempo di lavoro.

1

FF 2014 3409, 2015 2667, 2018 1263, 2019 3331

2020-2849

7145

FF 2020

Allegato 10

Adeguamento salariale I salari di dipendenti assoggettati al contratto collettivo nazionale di lavoro saranno aumentati come segue: La massa salariale complessiva dei dipendenti assoggettati al contratto collettivo nazionale di lavoro al 31 dicembre 2019 subirà un aumento dell'1,0 per cento. La ripartizione dell'aumento avverrà su base individuale e sarà commisurata a funzioni e prestazioni.

Salari minimi a)

metalcostruttore / metalcostruttrice AFC (Costruzione metallica / Lavori in ferro battuto / Costruzioni in acciaio)

Salario orario Esperienza professionale / settoriale 40 ore 41 ore

Salario mensile

Salario annuo

1° e 2° anno 3° e 4° anno 5° e 6° anno 7° e 8° anno 9° e 10° anno dall'11° anno

Fr. 4 243.50 Fr. 4 429.80 Fr. 4 616.10 Fr. 4 802.40 Fr. 4 988.70 Fr. 5 175.­

Fr. 55 165.50 Fr. 57 587.40 Fr. 60 009.30 Fr. 62 431.20 Fr. 64 853.10 Fr. 67 275.­

Fr. 24.40 Fr. 25.45 Fr. 26.50 Fr. 27.60 Fr. 28.65 Fr. 29.75

Fr. 23.85 Fr. 24.90 Fr. 25.95 Fr. 27.­ Fr. 28.05 Fr. 29.05

L'esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base.

b)

maniscalchi AFC, meccanici / meccaniche per macchine agricole AFC, meccanici / meccaniche di apparecchi a motore AFC

Esperienza professionale/ settoriale

Salario orario

Salario mensile

Salario annuo

1° e 2° anno 3° e 4° anno 5° e 6° anno 7° e 8° anno 9° e 10° anno dall'11° anno

Fr. 22.45 Fr. 23.45 Fr. 24.45 Fr. 25.40 Fr. 26.40 Fr. 27.40

Fr. 4 100.­ Fr. 4 280.­ Fr. 4 460.­ Fr. 4 640.­ Fr. 4 820.­ Fr. 5 000.­

Fr. 53 300.­ Fr. 55 640.­ Fr. 57 980.­ Fr. 60 320.­ Fr. 62 660.­ Fr. 65 000.­

L'esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base.

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FF 2020

c)

lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (Costruzione metallica / Lavori in ferro battuto / Costruzioni in acciaio)

Esperienza professionale/settoriale

Salario orario 40 ore

41 ore

1° e 2° anno 3° e 4° anno 5° e 6° anno 7° e 8° anno dal 9° anno

Fr. 21.10 Fr. 22.00 Fr. 22.90 Fr. 23.80 Fr. 24.70

Fr. 20.65 Fr. 21.50 Fr. 22.40 Fr. 23.25 Fr. 24.15

Salario mensile

Salario annuo

Fr. 3 674.25 Fr. 3 829.50 Fr. 3 984.75 Fr. 4 140.00 Fr. 4 295.25

Fr. 47 765.25 Fr. 49 783.50 Fr. 51 801.75 Fr. 53 820.00 Fr. 55 838.25

L'esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20o anno d'età.

d)

lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (maniscalchi / meccanica per macchine agricole / meccanica di apparecchi a motore)

Esperienza professionale/settoriale

Salario orario

Salario mensile

Salario annuo

1° e 2° anno 3° e 4° anno 5° e 6° anno 7° e 8° anno dal 9° anno

Fr. 19.45 Fr. 20.25 Fr. 21.10 Fr. 21.90 Fr. 22.75

Fr. 3 550.­ Fr. 3 700.­ Fr. 3 850.­ Fr. 4 000.­ Fr. 4 150.­

Fr. 46 150.­ Fr. 48 100.­ Fr. 50 050.­ Fr. 52 000.­ Fr. 53 950.­

L'esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20o anno d'età.

e)

aiuto metalcostruttore / metalcostruttrice CFP

Esperienza professionale / Salario orario settoriale 40 ore

41 ore

1° e 2° anno 3° e 4° anno 5° e 6° anno 7° e 8° anno dal 9° anno

Fr. 20.95 Fr. 21.80 Fr. 22.70 Fr. 23.55 Fr. 24.40

Fr. 21.40 Fr. 22.30 Fr. 23.20 Fr. 24.10 Fr. 25.00

Salario mensile

Salario annuo

Fr. 3 726.00 Fr. 3 881.25 Fr. 4 036.50 Fr. 4 191.75 Fr. 4 347.00

Fr. 48 438.00 Fr. 50 456.25 Fr. 52 474.50 Fr. 54 492.75 Fr. 56 511.00

L'esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base.

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FF 2020

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'allegato 10 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2020 e ha effetto sino al 30 giugno 2024.

6 ottobre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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